Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 27/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 70/2020
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile n. 70/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n. 17/2020 pronunciata e pubblicata il 21.01.2020 dal Tribunale civile di Isernia in composizione monocratica a conclusione del giudizio n. 103/2018 R.G., avente ad oggetto: “risarcimento danni da sinistro stradale”, vertente tra
UO RO, c.f. [...]; NE RO, c.f. [...];
NE EP ND, c.f. [...], rappresentati e difesi dall'avv.
Giovanna Chiaese per procure in atti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in
Salerno, C.so Garibaldi n. 153.
-APPELLANTI-
e
ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
Isernia, C.so Risorgimento n. 64 presso lo studio dell'avv. Clementino Pallante che la rappresenta e difende per procura generale alle liti in atti.
-APPELLATA -
e
AR MA, c.f. CRN MRA 75E 25B 519O; Di CH MA, c.f. DCH RND D51C16A616C,
elettivamente domiciliati in Campobasso, v. Umberto I n. 43 presso lo studio dell'avv. RO Maria
Manocchio che li rappresenta e difende, il primo, per mandato in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, e il secondo per mandato in calce alla memoria di costituzione di nuovo avvocato del 17.08.2020.
-APPELLATI -
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 12.06.2024.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 13 giugno 2024, assegnati alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
FATTO
Con atto di citazione notificato il 26.01.2018, UO RO, NE RO e NE EP
ND citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Isernia la Società Cattolica di Assicurazioni
e altresì AR MA e Di CH MA, al fine di ottenere il risarcimento di danni subiti a seguito di un sinistro stradale, come quantificati in citazione.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice esponeva che in data 6.08.2011 alle ore 14:00 circa,
NE DI, loro stretto congiunto, si trovava alla guida del proprio motociclo Ducati
CI tg. DW18156, allorquando, mentre percorreva la S.S. 17 nel territorio del Comune di
Forlì del Sannio, direzione Castel di Sangro, veniva coinvolto in un sinistro con l'autocarro Fiat DU tg DN, di proprietà di Di CH MA, condotto da AR MA e assicurato
Cattolica Ass.ni.
Gli attori, sulla scorta della relazione tecnica di parte redatta dal perito MA Alfano in data
13.12.2017, ritenevano che la responsabilità del sinistro fosse da ascriversi alla condotta di guida del
AR che, a loro dire, per imprudenza e imperizia percorreva la detta via oltrepassando la linea di mezzeria, causando in tal modo lo sconto frontale con il motociclo;
a causa del sinistro NE
DI rovinava al suolo e riportava lesioni corporali tale da provocarne il decesso.
Tutti i convenuti, costituitisi in giudizio, contestavano la ricostruzione dei fatti proposta dagli attori ed eccepivano la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Con ordinanza del 21.01.2019, il G.I. ritenuto di doversi pronunciare preliminarmente sull'eccezione di prescrizione, ammetteva solo parte delle prove richieste e veniva sentito il teste di parte convenuta
NI MI;
la causa quindi veniva trattenuta in decisione sull'eccezione di prescrizione.
All'esito, con sentenza n. 17/2020, il Tribunale di Isernia rigettava la domanda e condannava gli attori al rimborso delle spese di lite.
A base del rigetto della domanda attorea, il primo giudice esponeva: “Deve dunque essere esclusa la
rilevanza penale della condotta del conducente del Fiat DU tg. DN, di proprietà di Di
CH MA e assicurato con Cattolica Assicurazioni. Ne deriva che, a mente dell'ultimo comma
dell'art. 2947 c.c., al diritto di risarcimento deve essere applicato il termine di prescrizione biennale
(art. 2947 co.2°, essendo il danno conseguenza della circolazione di veicoli). In applicazione di Cass.
civ. Sez. III Ord., 20.03.2018, n. 6858 il termine di prescrizione decorre dal fatto, quindi dal 6 agosto
2011. In mancanza di prova dell'interruzione del termine, deve dunque essere accolta l'eccezione di
prescrizione; per l'effetto la domanda deve essere rigettata”.
Avverso la suddetta sentenza, con citazione notificata il 20.02.2020 UO RO, NE RO
e NE EP ND, hanno proposto appello, per i motivi di seguito precisati,
chiedendone la riforma previa sospensione della esecuzione ex artt. 283 e 351 c.p.c e, quindi, previa revoca dell'ordinanza del Tribunale, ammettere la prova per testi richiesta ed articolata dagli attori con il teste indicato;
nella denegata ipotesi di ritenuta attendibilità del teste NI, di ordinarne nuova escussione;
nominare CTU;
alla luce di quanto emergerà dalla prova per testi e dalla relazione di CTU, accogliere l'appello proposto con riforma integrale della sentenza impugnata ed accoglimento di tutte le domande formulate in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio;
in subordine e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello e della domanda originaria proposta, compensare integralmente le spese.
Con distinte comparse, si sono costituiti in giudizio tutti gli appellati per resistere al gravame avversario e chiederne il rigetto, vinte le spese;
la GENERALI ITALIA S.p.A., in via pregiudiziale di rito, ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., mentre il AR e il Di
CH l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.
In corso di causa la Corte, pronunciando sulla richiesta di parte appellante, con ordinanza resa in data
10.02.2021, ha disatteso l'istanza di inibitoria della sentenza impugnata;
successivamente,
pronunciando sull'ulteriore richiesta formulata dagli appellanti, con ordinanza resa in data 7.03.2024
ha rigettato la richiesta di prova testimoniale con il teste AT RM, essendo ininfluente ai fini della decisione;
si soggiunge in questa sede che non v'è alcun motivo per procedere alla nuova escussione del teste NI e che la chiesta C.T.U. non è indispensabile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, in riferimento all'eccezione della GENERALI ITALIA S.p.A., circa la non rispondenza dell' atto introduttivo ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c., va osservato che l'onere di specificità dei motivi di cui alla predetta disposizione, modificata dal d.l. n. 83/2012,
conv. in legge n. 134/2012, non implica l'uso di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (così Cass. sez. unite 2017/n. 27199, nonché
Cass. sez II, 27/03/2015, n. 76294; Cass. 2015/ n. 2143; Cass. sez. III sent. n. 22502 del 2014). Benchè pertanto non si richiede che l'appellante svolga necessariamente argomentazioni diverse da quelle contenute negli atti di primo grado, occorre “una chiara individuazione delle questioni e
dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”,
elementi nel caso ravvisabili nell'atto di appello.
Ancora in premessa va rilevato che la richiesta di applicazione delle norme sul filtro in appello formulata dagli appellati AN e Di CH è stata superata dalla rimessione della causa in decisione.
Nel merito, propriamente, gli appellanti muovono contro la sentenza impugnata censure in merito a vizi sotto il profilo della ricostruzione dei fatti di causa, frutto di malgoverno, da parte del giudicante delle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio e, anche per tal via, di una chiara violazione del disposto di cui agli artt. 187, 230 e 244 c.p.c., in ordine alla disponibilità e alla valutazione delle prove.
A loro dire il Tribunale, ritenendo illegittimamente assolto l'onere della prova circa i fatti di causa tesi a ricercare gli estremi di un fatto – reato in tutti i suoi elementi costituivi, sia soggettivi che oggettivi, non ha ritenuto rilevante: a) l'ammissione della prova per testi richiesta da essi attori che appariva rilevante e necessaria a far emergere fatti utili ai fini della decisione anche in merito alla compiuta pronuncia sull'eccezione di prescrizione formulata dalla controparte;
b) l'elaborato peritale del proprio consulente di parte, P.I. MA Alfano in merito alla ricostruzione dei fatti di causa, teso a sconfessare la ricostruzione redatta dagli agenti della Polizia Stradale di Isernia.
Sostengono poi inattendibile il teste NI, indicato dai convenuti e pertanto censurano, asserendo inutilizzabili ed inidonee a fondare la decisione, le dichiarazioni rese dallo stesso.
I motivi sono infondati.
Il giudice di primo grado ha utilizzato, ai fini della decisione, argomenti coerenti ed adeguata motivazione solto il profilo logico -giuridico, risultando, la ricostruzione fattuale rappresentata, coerente con le risultanze istruttorie orali documentali, nonché con i principi giurisprudenziali richiamati.
Il dettato normativo sancito dall'art. 2947 c.c. dispone che il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie si prescrive in due anni. L'azione soggiace all'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato dalla legge penale, secondo le disposizioni di cui all'art. 157 c.p. decorrente dalla data del fatto, purchè il giudice civile accerti incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto – reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi. Qualora
invece, il giudice civile stabilisca che il fatto non sia considerabile come reato, il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di due anni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2947, 2° comma, c.. (Cass.
civ. n. 24988/14; n. 16037/16); solo qualora si ravvisi la colpa penale, integrante la fattispecie criminosa, può ritenersi applicabile all'azione civile di risarcimento intrapresa, il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato dalla legge penale, secondo le disposizioni dell'art. 157 c.p..
Ciò posto, giova evidenziare che non appare fondata la dinamica del sinistro, descritta dagli attori,
frutto dell'elaborato peritale di parte, il quale si rivela totalmente difforme dalla ricostruzione cinematica di cui all'informativa preliminare del Ministero dell'Interno – Compartimento della
Polizia Stradale – Sezione di Isernia, redatta a seguito egli accertamenti di rito effettuati sul luogo del sinistro. Gli agenti accertavano che l'esclusiva responsabilità dell'incidente stradale fosse imputabile alla sola vittima, la quale, alla guida del proprio motociclo, disattendendo le norme del Codice della
Strada, invadeva la corsia opposta andando a collidere con l'autocarro condotto dall'appellato
AR.
Infatti nel procedimento penale RGNR 1580/11 – 472/12RGGIP Tribunale di Isernia, instaurato a carico del AR per omicidio colposo – e conclusosi con decreto di archiviazione - la Polizia
Stradale evidenziava che la collisione tra i veicoli era avvenuta nella corsia di competenza dell'autocarro, dove riscontravano le tracce del primo scarrocciamento, per cui la moto condotta dalla vittima aveva invaso la corsia opposta, impattando l'autocarro; gli agenti accertavano anche che il conducente dell'autocarro, sebbene avesse effettuato una manovra di emergenza, riversandosi interamente sulla banchina destra della propri corsia, non riusciva ad evitare l'impatto.
Le motivazioni adottate dal Tribunale riguardo all'irrilevanza della prova orale richiesta dagli attori risultano adeguate e conformi a diritto. La Corte di Cassazione, relativamente al giudizio di rilevanza della prova, ha più volte evidenziato che esso ha natura logico – ipotetica ed è volto a verificare a priori se il mezzo di prova sia potenzialmente utile pe l'accertamento dei fatti controversi, se sia tecnicamente idoneo a dimostrare l'esistenza o l'inesistenza dei fatti di causa, di circostanze utili ai fini della decisione. E' devoluta al giudicante l'individuazione delle fonti di prova del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta fra le risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite dell'adeguata e congrua giustificazione del criterio adottato. Pertanto i vizi motivazionali in tema di valutazione delle risultanze istruttorie, lamentati dagli attori, vanno reputati insussistenti, limitandosi la censura alla contestazione di una valutazione delle prove effettuata in senso difforme da quello preteso dagli stessi. Essi trascurano il dettato normativo di cui all'art. 116
c.p.c. che conferisce al giudice il potere discrezionale di individuare le fonti del proprio convincimento. Nel caso di specie, i requisiti appena evidenziati sono stati tutti soddisfatti dalla motivazione della sentenza impugnata . A tal fine il giudice è stato compiutamente edotto di tutti quegli elementi necessari a ricostruire il fatto storico, la prova orale articolata dagli attori non tendeva a fornire elementi utili per la decisione, poiché era tesa a provare il punto di arreso del furgone condotto dal AR e non già quello di impatto tra i veicoli coinvolti al fine di valutare e verificarne la responsabilità.
Prive di pregio si rivelano le censure degli appellanti in merito all'inattendibilità e reticenza del teste
NI: costui, spontaneamente ha dichiarato di essere passeggero dell'autocarro condotto dal
AR e di essere alle dipendenze del Di CH, e nessun rilievo assume il rapporto di lavoro con quest'ultimo. Il teste in tutta libertà ha riferito che il sinistro è avvenuto all'ingresso di una curva sulla destra rispetto al senso di marcia del furgone;
ha riconosciuto il punto d'impatto e i veicoli visionando la documentazione posta a corredo probatorio dai convenuti e segnatamente le foto prodotte ed allegate dalla Polizia Stradale munite di frecce apposte dalla stessa Polizia (e non già dagli appellati,
come contrariamente sostengono gli appellanti) . Le dichiarazioni rese dal teste NI si sono rivelate compatibili con la ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dalla Polizia Stradale.
Infondati si rivelano, altresì, gli assunti gli appellanti in merito alle asserite contraddizioni del teste,
il quale si è invece mostrato neutrale, imparziale, e ha deposto su fatti e circostanze di cui personalmente era conoscenza;
ha riferito ciò che ha appreso e percepito direttamente senza alterazioni.
Riguardo alle censure sollevate in merito all'inattendibilità del teste, va precisato che il codice di rito dispone che non possono essere assunte a testimoniare le persone che hanno nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. L'incapacità a deporre, preista dall'art. 246 c.p.c., si verifica solo allorquando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto,
che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse a proporre la domanda e a contraddirvi previsto dall'art. 100 c.p.c., così da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione. Pertanto, l'attendibilità del testimone escusso, non è compromessa dal fatto di essere alle dipendenze del Di CH. La
giurisprudenza ha ripetutamente affermato che “l'interesse che determina l'incapacità a
testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che
comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria
ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati”, ipotesi non sussistenti nel caso di specie. Inoltre, sempre secondo la S.C. “la valutazione sull'attendibilità di un testimone ha ad
oggetto il contenuto della dichiarazione resa e non può essere aprioristica e per categorie di soggetti
al fine di escluderne
29.09.2015). Riguardo sempre alle censure sollevate in merito alla testimonianza del NI, va anche rilevato che gli appellanti, nel giudizio di primo grado, non hanno eccepito la (asserita) nullità della testimonianza resa da persona incapace ex art. 246 c.p.c. L'incapacità a testimoniare, essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, è configurabile come nullità relativa e, in quanto tale, va eccepita subito dopo l'assunzione della prova rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157, 2° comma,
c.p.c. (Cass.civ. SS.UU. 23.09.2013, n. 21670).
Orbene, alla luce delle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio di prime cure ed in considerazione anche della documentazione offerta, risulta in maniera inconfutabile l'insussistenza di responsabilità in capo al AR riguardo al sinistro de quo.
Sulla scorta di quanto rappresentato, è inequivocabile che il Tribunale abbia utilizzato, ai fini della decisione argomenti coerenti ed adeguata motivazione sotto il profilo logico – giuridico, risultando la ricostruzione dei fatti esposta coerente con le risultanze istruttorie orali e documentali, nonché con i principi giurisprudenziali richiamati, laddove ha statuito: “… Occorre dunque procedere alla
ricostruzione dell'incidente avvenuto il 6 agosto 2011 in conseguenza del quale è purtroppo deceduto
il sig. NE DI allo scopo di valutare l'eventuale colpa o dolo del conducente del FIAT
DU tg DN … Assume dunque rilevanza la prova orale raccolta all'udienza del 12 giugno
2019, quando è stato sentito il testimone MI NI. È il caso di soffermarsi sull'irrilevanza
della prova articolata dagli attori: il fatto di cui gli attori vogliono dare dimostrazione con la prova
orale (“a. Vero che il furgone Fiat DU tg DN subito dopo l'impatto si trovava al centro
della carreggiata, a cavallo della linea di mezzeria, allorquando sopraggiungevano sul posto il sig.
RM AT e gli altri motocilisti del gruppo di cui faceva parte il compianto NE
DI?”) è riferibile ad accadimenti successivi al fatto.
Al contrario, occorre accertare la concreta dinamica dell'incidente ai fini della valutazione della
condotta di MA AR, conducente del Fiat DU …Assumono dunque particolare
importanza le dichiarazioni rese da MI NI unico teste del fatto. La ricostruzione offerta
dal NI è inequivocabile …I rilievi della polizia per quanto successivi all'incidente, hanno valutato il possibile punto d'impatto tra la moto ed il furgone all'interno della corsia percorsa dal
furgone. Tanto si evince dal verbale redatto dalla Polizia stradale come evidenziato anche dalla
relazione del CTP di parte attrice. Dal punto di impatto i verbalizzanti hanno rilevato a terra i segni
dello spostamento della moto dopo la caduta…Trova dunque conferma la ricostruzione del fatto in
termini tali da escludere qualsivoglia condotta colposa anche solo in termini di concorso colposo di
MA AR. Niente può indurre a rilevare una condotta dolosa. Dal riscontro della prova orale
con il verbale redatto dalla Polizia emerge he l'urto è avvenuto all'interno della corsia percorsa dal
furgone: la moto al momento dell'impatto si trovava sulla sinistra della strada ed all'interno della
corsia correttamente occupata dal furgone … Ne deriva che, a mente dell'ultimo comma dell'art.
2947 c.c. al diritto al risarcimento del danno deve esser applicato il termine prescrizionale biennale
… In mancanza di prove dell'interruzione del termine deve dunque essere accolta l'eccezione di
prescrizione; per l'effetto, la domanda deve essere rigettata”.
Giova, inoltre, evidenziare che la consulenza di parte attrice non ha alcuna valenza probatoria, è stata elaborata in epoca di molto successiva al sinistro da un professionista che non ha partecipato ai rilievi,
e si rivela non compatibile con quanto accertato dalla Polizia Stradale. E' pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che la CTP costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio (Cass. civ. n. 16552/15).
Dunque, la ctp è destinata di per sé a contenere considerazioni di natura tecnica e non a costituire elemento documentale su cui poter espletare una eventuale c.t.u.. Ne consegue che non ha pregio la pretesa di considerarla un documento sul quale disporre una consulenza tecnica d'ufficio. D'altro canto, è principio consolidato che il giudice del merito non sia tenuto a confutare tutte le singole argomentazioni delle parti, essendo solo tenuto ad argomentare in modo immune da vizi l'esito della decisione.
Per tali ragioni l'appello va respinto. Le spese processuali del grado seguono la soccombenza degli appellanti e si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva,
di trattazione e decisionale, in causa di valore indeterminabile – complessità bassa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 70/2020 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 20.02.2020 da UO
RO, NE RO e NE EP ND nei confronti della GENERALI ITALIA
S.p.A, e di AR MA e Di CH MA, avverso la sentenza n. 17/2020 pronunciata e pubblicata il 21.01.2020 dal Tribunale civile di Isernia in composizione monocratica a conclusione del giudizio n. 103/2018 R.G., ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così
provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali del grado in favore di ognuna delle parti appellate, che determina in complessivi € 7.492,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
3) Dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
co. 1 – quater del D.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 10.01.2025
Il Consigliere est. – Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico