Art. 40. Responsabilita' civile 1. La responsabilita' civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unita' da diporto, come definite dall'articolo 3, e' regolata dall' articolo 2054 del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall'articolo 2947, comma 2, dello stesso codice.
2. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 2054, comma 3, del codice civile il locatario dell'unita' da diporto e' responsabile in solido con il proprietario e, in caso di locazione finanziaria, l'utilizzatore dell'unita' da diporto e' responsabile in solido con il conducente in vece del proprietario. ((In caso di sanzioni amministrative, la responsabilita' del proprietario, o del locatore in caso di locazione finanziaria dell'unita', e' limitata alla comunicazione dei dati del locatario o del conducente all'autorita' competente)) .
2-bis. ((In caso di locazione finanziaria, la responsabilita' del proprietario e' limitata alla comunicazione all'autorita' competente dei dati del locatario o del conducente)) .
2. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 2054, comma 3, del codice civile il locatario dell'unita' da diporto e' responsabile in solido con il proprietario e, in caso di locazione finanziaria, l'utilizzatore dell'unita' da diporto e' responsabile in solido con il conducente in vece del proprietario. ((In caso di sanzioni amministrative, la responsabilita' del proprietario, o del locatore in caso di locazione finanziaria dell'unita', e' limitata alla comunicazione dei dati del locatario o del conducente all'autorita' competente)) .
2-bis. ((In caso di locazione finanziaria, la responsabilita' del proprietario e' limitata alla comunicazione all'autorita' competente dei dati del locatario o del conducente)) .