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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/12/2024, n. 4297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4297 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai magistrati:
Dott. Gennaro Iacone Presidente
Dott.ssa Maria Chiodi Consigliere Relatore
Dott. Buccheri Luca Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 4.12.2024
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2941/2022 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. O. Spena Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del Presidente Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M. S. Lizzi
APPELLATO
In fatto e diritto
1 Con ricorso ex art. 442 cpc, presentato dinanzi al Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro e
Previdenza, l'attuale appellante premetteva quanto segue:
- di aver presentato domanda n. 21111864500022 per ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia nella Gestione Lavoratori Dipendenti e nel Fondo FPLD, in quanto in possesso del requisito anagrafico (66 anni di età) e del requisito contributivo (20 anni di contributi) per accedere a tale prestazione previdenziale;
- con comunicazione datata 02/09/2020, il convenuto comunicava che non era stato CP_1 possibile accogliere la domanda in oggetto per il seguente motivo: “essendo presente nell'estratto conto contributivo del richiedente esclusivamente contribuzione successiva al
01/01/1996 nella gestione separata per i lavoratori parasubordinati, la prestazione idonea ai requisiti del richiedente risulta essere la pensione di vecchiaia con sistema calcolo contributivo. Per tale prestazione, nonostante vengano raggiunti i requisiti anagrafici e contributivi, non sussistono i requisiti specifici previsti dalla normativa vigente in quanto
l'importo calcolato non raggiunge la soglia di 1,5 volte l'assegno sociale.”
Sollevava, pertanto, questione di legittimità costituzionale l'art. 24 comma 7 del D.L. n.
201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che testualmente prevede che “ Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un' anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare (….).
Il Giudice di prime cure, respinta la questione di legittimità costituzionale, con sentenza n.
2835 del 23.05.2022 respingeva il ricorso e compensava le spese di lite.
2 Avverso tale statuizione ha proposto appello la con atto depositato il 23.05.2022 Pt_1
dolendosi del rigetto della eccezione di illegittimità costituzionale e chiedendo: 1)
Preliminarmente, sollevare giudizio di legittimità costituzionale dell'art.24 comma 7 DL
201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, nella parte in cui il diritto
a percepire la pensione di vecchiaia al compimento di un'età anagrafica di 66 anni ed un
requisito contributivo di 20 anni è sottoposto alla “condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno
sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; 2. All'esito del giudizio della Corte Costituzionale, dichiararsi il diritto della ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia, sussistendo i requisiti anagrafici e contributivi, a far data dalla domanda amministrativa (01/09/2020). Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
L' , costituitosi in giudizio, ha resistito al gravame chiedendone il rigetto;
con vittoria di CP_2
spese di lite.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
*****
L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento condividendo la Corte il percorso motivazionale della gravata sentenza sulla infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente.
CP_ L' ha rigettato la domanda con la motivazione su indicata, ovvero la insussistenza, in capo alla Fedele, dei requisiti specifici previsti dalla normativa vigente in quanto l'importo calcolato non raggiunge la soglia di 1,5 volte l'assegno sociale.
L' ha applicato l'art. 24 comma 7 del D.L. n. 201/2011, convertito con Modificazioni CP_1 dalla Legge n. 214/2011, il quale prevede che “ Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un' anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con
3 riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio
1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno
lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.
Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte
l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni (…).
Come condivisibilmente, e incontestatamente, statuito dal giudice di prime cure la novella legislativa del 2011 ha inteso innalzare il requisito di età per la pensione di vecchiaia a 70 anni, prevedendo, al contempo, la possibilità per coloro che, pur ricadenti nell'ambito del sistema contributivo, avessero un età inferiore (fero restando il requisito contributivo di 20 anni) di accedere al trattamento pensionistico, ove fosse raggiunto il valore soglia normativamente previsto.
Tale previsione di legge si attaglia perfettamente alla finalità della norma che è quella (art. 24 comma 1 cit.) di garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri:
a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;
4 b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita;
semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.
Lungi dal costituire una normativa di urgenza la previsione di legge è quella di innalzare l'età pensionabile, di guisa che la richiesta di accesso “anticipata” al trattamento di vecchiaia (nella specie la previsione di un valore soglia della pensione) non può che essere letta come una legittima scelta del legislatore di limitare la platea di coloro che possono accedere a tale tutela anticipata.
In tale ottica fuori fuoco appare il richiamo all'art. 3 della Costituzione non individuandosi ragioni discriminatorie di qualsiasi genere nella previsione normativa.
Così come assolutamente irrilevante è il richiamo sia all'art. 36 della Costituzione, che si riferisce alla retribuzione dovuta per la prestazione lavorativa e non anche alla materia pensionistica, che all'art. 38 della Costituzione che, a parte il riferimento alla materia assistenziale e non previdenziale, non appare pertinente nel caso in esame essendo la scelta di lasciare la vita lavorativa attiva una decisione volontaria della ricorrente che, viceversa, ben avrebbe potuto (cosa che non si esclude abbia fatto) continuare l'attività lavorativa incrementando il montante contributivo sino alla soglia di legge o, in alternativa, attendere il compimento dell'età generalmente stabilita come pensionabile (70 anni con gli incrementi poi normativamente stabiliti).
L'appello va, pertanto, respinto.
Considerata la qualità delle parti e la natura del giudizio le spese del presente grado possono essere interamente compensate tra le parti in causa.
PQM
La Corte così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) compensa le spese del presente grado di giudizio.
5 Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Consigliere est.
Dott. Maria Chiodi
Il Presidente
dott. Gennaro Iacone
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai magistrati:
Dott. Gennaro Iacone Presidente
Dott.ssa Maria Chiodi Consigliere Relatore
Dott. Buccheri Luca Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 4.12.2024
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2941/2022 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. O. Spena Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del Presidente Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M. S. Lizzi
APPELLATO
In fatto e diritto
1 Con ricorso ex art. 442 cpc, presentato dinanzi al Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro e
Previdenza, l'attuale appellante premetteva quanto segue:
- di aver presentato domanda n. 21111864500022 per ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia nella Gestione Lavoratori Dipendenti e nel Fondo FPLD, in quanto in possesso del requisito anagrafico (66 anni di età) e del requisito contributivo (20 anni di contributi) per accedere a tale prestazione previdenziale;
- con comunicazione datata 02/09/2020, il convenuto comunicava che non era stato CP_1 possibile accogliere la domanda in oggetto per il seguente motivo: “essendo presente nell'estratto conto contributivo del richiedente esclusivamente contribuzione successiva al
01/01/1996 nella gestione separata per i lavoratori parasubordinati, la prestazione idonea ai requisiti del richiedente risulta essere la pensione di vecchiaia con sistema calcolo contributivo. Per tale prestazione, nonostante vengano raggiunti i requisiti anagrafici e contributivi, non sussistono i requisiti specifici previsti dalla normativa vigente in quanto
l'importo calcolato non raggiunge la soglia di 1,5 volte l'assegno sociale.”
Sollevava, pertanto, questione di legittimità costituzionale l'art. 24 comma 7 del D.L. n.
201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che testualmente prevede che “ Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un' anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare (….).
Il Giudice di prime cure, respinta la questione di legittimità costituzionale, con sentenza n.
2835 del 23.05.2022 respingeva il ricorso e compensava le spese di lite.
2 Avverso tale statuizione ha proposto appello la con atto depositato il 23.05.2022 Pt_1
dolendosi del rigetto della eccezione di illegittimità costituzionale e chiedendo: 1)
Preliminarmente, sollevare giudizio di legittimità costituzionale dell'art.24 comma 7 DL
201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, nella parte in cui il diritto
a percepire la pensione di vecchiaia al compimento di un'età anagrafica di 66 anni ed un
requisito contributivo di 20 anni è sottoposto alla “condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno
sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; 2. All'esito del giudizio della Corte Costituzionale, dichiararsi il diritto della ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia, sussistendo i requisiti anagrafici e contributivi, a far data dalla domanda amministrativa (01/09/2020). Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
L' , costituitosi in giudizio, ha resistito al gravame chiedendone il rigetto;
con vittoria di CP_2
spese di lite.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
*****
L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento condividendo la Corte il percorso motivazionale della gravata sentenza sulla infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente.
CP_ L' ha rigettato la domanda con la motivazione su indicata, ovvero la insussistenza, in capo alla Fedele, dei requisiti specifici previsti dalla normativa vigente in quanto l'importo calcolato non raggiunge la soglia di 1,5 volte l'assegno sociale.
L' ha applicato l'art. 24 comma 7 del D.L. n. 201/2011, convertito con Modificazioni CP_1 dalla Legge n. 214/2011, il quale prevede che “ Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un' anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con
3 riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio
1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno
lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.
Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte
l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni (…).
Come condivisibilmente, e incontestatamente, statuito dal giudice di prime cure la novella legislativa del 2011 ha inteso innalzare il requisito di età per la pensione di vecchiaia a 70 anni, prevedendo, al contempo, la possibilità per coloro che, pur ricadenti nell'ambito del sistema contributivo, avessero un età inferiore (fero restando il requisito contributivo di 20 anni) di accedere al trattamento pensionistico, ove fosse raggiunto il valore soglia normativamente previsto.
Tale previsione di legge si attaglia perfettamente alla finalità della norma che è quella (art. 24 comma 1 cit.) di garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri:
a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;
4 b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita;
semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.
Lungi dal costituire una normativa di urgenza la previsione di legge è quella di innalzare l'età pensionabile, di guisa che la richiesta di accesso “anticipata” al trattamento di vecchiaia (nella specie la previsione di un valore soglia della pensione) non può che essere letta come una legittima scelta del legislatore di limitare la platea di coloro che possono accedere a tale tutela anticipata.
In tale ottica fuori fuoco appare il richiamo all'art. 3 della Costituzione non individuandosi ragioni discriminatorie di qualsiasi genere nella previsione normativa.
Così come assolutamente irrilevante è il richiamo sia all'art. 36 della Costituzione, che si riferisce alla retribuzione dovuta per la prestazione lavorativa e non anche alla materia pensionistica, che all'art. 38 della Costituzione che, a parte il riferimento alla materia assistenziale e non previdenziale, non appare pertinente nel caso in esame essendo la scelta di lasciare la vita lavorativa attiva una decisione volontaria della ricorrente che, viceversa, ben avrebbe potuto (cosa che non si esclude abbia fatto) continuare l'attività lavorativa incrementando il montante contributivo sino alla soglia di legge o, in alternativa, attendere il compimento dell'età generalmente stabilita come pensionabile (70 anni con gli incrementi poi normativamente stabiliti).
L'appello va, pertanto, respinto.
Considerata la qualità delle parti e la natura del giudizio le spese del presente grado possono essere interamente compensate tra le parti in causa.
PQM
La Corte così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) compensa le spese del presente grado di giudizio.
5 Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Consigliere est.
Dott. Maria Chiodi
Il Presidente
dott. Gennaro Iacone
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