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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/11/2025, n. 2285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2285 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Marco Valecchi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 219 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. DE GREGORIO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in AN (RM)
Via Cupa n.14 , giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. DI LEVA MARIA ALESSIA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Nettuno,
Via Monte Grappa 14, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa di divorzio promossa da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
coniuge per matrimonio contratto in Nettuno in data 14.7.2015 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 27, parte I, anno 2015.
Il ricorrente ha dedotto che dal matrimonio non sono nati figli e che fra i coniugi è intervenuta separazione consensuale come da decreto di omologa del 24.7.2019; da allora i coniugi non si sono riconciliati ed anzi il ha intrapreso una nuova relazione sentimentale da cui è nata una bimba di Pt_1 nome . Per_1
Il ricorrente ha, dunque, chiesto la declaratoria di scioglimento del matrimonio civile, senza condizioni, sul presupposto che “i coniugi sono economicamente indipendenti e comunque la signora
è in grado di poter provvedere a sé essendo tra l'altro iscritta nelle liste speciali per CP_1
l'occupazione e che durante il periodo di separazione ha lavorato ed addirittura ha rifiutato lavori che le sono stati proposti”.
, costituitasi in giudizio, si è associata alla domanda in punto status, ma ha Controparte_1
contestato, per il resto, le avverse prospettazioni e domande, invocando il riconoscimento di un assegno divorzile nella misura di 700,00 euro o, in subordine, di almeno 300,00 euro.
A supporto della propria domanda, la resistente ha spiegato: di aver convissuto con il fin dal Pt_1
2009 nella ex casa familiare, dopo un fidanzamento iniziato addirittura nel 2001; di aver lavorato, prima di convivere con il marito ed anche successivamente alla convivenza e al matrimonio, sino al
27.9.2018 come assistente ai soggetti portatori di handicap nelle scuole, percependo una retribuzione mensile di circa € 800,00/1000,00, in quanto laureata in psicologia;
di essere stata costretta il 27.9.2018 ad abbandonare il proprio lavoro a causa di gravissimi problemi di salute;
che il 4.12.2018 il coniuge depositava ricorso per la separazione;
di essere stata riconosciuta invalida al
100% nel periodo dal gennaio 2019 al settembre 2021, percependo un assegno di 287,00 euro mensili;
che successivamente l'invalidità è stata ridotta al 67%, con conseguente sospensione dell'assegno di invalidità; che soltanto a dicembre 2021 il ha iniziato a corrispondere alla moglie Pt_1
il contributo previsto in sede di separazione (300,00 euro); di aver vissuto, a seguito della separazione, non già nella ex casa coniugale come concordato, ma nell'alloggio sito in Nettuno, Via
Romana di proprietà del suocero e da lui messo a disposizione;
di non aver mai ricevuto alcuna proposta lavorativa, pur essendo iscritta nelle liste speciali;
di non aver reperito alcuna occupazione, nonostante gli sforzi profusi in tal senso.
All'udienza del 2.5.2023, il ricorrente ha dichiarato: “lavoro come operaio con uno stipendio medio di
€ 1700, abito presso la mia famiglia di origine. Ho una auto di proprietà. la resistente lavorava in costanza di matrimonio con rapporti di lavoro a tempo determinato ma non continuità. ci siamo sposati che la resistente stava già male. La lavorava presso una agenzia interinale e quando CP_1
è finito il rapporto non ha più ripreso a lavorare. A quanto so la resistente non lavora, so che ha fatto alcuni stage retribuiti prima o subito dopo la pandemia, non ricordo bene l'anno. So che la resistente non si è sentita di continuare il lavoro dopo gli stage per motivi logistici (distanza da casa – circa a 15 km dalla casa). So questo perché me lo ha riferito lei. Ho un nuovo nucleo familiare che abita con me presso la casa dei miei genitori. Ho una compagna, invalida al 100%, ed una bambina di 11 mesi che sta a casa con la madre. La mia compagna non lavora e non percepisce pensione di invalidità”.
Poi ancora: “la mia compagna lavorava prima di avere nostra figlia come assistente ai disabili con stipendio di circa € 400 al mese. La mia compagna è casa e non lavora, avendo per altro subito recentemente un incidente domestico. Preciso che sostengo molte spese in ragione della nascita di nostra figlia”.
La resistente, per parte sua, ha riferito: “ho lavorato 13 anni come assistente operativa ai portatori di handicap a Pomezia e poi ad AN (negli ultimi 3 anni del rapporto per le mie difficoltà a guidare) dal
2005 al 2018, il rapporto è stato terminato per superamento del periodo di comporto (assenza per malattia). Ho fatto un tirocinio dall'ottobre 2020 sino al maggio 2021 con retribuzione di circa 750 euro al mese. Ho terminato il tirocinio perché a causa della malattia non mi sento più di guidare e il tirocinio implicava che mi spostassi ad Aprilia. Non ho molto senso dell'orientamento e preferisco spostarmi a piedi. Per me era problematico spostarmi con i mezzi pubblici a causa del mio stato di salute. La casa in cui abito è intestata al padre di mio marito, non pago canone di affitto e le spese vive della casa (condominio, bollette utenze etc). Ci abito da ottobre 2019. Sono a conoscenza del fatto che il ricorrente ha una nuova famiglia. so che la compagna lavorava, prima di avere la bimba, privatamente come logopedista: so questo perché la compagna è sorella di una mia amica e per questo motivo sono a conoscenza di questo fatto. Non so dire se la compagna lavora attualmente.
Nella mia attuale casa sto senza contratto, ho firmato un foglio tra me e il padre del ricorrente nel quale si diceva che sarei potuta rimanere in questa casa fino al divorzio. Non pago niente per stare in questa casa. Mia madre abita a Nettuno ma non ho rapporti con lei mentre mio padre abita in Sicilia con l'attuale compagna. Sono laureata in psicologia”.
Con ordinanza del 5.5.2023, in via provvisoria ed urgente è stato previsto in favore della resistente un contributo mensile pari a 200,00 euro a carico del coniuge.
Nel prosieguo del giudizio, fra i coniugi è intervenuta in punto status la sentenza parziale di divorzio n. 2419 del 5.12.2023.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova orale finché è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò posto, essendo già intervenuta la declaratoria di divorzio, in questa sede resta da affrontare solo la questione economica.
Giova ricordare che l'art. 5 c. 6 legge n. 898/1970 prevede la possibilità di attribuire in favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive un assegno c.d. divorzile.
Ai fini della valutazione di adeguatezza dei mezzi del coniuge, tale norma impone di valorizzare, oltre alle “condizioni dei coniugi”, il “contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.
La norma impone, cioè, di valutare l'adeguatezza dei mezzi alla luce della pregressa vicenda coniugale e delle scelte di vita che i coniugi hanno condiviso in costanza di matrimonio.
L'attribuzione dell'assegno divorzile presuppone, dunque, una valutazione concreta ed effettiva delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e, successivamente, l'accertamento del nesso di causa tra la disparità economico-patrimoniale rilevata e le scelte di conduzione della vita familiare condivise in costanza di matrimonio.
Dette scelte devono dimostrarsi tali aver comportato il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di un coniuge in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata della convivenza ed alle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Tali coordinate ermeneutiche rivelano come l'assegno divorzile abbia natura composita assistenziale e perequativo-compensativa.
Il contributo di cui all'art. 5 c. 6 legge 898/1970 non è, infatti, volto a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, né la ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma è finalizzato ad assicurare un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, e al ruolo svolto dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Con l'intervenuta cessazione dello status coniugalis, dunque, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non assume rilievo nella determinazione dell'assegno di mantenimento ex art. 5 c. 6
Legge 898/1970.
Quest'ultimo riveste natura assistenziale, compensativa e perequativa, poiché volto non già alla ricostituzione del tenore di vita in costanza di matrimonio, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal (ex) coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro.
Per sintetizzare, “la funzione equilibratrice dell'assegno divorzile non mira alla ricostituzione del tenore di vita durante il matrimonio, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e personale.
L'assegno divorzile ha una natura perequativa e compensativa che deriva dal principio costituzionale di solidarietà, con l'obiettivo di consentire all'ex coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito durante il matrimonio, considerando anche le aspettative professionali sacrificate. Per ottenere l'assegno di divorzio, è necessario dimostrare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e la sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, valutando le condizioni economico-patrimoniali delle parti, il contributo fornito alla vita familiare e la durata del matrimonio” (Cass. Civ., Sez. I, 27/02/2024, n. 5148).
Ora, nel caso di specie, in applicazione di tali coordinate ermeneutiche, conviene, innanzitutto, rilevare che i coniugi si sono sposati in data 14.7.2015, pur avendo avviato la propria relazione sentimentale da tempo.
Quando hanno intrapreso la convivenza matrimoniale, le parti avevano rispettivamente, il ricorrente,
34 anni e, la resistente, 36 anni.
L'istruttoria orale espletata ha smentito la tesi della convenuta per cui i coniugi avrebbero convissuto nella ex casa coniugale prima del matrimonio, sicché in questa sede occorre valutare che la convivenza matrimoniale si è protratta per un arco temporale piuttosto breve, atteso che già nel 2018 il ricorrente agiva in giudizio per la separazione. Più precisamente, il matrimonio veniva celebrato in data 14.7.2015, il 4.12.2018 il ricorrente depositava il ricorso di separazione. (3 anni e 5 mesi).
Il giudizio di divorzio è stato promosso nel 2023, dopo che nel 2019 interveniva la separazione consensuale.
Ad oggi il ricorrente ha 44 anni e la resistente 46.
La resistente ha dichiarato che, prima del matrimonio ed anche nel corso del matrimonio, ha sempre lavorato come assistente operativa ai portatori di handicap.
Tuttavia, dal 2018 era costretta a cessare la propria attività lavorativa per gravissimi problemi di salute.
Dunque, la resistente stessa ha chiarito che se dal 2018 non ha più lavorato non è dipeso da una scelta concordata col coniuge, ma per ragioni tutte riconducibili al suo stato di salute che non le hanno più consentito di lavorare.
Si vedano le rispettive posizioni economiche delle parti.
Il Sig. ha depositato in atti la certificazione unica dell'anno 2020 da cui risulta un reddito netto Pt_1
da lavoro pari a 22.772,68 euro (1897,00 euro circa al mese per 12 mensilità), la certificazione unica dell'anno 2021 da cui risulta un reddito netto da lavoro pari a 25.073,52 euro (2.089,46 euro circa al mese per 12 mensilità), la certificazione unica dell'anno 2022 da cui risulta un reddito netto da lavoro pari a 25.928,35 euro (2160,00 euro circa al mese per 12 mensilità).
Ha depositato altresì gli estratti del proprio conto corrente acceso presso Credit Agricole dal gennaio
2023 a marzo 2023 da cui risultano: l'accredito della retribuzione in data 31.1.2023 per 2914,00 euro;
il versamento di 2500,00 euro in contanti in data 8.2.2023, la sottoscrizione di certificati di deposito per 7500,00 euro in data 8.2.2023, la sottoscrizione di fondi in data 13.2.2023 per 7500,00 euro,
l'accredito della retribuzione in data 27.2.2023 per 1871,00 euro, l'accredito di 14.000,00 euro in data 2.3.2023 da giroconto, l'accredito della retribuzione in data 31.3.2023 per 1760,00 euro.
Il ricorrente ha depositato documentazione economica parziale, ma la documentazione depositata sembra smentire le prospettazioni del per cui lo stesso verserebbe in condizioni economiche Pt_1
particolarmente difficili.
Egli vive con i propri genitori, senza sopportare oneri alloggiativi.
Inoltre, ha sì una figlia a carico, nata da una nuova relazione more uxorio, ma dispone di un reddito che su 12 mensilità ammonta a più di 2000,00 euro e ha addirittura capacità di risparmio, essendo riuscito ad investire una parte delle proprie provviste bancarie.
La resistente, dal canto suo, ha depositato in atti copiosa documentazione medica e verbale della
Commissione medica che l'ha dichiarata “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al
100%” in data 20.8.2018 e che l'ha dichiarata “portatore di handicap in situazione di gravità” (in data
24.8.2018 con revisione prevista nell'anno 2019) nonché verbale della Commissione medica che l'ha dichiarata “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa al 67%” in data 31.8.2021
(senza revisione), con conseguente sospensione della pensione di invalidità, precedentemente riconosciuta.
Dunque, non vi è in atti documentazione che attesti l'impossibilità oggettiva della convenuta di prestare attività lavorativa, ma certamente la documentazione depositata dimostra una sua ridotta capacità lavorativa che, unitamente all'età ed alla prolungata inoccupazione, malgrado l'inserimento nelle liste speciali, non può che rappresentare un ostacolo al suo inserimento lavorativo.
La convenuta ha poi depositato gli estratti del proprio conto corrente Banco Posta da gennaio 2022
a dicembre 2022 da cui non risultano altro che gli accrediti del a titolo di mantenimento e Pt_1
soltanto in data 2.9.2022 un accredito di 200,00 euro da per “cure dentarie”. Controparte_2
Al 31.12.2021 il saldo era pari a 6037,44 euro. Al 31.12.2022 il saldo era pari a 5010,13 euro. In tutto il 2022, dunque, malgrado le uniche entrate siano state i contributi versati dal per 300,00 euro Pt_1 mensili, la resistente ha intaccato le provviste presenti sul conto solo per circa un migliaio di euro, circostanza che non appare ragionevolmente credibile.
Fino ad oggi la resistente non ha sopportato oneri alloggiativi, in quanto ha vissuto in una casa messale a disposizione da parte del suocero, ma con la pronuncia di divorzio ella è destinata a dover reperire altra sistemazione alloggiativa che implicherà senz'altro un onere a suo carico.
A fronte delle risultanze probatorie in atti, il Collegio ritiene che non vi siano i presupposti per riconoscere a un contributo in funzione compensativa, in quanto nulla è stato Controparte_1
specificamente allegato a riguardo né sono state acquisite evidenze in tal senso.
Di contro, il Collegio ritiene che possa riconoscersi alla resistente un contributo con funzione assistenziale.
Infatti, benchè le prospettazioni di assoluta impossidenza non siano corroborate dalla documentazione economica in atti, in ogni caso è evidente, stante l'età della convenuta, la sua prolungata inoccupazione ed il suo precario stato psico-fisico, che la stessa non è in grado di procurarsi da sé sola le risorse necessarie per soddisfare quantomeno le sue esigenze primarie, tanto più che a breve la donna sarà gravata da oneri alloggiativi che prima non ha mai sopportato.
Il Collegio ritiene allora congruo porre a carico di ed in favore di un Parte_1 Controparte_1
assegno divorzile pari a 300,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere all'interessata entro il giorno 5 di ogni mese.
Alla stregua delle statuizioni che precedono, le spese di lite vanno senz'altro compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, dato atto che con sentenza n. 2419 del 5.12.2023 è già stato dichiarato il divorzio fra i coniugi, così provvede:
- pone a carico di ed in favore di un assegno divorzile pari a 300,00 Parte_1 Controparte_1
euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere all'interessata entro il giorno
5 di ogni mese;
-spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente Dott. Riccardo Massera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Marco Valecchi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 219 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. DE GREGORIO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in AN (RM)
Via Cupa n.14 , giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. DI LEVA MARIA ALESSIA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Nettuno,
Via Monte Grappa 14, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa di divorzio promossa da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
coniuge per matrimonio contratto in Nettuno in data 14.7.2015 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 27, parte I, anno 2015.
Il ricorrente ha dedotto che dal matrimonio non sono nati figli e che fra i coniugi è intervenuta separazione consensuale come da decreto di omologa del 24.7.2019; da allora i coniugi non si sono riconciliati ed anzi il ha intrapreso una nuova relazione sentimentale da cui è nata una bimba di Pt_1 nome . Per_1
Il ricorrente ha, dunque, chiesto la declaratoria di scioglimento del matrimonio civile, senza condizioni, sul presupposto che “i coniugi sono economicamente indipendenti e comunque la signora
è in grado di poter provvedere a sé essendo tra l'altro iscritta nelle liste speciali per CP_1
l'occupazione e che durante il periodo di separazione ha lavorato ed addirittura ha rifiutato lavori che le sono stati proposti”.
, costituitasi in giudizio, si è associata alla domanda in punto status, ma ha Controparte_1
contestato, per il resto, le avverse prospettazioni e domande, invocando il riconoscimento di un assegno divorzile nella misura di 700,00 euro o, in subordine, di almeno 300,00 euro.
A supporto della propria domanda, la resistente ha spiegato: di aver convissuto con il fin dal Pt_1
2009 nella ex casa familiare, dopo un fidanzamento iniziato addirittura nel 2001; di aver lavorato, prima di convivere con il marito ed anche successivamente alla convivenza e al matrimonio, sino al
27.9.2018 come assistente ai soggetti portatori di handicap nelle scuole, percependo una retribuzione mensile di circa € 800,00/1000,00, in quanto laureata in psicologia;
di essere stata costretta il 27.9.2018 ad abbandonare il proprio lavoro a causa di gravissimi problemi di salute;
che il 4.12.2018 il coniuge depositava ricorso per la separazione;
di essere stata riconosciuta invalida al
100% nel periodo dal gennaio 2019 al settembre 2021, percependo un assegno di 287,00 euro mensili;
che successivamente l'invalidità è stata ridotta al 67%, con conseguente sospensione dell'assegno di invalidità; che soltanto a dicembre 2021 il ha iniziato a corrispondere alla moglie Pt_1
il contributo previsto in sede di separazione (300,00 euro); di aver vissuto, a seguito della separazione, non già nella ex casa coniugale come concordato, ma nell'alloggio sito in Nettuno, Via
Romana di proprietà del suocero e da lui messo a disposizione;
di non aver mai ricevuto alcuna proposta lavorativa, pur essendo iscritta nelle liste speciali;
di non aver reperito alcuna occupazione, nonostante gli sforzi profusi in tal senso.
All'udienza del 2.5.2023, il ricorrente ha dichiarato: “lavoro come operaio con uno stipendio medio di
€ 1700, abito presso la mia famiglia di origine. Ho una auto di proprietà. la resistente lavorava in costanza di matrimonio con rapporti di lavoro a tempo determinato ma non continuità. ci siamo sposati che la resistente stava già male. La lavorava presso una agenzia interinale e quando CP_1
è finito il rapporto non ha più ripreso a lavorare. A quanto so la resistente non lavora, so che ha fatto alcuni stage retribuiti prima o subito dopo la pandemia, non ricordo bene l'anno. So che la resistente non si è sentita di continuare il lavoro dopo gli stage per motivi logistici (distanza da casa – circa a 15 km dalla casa). So questo perché me lo ha riferito lei. Ho un nuovo nucleo familiare che abita con me presso la casa dei miei genitori. Ho una compagna, invalida al 100%, ed una bambina di 11 mesi che sta a casa con la madre. La mia compagna non lavora e non percepisce pensione di invalidità”.
Poi ancora: “la mia compagna lavorava prima di avere nostra figlia come assistente ai disabili con stipendio di circa € 400 al mese. La mia compagna è casa e non lavora, avendo per altro subito recentemente un incidente domestico. Preciso che sostengo molte spese in ragione della nascita di nostra figlia”.
La resistente, per parte sua, ha riferito: “ho lavorato 13 anni come assistente operativa ai portatori di handicap a Pomezia e poi ad AN (negli ultimi 3 anni del rapporto per le mie difficoltà a guidare) dal
2005 al 2018, il rapporto è stato terminato per superamento del periodo di comporto (assenza per malattia). Ho fatto un tirocinio dall'ottobre 2020 sino al maggio 2021 con retribuzione di circa 750 euro al mese. Ho terminato il tirocinio perché a causa della malattia non mi sento più di guidare e il tirocinio implicava che mi spostassi ad Aprilia. Non ho molto senso dell'orientamento e preferisco spostarmi a piedi. Per me era problematico spostarmi con i mezzi pubblici a causa del mio stato di salute. La casa in cui abito è intestata al padre di mio marito, non pago canone di affitto e le spese vive della casa (condominio, bollette utenze etc). Ci abito da ottobre 2019. Sono a conoscenza del fatto che il ricorrente ha una nuova famiglia. so che la compagna lavorava, prima di avere la bimba, privatamente come logopedista: so questo perché la compagna è sorella di una mia amica e per questo motivo sono a conoscenza di questo fatto. Non so dire se la compagna lavora attualmente.
Nella mia attuale casa sto senza contratto, ho firmato un foglio tra me e il padre del ricorrente nel quale si diceva che sarei potuta rimanere in questa casa fino al divorzio. Non pago niente per stare in questa casa. Mia madre abita a Nettuno ma non ho rapporti con lei mentre mio padre abita in Sicilia con l'attuale compagna. Sono laureata in psicologia”.
Con ordinanza del 5.5.2023, in via provvisoria ed urgente è stato previsto in favore della resistente un contributo mensile pari a 200,00 euro a carico del coniuge.
Nel prosieguo del giudizio, fra i coniugi è intervenuta in punto status la sentenza parziale di divorzio n. 2419 del 5.12.2023.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova orale finché è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò posto, essendo già intervenuta la declaratoria di divorzio, in questa sede resta da affrontare solo la questione economica.
Giova ricordare che l'art. 5 c. 6 legge n. 898/1970 prevede la possibilità di attribuire in favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive un assegno c.d. divorzile.
Ai fini della valutazione di adeguatezza dei mezzi del coniuge, tale norma impone di valorizzare, oltre alle “condizioni dei coniugi”, il “contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.
La norma impone, cioè, di valutare l'adeguatezza dei mezzi alla luce della pregressa vicenda coniugale e delle scelte di vita che i coniugi hanno condiviso in costanza di matrimonio.
L'attribuzione dell'assegno divorzile presuppone, dunque, una valutazione concreta ed effettiva delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e, successivamente, l'accertamento del nesso di causa tra la disparità economico-patrimoniale rilevata e le scelte di conduzione della vita familiare condivise in costanza di matrimonio.
Dette scelte devono dimostrarsi tali aver comportato il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di un coniuge in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata della convivenza ed alle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Tali coordinate ermeneutiche rivelano come l'assegno divorzile abbia natura composita assistenziale e perequativo-compensativa.
Il contributo di cui all'art. 5 c. 6 legge 898/1970 non è, infatti, volto a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, né la ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma è finalizzato ad assicurare un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, e al ruolo svolto dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Con l'intervenuta cessazione dello status coniugalis, dunque, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non assume rilievo nella determinazione dell'assegno di mantenimento ex art. 5 c. 6
Legge 898/1970.
Quest'ultimo riveste natura assistenziale, compensativa e perequativa, poiché volto non già alla ricostituzione del tenore di vita in costanza di matrimonio, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal (ex) coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro.
Per sintetizzare, “la funzione equilibratrice dell'assegno divorzile non mira alla ricostituzione del tenore di vita durante il matrimonio, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e personale.
L'assegno divorzile ha una natura perequativa e compensativa che deriva dal principio costituzionale di solidarietà, con l'obiettivo di consentire all'ex coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito durante il matrimonio, considerando anche le aspettative professionali sacrificate. Per ottenere l'assegno di divorzio, è necessario dimostrare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e la sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, valutando le condizioni economico-patrimoniali delle parti, il contributo fornito alla vita familiare e la durata del matrimonio” (Cass. Civ., Sez. I, 27/02/2024, n. 5148).
Ora, nel caso di specie, in applicazione di tali coordinate ermeneutiche, conviene, innanzitutto, rilevare che i coniugi si sono sposati in data 14.7.2015, pur avendo avviato la propria relazione sentimentale da tempo.
Quando hanno intrapreso la convivenza matrimoniale, le parti avevano rispettivamente, il ricorrente,
34 anni e, la resistente, 36 anni.
L'istruttoria orale espletata ha smentito la tesi della convenuta per cui i coniugi avrebbero convissuto nella ex casa coniugale prima del matrimonio, sicché in questa sede occorre valutare che la convivenza matrimoniale si è protratta per un arco temporale piuttosto breve, atteso che già nel 2018 il ricorrente agiva in giudizio per la separazione. Più precisamente, il matrimonio veniva celebrato in data 14.7.2015, il 4.12.2018 il ricorrente depositava il ricorso di separazione. (3 anni e 5 mesi).
Il giudizio di divorzio è stato promosso nel 2023, dopo che nel 2019 interveniva la separazione consensuale.
Ad oggi il ricorrente ha 44 anni e la resistente 46.
La resistente ha dichiarato che, prima del matrimonio ed anche nel corso del matrimonio, ha sempre lavorato come assistente operativa ai portatori di handicap.
Tuttavia, dal 2018 era costretta a cessare la propria attività lavorativa per gravissimi problemi di salute.
Dunque, la resistente stessa ha chiarito che se dal 2018 non ha più lavorato non è dipeso da una scelta concordata col coniuge, ma per ragioni tutte riconducibili al suo stato di salute che non le hanno più consentito di lavorare.
Si vedano le rispettive posizioni economiche delle parti.
Il Sig. ha depositato in atti la certificazione unica dell'anno 2020 da cui risulta un reddito netto Pt_1
da lavoro pari a 22.772,68 euro (1897,00 euro circa al mese per 12 mensilità), la certificazione unica dell'anno 2021 da cui risulta un reddito netto da lavoro pari a 25.073,52 euro (2.089,46 euro circa al mese per 12 mensilità), la certificazione unica dell'anno 2022 da cui risulta un reddito netto da lavoro pari a 25.928,35 euro (2160,00 euro circa al mese per 12 mensilità).
Ha depositato altresì gli estratti del proprio conto corrente acceso presso Credit Agricole dal gennaio
2023 a marzo 2023 da cui risultano: l'accredito della retribuzione in data 31.1.2023 per 2914,00 euro;
il versamento di 2500,00 euro in contanti in data 8.2.2023, la sottoscrizione di certificati di deposito per 7500,00 euro in data 8.2.2023, la sottoscrizione di fondi in data 13.2.2023 per 7500,00 euro,
l'accredito della retribuzione in data 27.2.2023 per 1871,00 euro, l'accredito di 14.000,00 euro in data 2.3.2023 da giroconto, l'accredito della retribuzione in data 31.3.2023 per 1760,00 euro.
Il ricorrente ha depositato documentazione economica parziale, ma la documentazione depositata sembra smentire le prospettazioni del per cui lo stesso verserebbe in condizioni economiche Pt_1
particolarmente difficili.
Egli vive con i propri genitori, senza sopportare oneri alloggiativi.
Inoltre, ha sì una figlia a carico, nata da una nuova relazione more uxorio, ma dispone di un reddito che su 12 mensilità ammonta a più di 2000,00 euro e ha addirittura capacità di risparmio, essendo riuscito ad investire una parte delle proprie provviste bancarie.
La resistente, dal canto suo, ha depositato in atti copiosa documentazione medica e verbale della
Commissione medica che l'ha dichiarata “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al
100%” in data 20.8.2018 e che l'ha dichiarata “portatore di handicap in situazione di gravità” (in data
24.8.2018 con revisione prevista nell'anno 2019) nonché verbale della Commissione medica che l'ha dichiarata “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa al 67%” in data 31.8.2021
(senza revisione), con conseguente sospensione della pensione di invalidità, precedentemente riconosciuta.
Dunque, non vi è in atti documentazione che attesti l'impossibilità oggettiva della convenuta di prestare attività lavorativa, ma certamente la documentazione depositata dimostra una sua ridotta capacità lavorativa che, unitamente all'età ed alla prolungata inoccupazione, malgrado l'inserimento nelle liste speciali, non può che rappresentare un ostacolo al suo inserimento lavorativo.
La convenuta ha poi depositato gli estratti del proprio conto corrente Banco Posta da gennaio 2022
a dicembre 2022 da cui non risultano altro che gli accrediti del a titolo di mantenimento e Pt_1
soltanto in data 2.9.2022 un accredito di 200,00 euro da per “cure dentarie”. Controparte_2
Al 31.12.2021 il saldo era pari a 6037,44 euro. Al 31.12.2022 il saldo era pari a 5010,13 euro. In tutto il 2022, dunque, malgrado le uniche entrate siano state i contributi versati dal per 300,00 euro Pt_1 mensili, la resistente ha intaccato le provviste presenti sul conto solo per circa un migliaio di euro, circostanza che non appare ragionevolmente credibile.
Fino ad oggi la resistente non ha sopportato oneri alloggiativi, in quanto ha vissuto in una casa messale a disposizione da parte del suocero, ma con la pronuncia di divorzio ella è destinata a dover reperire altra sistemazione alloggiativa che implicherà senz'altro un onere a suo carico.
A fronte delle risultanze probatorie in atti, il Collegio ritiene che non vi siano i presupposti per riconoscere a un contributo in funzione compensativa, in quanto nulla è stato Controparte_1
specificamente allegato a riguardo né sono state acquisite evidenze in tal senso.
Di contro, il Collegio ritiene che possa riconoscersi alla resistente un contributo con funzione assistenziale.
Infatti, benchè le prospettazioni di assoluta impossidenza non siano corroborate dalla documentazione economica in atti, in ogni caso è evidente, stante l'età della convenuta, la sua prolungata inoccupazione ed il suo precario stato psico-fisico, che la stessa non è in grado di procurarsi da sé sola le risorse necessarie per soddisfare quantomeno le sue esigenze primarie, tanto più che a breve la donna sarà gravata da oneri alloggiativi che prima non ha mai sopportato.
Il Collegio ritiene allora congruo porre a carico di ed in favore di un Parte_1 Controparte_1
assegno divorzile pari a 300,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere all'interessata entro il giorno 5 di ogni mese.
Alla stregua delle statuizioni che precedono, le spese di lite vanno senz'altro compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, dato atto che con sentenza n. 2419 del 5.12.2023 è già stato dichiarato il divorzio fra i coniugi, così provvede:
- pone a carico di ed in favore di un assegno divorzile pari a 300,00 Parte_1 Controparte_1
euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere all'interessata entro il giorno
5 di ogni mese;
-spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente Dott. Riccardo Massera