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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Procedimento n. 245/2023 R.G.
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Ancona, riunita nelle persone dei magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente Est.
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott. Anna Bora Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 245 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa
DA
(C.F. ), in qualità di Trustee del Trust Parte_1 C.F._1
MI e NA PE (cod. fisc. ) con sede legale Ascoli P.IVA_1
Piceno, in via dei Soderini 15; rappresentato e difeso dall'Avv.to Renato D'Isa,
(C.F. , PEC;
C.F._2 Email_1
- APPELLANTE -
CONTRO
1
per esercitare l'Ufficio di difensore ex art 86 cpc con domicilio eletto presso il suo studio alla Via Paolo Emilio 28 giusta procura in calce al presente atto, (fax
0645442756, PEC ); Email_2
rappresentato e difeso dall' avv. Francesco Ciccolini del Parte_2
foro di Roma, con studio alla Via Oslavia 14 Email_3
rappresentata e difesa dall' avv. Luigi De Flippis del foro di Parte_3
Roma, con studio in via degli Scipioni luigideflippis@ordineavvocatiroma.org.
- APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 59/2023 del Tribunale di Ascoli Piceno pubblicata in data 7.2.2023 e notificata in pari data.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc. Corte adita accogliere l'appello spiegato;
1) di cui al motivo n. 1) da intendersi qui integralmente trascritto e, per lo effetto, rigettare la domanda di riduzione ed i relativi effetti in danno del terzo, perché prescritta;
2) di cui al motivo n. 2) da intendersi qui integralmente trascritto e,
per lo effetto, rigettare la domanda di riduzione e gli effetti dell'esposizione del terzo all'azione di restituzione, in quanto inopponibile al terzo acquirente per difetto dei presupposti di cui all'art. 564 c.c., per inosservanza dell'accettazione beneficiata, nonché dell'imputazione delle donazioni;
3) di cui al motivo n. 3) da intendersi qui integralmente trascritto e, per lo effetto, rigettare la domanda di riduzione e gli effetti dell'esposizione del terzo alla restituzione, perché
inopponibile la trascrizione della domanda in danno del terzo acquirente odierno appellante;
4) di cui al motivo n. 4) da intendersi qui integralmente trascritto e,
2 per lo effetto, rigettare la domanda di riduzione e gli effetti di esposizione del terzo alla restituzione, perché inopponibile la trascrizione della domanda non infra-decennale dell'azione di riduzione in danno del terzo acquirente odierno appellante;
di cui al motivo n. 5) da intendersi qui integralmente trascritto e, per
lo effetto, rigettare la domanda di riduzione nonché gli effetti di esposizione del terzo alla restituzione, perché inopponibile la trascrizione tardiva dell'azione di simulazione della domanda di donazione indiretta in danno del terzo acquirente odierno appellante;
6) di cui al motivo n. 6) ed in caso conferma dell'accoglimento della domanda di riduzione, in riforma dell'accertamento della riconsegna dei beni, sia per essere ultra-petita nonché infondata/inammissibile,
accertare la sussistenza ex art. 563 della condizione della previa escussione del patrimonio de donatario e, per lo effetto, accertare, pertanto, l'inammissibilità
e/o infondatezza della divisione dichiarata dal Tribunale mediante assegnazione dei beni;
7) Per tale ultimo motivo, se ritenuto necessario stante la fondatezza dei primi 5 motivi, in via istruttoria si chiede nuova CTU, la quale quantifichi
l'esatto valore delle quote da attribuire agli eredi legittimari, in ordine al valore
dell'asse ereditario dei terreni e degli immobili al momento dell'apertura della successione (9.3.2006). 8) di cui al motivo n. 7), ed in caso conferma dell'accoglimento della domanda di riduzione rimodulare le spese di primo grado in ordine al valore della causa come da domanda ed in ogni caso compensare le spese tra parte convenuta e parte intervenuta: 9) Il tutto con condanna della
parte appellata al pagamento di spese, diritti ed onorari a tutti gradi di giudizio in virtù del principio della soccombenza, da attribuirsi al sottoscritto Avvocato
3 Renato D'Isa che si dichiara anticipatario ex art. 93 c.p.c., con maggiorazioni di onorari del 30% per la redazione tecnica informatica dell'atto.”
Per gli appellati ed “1) In via preliminare Parte_3 Parte_2
dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto, per tutti i motivi di
cui in premessa;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese come per legge.”
Per l'appellato “1) In via preliminare dichiarare improcedibile CP_1
e/o inammissibile l'appello proposto, per tutti i motivi di cui in premessa;
2)
Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese come per legge.”
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano Pt_3 Parte_4
in giudizio per sentir dichiarare la nullità dell'atto di CP_1
compravendita stipulato in data 22.7.2003; in subordine accertare la natura liberale dell'atto e dichiarare la qualità di eredi legittimari di e Pt_3 Pt_4
e per l'effetto, previa collazione dei beni riportati in premessa, formanti
[...]
l'intero asse ereditario al momento dell'apertura della successione della signora statuire il diritto degli eredi legittimari Persona_1
all'assegnazione in parti eguali dei predetti immobili.
costituitosi, con dichiarazione confessoria riconosceva il mancato CP_1
pagamento del prezzo dei beni oggetto del contratto di compravendita elencati dall'attrice. Concludeva dunque chiedendo accertarsi la natura di donazione dell'atto di compravendita stipulato il 22.7.2003 e non si opponeva alla domanda attrice.
4 Interveniva in giudizio ex art. 105 cpc in qualità di trustee del Parte_1
trust MI e NA PE, titolare del diritto di nuda proprietà degli immobili, censiti al fg. 11, part. 142, sub 2,3,4 e fg 11 part.143 sub 1 NCEU del
Comune di Castignano, oggetto della presente causa, esponendo di aver acquistato, quale trustee del trust MI e NA PE, la nuda proprietà di detti beni, oggetto di pignoramento trascritto nell'anno 2008, con decreto di trasferimento emesso dal G.E. del Tribunale di Ascoli Piceno in data 25.6.2018.
Egli contestava anzitutto la tempestività dell'azione che gli attori fondavano su precedente giudizio (n.2316/11) instaurato con domanda giudiziale trascritta nell'anno 2012, rilevando che l'azione di nullità spiegata con quel giudizio non poteva pregiudicare i diritti del terzo di buona fede : l'atto di compravendita risaliva all'anno 2003, l'apertura della successione risaliva all'anno 2006, mentre il pignoramento era stato trascritto il 19.12.2008 e dunque in data anteriore alla trascrizione della domanda nell'anno 2012.
Rilevava inoltre la prescrizione dell'azione di riduzione, in quanto proposta oltre dieci anni dall'apertura della successione, evidenziando che il giudizio instaurato nell'anno 2012 non conteneva la domanda di riduzione.
Successivamente, a seguito del decesso di si costituiva in Parte_4
prosecuzione l'erede Parte_2
Il Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza n. 59/2003 pubblicata in data
7.2.2023, disattese le eccezioni del terzo intervenuto, accoglieva la domanda spiegata da ed e per l'effetto dichiarava la Parte_3 Parte_2
qualità di eredi legittimari dei signori ed ed Parte_3 Parte_2
5 assegnava i beni ed i terreni a ed Parte_3 CP_1 Parte_2
in conformità alla espletata Ctu.
[...]
Avverso detta sentenza propone appello riproponendo in Parte_1
questa sede le eccezioni sollevate in primo grado.
Si costituiscono e chiedendo il Parte_3 Parte_2 CP_1
rigetto del gravame, in quanto inammissibile e comunque infondato.
Con note ex art. 127 ter cpc depositate il 14 gennaio 2025 ha Parte_3
chiesto l'estromissione dal presente giudizio e che gli effetti della sentenza si producano in favore del signor Le altre parti si sono riportate alle Pt_2
conclusioni già rassegnate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa la richiesta di estromissione formulata da Pt_3
la quale deduce di aver ceduto ad i propri diritti
[...] Parte_2
derivanti dal presente giudizio.
L'istanza è tardiva, poiché formulata dopo la precisazione delle conclusioni ed in ogni caso infondata per carenza dei relativi presupposti, non risultando, ex art. 111 cpc, il consenso delle altre parti.
1.Con il primo motivo d'appello, il ripropone l'eccezione di Pt_1
inammissibilità e comunque l'infondatezza della domanda di riduzione disattesa dal primo giudice, deducendo la violazione degli artt. 2652 e 2653 c.c., nonché degli artt. 456, 553, 2934, 2943 e 2946 c.c. in combinato disposto con gli art. 2697 c.c., e artt. 112, 115 e 116 c.p.c., riproponendo l'eccezione di intervenuta prescrizione della domanda di riduzione.
6 Il censura la statuizione del primo giudice, secondo cui parte attrice Pt_1
aveva trascritto la domanda giudiziale oggetto del presente processo nel termine di dieci anni dal decesso del donante, con conseguente interruzione della prescrizione.
L'appellante, posto che la domanda introduttiva del presente giudizio è stata notificata nell'anno 2018 rileva che neppure l'altra domanda giudiziale, proposta da e notificata nell'anno 2012, cui aveva fatto seguito l'estinzione Parte_3
del giudizio era idonea ad interrompere la prescrizione.
Tale domanda, infatti, aveva ad oggetto la nullità del contratto di compravendita del 2003 e la sola divisione dell'asse ereditario, e non anche l'azione di riduzione:
da ciò l'inidoneità della stessa ad interrompere il decorso della prescrizione, stante la diversità intercorrente tra la domanda di nullità del contratto di compravendita e quella di riduzione.
2. Con il secondo motivo, l'appellante deduce l'infondatezza della domanda degli attori in conseguenza della mancata accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, in violazione degli artt. 2652 e 2653 c.c., degli artt. 456, 553, 555,
556, 564 c.c., nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.
3. Con il terzo mezzo, si rileva l'inopponibilità delle domande trascritte dall'attrice in proprio danno ai sensi degli 2652 e 2653 c.c., nonché artt. 555 c.p.c. e 2657,
2658, 2915, II comma e 2919 c.c. in combinato disposto con gli art. 2697 c.c. e artt. 112, 115 e 116 c.p.c.
Il evidenzia che il Tribunale ha erroneamente affermato che gli attori Pt_1
avevano effettuato la trascrizione della domanda di riduzione mentre in realtà sarebbe stata trascritta una domanda di nullità della compravendita, senza mai
7 far riferimento alla azione di riduzione e, pertanto, nessuna domanda di riduzione sarebbe stata trascritta dagli attori.
Tali domande, peraltro, sarebbero in ogni caso inopponibili al terzo acquirente in buona fede, essendo state trascritte oltre cinque anni dopo il compimento dell'atto di cui si lamenta il vizio e successivamente alla trascrizione dell'atto di pignoramento del 2008 da cui avuto origine la procedura che ha visto l'aggiudicazione dei beni all' appellante.
4. Con il quarto motivo si denuncia l'inammissibilità ovvero infondatezza della domanda di riduzione e della conseguente condanna alla restituzione del bene compravenduto in danno del terzo acquirente in buona fede, per violazione degli artt. 456, 2652 e 2653 c.c., nonché artt. 555 c.p.c. e 2657, 2658, 2915, II comma e 2919 c.c. in combinato disposto con gli art. 2697 c.c. e artt. 112, 115
e 116 c.p.c.
La trascrizione di tale domanda, sostiene il sarebbe ormai priva Pt_1
dell'effetto prenotativo per il presente giudizio, essendosi il giudizio a essa relativo conclusosi con l'estinzione, e dovendo farsi riferimento alla successiva trascrizione del 2018.
Inoltre, entrambe le trascrizioni sono posteriori rispetto alla trascrizione dell'atto di pignoramento del 2008, ignorato dal primo giudice, cui va ricollegato l'acquisto da parte del trust di cui il è trustee. Pt_1
5. Con il quinto motivo, l'appellante censura l'accoglimento della domanda di parte attrice di accertamento della donazione indiretta deducendo la violazione degli artt. 2652, n. 4 e 2653 c.c., artt. 737, 809 e 1415, 1147 c.c., nonché artt.
8 555 c.p.c. e 2657, 2658, 2915 e 2919 c.c. in combinato disposto con gli art. 2697 c.c. e artt. 112, 115 e 116 c.p.c.
6. Con il sesto mezzo, il lamenta la violazione degli artt. 563, 564, 746 Pt_1
e 747 c.c., nonché degli artt. 555 c.p.c. e 2657, 2658, 2915, II comma e 2919
c.c. in combinato disposto con gli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in ordine alla divisione dei beni ed all'assegnazione di lotti di beni immobili.
L'appellante evidenzia, in particolare, che i legittimari, oltre a essere tenuti ad escutere preventivamente l'erede donatario, non avrebbero alcun diritto reale sui beni legati o donati, essendo l'azione di riduzione, oltre che esperibile esclusivamente nei confronti degli altri eredi o dei donatari, mirata a far conseguire, semmai, un utile corrispondente alla quota di legittima, non producendo pertanto effetti reali.
7. Con il settimo motivo, l'appellante contesta il capo relativo alla condanna delle spese di lite.
8. L'appello è fondato.
8.1. Va senz'altro accolta l'eccezione di prescrizione dell'azione di riduzione proposta dall'appellante ai sensi e per gli effetti dell' art. 2939 c.c., con assorbimento delle altre questioni.
8.2. Il giudizio introdotto da con domanda giudiziale trascritta Parte_3
nell'anno 2012, come desumibile dal contenuto dell'atto di citazione prodotto, aveva ad oggetto la sola pronuncia di nullità della compravendita stipulata il
22.7.2003 dalla stessa con i fratelli e e con Parte_3 CP_2 Pt_4
il nipote in quella domanda l'attrice chiedeva, in conseguenza CP_1
9 della pronuncia di nullità del contratto e previa collazione dei beni, la formazione di lotti e l' assegnazione dei beni tra i coeredi.
Non può dunque ritenersi che la domanda di quel giudizio avesse anche ad oggetto un'azione di riduzione ex art. 555 c.c. la cui causa petendi presuppone la stipula di donazioni poste in essere dal de cuius lesive della quota di legittima, e che richiede l'espressa formulazione di tale domanda di riduzione: la domanda trascritta nell'anno 2012, al contrario, non contiene alcun riferimento alla “lesione” dell'attrice ed il petitum, oltre all'accertamento della nullità, appare piuttosto riconducibile all'azione di divisione, considerato il richiamo, contenuto in detta domanda, al diverso istituto della collazione (vedi al riguardo Cass. 7237 del 2017).
Di conseguenza, nel caso di specie, l'unica domanda rilevante a fini interruttivi
è quella spiegata nel presente giudizio, intervenuta peraltro solo nell'anno 2018
e quindi oltre dieci anni dall'apertura della successione (2006) ed in data ben successiva alla trascrizione del pignoramento che ha dato luogo al procedimento di espropriazione all'esito del quale è stato emesso il decreto di trasferimento in favore dell'odierno appellante.
Da ciò discende il rigetto della domanda di riduzione. Tale pronuncia travolge le statuizioni di assegnazione della sentenza impugnata, che trovano il loro presupposto nella domanda di riduzione.
9. L'accoglimento dell'appello implica una nuova regolazione delle spese di lite di entrambi i gradi, che, regolate secondo soccombenza, vanno poste a solidale carico degli appellati e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
10 La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale trustee del trust MI e NA Capeci, avverso Parte_1
la sentenza n. 59/2023 del Tribunale di Ascoli Piceno, nei confronti di Parte_2
ed disattesa ogni diversa istanza, eccezione e
[...] Pt_3 CP_1
deduzione, così dispone:
In riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di riduzione di legittima proposta da ed nei confronti di Parte_3 Parte_2 CP_1
con l'intervento di quale trustee del trust MI e NA Parte_1
PE, per intervenuta prescrizione dell'azione.
Condanna ed in solido alla CP_1 Parte_3 Parte_2
refusione delle spese di entrambi i gradi in favore di che si Parte_1
liquidano, per il primo grado, in complessivi 7.216,00 €, di cui 200,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, c.a.p. e i.v.a. come per legge, e, per il presente grado, in complessivi 6.646,00 €, di cui
200,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del
15% , c.a.p. e i.v.a. come per legge, con distrazione in favore dell' avv. Renato
D'Isa dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Le spese della ctu espletata nel giudizio di primo grado restano a solidale carico degli appellati.
Così deciso in Ancona, il 16 gennaio 2025
Il Presidente Est.
Dott. Guido Federico
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