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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr. Michele Caccese - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 3091/2020/CC, avverso la sentenza n. 1134/2020 del
Tribunale di Avellino, pubblicata il 16 luglio 2020;
TRA
(C.F.: ), nato il giorno 11.05.1954 a Sant'Angelo a Parte_1 CodiceFiscale_1
Scala (Av), ove risiede al Corso Europa n. 80, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Coppola (C.F.:
; PEC: , del foro di Avellino, come da CodiceFiscale_2 Email_1 procura speciale ad litem a margine dell'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nata a Sant'Angelo a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_3
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Gennaro D'Avanzo (C.F.: PEC: CodiceFiscale_4
, del foro di Avellino, come da procura speciale ad litem a Email_2
margine della comparsa di risposta di primo grado.
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 17 luglio 2015, a seguito Parte_1
della reiezione del presupposto ricorso ex art. 700 c.p.c. e del conseguente reclamo, riassumeva il giudizio di merito innanzi al Tribunale di Avellino, convenendo al fine di ivi CP_1
ottenerne la condanna, nella qualità di proprietaria del fondo sovrastante a quello della parte istante, al cui confine sarebbe posto il muro di contenimento: a) alla pulizia del fondo di proprietà della convenuta ed alla corretta canalizzazione delle acque pluviali ivi riversate;
b) al risarcimento del
1 danno patrimoniale e non patrimoniale asseritamente subito per gli atti di emulazione che sarebbero stati patiti in considerazione della colpevole condotta di quest'ultima, quantificato nella misura di €
5.000,00 o nella misura maggiore o minore da quantificare in corso di causa;
c) al ripristino del muro pericolante, posto sul confine, ovvero alla condanna della convenuta al pagamento della somma di €
10.000,00 per l'esecuzione delle opere necessarie per tale ripristino, oltre al risarcimento del danno per il mancato utilizzo dello spazio sottostante a tale muro, a decorrere dall'anno 2010, quantificato nella misura di € 3.000,00 o nella misura maggiore o minore da quantificare in corso di causa.
A sostegno della domanda l'attore allegava che il muro di confine fosse da presumere, ai sensi dell'art. 887 c.c., di proprietà comune delle parti in causa, e che lo stesso fosse in condizioni di dissesto per causa imputabile esclusivamente alla condotta omissiva della convenuta, che non aveva posto in essere alcuna azione finalizzata alla corretta canalizzazione delle acque pluviali cadute nel suo fondo, che, scorrendo verso e lungo il muro di confine, lo avevano ammalorato.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 17 novembre 2015, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda attrice, di cui richiedeva il rigetto. CP_1
1.3. - Acquisita la relazione peritale del c.t.u., dr. arch. nominato nel Persona_1
corso della presupposta fase cautelare, oltre che i chiarimenti richiestigli;
escussi i testimoni addotti dalle parti ed ammessi;
precisate le conclusioni;
depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 1134/2020 pubblicata il 16 luglio 2020, con la quale il Tribunale di Avellino così testualmente decideva: “Rigetta la domanda. Condanna l'attore al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2.000,00 per competenze, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, attribuite al procuratore dichiaratosi antistatario per dichiarato anticipo.”
In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli esiti istruttori ricavati dalla relazione peritale del c.t.u. e dagli ulteriori chiarimenti resi da quest'ultimo, respingeva la domanda attrice, ritenuta l'inapplicabilità nella fattispecie in esame della presunzione semplice di comunione del muro di cui all'art. 887 c.c., avendo il c.t.u. accertato che “la porzione di muro in pietra, l'unica oggetto di causa, ricade interamente all'interno della particella, n. 588 f. 7 NCEU, di proprietà dell'attore e il dislivello tra i due fondi fu creato all'epoca della costruzione dell'immobile di proprietà dell'attore
e strumentalmente alla sua edificazione.”
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza, con l'atto di citazione notificato il 14 settembre 2020, Pt_1
proponeva appello innanzi a questa Corte, sulla base di due motivi di gravame, chiedendo
[...]
l'accoglimento dell'originaria domanda attrice col “Favore di spese ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.”
2 2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 28 dicembre 2020, si costituiva in giudizio
[...]
contestando i motivi di gravame, di cui richiedeva la reiezione, con la contestuale istanza CP_1
di condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi di lite della presente fase, da distrarre in favore dell'avv. Gennaro D'Avanzo, dichiaratosi antistatario.
2.3. - Nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio del primo grado del giudizio, poi, inserito in quello elettronico di tale fase del procedimento in data 11 ottobre 2024; disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il giorno 11 dicembre 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 7 gennaio 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il giorno 8 gennaio 2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e della memoria di replica.
3. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
3.1. - Con il primo motivo d'impugnazione la parte appellante lamentava il preteso vizio di motivazione, che caratterizzerebbe la decisione gravata, per non essersi il primo giudice pronunciato:
“in merito alla tenuta del terreno della resistente ed alla canalizzazione delle acque pluvie”, essendo emerso dagli esiti istruttori, documentali (processo verbale degli agenti di polizia locale del Comune di Sant'Angelo a Scala), fotografici e testimoniali, lo stato d'abbandono in cui sarebbe versato e continuerebbe a versare il fondo di proprietà della convenuta, sfornito di adeguata canalizzazione delle acque meteoriche.
3.2. - Con il secondo motivo di gravame la parte impugnante censurava la sentenza appellata:
a) per la pretesa violazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 887 c.c. e del principio ivi stabilito della presunzione iuris tantum di comproprietà del muro di confine, la cui prova contraria idonea al superamento di siffatta presunzione avrebbe dovuto fornire la convenuta, prova, peraltro, che sarebbe stata fornita dall'avere quest'ultima posto su tale muro la recinzione metallica, così come documentata nelle riproduzioni fotografiche versate in atti, non avendo la relazione peritale del c.t.u. ed i suoi chiarimenti consentito di acclarare con certezza la proprietà esclusiva del muro in capo all'attore-appellante, essendo la stessa basata su mere supposizioni in ordine a fatti risalenti nel tempo addietro;
b) per avere ignorato gli esiti istruttori, fotografici, peritali e testimoniali, che corroborerebbero il suo assunto difensivo ovvero che il muro in questione fosse e sia in stato di dissesto per causa imputabile esclusivamente alla condotta omissiva della convenuta, che non avrebbe posto in essere alcun intervento finalizzato alla corretta regimentazione delle acque meteoriche.
3.3. - I due motivi di lamentela possono essere trattati congiuntamente, in considerazione della loro connessione.
3 Gli stessi sono destituiti di fondamento logico-giuridico, per cui vanno respinti, con la consequenziale conferma della decisione impugnata.
3.4. - Ragioni di ordine logico-giuridico impongono di prendere le mosse dalla delibazione del secondo motivo e dall'esame dell'art. 887 c.c., secondo il quale le spese di costruzione e conservazione del muro di confine, quando il dislivello tra i fondi è di origine naturale, sono a carico del proprietario del fondo superiore fino al piano di campagna di tale fondo, del quale il muro ha funzione di contenimento, mentre sono a carico di entrambi i proprietari per la parte che si eleva al di sopra del piano di campagna, in considerazione della finalità divisoria assolta da questa porzione di muro, con pari utilità per i due fondi. (Cass. civ., Sez. II, 02/12/1995, n. 12457).
Il criterio di ripartizione delle spese appena descritto non troverà applicazione e l'onere della costruzione e manutenzione sarà invece interamente a carico del proprietario del fondo inferiore quando questi abbia modificato lo stato del terreno, dando origine ad un dislivello ex novo ovvero aumentando l'originario dislivello naturale con scavi e sbancamenti, in conseguenza dei quali sia divenuta indispensabile la costruzione di un muro di sostegno, altrimenti non necessaria
(Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 31/08/2023, n. 25512; Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 29/04/2016,
n. 8522).
Analogamente non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 887 c.c. né l'ipotesi di un muro costruito esclusivamente sul suolo di uno dei due fondi, spettando la proprietà di esso al solo titolare del fondo, né l'ipotesi in cui il muro sia stato costruito dal proprietario del fondo inferiore, di propria autonoma iniziativa, al solo scopo di realizzare una struttura utile per il proprio fondo, nel qual caso resterà a suo esclusivo carico l'onere della costruzione e della manutenzione del muro.
(Cass. civ., Sez. III, 29/10/2001, n. 13406).
Orbene, nella fattispecie in esame, la Corte rileva che, come accertato dal c.t.u. nel suo elaborato peritale, che il Collegio condivide in toto e fa proprio, poiché esente da vizi logici e contraddizioni, e perché sorretto da ampia motivazione fondata su rigorosi sopralluoghi, rilievi fotografici, plano-altimetrici e valutazioni tecnico-scientifiche, comprensive delle sue ulteriori valutazioni circa i chiarimenti richiestigli dal giudice di primo grado, il muro di contenimento tra i due fondi veniva realizzato, in parte, in cemento armato, in epoca più recente, ed in parte, in muratura di pietrame, presumibilmente in epoca più risalente, probabilmente negli anni '60, contestualmente alla realizzazione del fabbricato dell'attore, come riportato a pag. 8 della relazione peritale dell'ausiliario della fase cautelare, secondo il quale la porzione di muro in pietra, l'unica oggetto di causa, ricade all'interno della particella 558 del foglio 7 del N.C.E.U., di proprietà dell'attore, dovendosi correttamente ritenere che la presumibile contestualità della sua edificazione, rispetto alla realizzazione del fabbricato di parte attrice, conduce al convincimento
4 del Collegio, secondo il quale il dislivello tra i due fondi confinanti fosse stato creato dall'attore all'epoca della costruzione del suo fabbricato.
Del resto, è irrilevante l'apposizione sul muro della recinzione metallica da parte della convenuta, configurando tale comportamento mero atto d'esercizio del compossesso, tollerato dal proprietario del muro.
Pertanto, corretta e immune da vizi interpretativi appare la valutazione degli esiti istruttori operata dal giudice di prime cure, atteso che l'art. 887 c.c., in materia di regime delle spese di costruzione e manutenzione del muro di confine tra i fondi a dislivello, la presunzione iuris tantum di comproprietà di tale muro è superabile anche d'ufficio da parte del giudice, che può formare il suo convincimento anche in via presuntiva, e, dunque, senz'altro anche mediante la relazione peritale del c.t.u., al fine di determinare una diversa disciplina del regime delle spese di manutenzione del muro, sul presupposto della ritenuta proprietà esclusiva in capo al proprietario del fondo sopraelevato o, come nella specie, di quello sottostante. (Cass. civ., Sez. III, 29/10/2001, n. 13406).
3.5. - Quanto alla doglianza, di cui al primo motivo, secondo la quale lo stato di dissesto del muro de quo sarebbe stato causato dall'esclusiva condotta omissiva della parte convenuta-appellata:
a) per avere quest'ultima mantenuto in uno stato di totale d'abbandono il suo fondo, che sarebbe stato infestato da rovi, serpenti, vipere e ratti - circostanza in parte smentita dal teste escusso Testimone_1 all'udienza del 26 gennaio 2017, il quale, riferendosi al fondo di proprietà della convenuta, tra l'altro dichiarava: “… Solo nel giugno del 2016 è stato pulito con mezzi meccanici … Ribadisco che nel terreno di non ci sono canali di scolo delle acque ed ora è evidente perché il terreno è CP_1 pulito …”; b) per non avere eseguito alcun intervento finalizzato alla corretta regimentazione delle acque meteoriche;
la Corte ne rileva l'infondatezza, atteso che il Tribunale si pronunciava sul punto in maniera esaustiva, convincente e condivisibile, avendo rilevato, sulla scorta degli esiti peritali del c.t.u., che la porzione di muro in questione si trova in condizioni precarie, in considerazione della sua vetustà, oltre che per le carenze strutturali e costruttive, rappresentate dalla povertà dei materiali utilizzati e dalla mancata previsione dei fori di drenaggio, che avrebbe dovuto realizzare l'attore, delle acque meteoriche, provenienti dal fondo superiore e dallo stesso assorbite, così come accertato e precisato dall'ausiliario tecnico del primo giudice, per cui la spinta esercitata sul muro dal terreno a monte, in conseguenza della sua saturazione a causa dell'acqua pluviale, non risulta causata dall'insufficiente regimentazione delle acque meteoriche che, comunque, ivi si riversano in maniera copiosa durante eventi atmosferici eccezionali, in conseguenza della naturale pendenza del sovrastante terreno, facente parte del fondo di proprietà di parte convenuta-appellata.
5 4. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che la sentenza impugnata resiste alle critiche della parte appellante, con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame e la conferma della decisione impugnata.
5. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
5.1 - Le spese di questa fase del giudizio vengono poste a carico di in favore Parte_1
di in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in CP_1
dispositivo, sulla base del valore indeterminabile del disputatum (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147, il tutto con la loro riduzione del 50%, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato D.M., per la semplicità dell'affare, da distrarre in favore dell'avv. Gennaro D'Avanzo, dichiaratosi antistatario.
5.2. - Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico di di un ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_2
unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1134/2020 del Tribunale di Avellino, pubblicata Parte_2
il 16 luglio 2020, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione, in favore di delle spese Parte_2 CP_1
processuali della presente fase d'impugnazione, che liquida in complessivi € 2.904,50, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gennaro
D'Avanzo, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_2 dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 1° aprile 2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr. Michele Caccese - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 3091/2020/CC, avverso la sentenza n. 1134/2020 del
Tribunale di Avellino, pubblicata il 16 luglio 2020;
TRA
(C.F.: ), nato il giorno 11.05.1954 a Sant'Angelo a Parte_1 CodiceFiscale_1
Scala (Av), ove risiede al Corso Europa n. 80, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Coppola (C.F.:
; PEC: , del foro di Avellino, come da CodiceFiscale_2 Email_1 procura speciale ad litem a margine dell'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nata a Sant'Angelo a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_3
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Gennaro D'Avanzo (C.F.: PEC: CodiceFiscale_4
, del foro di Avellino, come da procura speciale ad litem a Email_2
margine della comparsa di risposta di primo grado.
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 17 luglio 2015, a seguito Parte_1
della reiezione del presupposto ricorso ex art. 700 c.p.c. e del conseguente reclamo, riassumeva il giudizio di merito innanzi al Tribunale di Avellino, convenendo al fine di ivi CP_1
ottenerne la condanna, nella qualità di proprietaria del fondo sovrastante a quello della parte istante, al cui confine sarebbe posto il muro di contenimento: a) alla pulizia del fondo di proprietà della convenuta ed alla corretta canalizzazione delle acque pluviali ivi riversate;
b) al risarcimento del
1 danno patrimoniale e non patrimoniale asseritamente subito per gli atti di emulazione che sarebbero stati patiti in considerazione della colpevole condotta di quest'ultima, quantificato nella misura di €
5.000,00 o nella misura maggiore o minore da quantificare in corso di causa;
c) al ripristino del muro pericolante, posto sul confine, ovvero alla condanna della convenuta al pagamento della somma di €
10.000,00 per l'esecuzione delle opere necessarie per tale ripristino, oltre al risarcimento del danno per il mancato utilizzo dello spazio sottostante a tale muro, a decorrere dall'anno 2010, quantificato nella misura di € 3.000,00 o nella misura maggiore o minore da quantificare in corso di causa.
A sostegno della domanda l'attore allegava che il muro di confine fosse da presumere, ai sensi dell'art. 887 c.c., di proprietà comune delle parti in causa, e che lo stesso fosse in condizioni di dissesto per causa imputabile esclusivamente alla condotta omissiva della convenuta, che non aveva posto in essere alcuna azione finalizzata alla corretta canalizzazione delle acque pluviali cadute nel suo fondo, che, scorrendo verso e lungo il muro di confine, lo avevano ammalorato.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 17 novembre 2015, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda attrice, di cui richiedeva il rigetto. CP_1
1.3. - Acquisita la relazione peritale del c.t.u., dr. arch. nominato nel Persona_1
corso della presupposta fase cautelare, oltre che i chiarimenti richiestigli;
escussi i testimoni addotti dalle parti ed ammessi;
precisate le conclusioni;
depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 1134/2020 pubblicata il 16 luglio 2020, con la quale il Tribunale di Avellino così testualmente decideva: “Rigetta la domanda. Condanna l'attore al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2.000,00 per competenze, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, attribuite al procuratore dichiaratosi antistatario per dichiarato anticipo.”
In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli esiti istruttori ricavati dalla relazione peritale del c.t.u. e dagli ulteriori chiarimenti resi da quest'ultimo, respingeva la domanda attrice, ritenuta l'inapplicabilità nella fattispecie in esame della presunzione semplice di comunione del muro di cui all'art. 887 c.c., avendo il c.t.u. accertato che “la porzione di muro in pietra, l'unica oggetto di causa, ricade interamente all'interno della particella, n. 588 f. 7 NCEU, di proprietà dell'attore e il dislivello tra i due fondi fu creato all'epoca della costruzione dell'immobile di proprietà dell'attore
e strumentalmente alla sua edificazione.”
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza, con l'atto di citazione notificato il 14 settembre 2020, Pt_1
proponeva appello innanzi a questa Corte, sulla base di due motivi di gravame, chiedendo
[...]
l'accoglimento dell'originaria domanda attrice col “Favore di spese ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.”
2 2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 28 dicembre 2020, si costituiva in giudizio
[...]
contestando i motivi di gravame, di cui richiedeva la reiezione, con la contestuale istanza CP_1
di condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi di lite della presente fase, da distrarre in favore dell'avv. Gennaro D'Avanzo, dichiaratosi antistatario.
2.3. - Nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio del primo grado del giudizio, poi, inserito in quello elettronico di tale fase del procedimento in data 11 ottobre 2024; disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il giorno 11 dicembre 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 7 gennaio 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il giorno 8 gennaio 2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e della memoria di replica.
3. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
3.1. - Con il primo motivo d'impugnazione la parte appellante lamentava il preteso vizio di motivazione, che caratterizzerebbe la decisione gravata, per non essersi il primo giudice pronunciato:
“in merito alla tenuta del terreno della resistente ed alla canalizzazione delle acque pluvie”, essendo emerso dagli esiti istruttori, documentali (processo verbale degli agenti di polizia locale del Comune di Sant'Angelo a Scala), fotografici e testimoniali, lo stato d'abbandono in cui sarebbe versato e continuerebbe a versare il fondo di proprietà della convenuta, sfornito di adeguata canalizzazione delle acque meteoriche.
3.2. - Con il secondo motivo di gravame la parte impugnante censurava la sentenza appellata:
a) per la pretesa violazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 887 c.c. e del principio ivi stabilito della presunzione iuris tantum di comproprietà del muro di confine, la cui prova contraria idonea al superamento di siffatta presunzione avrebbe dovuto fornire la convenuta, prova, peraltro, che sarebbe stata fornita dall'avere quest'ultima posto su tale muro la recinzione metallica, così come documentata nelle riproduzioni fotografiche versate in atti, non avendo la relazione peritale del c.t.u. ed i suoi chiarimenti consentito di acclarare con certezza la proprietà esclusiva del muro in capo all'attore-appellante, essendo la stessa basata su mere supposizioni in ordine a fatti risalenti nel tempo addietro;
b) per avere ignorato gli esiti istruttori, fotografici, peritali e testimoniali, che corroborerebbero il suo assunto difensivo ovvero che il muro in questione fosse e sia in stato di dissesto per causa imputabile esclusivamente alla condotta omissiva della convenuta, che non avrebbe posto in essere alcun intervento finalizzato alla corretta regimentazione delle acque meteoriche.
3.3. - I due motivi di lamentela possono essere trattati congiuntamente, in considerazione della loro connessione.
3 Gli stessi sono destituiti di fondamento logico-giuridico, per cui vanno respinti, con la consequenziale conferma della decisione impugnata.
3.4. - Ragioni di ordine logico-giuridico impongono di prendere le mosse dalla delibazione del secondo motivo e dall'esame dell'art. 887 c.c., secondo il quale le spese di costruzione e conservazione del muro di confine, quando il dislivello tra i fondi è di origine naturale, sono a carico del proprietario del fondo superiore fino al piano di campagna di tale fondo, del quale il muro ha funzione di contenimento, mentre sono a carico di entrambi i proprietari per la parte che si eleva al di sopra del piano di campagna, in considerazione della finalità divisoria assolta da questa porzione di muro, con pari utilità per i due fondi. (Cass. civ., Sez. II, 02/12/1995, n. 12457).
Il criterio di ripartizione delle spese appena descritto non troverà applicazione e l'onere della costruzione e manutenzione sarà invece interamente a carico del proprietario del fondo inferiore quando questi abbia modificato lo stato del terreno, dando origine ad un dislivello ex novo ovvero aumentando l'originario dislivello naturale con scavi e sbancamenti, in conseguenza dei quali sia divenuta indispensabile la costruzione di un muro di sostegno, altrimenti non necessaria
(Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 31/08/2023, n. 25512; Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 29/04/2016,
n. 8522).
Analogamente non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 887 c.c. né l'ipotesi di un muro costruito esclusivamente sul suolo di uno dei due fondi, spettando la proprietà di esso al solo titolare del fondo, né l'ipotesi in cui il muro sia stato costruito dal proprietario del fondo inferiore, di propria autonoma iniziativa, al solo scopo di realizzare una struttura utile per il proprio fondo, nel qual caso resterà a suo esclusivo carico l'onere della costruzione e della manutenzione del muro.
(Cass. civ., Sez. III, 29/10/2001, n. 13406).
Orbene, nella fattispecie in esame, la Corte rileva che, come accertato dal c.t.u. nel suo elaborato peritale, che il Collegio condivide in toto e fa proprio, poiché esente da vizi logici e contraddizioni, e perché sorretto da ampia motivazione fondata su rigorosi sopralluoghi, rilievi fotografici, plano-altimetrici e valutazioni tecnico-scientifiche, comprensive delle sue ulteriori valutazioni circa i chiarimenti richiestigli dal giudice di primo grado, il muro di contenimento tra i due fondi veniva realizzato, in parte, in cemento armato, in epoca più recente, ed in parte, in muratura di pietrame, presumibilmente in epoca più risalente, probabilmente negli anni '60, contestualmente alla realizzazione del fabbricato dell'attore, come riportato a pag. 8 della relazione peritale dell'ausiliario della fase cautelare, secondo il quale la porzione di muro in pietra, l'unica oggetto di causa, ricade all'interno della particella 558 del foglio 7 del N.C.E.U., di proprietà dell'attore, dovendosi correttamente ritenere che la presumibile contestualità della sua edificazione, rispetto alla realizzazione del fabbricato di parte attrice, conduce al convincimento
4 del Collegio, secondo il quale il dislivello tra i due fondi confinanti fosse stato creato dall'attore all'epoca della costruzione del suo fabbricato.
Del resto, è irrilevante l'apposizione sul muro della recinzione metallica da parte della convenuta, configurando tale comportamento mero atto d'esercizio del compossesso, tollerato dal proprietario del muro.
Pertanto, corretta e immune da vizi interpretativi appare la valutazione degli esiti istruttori operata dal giudice di prime cure, atteso che l'art. 887 c.c., in materia di regime delle spese di costruzione e manutenzione del muro di confine tra i fondi a dislivello, la presunzione iuris tantum di comproprietà di tale muro è superabile anche d'ufficio da parte del giudice, che può formare il suo convincimento anche in via presuntiva, e, dunque, senz'altro anche mediante la relazione peritale del c.t.u., al fine di determinare una diversa disciplina del regime delle spese di manutenzione del muro, sul presupposto della ritenuta proprietà esclusiva in capo al proprietario del fondo sopraelevato o, come nella specie, di quello sottostante. (Cass. civ., Sez. III, 29/10/2001, n. 13406).
3.5. - Quanto alla doglianza, di cui al primo motivo, secondo la quale lo stato di dissesto del muro de quo sarebbe stato causato dall'esclusiva condotta omissiva della parte convenuta-appellata:
a) per avere quest'ultima mantenuto in uno stato di totale d'abbandono il suo fondo, che sarebbe stato infestato da rovi, serpenti, vipere e ratti - circostanza in parte smentita dal teste escusso Testimone_1 all'udienza del 26 gennaio 2017, il quale, riferendosi al fondo di proprietà della convenuta, tra l'altro dichiarava: “… Solo nel giugno del 2016 è stato pulito con mezzi meccanici … Ribadisco che nel terreno di non ci sono canali di scolo delle acque ed ora è evidente perché il terreno è CP_1 pulito …”; b) per non avere eseguito alcun intervento finalizzato alla corretta regimentazione delle acque meteoriche;
la Corte ne rileva l'infondatezza, atteso che il Tribunale si pronunciava sul punto in maniera esaustiva, convincente e condivisibile, avendo rilevato, sulla scorta degli esiti peritali del c.t.u., che la porzione di muro in questione si trova in condizioni precarie, in considerazione della sua vetustà, oltre che per le carenze strutturali e costruttive, rappresentate dalla povertà dei materiali utilizzati e dalla mancata previsione dei fori di drenaggio, che avrebbe dovuto realizzare l'attore, delle acque meteoriche, provenienti dal fondo superiore e dallo stesso assorbite, così come accertato e precisato dall'ausiliario tecnico del primo giudice, per cui la spinta esercitata sul muro dal terreno a monte, in conseguenza della sua saturazione a causa dell'acqua pluviale, non risulta causata dall'insufficiente regimentazione delle acque meteoriche che, comunque, ivi si riversano in maniera copiosa durante eventi atmosferici eccezionali, in conseguenza della naturale pendenza del sovrastante terreno, facente parte del fondo di proprietà di parte convenuta-appellata.
5 4. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che la sentenza impugnata resiste alle critiche della parte appellante, con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame e la conferma della decisione impugnata.
5. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
5.1 - Le spese di questa fase del giudizio vengono poste a carico di in favore Parte_1
di in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in CP_1
dispositivo, sulla base del valore indeterminabile del disputatum (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147, il tutto con la loro riduzione del 50%, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato D.M., per la semplicità dell'affare, da distrarre in favore dell'avv. Gennaro D'Avanzo, dichiaratosi antistatario.
5.2. - Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico di di un ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_2
unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1134/2020 del Tribunale di Avellino, pubblicata Parte_2
il 16 luglio 2020, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione, in favore di delle spese Parte_2 CP_1
processuali della presente fase d'impugnazione, che liquida in complessivi € 2.904,50, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gennaro
D'Avanzo, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_2 dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 1° aprile 2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
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