Articolo 1419 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1418Articolo 1420
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9 ottobre 2010
Art. 1419. Stato di guerra o di grave crisi internazionale 1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, se l'entita' dell'atto di valore e lo svolgimento delle vicende belliche lo consigliano, puo' farsi luogo al conferimento di decorazioni al valor militare immediatamente dopo il fatto o con procedura singolarmente accelerata, da determinarsi con apposite disposizioni.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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