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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10071 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, Parte_1 dall'avv. RD RI LE presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CP_1
RD RI LE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/05/2025 e , Parte_1 CP_1 premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 25/07/1998, dalla cui unione nascevano i figli ( nato il [...]) e ( nata il [...]) Persona_1 Persona_2 entrambi maggiorenni non economicamente autosufficienti, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
2. Dichiarare la separazione dei coniugi;
3. Assegnare la casa familiare di proprietà di entrambi i coniugi, sita in NAPOLI, via G. CAPALDO n. 30, a
[...] con ogni arredo e pertinenza, che l'abiterà con la figlia e con il figlio CP_1 Per_2
, momentaneamente fuori Napoli.
4. Il marito si è già allontanato dalla casa Per_1 coniugale e vive nella casa sita in Napoli alla via Salita Arenella 25, di cui è proprietario per un
1/3. 5. Entrambi i Genitori si obbligano a versare direttamente al figlio , attualmente Per_1 praticante avvocato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, l'importo di euro
500,00 ciascuno e il sig. verserà alla sig.ra in favore Parte_1 CP_1 della figlia , la somma di euro 500,00, su conto corrente cointestato a entrambi i coniugi Per_2
n. 000002268, (per 12 mensilità), in via anticipata entro il giorno 30 di ogni mese. La somma
(fissata con decorrenza dal mese di maggio) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
6. Disporre che entrambi i Genitori provvedano al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Napoli.
7. Entrambi I coniugi dichiarano di rinunciare espressamente all'assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
8.L'autovettura tipo Hyundai targata EP780GL, in uso al marito, già di proprietà di rimane in uso al coniuge che provvederà al CP_1 Parte_1 pagamento di tutte le spese (tassa circolazione, bollo ed eventuali multe).
9. Il camper tipo
IL OR targato DR890LJ, già di proprietà della moglie è stato venduto CP_1 in data 11.07.2025 10. I motorini, entrambi di proprietà di tipo: Kymco People CP_1
One 125 targato EL12228 e Synphony 125 targato FN18106, sono rispettivamente in uso del figlio e della figlia .” Per_1 Per_2
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
2 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] atto n.213 ,parte II , S. A SEZ. AR , reg. Atti Matrimonio anno 1998 ) ; CP_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/09/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Rosaria Gatti Dott. Raffaele Sdino
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