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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/11/2024, n. 4697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4697 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.9554/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. TARANTINO ERASMO)
- ricorrente -
CONTRO
CP
(dott.ssa COLOMBO MARGHERITA)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
All'udienza di discussione del 19/11/2024 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio che liquida in euro € CP
1.706,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.6.2024 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendone la condanna al pagamento della prestazione riconosciuta (indennità di CP
accompagnamento), oltre accessori di legge e spese del giudizio.
Costituitosi in giudizio l rilevava che la prestazione era stata liquidata. CP All'udienza odierna i procuratori delle parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, senza accordo sulle spese.
****
Preso atto della circostanza che l'ente previdenziale ha riconosciuto le ragioni della parte ricorrente, provvedendo alla liquidazione della prestazione richiesta, sia pure in data successiva alla proposizione del ricorso, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico
CP_ dell' e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, il 19/11/2024
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.9554/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. TARANTINO ERASMO)
- ricorrente -
CONTRO
CP
(dott.ssa COLOMBO MARGHERITA)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
All'udienza di discussione del 19/11/2024 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio che liquida in euro € CP
1.706,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.6.2024 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendone la condanna al pagamento della prestazione riconosciuta (indennità di CP
accompagnamento), oltre accessori di legge e spese del giudizio.
Costituitosi in giudizio l rilevava che la prestazione era stata liquidata. CP All'udienza odierna i procuratori delle parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, senza accordo sulle spese.
****
Preso atto della circostanza che l'ente previdenziale ha riconosciuto le ragioni della parte ricorrente, provvedendo alla liquidazione della prestazione richiesta, sia pure in data successiva alla proposizione del ricorso, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico
CP_ dell' e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, il 19/11/2024
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno