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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/05/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4311/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CI RM
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CP_1
[...]
[...]
. (cf. ) con il patrocinio dell'avv. SGARBI SIMONA
[...] CP_2 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia codesto Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previa ogni opportuna e/o necessaria declaratoria, rifiutato sin d'ora ogni allargamento del contraddittorio, per tutti i motivi esposti in narrativa, In via pregiudiziale Per tutti i motivi sopra esposti, disporsi la sospensione del presente procedimento, in attesa degli esiti dell'intrapresa procedura di composizione negoziale della crisi, pendente dinanzi alla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte In via preliminare Rigettarsi, ove rinnovata la richiesta, l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto pagina 1 di 7 ingiuntivo qui opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
Nel merito Accertare e dichiarare, sulla base di quanto sopra esposto, l'inesistenza del presunto credito vantato dalla convenuta opposta, nei confronti dell'attrice opponente, in forza delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto indicate nel presente atto di opposizione, per l'effetto, in accoglimento ex art. 653 c.p.c. della presente opposizione, revocare e/o annullare, dichiarare nullo, infondato e, comunque, disattendere in toto il decreto ingiuntivo opposto indicato in epigrafe n. 1559/2024 D.I., pronunciato dal Tribunale di Pavia il
05.10.2024, depositato il 07.10.2024 nel procedimento per ingiunzione n. 3296/2024 R.G.;
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui al punto precedente, rideterminare, per tutte le ragioni Firmato Da: CI RM Emesso Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#: 10 esposte in C.F._1 narrativa, la pretesa creditoria dell'opposta nella minor somma che risulterà effettivamente dimostrata. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di causa.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, così pronunciare: In via preliminare e pregiudiziale: a)_rigettare la richiesta di sospensione del presente procedimento in quanto le misure protettive tipiche (per azioni esecutive e cautelari) concesse dal Giudice di
Vercelli sez, fallimentare RGV 2914/24 avranno termine il prossimo 3.2.25 (a seguito di provvedimento di proroga concesso in data 4.12.24) oltrechè per tutti i motivi descritti in narrativa. b)_Dichiarare la provvisoria esecutività del decreto opposto RG 3296/24 n.1559/24 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né potendo la stessa ritenersi di pronta soluzione per i motivi di cui in narrativa e condannare, altresì,
[...]
., nella persona del leg. rapp. pro-tempore al Parte_1 risarcimento, in favore di di quanto ritenuto di giustizia ai sensi e per gli CP_1 CP_2 effetti dell'art 96 c.p.c.. Nel merito: a_rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo -e le domande ivi formulate- in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa, e così confermare in ogni sua parte il decreto opposto. b_Condannare, comunque,
, nella persona del legale rappresentante Parte_1 Con pro-tempore, al pagamento in favore di . nella persona del leg. rapp. pro- CP_2 tempore, della somma di Euro 90.449,00 oltre gli interessi di mora ex art 5 D.Lgs 231/02 dalla scadenza della fattura all'effettivo saldo. c_Rigettare le domande tutte di controparte dedotte in via pregiudiziale, preliminare e nel merito, oltrechè la richiesta di condanna alle spese legali, in quanto destituite di qualsivoglia fondamento sia logico che giuridico per i motivi dedotti in narrativa. d_Condannare, altresì, Parte_1 Con
al risarcimento, in favore di . di quanto ritenuto di giustizia ai
[...] CP_2 sensi e per gli effetti dell'art 96 c.p.c.. In subordine: accertata, comunque, la sussistenza del credito azionato da in persona del leg. rapp. pro-tempore, nel decreto CP_1 CP_2 ingiuntivo opposto, condannare .al Parte_1 pagamento della somma di Euro 90.449,00 di cui alle fatture nn.1789 e 1790 del 2024 o altro maggiore e minore importo da determinarsi in corsodi causa, oltre spese legali liquidate in decreto n.1559/24 e spese legali per la presente vertenza, oltre interessi di mora dalla data di scadenza del pagamento al saldo effettivo. In ogni caso: condannare - Pt_1
pagina 2 di 7 , nella persona del leg. rapp. pro-tempore, Parte_1 all'immediato pagamento delle spese legali liquidate nella fase monitoria. -Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche della presente causa, Iva e cpa incluse ai sensi del D.M
147/22.da liquidarsi a favore del procuratore antistatario.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 1559/2024 emesso dal Tribunale di Pavia il 11/10/2024 che ha condannato
Con l'odierna attrice al pagamento in favore di . della somma di euro 90.449,00. CP_2
1.2. La società opponente allega e deduce di essersi trovata in condizioni di dissesto finanziario tali da giustificare l'accesso alla procedura di composizione negoziale della crisi d'impresa ex art. 12 e seguenti del D. lgs. n. 14/2019.
A fronte delle misure protettive disposte nell'ambito di tale procedura l'opponente ha rappresentato la necessità di sospendere il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato da controparte.
Nel merito, parte attrice contesta la sussistenza e, in ogni caso, la mancanza di prove a sostegno del credito azionato in sede monitoria
Con
1.3 Si è costituita in giudizio . contestando la fondatezza delle difese CP_2
avversarie, censurandone la genericità.
1.4 Le parti hanno rassegnato le conclusioni dianzi riportate.
2. L'attrice opponente ha formulato, in via pregiudiziale, istanza di riunione del presente procedimento ai procedimenti RG n. 3908/2024 e RG n. 22/2025 contestando l'abuso dello strumento processuale quanto alla parcellizzazione del credito.
Si ritiene che nel caso di specie la prospettazione attorea sia priva di fondamento.
2.1 Con riferimento a ciascun procedimento di opposizione va rilevato che le fatture azionate dalla convenuta opposta in sede monitoria, pur traendo origine dal medesimo titolo contrattuale, fanno riferimento a servizi erogati in periodi distinti e con differente pattuizione circa le scadenze di pagamento (cfr. docc. da 1 a 4 fasc. monitorio), tali da pagina 3 di 7 rendere meritevole di tutela la distinta proposizione delle domande.
Sulla questione del frazionamento del credito è opportuno richiamare la recente giurisprudenza di legittimità che, con riferimento alle poste creditorie nascenti dal medesimo titolo, ben consente la proponibilità di azioni separate ed autonome stante “la mancanza di una specifica norma che autorizzi a ritenere comminabile la grave sanzione della improponibilità della domanda per il creditore che abbia in precedenza agito per il recupero di diverso credito, sia pure riguardante lo stesso rapporto di durata, e, soprattutto, la presenza nell'ordinamento di numerose norme che autorizzano, invece,
l'ipotesi contraria, rafforzando la fondatezza ermeneutica della soluzione” qualora sussista e sia documentato un interesse ad agire frazionatamente (in termini Cass., Sez. Un., sent. n.
4090 del 06/02/2017).
Dall'esame della documentazione in atti, con particolare riguardo alle prestazioni indicate nelle fatture azionate, trattasi nel caso di specie di servizi resi dalla società convenuta opposta previa programmazione periodica, da ritenersi, dunque, idonei a giustificare le differenti azioni esperite dalla società creditrice e privi di effetti distorsivi del giudizio.
Ciò posto, vale sul punto un rinvio alla recente pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione che, nel ribadire quanto già affermato con la sopra richiamata sentenza, ulteriormente specificano che “ciò che si ritiene necessario contrastare non è il frazionamento del credito in sé considerato (…) ma il suo abuso, nella veste bifronte del frazionamento ingiustificato della pretesa creditoria e della proliferazione delle azioni volte all'accertamento di uno stesso credito (…)” (Cass., Sez. Unite, sent. n. 7299 del
19/03/2025).
2.2 Si evidenzia, inoltre, come l'asserita lesione derivante dal citato atteggiamento di controparte non si sia concretata in una puntuale domanda risarcitoria
2.3 Si osserva, ancora, quanto all'istanza di riunione formulata con la memoria ex art. 171 ter n. 1 (depositata il 27/03/2025) che, stante la natura documentale della causa, non vi sarebbero apprezzabili differenze in materia di liquidazione delle spese di lite.
3. Venendo al merito, l'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le pagina 4 di 7 ragioni che seguono.
3.1 Si osserva preliminarmente, in via generale che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la ripartizione degli oneri probatori si atteggia diversamente in ragione delle posizioni sostanzialmente invertite delle parti in causa.
Pertanto, l'opposto che assume la posizione sostanziale di attore, è tenuto a provare il titolo su cui fonda la propria pretesa creditoria e può limitarsi all'allegazione dell'altrui inadempimento;
l'opponente, il quale assume posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di prendere posizione sui fatti dedotti da controparte che, se non specificamente contestati, devono ritenersi non controversi.
3.2 La convenuta opposta ha fornito prova del rapporto contrattuale da cui traggono origine le prestazioni di pagamento rimaste inadempiute. Nello specifico, sono stati prodotte in giudizio tre proposte contrattuali sottoscritte per accettazione da aventi ad Pt_1
oggetto la gestione dello smaltimento di rifiuti prodotti dalla società opponente, rispettivamente stipulati in data 28/12/2023, 19/01/2024 e 15/02/2024 (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio).
Oltre ad allegare l'inadempimento di controparte, la convenuta opposta ha altresì depositato copia dei formulari di identificazione rifiuti, redatti e sottoscritti dall'attrice opponente e dall'impianto di destinazione finale, a conferma dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni, ai quali le fatture azionate in sede monitoria fanno riferimento (doc. 3 fascicolo monitorio).
3.3 L'attrice deduce a fondamento dell'opposizione l'accesso alla procedura di composizione negoziale della crisi d'impresa.
La domanda così articolata è priva di fondamento.
Dalla documentazione prodotta risulta che, in seguito ad istanza presentata da Pt_1
il 28/08/2024 (cfr. doc. n. 2 fasc. attrice opponente), il Tribunale di Vercelli abbia disposto misure di protezione in suo favore ex artt. 18 e 19 D. lgs. 14/2019 a far data dal 06/09/2024
e con effetti sino al 05/12/2024 (cfr. doc. n. 5 fasc. attrice opponente), prorogati sino al
05/03/2025 e in seguito cessati (cfr. doc. n. 8 fasc. convenuta opposta).
Com'è noto, l'art. 18 del D. Lgs. n. 14/2019, Codice della crisi di impresa e pagina 5 di 7 dell'insolvenza, dispone che “1. l'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori. (…)
3. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa (…)”.
Il tenore letterale del sopra citato art. 18 nonché del provvedimento che ha disposto le richieste misure protettive (cfr. doc. n. 5, fasc. attrice opponente) circoscrivono l'effetto inibitorio della pubblicazione dell'istanza ai soli procedimenti cautelari ed esecutivi nei confronti del soggetto beneficiario delle misure. Esula dal predetto perimetro applicativo l'azione del soggetto creditore volta a munirsi di un titolo esecutivo.
3.4 Parimenti, non incide sulla facoltà di Alm.eco di munirsi di titolo esecutivo la circostanza dedotta dall'opponente nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. (depositata il
17/04/2025) per cui ha depositato innanzi al Tribunale di Vercelli ricorso per Parte_1
l'omologa della proposta di concordato semplificato ex art. 25 sexies, D. lgs. 14/2019 e la convalida di misure protettive.
3.5 Circa le ulteriori contestazioni nel merito, si tratta di generiche allegazioni prive di riscontro probatorio, da ritenersi, pertanto infondate.
4. Parte convenuta formula domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. ai fini risarcitori
(cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 14: “(…) non può esimersi dal richiedere all'Ill.mo Giudice di condannare l'attrice opponente al risarcimento dei danni nella misura che verrà ritenuta di giustizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc”). Nei termini esposti, la domanda non può trovare accoglimento in quanto, trattandosi di richiesta risarcitoria,
l'opposta non ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine agli elementi costitutivi dell'asserito danno.
Quanto alla previsione di cui al terzo comma del citato articolo, la natura di pagina 6 di 7 sanzione di carattere pubblicistico volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, pur comminabile d'ufficio, se prescinde dalla prova del danno derivato dalla condotta processuale della controparte richiede comunque la sussistenza dell'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave (posto che agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile, in tal senso Cass. sent. n. 21570 del 30/11/2012).
Nel caso di specie sono ravvisabili profili di consapevole strumentalizzazione del giudizio ai fini dilatori. La difesa di parte attrice appare pretestuosa, articolandosi in maniera pressoché univoca sugli asseriti effetti sospensivi che dovrebbero seguire all'introduzione della procedura negoziata quando è noto che ciò non costituisca ostacolo all'ottenimento del titolo esecutivo.
5. Alla soccombenza di parte attrice opponente segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta opposta le quali vengono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, calcolati per tutte le fasi processuali, tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso tra
52.000 e 260.000 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 1559/2024
e lo dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente, ex art. 96 comma 3° c.p.c., dell'importo di € 2.000,00;
- condanna parte attrice opponente a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge, a favore del procuratore antistatario, avv. Simona Sgarbi.
Pavia, 29 maggio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4311/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CI RM
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CP_1
[...]
[...]
. (cf. ) con il patrocinio dell'avv. SGARBI SIMONA
[...] CP_2 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia codesto Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previa ogni opportuna e/o necessaria declaratoria, rifiutato sin d'ora ogni allargamento del contraddittorio, per tutti i motivi esposti in narrativa, In via pregiudiziale Per tutti i motivi sopra esposti, disporsi la sospensione del presente procedimento, in attesa degli esiti dell'intrapresa procedura di composizione negoziale della crisi, pendente dinanzi alla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte In via preliminare Rigettarsi, ove rinnovata la richiesta, l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto pagina 1 di 7 ingiuntivo qui opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
Nel merito Accertare e dichiarare, sulla base di quanto sopra esposto, l'inesistenza del presunto credito vantato dalla convenuta opposta, nei confronti dell'attrice opponente, in forza delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto indicate nel presente atto di opposizione, per l'effetto, in accoglimento ex art. 653 c.p.c. della presente opposizione, revocare e/o annullare, dichiarare nullo, infondato e, comunque, disattendere in toto il decreto ingiuntivo opposto indicato in epigrafe n. 1559/2024 D.I., pronunciato dal Tribunale di Pavia il
05.10.2024, depositato il 07.10.2024 nel procedimento per ingiunzione n. 3296/2024 R.G.;
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui al punto precedente, rideterminare, per tutte le ragioni Firmato Da: CI RM Emesso Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#: 10 esposte in C.F._1 narrativa, la pretesa creditoria dell'opposta nella minor somma che risulterà effettivamente dimostrata. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di causa.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, così pronunciare: In via preliminare e pregiudiziale: a)_rigettare la richiesta di sospensione del presente procedimento in quanto le misure protettive tipiche (per azioni esecutive e cautelari) concesse dal Giudice di
Vercelli sez, fallimentare RGV 2914/24 avranno termine il prossimo 3.2.25 (a seguito di provvedimento di proroga concesso in data 4.12.24) oltrechè per tutti i motivi descritti in narrativa. b)_Dichiarare la provvisoria esecutività del decreto opposto RG 3296/24 n.1559/24 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né potendo la stessa ritenersi di pronta soluzione per i motivi di cui in narrativa e condannare, altresì,
[...]
., nella persona del leg. rapp. pro-tempore al Parte_1 risarcimento, in favore di di quanto ritenuto di giustizia ai sensi e per gli CP_1 CP_2 effetti dell'art 96 c.p.c.. Nel merito: a_rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo -e le domande ivi formulate- in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa, e così confermare in ogni sua parte il decreto opposto. b_Condannare, comunque,
, nella persona del legale rappresentante Parte_1 Con pro-tempore, al pagamento in favore di . nella persona del leg. rapp. pro- CP_2 tempore, della somma di Euro 90.449,00 oltre gli interessi di mora ex art 5 D.Lgs 231/02 dalla scadenza della fattura all'effettivo saldo. c_Rigettare le domande tutte di controparte dedotte in via pregiudiziale, preliminare e nel merito, oltrechè la richiesta di condanna alle spese legali, in quanto destituite di qualsivoglia fondamento sia logico che giuridico per i motivi dedotti in narrativa. d_Condannare, altresì, Parte_1 Con
al risarcimento, in favore di . di quanto ritenuto di giustizia ai
[...] CP_2 sensi e per gli effetti dell'art 96 c.p.c.. In subordine: accertata, comunque, la sussistenza del credito azionato da in persona del leg. rapp. pro-tempore, nel decreto CP_1 CP_2 ingiuntivo opposto, condannare .al Parte_1 pagamento della somma di Euro 90.449,00 di cui alle fatture nn.1789 e 1790 del 2024 o altro maggiore e minore importo da determinarsi in corsodi causa, oltre spese legali liquidate in decreto n.1559/24 e spese legali per la presente vertenza, oltre interessi di mora dalla data di scadenza del pagamento al saldo effettivo. In ogni caso: condannare - Pt_1
pagina 2 di 7 , nella persona del leg. rapp. pro-tempore, Parte_1 all'immediato pagamento delle spese legali liquidate nella fase monitoria. -Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche della presente causa, Iva e cpa incluse ai sensi del D.M
147/22.da liquidarsi a favore del procuratore antistatario.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 1559/2024 emesso dal Tribunale di Pavia il 11/10/2024 che ha condannato
Con l'odierna attrice al pagamento in favore di . della somma di euro 90.449,00. CP_2
1.2. La società opponente allega e deduce di essersi trovata in condizioni di dissesto finanziario tali da giustificare l'accesso alla procedura di composizione negoziale della crisi d'impresa ex art. 12 e seguenti del D. lgs. n. 14/2019.
A fronte delle misure protettive disposte nell'ambito di tale procedura l'opponente ha rappresentato la necessità di sospendere il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato da controparte.
Nel merito, parte attrice contesta la sussistenza e, in ogni caso, la mancanza di prove a sostegno del credito azionato in sede monitoria
Con
1.3 Si è costituita in giudizio . contestando la fondatezza delle difese CP_2
avversarie, censurandone la genericità.
1.4 Le parti hanno rassegnato le conclusioni dianzi riportate.
2. L'attrice opponente ha formulato, in via pregiudiziale, istanza di riunione del presente procedimento ai procedimenti RG n. 3908/2024 e RG n. 22/2025 contestando l'abuso dello strumento processuale quanto alla parcellizzazione del credito.
Si ritiene che nel caso di specie la prospettazione attorea sia priva di fondamento.
2.1 Con riferimento a ciascun procedimento di opposizione va rilevato che le fatture azionate dalla convenuta opposta in sede monitoria, pur traendo origine dal medesimo titolo contrattuale, fanno riferimento a servizi erogati in periodi distinti e con differente pattuizione circa le scadenze di pagamento (cfr. docc. da 1 a 4 fasc. monitorio), tali da pagina 3 di 7 rendere meritevole di tutela la distinta proposizione delle domande.
Sulla questione del frazionamento del credito è opportuno richiamare la recente giurisprudenza di legittimità che, con riferimento alle poste creditorie nascenti dal medesimo titolo, ben consente la proponibilità di azioni separate ed autonome stante “la mancanza di una specifica norma che autorizzi a ritenere comminabile la grave sanzione della improponibilità della domanda per il creditore che abbia in precedenza agito per il recupero di diverso credito, sia pure riguardante lo stesso rapporto di durata, e, soprattutto, la presenza nell'ordinamento di numerose norme che autorizzano, invece,
l'ipotesi contraria, rafforzando la fondatezza ermeneutica della soluzione” qualora sussista e sia documentato un interesse ad agire frazionatamente (in termini Cass., Sez. Un., sent. n.
4090 del 06/02/2017).
Dall'esame della documentazione in atti, con particolare riguardo alle prestazioni indicate nelle fatture azionate, trattasi nel caso di specie di servizi resi dalla società convenuta opposta previa programmazione periodica, da ritenersi, dunque, idonei a giustificare le differenti azioni esperite dalla società creditrice e privi di effetti distorsivi del giudizio.
Ciò posto, vale sul punto un rinvio alla recente pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione che, nel ribadire quanto già affermato con la sopra richiamata sentenza, ulteriormente specificano che “ciò che si ritiene necessario contrastare non è il frazionamento del credito in sé considerato (…) ma il suo abuso, nella veste bifronte del frazionamento ingiustificato della pretesa creditoria e della proliferazione delle azioni volte all'accertamento di uno stesso credito (…)” (Cass., Sez. Unite, sent. n. 7299 del
19/03/2025).
2.2 Si evidenzia, inoltre, come l'asserita lesione derivante dal citato atteggiamento di controparte non si sia concretata in una puntuale domanda risarcitoria
2.3 Si osserva, ancora, quanto all'istanza di riunione formulata con la memoria ex art. 171 ter n. 1 (depositata il 27/03/2025) che, stante la natura documentale della causa, non vi sarebbero apprezzabili differenze in materia di liquidazione delle spese di lite.
3. Venendo al merito, l'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le pagina 4 di 7 ragioni che seguono.
3.1 Si osserva preliminarmente, in via generale che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la ripartizione degli oneri probatori si atteggia diversamente in ragione delle posizioni sostanzialmente invertite delle parti in causa.
Pertanto, l'opposto che assume la posizione sostanziale di attore, è tenuto a provare il titolo su cui fonda la propria pretesa creditoria e può limitarsi all'allegazione dell'altrui inadempimento;
l'opponente, il quale assume posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di prendere posizione sui fatti dedotti da controparte che, se non specificamente contestati, devono ritenersi non controversi.
3.2 La convenuta opposta ha fornito prova del rapporto contrattuale da cui traggono origine le prestazioni di pagamento rimaste inadempiute. Nello specifico, sono stati prodotte in giudizio tre proposte contrattuali sottoscritte per accettazione da aventi ad Pt_1
oggetto la gestione dello smaltimento di rifiuti prodotti dalla società opponente, rispettivamente stipulati in data 28/12/2023, 19/01/2024 e 15/02/2024 (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio).
Oltre ad allegare l'inadempimento di controparte, la convenuta opposta ha altresì depositato copia dei formulari di identificazione rifiuti, redatti e sottoscritti dall'attrice opponente e dall'impianto di destinazione finale, a conferma dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni, ai quali le fatture azionate in sede monitoria fanno riferimento (doc. 3 fascicolo monitorio).
3.3 L'attrice deduce a fondamento dell'opposizione l'accesso alla procedura di composizione negoziale della crisi d'impresa.
La domanda così articolata è priva di fondamento.
Dalla documentazione prodotta risulta che, in seguito ad istanza presentata da Pt_1
il 28/08/2024 (cfr. doc. n. 2 fasc. attrice opponente), il Tribunale di Vercelli abbia disposto misure di protezione in suo favore ex artt. 18 e 19 D. lgs. 14/2019 a far data dal 06/09/2024
e con effetti sino al 05/12/2024 (cfr. doc. n. 5 fasc. attrice opponente), prorogati sino al
05/03/2025 e in seguito cessati (cfr. doc. n. 8 fasc. convenuta opposta).
Com'è noto, l'art. 18 del D. Lgs. n. 14/2019, Codice della crisi di impresa e pagina 5 di 7 dell'insolvenza, dispone che “1. l'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori. (…)
3. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa (…)”.
Il tenore letterale del sopra citato art. 18 nonché del provvedimento che ha disposto le richieste misure protettive (cfr. doc. n. 5, fasc. attrice opponente) circoscrivono l'effetto inibitorio della pubblicazione dell'istanza ai soli procedimenti cautelari ed esecutivi nei confronti del soggetto beneficiario delle misure. Esula dal predetto perimetro applicativo l'azione del soggetto creditore volta a munirsi di un titolo esecutivo.
3.4 Parimenti, non incide sulla facoltà di Alm.eco di munirsi di titolo esecutivo la circostanza dedotta dall'opponente nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. (depositata il
17/04/2025) per cui ha depositato innanzi al Tribunale di Vercelli ricorso per Parte_1
l'omologa della proposta di concordato semplificato ex art. 25 sexies, D. lgs. 14/2019 e la convalida di misure protettive.
3.5 Circa le ulteriori contestazioni nel merito, si tratta di generiche allegazioni prive di riscontro probatorio, da ritenersi, pertanto infondate.
4. Parte convenuta formula domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. ai fini risarcitori
(cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 14: “(…) non può esimersi dal richiedere all'Ill.mo Giudice di condannare l'attrice opponente al risarcimento dei danni nella misura che verrà ritenuta di giustizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc”). Nei termini esposti, la domanda non può trovare accoglimento in quanto, trattandosi di richiesta risarcitoria,
l'opposta non ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine agli elementi costitutivi dell'asserito danno.
Quanto alla previsione di cui al terzo comma del citato articolo, la natura di pagina 6 di 7 sanzione di carattere pubblicistico volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, pur comminabile d'ufficio, se prescinde dalla prova del danno derivato dalla condotta processuale della controparte richiede comunque la sussistenza dell'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave (posto che agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile, in tal senso Cass. sent. n. 21570 del 30/11/2012).
Nel caso di specie sono ravvisabili profili di consapevole strumentalizzazione del giudizio ai fini dilatori. La difesa di parte attrice appare pretestuosa, articolandosi in maniera pressoché univoca sugli asseriti effetti sospensivi che dovrebbero seguire all'introduzione della procedura negoziata quando è noto che ciò non costituisca ostacolo all'ottenimento del titolo esecutivo.
5. Alla soccombenza di parte attrice opponente segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta opposta le quali vengono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, calcolati per tutte le fasi processuali, tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso tra
52.000 e 260.000 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 1559/2024
e lo dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente, ex art. 96 comma 3° c.p.c., dell'importo di € 2.000,00;
- condanna parte attrice opponente a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge, a favore del procuratore antistatario, avv. Simona Sgarbi.
Pavia, 29 maggio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
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