Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 31/03/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 220/2021
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite nn. 220-221-223/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 621/20 del
Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 21.12.2020 a conclusione del giudizio n. 84/2014 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari”, vertenti
la n. 220/2021 R.G.
tra
, c.f. ; , c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dagli avv. ti Salvatore Di Pardo e Lorena Greco per procura in calce all'atto di appello.
CP_1
e
[...]
c.f. , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Cappuccilli con studio in
Pescara, v.le Marconi n. 29, per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
-APPELLATA -
e
Controparte_5
-APPELLATA CONTUMACE-
e in Concordato preventivo Parte_3
-APPELLATA CONTUMACE-
la n. 221/2021 R.G.
tra in Concordato preventivo, c.f. in persona del Parte_3 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore e del liquidatore giudiziale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Tatta presso lo studio del quale in Campobasso è elettivamente domiciliata, per procura in calce all'atto di appello.
-APPELLANTE-
e come sopra rappresentata e difesa Controparte_2
-APPELLATA -
e
Controparte_5
-APPELLATA CONTUMACE-
e e Parte_1 Parte_2 -APPELLATI CONTUMACI-
la n. 223/2021 R.G.
tra come sopra rappresentata e difesa Controparte_2
-APPELLANTE -
e e , come sopra rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
-APPELLATI-
e in Concordato preventivo Parte_3
-APPELLATA CONTUMACE-
CONCLUSIONI: come da note, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 18.09.2024
entro i termini perentori assegnati per la trattazione scritta del procedimento.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, le cause - previamente riunite con provvedimento del 10.11.2021 - sono state trattenute per la decisione con ordinanza del
19.09.2024, assegnati i termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c..
FATTO
La società ed i garanti e Parte_3 Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il D.I. n. 729/13 del Tribunale di Campobasso, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in favore della , della Controparte_5
somma di € 846.850,70, oltre interessi e spese, derivante dal saldo dei rapporti anticipi n. SI
423231108,68 e n. SI 42323008,65, nonché del conto corrente n. 6529,89.
Il relativo giudizio, all'esito di CTU contabile, veniva definito dal Tribunale con sentenza n. 621/20
del 21.12.2020, nei seguenti termini: “Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 729/13 del
5.11.2013, reso nell'ambito del procedimento RG N. 1917/2013;
Accerta il saldo dare – avere tra le parti a debito del correntista in euro 831.081,39, oltre interessi
legali dal 14.03.2016 al saldo, per come determinato dal ctu;
Condanna l'opposta alla refusione, in favore degli opponenti, delle spese del giudizio, che liquida in
euro 7.700,00 per compensi ex D.M. 55/2014 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed
accessori di legge;
Pone definitivamente a carico di parte opposta le spese di ctu per come liquidate in atti”.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello, per i motivi di seguito precisati:
- e , con citazione notificata il 18.06.2021 (n. 220/2021 Parte_1 Parte_2
R.G.);
- la in Concordato preventivo, con citazione notificata il Parte_3
19.06.2021 (n. 221/2021 R.G.);
- la con citazione notificata il 17.06.2021 (n. 223/2021 R.G.). Controparte_2
Le parti appellate hanno resistito al rispettivo gravame
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare i motivi di appello, vanno vagliate, per ragioni di ordine logico – giuridico, alcune questioni preliminari sollevate dai germani . Pt_1
Essi, predicano, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva e passiva, sostanziale e processuale di e per essa delle società procuratrici che si sono avvicendate nel corso del Controparte_2
giudizio, e CP_3 Controparte_4
L'eccezione è infondata.
La è divenuta titolare del credito vantato nei confronti della Controparte_2 Parte_3
e dei garanti in virtù di contratto di cessione di crediti individuabili “in blocco”, ai sensi
[...]
degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30.04.1999 e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/93, stipulato in data
20.212.2017, di cui all'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 23.12.2017 (doc. 2 dell'affoliazione della CA), nel quale sono riportati i criteri di identificazione dei crediti ricompresi nella cessione medesima, ovvero:
“(i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BMPS (o a
banche dalla stessa incorporata), antecedentemente al 31.12.2016, per effetto dell'esercizio
dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in
relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv)
rapporti giuridici classificati in
20.12.2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata
dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare costituito ai sensi del D.P.R. n. CP_6
278 del 28.05.1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in
relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.; (vii)
rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi
Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l. (i “Crediti BMPS”)”.
I crediti rinvenienti dai conti intestati alla rientrano appieno nel perimetro Controparte_7
Contr della cessione, trattandosi di rapporti regolati dalla legge italiana, sorti in capo a prima del
31.12.2016 ed a tale data già da tempo risolti e girati a “sofferenza”, come confermano la lettera inviata dalla in data 1.08.2013 (doc. 19 del fascicolo monitorio) - con la quale si comunicava CP_5
l'avvenuto trasferimento “a sofferenza” della posizione - e la richiesta di decreto ingiuntivo, risalente al 5.11.2013.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli eccipienti, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità
è pacifico nel ritenere che, con riferimento alle operazioni di cessione di crediti in blocco disciplinate dal TUB e dalle relative leggi speciali, il cessionario adempie al proprio onere di dimostrare la titolarità del credito ceduto mediante la produzione dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale
recante la indicazione delle categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che sia necessaria la esibizione del contratto o la specifica elencazione delle posizioni cedute (cfr. Cass. n. 15884/2019;
Cass. n. 17110/2019). Si richiama quanto affermato dalla Suprema Corte con la recente sentenza n. 26127 del 7.10.2024,
Contr proprio in merito alla cessione intercorsa tra e : ”Si è, quindi, affermato che, in tema CP_2
di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, è
sufficiente dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in
blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi (in questo ordine di idee,
oltre alla citata Cass. sez. 5,29.12.2017, n. 31118, cfr. Cas., sez. 3, 13.06.2019, n. 15884; Cass., sez.
3, 10.02.2023, n. 4277). Ebbene, nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte
Seconda n. 151 del 23.12.2017, allegato quale doc. 2 ter al controricorso, sono espressamente
indicati i crediti derivanti dal rapporto con CA MPS sorti anteriormente al 31.12.2016 e passati
a sofferenza in data anteriore al 31.12.2016; sicchè è evidente che il credito posto a fondamento
dell'azione revocatoria sia ricompreso tra quelli oggetto di cessione”.
Ad ulteriore riprova dell'avvenuto perfezionamento della cessione, la ha prodotto copia della CP_5
visura camerale della (da cui si evince che la cessione è stata ritualmente annotata Controparte_2
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 del TUB, e la dichiarazione di avvenuta cessione del credito rilasciata dalla cedente in data 5.05.2021 (doc. 4). Controparte_5
Gli eccipienti nulla hanno dedotto con riferimento alla valenza probatoria di tali documenti,
limitandosi ad eccepirne la “tardività”, senza tenere conto che non si è costituita Controparte_2
nel procedimento di primo grado, ma solo in grado di appello, per cui non si vede come possa essere ritenuta “tardiva” la documentazione allegata dalla cessionaria all'atto della propria costituzione in giudizio.
Privo di pregio è poi l'assunto secondo il quale le fideiussioni rilasciate dai , in quanto Pt_1
sussumibili nel novero dei “contrati autonomi di garanzia”, non ricadrebbero “… nella portata
dell'art. 58 TUB non avendo natura accessoria del credito”.
Dispone infatti l'art. 58 TUB che: “I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo , da chiunque prestati o
comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità
e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”.
Dunque, il riferimento alle “garanzie di qualsiasi tipo” consente di ritenere che anche le fideiussioni sottoscritte dai germani siano ricomprese nella cessione, a prescindere dalla qualificazione Pt_1
giuridica che si voglia loro attribuire.
Si richiama sul punto il pacifico insegnamento della Cassazione civile (cfr. sent. n. 16962 del
19.06.2024, in motivazione): ”Secondo i ricorrenti il contratto autonomo di garanzia privo del
requisito della accessorietà non può ritenersi automaticamente ceduto un caso di cessione del credito
principale ma si intende ceduto solo a seguito di una espressa manifestazione di consenso o di una
espressa previsione in tal senso contenuta nella stessa garanzia.
Il motivo è infondato. La Corte d'Appello ha correttamente ritenuto che la qualificazione della
garanzia quale contratto autonomo è irrilevante perchè ai sensi dell'art. 58 TUB e 1263 c.c. i
privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo da chiunque prestati o comunque esistenti in favore del
cedente …(omissis)… conservano la loro validità e il loro grado in favore del cessionario senza
bisogno di alcuna formalità o annotazione;
la sentenza ha fatto buon governo di tali norme e si è
conformata al consolidato indirizzo di questa Corte inaugurato con la sentenza n. 10555 del
19.07.2002, secondo cui il trasferimento della garanzia autonoma segue automaticamente la
cessione del credito, essendo irrilevante il possibile eventuale aggravio della posizione del garante,
trattandosi di mero fatto come tale inidoneo ad incidere sulla fattispecie normativa applicabile:
questa pronuncia è costantemente richiamata da successive pronunce quali la n. 3319 del 2020
secondo cui la nozione di “altri accessori” di cui all'art. 1263 c.c. va intesa nel senso di
ricomprendere la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto e
dalla n.25491 del 2019 che nel richiamare il predetto indirizzo sull'art. 1263 c.c. precisa “ed è la
cessione in sé che determina il trasferimento della garanzia, anche se avente natura autonoma, senza
necessità di consenso”. Quanto all'ulteriore questione preliminare, sollevata sempre dai , di difetto di rappresentanza Pt_1
in capo alla mandataria (incorporata dalla per violazione CP_3 Controparte_4
dell'art. 106 TUB, si osserva che sulla materia è intervenuta la Cassazione Civile (sent. n. 7243 del
18.03.2024), la quale ha precisato che da tale omissione non deriva alcuna invalidità del rapporto di mandato, né alcuna violazione delle norme civilistiche, potendo la stessa assumere rilievo esclusivamente sul diverso piano del rapporto con l'Autorità di Vigilanza o per eventuali profili penalistici.
In particolare, ad avviso del Supremo Collegio:
- gli artt. 2, comma 6, della legge 30.04.1999, n. 130, e 106 TUB non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più
in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza
(cioè, alla CA d'TA) e presidiati anche da norme penali;
- conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di credito, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”;
- in altri termini, dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna nullità, per cui ai fini della validità
degli atti compiuti dallo è irrilevante che quest'ultimo sia iscritto o meno Parte_4
nell'Albo degli intermediari finanziari.
Tali principi sono stati ribaditi dalla Cassazione Civile con pronuncia n. 12007/24 del
3.05.2024 e recepiti dalla prevalente giurisprudenza di merito, tra cui si segnala il Tribunale
di Lanciano che, con ordinanza del 13.04.2024 ha così statuito: “La Suprema Corte nella pronuncia richiamata si sofferma sulla natura delle norme di cui al
testo unico citato non potendosi qualificare norme imperative inderogabili poste a presidio
di interessi pubblicistici, con la conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi
intersoggettivi (cessione, mandato, ecc.) e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione.
Nel caso di specie, non può ritenersi che la disciplina sia volta a tutelare
interessi generali delle collettività> o
alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale
di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del c.d.
“diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il TUB o il TUF).
Trattasi, pertanto, di disciplina regolamentare relativa al settore bancario (e, più in generale
delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente
dei controlli e dei poteri(anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla
CA d'TA) e presidiati anche da norme penali>. Con ogni conseguenza in relazione ai
contratti cui la violazione accede non potendosi, ai sensi dell'art. 1418 c.c., ritenere
inderogabile la norma con l'effetto a cascata di dover ritenere nulli i relativi mandati/le
relative procure>”.
In buona sostanza, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti , la conformità o meno Pt_1
alla legge n. 130/99 della delega conferita a soggetti terzi per l'attività di gestione, riscossione ed incasso dei crediti non ha alcuna ricaduta sulla legittimazione di (incorporata dalla CP_3 [...]
), la quale agisce in virtù di valido e formale mandato con rappresentanza Controparte_4
conferitole dalla avente le caratteristiche di cui all'art. 77 c.p.c. Controparte_2
Per completare la disamina sulle questioni pregiudiziali, va infine vagliata quella, pure sollevata dai
, dell'asserita formazione del “giudicato implicito” relativo all'accertamento del debito Pt_1
esclusivamente in capo alla società e non anche nei confronti dei fideiussori. Parte_3
La questione è infondata. In proposito ci si limita ad evidenziare che con l'atto di appello, la dopo aver Controparte_2
censurato la sentenza di primo grado sia in relazione al quantum della pretesa, sia in relazione alla omessa pronuncia di condanna in danno degli opponenti, ha formulato le seguenti, testuali domande:
“b) nel merito , in via principale, accertare e dichiarare che la appellante va creditrice nei confronti
degli appellati della complessiva somma di € 870.112,47, oltre interessi legali dal 14.03.2016 al
saldo, e per l'effetto condannare questi ultimi al pagamento di detta somma, con vincolo di
solidarietà, in favore dell'appellante;
c) nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare che la appellante va creditrice nei confronti
degli appellati della complessiva somma di € 831.081,39, oltre interessi legali dal 14.03.2016 al
saldo, e per l'effetto condannare questi ultimi al pagamento di detta somma, con vincolo di
solidarietà, in favore dell'appellante;
d) nel merito, in via ulteriormente subordinata, dichiarare la parziale inutilizzabilità e/o nullità della
consulenza tecnica espletata in primo grado e disporre la rinnovazione della Ctu, designando un
nuovo esperto affinchè provveda ad una ulteriore verifica dell'usura sopravvenuta con riferimento
al rapporto di conto corrente n. 6529.89 facendo puntuale applicazione delle formule matematiche
e dei criteri indicati nelle Istruzioni della CA d'TA ed osservando i principi sanciti dalle Sezioni
Unite Civili in matria di usura e CMS soglia, con condanna degli appellati al pagamento delle somme
che risulteranno a credito della appellante all'esito di tali accertamenti”.
Per completezza espositiva, si richiamano, altresì, le considerazioni rassegnate dalla nel CP_5
medesimo atto di appello, in relazione a ciascuno dei motivi di gravame:
a) cfr. pag. 22 dell'atto di appello:
“Per tali motivi, si insiste affinchè la Eccma Corte adita, in riforma della sentenza appellata,
voglia così provvedere:
– accertare e dichiarare che l' esponente va creditrice nei confronti degli opponenti della
complessiva somma di € 870.112,47 (ipotesi n. 1 della Ctu), oltre interessi legali dal 14.03.2016 al saldo, e per l'effetto condannare gli appellati al pagamento di detto importo
in favore dell'appellante”;
b) cfr. 25 dell'atto di appello:
“Si chiede , pertanto, che la Ecc.ma Corte adita in riforma della sentenza impugnata, voglia
così provvedere:
- accertare e dichiarare che la società appellante va creditrice, nei confronti degli appellati,
della complessiva somma € 870.112,47 (ipotesi n. 1 della Ctu), oltre interessi legali dal
14.03.2016 al saldo, e per l'effetto condannare gli stessi al pagamento, con vincolo di
solidarietà, in favore dell'appellante, della suindicata somma di euro 870.112,47 oltre
interessi legali dal 14.03.2016 al saldo;
- in via gradata, nell'ipotesi in cui la Corte ritenesse di non condividere le eccezioni sollevate
nel paragrafo che precede e ritenga corretta la ricostruzione contabile di cui alla ipotesi n. 2
della Ctu espletata in primo grado, accertare e dichiarare che la società appellante va
creditrice, nei confronti degli appellati della complessiva somma di € 831.081,39, oltre
interessi legali dal 14.03.2016 al saldo e, per l'effetto, condannare gli stessi al pagamento,
con vincolo di solidarietà, in favore dell'appellante, della suindicata somma di euro
831.081,39 oltre interessi legali dal 14.03.2016 al saldo;
- in via di ulteriore subordine, nel caso in cui la Corte ritenga necessaria una integrazione
peritale, condannare gli appellati al pagamento, con vincolo di solidarietà, in favore della
società appellante, delle somme che saranno riconosciute a credito di quest'ultima all'esito
del presente giudizio”.
A fronte di tali richieste, espressamente volte ad ottenere la declaratoria di accertamento del credito nei confronti degli “opponenti” ovvero degli “appellati” – e quindi non solo della Parte_3
ma tutti i coobbligati, inclusi i garanti – con
[...] Parte_5
conseguente condanna degli stessi al pagamento della somma di € 870.112,47 (o di altra ritenuta di giustizia), non possono gli appellati affermare che si sarebbe formato il giudicato sulle statuizioni contenute nella decisione impugnata.
Passando al vaglio nel merito dei motivi di gravame cui sono affidati gli appelli proposti, ed iniziando da quello di e , con il primo motivo gli appellanti deducono la Parte_1 Parte_2
erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui avrebbe omesso di considerare, ai fini della decisione, il rapporto di conto corrente n. 189.49: analoga doglianza è oggetto del primo motivo di appello della Parte_3
In particolare gli appellanti si dolgono della mancata produzione dei documenti afferenti tal rapporto,
affermando che il relativo onere di allegazione incombeva sulla banca, dal che il primo giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione i ricalcoli eseguiti dal Ctu nell'ipotesi di applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB o del tasso legale.
Il motivo è infondato, in quanto il rapporto di conto corrente n. 189,49 (già n. 198.89) , non ha costituito oggetto della domanda monitoria promossa dalla CA MPS.
Il decreto ingiuntivo n. 729/13 opposto, infatti, è stato emesso limitatamente alle seguenti partite di credito: a) € 93.019,65 per saldo del rapporto anticipi n. SI 42323108.68, acceso con contratto in data
13.06.2008; b) € 597.121,21 per saldo del rapporto anticipi n. SI 42323008,65, acceso con contratto in data 13.06.2008; c) € 156.709,84 per saldo del conto corrente n. 6529,89, acceso con contratto del
24.02.2006.
Con riferimento a tali rapporti, la banca ha prodotto, sin dalla fase monitoria, tutti i documenti contrattuali, allegando altresì, per quanto riguarda le anticipazioni, le richieste di anticipo, le fatture anticipate e le relative contabili bancarie (cfr. docc.
2-15 dell'ingiunzione).
Nel corso del giudio di opposizione, inoltre, la banca ha esibito la integrale sequenza degli estratti conto del C/C n. 6529,89, dall'apertura a chiusura del rapporto, sul quale venivano regolamentate le operazioni di anticipo, con ciò dimostrando l'avvenuto accredito delle somme oggetto di anticipazione in favore della società correntista (cfr. doc. n. 2 dell'opposizione). La completezza di tala documentazione è stata riconosciuta pure in sede peritale dal Ctu designato dal Tribunale, per cui non vi è dubbio che la banca ha adeguatamente ed esaustivamente fornito la prova del proprio credito per ciascuna delle partite sopra indicate.
Si evidenzia, quindi, che nel ricorso per ingiunzione non vi è alcun cenno riguardo a rapporti bancari ulteriori e pregressi, nè gli opponenti hanno tempestivamente richiesto – spiegando apposita domanda riconvenzionale ovvero in via di eccezione – la rideterminazione e/o la eventuale ripetizione di somme rinvenienti da altri conti asseritamente intrattenuti in passato dalla Parte_3
con la . Controparte_5
Le uniche considerazioni relative ad una presunta incidenza delle movimentazioni del c/c 189,49
rispetto al saldo dei rapporti azionati in via monitoria, infatti, sono rinvenibili nella consulenza tecnica di parte prodotta dalla in occasione della celebrazione della prima udienza Controparte_7
di primo grado, ma tali argomentazioni non sono state riprodotte né nell'atto di opposizione, né nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. degli opponenti, nei quali non vi è alcun richiamo in merito alla presunta invalidità o illegittimità degli addebiti relativi al c/c n. 189,49. Ed infatti, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato ad istanza dei , non viene fatto il Pt_1
minimo cenno all'esistenza del rapporto di c/c n. 198.89, né viene avanzata alcuna domanda e/o eccezione di sorta con riferimento a tale conto corrente.
Allo stesso modo, nella prima memoria ex art. 183 VI comma, c.p.c. – deputata alla modificazione e/o precisazione delle domande già proposte – nessuno specifico rilievo viene sollevato in relaziona al C/C n. 198,89, tanto che gli opponenti, a pag. 3 della propria memoria, si limitano a richiamare in modo del tutto generico “…quanto dedotto nelle note tecniche depositate all'udienza del
17.06.2014”.
In buona sostanza, nessun tipo di domanda e/o eccezione relativa al c/c 198 è stata mai tempestivamente formulata dagli opponenti nel corso del procedimento di primo grado, con la conseguenza che tale rapporto non poteva – e non può – costituire oggetto del giudizio. Né può sostenersi che il generico ed astratto rinvio alle “note tecniche”, senza alcuno specifico richiamo alle risultanze della stessa e/o alle considerazioni esposte dal CTP, possa ritenersi sufficiente a sopperire a tale mancanza, a maggior ragione in difetto di una specifica domanda di invalidità,
illegittimità e/o inefficacia degli addebiti eseguiti per il c/c 198 che – si ribadisce – non ha costituito oggetto dell'ingiunzione e della domanda di condanna al pagamento formulata dalla banca.
A ciò si aggiunga che nelle “note tecniche” prodotte dagli opponenti in occasione della prima udienza, il perito di parte si limita a riferire di aver “…eseguito il calcolo a tasso convenzionale con
capitalizzazione trimestrale, senza commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite […] sul c/c
n. 189,48” affermando l'esistenza di un ”importo da recuperare per € 38.528,65” (cfr. pag. 5), ma senza specificare i motivi per cui è stato eseguito tale ricalcolo, né predicando l'eventuale esistenza di cause di invalidità delle condizioni economiche con riferimento a tale rapporto.
In definitiva, l'inesistenza di specifiche domande e/o eccezioni afferenti il rapporto di c/c n. 198, non consente agli appellanti e di dolersi in questa sede del fatto che il primo Pt_1 Parte_3
giudice non abbia tenuto conto degli (inammissibili) conteggi integrativi predisposti dal CTU, visto che la perizia suppletiva non avrebbe dovuto neppure essere disposta.
E' corretta pertanto la decisione assunta dal Tribunale nella parte in cui ha riconosciuto che: “il
decreto ingiuntivo n. 729/13 oggetto della presente opposizione è stato emesso sulla base dei seguenti
crediti asseriti vantati dalla CA: 1) € 93.019,65 per saldo del rapporto anticipi n. SI 42323108,68
acceso con contratto in data 13.06.2008; 2) € 597.121,21 per saldo del rapporto anticipi n. SI
42323008,65 acceso con contratto in data 13.06.2008; 3) € 156.709,84 per saldo del conto corrente
n. 6529,89 acceso con contratto del 24.02.2006. Nessun riferimento vi è a rapporti bancari pregressi,
né gli opponenti hanno spiegato apposita domanda riconvenzionale o, in via di eccezione, la
rideterminazione e/o la eventuale ripetizione di somme rinvenienti da altri conti. E ciò basta al fine
di definire l'esatto thema decidendum della controversia. Pertanto il predetto conto corrente n.
189.48 non costituisce oggetto del presente giudizio” (cfr. pagg. 15-16 della sentenza). Lo stesso ctu designato dal Tribunale, d'altronde, nella propria prima relazione del 13.05.2016, ha avuto modo di affermare che: “la scrivente ritiene doveroso precisare che le verifiche contabili non
prenderanno in considerazione il conto corrente n. 189,48 acceso presso la CA Toscana poiché
non dedotto in giudizio (né il decreto ingiuntivo della CA né il relativo atto di opposizione hanno
ad oggetto tale conto)” (cfr. pag. 6 della Ctu del 13.05.2016).
Gli appellanti, inoltre, non hanno neppure tempestivamente allegato – né dimostrato – la sussistenza di un concreto collegamento tra il predetto c/c n. 198 ed il conto corrente n. 6529, oggetto dell'ingiunzione.
A riprova di quanto sopra, si consideri che gli opponenti hanno provveduto ad esibire direttamente in sede peritale, in maniera tardiva ed irrituale, la documentazione contabile eventualmente attestante l'esistenza di un presunto collegamento tra i raporti di c/c sopra indicati.
Ed infatti, a pag. 4 della relazione originaria del 13.05.2016, il Ctu dà atto che “…riguardo
l'inclusione nei conteggi del c/c 189.48 evidenziava come agli atti non risultasse alcuna
documentazione relativa a tale conto, inoltre nessuno dei quesiti formulati nel verbale di udienza del
15.09.2015 dall'Avv. Mitra faceva riferimento a tale conto”.
A pag. 5 della medesima relazione, il tecnico rappresenta che “…la parte attrice, il 14.10.2015
trasmetteva brevi manu la documentazione contabile dei conti anticipi – unitamente al carteggio
relativo al c/c n. 189.48”.
Ancora, a pag. 2 della Ctu integrativa del 18.01.2017, il tecnico afferma che: “… il Ctp della CA
si opponeva alla rielaborazione sopra prospettata dal ctu, in quanto dall'analisi dell'estratto conto
del 3° trimestre 2011 del rapporto n. 6529,89 non si evince alcun collegamento tra la succitata
scrittura di € 98.52 <bonifico o e il saldo finale del c n. parte_3>
198.98 il quale è pari ad € 125,58 a credito, secondo la documentazione prodotta al Ctu il 14.10.2015
da parte attrice. Rilevava altresì che la controparte produceva in allegato al predetto e/c al 3°
trimestre 2011 un documento che sembra provenire da altra e che quindi non può essere tenuto CP_5
in considerazione ai fini dei ricalcoli richiesti dal Giudice”. A pag. 3 della medesima relazione integrativa, infine, il Ctu rappresenta che “… in seguito il ctp
attore inviava, a mezzo PEC del 22.11.2016, documentazione attestante l'estinzione del c/c 189.48 e
la successiva operazione di giroconto (bonifico) del relativo saldo sul c/c n. 6529.89…”.
Ora, la documentazione sopra richiamata, esibita dagli opponenti solamente nel corso delle operazioni peritali, all'esito del maturarsi delle preclusioni istruttorie (risulta che in primo grado i termini ex art. 183 c.p.c. sono stati concessi all'udienza del 17.06.2014, per cui il secondo termine è scaduto il
1.10.2014), è inammissibile e non può essere presa in considerazione ai fini del decidere.
La giurisprudenza, d'altro canto, ha più volte chiarito che non è consentito al consulente tecnico di utilizzare, in difetto dell'accordo delle parti, atti e/o documenti che non siano stati ritualmente e tempestivamente prodotti dalla parti nel corso del giudizio.
Così, secondo la Suprema Corte: “non è invece consentito al consulente sostituirsi alla stessa parte,
andando ricercare aliunde i dati stessi che devono essere oggetto di riscontro da parte sua, che
costituiscono materia di onere di allegazione e di prova (ovvero gli atti e i documenti che siano nella
disponibilità della parte che agisce e dei quali essa deve avvalersi per fondare la sua pretesa) che
non gli siano stati forniti, acquisendoli, come è avvenuto in questo caso, dalla parte che non li aveva
tempestivamente prodotti, nonostante l'opposizione della controparte, in quanto in questo modo
verrebbe impropriamente a supplire al carente espletamento dell'onere probatorio, in violazione si
dell'art. 2697 c.c., che del principio del contraddittorio” (Cass. 23.06.2015, n. 12921, in motivazione).
Ed ancora, più di recente: ”Il c.t.u. non può indagare d'ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle
parti; il c.t.u. non può acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi della domanda o
dell'eccezione, né acquisire dalle parti o da terzi documenti che forniscano quella prova: a tale
principio può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione
non possa oggettivamente essere fornita coi mezzi di prova tradizionali;
il c.t.u. può acquisire dai
terzi soltanto la prova di fatti tecnici accessori e secondari, oppure elementi di riscontro della
veridicità delle prove già prodotte dalle parti: i principi che precedono non sono derogabili per ordine del giudice, né per acquiescenza delle parti;
la nullità della consulenza, derivante dall'avere
il c.t.u. violato il principio dispositivo o le regole sulle acquisizioni documentali, non è sanata
dall'acquiescenza delle parti ed è rilevabile d'ufficio” (Cass. civ., sez. III, 6.12.2019, n. 31886).
E' evidente che il preteso collegamento tra il c/c 6529 oggetto dell'ingiunzione ed il c/c n. 189 dedotto dagli opponenti non costituisce un “fatto accessorio” indagabile di sua iniziativa dal Ctu mediante acquisizione di ulteriori documenti, ma si sostanzia in un “fatto costitutivo della domanda” che, come tale, deve essere tempestivamente allegato e provato dalla parte che lo invoca – in quanto ove non venga dimostrata l'incidenza del secondo rapporto sull'andamento del primo, ogni contestazione contraria va dichiarata inammissibile e/o comunque infondata nel merito.
Per tali motivi, la relazione integrativa predisposta sulla scorta dei rilievi formulati in relazione al rapporto di c/c n. 189,48 – e dei documenti tardivamente prodotti dagli opponenti - è nulla,
inammissibile e quindi irrilevante ai fini del decidere, e sotto tale profilo la decisione assunta dal
Tribunale merita di essere confermata, ribadendosi che era onere delle parti opponenti di produrre in giudizio, entro la scadenza del secondo termine ex art. 183 c.p.c. , tutta la documentazione contrattuale e contabile idonea a dimostrare l'esistenza di eventuali addebiti illegittimi relativi al rapporto di c/c n. 198.
Premesso che la banca opposta ha regolarmente provveduto fornire la prova del credito ingiunto,
derivante dal saldo del rapporto di c/c n. 6529 e dei rapporti anticipi n. 42323108,68 e n. 42323008,65,
non è dato comprendere per quale motivo la stessa avrebbe dovuto essere gravata dell'ulteriore obbligo di esibire in giudizio documentazione afferente rapporti diversi da quelli oggetto dell'ingiunzione.
Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'obbligo di fornire la prova della fondatezza della propria eccezione incombe sulla parte che l'ha introdotta in giudizio: pertanto, ove la controparte intenda contestare la presunta illegittimità di eventuali addebiti relativi a rapporti bancari differenti rispetto a quello dedotto nel ricorso per ingiunzione, grava su d essa l'onere di produrre la documentazione afferente quei diversi rapporti. La Suprema Corte ha chiarito che anche nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo valgono i medesimi principi in tema di onere della prova applicabili alle azioni di ripetizione promosse dai correntisti nei confronti degli istituti di credito.
Così, secondo la Cassazione Civile: “Chi propone una domanda riconvenzionale, di natura
creditoria, deve provare l'esistenza e l'entità del credito. L'opponente a decreto ingiuntivo,
convenuto in senso sostanziale rispetto alla domanda creditoria formante oggetto del provvedimento
monitorio, assume la posizione, anche sotto il profilo dell'onus probandi, di attore, in ordine alla
proposizione della domanda riconvenzionale. Non modifica il regime dell'onere probatorio, secondo
l'orientamento costante di questa Corte, neanche la qualificazione giuridica della domanda come di
accertamento negativo del credito di controparte, dal momento che l'onere probatorio gravante, a
norma dell'art. 2697 c.c. su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la
modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad
oggetto
il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se
negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante
dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali
possa desumersi il fatto negativo (Cass.23229/04; Cass. 9099/12; Cass. 9201 del 2015 in
motivazione). Nella specie, i principi regolatori dell'onus probandi, così come sanciti dall'art. 2697
c.c., si coniugano con il principio dell'acquisizione della prova, secondo il quale possono costituire
idoneo supporto probatorio dei fatti costitutivi della pretesa azionata dall'attore anche i documenti
od i mezzi di prova prodotti o richiesti (ed ammessi ed espletati) da controparte. Tale principio non
determina tuttavia alcuna inversione dell'onere probatorio che permane a carico dell'attore, con la
sola peculiarità di poter utilizzare a sostegno della propria pretesa anche le produzioni documentali
e le altre prove di controparte” (cfr. Cass. Civile, 11.01.2017, n. 500).
Tornando al caso di specie, come osservato dal Ctu, la mancata produzione del contratto di conto corrente n. 189,48 – di cui era onerata parte opponente, e non la banca – ha impedito di valutare nel merito la dedotta invalidità delle clausole, visto che l'assenza del testo negoziale, che dovrebbe contenere le pattuizioni invalide, ne ha precluso l'esame: non si può dichiarare la nullità di ciò che non è dato di esaminare.
Ed infatti, a pag. 5 della relazione integrativa del 18.01.2017, il consulente tecnico d'ufficio ha affermato che: “… la mancanza del contratto di conto corrente n. 19889(poi n. 189,48) in esame e,
quindi, delle condizioni pattuite, ha vincolato lo svolgimento dei lavori. Infatti, non conoscendo le
condizioni pattuite, non è stato possibile effettuare la verifica della usura genetica in riferimento ai
tassi passivi dell'apertura del conto corrente 198.89 […] Ancora, la mancanza del contratto
impedisce di sapere se il conto gode di affidamento o se, invece, è un conto corrente di
corrispondenza …” (cfr. pag.
6-7 della perizia).
La inammissibilità ed inesattezza dei conteggi integrativi, così come sviluppati dal Ctu con riferimento a tale rapporto, è resa ancor più evidente dal fatto che la mancata produzione del contratto ha costretto il tecnico d'Ufficio a fondare l'intero elaborato sulla scorta di rielaborazioni fittizie e prive di dati certi, considerando nulle e/o inesistenti tutte quelle clausole negoziali in tema di capitalizzazione, cms, spese, etc., la cui invalidità, al contrario, avrebbe dovuto essere provata dagli opponenti mediante esibizione del documento contrattuale e della integrale sequenza degli estratti conto.
E, infatti, quando viene eccepita la nullità di alcune clausole contrattuali è indispensabile produrre i contratto in cui le stesse sono presenti, in modo da poterne esaminare il testo.
Per tutto quanto sopra, bene ha fatto il Tribunale a ritenere non provate le contestazioni sollevate con riferimento al rapporto di c/c n. 198.89 (non oggetto dell'ingiunzione), così come è corretta la decisione nella parte in cui ha escluso ogni rilevanza alle inammissibili ricostruzioni contabili effettuate dal Ctu con riferimento al conto corrente n. 198.89, di cui alle integrazioni peritali.
In merito all'altro motivo di appello dei fratelli , nel quale si deduce la erroneità della Pt_1
valutazione degli elementi di prova, gli impugnanti affermano che il Tribunale avrebbe, appunto, errato nel valutare gli elementi di prova offerti dalle parti, con particolare riferimento alla documentazione contrattuale e contabile prodotta dalla a sostegno della propria pretesa. CP_5
Secondo la tesi sostenuta dagli appellanti, il primo giudice avrebbe ”… posto a base dell'esistenza
del credito dei documenti illegittimi e nulli, per cui privi di valore probatorio” (cfr. pag. 25
dell'appello), lamentando presunte carenze negoziali in relazione a taluni dei documenti esibiti dalla opposta, e precisamente la mancata indicazione del c.d. tasso effettivo annuo (TAE) nella “lettera contratto di credito del 22.09.2008”, e nella comunicazione riferita agli anticipi commerciali del
23.11.2011.
Trattasi di eccezioni infondate, atteso che: “… in punto di diritto, in ordine alla mancata indicazione
nel contratto del TAE (tasso annuo effettivo) risultante dalla capitalizzazione trimestrale degli
interessi, ai sensi dell'art. 6 Delibera CICR 9.2.2000, si può osservare che tale mancata indicazione
non determinerebbe nullità della clausola (neppure ex artt. 1346 e 1284 c.c. richiamati
dall'appellante), ma al più si rifletterebbe sulla trasparenza delle condizioni, con conseguenze che
qui – come nel caso che occupa - non sono state invocate” (cfr. in tal senso, Corte Appello Milano,
sent. 7.04.2021).
Anche sotto tale profilo, pertanto, l'appello deve essere respinto.
Anche le ulteriori censure sollevate dai (e anche dalla Società nel proprio atto di gravame) Pt_1
in merito alla validità delle condizioni economiche (CMS, valute, usura) meritano di essere rigettate.
Con riferimento alle commissioni di massimo scoperto, si evidenzia che le stesse risultano essere state legittimamente applicate dalla in quanto espressamente convenute nel contratto di conto CP_5
corrente n. 6529,89 (cfr. doc. n. 12 del fascicolo dell'ingiunzione) e riportate negli estratti del conto,
ricevuti dagli opponenti e dagli stessi mai contestati.
La CMS – generalmente definita come “il corrispettivo per la messa a disposizione da parte
dell'istituto di credito ed a favore del cliente correntista, di una data somma di denaro per un
determinato periodo di tempo” – trova la sua giustificazione sia nelle spese di gestione sostenute dalla banca a causa del mantenimento di una riserva di liquidità commisurata al margine di credito disponibile, sia nella remunerazione riconosciuta all'istituto di credito, oltre che per la disponibilità
concessa per il tempo pattuito, per il capitale effettivamente erogato.
Essa non costituisce una componente degli interessi od una modalità di calcolo degli stessi, ma è
destinata ad operare su un piano diverso, al fine di remunerare la banca per la integrale e immediata messa a disposizione dei fondi di cui all'apertura di credito, a semplice richiesta del cliente.
La Suprema Corte ha inquadrato la natura del fenomeno chiarendo che la CMS consiste in un “…
accessorio al credito, che si aggiunge agli interessi passivi“ (se pure distinto dagli stessi) nonché in
“…un corrispettivo per remunerare la banca che non può utilizzare diversamente la riserva di
liquidità che mette a disposizione – per quel certo tempo – al cliente…” (Cass. 6.08.2002, n. 11772).
Per quanto attiene la periodicità, il conteggio della Commissione di Massimo PE può essere effettuato secondo un criterio assoluto, calcolato sul massimo saldo debitore risultante nel periodo di riferimento a prescindere dalla durata di tale saldo, oppure secondo un criterio relativo, e cioè sui saldi debitori che singolarmente o complessivamente abbiano una durata maggiore di un certo periodo.
Risulta che nel caso in esame il criterio prescelto è quello assoluto: la indicazione nel contratto di c/c della percentuale di calcolo di riferimento per la CMS, soddisfa il requisito della determinabilità a priori ex art. 1346 c.c., considerato che per “massimo scoperto” si deve intendere il debito massimo che sul conto corrente ha raggiunto nel trimestre. Al riguardo la Corte di Appello di L'Aquila ha affermato: “Infondata l'eccezione di nullità della commissione d massimo scoperto per mancanza di
causa, essendo stata tale questione ormai decisa in modo costante ed uniforme dalla giurisprudenza
di legittimità, che questa Corte condivide, nel senso di ritenere esistente e legittima la causa delle
c.m.s. quale remunerazione del credito posto dalla banca a disposizione del cliente correntista” (cfr.
C. App. L'Aquila, n. 1101 del 7.07.2021).
Ogni questione in tema di giustificazione causale delle CMS è venuta meno a seguito della regolamentazione normativa introdotta dall'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito nella
Legge 28.01.2009, n. 2, che ha previsto una doppia forma di remunerazione, la prima chiamata propriamente Commissione di (e legata all'utilizzo della provvista per un tempo Persona_1
pari ad almeno trenta giorni) e la seconda descritta quale corrispettivo per il servizio di messa a
disposizione delle somme (da corrispondere indipendentemente dall'utilizzo e per il solo fatto della messa a disposizione del denaro).
Prevista, quindi dalla legge, non v'è dubbio che appare legittimo e giustificato il suo conteggio tra le competenze a debito del correntista, a maggior ragione ove si consideri che, come espressamente riconosciuto dal Ctu ”… sin dall'inizio del rapporto la non ha mai calcolato la CMS in tale CP_5
misura, ma ha applicato aliquote inferiori al pattuito pari allo 0,125 per lo scaglione entro
l'affidamento e 0, 375 per lo scaglione oltre” e che “… la in tal modo, ha praticato condizioni CP_5
più favorevoli al cliente“ (cfr. pagg.
7.8 della Ctu).
Al riguardo il primo giudice ha correttamente evidenziato che: “non possono condividersi le
argomentazioni degli opponenti sulla commissione di massimo scoperto dal momento che nella
documentazione afferente le condizioni sul rapporto di conto corrente nonché nel contratto di
affidamento in conto corrente erano indicate ed accettate tutte le condizioni economiche applicate
tra cui anche la misura del tasso di interesse nominale annuo e quella del tasso effettivo annuo e così
anche la misura della CMS che risulta essere stata applicata dalla banca conformemente a quanto
previsto nei contratti “(cfr. pag. 9 della sentenza).
Quanto alle valute, la relativa eccezione, così come proposta in primo grado, è nulla per indeterminatezza, non avendo gli opponenti indicato le singole poste oggetto di conteggio asseritamente a svantaggio della correntista.
Peraltro, nel contratto di c/c n. 6529, è stato espressamente regolamentato il loro conteggio (cfr. doc.
12 del fascicolo monitorio), per cui è infondata l'affermazione per cui nella fattispecie vi sarebbe una “…mancanza di esplicita pattuizione scritta”.
La piena validità delle valute e della relativa clausola è stata accertata anche accertata dal tecnico d'ufficio, il quale h verificato che: ”valute risultano conformi a quanto previsto dall'art. 120 TUB;
le operazioni di anticipo ed i relativi rimborsi hanno valuta coincidente con le corrispondenti operazioni di erogazione e rimborso finanziamento in accredito ed in addebito sul c/c ordinario. In
riferimento al c/c ordinario n. 6529,89, effettuato il controllo delle operazioni per cassa, di quelle a
mezzo assegni bancari ed assegni circolari, le valute ad esse attribuite risultano essere conformi
all'art. 120 TUB…” (pag. 8 della Ctu).
Anche sotto tale profilo, dunque, gli appelli sono infondati.
A non diversa conclusione si perviene per quanto riguarda la eccepita usurarietà dei tassi praticati.
Gli appellanti non contestano le risultanze della consulenza tecnica – e della decisione assunta in primo grado - nella parte in cui ha escluso l'esistenza della c.d. “usura genetica”, ma limitano le proprie censure al fatto che il Ctu, per i trimestri in cui avrebbe rilevato la c.d. “usura sopravvenuta”
con riferimento al rapporto di c/c n. 6529,89, ha provveduto a ricondurre i tassi praticati nei limiti del tasso - soglia: a detta degli appellanti, invece, il tecnico avrebbe dovuto procedere al totale azzeramento degli interessi ai sensi dell'art. 1815 cc.
L'eccezione è infondata.
Se errore vi è stato da parte del primo giudice (e del Ctu), infatti, esso è consistito nel fatto che la c.d.
“usura sopravvenuta” – al di là della soluzione adottata dal perito – non avrebbe dovuto essere in alcun modo considerata ai fini del decidere: tale censura costituisce il primo motivo dell'impugnazione della ed essa è fondata. CP_5
Infatti, le Sezioni Unite (cfr. sent. n. 24675 del 19.10.2017) hanno ormai da tempo sancito la giuridica irrilevanza delle c.d. “usura sopravvenuta”, e la più recente giurisprudenza ha chiarito che tale principio è senz'altro applicabile anche ai rapporti di conto corrente bancario.
Tra i tanti, si segnala il Tribunale di Roma (sent. n. 3565 del 9.02.2018), secondo cui: “come risulta
anche dalla perizia tecnica di parte (all.1 dell'atto di citazione), detto sconfinamento non sarebbe
avvenuto ad origine, all'atto della pattuizione dei tassi di interesse, bensì in corso di rapporto: in
particolare, nel primo trimestre del 2012, configurandosi un'ipotesi di usura sopravvenuta. Tal
contestazione, tuttavia, non risulta più fondata, anche alla luce della recente pronuncia delle Sezioni
Unite civili della Cassazione (S.U. del 19.10.2017, n. 24675) a cui questo Tribunale ritiene di dover aderire, con la quale è stata affermata l'inesistenza della c.d. “usura sopravvenuta”. Le SS.UU.,
infatti, hanno sancito che, qualora il tasso di interessi concordato tra le parti superi, in corso di
rapporto, la soglia dell'usura come determinata ai sensi della l. 108/1996, non si verifica nullità o
inefficacia della clausola di determinazione del tasso di interessi stipulata anteriormente all'entrata
in vigore della suddetta legge o della clausole stipulata successivamente per tasso non eccedente tale
soglia quale risultante al momento della stipula”.
Ed ancora, secondo la Corte di Appello di L'Aquila: “Dai contratti risultano pattuiti in modo
determinato tassi di interesse, spese, c.m.s. e capitalizzazione trimestrale in condizioni di reciprocità.
I tassi non risultano mai sopra il tasso soglia, se non in relazione al secondo dei conti e solo in alcuni
trimestri, risultando pertanto irrilevante tale superamento trattandosi di usura sopravvenuta e non
pattuita, del tutto ininfluente secondo il dettato della Suprema Corte a S.U. con la sentenza n. 24675
del 19 ottobre 2017” (cfr. C. Appello L'Aquila, sent. n. 1101 del 7.07.2021, in motivazione).
Per tali motivi, qualsiasi indagine afferente la pretesa verifica dell'usura sopravvenuta non ha alcuna ragion d'essere ed i relativi conteggi non avrebbero dovuto assumere rilevanza ai fini del decidere.
Ciò a maggior ragione laddove si consideri che, secondo il Ctu, “…l'usura bancaria sopravvenuta si
verifica quanto il tasso originario pattuito è non usurario […] ma che diviene tale nel corso del
rapporto a seguito delle condizioni concretamente applicate dall'Istituto di credito e/o della
variazione dei tassi soglia di cui ai Decreti ministeriali” (cfr. pag. 12 della relazione).
Tale assunto è errato in quanto (in ipotesi) è possibile ritenere sussistente l'usura sopravvenuta solo nel caso di superamento del tasso soglia dovuto ad una successiva variazione del tasso di interesse per volontà delle parti, sia essa concorde o dovuta all'esercizio dello ius variandi da parte dell'Istituto
di credito, ma non quando il tasso soglia sia modificato da un intervento normativo estraneo alla volontà delle parti e ricollegato all'andamento dei mercati.
Ebbene il Ctu ha omesso di specificare se i presunti sforamenti rispetto alle soglie di legge siano derivati da eventuali rinegoziazioni dei tassi intervenute in corso di rapporto, ovvero se ciò sia dipeso unicamente dalle naturali fluttuazioni dei tassi soglia, così come rilevati dalla CA d'TA per ogni trimestre (dal che dovrebbe escludersi la possibilità di configurare l'usura sopravvenuta).
Inoltre, la metodologia di comparazione dottata dal tecnico d'ufficio per la verifica dell'usura sopravvenuta è errata, in quanto basata sull'adozione di formule matematiche e criteri di calcolo difformi da quelli impartiti dalla CA d'TA nelle proprie Istruzioni.
Afferma infatti il Ctu che “… per effettuare tale verifica è stata utilizzata la seguente formula: TEG
= (interessi + oneri + commissioni) x 36.500/numeri debitori” (cfr. pag. 16 della relazione).
Sempre a pag. 16 del proprio elaborato, il Ctu precisa inoltre che: “…la scelta di applicare tale
formula” - evidentemente diversa da quella delle Istruzioni – “muove da autorevoli sentenza della
giurisprudenza di merito e, maggiormente, di quella di legittimità che si sono pronunciate
sull'argomento negli ultimi anni”, concludendo per la “… irrilevanza di quanto previsto dal decreto
del Ministero dell'Economia e Finanze e dalla CA d'TA nelle Istruzioni per la rilevazione del
tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura…”.
Ancora, a pag. 17 della relazione il Ctu conclude per la “…correttezza dell'inclusione anche delle
commissioni di massimo scoperto nel calcolo del tasso effettivo”, sostenendo “… la non conformità
alla norma di cui all'art. 644 c.p. delle Istruzioni della CA d'TA laddove escludevano tali oneri
dal calcolo del Tasso Effettivo Globale”.
Le conclusioni rassegnate dal tecnico d'ufficio sono errate e contrastano con i principi sanciti dalla più recente giurisprudenza di legittimità e, in particolare, con quanto affermato dalle Sezioni Unite
Civili in tema di usura e CMS.
Infatti l'algoritmo da utilizzare per i rapporti di conto corrente, così come previsto al punto C delle
Istruzioni della CA d'TA è il seguente:
sino al 31.12.2009:
TEG = INTERESSI X 36.500 + ONERI X 100
NUMERI DEBITORI ACCORDATO nel quale non si deve tenere conto della CMS, la cui soglia è determinata a norma della Nota di
Vigilanza del 2.12.2005:
dall'01.01.2010:
TEG = INTERESSI X 36.550 + ONERI SU BASE ANNUA X 100
NUMERI DEBITORI ACCORDATO
nel quale si deve tenere conto di tutte le commissioni, spese e remunerazioni collegate all'erogazione del credito, con la precisazione che dal 14.05.2011, a norma delle disposizioni introdotte dal D.L.
70/2011, il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è calcolato aumentando il TEGM di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali.
La Suprema Corte (cfr. sentenze n. 12965/2016 e n. 27770/2016) ha da tempo chiarito che non è
consentito procedere all'accertamento dell'usura mediante l'utilizzo di formule matematiche alternative e di criteri diversi da quelli previsti nelle Istruzioni della CA d'TA, visto che il giudice
è chiamato a procedere “… ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della
rimunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso – soglia usurario” (così la sentenza Cass. n. 12965/16, in motivazione).
L'esigenza di tale “principio di omogeneità” in tema di usura è stata ulteriormente confermata dalle
Sezioni Unite Civili con le sentenze n. 16303/2018 e n. 19597/2020.
Contrariamente a quanto assume il Ctu, pertanto, non è ammissibile una comparazione di interessi svincolata dai criteri contenuti nelle Istruzioni della CA d'TA, in quanto, per dirla con le parole utilizzate dalle stesse Sezioni Unite: “… una tale asimmetria contrasterebbe palesemente con il
sistema dell'usura presunta come delineato dalla L. n. 108 del 1996, la qual definisce alla stessa
maniera (usando le medesime parole: “commissioni”, “remunerazioni a qualsiasi titolo”, “spese,
escluse quelle per imposte e tasse”) sia – all'art. 644 c.p., comma 4, - gli elementi da considerare
per la determinazione del tasso in concreto applicato, sia – alla L. n. 108, art.2, comma 1, cui rinvia
l'art. 644 c.p., comma 3, primo periodo, - gli elementi da prendere in considerazione nella rilevazione
trimestrale, con appositi decreti ministeriali, del TEGM e, conseguentemente, per la determinazione del tasso soglia con cui va confrontato il tasso applicato in concreto, con ciò indicando con chiarezza
che gli elementi rilevanti sia agli uni che agli altri effetti sono gli stessi”.
Ancora, con specifico riferimento alla pretesa inclusione delle CMS nel calcolo del TEG, le medesime
Sezioni Unite hanno chiarito che: “Con riferimento ai rapporti svoltisi in tutto o in parte, nel periodo
anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito
dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia
dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata
la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della
commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione
calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento –
rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la
percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n.
108, art. 2, comma1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto
praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi
eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge
e quello degli interessi in concreto praticati” (sent. n. 16303 del 20.06.2018, cit.).
Ne deriva la necessità di svolgere una doppia comparazione, tra il valore assoluto delle competenze ed il valore assoluto corrispondente al tasso soglia calcolato sul TEGM, con individuazione del c.d.
“margine”, e successivamente tra la CMS concretamente applicata e la CMS corrispondente alla soglia vigente nel trimestre, compensando poi l'importo della eventuale eccedenza rispetto alla soglia della commissione di massimo scoperto con il margine degli interessi eventualmente residuato.
Qualsiasi verifica condotta con metodologie differenti non ha alcuna valenza giuridica e, pertanto,
l'ipotesi sviluppata sub 2) dal Ctu non avrebbe dovuto essere presa in considerazione dal primo giudice ai fini della decisione. Ciò a maggior ragione laddove si consideri che, nel caso in cui il tecnico d'ufficio avesse fatto puntuale applicazione delle c.d. Istruzioni, avrebbe potuto verificare che nessuna ipotesi di usura sopravvenuta è configurabile nl caso di specie.
Gli appellanti criticano la decisione assunta in primo grado anche nella parte in cui ha Pt_1
concluso per la piena validità ed efficacia delle garanzie fideiussorie dagli stessi rilasciate in favore della CA MPS
A sostegno della propria tesi difensiva, gli impugnanti sostengono che il primo giudice non avrebbe
”… tenuto conto della particolare situazione nel caso concreto” e del fatto che i garanti non sarebbero “…stati mai resi edotti delle condizioni patrimoniali della garantita, né delle
problematiche inerenti il ripianamento dell'esposizione debitoria, con conseguente nullità della
fideiussione prestata”.
Le contestazioni sono prive di pregio.
Affermano gli appellanti che la garantita avrebbe ceduto alla Parte_3
un credito “di oltre € 1.200.000,00” derivante dalla fattura n. 240 Controparte_5
del 30.11.2011, intestata alla Anas Spa ed emessa nell'ambito di un contratto di appalto stipulato con quest'ultima società.
In riferimento a quanto sopra, vi sarebbe stato “un errore” nel pagamento da parte della debitrice ceduta Anas spa che, a detta degli appellanti, avrebbe provveduto ad effettuare un bonifico di €
1.304.292,86 sul conto corrente intestato alla presso altro istituto di credito Parte_3
(BLS), il quale avrebbe poi trattenuto parte dell'importo a titolo di rimborso di un precedente finanziamento.
Secondo la tesi dei , pertanto, l'insorgenza del credito rivendicato dalla Pt_1 Controparte_2
sarebbe imputabile alla condotta negligente della , resasi “colpevole” Controparte_5
di non aver richiesto alla BLS le somme di sua spettanza, in virtù della richiamata cessione del credito.
Senonchè i fatti, per come ricostruiti dagli appellanti, si palesano privi di dimostrazione e risultano smentiti documentalmente dalle produzioni dell'Istituto di credito. Risulta, infatti, che gli appellanti, in primo grado, si sono limitato ad esibire una missiva indirizzata dalla alla (cfr. doc. n. 5 degli Controparte_9 Parte_3
appellanti) relativa alla rimozione del “vincolo della cessione a valere sul 13° SAL”: tale documento non ha alcuna valenza probatoria, atteso che non vi è alcun riferimento ad una presunta cessione di credito in favore della CA MPS, né vi è prova che quest'ultima abbia mai effettivamente ricevuto tale comunicazione.
Del pari inconferente è la documentazione attinente all'ordine di bonifico effettuato dall'Anas spa in favore della così come gli estratti conto (parziali) del c/c n. 425181 da Parte_3
quest'ultima intrattenuto presso la BLS (cfr. docc. n. 9 e 10 del fascicolo degli opponenti).
Neppure tali produzioni, infatti, sono idonee a dimostrare l'esistenza della cessione di credito invocata dagli appellanti.
L'importo accreditato, peraltro, non corrisponde a quello portato dalla richiamata fattura n. 240
(bonifico di € 1.304.292,86 in luogo della somma di € 1.459.940,02 di cui alla fattura), né viene in alcun modo specificato che il versamento sarebbe effettivamente riconducibile a detta fattura, con la conseguenza che, per quel che consta, tale bonifico potrebbe essere stato eseguito in adempimento di tutt'altra obbligazione.
In effetti, l'unica cessione di credito intercorsa tra la e la Controparte_5 Parte_3
avente ad oggetto la fattura n. 240, è quella perfezionatasi nell'ambito del rapporto
[...]
anticipi SI n. 42323008.45 (cfr. doc. n. 10 del fascicolo monitorio).
La documentazione prodotta a sostegno del ricorso per ingiunzione consente di verificare, tuttavia,
che l'operazione di “anticipazione contro cessione di credito” compiuta in relazione a tale fattura è
stata limitata, su indicazione della stessa (cfr. richiesta di anticipo sub doc. Parte_3 Risulta poi che l'anticipo ha successivamente avuto un rientro parziale da parte della ceduta Anas spa per la somma di € 100.000,00 addebitata sul medesimo conto corrente ordinario n. 6529,89. Per tali ragioni va esclusa la fondatezza delle argomentazioni degli appellanti.
Si evidenzia, poi, che tutte le cessioni di credito, aventi ad oggetto fatture commerciali realizzate nell'ambito del rapporto anticipi, avvengono “pro solvendo”, con la conseguenza che la cedente non è in alcun modo liberata dall'obbligo di restituire le somme anticipate Parte_3
laddove non vi provveda il debitore ceduto.
Entrambi i contratti relativi al conto anticipi SI n. 42323008,65, infatti, dopo aver specificato che le anticipazioni devono intendersi “contro cessione pro solvendo del credito”, prevedono espressamente, nella parte normativa, che: “… qualora per qualsiasi motivo i crediti anticipati non
fossero puntualmente ed integralmente pagati alla scadenza, il cliente sarà tenuto a rimborsare
immediatamente e a semplice richiesta della l'importo rimasto insoluto, restando in semplice CP_5
facoltà della medesima qualsiasi azione giudiziale o stragiudiziale nei confronti del debitore CP_5
ceduto” (cfr. art. 4 del contratto in data 23.11.2011 ed art. 5 del contratto del 13.06.2008: doc. n. 6 e
7 del fascicolo dell'ingiunzione).
La natura “pro solvendo” delle cessioni di credito realizzate in tale ambito viene altresì ribadita in ciascuna delle richieste di anticipazione sottoscritte dalla cliente tra cui, per l'appunto, quella relativa alla fattura n. 240 (doc. 10 del fascicolo dell'ingiunzione). Nessun errore, pertanto è stato commesso dal Tribunale nell'esaminare le vicende per cui è causa, stante l'irrilevanza delle circostanza addotte dagli opponenti ai fini del decidere.
A nulla vale, peraltro, sostenere che i garanti non sarebbero stati resi edotti delle condizioni patrimoniali della garantita in quanto risulta documentalmente dimostrato Parte_3
(cfr. visura prodotta sub doc. n. 18 del fascicolo dell'ingiunzione sub doc.n. 1 del fascicolo degli opponenti) che è proprietario del 42,19% delle quote sociali, mentre Parte_1 Parte_2
, oltre ad essere proprietario del 42,22% delle quote, è anche Amministratore Unico della
[...]
società debitrice. E' pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza di merito e di legittimità la presunzione di conoscenza, sia in capo al socio che all'amministratore, della reale situazione patrimoniale della società, per cui “… non è ipotizzabile alcun obbligo del creditore di informarsi a sua volta e di
rendere edotto il fideiussore, già pienamente informatone, delle peggiorate condizioni economiche
del debitore” (Cass. 7.09.1998, n. 8850; nonché Cass. n. 7587/2001).
Di tanto ha dato atto il giudice a quo nella sentenza impugnata che, pertanto, sotto tale profilo dev'essere confermata.
Del tutto inconferente è il richiamo al c.d. “fatto del creditore” – che ai sensi dell'art. 1955 c.c.
estingue la fideiussione in presenza di determinati requisiti – posto che, per costante giurisprudenza
“il <
fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere
giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto integrante un fatto quanto meno colposo, o
comunque illecito, con conseguente sottrazione al fideiussore di concrete possibilità esistenti nella
sfera del creditore al tempo della garanzia, che gli avrebbero consentito l'attuazione
dell'obbligazione garantita. Il pregiudizio deve, inoltre, essere giuridico non solo economico, e
concretizzarsi nella perdita del diritto e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le
diminuite capacità sattisfattive del patrimonio del debitore”(Cass. n. 28838/2008; Cass. n.
9634/2003).
Ora, nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, non ricorrono i presupposti per la liberazione dei fideiussori.
Del pari infondate sono le censure sollevate con riferimento alla liberazione dei garanti ex art. 1957
c.v., che non trova applicazione nel caso di specie, avendo la banca agito giudizialmente nel termine di sei mesi previsto dalla norma.
Ed infatti, si osserva che:
- la società veniva ammessa a concordato preventivo in data Parte_3
14.06.2013 (cfr. visura sub doc. 18 dell'ingiunzione); - a seguito dell'avvio della procedura concorsuale, la banca provvedeva a trasferire a sofferenza la posizione debitoria intestata alla dandone tempestiva Parte_3
comunicazione alla società e ai garanti con lettera raccomandata AR del 1.08.2013, con la quale veniva altresì formalizzato il recesso dai rapporti bancari intrattenuti ed intimato l'immediato pagamento delle somme dovute (cfr. doc. 19 dell'ingiunzione);
- successivamente, in data 29.10.2013, la CA MPS provvedeva a depositare il ricorso per ingiunzione, all'esito del quale il Tribunale di Campobasso provvedeva ad emettere il decreto ingiuntivo n. 729/2013 pubblicato il 5.11.2013 (cfr. doc. n. 1 del fascicolo di primo grado della banca).
In buona sostanza, anche a voler ritenere che il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. debba coincidere con l'apertura del procedimento di concordato preventivo (14.06.2013), è evidente che la banca ha agito nel rispetto di tale disposizione, avendo proposto la propria domanda giudiziale in data
29.10.2013, vale a dire ben prima della scadenza del termine di sei mesi (16.12.2013).
E ciò senza neppure voler considerare la deroga alle disposizioni di cui all'art. 1957 c.c. contenuta in contratto.
I rilievi sollevati con riferimento alla “eccessività” dell'importo garantito, non sono supportati da alcun valido argomento, così come infondato è il richiamo ai c.d. “limiti qualitativi” della garanzia,
intesi come possibilità per i garanti di conoscere l'entità della esposizione complessiva del garantito attraverso comunicazioni periodiche della banca. Tali limiti – peraltro non riconosciuti dalla giurisprudenza – non assumono alcuna rilevanza nl caso di specie, in quanto la peculiare qualità
rivestita da entrambi i fideiussori nell'ambito della consente di escludere che Parte_3
essi potessero non essere a conoscenza dell'andamento dei rapporti intestati alla debitrice principale e che alla banca possa essere mosso qualunque addebito in merito alle presunte mancate comunicazioni.
Come detto, infatti, gli appellanti, oltre ad essere proprietari di quote maggioritarie della società –
appartenenti per il 42,19% a e per il 42,22% a . rivestono Parte_1 Parte_2 ( , a partire dall'ottobre 2011) ed hanno rivestito ( per tutta la durata dei rapporti Pt_2 Pt_1
bancari per cui è causa il ruolo di Amministratore Unico della società debitrice.
I , inoltre, cadono in palese contraddizione laddove persistono nel lamentare la “eccessività” Pt_1
della garanzia prestata in relazione al proprio patrimonio, salvo affermare più volte, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che gli stessi ”… dispongono di un notevole patrimonio
immobiliare” (pag. 2), che “… il patrimonio sottoposto a vincolo è di gran lunga superiore al credito
ingiunto” (pag. 9), ed ancora che “… gli odierni fideiussori sono, come detto, soci di numerose
società ed hanno un notevole patrimonio immobiliare” (pag. 10).
In effetti, dall'esame delle visure camerali prodotte dagli opponenti (doc. n. 1 del fascicolo di parte)
è agevole verificare che i detengono quote di proprietà delle varie società di famiglia del Pt_1
valore nominale di svariati milioni di euro.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il motivo di cesura ora in esame va respinto.
Quanto alla censura afferente la nullità delle fideiussioni per violazione della L. 287/90 (sollevata sia dai che dalla società nel proprio atto di impugnazione) e la nullità Pt_1 Parte_3
della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa, va in via preliminare di rito respinta l'eccezione, sollevata dalla di incompetenza per materia del Tribunale di Campobasso e CP_5
quindi di questa Corte per essere competenze la sezione specializzata imprese del Tribunale di Napoli,
in quanto si è al cospetto di una eccezione riconvenzionale volta a paralizzare la domanda di pagamento introdotta con il ricorso monitorio.
Ancora in premessa, va anche rigettata l'eccezione, sempre sollevata dalla di inammissibilità CP_5
e/o improcedibilità delle contestazioni addotte circa la pretesa nullità delle fideiussioni per violazione della c.d. normativa “antitrust” di cui alla citata L. n. 287/1990, in quanto introdotte dagli opponenti per la prima volta con la comparsa conclusionale di primo grado. Di vero, al riguardo, la Cassazione
ha chiarito che “La nullità della fideiussione omnibus conforme alla schema ABI vietato, afferendo
alla validità di un atto che rappresenta elemento costitutivo della domanda, può essere rilevata
d'ufficio in qualsiasi stato e grado di giudizio“ (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 16621/08, che questa Corte condivide), non potendo tuttavia essere sottaciuto che, se violazione del diritto di difesa e del contraddittorio vi è stata, di tanto non si possono dolere gli appellanti, ma semmai la che non Pt_6
ha avuto modo di poter contraddire adeguatamente sul punto, se non con la sola memoria di replica ex art. 190 c.p.c.
Ad ogni buon conto le eccezioni sono infondate nel merito, non avendo gli appellanti innanzitutto dimostrato che le fideiussioni sono effettivamente aderenti alla schema ABI, con conseguente violazione dell'art. 287/1990.
Gli opponenti, invero, si sono limitati a prospettare una generica dissertazione afferente l'esistenza di presunte intese concorrenziali, senza addurre però alcun concreto elemento a supporto delle proprie argomentazioni. Nel giudizio di primo grado, infatti, non è stato tempestivamente e ritualmente prodotto in giudizio né il c.d. “modulo ABI” – tale da poter consentire un confronto tra detto modello negoziale ed i contratti sottoscritti dai , né è stata esibita copia del provvedimento del Pt_1
2.05.2005 della CA d'TA per il quale, trattandosi di un atto regolamentare, non vige il principio
iura novit curia (cfr. Cass. 26.05.2020, n. 9679).
Per costante giurisprudenza, tale carenza documentale “… riverbera sulla prova delle circostanze su
cui si fonda la nullità, rimanendo indimostrata la dedotta aderenza della scheda contrattuale oggetto
del presente giudizio con lo schema predisposto dall'ABI” (cfr. C.App. Ancona, sent. n. 778 del
5.07.2021; conformi, tra le tante, C.App. Firenze, n. 1902 del 21.09.2003; C. App. Bari, n. 1373 del
22.09.2023; C. App. Roma, n. 5176 del 17.07.2023; C. App. Catania, n. 263 del 9.02.2022; C. App.
L'Aquila, n. 1660 del 9.11.2021).
Interpretazione fatta propria anche dalla Cassazione civile (n. 27389 del 22.10.2024): “a fronte
dell'eccepita di una clausola contrattuale che discenderebbe dalla conformità del contratto rispetto
al modello redatto dall'ABI e contenente le clausole oggetto del provvedimento sanzionatorio della
CA d'TA, gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto allegare i fatti costitutivi funzionali a fondare
la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della nullità, poiché tanto il contratto in contestazione, quanto la modulistica applicata e la delibera della CA d'TA suindicata erano a
disposizione delle parti.
La quaestio nullitatis posta dagli odierni ricorrenti, pur astrattamente proponibile, avrebbe, sì,
obbligato il giudice a rilevarne l'eventuale fondatezza (con conseguente applicazione del disposto
dell'art. 101, secondo comma c.p.c.), ma sempre che, ed a condizione che, i fatti costitutivi del vizio
negoziale fossero già stati tempestivamente allegati onde legittimare una decisione fondata su quegli
stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento
fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio.
Risulta, pertanto, conforme a diritto e rispettosa dei principi delle Sezioni Unite di questa Corte con
la già ricordata sentenza 26242 del 2014, la decisione impugnata nella parte in cui vien evidenziato
come siano mancanti in atti lo schema dell'intesa contrattuale predisposta dall'ABI, a cui in tesi si
sarebbe rifatto il contratto di fideiussione, ma anche he il parere dell'AGCM ed il provvedimento n.
55 del 2.05.2005 con cui la CA d'TA ha sanzionato l'intesa per violazione dell'art. 2, comma
2, lett.a) della legge n. 287/90, documenti indispensabili per dimostrare che il contratto di
fideiussione per cui è causa sia il prodotto dell'intesa medesima e che sia stata elusa la possibilità
di scelta nella determinazione delle singole clausole.”
Sotto altro profilo, si osserva che la garanzia oggetto causa è stara rilasciata con atto del 24.02.2066,
sicchè la presente controversia, in ogni caso, non può essere risolta semplicemente richiamando le conclusioni cui la CA d'TA è pervenuta all'esito dell'istruttoria condotta nel periodo 2002 –
2005, in quanto le stesse non possono estendersi automaticamente a fatti successivi rispetto agli accertamenti eseguiti.
Ha osservato in proposito la Corte di Appello di L'Aquila (sent. 24.06.2022 n. 938): “nel contesto
delle azioni antitrust in materia di fideiussione omnibus occorre effettuare un netto distinguo tra le
causa (dette cause “follow on) aventi ad oggetto la nullità dei contratti di fideiussione omnibus
anteriori al provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della CA d'TA, e le cause (dette cause “stand alone”) aventi invece ad oggetto contratti di fideiussione omnibus sottoscritti
successivamente a tale provvedimento.
Nelle causa “follow -on” ci si può giovare come prova privilegiata, in relazione alla esistenza
dell'illecito antitrust accertato, del provvedimento n. 55/2005 assunto dalla CA d'TA (laddove
prodotto), mentre nelle cause “stand alone”, come quella oggetto del presente giudizio, in
applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., la parte attrice è onerata dell'allegazione
e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa
esistenza di una intesa illecita all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati (Trib. Milano,
28.01.2022 n. 718; Trib. Milano 13.01.2022; Trib. Milano 3.06.2020; Trib. Milano, ordinanza
20.05.2012; Trib.Milano, ordinanza 11.06.2021: Trib. Milano, ordinanza 22.09. 2012).
Nel presente giudizio, che rientra nello schema della causa “stand alone”, in assenza di alcun
provvedimento di natura sanzionatorio emesso dall'Autorità di Vigilanza competente (ora l'AGCM)
nei confronti della società opposta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una
intesa anticoncorrenziale in violazione della L. 287 del 1990 art. 2, comma e, lett.a), relativa alla
formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (artt. 2,6,8, dello schema
uniforme ABI), l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula
del contratto di fideiussione grava sulla parte opponente che ha eccepito la nullità della fideiussione
per asserita violazione della normativa antitrust”(in senso conforme, tra le altre, Trib. Milano Sez.
impresa, 9.10.2023, n. 7745; Trib. Firenze, 05.10.2023, n.2837; C, App. Milano, 9.08.2023, n. 2538;
Trib. Napoli Sez. Impresa, 1.08.2023, n. 7965; Trib. Trani, 4.05.2023, n. 763).
Si evidenzia, in ogni caso, che dalla presunta violazione della L. 287/90, non può discendere la integrale nullità delle garanzie fideiussorie, come ha rilevato correttamente il Tribunale.
Si richiamano sul punto i principi espressi dalla più recente giurisprudenza di merito: “La nullità
della fideiussione stipulate conformemente al modello ABI censurato dalla banca d'TA con il
provvedimento n. 55/2005 perché ritenuto anticoncorrenziale, non può che considerarsi parziale e,
quindi, riguardare le sole clausole indicate come contrarie alla normativa antitrust con la conseguenza che – in applicazione del generale principio di cui all'art. 1419 .c. – il contratto di
garanzia non può dirsi interamente nullo, in quanto è di tutta evidenza che la banca lo avrebbe
comunque concluso, qualsiasi garanzia essendo migliore della mancanza di garanzia, né l'opponente
che ha prestato fideiussione ha allegato ragioni per cui l'assenza di clausole, peraltro comportanti
effetti meno gravosi nei suoi confronti, lo avrebbe dovuto indurre a non stipulare i negozi in
questione” (cfr. Trib. Rovigo, 9.09.2018).
Le argomentazioni che precedono hanno ricevuto l'avallo della Cassazione Civile, la quale ha avuto modo di precisare che: “va quindi osservato che, avendo l'Autorità amministrativa circoscritto
l'accertamento della illiceità ad alcune specifiche clausole delle NBU trasfuse nelle dichiarazioni
unilaterali rese in attuazione di dette intese, ciò non esclude, né è incompatibile con il fatto che in
concreto la nullità del contratto a valle deve essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt.
1418 c.c. e ss. e che possa trovare applicazione l'art. 1419 c.c., come avvenuto nel presente caso,
laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale,
limitata alle clausole rinvenienti dalle intese illecite. Non merita condivisione il profilo di doglianza,
relativo alla impossibilità di provare la decisività delle clausole ai fini della conclusione del
contratto, in ragione della predisposizione unilaterale dello schema contrattuale da parte della
banca: in disparte dalla assertività della censura, risulta decisiva la preliminare considerazione che
le clausole in questione erano funzionali all'interesse della banca e non dei fideiussori e che quindi,
logicamente, solo la banca avrebbe potuto dolersi della loro espunzione. Va osservato in proposito
che la decisione della Corte di Appello, che ha ritenuto di preservare la dichiarazione fideiussoria
espungendo le clausole frutto di intese illecite, favorevoli alla banca, che non incidevano sulla
struttura e sulla causa del contratto, non ha pregiudicato la posizione dei garanti, che risulta meglio
tutelata proprio in ragione della declaratoria di nullità parziale” (cfr. Cass. civile, Sez. i,
26.09.2019, n. 24044 in motivazione).
Le Sezioni Unite, poi, con sentenza n. 41994/2021 hanno definitivamente chiarito che in tale ipotesi può configurarsi una mera nullità parziale, limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali che si assumono illecite, ferma restando, per il resto, la validità della prestata garanzia. Secondo la citata pronuncia, inoltre, l'estensione della nullità che colpisce la parte e la clausola all'intero contratto ha portata eccezionale, ed è a carico di chi invece ha interesse a far cadere del tutto l'assetto programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto con la clausola o con la parte nulla.
Tale prova poi consiste nella dimostrazione che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, nè persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che non sarebbe stato concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
Secondo la Cassazione Civile: “Il concetto di nullità parziale, di cui all'art. 1419, comma 1, c.c.
esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di
autonomia negoziale, ancorchè difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale
dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola;
conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi
programmato l'onere di provare che l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla
parte nulla, mentre è precluso al giudice di rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale
all'intero contratto” (cfr. Cass. n. 18794/2023).
Nel caso, nulla di tutto questo è stato dimostrato dagli appellanti, risultando evidente che nessuna delle clausole tacciate di invalidità può comportare di per sé la integrale nullità del contratto. E,
facendo applicazione dei citati principi giurisprudenziali al caso di specie, se ne avrebbe la semplice invalidità parziale della prestata garanzia, limitatamente alle clausole negoziali che si assumono redatte in conformità con il c.d. schema ABI, fermi restando, invece, tutti gli altri obblighi in capo ai
. Pt_1
Passando alla disamina dei residui motivi dell'appello proposti dalla Parte_7
, devono ritenersi prive di fondamento le doglianze afferenti la pretesa illegittimità della
[...]
capitalizzazione trimestrale, atteso che:
- il contratto di conto orrente n. 6529,89 (oggetto dell'ingiunzione) risulta perfettamente conforme alle disposizioni di cui alla Delibera CICR 9.2.2000, prevedendo all'art. 9 delle “condizioni giuridiche “ che: “ i rapporti di dare e vare relativi al conto, sia esso debitore o
creditore, vengono regolati con identica periodicità”. Nelle condizioni economiche del medesimo documento, inoltre, viene specificato che la capitalizzazione degli interessi, sia attivi che passivi, avviene con cadenza trimestrale, per cui le generiche contestazioni sollevate dalla Società in materia di anatocismo sono del tutto fuori luogo;
- nessun problema di “capitalizzazione degli interessi” è riscontrabile con riferimento ai due rapporti anticipi SI n. 42323108,68 e SI n. 42323108,68, atteso che gli importi azionati corrispondono sic ed simpliciter alla somma delle singole anticipazioni eseguite in favore della Società correntista, maggiorate delle spese previste in contratto, al netto dei rientri effettuati dalla cliente.
La piena validità della clausola anatocistica in relazione al c/c n. 6529, peraltro, è stata scrutinata e riconosciuta dal CTU, il quale ha potuto verificare che: ”… il contratto stipulato
in data 24.02.2006 rispetta i requisiti previsti dalla delibera CICR 9.2.2000, ossia condizione
di reciprocità della capitalizzazione in dare e avere, forma scritta e approvazione esplicita
delle parti…” (cfr. pag. 7 della ctu).
Per quanto attiene alle censure sollevate dalla Società in relazione alla mancata utilizzazione, in sede decisionale, delle risultanze delle integrazioni peritali sviluppate con riferimento al c/c n. 198.89, si richiama quanto già dianzi illustrato sull'argomento, tornando solo a ribadire, in sintesi, che il suddetto rapporto non ha costituito oggetto della domanda monitoria avanzata dalla CA, ma è stato irritualmente dedotto in corso di causa dagli opponenti, peraltro neppure sotto forma di specifica eccezione e/o domanda riconvenzionale.
Circa la mancata contabilizzazione di alcune somme, la Società si duole dell'ingiustificato storno e della mancata contabilizzazione, appunto, sul conto corrente n. 6529,80, di talune somme a credito della correntista, non considerate dal Tribunale ai fini della decisione. A tal proposito, risulta che la intratteneva presso la filiale di Parte_3
Campobasso della un dossier titoli avente numerazione Controparte_5
4352580BMPS 08/18 con scadenza naturale fissata al 2018.
E' di tutta evidenza che, all'epoca del deposito del ricorso monitorio essendo ancora lontana la data di scadenza e non avendo la cliente espresso la volontà di recedere dal contratto, le somme rinvenienti da tale titolo obbligazionario sono rimate depositate presso la CA MPS in attesa di disposizioni.
In particolare, risulta che le cedole generate da detto titolo erano state appostate su un conto infruttifero e si trovavano a disposizione della procedura di Concordato preventivo, come comprovato
Contr dalla comunicazione inviata in data 30.01.2014 a mezzo posta elettronica certificata dalla banca ai Commissari giudiziali, allegata al fascicolo di primo grado della opposta.
Con la comparsa conclusionale, la banca opposta ha avuto modo di precisare che, su richiesta della stessa società opponente e dei Commissari Giudiziali, in data 7.09.2018 essa banca aveva provveduto a bonificare, in favore della le somme derivanti dalle cedole maturate Parte_3
nell'ambito del dossier titoli n. 4352580, allegando la relativa documentazione.
Per tali motivi, deve ritenersi cessata la materia del contendere in relazione a tale punto della controversia – come correttamente osservato dal Tribunale a pag. 15 della sentenza impugnata – con la conseguenza che la Società difetta di interesse ad impugnare la sentenza sotto tale profilo.
Proseguendo nel vaglio dei motivi di appello proposti dalla CA, la stessa ha lamentato, nel primo,
l'errata o falsa applicazione delle disposizioni di cui alla L. 108/96 e dei principi sanciti dalle Sezioni
Unite Civili in tema di usura, nella parte in cui il Tribunale ha fatto proprie le risultanze della C.T.U.
espletata sulla corta di criteri difformi e di formule matematiche diverse da quelle impartite dalla
CA d'TA nelle proprie Istruzioni, riconoscendo l'esistenza della c.d. “usura sopravvenuta” con riferimento al rapporto di conto corrente n. 6529,89.
Tali doglianze sono fondate, come già in precedenza si è avuto modo di illustrare sull'argomento,
trattando i motivi di appello dei e della . Pt_1 Parte_7 Il consulente designato dal Tribunale, nella relazione del 13.05.2016 ha provveduto ad elaborare 5
distinte ipotesi di ricalcolo del saldo dei rapporti bancari per cui è causa, e precisamente:
- una prima ipotesi, sviluppata applicando le condizioni economiche pattuite nei documenti contrattuali;
- una seconda ipotesi, nella quale i tassi di interesse sono stati adeguati al tasso – soglia pro
tempore vigente, per i trimestri in cui il Ctu avrebbe rilevato la usurarietà dei tassi applicati con riferimento al rapporto di c/c;
- una terza e quarta ipotesi, sviluppate applicando, rispettivamente, i tassi sostitutivi ex art. 117
TUB e gli interessi al tasso legale;
- - una quinta ipotesi, che tiene conto della pretesa usurarietà ab origine dei tassi pattuiti in contratto.
L'esame delle differenti metodologie di calcolo adottate dal tecnico d'ufficio, consente di verificare che l'unica ipotesi che il Tribunale avrebbe dovuto considerare ai fini del decidere, è quella sviluppata all'ipotesi sub 1) dell'elaborato peritale, denominata “Riepilogo saldi a (credito)/debito del
correntista nell'ipotesi di ricostruzione dei conti alle condizioni applicate dalla (cfr. pag. 31 CP_5
della Ctu), all'esito della quale il perito ha riconosciuto l'esistenza di un credito in favore della opposta per complessivi € 870.112,47 (di cui € 846.709,84 per sorte capitale ed € 23.402,63 per interessi legali maturati dal 30.07.2013 al 14.03.2016, a fronte di un credito ingiunto per € 846.850,70,
conteggiato alla data del 30.07.2013).
Tutte le ulteriori ipotesi di calcolo predisposte dal Ctu, infatti, non avrebbero dovuto essere prese in considerazione, in quanto sviluppate mediante applicazione di criteri che si pongono in contrasto con la documentazione contrattuale versata in atti, sulla cui validità il medesimo perito non ha avuto nulla da eccepire.
Sotto tale profilo, quindi, sono prive di rilievo le ricostruzioni contabili effettuate mediante applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB e/o del tasso legale, attesa la piena legittimità delle condizioni economiche pattuite con il contratto di conto corrente, così come irrilevante è la ipotesi sub 5) dell'elaborato, rubricata “Riepilogo saldi a (credito)/debito del correntista nell'ipotesi di
usura originaria “ (pag. 31 della Ctu), in quanto è lo stesso tecnico d'ufficio ad affermare che “…i
tassi al momento della pattuizione sono inferiori al tasso soglia di riferimento, non configurandosi,
quindi la cosiddetta “usura originaria”…” .
Ben ha fatto, pertanto, il Tribunale a discostarsi dalle risultanze della perizia per tali ipotesi di calcolo.
Ha errato, invece, il giudice a quo laddove ha ritenuto di dover fare proprie le conclusioni del Ctu,
nella parte in cui avrebbe accertato l'esistenza della c.d. “usura sopravvenuta” per taluni trimestri,
provvedendo quindi ad “adeguare” gli interessi alla misura del tasso soglia (cfr. ipotesi n. 2 della relazione) e rideterminando il credito della banca in complessivi € 831.081,39: le motivazioni della erroneità della decisione impugnata (e della Ctu) sull'argomento sono state già in precedenza esposte, e in questa sede si torna solo a ribadire che la giuridica irrilevanza dell' “usura sopravvenuta”
è stata definitivamente sancita dalle Sezioni Unite Civili con sentenza n. 24675 del 19.10.2017.
Nel secondo motivo di gravame la banca critica la sentenza di prime cure per violazione delle disposizioni di cui all'art. 112 c.p.c. e vizio di omessa pronuncia, nella parte in cui il Tribunale, a fronte della disposta revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, ha omesso di condannare gli opponenti al pagamento della somma determinata a credito della società opposta.
Anche questo motivo merita accoglimento.
Infatti, nel costituirsi in giudizio nel procedimento di opposizione, la ha espressamente CP_5
formulato la seguente domanda, in via subordinata: “… in caso di revoca, anche parziale, del decreto
ingiuntivo, condannare l'opponente a pagare la somma che il Giudice riterrà a credito della
[...]
. Controparte_5
Ciò nonostante, il giudice di prime cure, pur avendo accertato l'esistenza di una somma a credito della banca pari a complessivi € 381.081,39 (oltre interessi), ha omesso di pronunciare apposita condanna al pagamento di tale importo nei confronti degli opponenti, con ciò violando la disposizioni di cui all'art. 112 c.p.c. La conseguenza di tale errore è che la CA, si trova, allo stato, priva di un valido titolo esecutivo a causa dell'avvenuta revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, a cui però non ha fatto seguito un apposito provvedimento di condanna nei confronti dei debitori.
Non va sottaciuto, peraltro che, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca non avrebbe avuto neppure l'onere di spiegare una specifica richiesta di condanna nei confronti degli opponenti,
posto che, per costante giurisprudenza:
“L'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice
non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere
ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza
della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla;
a tal fine, non è
necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per
ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che
resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Invero, con la
notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo il creditore propone domanda di condanna per
l'intero importo ingiunto (cfr. art. 643 c.p.c.), tale essendo l'oggetto del giudizio,e il giudice della
opposizione, ove ritenga il credito solo parzialmente fodnato, deve revocare il decreto ingiuntivo ed
emettere condanna per il minor importo, come si evince anche dall'art. 653 c.p.c. comma 2” (cfr.
Cass. n. 14486/2019; in senso conforme, cfr. Cass. 14.05.2020, n. 8954).
La condanna degli opponenti al pagamento delle somme riconosciute all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in buona sostanza, costituisce un effetto “naturale”
dell'accertamento svolto dal giudice in sede contenziosa, nel caso in cui, all'esito dell'istruttoria,
emerga, comunque, la debenza di un importo, sia pur minore rispetto a quello portato dal provvedimento monitorio oggetto di impugnazione.
Dal che risulta evidente il vizio di omessa pronuncia in cui è incorso il Tribunale di Campobasso.
Il terzo motivo di appello – in cui la banca si duole della errata condanna a suo carico al pagamento delle spese di giudizio di primo grado, incluse quelle di c.t.u. - rimane assorbito nella nuova regolamentazione delle spese conseguente alla modifica della sentenza appellata. L'esito complessivo ed unitario del giudizio vede la integralmente vittoriosa: pertanto, per il CP_5
principio di soccombenza, rimangono a carico degli altri appellanti le spese processuali del doppio grado del giudizio (incluse quelle di c.t,.u.), come liquidate in dispositivo, per il primo grado, in base al D.M. n. 55/2014 e succ. modif., per fasi introduttiva, di studio, istruttoria e decisionale, e per il secondo grado in base al D.M. n. 147/2022 per fasi introduttiva, di studio, di trattazione e decisionale,
parametri tra i minimi e i medi in causa di valore pari ad € 39.031,08, pari alla differenza tra la somma riconosciuta a credito della banca dal primo giudice e quella riconosciutale nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - definitivamente pronunciando nei giudici civili riuniti nn. 220-221-223/2021 R.G. sugli appelli proposti, rispettivamente, da e Parte_1
nei confronti della già rappresentata da Parte_2 Controparte_2 CP_3
quindi da con citazione notificata il 18.06.2021, dalla Controparte_4
in Concordato preventivo nei confronti del suddetto Istituto di Parte_3
credito con citazione notificata il 19.06.2021, dal suddetto Istituto di credito nei confronti di Parte_1
nonché della in Concordato
[...] Parte_2 Parte_3
preventivo con citazione notificata il 17.06.2021, avverso la sentenza n. 621/20 del Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 21.12.2020 a conclusione del giudizio n. 84/2014R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto dalla già rappresentata da Controparte_2 CP_3
quindi da , per l'effetto, in riforma
[...] Controparte_4
della sentenza appellata, accerta il saldo dare – avere tra le parti a debito della Società
correntista nella complessiva somma di € 870.112,47 - ipotesi sub 1) dell'elaborato peritale - in luogo della somma di € 831.081,39 accertata dal primo giudice, oltre interessi legali dal 14.03.2016 al saldo;
2) Condanna la in Concordato preventivo, Parte_3 Parte_1
e al pagamento di detta somma, con vincolo di solidarietà, in
[...] Parte_2
favore dell'Istituto di Credito;
3) Condanna la in Concordato preventivo, Parte_3 Parte_1
e , con vincolo di solidarietà, al rimborso, in favore
[...] Parte_2
dell'Istituto di credito, delle spese processuali del doppio grado del giudizio (comprese le spese relative alla C.T.U.) che, per il primo grado, si liquidano in € 5.613,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del l5% dei compensi, Iva e Cpa come per legge;
e che per il secondo grado si liquidano in € 10.684,00
per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge;
4) Dà atto che gli appelli di , e della Parte_1 Parte_2 [...]
in Concordato preventivo sono integralmente rigettati ai fini dei Parte_3
provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1- quater del D.P.R. N. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 6 marzo 2025.
Il consigliere est.
Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10 fascicolo monitorio), all'importo di € 292.000,00, regolarmente accreditato in data 19.12.2011 sul
Contr c/c n. 6529,89 in essere presso la Filiale di Campobasso della banca (cfr. estratti conto in atti).