Ordinanza cautelare 28 marzo 2022
Ordinanza presidenziale 8 novembre 2024
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 04/06/2025, n. 10795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10795 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10795/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13388/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13388 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Ferrara, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio Interuniversitario Cineca, Selexi S.r.l., Mast S.r.l., non costituiti in giudizio;
nei confronti
IA CA, SC Corsi, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2021/2022, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it in data 28 settembre 2021, nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;
- della schermata personale, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it in data 24 settembre 2021, attraverso la quale i partecipanti alla prova hanno potuto prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica; - dell'elenco del 17 settembre 2021, pubblicato sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it, riportante il punteggio dei candidati (con il solo codice etichetta) in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva;
- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 25 giugno 2021, prot. n. 730, recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022» e dei relativi allegati;
- dell'Allegato A del menzionato D.M. n. 730/2021, riportante i «Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria e in Medicina Veterinaria»;
- ove occorra, di tutti gli allegati, ancorché di estremi non conosciuti, relativi ai programmi relativi ai quesiti del test di ammissione ai corsi di laurea suddetti;
- dell'Allegato n. 1 al menzionato D.M., in tema di segretezza e anonimato della prova;
- del Decreto adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, del 25 giugno 2021, n. 740, e i relativi Allegati, avente ad oggetto la «Definizione dei posti provvisori disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, (lingua italiana e lingua inglese)» ;
- del Decreto Ministeriale n.1071, adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca in data 01 settembre 2021, di concerto con il Ministero della Salute, recante la «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) per i candidati dei Paesi UE ed non UE residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non UE» ;
- delle deliberazioni ex art. 3, comma 2, lett. a), b) e c), l. 2 agosto 1999, n. 264, adottate dagli Atenei e recanti la potenziale offerta formativa per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2021/2022, di contenuto allo stato non conosciuto;
- dei bandi di concorso delle Università per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2021/2022;
- della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati in data 3 settembre 2021, con particolare riferimento alle domande n. 21, 28 della matrice ministeriale, corrispondenti alle domande n. 17, 37 del compito di parte ricorrente;
- della prova unica di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria a.a. 2021/2022 nella parte in cui il MUR non ha annullato al pari della domanda n. 56 della matrice ministeriale, anche le domande n. 21, 28 in quanto irrimediabilmente errate, corrispondenti alle domande n. 17, 37 del compito di parte ricorrente;
- degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al D.M. 730/2021;
- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2020/21;
- degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;
- dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;
- della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione delle prove redatti dal CINECA;
- della scheda di valutazione della prova d'accesso espletata da parte ricorrente e pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.cineca.it attraverso il portale www.universitaly.it;
- dell'atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2021/2022 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- ove occorra, dell'Accordo assunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 04 agosto 2021, Rep. atti n. 148/CSR, in merito alla “Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2020/2021, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e delle allegate Tabelle, in particolare delle stime riportate nella Tabella 1, riportante il fabbisogno formativo di medici chirurghi e odontoiatri;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente, ancorché di contenuto incognito;
e per la condanna
delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi Ferrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 16 maggio 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente ha partecipato in data 3 settembre 2021, presso la sede dell’Ateneo di Ferrara, alla selezione per l’accesso al corso di laurea magistrale unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2021/2022.
In data 28 settembre 2021 è stata pubblicata la graduatoria nazionale di merito nominativa, nella quale si è collocata alla posizione n. 18.566, con un punteggio finale di 33,10.
Per effetto del punteggio riportato, la ricorrente non è risultata collocata entro il numero di posti disponibili per nessuna delle Università prescelte, né tale situazione è mutata all’esito dei primi scorrimenti di graduatoria, facenti seguito a rinunce di studenti rispetto alle diverse sedi indicate come preferenziali.
2. Con il ricorso all’esame, la ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva per l’ammissione ai corsi di laurea indicati in epigrafe con richiesta, previa concessione di idonea misura cautelare, di annullamento degli stessi nei limiti delle censure proposte, di condanna all’aumento di punteggio in favore di parte ricorrente in modo da consentire alla medesima il collocamento in posizione utile nella graduatoria nazionale, con conseguente ammissione presso l’Ateneo indicato come prima scelta all’atto di presentazione della domanda o, in subordine, presso gli altri Atenei e, in ulteriore subordine, di condanna ai sensi dell’art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate all’adozione del provvedimento di ammissione di parte ricorrente al corso di laurea per cui è causa e, in via ulteriormente gradata, di annullamento del concorso e la ripetizione della prova, con risarcimento del danno per equivalente.
3. La presente impugnativa è affidata a otto motivi di ricorso, sintetizzabili come segue:
- con il primo motivo si contesta la presenza di domande errate (nn. 2, 21 e 23 della matrice ministeriale), che non avrebbero presentato alcuna risposta esatta o si sarebbero rivelate fuorvianti, con conseguente indebita detrazione di punteggio al ricorrente che, ove attribuito, gli avrebbe consentito di collocarsi nella graduatoria in una posizione utile all’immatricolazione;
- con il secondo motivo viene denunciata l’illegittimità della composizione delle domande oggetto del test d’accesso in ragione della violazione dell’art. 4, comma 1, l. 2 agosto 1999, n. 264 e del D.M. 25 giugno 2021, n. 730, recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2021/2022” laddove, in fase di predisposizione del test, sarebbe stato inserito tra le domande di logica un quesito di matematica, così alterando il numero dei quesiti ammessi in rapporto alla ripartizione degli argomenti stabiliti nella lex specialis ;
- con il terzo motivo, formulato in via subordinata, è stata parimenti dedotta la violazione dell’art. 4, comma 1, l. 2 agosto 1999, n. 264 e del D.M. 25 giugno 2021, n. 730, a cagione dell’affermato mancato rispetto dei principi e delle statuizioni recati dalla predetta normativa che imponevano la coerenza dei quesiti somministrati con i programmi della scuola secondaria superiore; ciò anche alla luce della presenza di un significativo numero di domande afferenti al ragionamento logico non corrispondenti ai programmi svolti nella scuola secondaria, né al grado di formazione raggiunto da chi termina il percorso scolastico in questione;
- con il quarto motivo, formulato ancora in via subordinata, parte ricorrente censura la procedura di predisposizione dei quesiti sia sotto il profilo dell’affermata illegittimità dell’esternalizzazione al Consorzio CINECA delle attività correlate alla predisposizione della prova, sia in ragione della mancata nomina di una Commissione di esperti e dell’omessa validazione dei quesiti;
- con il quinto motivo, ancora in via subordinata, viene dedotta la violazione del D.M. 6 del 2019, così come modificato dal D.M. 8/2021, degli artt, 32, 33, 34 e 97 Cost. e dell’art. 3 della Legge 2.8.1999, n° 264 in ordine alla programmazione dei posti. Sarebbe stata omessa, in particolare, la necessaria istruttoria propedeutica all’individuazione della reale offerta formativa per i medici e gli odontoiatri, con conseguente illogica determinazione dei posti disponibili e della relativa ripartizione tra le Università e sottostima delle capacità formative degli Atenei;
- con il sesto motivo l’esponente si duole della riscontrata discrasia tra i posti banditi per l’annualità in parola e il numero di unità individuate, in seno alla Conferenza Stato-Regioni, come necessarie alla copertura del fabbisogno di Medici Odontoiatri per la medesima annualità. Così facendo il MUR, nel non tener conto del fabbisogno di professionalità, avrebbe, nei fatti, vanificato tutte le prerogative che la normativa attribuisce alla predetta Conferenza operando, pertanto, in maniera irragionevole;
- con il settimo motivo viene censurata la violazione degli artt. 32, 33, 34 e 97 Cost., dell’art. 3, L. 2.8.1999, n° 264, dell’art. 6 ter D.Lgs 502/1992 e della L. 241/1990 con riguardo ai modelli previsionali (stock attuale di professionisti attivi, stima dello stock futuro in base a previsioni di flussi in uscita dal mercato del lavoro -per decesso, per pensionamento o per emigrazione - e in entrata nel mercato del lavoro -dalla formazione universitaria e dall’estero-) impiegati per calcolare il fabbisogno formativo, ritenuti non completi, attendibili e attuali. Da ciò sarebbe, pertanto, scaturito un calcolo finale del fabbisogno formativo nazionale di gran lunga inferiore rispetto a quello effettivo e, pertanto, pregiudizievole non solo per il diritto allo studio degli studenti interessati a frequentare i corsi di laurea in questione, ma anche dello stesso sistema sanitario, il quale, in futuro, si troverebbe di fronte una macroscopica carenza di personale qualificato;
- con l’ottavo e ultimo motivo viene censurata la violazione del principio di anonimato delle prove di cui all’art. 14 comma 6 del DPR 487/1994, oltre a violazione degli artt. 97 e 3 Cost. ed eccesso di potere. A giudizio dell’esponente, il principio di anonimato e segretezza delle prove sarebbe stato violato in ragione del fatto che sul modulo risposte del candidato era stato apposto un codice identificativo del plico prestampato (alfanumerico composto da 9 elementi fra numeri e cifre) ed un codice alfanumerico (c.d. codice “etichetta”) che doveva essere applicato dal candidato prima della consegna dell’elaborato. L’apposizione dei due codici alfanumerici sui moduli forniti ai candidati per lo svolgimento del concorso avrebbe consentito l’abbinamento delle generalità di ogni candidato alla rispettiva prova in quanto il codice plico era visualizzabile e, pertanto, memorizzabile fin dall’inizio della prova. Di conseguenza, qualora gli stessi avessero voluto segnalare ad un terzo la propria scheda delle risposte, sarebbe bastato loro comunicare il suddetto codice plico. Peraltro, una volta terminata la prova i concorrenti hanno riposto i fogli controllo e i fogli risposte in un’urna e la scheda anagrafica in un’altra urna, senza, tuttavia, che i fogli risposte e i fogli controllo, ossia il materiale utilizzato dal candidato per lo svolgimento della prova preselettiva e per la scelta della risposta esatta da dare alle domande somministrate, venissero chiusi in apposita busta sigillata priva di generalità all’esterno e intuitivamente munita di un semplice identificativo numerico. In tal modo, il candidato avrebbe potuto nel foglio controllo il proprio nome e cognome, rendendo abbinabile il compito, individuato dal codice plico, alla propria identità.
4. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in resistenza con memoria di mero stile.
5. Con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- il Collegio ha respinto l’istanza cautelare, non ritenendo sussistenti i relativi presupposti.
5.1. Con ordinanza presidenziale del -OMISSIS- di questo Tar, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei soggetti in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente.
6. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 16 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene di poter prescindere da ogni valutazione in merito alla corretta esecuzione dell’ordinanza di integrazione del contraddittorio da parte della ricorrente, in ragione della complessiva infondatezza del ricorso.
2. Ai fini della decisione, il Collegio fa espresso rinvio, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cpa, alle plurime sentenze con le quali questo T.A.R. ha ripetutamente definito fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio. In particolare questo T.A.R. (sentenza n. 5558/2025), sugli stessi motivi di impugnazione formulati dalla ricorrente, ha ritenuto che:
“[…] Il primo motivo è infondato. La Sezione si è già pronunciata in ordine alla legittima formulazione del quesito n. 28 della matrice ministeriale, aderendo alle risultanze della verificazione dell’Istituto Superiore di Sanità disposta in omologhi giudizi (cfr., ex multis, sentenza n. 7810/2024, alla cui motivazione si rinvia ex art. 88, co. 2, lett. d), c.p.a.). Quanto al quesito n. 2, risulta dalla stessa narrativa del ricorso che il Ministero, che aveva inizialmente indicato come esatta la risposta A), ha successivamente emendato il proprio operato assegnando il punteggio corretto alla risposta E), corrispondente alla soluzione indicata anche dall’esperto interpellato dalla parte ricorrente. Dal medesimo parere si ricava che il quesito non presenta alcuna ambiguità, essendo solo una la risposta corretta, sicché l’affermata equivocità della domanda è del tutto destituita di fondamento” .
Con riferimento alle ulteriori contestazioni formulate dalla ricorrente in ordine alla regolarità dei quesiti 2,21,23 il Collegio dà atto che, in contenziosi analoghi, in cui erano state formulate censure identiche in ordine ai quesiti in discussione, il Tribunale ha disposto una verificazione, incaricando di ciò l’Istituto superiore di sanità, il quale, all’esito dell’espletamento delle operazioni di verificazione, ha riconosciuto l’ambiguità, per quanto di interesse, del solo quesito n. 21.
Sul punto, il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi dagli esiti del giudizio di verificazione esperito nei richiamati giudizi. Nondimeno, anche riconoscendo alla ricorrente il punteggio di 1,5 per l’inesattezza del suddetto quesito, e 0,40 punto che le era stato originariamente sottratto per l’erroneità nella risposta alla domanda n. 21, la stessa non raggiungerebbe comunque la soglia di 36,10, necessaria per l’iscrizione alla Facoltà di Medicina.
2.1. Il secondo e il terzo motivo non sono fondati.
Questo Tribunale ha già avuto modo di osservare, in relazione a doglianze analoghe, che esse sconfinano “in valutazioni di merito, tenuto conto che la scelta delle domande da somministrare nelle procedure concorsuali è tipica espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile nei limiti della ragionevolezza e della congruità (C.D.S., Sez. VII, 22 giugno 2023, n. 6159; Sez. IV, 29 novembre 2018, n. 6775; Sez. VI, 22 settembre 2015, n. 4432; id., 9 novembre 2010, n. 7984). Al riguardo, questo Tribunale ha, peraltro, già affermato che la discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione comporta che essa non debba attenersi rigidamente ai programmi di studio dei licei, ma adattare le prove al grado di “cultura generale”, che la formazione della scuola secondaria superiore dovrebbe assicurare, non senza previlegiare le materie più idonee, per valutare la predisposizione dei concorrenti ad un corso di studi a forte impronta tecnico-scientifica, come quello di cui si discute; in base a quanto prescritto a livello normativo primario, pertanto, appare razionale e coerente con le finalità perseguite l’inserimento di prove di ragionamento logico, realmente trasversali a qualsiasi ramo del sapere, nonché la scelta di privilegiare le materie più idonee per valutare la predisposizione dei concorrenti ad un corso di studi a forte connotazione tecnico-scientifica quale il corso di laurea di cui trattasi (sul punto, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 7 aprile 2021, n. 4080)” (TAR Lazio – Roma, III stralcio, 18.3.2024, n. 5388).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’utilizzo distorto, illogico o contraddittorio della discrezionalità tecnica esercitata dall’Amministrazione, considerato che “anche il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la scelta di sottoporre ai candidati alle prove di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria anche domande di logica, in quanto le stesse “costituiscono un indice particolarmente probante delle effettive conoscenze acquisite nel corso degli studi frequentati dal candidato e che la finalità del test è quella di premiare coloro i quali manifestano maggiore propensione all’apprendimento (per testare la quale i quiz di logica appaiono più che idonei” (v. T.A.R. Roma, sentenza n. 8626/2025).
2.2. Il quarto motivo, oltre che infondato, è anche in parte inammissibile.
Sul punto, questo T.A.R. ha già osservato che i candidati non rivestono alcuna posizione giuridica differenziata e qualificata che la legittimi a contestare l’asserita violazione delle norme che presiedono agli affidamenti diretti, trattandosi di previsioni poste a tutela della concorrenza che potrebbero, semmai, essere fatte valere dagli operatori che lamentino per tale via la lesione delle proprie legittime aspettative quanto alla partecipazione alle gare pubbliche. In ogni caso, “[…] nel merito, va rilevato in primo luogo che, come si ricava dall’all. 1, punto 1, al d.m. n. 730/2021, “Il Ministero dell’università e della ricerca si avvale del CINECA Consorzio interuniversitario, per le procedure di iscrizione online al test del presente anno accademico. Il CINECA è, altresì, incaricato della predisposizione dei plichi destinati a ciascun ateneo, in numero corrispondente alla stima dei partecipanti risultante dalle iscrizioni, aumentata almeno del 5%, contenenti il materiale relativo alle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. Il CINECA provvede anche alla stampa dei “fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte” in numero pari ai plichi predisposti per ciascun ateneo, nonché alla pubblicazione di un filmato che viene caricato sul sito del Ministero dell’università e della ricerca al fine di consentire alle Commissioni d’aula ed ai candidati adeguata conoscibilità delle modalità e delle fasi della prova di ammissione”. Dal medesimo allegato 1 si ricava altresì che il CINECA provvede:
- al confezionamento “delle scatole sigillate in cui sono contenuti i plichi destinati ai candidati che partecipano alle prove, nonché della scatola (ovvero delle scatole) contenente i “fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte” (punto 2);
- alla “rilevazione informatizzata delle risposte fornite dai candidati nei moduli risposta, con conseguente determinazione automatica del relativo punteggio” (punto 10);
- alla pubblicazione dei risultati della procedura (punto 13).
21. Nessuna disposizione della lex specialis affida al CINECA anche l’attività di predisposizione del test che, invece, è affidata all’apposita commissione nominata dal Ministero. A questo riguardo, peraltro, la Sezione si è già pronunciata (cfr. sentenza n. 2208/2024), rilevando “che i componenti della predetta Commissione, che poi hanno per gruppi formato le sottocommissioni sulle singole materie interessate dalla elaborazione dei quesiti, sono stati nominati dal Ministero dell’Università e della Ricerca con il d.m. 7 maggio 2021, n. 570. In particolare, come emerge da tale decreto ministeriale, la scelta di nominare una Commissione di esperti si fonda sul carattere altamente tecnico e di alta specializzazione dell’attività di formulazione dei quesiti e sull’assenza, all’interno della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, di profili professionali adeguati a tale scopo. Pertanto, il Ministero resistente ha ritenuto di dover individuare docenti e professori in possesso di “specifici requisiti di affidabilità, riservatezza e comprovata competenza in ordine alle materie oggetto di esame”. Ancora più in dettaglio, vale evidenziare che il Ministero resistente ha ritenuto adeguato il grado di professionalità dei soggetti nominati quali componenti della Commissione in parola sulla scorta della appartenenza ai ruoli delle rispettive Istituzioni, nonché in virtù delle cattedre ricoperte e degli insegnamenti impartiti nei settori scientifico-disciplinari rilevanti ai fini della compilazione dei quesiti”. Sulla base di tali rilievi, la Sezione ha disatteso i motivi di censura con i quali “è stata prospettata l’illegittimità dell’operato della Commissione in ragione della impossibilità di stabilire quali siano i soggetti che, in concreto, hanno scelto i quesiti confluiti nel test di ammissione”, evidenziando che “i verbali dei lavori della Commissione e delle sottocommissioni in cui la stessa si è disarticolata, recano la firma dei rispettivi membri, tutti coincidenti con gli esperti nominati dal Ministero resistente con il citato d.m. n. 570/2021. In tali verbali, inoltre, si dà conto della stesura dei quesiti (cfr. verbali di chiusura dei lavori delle singole sottocommissioni) e della consegna delle batterie complete al Ministero tramite strumenti informatici sicuri. Risulta, quindi, dimostrato che la contestata attività di formulazione dei quesiti sia stata svolta dagli esperti nominati dal Ministero resistente, ossia da soggetti sicuramente dotati della professionalità richiesta per svolgere questa peculiare tipologia di attività”.
22. Sotto altro profilo, e come pure già rilevato dalla Sezione, “la mancata validazione dei quesiti non integra gli estremi di una violazione suscettibile di inficiare la legittimità della procedura selettiva per cui è causa posto che, allo stato, non vi sono specifiche prescrizioni normative o regolamentari che impongono l’assolvimento di un tale obbligo” (cfr. sentenza n. 16058/2022). Ne deriva l’infondatezza, anche sotto tale profilo, delle censure formulate da parte ricorrente” (v. sentenza n. 5505/2025).
2.3. Il quinto, il sesto e il settimo motivo vanno esaminati congiuntamente e sono infondati secondo la consolidata giurisprudenza di questo T.A.R. Come anche recentemente ribadito (cfr. sentenza n. 2208/24 cit.), è stato “rammentato che il carattere prioritario e determinante del potenziale formativo è stato ribadito anche a livello sovranazionale (cfr. Corte europea dei Diritti dell’Uomo, 2 aprile 2013 – ricorsi 25851/09, 29284/09, 64090/09 – AN e altri c. Italia), non potendosi ritenere corrispondente alla tutela del diritto allo studio, come diritto fondamentale della persona, la mera e indiscriminata ammissione a corsi di istruzione superiore di qualsiasi soggetto richiedente, ove le strutture organizzative predisposte non siano idonee a garantirne l’adeguata formazione professionale”. Inoltre, è stato sottolineato che “la legge 2 agosto 1999, n. 264 contempla un’indefettibile correlazione tra l’entità del fabbisogno professionale e l’effettiva capacità di offerta formativa degli Atenei poiché, in difetto, anche in ragione delle risorse stanziate per ciascun anno finanziario, si configurerebbe una programmazione di posti sostanzialmente inutile e illogica, in quanto non gestibili da parte dei singoli Atenei. In tal senso si è espresso di recente anche il Consiglio di Stato che, in proposito, ha affermato che “c’è un dato che assume portata dirimente, che è proprio quello relativo alla capacità degli Atenei di accogliere gli studenti fornendo loro una formazione di qualità. Non è possibile andare al di là di ciò che le Università possono offrire” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 2302 del 29 marzo 2022)” . Si è aggiunto, altresì, che “per l’anno accademico in questione si è registrato un forte incremento, rispetto agli anni precedenti, dei posti disponibili per le immatricolazioni al primo anno. Anche alla luce di tale aspetto le doglianze articolate dalla ricorrente risultano infondate, posto che in relazione alle singole annualità accademiche si registra, costantemente, un progressivo aumento dei posti disponibili, la cui misura deve essere unicamente funzionale alla soddisfazione delle esigenze pubblicistiche sottese all’attività di programmazione e non anche alle istanze privatistiche dei candidati che non riescono a superare la prova di ammissione al corso di laurea per cui è causa. Invero, la giurisprudenza amministrativa ha più volte, sul punto, affermato che le eventuali istanze di ampliamento della platea degli immatricolati devono ricevere soddisfazione nella più appropriata sede “politica” afferente alle scelte di pianificazione e programmazione – che si caratterizzano per la spendita di ampi poteri discrezionali (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 4266 del 2 luglio 2020) – e non possono, in ossequio ai noti principi costituzionali sulla separazione dei poteri e la riserva di amministrazione, consentire al giudice amministrativo di sostituirsi all’amministrazione nell’individuare i limiti delle risorse assegnabili e l’apprestamento dei modelli organizzativi e procedimentali più idonei ad assicurare il superamento delle criticità lamentate dalla parte ricorrente (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 7358 del 7 giugno 2022, passata in giudicato) ”.
La parte ricorrente, d’altra parte, non ha fornito alcun elemento tale da dimostrare l’irragionevolezza o l’erroneità, in punto di fatto, della operata determinazione dei posti disponibili per l’ammissione al corso di laurea di interesse in relazione all’annualità per cui è causa. Né essa potrebbe dolersi del diniego di accesso agli atti istruttori (che peraltro non ha impugnato con rituale ricorso ex art. 116 c.p.a.), in quanto il Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 3557 del 5 maggio 2022), facendo leva sulla natura programmatoria dei documenti richiesti, ha confermato la legittimità del diniego opposto dall’amministrazione alla istanza di disclosure inerente agli atti di programmazione per la determinazione dei posti disponibili.
2.4. Anche l’ottavo motivo è infondato, mancando agli atti qualsiasi sufficiente principio di prova su intervenute manipolazioni (nei limiti delle verifiche affidate a questo giudice in tema di legittimità delle procedure amministrative), non potendosi trascurare, secondo la giurisprudenza della Sezione, “ la differente configurazione del principio di anonimato nelle prove scritte di un concorso (che richiede la stesura di elaborati originali discrezionalmente valutabili), rispetto alle prove a quiz con risposte predeterminate, rispetto alle quali l’esito, essendo oggettivamente verificabile anche ex post, potrebbe essere alterato solo attraverso vere e proprie falsificazioni, delle quali nel caso di specie, almeno allo stato degli atti, non si ha alcun riscontro o evidenza […] il principio dell’anonimato non richiede una peculiare valutazione quando, come nel caso di specie, la correzione avvenga in maniera meccanizzata tramite l’utilizzo di un lettore ottico e in una sede diversa da quella in cui si sono svolte le prove – diverso sarebbe, invece, il caso in cui emerga la prova di effettive manipolazioni o di altre forme di frode suscettibili di integrare una fattispecie criminosa, ipotesi questa che non viene in rilievo nel presente giudizio” (cfr. sentenza n. 16058/2022).
Peraltro, come già evidenziato in casi analoghi, neppure risulta fornita la prova relativa alla presunta violazione del principio di segretezza e di paternità della prova in quanto non emerge dagli atti, alla luce della prospettazione della parte ricorrente, alcuna circostanza che indichi che siano effettivamente occorse manipolazioni o sostituzioni degli elaborati, né che siano stati forniti indebiti aiuti esterni ad altri candidati.
3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente a rifondere alle Amministrazioni le spese di lite che si liquidano in euro 2.000,00 complessivi (duemila/00 euro), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Benedetto Nappi, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.