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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 01/08/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 999/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
Dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 999/2025 R.G.,avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di
Foggia n. 49/2025, depositata il 13/05/2025
TRA
, quali eredi di liquidatore della YW SO. Parte_1 Parte_2 Persona_1
OP (avv.to Ruggieri Nicoletta)
Contro
YW SO. OP . in Liquidazione Giudiziale in persona del curatore
PG in sede
All'udienza del 15.07.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 49/2025, depositata il 13/05/2025, il Tribunale di Foggia dichiarava l'apertura della
Liquidazione Giudiziale in danno della SOietà YW SO. OP . in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore con sede in Carapelle alla S.P. Carapelle – Orta Nova s.c.,.
Accoglieva il ricorso presentato da titolare di un credito di € 10.068,54, a titolo di tfr Parte_3
ed ulteriori emolumenti e spese legali, in forza di decreto ingiuntivo n. 26/2024 emesso dalla sezione lavoro del Tribunale di Como il 5.01.2024.
Prendeva atto dei pagamenti parziali documentati dai figli del liquidatore nelle more deceduto, residuando, tuttavia, l'importo di € 1.841,37 ancora da corrispondere.
pagina 1 di 3 Argomentava, altresì, che la SOietà, non essendosi costituita, non aveva provato il possesso congiunto dei requisiti ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII.
Ravvisava, infine, lo stato di insolvenza atteso che i debiti scaduti e non pagati superavano l'importo di € 30.000,00 di cui all'art. 49, 5° comma, CCII in considerazione del credito erariale di
€1.529.559,63, della pendenza di una procedura esecutiva, dell'omesso deposito dei bilanci da parte della SOietà che era stata cancellata dal registro delle imprese il 23.05.2024, dopo essere stata posta in liquidazione il 9.10.2023.
Avverso detta pronuncia hanno proposto reclamo e , quali eredi del Parte_1 Parte_2
legale rappresentante nonché liquidatore deceduto, deducendo l'insussistenza della Persona_1
legittimazione e dei presupposti per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale.
Documentavano, in primo luogo, di aver provveduto ad effettuare i seguenti pagamenti:
1) € 6.328,10 netti per il dipendente;
Pt_3
2) € 1.898,99 per spese e competenze legali avv. Schenatti;
3) € 600,08 per il nominato Curatore Speciale, avv. D'Apollo.
Precisavano, al riguardo, che il , nonostante l'impegno assunto, non aveva sottoscritto Pt_3
l'istanza di rinuncia o di desistenza alla procedura attivata ed il suo legale, avv. Schenatti, aveva in seguito comunicato la rinuncia al mandato professionale.
Eccepivano, altresì, la violazione dell'art. 38 comma II CCII atteso che, a fronte del predetto debito erariale, il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a segnalare l'insolvenza al pubblico ministero che solo può avere l'iniziativa a richiedere la liquidazione giudiziale della SOietà.
Instavano per la riforma della sentenza reclamata con revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Il PG in sede si è espresso per il rigetto.
La Liquidazione Giudiziale della YW SO. OP, pur regolarmente citata, non si è costituita e deve essere dichiarata contumace.
Il reclamo non è fondato e le censure possono essere esaminate unitariamente.
Ed infatti, i pagamenti documentati dai reclamanti hanno carattere parziale e non coprono integralmente l'importo del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 26/2024 emesso dalla sezione lavoro del Tribunale di Como il 5.01.2024.
pagina 2 di 3 Né ricorre alcuna violazione del disposto di cui all'art. 38 co 2 CCII che prevede un mero obbligo di segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria al pubblico ministero in caso di emersione di uno stato di insolvenza durante un procedimento;
ipotesi, questa, non ricorrente nella specie.
Di contro ricorrono plurimi indici univocamente sintomatici dello stato di insolvenza della SOietà quali l'ammontare dei debiti ed in particolare di quello verso l'ER (pari ad €1.529.559,63) nonché la pendenza di una procedura esecutiva.
Né i reclamanti hanno indicato risorse attive o altre modalità attraverso cui far fronte a detta ingente debitoria.
Il reclamo va, quindi, rigettato.
Nulla per le spese in assenza di parti costituite.
Il reclamo va, pertanto, rigettato.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il reclamo;
nulla per le spese.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari, del
15.07.2025
Il presidente dr. Maria Mitola
Il consigliere est. dr. Alessandra Piliego
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
Dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 999/2025 R.G.,avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di
Foggia n. 49/2025, depositata il 13/05/2025
TRA
, quali eredi di liquidatore della YW SO. Parte_1 Parte_2 Persona_1
OP (avv.to Ruggieri Nicoletta)
Contro
YW SO. OP . in Liquidazione Giudiziale in persona del curatore
PG in sede
All'udienza del 15.07.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 49/2025, depositata il 13/05/2025, il Tribunale di Foggia dichiarava l'apertura della
Liquidazione Giudiziale in danno della SOietà YW SO. OP . in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore con sede in Carapelle alla S.P. Carapelle – Orta Nova s.c.,.
Accoglieva il ricorso presentato da titolare di un credito di € 10.068,54, a titolo di tfr Parte_3
ed ulteriori emolumenti e spese legali, in forza di decreto ingiuntivo n. 26/2024 emesso dalla sezione lavoro del Tribunale di Como il 5.01.2024.
Prendeva atto dei pagamenti parziali documentati dai figli del liquidatore nelle more deceduto, residuando, tuttavia, l'importo di € 1.841,37 ancora da corrispondere.
pagina 1 di 3 Argomentava, altresì, che la SOietà, non essendosi costituita, non aveva provato il possesso congiunto dei requisiti ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII.
Ravvisava, infine, lo stato di insolvenza atteso che i debiti scaduti e non pagati superavano l'importo di € 30.000,00 di cui all'art. 49, 5° comma, CCII in considerazione del credito erariale di
€1.529.559,63, della pendenza di una procedura esecutiva, dell'omesso deposito dei bilanci da parte della SOietà che era stata cancellata dal registro delle imprese il 23.05.2024, dopo essere stata posta in liquidazione il 9.10.2023.
Avverso detta pronuncia hanno proposto reclamo e , quali eredi del Parte_1 Parte_2
legale rappresentante nonché liquidatore deceduto, deducendo l'insussistenza della Persona_1
legittimazione e dei presupposti per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale.
Documentavano, in primo luogo, di aver provveduto ad effettuare i seguenti pagamenti:
1) € 6.328,10 netti per il dipendente;
Pt_3
2) € 1.898,99 per spese e competenze legali avv. Schenatti;
3) € 600,08 per il nominato Curatore Speciale, avv. D'Apollo.
Precisavano, al riguardo, che il , nonostante l'impegno assunto, non aveva sottoscritto Pt_3
l'istanza di rinuncia o di desistenza alla procedura attivata ed il suo legale, avv. Schenatti, aveva in seguito comunicato la rinuncia al mandato professionale.
Eccepivano, altresì, la violazione dell'art. 38 comma II CCII atteso che, a fronte del predetto debito erariale, il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a segnalare l'insolvenza al pubblico ministero che solo può avere l'iniziativa a richiedere la liquidazione giudiziale della SOietà.
Instavano per la riforma della sentenza reclamata con revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Il PG in sede si è espresso per il rigetto.
La Liquidazione Giudiziale della YW SO. OP, pur regolarmente citata, non si è costituita e deve essere dichiarata contumace.
Il reclamo non è fondato e le censure possono essere esaminate unitariamente.
Ed infatti, i pagamenti documentati dai reclamanti hanno carattere parziale e non coprono integralmente l'importo del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 26/2024 emesso dalla sezione lavoro del Tribunale di Como il 5.01.2024.
pagina 2 di 3 Né ricorre alcuna violazione del disposto di cui all'art. 38 co 2 CCII che prevede un mero obbligo di segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria al pubblico ministero in caso di emersione di uno stato di insolvenza durante un procedimento;
ipotesi, questa, non ricorrente nella specie.
Di contro ricorrono plurimi indici univocamente sintomatici dello stato di insolvenza della SOietà quali l'ammontare dei debiti ed in particolare di quello verso l'ER (pari ad €1.529.559,63) nonché la pendenza di una procedura esecutiva.
Né i reclamanti hanno indicato risorse attive o altre modalità attraverso cui far fronte a detta ingente debitoria.
Il reclamo va, quindi, rigettato.
Nulla per le spese in assenza di parti costituite.
Il reclamo va, pertanto, rigettato.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il reclamo;
nulla per le spese.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari, del
15.07.2025
Il presidente dr. Maria Mitola
Il consigliere est. dr. Alessandra Piliego
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