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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/03/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
600/2023 RG.
La Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, composta dai seguenti magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo ‒ consigliere relatore
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa promossa da
( ), con l'avv. ti Mario Zecchin e Parte_1 C.F._1
Alberto Mazzucato
- appellante - contro
( ), con gli avv.ti CP C.F._2
BORTOLATO TITO E BORTOLATO SILVIA
- appellato -
e con gli avv.ti MORDIGLIA ALDO, Controparte_2
CAVANNA CECILIA E PERICOLI ANNA
- appellata -
1 oggetto: lesione personale;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni per la parte appellante : Parte_1
in riforma dell'appellata sentenza n. 337/2023 del Tribunale di Venezia, la cui provvisoria efficacia esecutiva è stata sospesa con provvedimento del 26.10.23, voglia la Corte d'Appello di Venezia:
IN VIA PRELIMINARE: sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza sussistendo gravi e fondati motivi. Riservata istanza ex art. 351 cpc.
NEL MERITO: accertare e dichiarare la responsabilità del sig. CP
per l'evento e, per l'effetto, condannare lo stesso a rifondere
[...]
all'appellante dott. i danni tutti, patrimoniali e non Parte_1
patrimoniali, subiti in conseguenza del sinistro, danni da liquidarsi, previa occorrenda CTU medico legale, nell'importo di € 186.119,45, ovvero nella somma diversa che risulterà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dovuto al saldo, oltre agli interessi ex art. 1284, comma, 4 cpc dalla domanda giudiziale al saldo;
con vittoria di spese e competenze professionali per entrambi i gradi di giudizio e con distrazione delle spese e competenze del grado d'appello a favore del procuratore costituito;
IN VIA ISTRUTTORIA: disporre C.T.U. medico-legale al fine di valutare l'entità delle lesioni prodotte al dr. , la durata della Parte_1
malattia e l'ammontare delle spese sostenute (anche di assistenza) nonché di quelle che presumibilmente verranno sostenute in futuro;
ammettere la prova per testi sui capitoli già formulati in primo grado di seguito trascritti:
1.“Vero che il catamarano Lagoon 440 era condotto dal sig. CP
che teneva il motore acceso”;
[...]
2 2.“Vero che il sig. , volendo ancorare il natante, diede fondo CP
all'ancora di prua e chiese al dott. di dirigersi a nuoto per osservare, Pt_1
utilizzando una maschera subacquea, se l'ancora avesse una tenuta sufficiente”;
3.“Vero che il dott. nuotò sino al punto sopra la verticale Pt_1
dell'ancora, posto ad una trentina di metri di distanza dalla prua”;
4.“Vero che, dopo un certo tempo, il dott. rientrò verso il Pt_1
catamarano nuotando anche sotto bordo per risalire sul natante”.
5.“Vero che il pilota si trovava alla guida del nautica da CP
diporto utilizzando il posto di guida esterno e sopraelevevato, ovvero il c.d. flying bridge” (doc. 15);
6.“Vero che, mentre il pilota del catamarano guidava la manovra di ancoraggio, due passeggeri, ovvero ed , Persona_1 Persona_2
erano andati a terra con il tender (gommone) in dotazione al catamarano, al fine di legare la cima di poppa del nautica da diporto ad un albero (o ad altro punto fisso) per assicurare così un corretto ancoraggio del catamarano”;
7.“Vero che, nel frattempo, tre delle passeggere del nautica da diporto
(ovvero le sig.re , e Parte_2 Parte_3 [...]
, rimanevano all'interno della cabina per rassettare la c.d. Parte_4
” (doc. 16); Per_3
8.“Vero che, contemporaneamente, la passeggera si Persona_4
attardava invece nel pozzetto di poppa (doc. 17) ed osservava la posizione dell'attore che si trovava in acqua davanti alla barca”;
9.“Vero che dalla propria posizione vide che il dott. , posizionato Pt_1
sulla verticale dell'ancora, faceva ampi cenni con le braccia verso il convenuto, che stava conducendo il nautica da diporto dal flying bridge”;
3 10.“Vero che, ad un certo punto, il si diresse verso il lato di sinistra Pt_1
della barca, per raggiungere poi lo scafo sinistro del catamarano”;
11.“Vero che, in tale circostanza, la sig.ra rivolse al sig. Per_4
, più volte, le seguenti parole: “Hai visto ?”; CP Pt_1
12.“Vero che tale frase, pronunciata prima a voce alta, e poi urlando, anche per sovrastare il rumore del motore, fu ripetuta più volte”;
13.“Vero che il dott. svolgeva la professione di medico chirurgo, Pt_1
ed era primario di Otorinolaringoiatria presso la AULSS n. 6 Euganea
a far tempo dal marzo 1990 (doc. 18)”;
14.“Vero che aveva svolto incarichi accademici presso le Università di
Padova, Verona e Udine (doc. 18)”;
15.“Vero che, oltre al suo compito ospedaliero, lo stesso svolgeva anche attività libero-professionale sia presso il proprio studio (principale) sito in Mestre, per l'utilizzo del quale pagava un canone di locazione di €
500,00 mensili”;
16.“Vero che svolgeva la propria attività libero professionale anche altro studio sito in Piove di Sacco laddove utilizzava, al costo di €
800,00 mensili, i locali ambulatoriali ed i servizi di segreteria”;
17.“Vero che il dott. aveva incaricato il nostro Studio di assisterlo Pt_1
nella redazione della propria denuncia dei redditi (sia derivanti da lavoro dipendente, sia da attività libero professionale) ed in genere a tenere la contabilità della sua attività”;
18.“Vero che il nostro studio, con frequenza annuale, dopo aver controllato tutta la documentazione comprovante i redditi e le spese deducibili dell'attore, provvedeva a redigere i “bilanci di verifica” che mi vengono rammostrati e che confermo in ogni loro parte, anche al fine di redigere correttamente la denuncia dei redditi (docc. da 5 a 9)“;
4 19.“Vero che l'attore partecipò alla gara di Golf della Per_5
Befana” spostandosi tra una buca e l'altra lungo il percorso senza procedere a piedi ma utilizzando un cart (ovvero mezzo elettrico cui è consentito il transito sul campo di gioco)”;
20.“Vero che, a far data dal 2018 in poi, l'attore per spostarsi tra una buca e l'altra lungo il percorso di gara utilizza sempre un cart”.
Testi: sui capitoli da 1 a 16 la signora via Rismondo, Persona_4
4 30174 Mestre (VE), sui capitoli da 14 a 18 la dott.ssa Tes_1
dello Studio dott. Moisio, viale Ancona, 19 – 30172 Mestre
[...]
(VE), sui capitoli da 19 a 20 il sig. , presso Ca' della CP_3
Nave Golf Club, Piazza Vittoria, 14 – 30030 Martellago (VE). ammettere la prova per interpello dell'appellato come già CP
dedotta in primo grado sui capitoli qui di seguito trascritti:
A. “Vero che in data 01.10.17 ad ore 20.00 circa mi recai unitamente a mio figlio a far visita all'attore che si trovava CP_4 Parte_1
ricoverato presso l'Ospedale di Piove di Sacco”;
B. “Vero che confermo che la trascrizione del colloquio riprodotto in file audio depositato in atti è corretta”;
C. “Vero che in particolare ebbi a pronunciare all'indirizzo di Parte_1
le frasi “Sali”, “Vieni via non servi più”, “Avvicinati non servi più”.
Con riserva, in caso di fallanza, di deferire il giuramento decisorio;
per la parte appellata : in principalità respingersi CP
l'appello proposto da nei confronti di con Parte_1 CP
conferma della sentenza Tribunale di Venezia n°337/2023 del 16.02.23 con vittoria delle spese di lite.
In subordine accertare la concorrente maggiore responsabilità dell'attore nella causazione del fatto dannoso;
condannare in ogni caso
5 la Compagnia di Assicurazione di a tener CP_2 CP_5
sollevato di qualsivoglia somma fosse tenuto a pagare a CP
, provvedendovi anche direttamente, quale risarcimento del Parte_1
danno conseguente all'infortunio dallo stesso patito.
In via istruttoria ammettersi, per il caso di accoglimento delle avverse richieste istruttorie, le prove proposte dall'allora convenuto e che qui si ripropongono: “Dichiarata inutilizzabile la trascrizione della conversazione avvenuta tra le parti il 1.10.17, si chiede:
A. prova diretta per testi sui seguenti capitoli:
1. “vero che nel corso della manovra di ormeggio, CP
assegnò a il compito di prendere posizione sulla verticale Parte_1
dell'ancora affondata sia per controllarne la tenuta, sia per fornire un riferimento visivo dell'allineamento ancora-barca-terra.”
2. “vero che nel corso della manovra d'ormeggio con i motori in funzione, lasciò la posizione assegnatagli per rientrare a Parte_1
nuoto a bordo dell'imbarcazione”
3. “vero che dal suo posto di osservazione in acqua confermò Parte_1
alla voce a che l'ancora aveva preso fondo CP
correttamente”
4. “vero che , ricoverato all'Ospedale di Piove di Sacco riferì Parte_1
a di aver abbandonato il posto assegnatogli sulla Parte_5
verticale dell'ancora perché aveva freddo.”
Testi: di Mestre, via delle Marmarole 58 e Persona_2 [...]
di Mestre, via Carducci 9, sui capitoli n° 1 - 2 – 3; Per_1 Pt_5
di Martellago, via Bazzera n° 1, sul capitolo n° 5
[...]
B. prova contraria per testi sui capitoli avversi 7 e 8
Testi: di Mestre, via Quarto, 26 e Pt_2 Parte_2 [...]
di Mestre, via Marmarole n° 58 Parte_4
6 C. la nomina, sensi dell'art. 123 Cpc, di un traduttore per la trasposizione in lingua italiana dei documenti prodotti in causa e redatti in lingua straniera.
D. Non v'è opposizione all'ammissione della necessaria consulenza medica;
per la parte appellata Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_2
d'Appello, adversis reiectis:
-respingere l'appello del dott. e confermare integralmente la Parte_1
sentenza impugnata del Tribunale di Venezia n. 337/2023;
- rigettare la domanda di manleva proposta dal Sig. per CP
carenza di interesse a contraddire e inoperatività della polizza di assicurazione.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza, accertare il concorso di colpa del Dott. che, disattendendo gli Parte_1
ordini ricevuti dal Sig. , ha avuto un ruolo attivo nella CP
causazione del sinistro e, conseguentemente, decurtare dall'importo della condanna la somma attribuibile alla condotta del Dott. , Pt_1
In via istruttoria: respingere le istanze istruttorie dell'appellante e, in subordine, ammettere l'esponente alla controprova, in ogni caso: condannare l'appellante alla rifusione di spese e onorari.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 337/2023 il tribunale di Venezia ha così deciso:
«Rigetta la domanda dell'attore ]. Condanna l'attore [ Parte_1 Pt_1
] a rifondere al convenuto [ ] le spese di lite che si
[...] CP
liquidano nella misura di € 9.142,00 per compenso (di cui € 2.552,00 per la fase di studio;
€ 1.628,00 per la fase introduttiva;
€ 2.835,00 per
7 la fase di trattazione;
€ 2.127,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.».
2. Il tribunale ha osservato che: ha agito in giudizio nei Parte_1
confronti di , chiedendo di accertarne la responsabilità, CP
con conseguente condanna al risarcimento dei danni pari a €
186.119,45, per le lesioni da lui riportate nel sinistro verificatosi il
13.8.2017, mentre si trovava in Croazia, ospite a bordo del catamarano
Lagoon 440 denominato Lagosta, noleggiato da presso CP
la Società IMAN Yachting D.O.O., Marina Dalmacija, 14, Sukosan
(Croazia), e condotto dallo stesso.
3. Nel dettaglio alle ore 10,30 circa, visto il peggioramento delle condizioni meteo, il pilota ha fermato il natante nella baia CP
Borova dell'isola di Scedro (Croazia) e ha chiesto al di entrare in Pt_1
acqua per verificare direttamente, tramite l'utilizzo di maschera subacquea, la tenuta effettiva dell'ancoraggio eseguito. CP
ha tenuto acceso il motore della barca, manovrandola avanti e indietro, rimanendo alternativamente in folle e in marcia;
infine, gli ha Parte_1
comunicato la positiva riuscita dell'operazione, chiedendo di risalire a bordo. Sul punto, sostiene di aver avuto l'assenso con un gesto Parte_1
da parte del , mentre questi nega fermamente di aver dato CP
l'autorizzazione. si è diretto alla poppa dello scafo di sinistra, Parte_1
ha estratto dal proprio alloggiamento a scomparsa la scaletta aggrappandosi alla stessa, ignaro del fatto che il , in quel CP
momento, aveva inserito la retromarcia iniziando una manovra di indietro tutta, causando il risucchio che trascinava il con Parte_6
conseguente urto degli arti inferiori contro l'elica in movimento.
4. Ritiene il tribunale che l'attore non abbia provato il fatto decisivo per la decisione, ovvero l'esistenza dell'autorizzazione a risalire a
8 bordo data dal pilota (vd. p. 5 sentenza) e che non abbia CP
dimostrato altre condotte omissive da parte del comandante dell'imbarcazione.
Per questi motivi
la domanda attorea è stata respinta.
5. Con atto del 3.3.2023 ha proposto appello deducendo i Parte_1
seguenti motivi: I) violazione dell'art. 101, secondo comma, cpc: nullità della sentenza in quanto resa su una questione rilevata d'ufficio non previamente posta all'attenzione ed al conseguente contraddittorio delle parti. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 40 del codice della nautica da diporto in relazione all'art. 2697 cc;
II) violazione/falsa applicazione degli artt. 2054 cc e 40 codice nautica da diporto. Carente e illogica motivazione;
III) riproposizione della domanda risarcitoria in punto quantum rimasta assorbita dalla decisione di rigetto.
6. La parte appellata , si è costituita con comparsa del CP
27.9.2023, resistendo al gravame.
7. La terza chiamata , si è costituita con Controparte_2
comparsa del 5.10.2023, eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa per la responsabilità civile da circolazione di natanti n.
1550-173221814, per insussistenza di una condotta dannosa del conducente dell'imbarcazione.
8. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
9. Osserva la Corte. In punto di fatto, risulta che d'accordo Parte_1
con che comandava il catamarano, si è immerso per CP
controllare l'ancoraggio; è altresì incontroverso che durante l'immersione del e fino al momento in cui questi si è aggrappato Pt_1
alla scaletta della barca per risalire a bordo da poppa, il pilota CP
9 ha tenuto acceso il motore, manovrando avanti e indietro;
inoltre, CP
l'azione dell'elica ha provocato un risucchio che ha trascinato il Pt_1
contro le pale, provocandogli lesioni agli arti inferiori.
10. Il tribunale ha individuato l'unico punto in cui le versioni delle parti divergono «…nell'avere avuto il dott. il permesso di risalire Pt_1
da parte del convenuto (tanto da abbandonare il punto CP
verticale dell'ancora» per ritornare nuotando a bordo) e, di converso, nel negare il di avere mai concesso tale permesso” (p. 2). Di CP
tale fatto l'attore non ha dato prova, considerato che nessuna delle circostanze capitolate nella memoria istruttoria riguarda un gesto di autorizzazione a risalire in barca, che il avrebbe indirizzato al CP
. Pt_1
11. Col primo motivo (pagg. 5s), l'appellante deduce: «violazione dell'art. 101, 2° comma, cpc: nullità della sentenza in quanto resa su una questione rilevata d'ufficio non previamente posta all'attenzione ed al conseguente contraddittorio delle parti. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 40 del codice della nautica da diporto in relazione all'art. 2697 cc». Sostiene che il tribunale ha erroneamente ritenuto insufficienti gli elementi fattuali per l'inquadramento normativo della vicenda dedotta, ritenendo non applicabili le disposizioni degli artt. 2054 cc,40 D. Lgs. n. 171/2005 (Codice della nautica da diporto).
12. Ritiene, dunque, che il giudice avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 cpc,
«sollecitando il contraddittorio delle parti su tale questione rilevata ex officio». Lamenta il rigetto delle istanze istruttorie che gli avrebbero consentito di provare la circostanza dell'avvenuta autorizzazione da parte di a risalire a bordo. Infine, l'appellante contesta la CP
10 violazione dell'art. 2697 cc in relazione all'art. 2054 cc: dalla disapplicazione di quest'ultima norma, sarebbe derivata una inammissibile inversione dell'onere di prova a svantaggio dello stesso.
13. Nella sentenza impugnata è chiaro il ragionamento logico- giuridico seguito dal giudice il quale, nell'interpretare i fatti, ha inteso che l'evento dannoso occorso all'appellante fosse da ricondurre esclusivamente al gesto con cui aveva autorizzato CP Pt_1
a risalire a bordo. Tuttavia, nella citazione di primo grado p. 1 il
[...]
fatto presupposto è così precisato: «…manovrava il natante avanti e indietro rimanendo alternativamente in folle e in marcia…dopo circa un quarto d'ora, il dott. segnalò al che l'ancoraggio Pt_1 CP
risultava essere corretto, e gli chiese perciò di poter rientrare a bordo;
questi allora gli segnalò gestualmente di risalire…l'attore estraeva dall'alloggiamento a scomparsa la scaletta per risalire…veniva risucchiato dal fortissimo vortice dell'elica…infatti il pilota CP
aveva inserito la retromarcia al motore e iniziata una manovra di indietro tutta» (citazione 27.7.2020 pagg. 1s).
14. Secondo questa Corte, ha in tal modo dedotto una Parte_1
responsabilità di sia commissiva, sia omissiva: da un lato CP
questi avrebbe dato un'autorizzazione a risalire sul natante, dall'altro è certo, perché fatto incontroverso tra le parti, che il ha mantenuto CP
il motore acceso e soprattutto ha eseguito la manovra di retromarcia commettendo una grave imprudenza, poiché ben sapeva che vi era un uomo in mare in prossimità della barca stessa e quindi che sussisteva una situazione di grave potenziale pericolo, in ordine alla quale si imponeva a carico del “capitano” una particolare cautela. L'art. CP
11 rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità
(Cass.13224/2015 e Cass. 25771/2019), il carattere speciale della normativa sulla navigazione da diporto rispetto al codice della navigazione comporta che le norme generali di quest'ultimo trovino spazio residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima, sicché, ai fini dell'accertamento della responsabilità verso terzi,
è ininfluente la regola prevista dall'art. 414 c.n., secondo il quale è il danneggiato a dovere provare il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti nel trasporto amichevole di persone o bagagli;
è applicabile, invece, l'art. 47 della l. n. 50 del 1971 (la cui previsione è stata successivamente ribadita dall'art. 40 del d.lgs. n. 171 del 2005 sulla nautica da diporto), in base al quale, per espresso rinvio all'art. 2054 c.c., è il conducente di natanti ed imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli. Sul piano processuale, secondo la Cassazione (tra le tante, Cass. n. 12943/2012) in materia di procedimento civile,
l'applicazione del principio iura novit curia, di cui all'art. 113 c.p.c., comma 1, fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale regola deve essere, peraltro, coordinata con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112
c.p.c., che viene violato quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non
12 formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato;
resta, in particolare, preclusa al giudice la decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa (così la citata sentenza del
2015).
Nella specie, ritiene il Collegio che sia applicabile la citata norma ( art. 40 del d.lgs. n. 171 del 2005 sulla nautica da diporto) e che non risultino affatto travalicati i confini della mera qualificazione giuridica della vicenda, che viene solo sussunta nella previsione legislativa di riferimento, mentre restano immutati gli stessi fatti costitutivi della pretesa ab initio introdotti nel giudizio.
Ciò vale anche per la diversa regola di imputazione e prova della colpa del conducente, poiché anch'essa limitata alla disciplina giuridica della responsabilità da circolazione di natante da diporto, e non comportante né sconfinamento dalla causa petendi (fatto illecito occorso in navigazione da diporto) o dal petitum (risarcimento del danno) sottoposti dalla parte attrice, ne' l'introduzione ufficiosa in giudizio di domande o eccezioni diverse da quelle basate dalle parti sugli originari fatti costitutivi (Cass.13224/2015, citata, in fattispecie analoga alla presente).
Per quanto occorra, va aggiunto che la disciplina ex art.2054 c.c. era stata invocata in primo grado dall'attore, odierno appellante, nelle note conclusive del 10-1-2023 (così anche difese ) e che, ad ogni CP
buon conto, non sono affatto in contestazione, e quindi sono dimostrate a prescindere da presunzioni di legge, le condotte del di cui si è CP
detto (ossia l'avere egli tenuto il natante con motore acceso ed eseguito la manovra di retromarcia senza controllare in che posizione in acqua
13 si trovasse l'appellante), poiché l'unico fatto contestato in primo grado,
e ritenuto non provato dal Tribunale stante l'inidoneità a tal fine delle prove tempestivamente dedotte, era quello dell'autorizzazione in tesi data dal al di risalire sul natante. CP Pt_1
15. Di conseguenza, si ritiene non condivisibile quanto affermato dal
Tribunale, che ha esclusivamente valorizzato la suddetta questione dell'autorizzazione alla risalita sul natante, senza tenere conto degli altri fatti pure allegati nella citazione di primo grado, contrariamente a quanto sostengono le parti appellate, mentre è provata la colpa certa del pilota nei termini ora descritti. Il Tribunale, infatti, ha dato atto dell'allegazione anche di una seconda condotta commissiva (il CP
inseriva la retromarcia ed aveva iniziato una manovra di indietro tutta); detta condotta non solo riveste indubbia incidenza causale nella verificazione del sinistro, che, senza di essa, non sarebbe avvenuto, ma anche e soprattutto imponeva una particolare cautela nell'esecuzione, stante la grave pericolosità della situazione in essere.
16. D'altro canto, sussiste anche la colpa uguale e contraria nel comportamento di , il quale era consapevole che il Parte_1 CP
aveva sempre tenuto acceso il motore e manovrato la barca avanti e indietro (come ha ripetutamente affermato nella citazione introduttiva del giudizio) ma, nonostante ciò, confidando o meno nell'autorizzazione gestuale del conducente, si era avvicinato, nuotando, alla barca da poppa, ovvero nel punto dove sapeva che c'era l'elica in movimento: trattasi di contegno imprudente almeno quanto l'altro di , che pertanto giustifica una ripartizione di CP
responsabilità paritaria fra i due, considerato, tra l'altro, che nella posizione iniziale in acqua il si trovava alla distanza di circa una Pt_1
trentina di metri dalla prua, ovvero ad una distanza, teoricamente, di
14 relativa sicurezza. Occorre aggiungere che l'avvicinamento dell'appellante al natante, in quella data situazione, non si configura affatto come condotta del tutto imprevedibile e tale da interrompere il nesso causale, poiché, come pure incontroverso, il aveva terminato Pt_1
in acqua il “compito” (controllo del corretto ancoraggio) assegnatogli dal e, per contro, quest'ultimo non ha provato, e neppure ha CP
chiesto di provare (cfr. capitoli in calce alla comparsa di costituzione d'appello), di avere dato al , nella sua qualità di “capitano” del Pt_1
natante, l'ordine di restare alla distanza di trenta metri o comunque di non avvicinarsi fintanto che non fossero terminate le manovre di ormeggio.
17. Alla stregua delle considerazioni che precedono, i motivi d'appello meritano accoglimento per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarato che il sinistro si è verificato per la colpa concorrente e paritaria di e Parte_1 CP
.
[...]
18. La causa va rimessa a ruolo istruttorio con separata ordinanza allo scopo di eseguire la CTU richiesta da , e ogni altra questione Parte_1
è riservata alla sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, NON definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara che il sinistro si è verificato per la colpa concorrente e paritaria di e;
Parte_1 CP
2. rimette sul ruolo la causa con separata ordinanza;
3. spese al definitivo.
15 4. in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 6.3.2025.
Il consigliere estensore
Marco Campagnolo
la Presidente
Clotilde Parise
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
40 codice nautica da diporto richiama in toto la disciplina dell'art. 2054
c.c., secondo cui, come noto, il conducente di un veicolo senza guida di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
600/2023 RG.
La Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, composta dai seguenti magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo ‒ consigliere relatore
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa promossa da
( ), con l'avv. ti Mario Zecchin e Parte_1 C.F._1
Alberto Mazzucato
- appellante - contro
( ), con gli avv.ti CP C.F._2
BORTOLATO TITO E BORTOLATO SILVIA
- appellato -
e con gli avv.ti MORDIGLIA ALDO, Controparte_2
CAVANNA CECILIA E PERICOLI ANNA
- appellata -
1 oggetto: lesione personale;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni per la parte appellante : Parte_1
in riforma dell'appellata sentenza n. 337/2023 del Tribunale di Venezia, la cui provvisoria efficacia esecutiva è stata sospesa con provvedimento del 26.10.23, voglia la Corte d'Appello di Venezia:
IN VIA PRELIMINARE: sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza sussistendo gravi e fondati motivi. Riservata istanza ex art. 351 cpc.
NEL MERITO: accertare e dichiarare la responsabilità del sig. CP
per l'evento e, per l'effetto, condannare lo stesso a rifondere
[...]
all'appellante dott. i danni tutti, patrimoniali e non Parte_1
patrimoniali, subiti in conseguenza del sinistro, danni da liquidarsi, previa occorrenda CTU medico legale, nell'importo di € 186.119,45, ovvero nella somma diversa che risulterà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dovuto al saldo, oltre agli interessi ex art. 1284, comma, 4 cpc dalla domanda giudiziale al saldo;
con vittoria di spese e competenze professionali per entrambi i gradi di giudizio e con distrazione delle spese e competenze del grado d'appello a favore del procuratore costituito;
IN VIA ISTRUTTORIA: disporre C.T.U. medico-legale al fine di valutare l'entità delle lesioni prodotte al dr. , la durata della Parte_1
malattia e l'ammontare delle spese sostenute (anche di assistenza) nonché di quelle che presumibilmente verranno sostenute in futuro;
ammettere la prova per testi sui capitoli già formulati in primo grado di seguito trascritti:
1.“Vero che il catamarano Lagoon 440 era condotto dal sig. CP
che teneva il motore acceso”;
[...]
2 2.“Vero che il sig. , volendo ancorare il natante, diede fondo CP
all'ancora di prua e chiese al dott. di dirigersi a nuoto per osservare, Pt_1
utilizzando una maschera subacquea, se l'ancora avesse una tenuta sufficiente”;
3.“Vero che il dott. nuotò sino al punto sopra la verticale Pt_1
dell'ancora, posto ad una trentina di metri di distanza dalla prua”;
4.“Vero che, dopo un certo tempo, il dott. rientrò verso il Pt_1
catamarano nuotando anche sotto bordo per risalire sul natante”.
5.“Vero che il pilota si trovava alla guida del nautica da CP
diporto utilizzando il posto di guida esterno e sopraelevevato, ovvero il c.d. flying bridge” (doc. 15);
6.“Vero che, mentre il pilota del catamarano guidava la manovra di ancoraggio, due passeggeri, ovvero ed , Persona_1 Persona_2
erano andati a terra con il tender (gommone) in dotazione al catamarano, al fine di legare la cima di poppa del nautica da diporto ad un albero (o ad altro punto fisso) per assicurare così un corretto ancoraggio del catamarano”;
7.“Vero che, nel frattempo, tre delle passeggere del nautica da diporto
(ovvero le sig.re , e Parte_2 Parte_3 [...]
, rimanevano all'interno della cabina per rassettare la c.d. Parte_4
” (doc. 16); Per_3
8.“Vero che, contemporaneamente, la passeggera si Persona_4
attardava invece nel pozzetto di poppa (doc. 17) ed osservava la posizione dell'attore che si trovava in acqua davanti alla barca”;
9.“Vero che dalla propria posizione vide che il dott. , posizionato Pt_1
sulla verticale dell'ancora, faceva ampi cenni con le braccia verso il convenuto, che stava conducendo il nautica da diporto dal flying bridge”;
3 10.“Vero che, ad un certo punto, il si diresse verso il lato di sinistra Pt_1
della barca, per raggiungere poi lo scafo sinistro del catamarano”;
11.“Vero che, in tale circostanza, la sig.ra rivolse al sig. Per_4
, più volte, le seguenti parole: “Hai visto ?”; CP Pt_1
12.“Vero che tale frase, pronunciata prima a voce alta, e poi urlando, anche per sovrastare il rumore del motore, fu ripetuta più volte”;
13.“Vero che il dott. svolgeva la professione di medico chirurgo, Pt_1
ed era primario di Otorinolaringoiatria presso la AULSS n. 6 Euganea
a far tempo dal marzo 1990 (doc. 18)”;
14.“Vero che aveva svolto incarichi accademici presso le Università di
Padova, Verona e Udine (doc. 18)”;
15.“Vero che, oltre al suo compito ospedaliero, lo stesso svolgeva anche attività libero-professionale sia presso il proprio studio (principale) sito in Mestre, per l'utilizzo del quale pagava un canone di locazione di €
500,00 mensili”;
16.“Vero che svolgeva la propria attività libero professionale anche altro studio sito in Piove di Sacco laddove utilizzava, al costo di €
800,00 mensili, i locali ambulatoriali ed i servizi di segreteria”;
17.“Vero che il dott. aveva incaricato il nostro Studio di assisterlo Pt_1
nella redazione della propria denuncia dei redditi (sia derivanti da lavoro dipendente, sia da attività libero professionale) ed in genere a tenere la contabilità della sua attività”;
18.“Vero che il nostro studio, con frequenza annuale, dopo aver controllato tutta la documentazione comprovante i redditi e le spese deducibili dell'attore, provvedeva a redigere i “bilanci di verifica” che mi vengono rammostrati e che confermo in ogni loro parte, anche al fine di redigere correttamente la denuncia dei redditi (docc. da 5 a 9)“;
4 19.“Vero che l'attore partecipò alla gara di Golf della Per_5
Befana” spostandosi tra una buca e l'altra lungo il percorso senza procedere a piedi ma utilizzando un cart (ovvero mezzo elettrico cui è consentito il transito sul campo di gioco)”;
20.“Vero che, a far data dal 2018 in poi, l'attore per spostarsi tra una buca e l'altra lungo il percorso di gara utilizza sempre un cart”.
Testi: sui capitoli da 1 a 16 la signora via Rismondo, Persona_4
4 30174 Mestre (VE), sui capitoli da 14 a 18 la dott.ssa Tes_1
dello Studio dott. Moisio, viale Ancona, 19 – 30172 Mestre
[...]
(VE), sui capitoli da 19 a 20 il sig. , presso Ca' della CP_3
Nave Golf Club, Piazza Vittoria, 14 – 30030 Martellago (VE). ammettere la prova per interpello dell'appellato come già CP
dedotta in primo grado sui capitoli qui di seguito trascritti:
A. “Vero che in data 01.10.17 ad ore 20.00 circa mi recai unitamente a mio figlio a far visita all'attore che si trovava CP_4 Parte_1
ricoverato presso l'Ospedale di Piove di Sacco”;
B. “Vero che confermo che la trascrizione del colloquio riprodotto in file audio depositato in atti è corretta”;
C. “Vero che in particolare ebbi a pronunciare all'indirizzo di Parte_1
le frasi “Sali”, “Vieni via non servi più”, “Avvicinati non servi più”.
Con riserva, in caso di fallanza, di deferire il giuramento decisorio;
per la parte appellata : in principalità respingersi CP
l'appello proposto da nei confronti di con Parte_1 CP
conferma della sentenza Tribunale di Venezia n°337/2023 del 16.02.23 con vittoria delle spese di lite.
In subordine accertare la concorrente maggiore responsabilità dell'attore nella causazione del fatto dannoso;
condannare in ogni caso
5 la Compagnia di Assicurazione di a tener CP_2 CP_5
sollevato di qualsivoglia somma fosse tenuto a pagare a CP
, provvedendovi anche direttamente, quale risarcimento del Parte_1
danno conseguente all'infortunio dallo stesso patito.
In via istruttoria ammettersi, per il caso di accoglimento delle avverse richieste istruttorie, le prove proposte dall'allora convenuto e che qui si ripropongono: “Dichiarata inutilizzabile la trascrizione della conversazione avvenuta tra le parti il 1.10.17, si chiede:
A. prova diretta per testi sui seguenti capitoli:
1. “vero che nel corso della manovra di ormeggio, CP
assegnò a il compito di prendere posizione sulla verticale Parte_1
dell'ancora affondata sia per controllarne la tenuta, sia per fornire un riferimento visivo dell'allineamento ancora-barca-terra.”
2. “vero che nel corso della manovra d'ormeggio con i motori in funzione, lasciò la posizione assegnatagli per rientrare a Parte_1
nuoto a bordo dell'imbarcazione”
3. “vero che dal suo posto di osservazione in acqua confermò Parte_1
alla voce a che l'ancora aveva preso fondo CP
correttamente”
4. “vero che , ricoverato all'Ospedale di Piove di Sacco riferì Parte_1
a di aver abbandonato il posto assegnatogli sulla Parte_5
verticale dell'ancora perché aveva freddo.”
Testi: di Mestre, via delle Marmarole 58 e Persona_2 [...]
di Mestre, via Carducci 9, sui capitoli n° 1 - 2 – 3; Per_1 Pt_5
di Martellago, via Bazzera n° 1, sul capitolo n° 5
[...]
B. prova contraria per testi sui capitoli avversi 7 e 8
Testi: di Mestre, via Quarto, 26 e Pt_2 Parte_2 [...]
di Mestre, via Marmarole n° 58 Parte_4
6 C. la nomina, sensi dell'art. 123 Cpc, di un traduttore per la trasposizione in lingua italiana dei documenti prodotti in causa e redatti in lingua straniera.
D. Non v'è opposizione all'ammissione della necessaria consulenza medica;
per la parte appellata Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_2
d'Appello, adversis reiectis:
-respingere l'appello del dott. e confermare integralmente la Parte_1
sentenza impugnata del Tribunale di Venezia n. 337/2023;
- rigettare la domanda di manleva proposta dal Sig. per CP
carenza di interesse a contraddire e inoperatività della polizza di assicurazione.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza, accertare il concorso di colpa del Dott. che, disattendendo gli Parte_1
ordini ricevuti dal Sig. , ha avuto un ruolo attivo nella CP
causazione del sinistro e, conseguentemente, decurtare dall'importo della condanna la somma attribuibile alla condotta del Dott. , Pt_1
In via istruttoria: respingere le istanze istruttorie dell'appellante e, in subordine, ammettere l'esponente alla controprova, in ogni caso: condannare l'appellante alla rifusione di spese e onorari.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 337/2023 il tribunale di Venezia ha così deciso:
«Rigetta la domanda dell'attore ]. Condanna l'attore [ Parte_1 Pt_1
] a rifondere al convenuto [ ] le spese di lite che si
[...] CP
liquidano nella misura di € 9.142,00 per compenso (di cui € 2.552,00 per la fase di studio;
€ 1.628,00 per la fase introduttiva;
€ 2.835,00 per
7 la fase di trattazione;
€ 2.127,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.».
2. Il tribunale ha osservato che: ha agito in giudizio nei Parte_1
confronti di , chiedendo di accertarne la responsabilità, CP
con conseguente condanna al risarcimento dei danni pari a €
186.119,45, per le lesioni da lui riportate nel sinistro verificatosi il
13.8.2017, mentre si trovava in Croazia, ospite a bordo del catamarano
Lagoon 440 denominato Lagosta, noleggiato da presso CP
la Società IMAN Yachting D.O.O., Marina Dalmacija, 14, Sukosan
(Croazia), e condotto dallo stesso.
3. Nel dettaglio alle ore 10,30 circa, visto il peggioramento delle condizioni meteo, il pilota ha fermato il natante nella baia CP
Borova dell'isola di Scedro (Croazia) e ha chiesto al di entrare in Pt_1
acqua per verificare direttamente, tramite l'utilizzo di maschera subacquea, la tenuta effettiva dell'ancoraggio eseguito. CP
ha tenuto acceso il motore della barca, manovrandola avanti e indietro, rimanendo alternativamente in folle e in marcia;
infine, gli ha Parte_1
comunicato la positiva riuscita dell'operazione, chiedendo di risalire a bordo. Sul punto, sostiene di aver avuto l'assenso con un gesto Parte_1
da parte del , mentre questi nega fermamente di aver dato CP
l'autorizzazione. si è diretto alla poppa dello scafo di sinistra, Parte_1
ha estratto dal proprio alloggiamento a scomparsa la scaletta aggrappandosi alla stessa, ignaro del fatto che il , in quel CP
momento, aveva inserito la retromarcia iniziando una manovra di indietro tutta, causando il risucchio che trascinava il con Parte_6
conseguente urto degli arti inferiori contro l'elica in movimento.
4. Ritiene il tribunale che l'attore non abbia provato il fatto decisivo per la decisione, ovvero l'esistenza dell'autorizzazione a risalire a
8 bordo data dal pilota (vd. p. 5 sentenza) e che non abbia CP
dimostrato altre condotte omissive da parte del comandante dell'imbarcazione.
Per questi motivi
la domanda attorea è stata respinta.
5. Con atto del 3.3.2023 ha proposto appello deducendo i Parte_1
seguenti motivi: I) violazione dell'art. 101, secondo comma, cpc: nullità della sentenza in quanto resa su una questione rilevata d'ufficio non previamente posta all'attenzione ed al conseguente contraddittorio delle parti. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 40 del codice della nautica da diporto in relazione all'art. 2697 cc;
II) violazione/falsa applicazione degli artt. 2054 cc e 40 codice nautica da diporto. Carente e illogica motivazione;
III) riproposizione della domanda risarcitoria in punto quantum rimasta assorbita dalla decisione di rigetto.
6. La parte appellata , si è costituita con comparsa del CP
27.9.2023, resistendo al gravame.
7. La terza chiamata , si è costituita con Controparte_2
comparsa del 5.10.2023, eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa per la responsabilità civile da circolazione di natanti n.
1550-173221814, per insussistenza di una condotta dannosa del conducente dell'imbarcazione.
8. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
9. Osserva la Corte. In punto di fatto, risulta che d'accordo Parte_1
con che comandava il catamarano, si è immerso per CP
controllare l'ancoraggio; è altresì incontroverso che durante l'immersione del e fino al momento in cui questi si è aggrappato Pt_1
alla scaletta della barca per risalire a bordo da poppa, il pilota CP
9 ha tenuto acceso il motore, manovrando avanti e indietro;
inoltre, CP
l'azione dell'elica ha provocato un risucchio che ha trascinato il Pt_1
contro le pale, provocandogli lesioni agli arti inferiori.
10. Il tribunale ha individuato l'unico punto in cui le versioni delle parti divergono «…nell'avere avuto il dott. il permesso di risalire Pt_1
da parte del convenuto (tanto da abbandonare il punto CP
verticale dell'ancora» per ritornare nuotando a bordo) e, di converso, nel negare il di avere mai concesso tale permesso” (p. 2). Di CP
tale fatto l'attore non ha dato prova, considerato che nessuna delle circostanze capitolate nella memoria istruttoria riguarda un gesto di autorizzazione a risalire in barca, che il avrebbe indirizzato al CP
. Pt_1
11. Col primo motivo (pagg. 5s), l'appellante deduce: «violazione dell'art. 101, 2° comma, cpc: nullità della sentenza in quanto resa su una questione rilevata d'ufficio non previamente posta all'attenzione ed al conseguente contraddittorio delle parti. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 40 del codice della nautica da diporto in relazione all'art. 2697 cc». Sostiene che il tribunale ha erroneamente ritenuto insufficienti gli elementi fattuali per l'inquadramento normativo della vicenda dedotta, ritenendo non applicabili le disposizioni degli artt. 2054 cc,40 D. Lgs. n. 171/2005 (Codice della nautica da diporto).
12. Ritiene, dunque, che il giudice avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 cpc,
«sollecitando il contraddittorio delle parti su tale questione rilevata ex officio». Lamenta il rigetto delle istanze istruttorie che gli avrebbero consentito di provare la circostanza dell'avvenuta autorizzazione da parte di a risalire a bordo. Infine, l'appellante contesta la CP
10 violazione dell'art. 2697 cc in relazione all'art. 2054 cc: dalla disapplicazione di quest'ultima norma, sarebbe derivata una inammissibile inversione dell'onere di prova a svantaggio dello stesso.
13. Nella sentenza impugnata è chiaro il ragionamento logico- giuridico seguito dal giudice il quale, nell'interpretare i fatti, ha inteso che l'evento dannoso occorso all'appellante fosse da ricondurre esclusivamente al gesto con cui aveva autorizzato CP Pt_1
a risalire a bordo. Tuttavia, nella citazione di primo grado p. 1 il
[...]
fatto presupposto è così precisato: «…manovrava il natante avanti e indietro rimanendo alternativamente in folle e in marcia…dopo circa un quarto d'ora, il dott. segnalò al che l'ancoraggio Pt_1 CP
risultava essere corretto, e gli chiese perciò di poter rientrare a bordo;
questi allora gli segnalò gestualmente di risalire…l'attore estraeva dall'alloggiamento a scomparsa la scaletta per risalire…veniva risucchiato dal fortissimo vortice dell'elica…infatti il pilota CP
aveva inserito la retromarcia al motore e iniziata una manovra di indietro tutta» (citazione 27.7.2020 pagg. 1s).
14. Secondo questa Corte, ha in tal modo dedotto una Parte_1
responsabilità di sia commissiva, sia omissiva: da un lato CP
questi avrebbe dato un'autorizzazione a risalire sul natante, dall'altro è certo, perché fatto incontroverso tra le parti, che il ha mantenuto CP
il motore acceso e soprattutto ha eseguito la manovra di retromarcia commettendo una grave imprudenza, poiché ben sapeva che vi era un uomo in mare in prossimità della barca stessa e quindi che sussisteva una situazione di grave potenziale pericolo, in ordine alla quale si imponeva a carico del “capitano” una particolare cautela. L'art. CP
11 rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità
(Cass.13224/2015 e Cass. 25771/2019), il carattere speciale della normativa sulla navigazione da diporto rispetto al codice della navigazione comporta che le norme generali di quest'ultimo trovino spazio residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima, sicché, ai fini dell'accertamento della responsabilità verso terzi,
è ininfluente la regola prevista dall'art. 414 c.n., secondo il quale è il danneggiato a dovere provare il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti nel trasporto amichevole di persone o bagagli;
è applicabile, invece, l'art. 47 della l. n. 50 del 1971 (la cui previsione è stata successivamente ribadita dall'art. 40 del d.lgs. n. 171 del 2005 sulla nautica da diporto), in base al quale, per espresso rinvio all'art. 2054 c.c., è il conducente di natanti ed imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli. Sul piano processuale, secondo la Cassazione (tra le tante, Cass. n. 12943/2012) in materia di procedimento civile,
l'applicazione del principio iura novit curia, di cui all'art. 113 c.p.c., comma 1, fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale regola deve essere, peraltro, coordinata con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112
c.p.c., che viene violato quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non
12 formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato;
resta, in particolare, preclusa al giudice la decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa (così la citata sentenza del
2015).
Nella specie, ritiene il Collegio che sia applicabile la citata norma ( art. 40 del d.lgs. n. 171 del 2005 sulla nautica da diporto) e che non risultino affatto travalicati i confini della mera qualificazione giuridica della vicenda, che viene solo sussunta nella previsione legislativa di riferimento, mentre restano immutati gli stessi fatti costitutivi della pretesa ab initio introdotti nel giudizio.
Ciò vale anche per la diversa regola di imputazione e prova della colpa del conducente, poiché anch'essa limitata alla disciplina giuridica della responsabilità da circolazione di natante da diporto, e non comportante né sconfinamento dalla causa petendi (fatto illecito occorso in navigazione da diporto) o dal petitum (risarcimento del danno) sottoposti dalla parte attrice, ne' l'introduzione ufficiosa in giudizio di domande o eccezioni diverse da quelle basate dalle parti sugli originari fatti costitutivi (Cass.13224/2015, citata, in fattispecie analoga alla presente).
Per quanto occorra, va aggiunto che la disciplina ex art.2054 c.c. era stata invocata in primo grado dall'attore, odierno appellante, nelle note conclusive del 10-1-2023 (così anche difese ) e che, ad ogni CP
buon conto, non sono affatto in contestazione, e quindi sono dimostrate a prescindere da presunzioni di legge, le condotte del di cui si è CP
detto (ossia l'avere egli tenuto il natante con motore acceso ed eseguito la manovra di retromarcia senza controllare in che posizione in acqua
13 si trovasse l'appellante), poiché l'unico fatto contestato in primo grado,
e ritenuto non provato dal Tribunale stante l'inidoneità a tal fine delle prove tempestivamente dedotte, era quello dell'autorizzazione in tesi data dal al di risalire sul natante. CP Pt_1
15. Di conseguenza, si ritiene non condivisibile quanto affermato dal
Tribunale, che ha esclusivamente valorizzato la suddetta questione dell'autorizzazione alla risalita sul natante, senza tenere conto degli altri fatti pure allegati nella citazione di primo grado, contrariamente a quanto sostengono le parti appellate, mentre è provata la colpa certa del pilota nei termini ora descritti. Il Tribunale, infatti, ha dato atto dell'allegazione anche di una seconda condotta commissiva (il CP
inseriva la retromarcia ed aveva iniziato una manovra di indietro tutta); detta condotta non solo riveste indubbia incidenza causale nella verificazione del sinistro, che, senza di essa, non sarebbe avvenuto, ma anche e soprattutto imponeva una particolare cautela nell'esecuzione, stante la grave pericolosità della situazione in essere.
16. D'altro canto, sussiste anche la colpa uguale e contraria nel comportamento di , il quale era consapevole che il Parte_1 CP
aveva sempre tenuto acceso il motore e manovrato la barca avanti e indietro (come ha ripetutamente affermato nella citazione introduttiva del giudizio) ma, nonostante ciò, confidando o meno nell'autorizzazione gestuale del conducente, si era avvicinato, nuotando, alla barca da poppa, ovvero nel punto dove sapeva che c'era l'elica in movimento: trattasi di contegno imprudente almeno quanto l'altro di , che pertanto giustifica una ripartizione di CP
responsabilità paritaria fra i due, considerato, tra l'altro, che nella posizione iniziale in acqua il si trovava alla distanza di circa una Pt_1
trentina di metri dalla prua, ovvero ad una distanza, teoricamente, di
14 relativa sicurezza. Occorre aggiungere che l'avvicinamento dell'appellante al natante, in quella data situazione, non si configura affatto come condotta del tutto imprevedibile e tale da interrompere il nesso causale, poiché, come pure incontroverso, il aveva terminato Pt_1
in acqua il “compito” (controllo del corretto ancoraggio) assegnatogli dal e, per contro, quest'ultimo non ha provato, e neppure ha CP
chiesto di provare (cfr. capitoli in calce alla comparsa di costituzione d'appello), di avere dato al , nella sua qualità di “capitano” del Pt_1
natante, l'ordine di restare alla distanza di trenta metri o comunque di non avvicinarsi fintanto che non fossero terminate le manovre di ormeggio.
17. Alla stregua delle considerazioni che precedono, i motivi d'appello meritano accoglimento per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarato che il sinistro si è verificato per la colpa concorrente e paritaria di e Parte_1 CP
.
[...]
18. La causa va rimessa a ruolo istruttorio con separata ordinanza allo scopo di eseguire la CTU richiesta da , e ogni altra questione Parte_1
è riservata alla sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, NON definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara che il sinistro si è verificato per la colpa concorrente e paritaria di e;
Parte_1 CP
2. rimette sul ruolo la causa con separata ordinanza;
3. spese al definitivo.
15 4. in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 6.3.2025.
Il consigliere estensore
Marco Campagnolo
la Presidente
Clotilde Parise
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
40 codice nautica da diporto richiama in toto la disciplina dell'art. 2054
c.c., secondo cui, come noto, il conducente di un veicolo senza guida di