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Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/05/2024, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Giovanni Piccolo ., all'udienza del 24/05/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria vertente n. Rg 1353/2015
TRA
elettivamente domiciliata in Parte 1 nata a [...], il [...], C.F.
, C.F. 1
VIA ORTI N. 44 PATTI, recapito professionale dell'avv. CALECA EMILIA che la rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
e
D
C
in persona del legale rappresentante pro tempore rapp.ta e difesa dall'Avv. Di CP 1
Gregorio,
Resistente
nonché contro già Controparte_3 società concessionaria del servizio di riscossione, Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Maiorana Antonella,
Resistente
OGGETTO: Opposizione a cartella esattoriale n. 295 2015 00028622 11. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 27/04/2015 L'Avv. Parte 1 ha presentato opposizione
CP 2 su incarico avverso la cartella esattoriale n. 295 2015 00028622 11 emessa da CP 2
"per un importo totale di €10.865,88 relativo della Parte 2
ai contributi previdenziali degli anni 2011, 2012 e 2013.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della cartella esattoriale per i seguenti motivi:
1. Infondatezza del credito azionato, in quanto il ricorrente non era tenuto al versamento dei contributi previdenziali per gli anni in questione, non avendo superato i parametri reddituali minimi stabiliti per la continuità professionale.
2. Violazione dell'art. 53 della Costituzione, che prevede la proporzionalità dei contributi previdenziali al reddito prodotto.
3. Nullità della cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento e assenza di costituzione in mora.
4. Irregolarità della notifica della cartella, eseguita da soggetto non abilitato ai sensi dell'art. 26 del
DPR 29 settembre 1973.
La Parte_2 costituendosi ha sostenuto l'infondatezza dell'opposizione, evidenziando che:
1. Tutti i professionisti iscritti alla Pt_2 sono tenuti al versamento di contributi minimi obbligatori, indipendentemente dal reddito prodotto.
2. La continuità professionale è accertata dalla Parte 2 su base quinquennale, e nel caso specifico, il quinquennio 2011-2015 non è ancora stato sottoposto a revisione.
3. La notifica della cartella è stata preceduta da una formale lettera di diffida inviata al ricorrente.
Controparte_2 ha contestato integralmente il ricorso, affermando che:
1. Non possono essere sollevate censure alla legittimità del ruolo esattoriale, essendo essa mero agente della riscossione.
2. La notifica della cartella esattoriale è stata effettuata conformemente alle disposizioni di legge, che prevedono anche la possibilità di notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
La causa veniva istruita
All'udienza odierna, sulla discussione delle parti, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si rappresenta la problematica sul termine perentorio di opposizione agli atti esecutivi: La cartella esattoriale è stata notificata il 18 marzo 2015, mentre il ricorso è stato depositato il
27 maggio 2015. Tuttavia, si rileva che la notifica della cartella esattoriale è stata viziata dalla mancata previa notifica del verbale di accertamento, violando così il diritto di difesa del ricorrente.
Inoltre la notifica della cartella esattoriale è stata effettuata da un soggetto non abilitato ai sensi dell'art. 26 del DPR 602/73. L'eccezione sollevata dal ricorrente merita accoglimento, in quanto la legge prevede che la notifica debba essere eseguita da un ufficiale giudiziario o da altro soggetto abilitato.
A ciò si aggiunga che La normativa vigente, in particolare la legge n. 576/80, impone il versamento di un contributo minimo obbligatorio ai professionisti iscritti alla Cassa Forense. Tuttavia, il ricorrente ha dimostrato di non aver raggiunto i parametri reddituali minimi per gli anni in questione, non essendo pertanto tenuto al versamento dei contributi.
Inoltre l'accertamento della continuità professionale per il quinquennio 2011-2015 non è ancora stato effettuato dalla Parte_2 e il ricorrente non può essere obbligato al versamento dei contributi senza tale accertamento.
Ne consegue che, alla luce delle risultanze processuali, il motivo di opposizione è fondato, e l'opposizione va accolta, con conseguente annullamento della cartella esattoriale n. 295 2015 00028622
11.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese giudiziali vanno compensate alla luce della complessità e articolazione della vicenda, nonché del continuo mutamento del quadro legislativo e giurisprudenziale. Tale decisione trova fondamento nell'evoluzione normativa e interpretativa della materia contributiva, che ha reso particolarmente difficile per le parti orientarsi e prevedere con certezza gli esiti delle rispettive pretese.
P.Q.M.
intesi i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da
'con ricorso depositato il giorno 27/04/2015
contro
Parte 1 Controparte_4
[...] in persona dei rispettivi legali rappresentanti, così provvede:
1) annulla la cartella esattoriale n. 295 2015 00028622 11.
2) Spese compensate
Così deciso in Patti, 24/05/2024.
Il Giudice
Dott. Piccolo Giovanni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Giovanni Piccolo ., all'udienza del 24/05/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria vertente n. Rg 1353/2015
TRA
elettivamente domiciliata in Parte 1 nata a [...], il [...], C.F.
, C.F. 1
VIA ORTI N. 44 PATTI, recapito professionale dell'avv. CALECA EMILIA che la rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
e
D
C
in persona del legale rappresentante pro tempore rapp.ta e difesa dall'Avv. Di CP 1
Gregorio,
Resistente
nonché contro già Controparte_3 società concessionaria del servizio di riscossione, Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Maiorana Antonella,
Resistente
OGGETTO: Opposizione a cartella esattoriale n. 295 2015 00028622 11. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 27/04/2015 L'Avv. Parte 1 ha presentato opposizione
CP 2 su incarico avverso la cartella esattoriale n. 295 2015 00028622 11 emessa da CP 2
"per un importo totale di €10.865,88 relativo della Parte 2
ai contributi previdenziali degli anni 2011, 2012 e 2013.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della cartella esattoriale per i seguenti motivi:
1. Infondatezza del credito azionato, in quanto il ricorrente non era tenuto al versamento dei contributi previdenziali per gli anni in questione, non avendo superato i parametri reddituali minimi stabiliti per la continuità professionale.
2. Violazione dell'art. 53 della Costituzione, che prevede la proporzionalità dei contributi previdenziali al reddito prodotto.
3. Nullità della cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento e assenza di costituzione in mora.
4. Irregolarità della notifica della cartella, eseguita da soggetto non abilitato ai sensi dell'art. 26 del
DPR 29 settembre 1973.
La Parte_2 costituendosi ha sostenuto l'infondatezza dell'opposizione, evidenziando che:
1. Tutti i professionisti iscritti alla Pt_2 sono tenuti al versamento di contributi minimi obbligatori, indipendentemente dal reddito prodotto.
2. La continuità professionale è accertata dalla Parte 2 su base quinquennale, e nel caso specifico, il quinquennio 2011-2015 non è ancora stato sottoposto a revisione.
3. La notifica della cartella è stata preceduta da una formale lettera di diffida inviata al ricorrente.
Controparte_2 ha contestato integralmente il ricorso, affermando che:
1. Non possono essere sollevate censure alla legittimità del ruolo esattoriale, essendo essa mero agente della riscossione.
2. La notifica della cartella esattoriale è stata effettuata conformemente alle disposizioni di legge, che prevedono anche la possibilità di notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
La causa veniva istruita
All'udienza odierna, sulla discussione delle parti, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si rappresenta la problematica sul termine perentorio di opposizione agli atti esecutivi: La cartella esattoriale è stata notificata il 18 marzo 2015, mentre il ricorso è stato depositato il
27 maggio 2015. Tuttavia, si rileva che la notifica della cartella esattoriale è stata viziata dalla mancata previa notifica del verbale di accertamento, violando così il diritto di difesa del ricorrente.
Inoltre la notifica della cartella esattoriale è stata effettuata da un soggetto non abilitato ai sensi dell'art. 26 del DPR 602/73. L'eccezione sollevata dal ricorrente merita accoglimento, in quanto la legge prevede che la notifica debba essere eseguita da un ufficiale giudiziario o da altro soggetto abilitato.
A ciò si aggiunga che La normativa vigente, in particolare la legge n. 576/80, impone il versamento di un contributo minimo obbligatorio ai professionisti iscritti alla Cassa Forense. Tuttavia, il ricorrente ha dimostrato di non aver raggiunto i parametri reddituali minimi per gli anni in questione, non essendo pertanto tenuto al versamento dei contributi.
Inoltre l'accertamento della continuità professionale per il quinquennio 2011-2015 non è ancora stato effettuato dalla Parte_2 e il ricorrente non può essere obbligato al versamento dei contributi senza tale accertamento.
Ne consegue che, alla luce delle risultanze processuali, il motivo di opposizione è fondato, e l'opposizione va accolta, con conseguente annullamento della cartella esattoriale n. 295 2015 00028622
11.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese giudiziali vanno compensate alla luce della complessità e articolazione della vicenda, nonché del continuo mutamento del quadro legislativo e giurisprudenziale. Tale decisione trova fondamento nell'evoluzione normativa e interpretativa della materia contributiva, che ha reso particolarmente difficile per le parti orientarsi e prevedere con certezza gli esiti delle rispettive pretese.
P.Q.M.
intesi i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da
'con ricorso depositato il giorno 27/04/2015
contro
Parte 1 Controparte_4
[...] in persona dei rispettivi legali rappresentanti, così provvede:
1) annulla la cartella esattoriale n. 295 2015 00028622 11.
2) Spese compensate
Così deciso in Patti, 24/05/2024.
Il Giudice
Dott. Piccolo Giovanni