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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/03/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia – Minorenni
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio il 27.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 2758 del ruolo generale dell'anno
2023, vertente tra
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Jenny Giovannelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, via Cairoli, 2, per delega allegata all'atto di citazione in appello;
1 Appellante
e e , CP_1 Controparte_2
rappresentate e difese dall'avv. Filomena Castiglia ed elettivamente domiciliate presso il suo studio, in Aprilia, via degli Oleandri, 94, per procura allegata alla memoria di costituzione
Appellate
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 946/2023 del Tribunale di Latina, pubblicata il 21.4.2023.
Premesso che:
con atto di citazione ritualmente notificato, e CP_1 CP_2 Controparte_2
hanno convenuto in giudizio , padre biologico di Parte_1 CP_2
(nata il [...] e riconosciuta dal convenuto il 6.6.2019), perché fosse condannato al pagamento di € 500,00 mensili, a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
nonché al rimborso pro quota del mantenimento sostenuto dalla madre dalla nascita di sino CP_2
al suo riconoscimento, quantificato in € 108.000,00; nonché, infine, al risarcimento del danno endofamiliare patito dalla figlia per essere cresciuta in assenza della figura paterna, quantificato in € 165.960,00; con vittoria delle spese di lite;
2 si è costituito il 15.4.2020, chiedendo la sospensione del Parte_1
procedimento in attesa di quello introdotto ex art. 263 c.c., dopo essere venuto a conoscenza della propria impossibilità di procreare;
eccependo la prescrizione dei diritti azionati dalle attrici;
contestando la fondatezza nel merito delle domande di rimborso e risarcimento dei danni proposte e chiedendo di poter versare l'importo mensile di € 200,00, oltre al 50% delle relative spese straordinarie, per il mantenimento della figlia;
con la sentenza n. 946/23, il Tribunale di Latina, rigettate le istanze istruttorie formulate da , ha altresì respinto la richiesta di sospensione Parte_1
del giudizio e l'eccezione di prescrizione sollevate dal convenuto;
ha posto a carico di un assegno per il mantenimento della figlia Parte_1
dell'importo mensile di € 300,00, oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
ha condannato il convenuto al pagamento di € 55.000,00, a titolo di rimborso della quota a proprio carico delle spese per il mantenimento di CP_2
sostenute dalla madre, nonché al pagamento di € 28.000,00, a titolo di risarcimento del danno endofamiliare patito dalla ragazza, oltre al pagamento delle spese di lite;
con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza, Parte_1
chiedendo che, previa sospensione dell'esecutività del provvedimento di primo grado, il giudizio fosse sospeso in attesa della definizione di quello che aveva introdotto al fine di accertare il difetto di veridicità dell'effettuato riconoscimento, ex art. 263 c.c.; ha eccepito la prescrizione dei crediti di e e, previa ammissione delle istanze istruttorie CP_1 Controparte_2
già formulate in primo grado, nel merito, ha concluso per il rigetto delle domande di rimborso delle spese sostenute da e di Controparte_3
risarcimento dei danni patiti da;
infine, ha chiesto che Controparte_2
3 l'assegno per il mantenimento della figlia, a suo carico, fosse quantificato nell'importo mensile di € 200,00, oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
si sono costituite e , che hanno contestato il CP_1 Controparte_2
fondamento dell'appello e ne hanno chiesto il rigetto;
il Procuratore Generale, cui il fascicolo è stato ritualmente trasmesso, non ha fornito alcun parere;
con le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 10.12.2024, e CP_1 [...]
hanno trasmesso l'elaborato peritale svolto nel giudizio Controparte_2
introdotto dall'appellante ex art. 263 c.c. ed hanno chiesto la condanna di ex art. 96 c.p.c.; la causa è stata, quindi, trattenuta in Parte_1
decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivazione
Preliminarmente, dev'essere disattesa l'istanza di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., formulata dall'appellante con riferimento al successivo giudizio da questi introdotto ex art. 263 c.c., per impugnare, per difetto di veridicità, il riconoscimento della figlia, effettuato il 6.6.2019.
Al riguardo (anche a tacere del fatto che la CTU effettuata in quel procedimento, depositata il 10.12.2024 a seguito del test del DNA, ha rilevato che è il padre di ), giova richiamare la Parte_1 Controparte_2
consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “La sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico,
4 soccorrendo in tal caso la previsione dell'art. 336, comma 2, c.p.c. sul cd. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”
(Cass., Sez. 1, 15/05/2019, n. 12999).
Anche nel caso di specie, rileva la Corte che tra il presente giudizio e quello introdotto da ex art. 263 c.c. sussiste una mera Parte_1
pregiudizialità logica, tale da escludere che debba essere disposta la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione dell'altro.
Egualmente in via preliminare, dev'essere respinta l'eccezione di prescrizione sollevata anche in questo giudizio dall'appellante, con riferimento alle domande di regresso e di risarcimento dei danni formulate dalle appellate.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che “In materia di mantenimento del figlio naturale, il diritto al rimborso "pro quota" delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, non è utilmente azionabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale, che conseguentemente costituisce il "dies a quo" della decorrenza della ordinaria prescrizione decennale” (Cass., Sez. 1, 04/04/2014, n. 7986) e, da ultimo, che “In tema di danno endofamiliare, la protratta violazione dei doveri di assistenza morale e materiale del figlio integra un illecito permanente, in relazione al quale, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo
a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, fermo restando che, in ragione della peculiare natura dell'illecito, l'individuazione del momento in cui il danno si manifesta per la prima volta richiede l'individuazione del momento in cui il danneggiato perviene ad una reale
5 condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto al risarcimento, che può intervenire durante la permanenza dell'illecito, ma anche dopo molto tempo dalla cessazione della permanenza stessa” (Cass., Sez. 1, 08/01/2025, n. 375).
Nessun dubbio, pertanto, può residuare in ordine al fatto che il termine prescrizionale decennale sia iniziato a decorrere dalla data dell'avvenuto riconoscimento della figlia, da parte di (ossia dal 6.6.2019); Parte_1
che, solo da tale momento, e avrebbero potuto CP_1 Controparte_2
agire per ottenere l'una, il rimborso della quota delle spese gravanti sul padre, per il pregresso mantenimento della figlia e l'altra, il risarcimento del danno endofamiliare, entrambe le domande con decorrenza sin dalla nascita di
[...]
; e che, pertanto, il rispettivo credito sia stato dalle stesse Controparte_2
tempestivamente azionato con l'introduzione del presente giudizio (il cui atto di citazione risulta essere stato notificato ad l'11.12.2019, Parte_1
solo circa sei mesi dopo l'avvenuto riconoscimento).
Infine, ancora in via preliminare, devono essere respinte le istanze istruttorie
(ri)formulate da nel presente grado del processo, in quanto Parte_1
del tutto irrilevanti ai fini del decidere.
Nel merito, giova rilevare che è pacifico che e Parte_1 CP_3
ebbero rapporti sessuali non protetti tra il 1999 e l'inizio del 2001
[...]
(del tutto irrilevante restando il fatto che avesse Controparte_3
comunicato o meno al partner di non potere aver figli).
In data 26.9.2001 è nata . Controparte_2
6 Nel 2005 si è sottoposto al test del DNA dal quale è risultata Parte_1
accertata la paternità di , ma il relativo riconoscimento Controparte_2
della figlia è avvenuto (spontaneamente, solo) il 6.6.2019.
Nel successivo mese di dicembre, quindi, e CP_1 Controparte_2
hanno intrapreso il presente giudizio per ottenere l'una, il rimborso della quota parte delle spese già sostenute per il mantenimento della figlia, nonché un assegno per il relativo mantenimento futuro;
l'altra, il risarcimento del danno endofamiliare patito.
Tali domande sono state accolte dal Tribunale che ha quantificato in €
55.000,00, il rimborso dovuto da per le spese sostenute da Parte_1
per il mantenimento della figlia dalla nascita all'avvenuto Controparte_3
suo riconoscimento (pari ad € 250,00 mensili); in € 300,00, il contributo mensile per il prossimo mantenimento della ragazza ed in € 28.000,00, il risarcimento del danno endofamiliare patito da per la totale assenza del CP_2
padre dalla sua vita, pur essendo questi a conoscenza del legame tra loro esistente almeno dal 2005 (all'esito dell'eseguito test di paternità).
Superate le eccezioni preliminari già indicate, rileva che il Collegio che, nel merito, le censure rivolte dall'appellante alla sentenza di primo grado risultano del tutto generiche, non avendo questi articolato specifici rilievi neppure per contestare il quantum oggetto delle diverse condanne contenute nel provvedimento impugnato.
Unicamente, ha escluso che possa sussistere la propria Parte_1
responsabilità per il danno endofamiliare cagionato alla figlia dalla sua perdurante assenza, in difetto tanto dell'elemento oggettivo (concernente l'effettività del rapporto di paternità), quanto di quello soggettivo (concernente la piena consapevolezza dell'esistenza di tale rapporto con la ragazza).
7 In proposito, tuttavia, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “In tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endofamiliare, attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiede comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio” (Cass., Sez. 1, 09/08/2021, n. 22496) e “Ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio in conseguenza dell'abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest'ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione. La prova di ciò può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi, da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva escluso l'elemento soggettivo della menzionata responsabilità, limitandosi a negare l'esistenza di sufficienti indizi circa la conseguita consapevolezza da parte del padre della propria paternità subito dopo la nascita del figlio, sulla base della ritenuta inattendibilità della testimonianza della madre, non adeguatamente motivata e senza valutare plurimi elementi indiziari, quali la certezza di un rapporto sessuale non protetto avvenuto tra i genitori in epoca compatibile con il concepimento, la vicinanza tra le abitazioni di questi ultimi, situate in un piccolo paese, e la continuazione della frequentazione del ristorante paterno da parte della madre anche durante la gravidanza)” (Cass. Sez. 1, 28/11/2022, n. 34950).
8 Nel caso di specie, da un lato, il fatto oggettivo che è il padre Parte_1
di , risulta dal test del DNA eseguito già dal 2005 Controparte_2
(peraltro, confermato nel mese di dicembre 2024 nel giudizio intrapreso dall'appellante ex art. 263 c.c.), che lo ha indotto a riconoscere spontaneamente la figlia (seppur solo nel 2019); dall'altro, l'elemento soggettivo dell'illecito perpetrato ai danni della figlia, emerge dalla sua incontestata consapevolezza di aver avuto rapporti sessuali non protetti con la madre all'epoca del concepimento e dal risultato del citato test del DNA nel 2005, molto prima di essere addivenuto al riconoscimento di . Controparte_2
Nessun dubbio, quindi, può residuare in ordine all'illecito permanente perpetrato con la sua condotta abbandonica nei confronti della figlia e del conseguente danno arrecatole (quantificato dal Tribunale in un importo non contestato dall'appellante).
Infine, pur chiedendo la riduzione del contributo per il Parte_1
mantenimento della figlia dalla somma mensile di € 300,00, indicata dal giudice di prime cure, a quella inferiore di € 200,00, indicata nelle proprie conclusioni, non ha, nel proprio atto di appello, formulato alcuna specifica censura al riguardo del provvedimento di primo grado.
Ne consegue che la sentenza impugnata debba trovare piena conferma in questa sede.
Non ricorrono gli estremi per la condanna di ex art. 96 c.p.c., Parte_1
dovendosi ritenere dimostrata l'assenza del prescritto elemento soggettivo dal fatto stesso che questi abbia addirittura introdotto un giudizio ex art. 263 c.c., volto ad impugnare l'erroneo riconoscimento della figlia.
9 Da ultimo, il tenore della decisione giustifica la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite (in favore dell'Erario essendo state ammesse e al gratuito patrocinio) ed al pagamento della CP_1 Controparte_2
sanzione di cui all'art 13 co. 1° quater del d.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore
Generale, respinge l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 946/2023 del Tribunale di Latina, pubblicata il 21.4.2023;
condanna a rifondere all'Erario le spese del presente grado Parte_1
di giudizio, liquidate in € 3.480,00, per ciascuna delle parti appellate, oltre r.f. al 15%, Iva e Cpa;
dichiara la sussistenza dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02, affinché sia tenuto a versare un Parte_1
ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 27.3.2025
Il Consigliere est. La Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno
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