Sentenza 15 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/02/2001, n. 2190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2190 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA MEDEL P POLO LIANO90 0 LA CO E P EM 1 2 DUCASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO - Presidente R.G.N. 10342/98 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere 12402/98 4573 Dott. Guido VIDIRI Consigliere- Cron. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Rel. Consigliere Ud. 11/12/00 ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE I.N.P.D.A.P. ISTITUTO NAZIONALE Richiesta copia studio DI PREVIDENZA PER I IL SOLE 24 ORE dal Sig. PUBBLICA, in persona DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE 6000 per diritti L.
1.5 FEB. 2001 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente IL CANCELLIERE domiciliato in ROMA VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato GARDIN LUIGI, rappresentato e CANCELLERIA difeso dall'avvocato DI COMITE GABRIELE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CANCELLERIA BUONPENSIERO TERESA;
2000 intimata e sul 2° ricorso n° 12402/98 proposto da: 5340 -1- BUONPENSIERO TERESA, domiciliata in ROMA presso LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e Rilasciata copia legate difesa dall'avvocato CANDIANO MARIO, giusta delega in al Sig. DICOMITE per diritti L. il 8.3.24 atti;
IL CANCELLIERE controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
I.N.P.D.A.P. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA;
- intimato avversO la sentenza n. 861/98 del Tribunale di BARI, depositata il 21/03/98 R.G.N. 228/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/00 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato DI COMITE;
udito l'Avvocato CANDIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- Svolgimento del processo La parte privata indicata in epigrafe, nella sua qualità di insegnante di scuola materna alle dipendenze del Comune di Bari, proponeva ricorso al locale Pretore per ottenere, nei confronti dell'INPDAP, l'accertamento del suo diritto di essere ammessa al riscatto, al fine della liquidazione dell'indennità premio di servizio, del lavoro prestato, prima di essere assunta dal detto Comune, alle dipendenze del Patronato scolastico. L'INPDAP, costituendosi in giudizio, eccepiva il difetto della giurisdizione ordinaria e, subordinatamente, sollecitava il rigetto della domanda, che, invece, veniva accolta dal pretore, previo rigetto della detta eccezione. Il Tribunale di Bari, in sede di appello, con la sentenza qui impugnata e meglio in epigrafe specificata, ribadita la sussistenza della giurisdizione ordinaria, osservava che la Evangel fondatezza della domanda discendeva dal disposto dell'art. 12 della legge n. 152 del 1968, che consente il riscatto oneroso di servizi resi per enti diversi da quello di appartenenza al momento del collocamento a riposo, a condizione che i servizi stessi rientrino fra quelli valutabili ai fini del trattamento di quiescenza, secondo le norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro. _ Nella specie, invero, sussisteva una siffatta valutabilità e non operava in contrario la normativa previdenziale specificamente dettata per il trasferimento del personale dei Patronati scolastici ai rispettivi Comuni, in occasione della soppressione dei primi: ciò per la ragione che la parte appellata, sebbene già dipendente dal Patronato, era poi transitata alle dipendenze del Comune, dopo avere superato un concorso, indipendentemente ed a prescindere dal trasferimento collegato alla vicenda estintiva dell'ente di provenienza. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPDAP, sulla base di due motivi, uno dei quali diretto a ribadire l'eccezione di difetto di giurisdizione e 3 l'altro di merito. Resiste con controricorso la parte privata, che propone altresì ricorso incidentale in punto di compensazione delle spese del giudizio d'appello. La stessa parte ha depositato una memoria difensiva. La questione di giurisdizione è stata pregiudizialmente rimessa all'esame delle Sezioni unite, le quali, disposta la riunione dei ricorsi, hanno, con la sentenza in atti, affermato la sussistenza della giurisdizione ordinaria e rimesso gli atti alla Sezione lavoro per l'esame delle ulteriori questioni. Motivi della decisione Il secondo motivo del ricorso principale denuncia, in una con vizi di motivazione, violazione degli artt. 12 e 14 della legge n. 152 del 1968, dell'art. 45 del d.P.R. n. 616 del 1977, dell'art. 3, ultimo comma, della legge della Regione Puglia n. 53 del 1978 e Laugh degli artt. 3 e 7 della legge n. 482 del 1988. Il ricorrente osserva, in particolare, che, per il trasferimento del personale dei soppressi Patronati scolastici ai Comuni, sono state dettate norme previdenziali speciali le quali dispongono che gli enti di provenienza devolvano a quelli di destinazione le somme corrispondenti all'indennità di quiescenza maturata dal personale presso primi, così istituendo un rapporto diretto fra dipendente e nuovo datore di lavoro, relativamente all'erogazione dell'indennità stessa. Unico obbligato a tale erogazione sarebbe, dunque, il Comune e la sussistenza di quest'obbligazione si porrebbe come impedimento all'esercizio della facoltà di riscatto oneroso, presso l'INPDAP, dei medesimi periodi di servizio computati ai fini dell'indennità dovuta in forza del servizio prestato alle dipendenze dei patronati. Le esposte censure non hanno fondamento La Corte, con sentenza 16 aprile 1994, n. 3625, ha già stabilito, in fattispecie analoga alla presente, che, ai sensi dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968 n. 152, la facoltà, prevista a favore del personale di ruolo e non di ruolo degli enti locali, di riscattare, ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio, i periodi di servizio prestati anteriormente all'entrata in vigore della legge suddetta, non compresi tra quelli indicati nel comma secondo, lettere A) e B) dell'art. 4 della stessa legge, è sottoposta alla sola condizione che tali periodi siano valutabili ai fini del trattamento di quiescenza in base alla norme vigenti per gli istituti previdenziali amministrati dal Ministero del Tesoro: ciò con la conseguenza che può essere riscattato, in base al combinato disposto degli artt. 47 e 67 del R.D.L. 3 marzo 1938 n. 680, il servizio prestato alle dipendenze dei disciolti patronati scolastici, enti di diritto pubblico ai sensi dell'art. 2 legge 4 marzo 1958 n. 261. Questo principio deve essere confermato, non avendo il ricorrente prospettato ragioni che inducano a discostarsene. Ercegel In particolare, non è pertinente il richiamo alle disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge della Regione Puglia 11 ottobre 1978, n. 53, in tema di trattamento previdenziale del personale trasmigrato da enti soppressi ad altre amministrazioni. L'art. 45 del d.P.R. n. 616 del 1977 ha disposto la soppressione >> dei patronati scolastici e rimesso alla potestà legislativa regionale la disciplina delle modalità di trasferimento del personale>> già dipendente da tali enti ai Comuni interessati. In coerenza con questa disposizione, la legge della Regione Puglia n. 53 del 1978, dopo avere ribadito la soppressione suddetta (art. 2, primo comma), ha stabilito il conseguente trasferimento dagli enti soppressi ai Comuni di rispettiva pertinenza, relativamente al personale.... in servizio presso i patronati scolastici alla data del 31 dicembre 1977>> (artt. 3 e 4, rispettivamente per il personale con incarico a tempo indeterminato e per quello con incarico temporaneo). Le norme citate, attraverso la loro stessa struttura, cioè con la premessa relativa alla vicenda estintiva e con il successivo richiamo al rimedio del trasferimento, esplicitano il nesso di causalità esistente fra l'una e l'altro e disvelano una ratio consistente nella necessità di tutelare la posizione di quei dipendenti che, per effetto della soppressione dell'ente datore di lavoro, sarebbero rimasti disoccupati e che, invece, ottengono di continuare la loro attività in favore di un ente diverso. Con non minore chiarezza pongono poi in evidenza che quel trasferimento si concreta in un passaggio diretto del personale al nuovo datore di lavoro, senza che sia consentita a quest'ultimo alcuna libertà di scelta fra l'assunzione o il rifiuto del lavoratore assegnatogli per legge ed essendogli semplicemente rimessa la ricognizione della sussistenza delle condizioni che la legge stessa pone per l'operatività della provvidenza in questione, ossia l'accertamento dell'attualità del rapporto di lavoro con l'ente soppresso алул alla data del 31 dicembre 1977. Altre valutazioni o criteri di scelta non trovano spazio nel meccanismo col quale siVinteso disciplinare la situazione occupazionale di cui trattasi e, pertanto, anche l'assunzione di personale col sistema del concorso risulta estraneo a questa disciplina, in quanto presuppone, per sua natura, l'operatività di criteri selettivi del tutto incompatibili con gli automatismi propri di siffatto meccanismo. Consegue che la disciplina dei rapporti previdenziali dettata per il caso di trasferimenti dei dipendenti degli enti soppressi (ivi compresa quella di cui all'art. 3, ultimo comma della legge regionale citata, concernente l'obbligo dei commissari liquidatori dei patronati di versare ai Comuni le somme dovute per l'indennità di quiescenza>> del personale trasferito) non può trovare applicazione, da un lato, nei confronti di lavoratori che avessero già concluso, prima della data di cui sopra ed indipendentemente dalla soppressione dell'ente di provenienza, il rapporto di lavoro con il patronato, per intraprenderne un altro, nuovo e diverso, col Comune;
e, dall'atro lato, nei confronti dei lavoratori la cui l'assunzione presso il nuovo ente sia avvenuta a prescindere dal requisito dell'attualità, alla medesima data, del rapporto di lavoro con l'ente soppresso e, quindi, non per trasferimento, ma superamento di selezione concorsuale. Nel caso di specie operano entrambe queste situazioni ostative dell'applicabilità della suddetta disciplina, perché, il Tribunale (con accertamento in fatto, relativamente al quale l'Istituto ricorrente non solo non propone specifiche censure, ma conferma che molti lavoratori già dipendenti dai patronati vennero assunti dal Comune di Bari a seguito di concorso, prima dello scioglimento del patronato>>) ha posto in rilievo che la lavoratrice interessata aveva concluso il suo rapporto di lavoro col patronato in Evangel data notevolmente anteriore al momento del verificarsi della ricordata vicenda estintiva dell'ente datore di lavoro, ed era stata assunta alle dipendenze del Comune di Bari dopo avere superato un apposito concorso (v. pag. 17 18 della sentenza impugnata, in relazione alle circostanze esposte nella parte narrativa). Né ha rilievo dirimente la considerazione, svolta dal ricorrente, secondo cui le procedure concorsuali di assunzione di personale proveniente dal patronato furono attivate ed espletate nell'aspettativa della futura soppressione dell'ente a quo o, comunque, in relazione allo svolgimento degli adempimenti ad essa relativi. Infatti, una volta stabilita la mancanza del requisito della pendenza del rapporto di lavoro col patronato alla suddetta data del 31 dicembre 1977 oppure una volta esclusi il passaggio per trasferimento ed il conseguente automatismo dell'assunzione da parte del Comune, operata, invece, con applicazione del meccanismo selettivo del concorso, ne resta de jure preclusa, per difetto dei presupposti, l'applicabilità dell'anzidetta disciplina del passaggio del personale da codesto ente al Comune, mentre la sussistenza di quell'aspettativa o il 7 rilievo della temporale contiguità dell'assunzione all'evento estintivo dell'ente a quo risultano confinate nel novero dei motivi irrilevanti dell'operazione di acquisizione di nuovo personale da parte del Comune medesimo. Osservazioni identiche valgono in ordine al richiamo che parte ricorrente compie al disposto dell'art. 7 della legge 27 ottobre 1988, n. 482. L'art. 1 di questa legge, sotto la rubrica Trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi>> espressamente dispone che la disciplina previdenziale dettata dalla legge medesima si applichi < al personale degli enti, gestioni e servizi interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, trasferito o assegnato alle regioni od enti locali>>. Si tratta, evidentemente, di situazioni sovrapponibili senza residui a quella Langel contemplata dalla citata normativa regionale e di una disciplina ispirata alla medesima ratio di tutela dei lavoratori che, già dipendenti da enti colpiti dal provvedimenti del tipo ora detto, verrebbero esposti al rischio della disoccupazione, inevitabilmente escluso nei confronti del personale che alla data di esecuzione dei provvedimenti stessi non sia più alle dipendenze di quegli enti o che risulti assunto con sistemi diversi dal passaggio diretto, vale a dire del trasferimento>>, nel senso già sopra illustrato. E', pertanto, manifestamente priva di fondamento l'affermazione di parte ricorrente, secondo cui la legge n. 482 del 1988 potrebbe trovare applicazione tutte le volte in cui un lavoratore abbia per avventura prestato la sua opera alle dipendenze di un ente disciolto, anche se il passaggio alle dipendenze di un altro sia avvenuto anteriormente o indipendentemente dalla vicenda estintiva del primo L'assunto, sconfessato dalla lettera e dalla ratio della testé citata norma, è stato, del resto, già disatteso dalla giurisprudenza della Corte, allorché, con la sentenza 8 marzo 2000, n. 2652 ha precisato che il trattamento di fine rapporto di dipendenti che 8 abbiano prestato la loro opera alle dipendenze di enti pubblici diversi continua ad essere * disciplinato dalle norme particolari che concernono le varie ipotesi, anche dopo l'entrata in vigore della legge 27 ottobre 1988 n. 482, se non risulta che il passaggio dall'uno di all'altro ente sia avvenuto in base ad una delle previsioni ☑specificate dall'art. 1\tale ultima legge. Orbene, escluso che nel caso di specie ricorra un'ipotesi di trasferimento per effetto di soppressione, scorporo o riforma dell'ente originariamente datore di lavoro, per stabilire se, ai fini dell'erogazione dell'indennità premio di servizio, spettante all'intimata, nella sua qualità di dipendente comunale iscritta all'NA (oggi INPDAP), possa tenersi conto anche dell'anzianità maturata (anteriormente alla Enyth costituzione del rapporto col Comune) alle dipendenze di un diverso ente, deve farsi ricorso alla disciplina ordinaria della detta prestazione e, in particolare, ove si tratti di servizi non computabili automaticamente, all'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, che prevede se ed in quali casi sia consentita la facoltà di riscatto oneroso. Ed al riguardo, come già anticipato, non possono che confermarsi le conclusioni cui è pervenuta la già citata sentenza del 1994. La norma, infatti, testualmente stabilisce che il personale di ruolo e quello non di ruolo possono ottenere, ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio, il riscatto dei periodi anteriori all'entrata in vigore della presente legge, non compresi tra quelli indicati al comma II lett. a) e b) del precedente art. 4, nonché dei periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento purché valutabili ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal ministero del Tesoro>>. 0 Tra le condizioni richieste, non si esige, dunque, come elemento necessario, che il personale fosse dipendente da enti tenuti>> ad iscrivere i propri dipendenti agli istituti ora detti. Sola condizione è che i servizi anteriori>>, da riscattare, siano valutabili ai fini del trattamento di quiescenza>>, in base alle norme vigenti per gli istituti previdenziali amministrati dal Ministero del Tesoro. Ciò rimanda all'art. 47 del R.D.L. 3 marzo 1938 n. 680, secondo cui il servizio utile per il conseguimento dell'indennità o della pensione è quello prestato dagli impiegati con diritto e retribuzione e alla iscrizione alla Cassa di previdenza cui corrisponda il versamento dei contributi, nonché il servizio comunque riscattato>>. L'art. 67 dello stesso R.D.L. dispone, poi, che agli impiegati iscritti alla Cassa di Laugh previdenza per la pensione degli impiegati degli Enti locali, è data facoltà di chiedere il riscatto dei periodi di servizi prestati... lett. d) presso Enti non iscrivibili esercenti un pubblico servizio, anteriormente all'iscrizione alla Cassa... lett. g) presso Enti di diritto pubblico non contemplati nelle precedenti lettere>> Il servizio prestato dall'odierna intimata presso il patronato aveva i requisiti della riscattabilità, secondo le norme vigenti per i suddetti istituti di previdenza, trattandosi di servizio prestato alle dipendenze di un ente di diritto pubblico: l'art. 2 L. 4 marzo 1958 n. 261 (norme per il riordinamento dei Patronati scolastici), infatti, espressamente dispone che il Patronato ha personalità giuridica di diritto pubblico>>; e, d'altra parte, in quanto riscattato, sarebbe stato valutabile, secondo le medesime norme, ai fini del trattamento di quiescenza>>. Si trattava, pertanto, anche di un servizio riscattabile nei limiti, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 12 della legge n. 152 del 1968, che, come si è detto, disciplina la facoltà di riscatto oneroso in modo indiretto, facendo cioè riferimento al servizio 10 valutabile, secondo le norme speciali richiamate, ai fini del trattamento di quiescenza>>. Non giova alla tesi difensiva sostenuta dal ricorrente il rilievo che, secondo la normativa vigente per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, il periodo di riscatto non è valutabile, allorché sia applicabile specifica disciplina in forza della quale al trattamento di quiescenza sia obbligato l'ente di appartenenza al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Una disciplina specifica di questo tenore è individuata dal ricorrente in quella che concerne il fenomeno del trasferimento di personale da un ente all'altro, in caso di soppressione del primo;
ma, come si è dimostrato dianzi, ad un tal caso non è riconducibile quello di specie, onde la medesima disciplina può essere addotta come Lugh impeditiva della facoltà di riscatto oneroso qui in contestazione. In conclusione, l'esaminato ricorso, infondato in ogni suo profilo, deve essere rigettato, palesandosi la sentenza d'appello immune dai vizi denunciati e dovendosi riconoscere che l'esercizio della menzionata facoltà trovava il suo fondamento nel disposto dell'art. 12 della legge n. 152 del 1968, ai fini dell'erogazione dell'indennità premio di servizio da parte dell'INPDAP, unico obbligato alla prestazione e, quindi, anche passivamente legittimato rispetto alla domanda introduttiva della presente controversia. Infondato è anche il ricorso incidentale, col quale si denuncia violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. civ. per avere il Tribunale disposto la compensazione delle spese del secondo grado di giudizio, sulla base dell'enunciazione di motivi erronei ed illogici. Rileva la Corte che i giudici di appelli hanno indicato, fra tali motivi, la novità e la complessità delle questioni controverse. 11 Motivi certamente sussistenti e correttamente addotti, come è dimostrato esaurientemente dal fatto che la sentenza emessa dalle Sezioni unite ai fini della ་ statuizione sulla giurisdizione ha dovuto esaminare per la prima volta (in questa sede di legittimità) la questione della natura dei provvedimenti emessi dall'ente previdenziale per deliberare sull'istanza dell'assicurato diretta ad ottenere l'ammissione al riscatto oneroso di servizi non immediatamente utili a fini assicurativi;
e che tale esame ha richiesto approfondita valutazione di argomenti e di circostanze aventi significativa importanza anche al di là degli stretti termini della presente controversia. E, d'altra parte, come si riconosce costantemente dalla giurisprudenza della Corte, la novità e la complessità delle questioni sottoposte al giudice sono elementi sufficienti a giustificare la decisione di integrale compensazione delle spese processuali (cfr., per tutte, la sentenza delle Sezioni unite 15 novembre 1994, n. 9597). Quanto alle spese del giudizio di legittimità, ivi compresa la fase del medesimo svoltasi davanti alle Sezioni unite, stante la reciproca soccombenza, derivante dal rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale, ricorrono le condizioni di legge per disporne la compensazione.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, li rigetta entrambi e compensa le spese del giudizio di cassazione. I 0 3 A Così deciso in Roma l'11 dicembre 2000 D 1 S 3 , S . 5 O A T L . T R L , N A IL PRESIDENTE ' O A L S B 3 E L I 7 E P - D S D 8 IL CONSIGLIERE - ESTENSORE I - I A Shill N 1 S T 1 S G N O E O IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA S E P A I G Depositata in Cancelleria M D I A G E E A , O L D O T 15 FEB. 2001 R T È I T A T S R L I I oggi, N L IL COLLABORATORE G E D E S E DL CA E R O D A DI CANCELLERIA M E R P U E T 12 R O C