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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/09/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2939/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE FERIALE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2939/2025 promosso da:
, , con il patrocinio dell'avv. FERRARI DANIELA Parte_1 C.F._1
e
, con il patrocinio dell'avv. PAGLIA FEDERICA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 7 I ricorrenti esponevano di aver intrattenuto una convivenza more uxorio, nelle more della quale nascevano le figlie , nata a [...], il giorno 30/07/2012, e nata a Persona_1 Per_2
OD (MO), il giorno 22/10/2013, entrambe minorenni;
che, divenuta impossibile la convivenza, in data 30/03/2016 il Tribunale di OD emetteva decreto n. 1931/2016, n. 630/2016 R.G., ove veniva disposto:
“affidare le due figlie minorenni a entrambi i genitori e autorizzare ciascuno di loro a esercitare separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
- determinare che le figlie stesse siano prevalentemente presenti presso la madre e siano presenti presso il padre per i primi due mesi un pomeriggio la settimana presso l'abitazione materna, il terzo e il quarto mese un pomeriggio la settimana presso l'abitazione del padre e dal quinto mese due pomeriggi presso l'abitazione del padre, nonché per una settimana nel periodo estivo (da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno), per tre giorni nel periodo natalizio (23, 24 e 25
oppure 26, 27 e 28) per tre giorni nel periodo di fine dell'anno (29, 30 e 31 oppure1, 2 e 3) e per tre giorni nel periodo pasquale (Pasqua e due giorni precedenti oppure Pasquetta e due giorni successivi), con alternanza annuale per il giorno di Natale, Capodanno e Pasqua;
- obbligare a erogare a , entro il ventesimo giorno di ogni mese, a CP_1 Parte_1
titolo di contributo di mantenimento delle figlie, la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna),
annualmente rivalutabile secondo il pertinente indice Istat;
nonché a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
pagina 2 di 7 – spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
– spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: s) cure dentistiche,
odontoiatriche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
”
Che, a parziale modifica del suddetto decreto, il Tribunale di OD (decr. N. 3645/2022 – RG
5876/2021) in data 13/04/2022 disponeva che:
“dispone che le figlie minori permangano presso il padre a week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera con eventuale graduale aggiunta, qualora le bambine siano d'accordo,
dell'ulteriore pernottamento presso il padre nella notte del martedì, con riaccompagnamento a scuola il mercoledì mattina”;
pagina 3 di 7 che, con ricorso del 21/07/2025, le parti congiuntamente chiedevano di modificare le statuizioni di cui ai suddetti decreti nei seguenti termini:
“1) Il IG trascorrerà con le figlie un week end alternato dal sabato mattina alla domenica CP_1
sera. Durante la settimana, le figlie potranno trascorrere tempo in compagnia del padre presso l'abitazione di quest'ultimo in occasione della cena e decidere di pernottare. Per agevolare l'organizzazione di entrambe le parti, i genitori si impegnano a dialogare e concordare con
Person congruo preavviso i giorni in cui ed vorranno trascorrere tempo con il padre Per_1
infrasettimanalmente. Invariati i tempi delle vacanze natalizie, pasquali ed estive rispetto a quanto già stabilito nel provvedimento del Tribunale emesso in data 30/03/2016.
2) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Parte_1
Person delle figlie minori e a somma di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna di essi) che Per_1
sarà versata entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2025 e sarà
annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
3) Dagli importi sopra indicati sono escluse le spese straordinarie da intendersi come di seguito precisate. Tali spese saranno a carico dei genitori nella misura del 50% (cinquanta per cento)
ciascuno:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal servizio sanitario nazionale;
d) tickets sanitari;
e)
farmaci da banco e non, purchè prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari pagina 4 di 7 erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure e farmaci non convenzionali;
e) farmaci particolari;
In relazione alle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (anche a mezzo sms, whatsapp, e.mail,
fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, nei dieci giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Sono escluse dalle spese da rimborsare al 50% da parte del padre le spese straordinarie scolastiche ed extrascolastiche di cui al suddetto Protocollo del Tribunale di OD, pertanto,
la IG.r , fermo restando il contributo al 50% a carico del padre per il pagamento Parte_1
delle spese straordinarie mediche come da Protocollo sopra riportato, sosterrà integralmente al
100% tutte le spese straordinarie di tipo scolastico ed extrascolastico senza richiedere contributo alcuno al IG . CP_1
4) La IG.ra avrà diritto a percepire al 100% in via definitiva l'Assegno Unico Universale Pt_1
dall'INPS a decorrere dal mese di marzo 2025 compreso, al quale il IG. dichiara di CP_1
rinunciare in via definitiva. Al riguardo, lo stesso IG. si impegna a rilasciare la CP_1
documentazione necessaria per la richiesta all'Ente erogatore. Le parti si impegnano di comune accordo ad effettuare le opportune verifiche presso un patronato circa l'opportunità di richiedere
Person somme a titolo di arretrati per l'assegno unico della FI (periodo Novembre 2024 –
Febbraio 2025) ed a dividere al 50% tra di loro quanto percepito.
pagina 5 di 7 5) Le spese legali della presente procedura e della precedente fase stragiudiziale sono integralmente compensate, pertanto, ciascuno dei genitori assumerà su di sé, senza nulla pretendere dall'altro, le spese di assistenza e patrocinio del proprio difensore di fiducia nella presente procedura.
7) I ricorrenti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.”
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle condizioni di cui ai decreti del Tribunale di OD n. 1931/2016,
emesso in data 30/03/2016, e n. 3645/2022, emesso in data 13/04/2022, recepisce le conclusioni congiunte integralmente trascritte nella parte motiva della presente sentenza;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in OD nella camera di consiglio, in data 17/09/2025
pagina 6 di 7 IL PRESIDENTE ESTENSORE
Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE FERIALE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2939/2025 promosso da:
, , con il patrocinio dell'avv. FERRARI DANIELA Parte_1 C.F._1
e
, con il patrocinio dell'avv. PAGLIA FEDERICA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 7 I ricorrenti esponevano di aver intrattenuto una convivenza more uxorio, nelle more della quale nascevano le figlie , nata a [...], il giorno 30/07/2012, e nata a Persona_1 Per_2
OD (MO), il giorno 22/10/2013, entrambe minorenni;
che, divenuta impossibile la convivenza, in data 30/03/2016 il Tribunale di OD emetteva decreto n. 1931/2016, n. 630/2016 R.G., ove veniva disposto:
“affidare le due figlie minorenni a entrambi i genitori e autorizzare ciascuno di loro a esercitare separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
- determinare che le figlie stesse siano prevalentemente presenti presso la madre e siano presenti presso il padre per i primi due mesi un pomeriggio la settimana presso l'abitazione materna, il terzo e il quarto mese un pomeriggio la settimana presso l'abitazione del padre e dal quinto mese due pomeriggi presso l'abitazione del padre, nonché per una settimana nel periodo estivo (da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno), per tre giorni nel periodo natalizio (23, 24 e 25
oppure 26, 27 e 28) per tre giorni nel periodo di fine dell'anno (29, 30 e 31 oppure1, 2 e 3) e per tre giorni nel periodo pasquale (Pasqua e due giorni precedenti oppure Pasquetta e due giorni successivi), con alternanza annuale per il giorno di Natale, Capodanno e Pasqua;
- obbligare a erogare a , entro il ventesimo giorno di ogni mese, a CP_1 Parte_1
titolo di contributo di mantenimento delle figlie, la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna),
annualmente rivalutabile secondo il pertinente indice Istat;
nonché a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
pagina 2 di 7 – spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
– spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: s) cure dentistiche,
odontoiatriche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
”
Che, a parziale modifica del suddetto decreto, il Tribunale di OD (decr. N. 3645/2022 – RG
5876/2021) in data 13/04/2022 disponeva che:
“dispone che le figlie minori permangano presso il padre a week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera con eventuale graduale aggiunta, qualora le bambine siano d'accordo,
dell'ulteriore pernottamento presso il padre nella notte del martedì, con riaccompagnamento a scuola il mercoledì mattina”;
pagina 3 di 7 che, con ricorso del 21/07/2025, le parti congiuntamente chiedevano di modificare le statuizioni di cui ai suddetti decreti nei seguenti termini:
“1) Il IG trascorrerà con le figlie un week end alternato dal sabato mattina alla domenica CP_1
sera. Durante la settimana, le figlie potranno trascorrere tempo in compagnia del padre presso l'abitazione di quest'ultimo in occasione della cena e decidere di pernottare. Per agevolare l'organizzazione di entrambe le parti, i genitori si impegnano a dialogare e concordare con
Person congruo preavviso i giorni in cui ed vorranno trascorrere tempo con il padre Per_1
infrasettimanalmente. Invariati i tempi delle vacanze natalizie, pasquali ed estive rispetto a quanto già stabilito nel provvedimento del Tribunale emesso in data 30/03/2016.
2) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Parte_1
Person delle figlie minori e a somma di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna di essi) che Per_1
sarà versata entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2025 e sarà
annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
3) Dagli importi sopra indicati sono escluse le spese straordinarie da intendersi come di seguito precisate. Tali spese saranno a carico dei genitori nella misura del 50% (cinquanta per cento)
ciascuno:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal servizio sanitario nazionale;
d) tickets sanitari;
e)
farmaci da banco e non, purchè prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari pagina 4 di 7 erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure e farmaci non convenzionali;
e) farmaci particolari;
In relazione alle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (anche a mezzo sms, whatsapp, e.mail,
fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, nei dieci giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Sono escluse dalle spese da rimborsare al 50% da parte del padre le spese straordinarie scolastiche ed extrascolastiche di cui al suddetto Protocollo del Tribunale di OD, pertanto,
la IG.r , fermo restando il contributo al 50% a carico del padre per il pagamento Parte_1
delle spese straordinarie mediche come da Protocollo sopra riportato, sosterrà integralmente al
100% tutte le spese straordinarie di tipo scolastico ed extrascolastico senza richiedere contributo alcuno al IG . CP_1
4) La IG.ra avrà diritto a percepire al 100% in via definitiva l'Assegno Unico Universale Pt_1
dall'INPS a decorrere dal mese di marzo 2025 compreso, al quale il IG. dichiara di CP_1
rinunciare in via definitiva. Al riguardo, lo stesso IG. si impegna a rilasciare la CP_1
documentazione necessaria per la richiesta all'Ente erogatore. Le parti si impegnano di comune accordo ad effettuare le opportune verifiche presso un patronato circa l'opportunità di richiedere
Person somme a titolo di arretrati per l'assegno unico della FI (periodo Novembre 2024 –
Febbraio 2025) ed a dividere al 50% tra di loro quanto percepito.
pagina 5 di 7 5) Le spese legali della presente procedura e della precedente fase stragiudiziale sono integralmente compensate, pertanto, ciascuno dei genitori assumerà su di sé, senza nulla pretendere dall'altro, le spese di assistenza e patrocinio del proprio difensore di fiducia nella presente procedura.
7) I ricorrenti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.”
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle condizioni di cui ai decreti del Tribunale di OD n. 1931/2016,
emesso in data 30/03/2016, e n. 3645/2022, emesso in data 13/04/2022, recepisce le conclusioni congiunte integralmente trascritte nella parte motiva della presente sentenza;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in OD nella camera di consiglio, in data 17/09/2025
pagina 6 di 7 IL PRESIDENTE ESTENSORE
Riccardo Di Pasquale
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