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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 08/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. RG. 67/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. r.g. 67/2022 promossa da:
(Cod. Fisc. ), (Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (Cod. Fisc. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(Cod. Fisc. ), (Cod. Parte_4 C.F._4 Parte_5
Fisc. ) e (Cod. Fisc. C.F._5 Parte_6
, con gli avv.ti SANDRI MAURO e TARALDSEN OLAV C.F._6
GIANMARIA
PARTE RICORRENTE contro
(Cod. Fisc. , con l'Avvocatura dello Controparte_1 P.IVA_1
Stato di Firenze in persona dell'Avvocato dello Stato GIANNI CORTIGIANI
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento di
(Cod. Fisc. ) e CP_2 C.F._7 Controparte_3
(Cod. Fisc. ), con gli avv.ti SANDRI MAURO e TARALDSEN C.F._8
OLAV GIANMARIA e di (Cod. Fisc. con CP_4 C.F._9 gli avv.ti DOMENICI MAURO, SANDRI MAURO e TARALDSEN OLAV
GIANMARIA e DOMENICI MAURO
PARTI INTERVENIENTI VOLONTARIE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale con ricorso ex art. 414 c.p.c. con richiesta di provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., deducendo di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze del resistente, trattandosi di insegnanti in servizio CP_1 presso istituti scolastici aventi sede nella Provincia di Pistoia, e di essere state sospese senza retribuzione - per mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale in relazione al virus
COVID19 - con provvedimento avente efficacia semestrale del quale hanno contestato la legittimità, sostanzialmente adducendo che il medesimo attuerebbe una discriminazione quanto all'esercizio del diritto al lavoro ed alla riscossione della retribuzione tra vaccinati e non vaccinati;
hanno rassegnato, dunque, le seguenti conclusioni: “
1. IN VIA
CAUTELARE, ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE 1) sospendere il provvedimento impugnato per i motivi sopraesposti, disponendo, l'accesso ai locali scolastici dei ricorrenti previa effettuazione, da parte di tutti i lavoratori, del tampone rapido e/o molecolare ogni 48-72 ore con costo a carico della parte resistente;
2) ordinare alla parte resistente la corresponsione di tutti gli stipendi dovuti alla parte ricorrente dalla sospensione dal lavoro, comprensivi degli oneri previdenziali e di ogni accessorio dovuto;
3) ordinare, in via subordinata eventuale, la corresponsione degli importi ex art. 82 DEL DPR
N.3/1957. 2. IN VIA PRINCIPALE DI MERITO Previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato di sospensione per la mancata esecuzione dell'obbligo di tentare il ricollocamento dei ricorrenti, prima di procedere con la loro sospensione, revocarsi il medesimo, ordinando la reintegrazione in servizio dei ricorrenti, eventualmente anche in diverse mansioni idonee a evitare il contagio da SARS-
Cov-2 e la corresponsione a loro favore di tutti gli stipendi dovuti alla parte ricorrente dalla sospensione dal lavoro, comprensivi degli oneri previdenziali e di ogni accessorio dovuto.
3. IN VIA PRINCIPALE DI
MERITO ULTERIORE 1) Previo accertamento che le persone vaccinate contagiano e sono contagiate dal virus SARSCoV- 2 e contraggono la malattia COVID-19 fino a possibili esiti mortali e, pertanto, la vaccinazione non solo non garantisce la sicurezza del luogo di lavoro in cui opera la parte ricorrente, ma, anzi, per le modalità attuative, come analiticamente descritte nella narrativa, amplifica a dismisura e senza alcun possibile controllo, la circolazione del medesimo;
2) previo accertamento che la tecnologia in vitreo tampone antigienico e/o Rt PCR consente una diagnosi precisa della presenza o meno del virus SARS-
CoV-2 e, quindi, rappresenta un sistema diagnostico preventivo idoneo a garantire che ciascun lavoratore entri in un luogo di lavoro sicuro e che vi permanga costantemente, salvaguardando quest'ultimo dalla possibilità di divenire un ambiente favorevole alla circolazione del virus SARS-CoV-2; 3) ordinare alla parte resistente di effettuare la diagnostica con tamponi a ciascun lavoratore al momento dell'ingresso nel luogo di lavoro, assumendosi il costo dei medesimi, in quanto strumento indispensabile di garanzia di sicurezza ai sensi del coordinato disposto di cui agli artt. 17 e 28 Decreto Legislativo n. 81/2008; 4) disapplicare l'art. 2 del DL n. 172/2021, nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022 perché non imponendo al
Pag. 2 di 15 datore di lavoro l'effettuazione ai vaccinati dei tamponi all'ingresso del luogo di lavoro, determina la gravissima insicurezza di quest'ultimo ed espone tutti i lavoratori alla diffusione del virus SARS-CoV-2 in violazione del principio di precauzione ed in contrasto insanabile con le fonti di diritto europeo di grado superiore analiticamente prospettate, annullando conseguentemente il provvedimento impugnato in quanto illegittimo;
5) previo accertamento che la vaccinazione non determina alcuna variazione migliorativa del luogo di lavoro che, invece, è garantita integralmente dalla tecnologia in vitreo dei tamponi antigienici o molecolari, che può essere svolta sia da vaccinati che da noi vaccinati;
6) previo accertamento che i lavoratori vaccinati e non vaccinati, qualora si sottopongano alla diagnosi con tamponi antigienici o molecolari, garantiscono, nella medesima massima misura possibile, sulla base delle evidenze scientifiche ad oggi disponibili, la sicurezza del luogo di lavoro;
7) dichiarare illegittima la sperequazione di trattamento tra vaccinati e non vaccinati sui luoghi di lavoro in quanto essa non realizza l'interesse pubblico della sicurezza del luogo di lavoro che la possa giustificare tra lavoratori in posizioni similari;
8) disapplicare l'art. 2 del
DL n.172 nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022 perché in contrasto con le norme di diritto europeo richiamate in narrativa, annullando il provvedimento impugnato;
9) previo accertamento che il provvedimento impugnato viola i principi in materia di proporzionalità espressi dalla giurisprudenza della
Corte dei Diritti dell'Uomo; 10) disapplicare l'art.2 del DL n.172 nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022 annullando il provvedimento impugnato.
4. IN TUTTE LE IPOTESI 1) Dichiarare che la parte ricorrente è assente giustificata dal luogo di lavoro ai sensi dell'art. 44 D.Lgs. n. 81/2008 in quanto, sino all'applicazione della richiesta misura di effettuazione di tampone antigienico o molecolare a tutti i lavoratori indistintamente, esso presenta rischi gravissimi di contaminazione dal virus SARS-CoV-2 e di possibile contrazione della malattia COVID-19, dovuta alla presenza di lavoratori vaccinati non tamponati, per cui deve trovare applicazione l'ipotesi prevista espressamente di legittimo allontanamento dal luogo di lavoro che presenti rischi di danno alla salute;
2) ordinare alla resistente l'immediata riassunzione delle parti ricorrenti nei rispettivi posti di lavoro e nelle mansioni svolte e l'accesso delle medesime ai luoghi di lavoro con contestuale svolgimento della diagnostica da attuarsi con tecnologia in vitreo tamponi antigienici e/o molecolari;
3) condannare la parte resistente alla corresponsione delle retribuzioni a favore della parte ricorrente dalla data di sospensione alla data di effettiva riassunzione, oltre gli oneri previdenziali e di ogni accessorio dovuto;
4) condannare la parte resistente al pagamento del danno non patrimoniale per l'ingiusta discriminazione attuata nei confronti della parte ricorrente da liquidarsi in via equitativa nella misura di euro 15.000 o di quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.
5. IN VIA SUBORDINATA Condannarsi controparte al pagamento ex art 82 del DPR
n.3/1957 dell'assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia. In tutte le ipotesi, condannarsi controparte al pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali di cui si chiede la liquidazione ex DM n. 55/2014 e s.m.i.”.
Pag. 3 di 15 Si è costituito in giudizio il , eccependo il difetto di giurisdizione Controparte_1 del giudice ordinario, l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse delle ricorrenti e , in quanto Parte_3 Parte_5 Parte_4 Parte_6 ultracinquantenni e, dunque, soggette all'obbligo vaccinale indipendentemente dalla attività professionale svolta e contestando, nel merito, il ricorso avversario, in fatto ed in diritto;
parte resistente ha rassegnato le conclusioni che seguono: “Dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a conoscere della domanda In subordine: dichiarare inammissibile il ricorso di Pt_3
per difetto di interesse In ulteriore subordine, previa occorrendo Parte_7 Parte_8 Parte_6 dichiarazione della manifesta infondatezza e/o irrilevanza delle questioni di costituzionalità adombrate, rigettare il ricorso. In ogni caso condannando le controparti alla rifusione delle spese”.
E' stato aperto il sub procedimento n. 67-1/2022, al fine della disamina della domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. proposta, che è stata rigettata per difetto del requisito del periculum in mora, con ordinanza dell'08.04.2022.
Sono intervenute volontariamente in causa le sig.re e CP_2 CP_5 CP_4
allegando le medesime circostanze fattuali delle ricorrenti, esponendo in diritto le
[...] medesime contestazioni avverso il provvedimento di sospensione nei loro riguardi adottato,
e rassegnando le conclusioni che si trascrivono: “1) previa eventuale disapplicazione dell'art.
4-ter
D.L. 44/2021 per contrarietà al diritto europeo, ovvero declaratoria di incostituzionalità della medesima normativa;
2) previo accertamento della violazione, da parte del resistente, del suo obbligo di CP_1 garantire la sicurezza del luogo di lavoro;
3) previa declaratoria di illegittimità e disapplicazione del provvedimento di sospensione impugnato, per i motivi analiticamente esposti in narrativa;
4) condannare la parte resistente, alla corresponsione di tutti gli emolumenti a favore di parte ricorrente, dalla rispettiva data di sospensione alla data di effettiva riassunzione, oltre agli oneri previdenziali, scatti d'anzianità ed ogni accessorio dovuto in forza del contratto di lavoro;
5) condannare la parte resistente al pagamento del danno non patrimoniale sia per l'ingiusta discriminazione, sia per lesione ex art. 2043 c.c. attuata nei confronti della parte ricorrente da liquidarsi in via equitativa nella misura di euro 15.000, o di quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
6) condannare parte resistente al pagamento, in favore delle ricorrenti e delle differenze retributive spettanti in ragione del CP_4 Controparte_3 maggior numero di ore lavorate, rispetto a quelle contrattuali, per effetto del ricollocamento ai sensi del D.L.
24/2022; in via subordinata: condannare controparte al pagamento ex art 82 del DPR n.3/1957 dell'assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, che le sarebbe stato dovuto nel periodo di sospensione, oltre agli assegni per carichi di famiglia. In tutte le ipotesi, condannarsi controparte al pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali di cui si chiede la liquidazione ex DM n.
55/2014 e s.m.i.”.
Pag. 4 di 15 All'udienza del 06.07.2023, parte ricorrente e parte interveniente volontaria hanno dichiarato di rinunciare alla domanda di reintegra in servizio, stante la già avvenuta reintegra a seguito del D.L. 24.03.2022.
Con note di trattazione scritta depositate il 9.12.2024 ed il 18.12.2024 parte ricorrente e parte interveniente hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: Si insiste, in ogni caso, per l'accoglimento delle domande già formulate nel ricorso e nell'intervento, dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse di parte ricorrente alla domanda cautelare, con compensazione delle spese di lite per tale procedimento. Si insiste in ogni domanda istruttoria formulata. [Indice] 1. IN VIA PREGIUDIZIALE Ove ritenuto necessario dal Giudicante ai fini dell'accoglimento delle domande di parte ricorrente, si formula istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte
Costituzionale. Atteso che tutti i test in vitro adottati nel nostro Paese per l'effettuazione del rilevamento del virus SARSCoV-2 e dalla malattia COVID-19 sono illegali perché non riconosciuti da autorità sanitaria come richiesto obbligatoriamente dall'art. 9 D.L. n. 52/2021 per il rilascio della certificazione verde COVID19, nonché tutti gli esiti sono falsi per i motivi analiticamente esposti in narrativa, nonché accertato che sono erronei o comunque incontrovertibilmente errati e più esattamente falsi tutti i dati dei malati di COVID-19, chiede, in conformità con l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale in tali eventualità, disporre il rinvio alla Corte Costituzionale affinché: A) scrutini la legittimità costituzionale dell'art. 4 ter del D.L. n. 44/2021 e succ. modifiche in relazione all'art. 32 Cost. qualora la predetta norma, come provato, si fondi su dati scientifici epidemiologici, microbiologici statistici, derivanti da esami in vitro svolti esclusivamente da laboratori privati, che agiscono in conflitto di interessi con la effettiva tutela della salute pubblica, non verificati e non controllati da alcuna autorità pubblica, in violazione delle normative speciali, Ordinanze del Capo della Protezione Civile n. 640-691, valutando che dette circostanze erano ignorate dal legislatore che ha, pertanto, dispiegato non correttamente la sua volontà discrezionale di imporre l'obbligo vaccinale;
B) scrutini la legittimità dell'art. 4 ter del DL n. 44/2021 in relazione all'art.
32 Cost. qualora la predetta norma si fondi, come provato, su dati scientifici epidemiologici, microbiologici, clinici statistici di diffusione del virus SARS-CoV-2 e della malattia covid 19, di comparazione tra vaccinati e non vaccinati che siano effettuati da laboratori privati adottando test in vitro rt-PCR in Contr violazione delle linee guida dell' dell'ECDC, del e, Controparte_7 quindi, delle autorità sanitarie nazionali ed internazionali preposte all'accertamento dei dati scientifici valutando che detta circostanza era ignorata dal legislatore che ha, pertanto, dispiegato non correttamente la sua volontà discrezionale di imporre l'obbligo vaccinale;
C) scrutini la legittimità costituzionale dell'art. 4 ter del DL n. 44/2021 e succ. modifiche in relazione all'art. 32 Cost. qualora la predetta norma si fondi, come provato, su dati scientifici epidemiologici, microbiologici, clinici, statistici di diffusione del virus SARS-
CoV-2 e della malattia covid 19, di comparazione tra vaccinati e non vaccinati che siano tutti falsi, erronei
Pag. 5 di 15 e comunque, tutti incontrovertibilmente indeterminati valutando che detta circostanza era ignorata dal legislatore che ha, pertanto, dispiegato non correttamente la sua volontà discrezionale di imporre l'obbligo vaccinale;
D) scrutini la legittimità costituzionale dell'art. 4 ter del DL n. 44/2021 e succ. modifiche, in relazione all'art. 32 Cost. ,considerando che la citata norma, è stata approvata malgrado la prova della violazione dell'art. 9 DL n.52/2021 in quanto i dati scientifici epidemiologici, microbiologici, clinici, statistici di diffusione del virus SARS-CoV-2 e della malattia covid 19,nonchè i dati di comparazione tra vaccinati e non vaccinati e, quindi, di efficacia dei vaccini, derivino dall'adozione di marche test in vitro RT-
PCR ed antigenici non riconosciuti dall'autorità sanitaria e, quindi, di cui sono inutilizzabili gli esiti per qualsivoglia finalità in quanto illegittimi , e, pertanto, che la volontà del legislatore di imporre l'obbligo vaccinale anti covid 19 sia stata posta in essere erroneamente. Con vittoria di compensi e spese tutte di lite, comprese spese forfettarie 15%, IVA e CAP, come per legge, in favore dei legali che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
Con note di trattazione scritta depositate l'11.12.2024 parte resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In definitiva, nel riportarsi integralmente alle argomentazioni di cui alla comparsa di risposta e alla giurisprudenza già depositata, nonché a quella menzionata nelle presenti note, si domanda l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate e dunque il rigetto del ricorso avversario in quanto manifestamente infondato. Si richiede altresì il rigetto delle istanze istruttorie avversarie siccome palesemente inammissibili ed irrilevanti, in quanto volte a comprovare circostanze – relative alla presunta inefficacia e pericolosità dei vaccini- già smentite dagli approdi della comunità scientifica e dalla giurisprudenza costituzionale (oltre che amministrativa) ormai consolidata. Si insiste infine per la condanna alle spese di controparte, in ragione dell'assoluta genericità, indeterminatezza e, soprattutto, infondatezza nel merito del ricorso avversario, alla luce della giurisprudenza pacifica in subiecta materia”.
Svolta istruttoria solo documentale, con provvedimento comunicato alle parti è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione fissata con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositati all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
1. Preliminarmente vanno ritenute inammissibili le istanze ed allegazioni nuove dedotte da parte ricorrente ed interveniente per la prima volta nelle note di trattazione scritta del
9.12.2024.
2. Va ora esaminata l'eccezione pregiudiziale di rito di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte resistente.
Pag. 6 di 15 L'eccezione è infondata.
Sul punto è dirimente la sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
9403 del 5.4.2023, la quale ha chiarito che sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, senza che abbia alcuna incidenza sulla giurisdizione del giudice ordinario la circostanza che nel giudizio vengano in questione “atti amministrativi presupposti” che, se riconosciuti illegittimi, possono essere disapplicati (ex multis, Cass. Sez. Un. 17535/2018, Cass. Sez. Un. 15276 del
2017, Cass. Sez. Un. 3677 del 2009) e che gli atti di gestione del rapporto, in quanto espressione dei poteri propri del datore di lavoro privato, hanno natura privatistica.
Tali principi non sono stati incisi dalla disciplina relativa all'obbligo vaccinale per far fronte all'emergenza pandemica da Sars CoV-2 in tema di obbligo vaccinale;
l'art. 4 ter del decreto legge n. 44 del 2021 ha esteso il suddetto obbligo, fra gli altri, al personale scolastico ed ha posto a carico del responsabile della struttura l'attività di verifica dell'osservanza del suddetto obbligo con conseguente immediata sospensione dal diritto del lavoratore, in caso di inadempimento, di svolgere l'attività lavorativa senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ed, in relazione al medesimo periodo, con il venir meno del diritto alla retribuzione o ad altro compenso o emolumento.
L'attività di verifica demandata al datore di lavoro costituisce mera attività di accertamento, vincolata nei presupposti, nei contenuti e nelle modalità di esplicazione, rigidamente procedimentalizzate;
non si esplica in capo al datore di lavoro, dunque, un potere autoritativo di natura discrezionale, come è invece proprio nella ipotesi in cui la posizione soggettiva del privato abbia consistenza di interesse legittimo e sia pertanto suscettibile di essere incisa dal potere dell'Amministrazione. “Se si considera che l'interesse legittimo si differenzia dal diritto soggettivo per il fatto che l'acquisizione o la conservazione di un determinato bene della vita non è assicurata in modo immediato dalla norma, che tutela appunto in modo diretto l'interesse pubblico, bensì passa attraverso l'esercizio del potere amministrativo, in quanto la norma attributiva del potere conferisce all'autorità amministrativa la potestà di scelta discrezionale in ordine alla disposizione degli interessi e alla fissazione del precetto giuridico (v. da ultimo Cass. Sez. Un. 23436 del 2022), la situazione dedotta dall'odierno ricorrente, verificata alla luce del “petitum sostanziale”, ha innegabile consistenza di diritto soggettivo. Essa infatti non è intermediata dal potere amministrativo, ma soffre di limiti e condizioni previste esaustivamente e direttamente dalla legge la quale già contiene la definizione della gerarchia degli interessi e le modalità di
Pag. 7 di 15 relativa composizione;
e, del resto, immediatamente e direttamente contro le stesse disposizioni della fonte di rango primario, impositiva dell'obbligo vaccinale, l'istante rivolge le proprie doglianze denunziando la lesione di diritti di rilevanza costituzionale, quali il diritto alla salute, al lavoro ed alla retribuzione, lesione che assume scaturire direttamente dalla legge della quale l'odierno ricorrente denunzia la incostituzionalità. Le considerazioni che precedono non consentono, quindi, di configurare l'attività del soggetto datore di lavoro come ascrivibile all'ambito pubblicistico, ben potendo la medesima, in maniera lineare, essere ricondotta nell'alveo degli atti di gestione del rapporto di lavoro, seppure vincolati nei presupposti e nei contenuti dalla previsione di legge. Da tanto deriva che, analogamente a quanto ritenuto in altra fattispecie sottoposta allo scrutinio di questa Corte, relativa alla sospensione dall'esercizio della professione sanitaria per mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale introdotto dal D.L. n. 44 del 2021, art. 4, conv., con modif., nella L. n.
76 del 2021 (Cass. n. 28429del 2022), va dichiarata, dunque la giurisdizione del giudice ordinario” (cfr. Cass. Civ. Sezioni Unite n. 9403/2023).
Va, dunque, respinta l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla controversia insorta tra le parti.
3. Sempre in via preliminare si osserva che, a seguito della riammissione in servizio delle ricorrenti e delle intervenienti, avvenuta in ottemperanza al disposto dell'art. 8, d.l. n. 24 marzo 2022, n. 24, la causa ha ad oggetto esclusivamente il mancato pagamento della retribuzione nel periodo di sospensione, il pagamento delle differenze retributive per il maggior numero di ore lavorate a seguito del ricollocamento in mansioni amministrative con attribuzione di un numero di ore lavorative maggiore di quello stabilito contrattualmente per le intervenienti e la richiesta di risarcimento del danno e CP_4 CP_3 la richiesta di subordinata di un assegno alimentare.
Va, dunque, dichiarata cessata la materia del contendere in punto di reintegrazione in servizio delle lavoratrici.
4. Nel merito osserva questo Tribunale che il decreto legge n. 44 del 2021 all'art. 4 ter, introdotto dall'art. 2 decreto legge n. 172 del 2021 (estensione dell'obbligo vaccinale), conv. con modifiche dalla L. 3/2022, ha previsto l'obbligo vaccinale, tra gli altri, anche per il personale della scuola ai fini della prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2; in particolare, recita l'articolo che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ed i responsabili delle strutture in cui il personale presta servizio, nel caso di specie i dirigenti scolastici, sono tenuti a
Pag. 8 di 15 verificare l'osservanza di detto obbligo;
qualora non risulti il relativo adempimento oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione, i dirigenti scolastici devono invitare l'interessato inadempiente a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale;
in caso di inadempimento, si verifica l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo.
Inoltre, l'art.
4-ter.2 del citato decreto legge, introdotto dall'art. 8 del D.L. n. 24/2022, ha stabilito che l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.
Nel caso di specie, in sintesi, lamentano le ricorrenti e le intervenienti che le norme di legge in questione sarebbero illegittime in quanto contrastanti con le norme della Costituzione e del diritto euro-unitario; che la vaccinazione non garantiva la totale sicurezza sui luoghi di lavoro in assenza, peraltro, di test rapido antigenico da effettuarsi da parte di tutti i lavoratori anche vaccinati;
che la vaccinazione non presentava i requisiti di sicurezza richiesti;
che, dunque, dette parti hanno diritto a percepire la retribuzione che non è stata loro corrisposta nel periodo di sospensione oltre al risarcimento del danno subito ed, in via subordinata, chiedono il riconoscimento dell'assegno alimentare previsto dall'art. 82 DPR 3 del 1957; che, essendo state le intervenienti e adibite, a seguito del CP_4 CP_3 ricollocamento, a mansioni amministrative con attribuzione di un numero di ore lavorative maggiore di quello stabilito contrattualmente, le stesse hanno diritto al pagamento delle differenze retributive in relazione al maggior numero di ore lavorate.
Ciò posto, nel caso di specie, non è contestato che le ricorrenti e le intervenienti, tutte appartenenti alla categoria del personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, non abbiano ottemperato all'obbligo vaccinale, in assenza di cause ostative all'effettuazione della vaccinazione, avendo, invece, le stesse prospettato l'irragionevolezza/sproporzione della
Pag. 9 di 15 disciplina normativa relativa all'obbligo vaccinale del personale del comparto scolastico e l'inutilità e la pericolosità dei vaccini, inidonei, diversamente dalla sottoposizione al tampone, ad evitare il diffondersi del virus nel luogo di lavoro.
A tale ultimo proposito, si richiama, tuttavia, quanto affermato dal Consiglio di Stato,
Sezione Terza, 20 ottobre 2021, con la sentenza n. 7045/2021: “25. Passando all'esame del primo [presupposto], relativo alla presunta mancanza di efficacia o sicurezza dei vaccini, occorre ricordare (…) che la commercializzazione del vaccino, secondo la vigente normativa dell'Unione europea, passa attraverso una raccomandazione da parte della competente che valuta la sicurezza, l'efficacia e la Controparte_8 qualità del vaccino, sulla cui base la Commissione europea può procedere ad autorizzare la commercializzazione nel mercato dell'Unione, dopo avere consultato gli Stati membri che debbono esprimersi favorevolmente a maggioranza qualificata. 25.1. La normativa dell'Unione – in particolare l'art. 14-bis del Reg. CE 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal Reg. CE 507/2006 della Commissione – prevede uno strumento normativo specifico per consentire la rapida messa a disposizione di medicinali, da utilizzare in situazioni di emergenza, poiché in tali situazioni la procedura di “immissione in commercio condizionata” (CMA, Conditional marketing authorisation) è specificamente concepita al fine di consentire una autorizzazione il più rapidamente possibile, non appena siano disponibili dati sufficienti, pur fornendo un solido quadro per la sicurezza, le garanzie e i controlli post-autorizzazione. 25.2. In questa procedura occorre qui aggiungere, compiendo uno sforzo di sintesi, chiarificazione e semplificazione da parte di questo
Collegio attesa la natura densamente tecnica della materia, si ha una parziale sovrapposizione delle fasi di sperimentazione clinica, che nella procedura ordinaria sono sequenziali, che prende il nome di «partial overlap» e che prevede l'avvio della fase successiva a poca distanza dall'avvio della fase precedente. 25.3. La leggera sfasatura nell'avvio delle fasi di sperimentazione riduce i rischi connessi ad una sovrapposizione delle fasi e accelera i normali tempi di svolgimento delle sperimentazioni, anche se fornisce dati meno completi rispetto alla procedura ordinaria di autorizzazione. 25.4. E tuttavia, (…),
l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata non è una scorciatoia incerta e pericolosa escogitata ad hoc per fronteggiare irrazionalmente una emergenza sanitaria come quella attuale, ma una procedura di carattere generale, idonea ad essere applicata – e concretamente applicata negli anni passati, anche recenti, soprattutto in campo oncologico
– anche al di fuori della situazione pandemica, a fronte di necessità contingenti (non a caso la lotta contro i tumori ne è il terreno elettivo), e costituisce una sottocategoria del
Pag. 10 di 15 procedimento inteso ad autorizzare l'immissione in commercio ordinaria perché viene rilasciata sulla base di dati che sono, sì, meno completi rispetto a quelli ordinari – cfr. 4°
Considerando del Reg. CE 507/2006 – ma è appunto presidiata da particolari garanzie e condizionata a specifici obblighi in capo al richiedente. 25.5. Una volta adempiuti gli obblighi prescritti e forniti i dati mancanti, l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata viene infatti convertita – ciò che diverse volte si è verificato in passato – in un'autorizzazione non condizionata. 25.6. Il bilanciamento, rispetto alla maggior completezza dei dati ottenuti nella procedura ordinaria di autorizzazione, è imposto e assicurato, nella previsione dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 507/2006, da quattro rigorosi requisiti: a) che il rapporto rischio/beneficio del medicinale risulti positivo;
b) che sia probabile che il richiedente possa in seguito fornire dati clinici completi;
c) che il medicinale risponda a specifiche esigenze mediche insoddisfatte;
d) che i benefici per la salute pubblica derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in questione superino il rischio dovuto al fatto che sono tuttora necessari dati supplementari.
26. Per quanto riguarda i vaccini contro la diffusione del virus Sars-CoV-2, l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata segue, a giudizio della Commissione, un quadro solido e controllato e fornisce valide garanzie di un elevato livello di protezione dei cittadini nel corso della campagna vaccinale, costituendo una componente essenziale della strategia dell'Unione in materia di vaccini, garanzie che distinguono nettamente questa ipotesi dalla c.d. “autorizzazione all'uso d'emergenza”, istituto diverso che, in alcuni Paesi (come gli
Stati Uniti e l'Inghilterra) non autorizza un vaccino, ma l'uso temporaneo, per ragioni di emergenza, di un vaccino non autorizzato. (omissis) 26.4. Il carattere condizionato Pa dell'autorizzazione non incide sui profili di sicurezza del farmaco (nel sito dell , che richiama a sua volta quello dell'EMA, si ricorda «una autorizzazione condizionata garantisce che il vaccino approvato soddisfi i rigorosi criteri Ue di sicurezza, efficacia e qualità, e che sia prodotto e controllato in stabilimenti approvati e certificati in linea con gli standard farmaceutici compatibili con una commercializzazione su larga scala») né comporta che la stessa debba essere considerata un minus dal punto di vista del valore giuridico, ma impone unicamente al titolare di «completare gli studi in corso o a condurre nuovi studi al fine di confermare che il rapporto rischio/beneficio è favorevole».
Il Consiglio di Stato ha, inoltre, affermato che “27.8. (omissis) sulla base non solo degli studi – trials – condotti in fase di sperimentazione, ma anche dell'evidenza dei dati ormai imponenti acquisiti successivamente all'avvio della campagna vaccinale ed oggetto di costante aggiornamento e studio in sede di monitoraggio, che – contrariamente a quanto
Pag. 11 di 15 sostengono gli appellanti – la profilassi vaccinale è efficace nell'evitare non solo la malattia, per lo più totalmente o, comunque, nelle sue forme più gravi, ma anche il contagio” (Cfr.
Consiglio di Stato, Sezione Terza, 20 ottobre 2021, Sentenza n. 7045/2021).
Si osserva, inoltre, che nelle recenti pronunce n. 14, 15, 186 e 188 del 2023 la Corte
Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulle questioni di legittimità costituzionale relative alla normativa emergenziale, dichiarandole infondate e/o inammissibili.
In particolare, la Corte Costituzionale ha chiarito che:
- la scelta di imporre specifici obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da SARS-
CoV-2, assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus limitandone la circolazione, non può ritenersi irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili, posto che l'art. 32 della
Costituzione affida al legislatore il compito di bilanciare, alla luce del principio di solidarietà, il diritto dell'individuo all'autodeterminazione rispetto alla propria salute con il coesistente diritto alla salute degli altri individui e quindi con l'interesse della collettività e ciò in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri;
- di fronte alla situazione epidemiologica, il legislatore ha tenuto conto dei dati forniti dalle autorità scientifico-sanitarie, nazionali e sovranazionali, istituzionalmente preposte al settore, quanto a efficacia e sicurezza dei vaccini e, sulla base di questi dati scientificamente attendibili, ha operato una scelta che non appare inidonea allo scopo, né irragionevole o sproporzionata;
infatti simili misure sono state adottate anche in altri Paesi europei;
- il rischio remoto e non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce titolo per l'indennizzo; sono, pertanto, leciti i trattamenti sanitari, tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di conseguenze indesiderate e pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile;
- in riferimento alla mancata somministrazione di test pre-vaccinali, va considerato che normalmente per le vaccinazioni non ne è prevista l'effettuazione per stabilire il profilo di sicurezza relazionato a un determinato individuo. Non sono richiesti esami di laboratorio o altri accertamenti diagnostici da eseguire di routine prima della vaccinazione, in quanto non esiste alcuna evidenza che supporti l'utilità di un loro utilizzo esteso, in maniera aprioristica,
a tutti i soggetti candidati alla vaccinazione: le principali autorità sanitarie in ambito
Pag. 12 di 15 internazionale, inclusa l'Organizzazione mondiale della sanità, non raccomandano l'esecuzione di alcun test pre-vaccinale per la vaccinazione da infezione da SARS-CoV-2.
L'anamnesi pre-vaccinale, invece, è una pratica standardizzata attraverso la quale è possibile stabilire la presenza di eventuali controindicazioni o di precauzioni rispetto alla vaccinazione, attraverso una serie di precise e semplici domande, a cui possono e devono seguire, se del caso, eventuali ulteriori approfondimenti diagnostici o consulti clinici;
il personale sanitario che esegue una vaccinazione, che è adeguatamente preparato, deve infatti verificare la presenza di controindicazioni e/o di precauzioni in ogni persona prima di somministrare qualsiasi vaccino, secondo un consolidato protocollo;
- l'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge, mentre, qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino;
- la sospensione dall'esercizio dell'attività lavorativa, con reintegro al venir meno dell'inadempimento e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica, quale conseguenza diretta di inadempimento all'obbligo vaccinale, non riveste natura sanzionatoria e risulta calibrata in termini di sacrificio dei diritti del lavoratore rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus;
- la mancata erogazione dell'assegno alimentare, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957
o previsto dalla contrattazione collettiva, in luogo della retribuzione o di altro compenso od emolumento, in favore del lavoratore sospeso in quanto inadempiente all'obbligo vaccinale,
è diretta conseguenza del principio generale di corrispettività; il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, è collegato alla prestazione lavorativa, ad eccezione dei casi in cui la mancanza della prestazione lavorativa sia causata dall'illegittimo rifiuto del datore di lavoro per cui quest'ultimo è tenuto ad adempiere alla propria obbligazione retributiva. Peraltro, la posizione del lavoratore che non ha inteso vaccinarsi per sua libera scelta non può essere paragonata a quella del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare;
in questi ultimi casi, infatti, l'assegno alimentare trova giustificazione nell'esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità ancora non accertata. Diversamente, anche se, per costante interpretazione giurisprudenziale, l'assegno
Pag. 13 di 15 alimentare ha natura assistenziale e non retributiva, in quanto non rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa svolta, ma trova fondamento nella necessità di assicurare una fonte di reddito al lavoratore, tuttavia, il datore di lavoro non ha l'obbligo costituzionalmente imposto di accollarsene l'erogazione a fronte di una scelta pur legittima del prestatore d'opera, che non abbia inteso vaccinarsi e che sia, perciò, solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa.
Alla luce dei richiamati principi, dai quali questo Tribunale ritiene di non discostarsi, la sospensione dal servizio della ricorrente inadempiente all'obbligo vaccinale risulta essere stata una misura adottata legittimamente sulla base della normativa prevista in ragione della peculiarità della prestazione lavorativa e finalizzata ad attribuire prevalenza all'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza, circoscrivendo il più possibile situazioni in grado di favorire la circolazione del virus, rispetto all'interesse del singolo lavoratore che non vuole sottoporsi al vaccino, il tutto in un'ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti.
Sempre in applicazione del suddetto principio di bilanciamento, risultano infondate le questioni relative alla violazione dei principi dell'Unione Europea sulla non discriminazione sollevate da parte ricorrente.
Parimenti, devono essere respinte la domanda volta ad ottenere la condanna del CP_1 resistente al versamento dell'assegno alimentare di cui all'art. 82, d.P.R. n. 57 del 1957, in virtù di quanto argomentato sul punto nella motivazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 15/2023, nonché la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dalle ricorrenti e dalle intervenienti, peraltro, in difetto di qualsivoglia specifica allegazione e richiesta di prova in ordine all'an ed al quantum debeatur.
5. Infine, infondata è la domanda avanzata dalle intervenienti e e relativa al CP_4 CP_3 pagamento delle differenze retributive in relazione al maggior numero di ore lavorate a seguito del loro ricollocamento in mansioni amministrative con attribuzione di un numero di ore lavorative maggiore di quello stabilito contrattualmente, posto che tale ricollocamento è stato disposto sulla base delle suindicate previsioni normative da reputarsi legittime per la ragioni fin qui esposte.
6. In conclusione, tutte le domande proposte dalla parte ricorrente e dalla parte interveniente devono essere integralmente respinte.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Pag. 14 di 15 7. Le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti considerato che il giudizio di merito, così come il procedimento cautelare in corso di causa, sono stati introdotti in epoca antecedente rispetto alle pronunce della Corte Costituzionale n. 14, 15,
186 e 188 del 2023, più sopra richiamate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta tutte le domande delle parti;
- Compensa integralmente le spese di lite del giudizio di merito e del procedimento cautelare in corso di causa.
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 8 gennaio 2025
Il giudice Emanuele Venzo
Pag. 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. r.g. 67/2022 promossa da:
(Cod. Fisc. ), (Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (Cod. Fisc. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(Cod. Fisc. ), (Cod. Parte_4 C.F._4 Parte_5
Fisc. ) e (Cod. Fisc. C.F._5 Parte_6
, con gli avv.ti SANDRI MAURO e TARALDSEN OLAV C.F._6
GIANMARIA
PARTE RICORRENTE contro
(Cod. Fisc. , con l'Avvocatura dello Controparte_1 P.IVA_1
Stato di Firenze in persona dell'Avvocato dello Stato GIANNI CORTIGIANI
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento di
(Cod. Fisc. ) e CP_2 C.F._7 Controparte_3
(Cod. Fisc. ), con gli avv.ti SANDRI MAURO e TARALDSEN C.F._8
OLAV GIANMARIA e di (Cod. Fisc. con CP_4 C.F._9 gli avv.ti DOMENICI MAURO, SANDRI MAURO e TARALDSEN OLAV
GIANMARIA e DOMENICI MAURO
PARTI INTERVENIENTI VOLONTARIE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale con ricorso ex art. 414 c.p.c. con richiesta di provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., deducendo di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze del resistente, trattandosi di insegnanti in servizio CP_1 presso istituti scolastici aventi sede nella Provincia di Pistoia, e di essere state sospese senza retribuzione - per mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale in relazione al virus
COVID19 - con provvedimento avente efficacia semestrale del quale hanno contestato la legittimità, sostanzialmente adducendo che il medesimo attuerebbe una discriminazione quanto all'esercizio del diritto al lavoro ed alla riscossione della retribuzione tra vaccinati e non vaccinati;
hanno rassegnato, dunque, le seguenti conclusioni: “
1. IN VIA
CAUTELARE, ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE 1) sospendere il provvedimento impugnato per i motivi sopraesposti, disponendo, l'accesso ai locali scolastici dei ricorrenti previa effettuazione, da parte di tutti i lavoratori, del tampone rapido e/o molecolare ogni 48-72 ore con costo a carico della parte resistente;
2) ordinare alla parte resistente la corresponsione di tutti gli stipendi dovuti alla parte ricorrente dalla sospensione dal lavoro, comprensivi degli oneri previdenziali e di ogni accessorio dovuto;
3) ordinare, in via subordinata eventuale, la corresponsione degli importi ex art. 82 DEL DPR
N.3/1957. 2. IN VIA PRINCIPALE DI MERITO Previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato di sospensione per la mancata esecuzione dell'obbligo di tentare il ricollocamento dei ricorrenti, prima di procedere con la loro sospensione, revocarsi il medesimo, ordinando la reintegrazione in servizio dei ricorrenti, eventualmente anche in diverse mansioni idonee a evitare il contagio da SARS-
Cov-2 e la corresponsione a loro favore di tutti gli stipendi dovuti alla parte ricorrente dalla sospensione dal lavoro, comprensivi degli oneri previdenziali e di ogni accessorio dovuto.
3. IN VIA PRINCIPALE DI
MERITO ULTERIORE 1) Previo accertamento che le persone vaccinate contagiano e sono contagiate dal virus SARSCoV- 2 e contraggono la malattia COVID-19 fino a possibili esiti mortali e, pertanto, la vaccinazione non solo non garantisce la sicurezza del luogo di lavoro in cui opera la parte ricorrente, ma, anzi, per le modalità attuative, come analiticamente descritte nella narrativa, amplifica a dismisura e senza alcun possibile controllo, la circolazione del medesimo;
2) previo accertamento che la tecnologia in vitreo tampone antigienico e/o Rt PCR consente una diagnosi precisa della presenza o meno del virus SARS-
CoV-2 e, quindi, rappresenta un sistema diagnostico preventivo idoneo a garantire che ciascun lavoratore entri in un luogo di lavoro sicuro e che vi permanga costantemente, salvaguardando quest'ultimo dalla possibilità di divenire un ambiente favorevole alla circolazione del virus SARS-CoV-2; 3) ordinare alla parte resistente di effettuare la diagnostica con tamponi a ciascun lavoratore al momento dell'ingresso nel luogo di lavoro, assumendosi il costo dei medesimi, in quanto strumento indispensabile di garanzia di sicurezza ai sensi del coordinato disposto di cui agli artt. 17 e 28 Decreto Legislativo n. 81/2008; 4) disapplicare l'art. 2 del DL n. 172/2021, nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022 perché non imponendo al
Pag. 2 di 15 datore di lavoro l'effettuazione ai vaccinati dei tamponi all'ingresso del luogo di lavoro, determina la gravissima insicurezza di quest'ultimo ed espone tutti i lavoratori alla diffusione del virus SARS-CoV-2 in violazione del principio di precauzione ed in contrasto insanabile con le fonti di diritto europeo di grado superiore analiticamente prospettate, annullando conseguentemente il provvedimento impugnato in quanto illegittimo;
5) previo accertamento che la vaccinazione non determina alcuna variazione migliorativa del luogo di lavoro che, invece, è garantita integralmente dalla tecnologia in vitreo dei tamponi antigienici o molecolari, che può essere svolta sia da vaccinati che da noi vaccinati;
6) previo accertamento che i lavoratori vaccinati e non vaccinati, qualora si sottopongano alla diagnosi con tamponi antigienici o molecolari, garantiscono, nella medesima massima misura possibile, sulla base delle evidenze scientifiche ad oggi disponibili, la sicurezza del luogo di lavoro;
7) dichiarare illegittima la sperequazione di trattamento tra vaccinati e non vaccinati sui luoghi di lavoro in quanto essa non realizza l'interesse pubblico della sicurezza del luogo di lavoro che la possa giustificare tra lavoratori in posizioni similari;
8) disapplicare l'art. 2 del
DL n.172 nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022 perché in contrasto con le norme di diritto europeo richiamate in narrativa, annullando il provvedimento impugnato;
9) previo accertamento che il provvedimento impugnato viola i principi in materia di proporzionalità espressi dalla giurisprudenza della
Corte dei Diritti dell'Uomo; 10) disapplicare l'art.2 del DL n.172 nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022 annullando il provvedimento impugnato.
4. IN TUTTE LE IPOTESI 1) Dichiarare che la parte ricorrente è assente giustificata dal luogo di lavoro ai sensi dell'art. 44 D.Lgs. n. 81/2008 in quanto, sino all'applicazione della richiesta misura di effettuazione di tampone antigienico o molecolare a tutti i lavoratori indistintamente, esso presenta rischi gravissimi di contaminazione dal virus SARS-CoV-2 e di possibile contrazione della malattia COVID-19, dovuta alla presenza di lavoratori vaccinati non tamponati, per cui deve trovare applicazione l'ipotesi prevista espressamente di legittimo allontanamento dal luogo di lavoro che presenti rischi di danno alla salute;
2) ordinare alla resistente l'immediata riassunzione delle parti ricorrenti nei rispettivi posti di lavoro e nelle mansioni svolte e l'accesso delle medesime ai luoghi di lavoro con contestuale svolgimento della diagnostica da attuarsi con tecnologia in vitreo tamponi antigienici e/o molecolari;
3) condannare la parte resistente alla corresponsione delle retribuzioni a favore della parte ricorrente dalla data di sospensione alla data di effettiva riassunzione, oltre gli oneri previdenziali e di ogni accessorio dovuto;
4) condannare la parte resistente al pagamento del danno non patrimoniale per l'ingiusta discriminazione attuata nei confronti della parte ricorrente da liquidarsi in via equitativa nella misura di euro 15.000 o di quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.
5. IN VIA SUBORDINATA Condannarsi controparte al pagamento ex art 82 del DPR
n.3/1957 dell'assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia. In tutte le ipotesi, condannarsi controparte al pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali di cui si chiede la liquidazione ex DM n. 55/2014 e s.m.i.”.
Pag. 3 di 15 Si è costituito in giudizio il , eccependo il difetto di giurisdizione Controparte_1 del giudice ordinario, l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse delle ricorrenti e , in quanto Parte_3 Parte_5 Parte_4 Parte_6 ultracinquantenni e, dunque, soggette all'obbligo vaccinale indipendentemente dalla attività professionale svolta e contestando, nel merito, il ricorso avversario, in fatto ed in diritto;
parte resistente ha rassegnato le conclusioni che seguono: “Dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a conoscere della domanda In subordine: dichiarare inammissibile il ricorso di Pt_3
per difetto di interesse In ulteriore subordine, previa occorrendo Parte_7 Parte_8 Parte_6 dichiarazione della manifesta infondatezza e/o irrilevanza delle questioni di costituzionalità adombrate, rigettare il ricorso. In ogni caso condannando le controparti alla rifusione delle spese”.
E' stato aperto il sub procedimento n. 67-1/2022, al fine della disamina della domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. proposta, che è stata rigettata per difetto del requisito del periculum in mora, con ordinanza dell'08.04.2022.
Sono intervenute volontariamente in causa le sig.re e CP_2 CP_5 CP_4
allegando le medesime circostanze fattuali delle ricorrenti, esponendo in diritto le
[...] medesime contestazioni avverso il provvedimento di sospensione nei loro riguardi adottato,
e rassegnando le conclusioni che si trascrivono: “1) previa eventuale disapplicazione dell'art.
4-ter
D.L. 44/2021 per contrarietà al diritto europeo, ovvero declaratoria di incostituzionalità della medesima normativa;
2) previo accertamento della violazione, da parte del resistente, del suo obbligo di CP_1 garantire la sicurezza del luogo di lavoro;
3) previa declaratoria di illegittimità e disapplicazione del provvedimento di sospensione impugnato, per i motivi analiticamente esposti in narrativa;
4) condannare la parte resistente, alla corresponsione di tutti gli emolumenti a favore di parte ricorrente, dalla rispettiva data di sospensione alla data di effettiva riassunzione, oltre agli oneri previdenziali, scatti d'anzianità ed ogni accessorio dovuto in forza del contratto di lavoro;
5) condannare la parte resistente al pagamento del danno non patrimoniale sia per l'ingiusta discriminazione, sia per lesione ex art. 2043 c.c. attuata nei confronti della parte ricorrente da liquidarsi in via equitativa nella misura di euro 15.000, o di quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
6) condannare parte resistente al pagamento, in favore delle ricorrenti e delle differenze retributive spettanti in ragione del CP_4 Controparte_3 maggior numero di ore lavorate, rispetto a quelle contrattuali, per effetto del ricollocamento ai sensi del D.L.
24/2022; in via subordinata: condannare controparte al pagamento ex art 82 del DPR n.3/1957 dell'assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, che le sarebbe stato dovuto nel periodo di sospensione, oltre agli assegni per carichi di famiglia. In tutte le ipotesi, condannarsi controparte al pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali di cui si chiede la liquidazione ex DM n.
55/2014 e s.m.i.”.
Pag. 4 di 15 All'udienza del 06.07.2023, parte ricorrente e parte interveniente volontaria hanno dichiarato di rinunciare alla domanda di reintegra in servizio, stante la già avvenuta reintegra a seguito del D.L. 24.03.2022.
Con note di trattazione scritta depositate il 9.12.2024 ed il 18.12.2024 parte ricorrente e parte interveniente hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: Si insiste, in ogni caso, per l'accoglimento delle domande già formulate nel ricorso e nell'intervento, dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse di parte ricorrente alla domanda cautelare, con compensazione delle spese di lite per tale procedimento. Si insiste in ogni domanda istruttoria formulata. [Indice] 1. IN VIA PREGIUDIZIALE Ove ritenuto necessario dal Giudicante ai fini dell'accoglimento delle domande di parte ricorrente, si formula istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte
Costituzionale. Atteso che tutti i test in vitro adottati nel nostro Paese per l'effettuazione del rilevamento del virus SARSCoV-2 e dalla malattia COVID-19 sono illegali perché non riconosciuti da autorità sanitaria come richiesto obbligatoriamente dall'art. 9 D.L. n. 52/2021 per il rilascio della certificazione verde COVID19, nonché tutti gli esiti sono falsi per i motivi analiticamente esposti in narrativa, nonché accertato che sono erronei o comunque incontrovertibilmente errati e più esattamente falsi tutti i dati dei malati di COVID-19, chiede, in conformità con l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale in tali eventualità, disporre il rinvio alla Corte Costituzionale affinché: A) scrutini la legittimità costituzionale dell'art. 4 ter del D.L. n. 44/2021 e succ. modifiche in relazione all'art. 32 Cost. qualora la predetta norma, come provato, si fondi su dati scientifici epidemiologici, microbiologici statistici, derivanti da esami in vitro svolti esclusivamente da laboratori privati, che agiscono in conflitto di interessi con la effettiva tutela della salute pubblica, non verificati e non controllati da alcuna autorità pubblica, in violazione delle normative speciali, Ordinanze del Capo della Protezione Civile n. 640-691, valutando che dette circostanze erano ignorate dal legislatore che ha, pertanto, dispiegato non correttamente la sua volontà discrezionale di imporre l'obbligo vaccinale;
B) scrutini la legittimità dell'art. 4 ter del DL n. 44/2021 in relazione all'art.
32 Cost. qualora la predetta norma si fondi, come provato, su dati scientifici epidemiologici, microbiologici, clinici statistici di diffusione del virus SARS-CoV-2 e della malattia covid 19, di comparazione tra vaccinati e non vaccinati che siano effettuati da laboratori privati adottando test in vitro rt-PCR in Contr violazione delle linee guida dell' dell'ECDC, del e, Controparte_7 quindi, delle autorità sanitarie nazionali ed internazionali preposte all'accertamento dei dati scientifici valutando che detta circostanza era ignorata dal legislatore che ha, pertanto, dispiegato non correttamente la sua volontà discrezionale di imporre l'obbligo vaccinale;
C) scrutini la legittimità costituzionale dell'art. 4 ter del DL n. 44/2021 e succ. modifiche in relazione all'art. 32 Cost. qualora la predetta norma si fondi, come provato, su dati scientifici epidemiologici, microbiologici, clinici, statistici di diffusione del virus SARS-
CoV-2 e della malattia covid 19, di comparazione tra vaccinati e non vaccinati che siano tutti falsi, erronei
Pag. 5 di 15 e comunque, tutti incontrovertibilmente indeterminati valutando che detta circostanza era ignorata dal legislatore che ha, pertanto, dispiegato non correttamente la sua volontà discrezionale di imporre l'obbligo vaccinale;
D) scrutini la legittimità costituzionale dell'art. 4 ter del DL n. 44/2021 e succ. modifiche, in relazione all'art. 32 Cost. ,considerando che la citata norma, è stata approvata malgrado la prova della violazione dell'art. 9 DL n.52/2021 in quanto i dati scientifici epidemiologici, microbiologici, clinici, statistici di diffusione del virus SARS-CoV-2 e della malattia covid 19,nonchè i dati di comparazione tra vaccinati e non vaccinati e, quindi, di efficacia dei vaccini, derivino dall'adozione di marche test in vitro RT-
PCR ed antigenici non riconosciuti dall'autorità sanitaria e, quindi, di cui sono inutilizzabili gli esiti per qualsivoglia finalità in quanto illegittimi , e, pertanto, che la volontà del legislatore di imporre l'obbligo vaccinale anti covid 19 sia stata posta in essere erroneamente. Con vittoria di compensi e spese tutte di lite, comprese spese forfettarie 15%, IVA e CAP, come per legge, in favore dei legali che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
Con note di trattazione scritta depositate l'11.12.2024 parte resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In definitiva, nel riportarsi integralmente alle argomentazioni di cui alla comparsa di risposta e alla giurisprudenza già depositata, nonché a quella menzionata nelle presenti note, si domanda l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate e dunque il rigetto del ricorso avversario in quanto manifestamente infondato. Si richiede altresì il rigetto delle istanze istruttorie avversarie siccome palesemente inammissibili ed irrilevanti, in quanto volte a comprovare circostanze – relative alla presunta inefficacia e pericolosità dei vaccini- già smentite dagli approdi della comunità scientifica e dalla giurisprudenza costituzionale (oltre che amministrativa) ormai consolidata. Si insiste infine per la condanna alle spese di controparte, in ragione dell'assoluta genericità, indeterminatezza e, soprattutto, infondatezza nel merito del ricorso avversario, alla luce della giurisprudenza pacifica in subiecta materia”.
Svolta istruttoria solo documentale, con provvedimento comunicato alle parti è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione fissata con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositati all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
1. Preliminarmente vanno ritenute inammissibili le istanze ed allegazioni nuove dedotte da parte ricorrente ed interveniente per la prima volta nelle note di trattazione scritta del
9.12.2024.
2. Va ora esaminata l'eccezione pregiudiziale di rito di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte resistente.
Pag. 6 di 15 L'eccezione è infondata.
Sul punto è dirimente la sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
9403 del 5.4.2023, la quale ha chiarito che sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, senza che abbia alcuna incidenza sulla giurisdizione del giudice ordinario la circostanza che nel giudizio vengano in questione “atti amministrativi presupposti” che, se riconosciuti illegittimi, possono essere disapplicati (ex multis, Cass. Sez. Un. 17535/2018, Cass. Sez. Un. 15276 del
2017, Cass. Sez. Un. 3677 del 2009) e che gli atti di gestione del rapporto, in quanto espressione dei poteri propri del datore di lavoro privato, hanno natura privatistica.
Tali principi non sono stati incisi dalla disciplina relativa all'obbligo vaccinale per far fronte all'emergenza pandemica da Sars CoV-2 in tema di obbligo vaccinale;
l'art. 4 ter del decreto legge n. 44 del 2021 ha esteso il suddetto obbligo, fra gli altri, al personale scolastico ed ha posto a carico del responsabile della struttura l'attività di verifica dell'osservanza del suddetto obbligo con conseguente immediata sospensione dal diritto del lavoratore, in caso di inadempimento, di svolgere l'attività lavorativa senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ed, in relazione al medesimo periodo, con il venir meno del diritto alla retribuzione o ad altro compenso o emolumento.
L'attività di verifica demandata al datore di lavoro costituisce mera attività di accertamento, vincolata nei presupposti, nei contenuti e nelle modalità di esplicazione, rigidamente procedimentalizzate;
non si esplica in capo al datore di lavoro, dunque, un potere autoritativo di natura discrezionale, come è invece proprio nella ipotesi in cui la posizione soggettiva del privato abbia consistenza di interesse legittimo e sia pertanto suscettibile di essere incisa dal potere dell'Amministrazione. “Se si considera che l'interesse legittimo si differenzia dal diritto soggettivo per il fatto che l'acquisizione o la conservazione di un determinato bene della vita non è assicurata in modo immediato dalla norma, che tutela appunto in modo diretto l'interesse pubblico, bensì passa attraverso l'esercizio del potere amministrativo, in quanto la norma attributiva del potere conferisce all'autorità amministrativa la potestà di scelta discrezionale in ordine alla disposizione degli interessi e alla fissazione del precetto giuridico (v. da ultimo Cass. Sez. Un. 23436 del 2022), la situazione dedotta dall'odierno ricorrente, verificata alla luce del “petitum sostanziale”, ha innegabile consistenza di diritto soggettivo. Essa infatti non è intermediata dal potere amministrativo, ma soffre di limiti e condizioni previste esaustivamente e direttamente dalla legge la quale già contiene la definizione della gerarchia degli interessi e le modalità di
Pag. 7 di 15 relativa composizione;
e, del resto, immediatamente e direttamente contro le stesse disposizioni della fonte di rango primario, impositiva dell'obbligo vaccinale, l'istante rivolge le proprie doglianze denunziando la lesione di diritti di rilevanza costituzionale, quali il diritto alla salute, al lavoro ed alla retribuzione, lesione che assume scaturire direttamente dalla legge della quale l'odierno ricorrente denunzia la incostituzionalità. Le considerazioni che precedono non consentono, quindi, di configurare l'attività del soggetto datore di lavoro come ascrivibile all'ambito pubblicistico, ben potendo la medesima, in maniera lineare, essere ricondotta nell'alveo degli atti di gestione del rapporto di lavoro, seppure vincolati nei presupposti e nei contenuti dalla previsione di legge. Da tanto deriva che, analogamente a quanto ritenuto in altra fattispecie sottoposta allo scrutinio di questa Corte, relativa alla sospensione dall'esercizio della professione sanitaria per mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale introdotto dal D.L. n. 44 del 2021, art. 4, conv., con modif., nella L. n.
76 del 2021 (Cass. n. 28429del 2022), va dichiarata, dunque la giurisdizione del giudice ordinario” (cfr. Cass. Civ. Sezioni Unite n. 9403/2023).
Va, dunque, respinta l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla controversia insorta tra le parti.
3. Sempre in via preliminare si osserva che, a seguito della riammissione in servizio delle ricorrenti e delle intervenienti, avvenuta in ottemperanza al disposto dell'art. 8, d.l. n. 24 marzo 2022, n. 24, la causa ha ad oggetto esclusivamente il mancato pagamento della retribuzione nel periodo di sospensione, il pagamento delle differenze retributive per il maggior numero di ore lavorate a seguito del ricollocamento in mansioni amministrative con attribuzione di un numero di ore lavorative maggiore di quello stabilito contrattualmente per le intervenienti e la richiesta di risarcimento del danno e CP_4 CP_3 la richiesta di subordinata di un assegno alimentare.
Va, dunque, dichiarata cessata la materia del contendere in punto di reintegrazione in servizio delle lavoratrici.
4. Nel merito osserva questo Tribunale che il decreto legge n. 44 del 2021 all'art. 4 ter, introdotto dall'art. 2 decreto legge n. 172 del 2021 (estensione dell'obbligo vaccinale), conv. con modifiche dalla L. 3/2022, ha previsto l'obbligo vaccinale, tra gli altri, anche per il personale della scuola ai fini della prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2; in particolare, recita l'articolo che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ed i responsabili delle strutture in cui il personale presta servizio, nel caso di specie i dirigenti scolastici, sono tenuti a
Pag. 8 di 15 verificare l'osservanza di detto obbligo;
qualora non risulti il relativo adempimento oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione, i dirigenti scolastici devono invitare l'interessato inadempiente a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale;
in caso di inadempimento, si verifica l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo.
Inoltre, l'art.
4-ter.2 del citato decreto legge, introdotto dall'art. 8 del D.L. n. 24/2022, ha stabilito che l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.
Nel caso di specie, in sintesi, lamentano le ricorrenti e le intervenienti che le norme di legge in questione sarebbero illegittime in quanto contrastanti con le norme della Costituzione e del diritto euro-unitario; che la vaccinazione non garantiva la totale sicurezza sui luoghi di lavoro in assenza, peraltro, di test rapido antigenico da effettuarsi da parte di tutti i lavoratori anche vaccinati;
che la vaccinazione non presentava i requisiti di sicurezza richiesti;
che, dunque, dette parti hanno diritto a percepire la retribuzione che non è stata loro corrisposta nel periodo di sospensione oltre al risarcimento del danno subito ed, in via subordinata, chiedono il riconoscimento dell'assegno alimentare previsto dall'art. 82 DPR 3 del 1957; che, essendo state le intervenienti e adibite, a seguito del CP_4 CP_3 ricollocamento, a mansioni amministrative con attribuzione di un numero di ore lavorative maggiore di quello stabilito contrattualmente, le stesse hanno diritto al pagamento delle differenze retributive in relazione al maggior numero di ore lavorate.
Ciò posto, nel caso di specie, non è contestato che le ricorrenti e le intervenienti, tutte appartenenti alla categoria del personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, non abbiano ottemperato all'obbligo vaccinale, in assenza di cause ostative all'effettuazione della vaccinazione, avendo, invece, le stesse prospettato l'irragionevolezza/sproporzione della
Pag. 9 di 15 disciplina normativa relativa all'obbligo vaccinale del personale del comparto scolastico e l'inutilità e la pericolosità dei vaccini, inidonei, diversamente dalla sottoposizione al tampone, ad evitare il diffondersi del virus nel luogo di lavoro.
A tale ultimo proposito, si richiama, tuttavia, quanto affermato dal Consiglio di Stato,
Sezione Terza, 20 ottobre 2021, con la sentenza n. 7045/2021: “25. Passando all'esame del primo [presupposto], relativo alla presunta mancanza di efficacia o sicurezza dei vaccini, occorre ricordare (…) che la commercializzazione del vaccino, secondo la vigente normativa dell'Unione europea, passa attraverso una raccomandazione da parte della competente che valuta la sicurezza, l'efficacia e la Controparte_8 qualità del vaccino, sulla cui base la Commissione europea può procedere ad autorizzare la commercializzazione nel mercato dell'Unione, dopo avere consultato gli Stati membri che debbono esprimersi favorevolmente a maggioranza qualificata. 25.1. La normativa dell'Unione – in particolare l'art. 14-bis del Reg. CE 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal Reg. CE 507/2006 della Commissione – prevede uno strumento normativo specifico per consentire la rapida messa a disposizione di medicinali, da utilizzare in situazioni di emergenza, poiché in tali situazioni la procedura di “immissione in commercio condizionata” (CMA, Conditional marketing authorisation) è specificamente concepita al fine di consentire una autorizzazione il più rapidamente possibile, non appena siano disponibili dati sufficienti, pur fornendo un solido quadro per la sicurezza, le garanzie e i controlli post-autorizzazione. 25.2. In questa procedura occorre qui aggiungere, compiendo uno sforzo di sintesi, chiarificazione e semplificazione da parte di questo
Collegio attesa la natura densamente tecnica della materia, si ha una parziale sovrapposizione delle fasi di sperimentazione clinica, che nella procedura ordinaria sono sequenziali, che prende il nome di «partial overlap» e che prevede l'avvio della fase successiva a poca distanza dall'avvio della fase precedente. 25.3. La leggera sfasatura nell'avvio delle fasi di sperimentazione riduce i rischi connessi ad una sovrapposizione delle fasi e accelera i normali tempi di svolgimento delle sperimentazioni, anche se fornisce dati meno completi rispetto alla procedura ordinaria di autorizzazione. 25.4. E tuttavia, (…),
l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata non è una scorciatoia incerta e pericolosa escogitata ad hoc per fronteggiare irrazionalmente una emergenza sanitaria come quella attuale, ma una procedura di carattere generale, idonea ad essere applicata – e concretamente applicata negli anni passati, anche recenti, soprattutto in campo oncologico
– anche al di fuori della situazione pandemica, a fronte di necessità contingenti (non a caso la lotta contro i tumori ne è il terreno elettivo), e costituisce una sottocategoria del
Pag. 10 di 15 procedimento inteso ad autorizzare l'immissione in commercio ordinaria perché viene rilasciata sulla base di dati che sono, sì, meno completi rispetto a quelli ordinari – cfr. 4°
Considerando del Reg. CE 507/2006 – ma è appunto presidiata da particolari garanzie e condizionata a specifici obblighi in capo al richiedente. 25.5. Una volta adempiuti gli obblighi prescritti e forniti i dati mancanti, l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata viene infatti convertita – ciò che diverse volte si è verificato in passato – in un'autorizzazione non condizionata. 25.6. Il bilanciamento, rispetto alla maggior completezza dei dati ottenuti nella procedura ordinaria di autorizzazione, è imposto e assicurato, nella previsione dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 507/2006, da quattro rigorosi requisiti: a) che il rapporto rischio/beneficio del medicinale risulti positivo;
b) che sia probabile che il richiedente possa in seguito fornire dati clinici completi;
c) che il medicinale risponda a specifiche esigenze mediche insoddisfatte;
d) che i benefici per la salute pubblica derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in questione superino il rischio dovuto al fatto che sono tuttora necessari dati supplementari.
26. Per quanto riguarda i vaccini contro la diffusione del virus Sars-CoV-2, l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata segue, a giudizio della Commissione, un quadro solido e controllato e fornisce valide garanzie di un elevato livello di protezione dei cittadini nel corso della campagna vaccinale, costituendo una componente essenziale della strategia dell'Unione in materia di vaccini, garanzie che distinguono nettamente questa ipotesi dalla c.d. “autorizzazione all'uso d'emergenza”, istituto diverso che, in alcuni Paesi (come gli
Stati Uniti e l'Inghilterra) non autorizza un vaccino, ma l'uso temporaneo, per ragioni di emergenza, di un vaccino non autorizzato. (omissis) 26.4. Il carattere condizionato Pa dell'autorizzazione non incide sui profili di sicurezza del farmaco (nel sito dell , che richiama a sua volta quello dell'EMA, si ricorda «una autorizzazione condizionata garantisce che il vaccino approvato soddisfi i rigorosi criteri Ue di sicurezza, efficacia e qualità, e che sia prodotto e controllato in stabilimenti approvati e certificati in linea con gli standard farmaceutici compatibili con una commercializzazione su larga scala») né comporta che la stessa debba essere considerata un minus dal punto di vista del valore giuridico, ma impone unicamente al titolare di «completare gli studi in corso o a condurre nuovi studi al fine di confermare che il rapporto rischio/beneficio è favorevole».
Il Consiglio di Stato ha, inoltre, affermato che “27.8. (omissis) sulla base non solo degli studi – trials – condotti in fase di sperimentazione, ma anche dell'evidenza dei dati ormai imponenti acquisiti successivamente all'avvio della campagna vaccinale ed oggetto di costante aggiornamento e studio in sede di monitoraggio, che – contrariamente a quanto
Pag. 11 di 15 sostengono gli appellanti – la profilassi vaccinale è efficace nell'evitare non solo la malattia, per lo più totalmente o, comunque, nelle sue forme più gravi, ma anche il contagio” (Cfr.
Consiglio di Stato, Sezione Terza, 20 ottobre 2021, Sentenza n. 7045/2021).
Si osserva, inoltre, che nelle recenti pronunce n. 14, 15, 186 e 188 del 2023 la Corte
Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulle questioni di legittimità costituzionale relative alla normativa emergenziale, dichiarandole infondate e/o inammissibili.
In particolare, la Corte Costituzionale ha chiarito che:
- la scelta di imporre specifici obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da SARS-
CoV-2, assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus limitandone la circolazione, non può ritenersi irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili, posto che l'art. 32 della
Costituzione affida al legislatore il compito di bilanciare, alla luce del principio di solidarietà, il diritto dell'individuo all'autodeterminazione rispetto alla propria salute con il coesistente diritto alla salute degli altri individui e quindi con l'interesse della collettività e ciò in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri;
- di fronte alla situazione epidemiologica, il legislatore ha tenuto conto dei dati forniti dalle autorità scientifico-sanitarie, nazionali e sovranazionali, istituzionalmente preposte al settore, quanto a efficacia e sicurezza dei vaccini e, sulla base di questi dati scientificamente attendibili, ha operato una scelta che non appare inidonea allo scopo, né irragionevole o sproporzionata;
infatti simili misure sono state adottate anche in altri Paesi europei;
- il rischio remoto e non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce titolo per l'indennizzo; sono, pertanto, leciti i trattamenti sanitari, tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di conseguenze indesiderate e pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile;
- in riferimento alla mancata somministrazione di test pre-vaccinali, va considerato che normalmente per le vaccinazioni non ne è prevista l'effettuazione per stabilire il profilo di sicurezza relazionato a un determinato individuo. Non sono richiesti esami di laboratorio o altri accertamenti diagnostici da eseguire di routine prima della vaccinazione, in quanto non esiste alcuna evidenza che supporti l'utilità di un loro utilizzo esteso, in maniera aprioristica,
a tutti i soggetti candidati alla vaccinazione: le principali autorità sanitarie in ambito
Pag. 12 di 15 internazionale, inclusa l'Organizzazione mondiale della sanità, non raccomandano l'esecuzione di alcun test pre-vaccinale per la vaccinazione da infezione da SARS-CoV-2.
L'anamnesi pre-vaccinale, invece, è una pratica standardizzata attraverso la quale è possibile stabilire la presenza di eventuali controindicazioni o di precauzioni rispetto alla vaccinazione, attraverso una serie di precise e semplici domande, a cui possono e devono seguire, se del caso, eventuali ulteriori approfondimenti diagnostici o consulti clinici;
il personale sanitario che esegue una vaccinazione, che è adeguatamente preparato, deve infatti verificare la presenza di controindicazioni e/o di precauzioni in ogni persona prima di somministrare qualsiasi vaccino, secondo un consolidato protocollo;
- l'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge, mentre, qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino;
- la sospensione dall'esercizio dell'attività lavorativa, con reintegro al venir meno dell'inadempimento e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica, quale conseguenza diretta di inadempimento all'obbligo vaccinale, non riveste natura sanzionatoria e risulta calibrata in termini di sacrificio dei diritti del lavoratore rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus;
- la mancata erogazione dell'assegno alimentare, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957
o previsto dalla contrattazione collettiva, in luogo della retribuzione o di altro compenso od emolumento, in favore del lavoratore sospeso in quanto inadempiente all'obbligo vaccinale,
è diretta conseguenza del principio generale di corrispettività; il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, è collegato alla prestazione lavorativa, ad eccezione dei casi in cui la mancanza della prestazione lavorativa sia causata dall'illegittimo rifiuto del datore di lavoro per cui quest'ultimo è tenuto ad adempiere alla propria obbligazione retributiva. Peraltro, la posizione del lavoratore che non ha inteso vaccinarsi per sua libera scelta non può essere paragonata a quella del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare;
in questi ultimi casi, infatti, l'assegno alimentare trova giustificazione nell'esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità ancora non accertata. Diversamente, anche se, per costante interpretazione giurisprudenziale, l'assegno
Pag. 13 di 15 alimentare ha natura assistenziale e non retributiva, in quanto non rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa svolta, ma trova fondamento nella necessità di assicurare una fonte di reddito al lavoratore, tuttavia, il datore di lavoro non ha l'obbligo costituzionalmente imposto di accollarsene l'erogazione a fronte di una scelta pur legittima del prestatore d'opera, che non abbia inteso vaccinarsi e che sia, perciò, solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa.
Alla luce dei richiamati principi, dai quali questo Tribunale ritiene di non discostarsi, la sospensione dal servizio della ricorrente inadempiente all'obbligo vaccinale risulta essere stata una misura adottata legittimamente sulla base della normativa prevista in ragione della peculiarità della prestazione lavorativa e finalizzata ad attribuire prevalenza all'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza, circoscrivendo il più possibile situazioni in grado di favorire la circolazione del virus, rispetto all'interesse del singolo lavoratore che non vuole sottoporsi al vaccino, il tutto in un'ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti.
Sempre in applicazione del suddetto principio di bilanciamento, risultano infondate le questioni relative alla violazione dei principi dell'Unione Europea sulla non discriminazione sollevate da parte ricorrente.
Parimenti, devono essere respinte la domanda volta ad ottenere la condanna del CP_1 resistente al versamento dell'assegno alimentare di cui all'art. 82, d.P.R. n. 57 del 1957, in virtù di quanto argomentato sul punto nella motivazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 15/2023, nonché la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dalle ricorrenti e dalle intervenienti, peraltro, in difetto di qualsivoglia specifica allegazione e richiesta di prova in ordine all'an ed al quantum debeatur.
5. Infine, infondata è la domanda avanzata dalle intervenienti e e relativa al CP_4 CP_3 pagamento delle differenze retributive in relazione al maggior numero di ore lavorate a seguito del loro ricollocamento in mansioni amministrative con attribuzione di un numero di ore lavorative maggiore di quello stabilito contrattualmente, posto che tale ricollocamento è stato disposto sulla base delle suindicate previsioni normative da reputarsi legittime per la ragioni fin qui esposte.
6. In conclusione, tutte le domande proposte dalla parte ricorrente e dalla parte interveniente devono essere integralmente respinte.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Pag. 14 di 15 7. Le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti considerato che il giudizio di merito, così come il procedimento cautelare in corso di causa, sono stati introdotti in epoca antecedente rispetto alle pronunce della Corte Costituzionale n. 14, 15,
186 e 188 del 2023, più sopra richiamate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta tutte le domande delle parti;
- Compensa integralmente le spese di lite del giudizio di merito e del procedimento cautelare in corso di causa.
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 8 gennaio 2025
Il giudice Emanuele Venzo
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