Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/03/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 18.03.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.. 3539.23
TRA
rapp.ta e difesa dall' avv. Guastafierro Pasquale, come in atti Parte_1
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Stefano CP_1
Azzano, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.06.2023 la ricorrente ha convenuto in giudizio l' , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, per
CP_1 le causali di cui sopra, l'illegittimità e l'infondatezza dell'azione di recupero operata dall' e per l'effetto, annullare i provvedimenti di indebito dell'
CP_1 CP_1 emessi in data 06.12.2022 e 23.12.2022; - ordinare all' resistente di non CP_2 attuare alcuna azione di recupero nei confronti della sig.ra , nonché, Parte_1 condannare l' alla restituzione delle somme eventualmente ed illegittimamente
CP_1 trattenute ab initio dall'Ente e fino alla emananda sentenza dell'On. Giudice, oltre prestazioni accessorie come per legge;
- condannare l' in persona del legale
CP_1 rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo.
Nello specifico, ha esposto: che l' sede di Castellammare di Stabia, con un CP_1 primo provvedimento di indebito emesso in data 06.12.2022, comunicava alla sig.ra che: per il periodo dal 01/02/2020 al 31/12/2021 aveva ricevuto Parte_1 un pagamento non dovuto sulla pensione cat.AS n. 04119051 per un importo complessivo di euro 3.705,61 per i seguenti motivi: Indebito per redditi del
€ 460,28 a € 311,56) per il periodo dal 01/02/2020 al 31/12/2021 e l'indebito era così costituito: Anno 2020 – € 1.772,25 Anno 2021 - € 1.933,36 TOTALE = - € 3.705,61; l' con un successivo provvedimento di indebito emesso in data CP_1
23.12.2022 (cfr. doc. 3), ricalcolava l'assegno sociale n.04119051 per gli anni 2020 e 2021 nel modo seguente: Anno 2020 (importo mensile AS da € 311,56 a € 0 – magg. sociale da € 12,91 a € 0) - € 3.866,72 Anno 2020 (importo mensile AS da € 311,56 a € 469,28) + € 1.933,36 ; in conclusione, l'indebito costituito in capo alla ricorrente risultava pari ad - € 5.638,97 (€ 1.772,25 del primo provvedimento di indebito + € 3.866,72 del secondo provvedimento di indebito) relativo all'anno 2020 ed era determinato dall'azzeramento sia dell'assegno sociale che della relativa maggiorazione sociale per il 2020; pertanto, la ricorrente, vista l'illegittimità del provvedimento adottato dall' in data 09/02/2023 presentava CP_1 ricorso amministrativo al Comitato provinciale ai sensi della L. 9/03/1989 n. CP_1
88 (cfr. doc.4); il ricorso amministrativo rimaneva privo di effetti. Ha quindi invocato i principi di buona fede ed affidamento, rilevando che il sig. _1
(ex coniuge della ricorrente) aveva sempre comunicato i propri redditi
[...] mediante la presentazione dei Modelli Unico 2020 – 2021 -2022 ; a ciò si aggiungeva che la sig.ra era separata legalmente dal marito sig. Parte_1
e non percepiva alcuna fonte di reddito, in quanto, l'ex coniuge Persona_1 non le aveva mai versato l'assegno di mantenimento di cui alla sentenza di separazione (come da verbale di pignoramento infruttuoso e sentenza di separazione); la prestazione cui la ricorrente era titolare era stata erogata dall' resistente il quale, attraverso una semplice consultazione degli archivi CP_2 fiscali, avrebbe potuto effettuare in automatico le opportune verifiche onde accertare la permanenza dei requisiti in capo alla sig.ra ai fini del diritto Parte_1 della stessa a beneficiare dell'assegno sociale e della relativa maggiorazione sociale per il periodo oggetto dell'indebito. Inoltre, ha rilevato che l' era a conoscenza della situazione reddituale della CP_1 ricorrente ed aveva continuato a corrispondere la prestazione oggetto di indebito, ingenerando la convinzione di percepire la prestazione in via del tutto legittima. Si è costituito l' che, rappresentando l'infondatezza della domanda, ha CP_1 concluso per il rigetto del ricorso.
In corso di causa la difesa dell'istante ha rappresentato che l aveva CP_2 riconosciuto il diritto in capo alla ricorrente ad avere non solo l'assegno sociale, ma anche la maggiorazione e ricominciato a corrispondere l'assegno sociale per l'importo di euro 473 dal 2021. Con provvedimento del 09.04.2024 (allegato in atti), l'istituto riconosceva il diritto sia all'assegno sociale che alla maggiorazione sin dal febbraio 2020, non pagando però l'intero importo recuperando le somme oggetto dell'indebito di cui è causa .
Sulla base della documentazione in atti, all'odierna udienza questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa. La domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito enunciate, di natura dirimente.
L'indebito trae origine dalla riscontrata carenza del requisito reddituale coniugale per la maggiorazione sociale a seguito di un controllo dei redditi effettuato dall'Istituto. Orbene, ai fini della risoluzione della controversia, occorre fare applicazione dei recenti arresti giurisprudenziali di legittimità in punto indebito assistenziale (v.
Cass. n. 29419/2018; Cass. n. 3802/2019; Cass. n. 13223/2020). Invero, la
Suprema Corte ha chiarito che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell' "affidamento dei pensionati nell'irripetibilita' di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" ; ciò in quanto le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost. 13 gennaio 2006, n.1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'articolo 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
La regola che ne deriva e' quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e cio' a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Pertanto, l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilita' dell'indebito. Ha, nello specifico, affermato la Corte di legittimità (v. Cass. n. 26036/2019):
“…la regola che ne deriva e' quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente,
e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e cio' a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennita' di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”.
Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito tale principio di diritto, affermando, nello specifico “ In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033
c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del
1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. (Cass. Sentenza n.13915 del 20/05/2021). Nello specifico, la Corte di legittimità ha affermato che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica, atteso che il vigente CP_1 sistema normativo (art. 42 d.l. n. 269/2003, conv. In l. n. 326/ 2001 ed art.15 d.l.
78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102) consente la conoscenza dei redditi dichiarati, onerando l'Istituto del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Nella fattispecie, non è ravvisabile una condotta dolosa della ricorrente, titolare di sole prestazioni dall' stesso erogate. CP_1
Peraltro, nella specie, con provvedimento del 09.04.2024 (in atti) l'istituto ha riconosciuto il diritto sia all'assegno sociale che alla maggiorazione sin dal febbraio 2020, non pagando però l'intero importo recuperando le somme oggetto dell'indebito di cui è causa. In definitiva, in accoglimento della domanda introduttiva va dichiarata l'illegittimità dell'indebito oggetto di causa, con condanna dell alla CP_2 restituzione delle somme trattenute alla ricorrente pari ad euro 3529,21 come da comunicazione di riliquidazione del 09.04.2024 dove alla penultima riga si legge:
“369 – recupero indebito numero 00017271508 euro 3.529,21”). Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede:
dichiara non dovute dalla ricorrente le somme richieste dall' con i CP_1 provvedimenti impugnati e condanna l'Istituto alla restituzione di quanto già trattenuto;
condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente CP_1 liquidate in complessivi euro 1312,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione al procuratore anticipatario.
Si comunichi. In Torre Annunziata, il 18.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Molè