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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/12/2025, n. 6034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6034 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2994/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2994/2024 R.G.
promossa da:
(P.IVA ), con sede legale in Supino (FR), via Condotto Parte_1 P.IVA_1
Vecchio, n. 50, quale concessionaria dei Servizi di Riscossione per il Comune di
Montegiordano (CS), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
Frosinone, via Giuseppe Verdi n. 185, presso lo studio dell'avv. Ernesta Paniccia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
Contro
, nato a [...] il [...], (C.F. ), domiciliato Controparte_1 CodiceFiscale_1 in AS, via I° Retta Levante n° 90, elettivamente domiciliato in AS, via Francesco
Crispi n°4, presso lo studio dell'avv. Francesco Antonio Giuseppe Patanè, che lo rappresenta e difende, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Appellato
------------
Conclusioni
pagina 1 di 7 All'udienza del 18 giugno 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
----------
Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 166/2023 RG, resa in data 11 settembre 2023, il Giudice di Pace di
AS ha accolto la domanda con cui proponeva opposizione avverso Controparte_1
l'ingiunzione fiscale n. 20230291600001340, sì come elevata da Controparte_2
per Riscossione coattiva delle Entrate del Comune – per
[...] Parte_2 il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al processo verbale di contravvenzione al
CdS n. 5900/2018 del 27 marzo 2018.
Il Giudice, in particolare, ha ritenuto l'invalidità dell'ingiunzione quanto alla sottoscrizione autografa e ha, altresì, escluso la prova della notificazione del verbale presupposto, pervenendo, quindi, alla declaratoria di illegittimità dell'atto impositivo opposto.
Le spese processuali sono state regolate secondo la soccombenza.
Avverso la detta sentenza ha formulato appello deducendone Pt_1 Parte_1
l'erroneità sotto entrambi i profili scrutinati: tanto in ordine alla pretesa invalidità formale dell'ingiunzione, quanto in relazione alla ritenuta insussistenza della prova della notificazione del verbale presupposto.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito , all'uopo eccependo Controparte_1
l'inammissibilità, oltreché l'infondatezza, della spiegata impugnazione e chiedendone, dunque, il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 18 giugno 2025 previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e delle memorie di replica.
-----------
Motivi della decisione
Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, sì come sollevata da per assunta tardività. Controparte_1
pagina 2 di 7 Dalla documentazione versata in atti, risulta che l'atto di citazione è stato notificato via
PEC all'indirizzo del difensore dell'opponente, con allegate le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, entrambe recanti, oltreché la firma digitale del gestore PEC, l'esatta indicazione della data (11 marzo 2024, ore 18.08).
L'impugnazione, pertanto, deve ritenersi tempestivamente proposta, atteso che, pubblicata la sentenza l'11 settembre 2023, la notificazione risulta eseguita entro il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c.
Ora, venendo al merito della devoluta controversia, con il primo Parte_1 motivo di gravame, censura la statuizione di prime cure per avere il GdP ritenuto invalida l'ingiunzione di pagamento opposta, siccome priva di idonea sottoscrizione autografa;
al riguardo, l'appellante deduce che l'atto, adottato dalla società nella propria veste di concessionaria del servizio di riscossione per conto del Comune di Montegiordano, avrebbe dovuto reputarsi validamente formato mediante l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile, trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 1, comma 87, della legge n.
549/1995.
Di contro, l'impugnata decisione e, con essa, la parte appellata, assumono l'inoperatività della richiamata disciplina, sostenendo che essendo Parte_1 soggetto privato e non ente pubblico, non avrebbe potuto avvalersi della sottoscrizione semplificata, sì come ex lege riservata dall'ordinamento alle amministrazioni pubbliche.
Il motivo è fondato.
Lo è in considerazione del fatto che nell'emissione dell'ingiunzione Parte_1 di pagamento, lungi dall'agire quale soggetto privato esercente un proprio diritto creditorio, ha operato nella qualificata veste di concessionaria del servizio pubblico di riscossione delegato dall'ente locale;
l'atto emesso costituisce, pertanto, manifestazione dell'esercizio di una funzione pubblicistica imputabile al Comune, con la conseguenza che trova applicazione l'art. 1, comma 87, della legge n. 549 del 1995, il quale consente, in effetti, per gli atti formati mediante sistemi informativi automatizzati, la sostituzione della sottoscrizione autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile, sempreché l'atto risulti inequivocabilmente riferibile al soggetto legittimato alla sua emanazione.
pagina 3 di 7 Né vale obiettare, a tale fine, che la riferibilità dell'atto all'ente titolato alla sua adozione richiederebbe uno specifico provvedimento di nomina dirigenziale: nei casi, come quello di specie, in cui l'iniziativa proviene dal concessionario, infatti, la legittimazione del responsabile del procedimento discende dal rapporto concessorio e dalla sua individuazione all'interno dell'organizzazione societaria, restando la relativa attività, nei confronti dei terzi, sempre imputabile all'ente pubblico.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, testualmente, afferma:
“Quanto alla sottoscrizione con firma a stampa del responsabile del procedimento, l'art.
1, comma 87, I. n. 549 del 1995, stabilisce che "la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.", e questa Corte ha chiarito che si tratta di norma speciale, non abrogata, la quale, pertanto, conserva la sua efficacia (Cass.
n. 9079/2015, Cass. N. 6736/2015, Cass. N. 20362/2016), e che il nominativo del funzionario responsabile va individuato, a garanzia del contribuente e della trasparenza della azione amministrativa, con apposito provvedimento di livello dirigenziale (Cass. n. 20628/2017, n.
15447/2010).
Tuttavia, la necessità di una "scrittura privata di data certa anteriore alla emissione dell'atto impositivo", contenente la indicazione del "responsabile dell'emanazione degli atti di liquidazione ed accertamento del tributo", anche nella ipotesi - che qui si esamina - in cui il legale rappresentante della società concessionaria abbia "mantenuto la responsabilità direttamente su di sé" della relativa procedura automatizzata, non può farsi discendere dalla
"interpretazione teleologica" dell' art. 3, comma 87, l. n. 549 del 1995, stante la diversità delle situazioni considerate.
In un caso, infatti, c'è delega di poteri attribuiti - per legge - al dirigente dell'ente pubblico, ad un funzionario responsabile, che per esercitarli legittimamente deve essere preventivamente individuato all'interno della propria organizzazione, appunto, mediante un provvedimento di livello dirigenziale;
nell'altro, c'è esercizio diretto di poteri che discendono dalla carica ricoperta nell'ambito dell'organigramma della società, nella specie, quella di amministratore unico, la cui verifica non richiede provvedimenti di sorta, ma è agevolmente
pagina 4 di 7 effettuabile tramite il Registro delle Imprese, previsto dall'art. 2188 c.c., e tenuto da apposito ufficio istituito presso le Camere di Commercio.
La ricerca (postulata dalla sentenza) di un dirigente che abbia autorizzato l'esonero dalla firma autografa è ingiustificata laddove si tratti, come nel caso di specie, di concessionario del servizio. Invero, la disposizione prevede che "Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.", il quale ultimo non è necessario se firma il rappresentante legale del concessionario.
Il potere del concessionario, infatti, dipende dal rapporto di convenzione "a monte" con
l'ente impositore, e l'emissione del singolo atto è "sempre riferibile nei confronti dei terzi all'ente che lo emette, a prescindere dal funzionario che materialmente lo esegue". (Cass. sez. trib., 2025 n. 15973).
Riformata che debba essere la statuizione sul profilo formale dell'ingiunzione, occorre ora esaminare il secondo motivo di gravame, sì come concernente la regolarità e la tempestività della notificazione del verbale presupposto, in relazione al quale, in particolare, la società appellante censura la decisione di prime cure per avere il giudice ritenuto insussistente la prova della rituale notificazione dell'atto richiamato nell'ingiunzione.
Al riguardo, eccepisce che, quand'anche la notificazione dovesse Controparte_1 reputarsi integralmente comprovata, la relativa documentazione non sarebbe comunque utilizzabile nel presente giudizio, assumendo che il deposito sia avvenuto oltre il termine di cui all'art. 320 c.p.c. e che, pertanto, la produzione debba considerarsi inammissibile anche in sede d'impugnazione.
Senonchè, anche tale secondo motivo di gravame è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Con riguardo alla preliminare questione circa la dedotta tardività del deposito ad opera della controparte, in realtà, agli atti, vi è che la documentazione notificatoria risulta essere stata acquisita dalla Cancelleria del GdP in data 11 maggio 2023 (v. timbro di ricezione ivi apposto), cioè prima dell'udienza di comparizione del 19 maggio 2023, e quindi nel pieno rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 320 c.p.c.
pagina 5 di 7 Ma vi è di più: trattandosi di attestazione proveniente da pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, essa fa piena prova, in ordine ai documenti prodotti, sino a querela di falso ex art. 2700 c.c., non essendovi evidenza, peraltro, di alcuna iniziativa idonea a metterne in discussione l'attendibilità.
Quanto, poi, al profilo concernente la regolarità della notificazione, la disamina del fascicolo d'ufficio restituisce una sequenza procedimentale conforme al paradigma normativo: spedizione del verbale a mezzo raccomandata A/R, l'infruttuoso tentativo di consegna per temporanea assenza del destinatario, il deposito del piego presso l'ufficio postale con rilascio dell'avviso di deposito (CAD), la raccomandata informativa con ritorno dell'avviso di ricevimento.
Tale compendio documentale, valutato unitariamente, spiega, pertanto, l'avvenuto perfezionamento della notifica del verbale presupposto, ai sensi della legge n. 890/1982 e degli artt. 139 ss. c.p.c., e, di conseguenza, la fondatezza della doglianza all'uopo sollevata.
Non resta, alla stregua di tutto quanto sopra, che accogliere l'interposto appello, indi riformando la sentenza di primo grado e, per l'effetto, confermando l'ingiunzione di pagamento opposta.
Le spese del giudizio di primo e del presente grado d'impugnazione seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellata.
Esse, in particolare, sono liquidate a misura del DM 147/2022 secondo i seguenti parametri - primo grado: valore della causa sino ad € 1.100,00 - compensi medi – fasi studio, introduttiva, trattazione, decisione / secondo grado: valore della causa sino ad € 1.100,00 – compensi medi – fasi studio, introduttiva, decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2994/2024, così statuisce, in riforma della sentenza n. R.G.166/2023, resa dal Giudice di Pace di
AS in data 11 settembre 2023: accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione Parte_1 opposta;
pagina 6 di 7 condanna al pagamento delle spese processuali a favore di Controparte_1 [...]
che si liquidano in euro 346,00 per il primo grado e, in euro 462,00, per il Parte_1 secondo grado, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, il CU e l'imposta di bollo.
Così deciso in Catania, il 12 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2994/2024 R.G.
promossa da:
(P.IVA ), con sede legale in Supino (FR), via Condotto Parte_1 P.IVA_1
Vecchio, n. 50, quale concessionaria dei Servizi di Riscossione per il Comune di
Montegiordano (CS), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
Frosinone, via Giuseppe Verdi n. 185, presso lo studio dell'avv. Ernesta Paniccia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
Contro
, nato a [...] il [...], (C.F. ), domiciliato Controparte_1 CodiceFiscale_1 in AS, via I° Retta Levante n° 90, elettivamente domiciliato in AS, via Francesco
Crispi n°4, presso lo studio dell'avv. Francesco Antonio Giuseppe Patanè, che lo rappresenta e difende, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Appellato
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Conclusioni
pagina 1 di 7 All'udienza del 18 giugno 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
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Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 166/2023 RG, resa in data 11 settembre 2023, il Giudice di Pace di
AS ha accolto la domanda con cui proponeva opposizione avverso Controparte_1
l'ingiunzione fiscale n. 20230291600001340, sì come elevata da Controparte_2
per Riscossione coattiva delle Entrate del Comune – per
[...] Parte_2 il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al processo verbale di contravvenzione al
CdS n. 5900/2018 del 27 marzo 2018.
Il Giudice, in particolare, ha ritenuto l'invalidità dell'ingiunzione quanto alla sottoscrizione autografa e ha, altresì, escluso la prova della notificazione del verbale presupposto, pervenendo, quindi, alla declaratoria di illegittimità dell'atto impositivo opposto.
Le spese processuali sono state regolate secondo la soccombenza.
Avverso la detta sentenza ha formulato appello deducendone Pt_1 Parte_1
l'erroneità sotto entrambi i profili scrutinati: tanto in ordine alla pretesa invalidità formale dell'ingiunzione, quanto in relazione alla ritenuta insussistenza della prova della notificazione del verbale presupposto.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito , all'uopo eccependo Controparte_1
l'inammissibilità, oltreché l'infondatezza, della spiegata impugnazione e chiedendone, dunque, il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 18 giugno 2025 previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Motivi della decisione
Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, sì come sollevata da per assunta tardività. Controparte_1
pagina 2 di 7 Dalla documentazione versata in atti, risulta che l'atto di citazione è stato notificato via
PEC all'indirizzo del difensore dell'opponente, con allegate le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, entrambe recanti, oltreché la firma digitale del gestore PEC, l'esatta indicazione della data (11 marzo 2024, ore 18.08).
L'impugnazione, pertanto, deve ritenersi tempestivamente proposta, atteso che, pubblicata la sentenza l'11 settembre 2023, la notificazione risulta eseguita entro il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c.
Ora, venendo al merito della devoluta controversia, con il primo Parte_1 motivo di gravame, censura la statuizione di prime cure per avere il GdP ritenuto invalida l'ingiunzione di pagamento opposta, siccome priva di idonea sottoscrizione autografa;
al riguardo, l'appellante deduce che l'atto, adottato dalla società nella propria veste di concessionaria del servizio di riscossione per conto del Comune di Montegiordano, avrebbe dovuto reputarsi validamente formato mediante l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile, trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 1, comma 87, della legge n.
549/1995.
Di contro, l'impugnata decisione e, con essa, la parte appellata, assumono l'inoperatività della richiamata disciplina, sostenendo che essendo Parte_1 soggetto privato e non ente pubblico, non avrebbe potuto avvalersi della sottoscrizione semplificata, sì come ex lege riservata dall'ordinamento alle amministrazioni pubbliche.
Il motivo è fondato.
Lo è in considerazione del fatto che nell'emissione dell'ingiunzione Parte_1 di pagamento, lungi dall'agire quale soggetto privato esercente un proprio diritto creditorio, ha operato nella qualificata veste di concessionaria del servizio pubblico di riscossione delegato dall'ente locale;
l'atto emesso costituisce, pertanto, manifestazione dell'esercizio di una funzione pubblicistica imputabile al Comune, con la conseguenza che trova applicazione l'art. 1, comma 87, della legge n. 549 del 1995, il quale consente, in effetti, per gli atti formati mediante sistemi informativi automatizzati, la sostituzione della sottoscrizione autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile, sempreché l'atto risulti inequivocabilmente riferibile al soggetto legittimato alla sua emanazione.
pagina 3 di 7 Né vale obiettare, a tale fine, che la riferibilità dell'atto all'ente titolato alla sua adozione richiederebbe uno specifico provvedimento di nomina dirigenziale: nei casi, come quello di specie, in cui l'iniziativa proviene dal concessionario, infatti, la legittimazione del responsabile del procedimento discende dal rapporto concessorio e dalla sua individuazione all'interno dell'organizzazione societaria, restando la relativa attività, nei confronti dei terzi, sempre imputabile all'ente pubblico.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, testualmente, afferma:
“Quanto alla sottoscrizione con firma a stampa del responsabile del procedimento, l'art.
1, comma 87, I. n. 549 del 1995, stabilisce che "la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.", e questa Corte ha chiarito che si tratta di norma speciale, non abrogata, la quale, pertanto, conserva la sua efficacia (Cass.
n. 9079/2015, Cass. N. 6736/2015, Cass. N. 20362/2016), e che il nominativo del funzionario responsabile va individuato, a garanzia del contribuente e della trasparenza della azione amministrativa, con apposito provvedimento di livello dirigenziale (Cass. n. 20628/2017, n.
15447/2010).
Tuttavia, la necessità di una "scrittura privata di data certa anteriore alla emissione dell'atto impositivo", contenente la indicazione del "responsabile dell'emanazione degli atti di liquidazione ed accertamento del tributo", anche nella ipotesi - che qui si esamina - in cui il legale rappresentante della società concessionaria abbia "mantenuto la responsabilità direttamente su di sé" della relativa procedura automatizzata, non può farsi discendere dalla
"interpretazione teleologica" dell' art. 3, comma 87, l. n. 549 del 1995, stante la diversità delle situazioni considerate.
In un caso, infatti, c'è delega di poteri attribuiti - per legge - al dirigente dell'ente pubblico, ad un funzionario responsabile, che per esercitarli legittimamente deve essere preventivamente individuato all'interno della propria organizzazione, appunto, mediante un provvedimento di livello dirigenziale;
nell'altro, c'è esercizio diretto di poteri che discendono dalla carica ricoperta nell'ambito dell'organigramma della società, nella specie, quella di amministratore unico, la cui verifica non richiede provvedimenti di sorta, ma è agevolmente
pagina 4 di 7 effettuabile tramite il Registro delle Imprese, previsto dall'art. 2188 c.c., e tenuto da apposito ufficio istituito presso le Camere di Commercio.
La ricerca (postulata dalla sentenza) di un dirigente che abbia autorizzato l'esonero dalla firma autografa è ingiustificata laddove si tratti, come nel caso di specie, di concessionario del servizio. Invero, la disposizione prevede che "Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.", il quale ultimo non è necessario se firma il rappresentante legale del concessionario.
Il potere del concessionario, infatti, dipende dal rapporto di convenzione "a monte" con
l'ente impositore, e l'emissione del singolo atto è "sempre riferibile nei confronti dei terzi all'ente che lo emette, a prescindere dal funzionario che materialmente lo esegue". (Cass. sez. trib., 2025 n. 15973).
Riformata che debba essere la statuizione sul profilo formale dell'ingiunzione, occorre ora esaminare il secondo motivo di gravame, sì come concernente la regolarità e la tempestività della notificazione del verbale presupposto, in relazione al quale, in particolare, la società appellante censura la decisione di prime cure per avere il giudice ritenuto insussistente la prova della rituale notificazione dell'atto richiamato nell'ingiunzione.
Al riguardo, eccepisce che, quand'anche la notificazione dovesse Controparte_1 reputarsi integralmente comprovata, la relativa documentazione non sarebbe comunque utilizzabile nel presente giudizio, assumendo che il deposito sia avvenuto oltre il termine di cui all'art. 320 c.p.c. e che, pertanto, la produzione debba considerarsi inammissibile anche in sede d'impugnazione.
Senonchè, anche tale secondo motivo di gravame è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Con riguardo alla preliminare questione circa la dedotta tardività del deposito ad opera della controparte, in realtà, agli atti, vi è che la documentazione notificatoria risulta essere stata acquisita dalla Cancelleria del GdP in data 11 maggio 2023 (v. timbro di ricezione ivi apposto), cioè prima dell'udienza di comparizione del 19 maggio 2023, e quindi nel pieno rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 320 c.p.c.
pagina 5 di 7 Ma vi è di più: trattandosi di attestazione proveniente da pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, essa fa piena prova, in ordine ai documenti prodotti, sino a querela di falso ex art. 2700 c.c., non essendovi evidenza, peraltro, di alcuna iniziativa idonea a metterne in discussione l'attendibilità.
Quanto, poi, al profilo concernente la regolarità della notificazione, la disamina del fascicolo d'ufficio restituisce una sequenza procedimentale conforme al paradigma normativo: spedizione del verbale a mezzo raccomandata A/R, l'infruttuoso tentativo di consegna per temporanea assenza del destinatario, il deposito del piego presso l'ufficio postale con rilascio dell'avviso di deposito (CAD), la raccomandata informativa con ritorno dell'avviso di ricevimento.
Tale compendio documentale, valutato unitariamente, spiega, pertanto, l'avvenuto perfezionamento della notifica del verbale presupposto, ai sensi della legge n. 890/1982 e degli artt. 139 ss. c.p.c., e, di conseguenza, la fondatezza della doglianza all'uopo sollevata.
Non resta, alla stregua di tutto quanto sopra, che accogliere l'interposto appello, indi riformando la sentenza di primo grado e, per l'effetto, confermando l'ingiunzione di pagamento opposta.
Le spese del giudizio di primo e del presente grado d'impugnazione seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellata.
Esse, in particolare, sono liquidate a misura del DM 147/2022 secondo i seguenti parametri - primo grado: valore della causa sino ad € 1.100,00 - compensi medi – fasi studio, introduttiva, trattazione, decisione / secondo grado: valore della causa sino ad € 1.100,00 – compensi medi – fasi studio, introduttiva, decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2994/2024, così statuisce, in riforma della sentenza n. R.G.166/2023, resa dal Giudice di Pace di
AS in data 11 settembre 2023: accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione Parte_1 opposta;
pagina 6 di 7 condanna al pagamento delle spese processuali a favore di Controparte_1 [...]
che si liquidano in euro 346,00 per il primo grado e, in euro 462,00, per il Parte_1 secondo grado, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, il CU e l'imposta di bollo.
Così deciso in Catania, il 12 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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