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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 23/06/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott. ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE - Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 349 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 1385/2020(RG 9198/2017) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di inquadramento, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. V ROMEO
- Appellante - contro già in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 CP_2
Rappr. e difesa dall'avv.F. CAPALBO
-Appellata-
OGGETTO: “Inquadramento superiore”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 24/8/2020 il ricorrente in epigrafe indicato, alle dipendenze della resistente dal 1/11/2005, ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-
Sezione Lavoro ha rigettato la sua domanda di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori e diritto al superiore inquadramento sin dal 22/5/2017, avendo egli domandato di essere inquadrato nel III livello del CCNL settore(area spazzamento e raccolta) o in subordine nel II livello, anziché nel I livello posseduto.
Ha assunto, infatti, l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata, per avere escludo il diritto alla qualifica superiore a causa del fatto che egli non guida i mezzi meccanici addetti allo spazzamento, mentre avrebbe dovuto riconoscerlo, dal momento che dalla prova testimoniale espletata erano state confermate le mansioni dedotte in ricorso, in particolare l'attività sugli auto compattatori e in ausilio ai mezzi di pulizia delle strade (spazzatrici meccanizzate), che richiedevano una maggiore velocità di lavoro, che appunto giustificava l'attribuzione della qualifica superiore. A dire dell'appellante erroneamente il giudice avrebbe valorizzato il dato della patente B, dal momento che sia per acquisire il II livello che il III non era necessario guidare i mezzi meccanici, dal momento che esisteva un'altra area cd conduzione, che racchiudeva gli autisti dei mezzi di spazzamento. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
Con memoria depositata in data 29/11/2922 l'appellante ha depositato verbale di conciliazione intervenuto in sede sindacale, dichiarando di non avere più interesse a proseguire il giudizio.
Alla prima udienza di discussione nessuno è comparso e non vi è prova che l'appello sia stato notificato. L'appello può essere dichiarato improcedibile senza necessità di rinvio, non risultando correttamente instaurato il contraddittorio, in difetto della notifica alla controparte.
Difatti per giurisprudenza consolidata “La prima verifica che il giudice deve porre in essere, infatti, è proprio quella della esistenza di una valida vocatio in ius, attraverso la prova della notifica dell'atto d'impugnazione; solo laddove tale verifica confermi la corretta instaurazione del contraddittorio sarà possibile fare applicazione delle regole che disciplinano le conseguenze derivanti dalla mancata comparizione delle parti ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ.. Invero, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione d'udienza non sia avvenuta non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 11, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 cod. proc.civ. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. Civ. (Cass.,
SS.UU., 30.7.2008, n. 20604; Cass. n. 8752 del 2010; Cass. n. 20613 del 2013). Corollario di tale consolidato principio non può che essere la regola secondo cui la disciplina contenuta nell'art.
348 cod. proc. civ., che presuppone la regolare vocatio in ius delle parti, non possa concretamente operare laddove il giudice debba pronunciare, d'ufficio, l'improcedibilità dell'appello non essendo tale improcedibilità disponibile dalle parti. Dunque, nelle controversie soggette al rito del lavoro nel giudizio di appello, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza di discussione, mancando la dimostrazione, da fornirsi dall'appellante, che il ricorso in appello ed il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza sono stati notificati all'appellato, il giudice deve senz'altro dichiarare la improcedibilità dell'appello senza poter rinviare la causa ad altra udienza (in tal senso già Cass. n. 385 del 1988)”1.
Nulla per le spese stante la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile l'appello. Nulla per le spese.
Taranto, 11/6/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa R. Di Todaro dott. ssa A. Lastella
1 Cassazione civile, Sentenza 03 luglio 2018, n. 17368