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Ordinanza 10 febbraio 2025
Ordinanza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, ordinanza 10/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 10734/2024 R.G.
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Rilevato che con provvedimento del 5 gennaio 2025 veniva disposto che all'udienza del 7
FEBBRAIO 2025 la presente causa iscritta n. 10734/2024 R.G.
promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Tomaselli Parte_1
-ricorrente-
CONTRO
rappresenta e difesa CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
-resistenti-
Si svolgesse in forma virtuale a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, dott.ssa Manuela Scarcella a scioglimento della riserva
Ritenuto che nessuna delle parti, nel termine assegnato, ha depositato le note di cui al predetto articolo
Preso atto di quanto sopra;
Rilevato che l'ordinanza di rinvio, resa alla scorsa udienza, è stata ritualmente comunicata alle parti costituite.
P.Q.M.
Visto l'art. 309 c.p.c. che rinvia all'art. 181, primo comma, c.p.c. (come sostituito, da ultimo, dall'art. 50 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla l. 6 agosto 2008, n. 133);
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo. Catania 7 FEBBRAIO 2025
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
Dott.ssa Manuela Scarcella
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Rilevato che con provvedimento del 5 gennaio 2025 veniva disposto che all'udienza del 7
FEBBRAIO 2025 la presente causa iscritta n. 10734/2024 R.G.
promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Tomaselli Parte_1
-ricorrente-
CONTRO
rappresenta e difesa CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
-resistenti-
Si svolgesse in forma virtuale a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, dott.ssa Manuela Scarcella a scioglimento della riserva
Ritenuto che nessuna delle parti, nel termine assegnato, ha depositato le note di cui al predetto articolo
Preso atto di quanto sopra;
Rilevato che l'ordinanza di rinvio, resa alla scorsa udienza, è stata ritualmente comunicata alle parti costituite.
P.Q.M.
Visto l'art. 309 c.p.c. che rinvia all'art. 181, primo comma, c.p.c. (come sostituito, da ultimo, dall'art. 50 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla l. 6 agosto 2008, n. 133);
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo. Catania 7 FEBBRAIO 2025
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
Dott.ssa Manuela Scarcella