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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/04/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 13413/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.13413/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. BALSAMO SIMONE, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio.
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ontraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
27/07/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 423, Uff.1 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nato una figlia: il 08/09/2011. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 10/10/2019.
Con ricorso depositato il 30/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione principale presso la madre.
ASSEGNA la casa coniugale alla Signora ove la stessa vivrà con la minore. Pt_1
DISPONE che il Sig. ossa vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con i suoi impegni Pt_2 lavorativi, tutte le volte che lo desidera e tutte le volte in cui la minore vorrà.
DISPONE che il sig. abbia il diritto di tenere con sé la minore, due pomeriggi a settimana, Pt_2 compatibilmente con i turni di lavoro e le esigenze di quest'ultima, dall'uscita da scuola all'indomani mattina, quando la riaccompagnerà a scuola;
- Nei week-end, alternativamente, dall'uscita di scuola del venerdì sino alla domenica sera;
- Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà le vacanze con il padre o con la madre;
- Nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
- Per le altre festività e per il giorno del compleanno della piccola, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
pagina 2 di 3 DISPONE che il Sig. corrisponda, entro il 5 di ogni mese, un assegno mensile di euro 300,00 Pt_2
(trecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia da rivalutarsi annualmente ed Per_1 automaticamente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate e preventivamente concordate (ad es. spese mediche specialistiche non coperte dal SSN parascolastiche, sportive e ludiche, acquisto di libri scolastici e altri strumenti di studio).
DA' ATTO che per le rate del mutuo relativo all'immobile sito in Torino, via Capriolo 19, il Sig. corrisponderà mensilmente la somma di euro 110,00 (centodieci/00). Pt_2
DA' ATTO che la Sig.ra rovvederà al pagamento della rimanente somma relativa alla rata Pt_1 di mutuo, alle utenze relative alla suddetta abitazione nonché alle spese condominiali ordinarie;
eventuali spese condominiali straordinarie saranno a carico del Sig. Pt_2
DA' ATTO che i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio della minore.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 2/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.13413/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. BALSAMO SIMONE, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio.
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ontraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
27/07/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 423, Uff.1 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nato una figlia: il 08/09/2011. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 10/10/2019.
Con ricorso depositato il 30/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione principale presso la madre.
ASSEGNA la casa coniugale alla Signora ove la stessa vivrà con la minore. Pt_1
DISPONE che il Sig. ossa vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con i suoi impegni Pt_2 lavorativi, tutte le volte che lo desidera e tutte le volte in cui la minore vorrà.
DISPONE che il sig. abbia il diritto di tenere con sé la minore, due pomeriggi a settimana, Pt_2 compatibilmente con i turni di lavoro e le esigenze di quest'ultima, dall'uscita da scuola all'indomani mattina, quando la riaccompagnerà a scuola;
- Nei week-end, alternativamente, dall'uscita di scuola del venerdì sino alla domenica sera;
- Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà le vacanze con il padre o con la madre;
- Nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
- Per le altre festività e per il giorno del compleanno della piccola, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
pagina 2 di 3 DISPONE che il Sig. corrisponda, entro il 5 di ogni mese, un assegno mensile di euro 300,00 Pt_2
(trecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia da rivalutarsi annualmente ed Per_1 automaticamente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate e preventivamente concordate (ad es. spese mediche specialistiche non coperte dal SSN parascolastiche, sportive e ludiche, acquisto di libri scolastici e altri strumenti di studio).
DA' ATTO che per le rate del mutuo relativo all'immobile sito in Torino, via Capriolo 19, il Sig. corrisponderà mensilmente la somma di euro 110,00 (centodieci/00). Pt_2
DA' ATTO che la Sig.ra rovvederà al pagamento della rimanente somma relativa alla rata Pt_1 di mutuo, alle utenze relative alla suddetta abitazione nonché alle spese condominiali ordinarie;
eventuali spese condominiali straordinarie saranno a carico del Sig. Pt_2
DA' ATTO che i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio della minore.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 2/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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