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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 07/11/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
r.g. 4557/2018
cron.……...………………. rep.…...……………………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
OGGETTO: Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la VENDITA DI COSE seguente MOBILI SENTENZA nella causa iscritta al n. 4557/2018 R.G., promossa da
(C.F. ) con gli avv.ti PAOLA Parte_1 P.IVA_1
NE e SA PE
OPPONENTE
Contro
(C.F. Controparte_1
) con l'avv. MARIA TERESA FERRETTI P.IVA_2
OPPOSTA
e
(C.F. ) con l'avv. CP_2 C.F._1
PAOLA NE
ER IA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento, per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.4.2025, con termini massimi per memorie e repliche decorrenti dal 3.7.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha promosso opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1252 emesso in data 8.8.2018 dal Tribunale di Pisa ottenuto per il pagamento della somma di euro 15.485,46 oltre accessori (doc.1 di parte opponente).
, creditore ricorrente, aveva posto a fondamento CP_1 della propria pretesa il mancato pagamento delle seguenti fatture: n.11 del 24.1.2018, n.85 del 17.5.2018, n.86 del
17.5.2018 e n.87 del 17.5.2018.
L'ingiunzione di pagamento, quindi, veniva notificata, unitamente all'atto di precetto, alla società a mezzo pec in data CP_1
07.09.2018.
A seguito di pignoramento presso terzi, la creditrice otteneva la somma di euro 11.011,00.
L'odierna opponente eccepisce, preliminarmente, l'invalidità e efficacia della scrittura privata posta a titolo di riconoscimento del debito, in quanto sottoscritta tra – legale CP_3 rappresentante della – e che, non CP_1 CP_2 rivestendo la qualifica di rappresentante legale della Parte_1
(doc. 3 di parte opponente), risulterebbe privo di alcun
[...] potere di rappresentanza.
Ritiene, ancora, parte opponente che il mancato pagamento delle fatture sia in realtà la conseguenza di una serie di inadempimenti dell'odierna opposta che avevano rallentato e talvolta ostacolato la distribuzione dei materiali ai clienti della Parte_1
(l'opponente, in virtù del rapporto di vicinato fra le due società,
2 contattava spesso l'opposta per acquistare dalla stessa i materiali venduti da rivendere poi ai propri clienti).
Si è costituita in giudizio la società Controparte_1
, contestando la fondatezza della opposizione e chiedendo
[...] la conferma del decreto ingiuntivo impugnato. CP_ Nel merito, l'opposta specifica che il sig. nell'accordo datato
22.5.2018, si era definito legale rappresentante della Parte_1
– apponendo il timbro della società e firmando il documento -
[...] impegnandosi al pagamento delle predette fatture, ingenerando così nella controparte la ragionevole convinzione circa l'effettività del potere di rappresentanza della società. CP_ Il sig. aveva dunque concluso e definito il contratto, con ritiro delle schede tecniche di certificazione legale del materiale consegnato (e non pagato).
Solo tramite l'atto di citazione in opposizione parte opposta era venuta a conoscenza della qualifica di falsus procurator in capo a CP_
Ritiene, peraltro, parte opposta, che l'operato dell'eventuale falsus procurator sia stato a più riprese ratificato dalla società opponente, sia con la presa in consegna delle schede tecniche – dando corso quindi al contratto stipulato – sia tramite l'articolazione delle difese processuali, non negandosi il debito, ma piuttosto chiedendosene la rideterminazione.
Con decreto del 8.3.2019, è stata autorizzata la chiamata in causa del terzo , il quale, dopo essere stato CP_2 dichiarato contumace in prima udienza, si è costituito in giudizio in data 2.8.2019.
Contestando preliminarmente tutto quanto dedotto dall'attrice opponente, chiedeva al Giudice di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dello stesso (essendo stato
3 l'accordo successivamente ratificato dalla legale rappresentante della ) e dunque ordinarne l'estromissione. Pt_1
Con ordinanza del 19.12.2019, è stata sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.1252 del 2018.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., la causa è stata istruita sia documentalmente in ragioni delle produzioni di parte, sia tramite escussione dei testi e interrogatorio formale del terzo chiamato.
Successivamente, il procedimento è stato assegnato alla sottoscritta per la decisione.
Le parti hanno, quindi, concluso come in epigrafe e con ordinanza del 18.4.2025 la causa è stata rimessa in decisione con concessione dei termini massimi per memorie e repliche ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 3.7.2025.
Alla luce delle risultanze dell'espletata istruttoria, ritiene questo
Giudice di dover rigettare l'opposizione.
Come noto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1398 c.c. chi contrae in assenza del potere di rappresentanza – o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli – è responsabile del danno eventualmente sofferto dal terzo per essersi affidato in maniera incolpevole alla validità del contratto.
Specifica la Suprema Corte che: “in tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché vi sia, da un lato, la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante e, dall'altro, anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente” (Cass. civile n.27349/2023).
4 CP_ Nel caso de quo, risulta che il terzo si sia comportato come fosse il rappresentante legale, pur non essendolo: l'apposizione del timbro della società è un elemento sufficientemente idoneo a ingenerare nella controparte la ragionevole – ma erronea – convinzione di trovarsi di fronte ad un soggetto munito del potere di impegnare la società verso l'esterno, dunque nei rapporti con i terzi.
La buona fede della controparte contrattuale appare effettiva.
Il teste – padre di uno dei soci della Infissi In, Testimone_1 presente al momento della stipula dell'accordo – sul punto ha dichiarato (capitolo di prova n.2 della seconda memoria di parte convenuta) ”Sì è vero, lui firmava ed agiva per . ADR in Pt_1 quella sede lui disse, me presente, che era il legale CP_2 rappresentante della e che firmava lui per la Pt_1 Pt_1 ed ha usato il timbro della ditta , che ha apposto sulla Pt_1 scrittura”.
In linea generale, come è noto, il contratto concluso dal falsus procurator non produce effetti nella sfera giuridica del rappresentato.
Indubbio, dunque, l'affidamento incolpevole che l'atteggiamento CP_ di ha indotto nei confronti del legale rappresentante della società opposta, elemento determinante ai fini della validità dell'accordo de quo è stata la successiva ratificazione dello stesso da parte dell'effettivo legale rappresentante dell'opponente, – con la conseguenza che la tutela ex CP_4 art. 1398 c.c. non ha ragione di operare in questa sede.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1399 c.c., è prevista, in capo a chi detiene il potere di rappresentanza, la possibilità di ratificare, anche per fatti concludenti - con efficacia retroattiva - il contratto posto in essere dal falsus procurator.
5 In base a risalente ma consolidata, e condivisibile, giurisprudenza di legittimità “la ratifica dell'attività svolta dal falsus procurator non si realizza con la semplice conoscenza che di essa abbia avuto il dominus, ma esige che tale soggetto ponga in essere una manifestazione di volontà, che deve essere portata
a conoscenza dell'altro contraente, diretta ad approvare il contratto concluso senza potere rappresentativo ed a farne propri, con efficacia retroattiva, gli effetti” (Cass. Civ., Sentenza
n. 2153/2014).
in data 8.7.2019, depositava un atto con cui CP_4 ratificava, in nome e per conto della la Parte_1 sottoscrizione dell'accordo compiuta in data 22.5.2018 da
– sempre in nome e per conto della stessa società – CP_2 in favore della C. Controparte_5
D'altra parte, l'opponente non ha dato prova, né, ancor prima, specificamente allegato, alcuna condotta inadempiente della controparte contrattuale, fondate l'eccezione di inadempimento.
Il teste – titolare di un agriturismo cliente di Testimone_2 [...]
– ha riferito “i montatori erano quelli della così Pt_1 Pt_1 mi hanno detto i montatori. Ad un certo punto, siccome ci si aveva un mucchio di problemi, non sapevano montare le zanzariere, è intervenuta ed ha finito quello che c'era CP_1 da finire”.
Ha negato, inoltre, interventi dell'opponente, chiarendo (capitolo di prova n.3 della seconda memoria di parte opponente) “no, non
è vero, si sono chiamati quelli della mille volte, e non Pt_1 sono mai venuti. ADR sono venuti a riprendere le porte con
l'apertura sbagliata, ma non sono mai venuti a sistemare le cose”.
6 L'opposizione, dunque, deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo impugnato, da dichiararsi esecutivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta l'opposizione, e conferma il decreto ingiuntivo impugnato, dichiarandolo esecutivo. condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, che liquida in € 4835,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Compensa le spese rispetto al terzo chiamato.
Così deciso in Pisa, il 7/11/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
7
r.g. 4557/2018
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
OGGETTO: Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la VENDITA DI COSE seguente MOBILI SENTENZA nella causa iscritta al n. 4557/2018 R.G., promossa da
(C.F. ) con gli avv.ti PAOLA Parte_1 P.IVA_1
NE e SA PE
OPPONENTE
Contro
(C.F. Controparte_1
) con l'avv. MARIA TERESA FERRETTI P.IVA_2
OPPOSTA
e
(C.F. ) con l'avv. CP_2 C.F._1
PAOLA NE
ER IA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento, per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.4.2025, con termini massimi per memorie e repliche decorrenti dal 3.7.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha promosso opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1252 emesso in data 8.8.2018 dal Tribunale di Pisa ottenuto per il pagamento della somma di euro 15.485,46 oltre accessori (doc.1 di parte opponente).
, creditore ricorrente, aveva posto a fondamento CP_1 della propria pretesa il mancato pagamento delle seguenti fatture: n.11 del 24.1.2018, n.85 del 17.5.2018, n.86 del
17.5.2018 e n.87 del 17.5.2018.
L'ingiunzione di pagamento, quindi, veniva notificata, unitamente all'atto di precetto, alla società a mezzo pec in data CP_1
07.09.2018.
A seguito di pignoramento presso terzi, la creditrice otteneva la somma di euro 11.011,00.
L'odierna opponente eccepisce, preliminarmente, l'invalidità e efficacia della scrittura privata posta a titolo di riconoscimento del debito, in quanto sottoscritta tra – legale CP_3 rappresentante della – e che, non CP_1 CP_2 rivestendo la qualifica di rappresentante legale della Parte_1
(doc. 3 di parte opponente), risulterebbe privo di alcun
[...] potere di rappresentanza.
Ritiene, ancora, parte opponente che il mancato pagamento delle fatture sia in realtà la conseguenza di una serie di inadempimenti dell'odierna opposta che avevano rallentato e talvolta ostacolato la distribuzione dei materiali ai clienti della Parte_1
(l'opponente, in virtù del rapporto di vicinato fra le due società,
2 contattava spesso l'opposta per acquistare dalla stessa i materiali venduti da rivendere poi ai propri clienti).
Si è costituita in giudizio la società Controparte_1
, contestando la fondatezza della opposizione e chiedendo
[...] la conferma del decreto ingiuntivo impugnato. CP_ Nel merito, l'opposta specifica che il sig. nell'accordo datato
22.5.2018, si era definito legale rappresentante della Parte_1
– apponendo il timbro della società e firmando il documento -
[...] impegnandosi al pagamento delle predette fatture, ingenerando così nella controparte la ragionevole convinzione circa l'effettività del potere di rappresentanza della società. CP_ Il sig. aveva dunque concluso e definito il contratto, con ritiro delle schede tecniche di certificazione legale del materiale consegnato (e non pagato).
Solo tramite l'atto di citazione in opposizione parte opposta era venuta a conoscenza della qualifica di falsus procurator in capo a CP_
Ritiene, peraltro, parte opposta, che l'operato dell'eventuale falsus procurator sia stato a più riprese ratificato dalla società opponente, sia con la presa in consegna delle schede tecniche – dando corso quindi al contratto stipulato – sia tramite l'articolazione delle difese processuali, non negandosi il debito, ma piuttosto chiedendosene la rideterminazione.
Con decreto del 8.3.2019, è stata autorizzata la chiamata in causa del terzo , il quale, dopo essere stato CP_2 dichiarato contumace in prima udienza, si è costituito in giudizio in data 2.8.2019.
Contestando preliminarmente tutto quanto dedotto dall'attrice opponente, chiedeva al Giudice di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dello stesso (essendo stato
3 l'accordo successivamente ratificato dalla legale rappresentante della ) e dunque ordinarne l'estromissione. Pt_1
Con ordinanza del 19.12.2019, è stata sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.1252 del 2018.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., la causa è stata istruita sia documentalmente in ragioni delle produzioni di parte, sia tramite escussione dei testi e interrogatorio formale del terzo chiamato.
Successivamente, il procedimento è stato assegnato alla sottoscritta per la decisione.
Le parti hanno, quindi, concluso come in epigrafe e con ordinanza del 18.4.2025 la causa è stata rimessa in decisione con concessione dei termini massimi per memorie e repliche ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 3.7.2025.
Alla luce delle risultanze dell'espletata istruttoria, ritiene questo
Giudice di dover rigettare l'opposizione.
Come noto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1398 c.c. chi contrae in assenza del potere di rappresentanza – o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli – è responsabile del danno eventualmente sofferto dal terzo per essersi affidato in maniera incolpevole alla validità del contratto.
Specifica la Suprema Corte che: “in tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché vi sia, da un lato, la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante e, dall'altro, anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente” (Cass. civile n.27349/2023).
4 CP_ Nel caso de quo, risulta che il terzo si sia comportato come fosse il rappresentante legale, pur non essendolo: l'apposizione del timbro della società è un elemento sufficientemente idoneo a ingenerare nella controparte la ragionevole – ma erronea – convinzione di trovarsi di fronte ad un soggetto munito del potere di impegnare la società verso l'esterno, dunque nei rapporti con i terzi.
La buona fede della controparte contrattuale appare effettiva.
Il teste – padre di uno dei soci della Infissi In, Testimone_1 presente al momento della stipula dell'accordo – sul punto ha dichiarato (capitolo di prova n.2 della seconda memoria di parte convenuta) ”Sì è vero, lui firmava ed agiva per . ADR in Pt_1 quella sede lui disse, me presente, che era il legale CP_2 rappresentante della e che firmava lui per la Pt_1 Pt_1 ed ha usato il timbro della ditta , che ha apposto sulla Pt_1 scrittura”.
In linea generale, come è noto, il contratto concluso dal falsus procurator non produce effetti nella sfera giuridica del rappresentato.
Indubbio, dunque, l'affidamento incolpevole che l'atteggiamento CP_ di ha indotto nei confronti del legale rappresentante della società opposta, elemento determinante ai fini della validità dell'accordo de quo è stata la successiva ratificazione dello stesso da parte dell'effettivo legale rappresentante dell'opponente, – con la conseguenza che la tutela ex CP_4 art. 1398 c.c. non ha ragione di operare in questa sede.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1399 c.c., è prevista, in capo a chi detiene il potere di rappresentanza, la possibilità di ratificare, anche per fatti concludenti - con efficacia retroattiva - il contratto posto in essere dal falsus procurator.
5 In base a risalente ma consolidata, e condivisibile, giurisprudenza di legittimità “la ratifica dell'attività svolta dal falsus procurator non si realizza con la semplice conoscenza che di essa abbia avuto il dominus, ma esige che tale soggetto ponga in essere una manifestazione di volontà, che deve essere portata
a conoscenza dell'altro contraente, diretta ad approvare il contratto concluso senza potere rappresentativo ed a farne propri, con efficacia retroattiva, gli effetti” (Cass. Civ., Sentenza
n. 2153/2014).
in data 8.7.2019, depositava un atto con cui CP_4 ratificava, in nome e per conto della la Parte_1 sottoscrizione dell'accordo compiuta in data 22.5.2018 da
– sempre in nome e per conto della stessa società – CP_2 in favore della C. Controparte_5
D'altra parte, l'opponente non ha dato prova, né, ancor prima, specificamente allegato, alcuna condotta inadempiente della controparte contrattuale, fondate l'eccezione di inadempimento.
Il teste – titolare di un agriturismo cliente di Testimone_2 [...]
– ha riferito “i montatori erano quelli della così Pt_1 Pt_1 mi hanno detto i montatori. Ad un certo punto, siccome ci si aveva un mucchio di problemi, non sapevano montare le zanzariere, è intervenuta ed ha finito quello che c'era CP_1 da finire”.
Ha negato, inoltre, interventi dell'opponente, chiarendo (capitolo di prova n.3 della seconda memoria di parte opponente) “no, non
è vero, si sono chiamati quelli della mille volte, e non Pt_1 sono mai venuti. ADR sono venuti a riprendere le porte con
l'apertura sbagliata, ma non sono mai venuti a sistemare le cose”.
6 L'opposizione, dunque, deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo impugnato, da dichiararsi esecutivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta l'opposizione, e conferma il decreto ingiuntivo impugnato, dichiarandolo esecutivo. condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, che liquida in € 4835,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Compensa le spese rispetto al terzo chiamato.
Così deciso in Pisa, il 7/11/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
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