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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
Il Consigliere, dott.ssa Rosa Larocca, letta la richiesta di riesame del provvedimento di convalida del trattenimento emesso in data 19.02.2025 nei confronti di CP_1
[...]
s e r v a
[...]
Con il primo motivo di riesame l'istante ha evidenziato l'illegittimità del trattenimento conseguente alla falsa applicazione dei principi e criteri utilizzati per la formulazione del giudizio di strumentalità-pretestuosità della domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente e il vizio istruttorio derivante dall'errata considerazione degli elementi costitutivi della fattispecie concreta.
In particolare, ha evidenziato che, nonostante il foglio notizie dell'11.02.2025 dia atto della sua dichiarazione di non avere presentato domanda di protezione internazionale, rispetto all'adempimento dell'onere informativo da parte dell'amministrazione, la mera sottoscrizione di un modulo prestampato non è idonea a far ritenere che il destinatario abbia effettivamente compreso la portata del diritto di asilo strumentale alla tutela della sua vulnerabilità.
La censura, così come formulata, è generica e, pertanto, infondata.
Ed invero, era onere dell'istante, allegare, in primis e, poi, provare, le circostanze dalle quali doveva evincersi la mancata comprensione da parte del della possibilità CP_1
di richiedere il diritto di asilo all'atto di apposizione della firma sul foglio di notizie dell'11.02.2025. Ed invero, pur nella condivisibilità, in astratto, del dictum della
Suprema Corte di Cassazione, per come richiamato dalla difesa dell'istante, è evidente che lo stesso va attualizzato e riempito di significato rispetto al caso concreto, circostanza che, nella specie, non appare verificatasi.
Ha aggiunto sempre la difesa dell'istante che, diversamente da quanto riportato nel provvedimento reclamato, il manifestava la volontà di introdurre il CP_1
procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale il 14.02.2025 ovvero in sede di dichiarazioni rese all'udienza di convalida dinanzi al giudice di pace di Melfi e non già solo in data 18.02.2025, ovvero in sede di udienza di convalida dinanzi alla Corte di Appello.
Tale circostanza, pur dando luogo ad una imprecisione del provvedimento oggetto di riesame, non è atta ad incidere sulla sostanza della ritenuta strumentalità della richiesta di protezione internazionale di cui si tratta. Ed invero, tenuto conto del fatto che il permesso di soggiorno del è venuto a scadere già nel 2006 e che in data CP_1
11.02.2025, all'atto della firma del foglio notizie, per come sopra evidenziato, il predetto dichiarava di non avere presentato domanda di protezione internazionale, è ragionevole pensare che la volontà manifestata, vuoi il 14.02.2025, dinanzi al giudice di pace di Melfi, vuoi, piuttosto, in data 18.02.2025, dinanzi alla Corte di Appello di
Potenza, possa definirsi strumentale/pretestuosa, tenuto conto della contraria volontà dichiarata solo pochi giorni prima (ovvero in data 11.02.2025).
Con il secondo motivo di reclamo l'istante ha evidenziato l'illegittimità del trattenimento autorizzato senza l'adeguata applicazione del principio di proporzionalità in ordine alla richiesta di misura alternativa, la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 6, co. 5, del D. Lgs.vo n. 142/2015 e dell'art. 14, co. 1 bis, del D. Lgs.vo n. 268/1998.
Evidenziava, al fine di contrastare il giudizio di pericolosità sociale dell'istante, che dalla lettura del certificato del casellario giudiziale in atti doveva evincersi l'assenza di reati per i quali potesse ritenersi che egli rientrasse tra i soggetti abitualmente dediti ai traffici delittuosi, di talchè, non poteva ritenersi realizzato adeguatamente quel conveniente bilanciamento tra le ragioni che giustificano la misura di volta in volta prescelta dal legislatore e le confliggenti ragioni di tutela dell'interessato a non essere sradicato dal luogo in cui intrattenga la parte più significativa dei propri rapporti
La doglianza non si reputa condivisibile.
Ed invero, risulta dagli atti, per come è stato evidenziato nel provvedimento oggetto di reclamo, che il è stato di recente scarcerato (10.02.2025) e che il CP_1
provvedimento di cumulo di pene emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Pisa, datato 31.01.2023, prevedeva un fine pena in data 20.12.2025 ed un inizio di esecuzione in data 17.10.2029. Se così è, deve evidenziarsi che l'istante, oltre ad avere commesso più reati sul territorio nazionale, il più recente dei quali risalente all'anno 2016, è stato ristretto a far tempo dal 17.10.2019 e fino al 10.02.2025, venendo a scontare una pena detentiva di anni 6, mesi 5 e giorni 4 di reclusione, segno quest'ultimo della non risibilità dell'offesa ai beni giuridici protetti da ciascuna norma violata. Se poi si tiene conto del fatto che l'ultimo reato in ordine temporale commesso risale all'anno 2016 e che dall'ottobre del 2019 il è stato ristretto fino al 10 CP_1
febbraio 2025, non residua un margine temporale congruo per poter valutare concretamente una sua astensione dalla commissione di ulteriori reati, essendo stato minimo il periodo da lui trascorso in regime di libertà.
Con il terzo motivo di riesame l'istante ha evidenziato l'illegittimità del provvedimento di convalida del trattenimento che ha autorizzato la misura restrittiva al solo fine dell'esame della domanda di protezione internazionale. Omesso esame della illegittimità del trattenimento presupposto disposto e convalidato ai sensi della norma dell'art. 14 del D. Lgs.vo n. 286/1998. Violazione e falsa applicazione della norma dell'art. 6, co. 1 e 5 del D. Lgs.vo n. 142/2015.
Si è doluto l'istante del non rilievo attribuito ai profili di illegittimità del provvedimento di trattenimento presupposto emesso dal Questore della Provincia di
Pisa l'11.02.2025, allorquando, nel contesto dello stesso, veniva rappresentata una situazione differente rispetto a quella reale, quale l'assenza di un documento d'identità in corso di validità e l'assenza di un radicamento nel territorio italiano da parte del predetto nonostante si trovasse in Italia dal 2002.
Precisava che, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione,
l'illegittimità del trattenimento disposto a fini pre-espulsivi travolge anche la legittimità del trattenimento disposto ai sensi della norma dell'art. 6, co. 3, del D Lgs.vo n. 142/2015 nei confronti di chi abbia presentato domanda di protezione internazionale.
Infondata si reputa anche questa ulteriore doglianza. Ed invero, quand'anche vi fossero dei profili di illegittimità rispetto al provvedimento di trattenimento disposto a fini pre-espulsivi, essi andavano fatti valere nelle sedi opportune, mediante specifica impugnativa dello stesso, circostanza in mancanza della quale i vizi lamentati non possono essere portati oggi all'attenzione della scrivente
Corte investita, evidentemente, di vaglio rispetto ad altro provvedimento.
Con il quarto motivo di reclamo veniva evidenziata l'illegittimità del trattenimento a seguito della sopraggiunta regolarità di soggiorno del ricorrente per effetto della pendenza del ricorso presentato ai sensi della norma dell'art. 35 del D. Lgs.vo n.
25/2008, con contestuale istanza di sospensione del provvedimento della Commissione territoriale, procedimento iscritto a n. 606/2025 R.G. del Tribunale di Potenza.
Anche questa ulteriore doglianza, allo stato, non può che ritenersi infondata.
Ed invero, per come è evincibile dalle stesse note di udienza depositate dalla difesa del non è noto, allo stato, l'esito del procedimento su indicato, di talchè, i rilievi CP_1
formulati dalla parte risultano, ad oggi, ancora sub iudice.
Il reclamo, dunque, per tutte le circostanze sopra evidenziate, non può essere accolto.
Quanto alle spese di presente giudizio, le stesse possono essere integralmente compensate, ravvisandosi il ricorrere di quelle gravi ed eccezionali ragioni in considerazione delle condizioni della parte e della natura del procedimento.
P.Q.M.
- rigetta il reclamo;
- compensa le spese.
Potenza, 21 maggio 2025
Il Consigliere
Dott.ssa Rosa Larocca
SEZIONE LAVORO
Il Consigliere, dott.ssa Rosa Larocca, letta la richiesta di riesame del provvedimento di convalida del trattenimento emesso in data 19.02.2025 nei confronti di CP_1
[...]
s e r v a
[...]
Con il primo motivo di riesame l'istante ha evidenziato l'illegittimità del trattenimento conseguente alla falsa applicazione dei principi e criteri utilizzati per la formulazione del giudizio di strumentalità-pretestuosità della domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente e il vizio istruttorio derivante dall'errata considerazione degli elementi costitutivi della fattispecie concreta.
In particolare, ha evidenziato che, nonostante il foglio notizie dell'11.02.2025 dia atto della sua dichiarazione di non avere presentato domanda di protezione internazionale, rispetto all'adempimento dell'onere informativo da parte dell'amministrazione, la mera sottoscrizione di un modulo prestampato non è idonea a far ritenere che il destinatario abbia effettivamente compreso la portata del diritto di asilo strumentale alla tutela della sua vulnerabilità.
La censura, così come formulata, è generica e, pertanto, infondata.
Ed invero, era onere dell'istante, allegare, in primis e, poi, provare, le circostanze dalle quali doveva evincersi la mancata comprensione da parte del della possibilità CP_1
di richiedere il diritto di asilo all'atto di apposizione della firma sul foglio di notizie dell'11.02.2025. Ed invero, pur nella condivisibilità, in astratto, del dictum della
Suprema Corte di Cassazione, per come richiamato dalla difesa dell'istante, è evidente che lo stesso va attualizzato e riempito di significato rispetto al caso concreto, circostanza che, nella specie, non appare verificatasi.
Ha aggiunto sempre la difesa dell'istante che, diversamente da quanto riportato nel provvedimento reclamato, il manifestava la volontà di introdurre il CP_1
procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale il 14.02.2025 ovvero in sede di dichiarazioni rese all'udienza di convalida dinanzi al giudice di pace di Melfi e non già solo in data 18.02.2025, ovvero in sede di udienza di convalida dinanzi alla Corte di Appello.
Tale circostanza, pur dando luogo ad una imprecisione del provvedimento oggetto di riesame, non è atta ad incidere sulla sostanza della ritenuta strumentalità della richiesta di protezione internazionale di cui si tratta. Ed invero, tenuto conto del fatto che il permesso di soggiorno del è venuto a scadere già nel 2006 e che in data CP_1
11.02.2025, all'atto della firma del foglio notizie, per come sopra evidenziato, il predetto dichiarava di non avere presentato domanda di protezione internazionale, è ragionevole pensare che la volontà manifestata, vuoi il 14.02.2025, dinanzi al giudice di pace di Melfi, vuoi, piuttosto, in data 18.02.2025, dinanzi alla Corte di Appello di
Potenza, possa definirsi strumentale/pretestuosa, tenuto conto della contraria volontà dichiarata solo pochi giorni prima (ovvero in data 11.02.2025).
Con il secondo motivo di reclamo l'istante ha evidenziato l'illegittimità del trattenimento autorizzato senza l'adeguata applicazione del principio di proporzionalità in ordine alla richiesta di misura alternativa, la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 6, co. 5, del D. Lgs.vo n. 142/2015 e dell'art. 14, co. 1 bis, del D. Lgs.vo n. 268/1998.
Evidenziava, al fine di contrastare il giudizio di pericolosità sociale dell'istante, che dalla lettura del certificato del casellario giudiziale in atti doveva evincersi l'assenza di reati per i quali potesse ritenersi che egli rientrasse tra i soggetti abitualmente dediti ai traffici delittuosi, di talchè, non poteva ritenersi realizzato adeguatamente quel conveniente bilanciamento tra le ragioni che giustificano la misura di volta in volta prescelta dal legislatore e le confliggenti ragioni di tutela dell'interessato a non essere sradicato dal luogo in cui intrattenga la parte più significativa dei propri rapporti
La doglianza non si reputa condivisibile.
Ed invero, risulta dagli atti, per come è stato evidenziato nel provvedimento oggetto di reclamo, che il è stato di recente scarcerato (10.02.2025) e che il CP_1
provvedimento di cumulo di pene emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Pisa, datato 31.01.2023, prevedeva un fine pena in data 20.12.2025 ed un inizio di esecuzione in data 17.10.2029. Se così è, deve evidenziarsi che l'istante, oltre ad avere commesso più reati sul territorio nazionale, il più recente dei quali risalente all'anno 2016, è stato ristretto a far tempo dal 17.10.2019 e fino al 10.02.2025, venendo a scontare una pena detentiva di anni 6, mesi 5 e giorni 4 di reclusione, segno quest'ultimo della non risibilità dell'offesa ai beni giuridici protetti da ciascuna norma violata. Se poi si tiene conto del fatto che l'ultimo reato in ordine temporale commesso risale all'anno 2016 e che dall'ottobre del 2019 il è stato ristretto fino al 10 CP_1
febbraio 2025, non residua un margine temporale congruo per poter valutare concretamente una sua astensione dalla commissione di ulteriori reati, essendo stato minimo il periodo da lui trascorso in regime di libertà.
Con il terzo motivo di riesame l'istante ha evidenziato l'illegittimità del provvedimento di convalida del trattenimento che ha autorizzato la misura restrittiva al solo fine dell'esame della domanda di protezione internazionale. Omesso esame della illegittimità del trattenimento presupposto disposto e convalidato ai sensi della norma dell'art. 14 del D. Lgs.vo n. 286/1998. Violazione e falsa applicazione della norma dell'art. 6, co. 1 e 5 del D. Lgs.vo n. 142/2015.
Si è doluto l'istante del non rilievo attribuito ai profili di illegittimità del provvedimento di trattenimento presupposto emesso dal Questore della Provincia di
Pisa l'11.02.2025, allorquando, nel contesto dello stesso, veniva rappresentata una situazione differente rispetto a quella reale, quale l'assenza di un documento d'identità in corso di validità e l'assenza di un radicamento nel territorio italiano da parte del predetto nonostante si trovasse in Italia dal 2002.
Precisava che, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione,
l'illegittimità del trattenimento disposto a fini pre-espulsivi travolge anche la legittimità del trattenimento disposto ai sensi della norma dell'art. 6, co. 3, del D Lgs.vo n. 142/2015 nei confronti di chi abbia presentato domanda di protezione internazionale.
Infondata si reputa anche questa ulteriore doglianza. Ed invero, quand'anche vi fossero dei profili di illegittimità rispetto al provvedimento di trattenimento disposto a fini pre-espulsivi, essi andavano fatti valere nelle sedi opportune, mediante specifica impugnativa dello stesso, circostanza in mancanza della quale i vizi lamentati non possono essere portati oggi all'attenzione della scrivente
Corte investita, evidentemente, di vaglio rispetto ad altro provvedimento.
Con il quarto motivo di reclamo veniva evidenziata l'illegittimità del trattenimento a seguito della sopraggiunta regolarità di soggiorno del ricorrente per effetto della pendenza del ricorso presentato ai sensi della norma dell'art. 35 del D. Lgs.vo n.
25/2008, con contestuale istanza di sospensione del provvedimento della Commissione territoriale, procedimento iscritto a n. 606/2025 R.G. del Tribunale di Potenza.
Anche questa ulteriore doglianza, allo stato, non può che ritenersi infondata.
Ed invero, per come è evincibile dalle stesse note di udienza depositate dalla difesa del non è noto, allo stato, l'esito del procedimento su indicato, di talchè, i rilievi CP_1
formulati dalla parte risultano, ad oggi, ancora sub iudice.
Il reclamo, dunque, per tutte le circostanze sopra evidenziate, non può essere accolto.
Quanto alle spese di presente giudizio, le stesse possono essere integralmente compensate, ravvisandosi il ricorrere di quelle gravi ed eccezionali ragioni in considerazione delle condizioni della parte e della natura del procedimento.
P.Q.M.
- rigetta il reclamo;
- compensa le spese.
Potenza, 21 maggio 2025
Il Consigliere
Dott.ssa Rosa Larocca