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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/12/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro –
composta dai Signori:
1) Dott. Maristella AGOSTINACCHIO - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.92 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, in materia di pensione
TRA
( ) elettivamente domiciliato in Lecce Parte_1 CodiceFiscale_1
alla Via Manzoni n.32\D presso e nello studio dell'Avv.Francesco Arigliano che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato a margine del ricorso in appello;
-APPELLANTE-
E
(C.F. ) - in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Antonio
DR e MA AS, in virtù di procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliati in
Via Golfo di Taranto, n. 7/D 74100 Taranto;
-APPELLATO-
All'udienza del 04.12.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.2124/2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava il
CP_ ricorso proposto da nei confronti dell' diretto ad ottenere l'accredito contributivo Parte_1
contemplato dall'art. 13 comma 8 L. 257/ 92 e succ. modif. a fini pensionistici, dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione a polveri d'amianto, dall'01.11.1985 sino 02.10.2003, non riconosciuto da parte dell' , per aver lavorato alle CP_3
dipendenze della e poi della presso lo stabilimento di Santena(Torino) e poi della CP_4 CP_5
presso il Petrolchimico di Brindisi e la Centrale Enel Nord con mansioni di “tubista”, ritenendo il CP_6
CP_ primo giudice intervenuta la prescrizione del diritto azionato nei confronti dell'
Spese di lite ex art.152 disp.att.cpc.
Avverso tale decisione proponeva appello , lamentandone la erroneità e chiedendone la Parte_1
riforma.
CP_ L' in persona del legale rappresentante, costituendosi in giudizio,concludeva per il rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si duole l'appellante dell'erroneità della sentenza gravata per avere, il primo giudice, errato nel dichiarare la prescrizione, non essendo il diritto alla rivalutazione soggetto a prescrizione e, comunque, avendo il Tribunale
calcolato erroneamente il termine decennale.
L'appello è infondato.
Ebbene, alla data di presentazione della domanda di ricostituzione della pensione di anzianità, previa rivalutazione
CP_ contributiva del periodo non riconosciuto dall' inoltrata all' il 28.12.2016, si era prescritto il diritto CP_3
sotteso alla rivalutazione contributiva, per decorso del termine decennale.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata sulla configurabilità del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile - Cass., sez. un., 9219/2003) che sorge in conseguenza del "fatto" della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria e ciò, perché nel sistema assicurativo-previdenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, "costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità", potendo spiegare effetti molteplici, anche successivamente alla data del pensionamento e costituire oggetto di autonomo accertamento. Non si è in presenza di una prestazione previdenziale a sé stante ovvero di una pretesa all'esatto adempimento di una prestazione previdenziale (pensione) riconosciuta solo in parte, ma di una situazione giuridica ricollegabile ad un "fatto" in relazione al quale viene ad essere determinato - in via meramente conseguenziale - con la maggiorazione, il contenuto del diritto alla pensione ("la disposizione di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, (... ) non ha istituito una nuova prestazione previdenziale, ma soltanto un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione"così Corte cost. 376/2008 ). Il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto;
non, dunque, per rivendicare una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato (parzialmente), bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo. Alla luce del suddetto orientamento e proprio perché vi è differenza tra diritto alla rivalutazione contributiva e diritto alla pensione nonché diritto ai singoli ratei, la prescrizione del diritto alla rivalutazione è definitiva e non può incidere solo sui singoli ratei (di maggiorazione). Conseguentemente, nel caso di specie, dovendosi ritenere acquisita la consapevolezza dei fatti al momento della presentazione della domanda all' ,in data 10.06.2005, la successiva domanda di pensione di anzianità risulta essere intervenuta CP_3
quando il diritto alla rivalutazione si era già prescritto. Tali conclusioni sono supportate dalla recente sentenza della Suprema Corte (2-2-2017, n. 2856) che, nell'affrontare una fattispecie analoga, ha chiarito che la consapevolezza dei "fatti" non possa farsi risalire ad un periodo successivo alla domanda amministrativa inoltrata all' per il riconoscimento dell'avvenuta esposizione ("essendo già a tale data certamente acquisita la CP_3
consapevolezza dell'esposizione") e che, quindi, non possa coincidere con la successiva domanda di pensionamento, che - per interrompere la prescrizione del diritto alla rivalutazione - deve intervenire entro dieci anni dalla domanda rivolta all' , in assenza di ulteriori atti interruttivi. CP_3
“In materia di tutela previdenziale dei lavoratori esposti ad amianto, il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa di cui all'art.13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere a prescindere dall'avvenuto pensionamento, traducendosi in una modalità più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione medesima.Ne
consegue che la prescrizione del diritto alla rivalutazione ha carattere definitivo ed incide non solo sui singoli ratei di maggiorazione”.(Cass. 9 febbraio 2015, n. 2351)
Nel caso di specie la piena consapevolezza e convinzione di essere stato esposto all'amianto per l'intero periodo di lavoro, il ricorrente l'aveva già raggiunta alla data in cui ha avanzato domanda all' di riconoscimento CP_3
dell'esposizione, ossia in data 10.06.2005 (domanda accolta dall' seppure parzialmente nel febbraio 2014). CP_3
Insomma già nel 2005 egli era convinto di essere stato esposto all'amianto. Già dal primo momento, dunque, egli avrebbe potuto far valere l'autonomo diritto alla rivalutazione dell'anzianità contributiva, anche nei CP_ CP_ confronti dell' e a prescindere dal pensionamento. Nulla rileva la domanda inviata all' a prescrizione già decorsa. (Cass. Sez. 6 L Ordinanza n. 2351 del 09/02/2015)
Nè ai fini interruttivi hanno alcuna valenza le eventuali domande presentate
CP_ all' essendo l' l'unico ente legittimato a concedere il beneficio previdenziale de qua stante la diversa CP_3
CP_ funzionalità delle due domande. La domanda all' è infatti necessaria per l'erogazione del beneficio previdenziale, mentre quella rivolta all' è diretta a fornire al lavoratore la prova dell'esposizione all'amianto. CP_3
In conclusione la decisione appellata è priva dei vizi lamentati e dev'essere confermata.
Nulla per le spese di lite del presente grado ex art.152 disp.att.c.p.c..
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Nulla per le spese di lite.
Taranto, 04.12.2025
Il Consigliere Aus. est. Il Presidente
Dott. Antonella Gialdino Dott. Maristella Agostinacchio
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro –
composta dai Signori:
1) Dott. Maristella AGOSTINACCHIO - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.92 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, in materia di pensione
TRA
( ) elettivamente domiciliato in Lecce Parte_1 CodiceFiscale_1
alla Via Manzoni n.32\D presso e nello studio dell'Avv.Francesco Arigliano che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato a margine del ricorso in appello;
-APPELLANTE-
E
(C.F. ) - in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Antonio
DR e MA AS, in virtù di procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliati in
Via Golfo di Taranto, n. 7/D 74100 Taranto;
-APPELLATO-
All'udienza del 04.12.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.2124/2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava il
CP_ ricorso proposto da nei confronti dell' diretto ad ottenere l'accredito contributivo Parte_1
contemplato dall'art. 13 comma 8 L. 257/ 92 e succ. modif. a fini pensionistici, dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione a polveri d'amianto, dall'01.11.1985 sino 02.10.2003, non riconosciuto da parte dell' , per aver lavorato alle CP_3
dipendenze della e poi della presso lo stabilimento di Santena(Torino) e poi della CP_4 CP_5
presso il Petrolchimico di Brindisi e la Centrale Enel Nord con mansioni di “tubista”, ritenendo il CP_6
CP_ primo giudice intervenuta la prescrizione del diritto azionato nei confronti dell'
Spese di lite ex art.152 disp.att.cpc.
Avverso tale decisione proponeva appello , lamentandone la erroneità e chiedendone la Parte_1
riforma.
CP_ L' in persona del legale rappresentante, costituendosi in giudizio,concludeva per il rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si duole l'appellante dell'erroneità della sentenza gravata per avere, il primo giudice, errato nel dichiarare la prescrizione, non essendo il diritto alla rivalutazione soggetto a prescrizione e, comunque, avendo il Tribunale
calcolato erroneamente il termine decennale.
L'appello è infondato.
Ebbene, alla data di presentazione della domanda di ricostituzione della pensione di anzianità, previa rivalutazione
CP_ contributiva del periodo non riconosciuto dall' inoltrata all' il 28.12.2016, si era prescritto il diritto CP_3
sotteso alla rivalutazione contributiva, per decorso del termine decennale.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata sulla configurabilità del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile - Cass., sez. un., 9219/2003) che sorge in conseguenza del "fatto" della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria e ciò, perché nel sistema assicurativo-previdenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, "costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità", potendo spiegare effetti molteplici, anche successivamente alla data del pensionamento e costituire oggetto di autonomo accertamento. Non si è in presenza di una prestazione previdenziale a sé stante ovvero di una pretesa all'esatto adempimento di una prestazione previdenziale (pensione) riconosciuta solo in parte, ma di una situazione giuridica ricollegabile ad un "fatto" in relazione al quale viene ad essere determinato - in via meramente conseguenziale - con la maggiorazione, il contenuto del diritto alla pensione ("la disposizione di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, (... ) non ha istituito una nuova prestazione previdenziale, ma soltanto un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione"così Corte cost. 376/2008 ). Il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto;
non, dunque, per rivendicare una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato (parzialmente), bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo. Alla luce del suddetto orientamento e proprio perché vi è differenza tra diritto alla rivalutazione contributiva e diritto alla pensione nonché diritto ai singoli ratei, la prescrizione del diritto alla rivalutazione è definitiva e non può incidere solo sui singoli ratei (di maggiorazione). Conseguentemente, nel caso di specie, dovendosi ritenere acquisita la consapevolezza dei fatti al momento della presentazione della domanda all' ,in data 10.06.2005, la successiva domanda di pensione di anzianità risulta essere intervenuta CP_3
quando il diritto alla rivalutazione si era già prescritto. Tali conclusioni sono supportate dalla recente sentenza della Suprema Corte (2-2-2017, n. 2856) che, nell'affrontare una fattispecie analoga, ha chiarito che la consapevolezza dei "fatti" non possa farsi risalire ad un periodo successivo alla domanda amministrativa inoltrata all' per il riconoscimento dell'avvenuta esposizione ("essendo già a tale data certamente acquisita la CP_3
consapevolezza dell'esposizione") e che, quindi, non possa coincidere con la successiva domanda di pensionamento, che - per interrompere la prescrizione del diritto alla rivalutazione - deve intervenire entro dieci anni dalla domanda rivolta all' , in assenza di ulteriori atti interruttivi. CP_3
“In materia di tutela previdenziale dei lavoratori esposti ad amianto, il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa di cui all'art.13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere a prescindere dall'avvenuto pensionamento, traducendosi in una modalità più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione medesima.Ne
consegue che la prescrizione del diritto alla rivalutazione ha carattere definitivo ed incide non solo sui singoli ratei di maggiorazione”.(Cass. 9 febbraio 2015, n. 2351)
Nel caso di specie la piena consapevolezza e convinzione di essere stato esposto all'amianto per l'intero periodo di lavoro, il ricorrente l'aveva già raggiunta alla data in cui ha avanzato domanda all' di riconoscimento CP_3
dell'esposizione, ossia in data 10.06.2005 (domanda accolta dall' seppure parzialmente nel febbraio 2014). CP_3
Insomma già nel 2005 egli era convinto di essere stato esposto all'amianto. Già dal primo momento, dunque, egli avrebbe potuto far valere l'autonomo diritto alla rivalutazione dell'anzianità contributiva, anche nei CP_ CP_ confronti dell' e a prescindere dal pensionamento. Nulla rileva la domanda inviata all' a prescrizione già decorsa. (Cass. Sez. 6 L Ordinanza n. 2351 del 09/02/2015)
Nè ai fini interruttivi hanno alcuna valenza le eventuali domande presentate
CP_ all' essendo l' l'unico ente legittimato a concedere il beneficio previdenziale de qua stante la diversa CP_3
CP_ funzionalità delle due domande. La domanda all' è infatti necessaria per l'erogazione del beneficio previdenziale, mentre quella rivolta all' è diretta a fornire al lavoratore la prova dell'esposizione all'amianto. CP_3
In conclusione la decisione appellata è priva dei vizi lamentati e dev'essere confermata.
Nulla per le spese di lite del presente grado ex art.152 disp.att.c.p.c..
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Nulla per le spese di lite.
Taranto, 04.12.2025
Il Consigliere Aus. est. Il Presidente
Dott. Antonella Gialdino Dott. Maristella Agostinacchio