TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/05/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 430 /2025
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 430/2025 V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data
15/01/2025 da
, con l'avv. Finucci Elisa, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Facco Isabella, come da mandato in atti;
Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a UR
(PD) il 13.09.1980 tra i sigg.ri e trascritto nei Registri Parte_1 Controparte_1
degli Atti di Matrimonio al numero 36 parte II Serie A anno 1980 presso il Comune di
UR, ordinando l'annotazione a margine della sentenza nei registri dello stato civile, alle seguenti condizioni:
1) Il sig. verserà mensilmente alla sig.ra un contributo Parte_1 Controparte_1
per il mantenimento di Euro 604,20, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese;
2) Il sig. si impegna a consegnare alla sig.ra le fotografie Parte_1 Controparte_1
stampate e le due chiavette usb contenente ulteriori foto di famiglia;
1 3) Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra l'importo Parte_1 Controparte_1
una tantum di Euro 350,00 quale controvalore economico forfetario di alcuni gioielli
(catenina, anello e fede nuziale), e di una borsa Charro, entro e non oltre la data della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4) I sigg.ri e dichiarano espressamente di non avere più Parte_1 Controparte_1
altre reciproche pretese, vuoi a titolo di restituzione di altri beni, vuoi a titolo di scioglimento della comunione legale, vuoi per qualsivoglia altro titolo;
5) Le spese del presente procedimento sono da intendersi compensate”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio concordatario il Parte_1 Controparte_1
13/09/1980 in UR (PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n. 36 anno
1980.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il
5.7.2023 e la separazione è stata omologata il 14.9.2023.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 4.3.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), L.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di profili d'illegittimità le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative quanto al punto 1.
Con riferimento, poi, ai punti 2, 3 e 4 delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che le stesse, pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra
[...]
e contratto il 13/09/1980 in UR (PD) Pt_1 Controparte_1
e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.36 anno 1986 del Comune di
UR (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio riportati in epigrafe, secondo quanto indicato in parte motiva;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
3
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 430/2025 V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data
15/01/2025 da
, con l'avv. Finucci Elisa, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Facco Isabella, come da mandato in atti;
Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a UR
(PD) il 13.09.1980 tra i sigg.ri e trascritto nei Registri Parte_1 Controparte_1
degli Atti di Matrimonio al numero 36 parte II Serie A anno 1980 presso il Comune di
UR, ordinando l'annotazione a margine della sentenza nei registri dello stato civile, alle seguenti condizioni:
1) Il sig. verserà mensilmente alla sig.ra un contributo Parte_1 Controparte_1
per il mantenimento di Euro 604,20, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese;
2) Il sig. si impegna a consegnare alla sig.ra le fotografie Parte_1 Controparte_1
stampate e le due chiavette usb contenente ulteriori foto di famiglia;
1 3) Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra l'importo Parte_1 Controparte_1
una tantum di Euro 350,00 quale controvalore economico forfetario di alcuni gioielli
(catenina, anello e fede nuziale), e di una borsa Charro, entro e non oltre la data della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4) I sigg.ri e dichiarano espressamente di non avere più Parte_1 Controparte_1
altre reciproche pretese, vuoi a titolo di restituzione di altri beni, vuoi a titolo di scioglimento della comunione legale, vuoi per qualsivoglia altro titolo;
5) Le spese del presente procedimento sono da intendersi compensate”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio concordatario il Parte_1 Controparte_1
13/09/1980 in UR (PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n. 36 anno
1980.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il
5.7.2023 e la separazione è stata omologata il 14.9.2023.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 4.3.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), L.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di profili d'illegittimità le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative quanto al punto 1.
Con riferimento, poi, ai punti 2, 3 e 4 delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che le stesse, pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra
[...]
e contratto il 13/09/1980 in UR (PD) Pt_1 Controparte_1
e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.36 anno 1986 del Comune di
UR (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio riportati in epigrafe, secondo quanto indicato in parte motiva;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
3