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Decreto 26 marzo 2025
Decreto 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, decreto 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
ORDINANZA
(art. 702-ter, comma quinto, c.p.c.)
Il Giudice designato Andrea Marani,
a scioglimento della riserva che precede, pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 826 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
( ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Fernando Prosperi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Castelplanio (AN), Via Salvo D'Acquisto n. 3, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
- ( ), Controparte_1 C.F._2
- (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
procuratore speciale, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Paolo Pauri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Ancona, Corso Mazzini n. 148, giusta procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTI
E
( ) CP_3 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Criscuoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Ancona, Via San Martino n. 23, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
E
Pag. 1 di 20 Controparte_4
(C.F. ), in persona del procuratore speciale,
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa dalle Avv. Milena Liuzzi e Fabiola Liuzzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. AleSAndro Serra in Ancona, Piazza Diaz n. 3, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
OGGETTO: responsabilità sanitaria;
OSSERVA
1. Con ricorso depositato il 13 febbraio 2023 e notificato a mezzo pec l'8 maggio 2023 a
[...]
e Controparte_1 CP_3 Controparte_5 Controparte_6
il ricorrente ha adito il Tribunale esponendo in fatto, in sintesi, che: (i) a causa di Parte_1
dolori al terzo molare inferiore sinistro nel periodo 2019-2020, si è rivolto alla dott.SA CP_1
la quale ha consigliato, in assenza di cure alternative possibili, l'estrazione dell'elemento
[...]
dentario (elemento 3.8), poi eseguita il 21 novembre 2019 da parte di un collaboratore, dott. CP_3
(ii) in seguito all'intervento si sono manifestati dolore e gonfiore, persistenti nonostante
[...]
l'assunzione di antibiotici ed antinfiammatori, tanto che, il successivo 26 giugno 2020, il medico di base dott. ha rilevato una lesione ascessualizzata in regione mandibolare sinistra Persona_1
associata a febbre e marcata astenia, con presenza in loco di corpi estranei nei tessuti molli
(verosimilmente frammenti di oSA o dente); (iii) recatosi nuovamente presso lo studio dentistico dei resistenti in data 1° ottobre 2020, il dott. riscontrata la presenza della lesione a livello della CP_3
guancia, ha praticato un'incisione chirurgica extraorale in corrispondenza di una fistola presente sul viso, dalla quale sono stati estratti due frammenti di osso, come peraltro dichiarato dalla steSA dott.SA
(iv) in seguito all'asportazione sono ceSAti sia il gonfiore che il dolore (come CP_1
successivamente certificato dal medico di base l'8 febbraio 2021), ma l'incisione ha procurato al ricorrente una ferita cicatriziale irregolare con depressione rispetto al piano della guancia, lembi privi di sensibilità e zone a sensibilità alterata;
(v) infatti, la perizia di parte espletata ha evidenziato una vasta lesione cicatriziale distrofica a tutto spessore, lesione che coinvolge sia la cute sia la mucosa sottostante, con conseguenze sensitive e di natura estetica, oltre a parestesie/anestesie al labbro inferiore e nella regione mentoniera, tali da generare altresì una rilevante compromissione psichica.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha dedotto in punto di diritto di non essere stato informato dai medici odontoiatri né degli eventuali rischi e/o complicanze dell'intervento (incisione chirurgica extraorale) né della possibilità di evitare l'intervento ed utilizzare la tecnica degli ultrasuoni (tecnica meno invasiva che avrebbe permesso di individuare la causa dell'infezione e di rimuovere i corpi
Pag. 2 di 20 estranei), affermando di non aver sottoscritto alcun consenso informato e che certamente avrebbe optato per l'esecuzione del trattamento meno invasivo.
Ha fatto derivare dal deficit informativo sia un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, quantificato in misura pari ad euro 7.000,00, sia un danno alla salute, specificamente derivante dall'attività di ristorazione svolta in proprio dal ricorrente, in costante contatto con il pubblico, tale da giustificare una maggiorazione del 20% del danno biologico cagionato.
Ha esposto di aver previamente esperito il giudizio ex art. 696-bis c.p.c. (n.r.g. 5349/2021), all'esito del quale i ctu incaricati dal Tribunale, individuando quale causa più probabile dell'evento dannoso la dislocazione del corpo estraneo nei tessuti molli in occasione dell'intervento di avulsione del dente del giudizio in questione, hanno affermato che il difetto cagionato, riducibile nella misura massima del 50%, residuerà per il resto, con deficit sensitivo definitivo e prevedibili complicanze in punto di difficoltà masticatorie e fonatorie, senza potersi escludere il rischio di lesioni precancerose.
Ciò posto, ha chiesto il risarcimento del danno nella complessiva misura di euro 30.213,39, comprensivi di danno biologico permanente (6%) con personalizzazione e temporaneo, spese mediche già sostenute e future, danno morale e spese dell'espletato procedimento di istruzione preventiva, nonché euro 12.000 per danno da omesso consenso informato, oltre rivalutazione monetaria e interessi, da imputarsi a entrambi i sanitari resistenti anche ai sensi dell'art. 1228 c.c..
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, documentazione e difesa, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:
- nel merito, accertare e dichiarare che, per le ragioni espresse in narrativa, il danno subito dal ricorrente è riconducibile alla condotta imperita e negligente del dott. e della dott.SA CP_3
e, per l'effetto, condannarli, in solido tra loro e le rispettive compagnie di Controparte_1 assicurazione e Soc. di Assicurazione al risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_4
patrimoniali in favore della ricorrente la somma di euro 35.426,61 salva diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in via istruttoria, per le ragioni espresse in narrativa, si chiede che l'Ill.mo Signor Giudice disponga
l'acquisizione in giudizio l'acquisizione integrale del fascicolo e, in ogni caso, venga acquisito
l'elaborato peritale dei CC.TT.UU. del 30.09.2022 depositato il 14.11.2022 a firma della dott.SA
e del Prof. procedura R.G. 5349/2021 Tribunale di Ancona Giudice Persona_2 Persona_3
dott.SA Tania De Antoniis.
Si chiede ammettersi prove per testi sui seguenti capitoli:
1. “vero che conferma il certificato del 08.02.2021 in atti a sua firma che si rammostra;
Pag. 3 di 20 2. “vero che Lei in data 20.06.2020 visitava il sig. rilevava nella parte in cui era Parte_1 avvenuta l'estrazione del terzo molare inferiore di sinistra corpi estranei duri verosimilmente frammenti di dente o di osso”
Si indica a testimone il dott. con studio in Jesi (AN) in P.zza Ricci n. 18”. Persona_1
2. Con comparsa depositata il 29 giugno 2023 si sono costituiti in giudizio la dott.SA
e . CP_1 Controparte_5
In rito, la compagnia assicurativa ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 12, comma 6, L. 24/2017 (Legge c.d. ), che subordina l'azione diretta del CP_7
danneggiato nei confronti dell'assicurazione del sanitario all'emanazione di decreto interministeriale, al tempo non emanato.
Nel merito, hanno contestato la ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente, sostenendo che: (i)
l'intervento di estrazione del dente oggetto di causa è stato correttamente eseguito dal dott. e CP_3
il decorso post-operatorio è stato regolare;
(ii) successivamente, il 23 gennaio 2020 il dott. ha CP_3
estratto al ricorrente altro elemento dentale (1.8), anche in tal caso in assenza di complicanze e senza che venisse lamentato dall'odierno ricorrente alcunché in relazione al primo trattamento;
(iii) a distanza di sette mesi dal primo intervento, il 25 giugno 2020, il ricorrente si è rivolto alla dott.SA per un persistente gonfiore alla zona molare sinistra e l'odontoiatra, prescritta terapia CP_1
antibiotica e svolti con esito negativo esami diagnostici (test di vitalità al freddo, rx endorale, ortopantomografia), ha concluso per la presenza di un ascesso parodontale e prescritto ulteriore terapia antibiotica;
(iv) soltanto in data 1 ottobre 2020, durante una visita di controllo per altre cause, il dott. ha notato la presenza di un “grosso foruncolo tra la barba lunga del ricorrente” (v. CP_3
comparsa Brugnami pag. 5) e, su richiesta del ricorrente stesso, il ha provveduto alla incisione CP_3
chirurgica e rimozione dell'escrescenza, asportando frustoli di tessuto necrotico, previa spiegazione del banale intervento;
(v) rimossi i conseguenti punti di sutura e riscontrato il regolare decorso post operatorio, il ricorrente non ha più eseguito i controlli programmati, pur essendovi stato sollecitato.
La dott.SA ha, quindi, escluso la propria responsabilità, come peraltro accertato in sede di CP_1
istruzione preventiva, dal momento che l'intervento di rimozione del dente del giudizio è stato eseguito dal dott. che ha agito in qualità di libero professionista ai sensi di quanto stabilito CP_3
tra i due medici nel contratto del 2 marzo 2019.
I resistenti hanno sostenuto in ogni caso che il danno lamentato dal ricorrente non sia ricollegabile all'attività del dott. contestando la relazione stesa dai CTU nel procedimento ex art. 696-bis, CP_3
redatta in termini meramente probabilistici e comunque erronea, richiamando sul punto le osservazioni rese nel procedimento.
Hanno contestato la quantificazione del danno avversaria.
Pag. 4 di 20 Infine, la dott.SA ha avanzato domanda riconvenzionale trasversale di manleva nei CP_1
confronti del dott. CP_3
Hanno, quindi, concluso come segue:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona:
- in rito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della , per Controparte_5
le ragioni precisate in narrativa, con ogni conseguente statuizione;
- nel merito a) respingere la domanda proposta dal Sig. nei confronti della Dr.SA Parte_1
così come compilata, perché infondata, in fatto e diritto;
b) in subordine e Controparte_1
nella denegata ipotesi in cui dovesse essere dichiarata la responsabilità della Dr.SA CP_1
anche in via solidale, in accoglimento della domanda riconvenzionale che si propone,
[...]
dichiarare il OT. tenuto a manlevare e tenere indenne la Dr.SA CP_3 CP_1 da ogni pregiudizio conseguente all'accoglimento della domanda attrice, per le ragioni
[...]
precisate in narrativa;
c) in ulteriore subordine e sempre nella denegata ipotesi in cui dovesse essere dichiarata la responsabilità della Dr.SA anche in via solidale, graduare le Controparte_1
rispettive responsabilità e dichiarare il OT. tenuto a manlevare e tenere indenne la CP_3
Dr.SA nella conseguente misura. Con vittoria di spese e di compenso Controparte_1
professionale.
In via istruttoria si chiede, si opus e tenuto conto dell'incompletezza ed erroneità delle valutazioni proposte dai consulenti nominati nel procedimento ex art. 696bis c.p.c., come evidenziate in narrativa ammissione e/o rinnovazione della CTU medico-legale, al fine di verificare se l'intervento odontoiatrico cui è stato sottoposto il ricorrente in data 21/11/2019 sia stato correttamente eseguito dal OT. e se l'escrescenza cutanea insorta a distanza di tempo, poi rimoSA da quest'ultimo CP_3
in data 01/10/2020, sia causalmente riconducibile ad una non corretta esecuzione dell'intervento, nonché al fine di verificare natura e modalità dell'intervento dell'01/10/2020; chiede inoltre
l'acquisizione, se neceSArio, della rx endorale del 13/07/2020, il cui originale è stato consegnato ai
CTU nel procedimento ex art. 696bis c.p.c. e preso in esame dagli stessi, come risulta a pagina 8 del relativo elaborato.
Senza voler invertire l'onere della prova, si opus e tenuto conto che, come già precisato, la pretesa risarcitoria per mancato consenso in relazione all'“intervento” eseguito in data 01/10/2020 è, ictu oculi, infondata, chiede ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1) vero che in data
01/10/2020, nell'ambito di una visita di controllo presso lo studio della Dr.SA il Sig. CP_1
si lamentava con il Dr. di un'infiammazione al margine inferiore della Parte_1 CP_3
mandibola in regione canino premolare;
2) vero che il Dr. rilevava la presenza di CP_3 un'escrescenza tra la barba lunga e il Sig. gli riferiva di essersi rivolto ad un Parte_1
Pag. 5 di 20 dermatologo che aveva trattato la lesione con terapia farmacologica;
3) vero che il Sig. Pt_1
chiese al Dr. di intervenire per rimuovere l'escrescenza; 4) vero che prima di
[...] CP_3 procedere all'intervento il Dr. informava il Sig. delle modalità esecutive CP_3 Parte_1
dello stesso - consistenti nello sbrigliare la lesione praticando una minimale incisione con una pinza emostatica, per provocare la fuoriuscita di pus e tessuto necrotico, per poi apporre un punto di sutura
- nonché delle conseguenze e possibili complicanze del banale intervento. Testi: Sig.ra
[...]
residente a [...]”. Tes_1
3. Con comparsa con contestuale richiesta di chiamata in causa del terzo depositata in data 29 giugno 2023, si è costituito in giudizio il dott. che ha contestato in fatto e in diritto il CP_3
ricorso.
In primo luogo, soffermandosi sulla ricostruzione dei fatti proposta dal , ha precisato che: (i) Pt_1
non è stata effettuata alcuna incisione chirurgica, avendo il praticato un drenaggio con pinza CP_3 emostatica dell'infiammazione presente sulla guancia e applicato un punto;
(ii) dalla fistola non sono stati estratti due frammenti di dente o di osso, circostanza da escludersi a fronte dell'assenza di lesioni interne del cavo orale, bensì frammenti di “materiale necrotico”; (iii) il paziente è stato informato delle modalità di intervento e degli eventuali rischi o complicanze, sia in occasione dell'estrazione del dente sia della rimozione della fistola, rimozione che anzi è stata espreSAmente richiesta dall'odierno ricorrente, oltre ad essere l'unico intervento esperibile;
(iv) il ricorrente nel periodo intercorrente tra i due interventi si è sottoposto a diversi esami radiografici ed ortopantomografici che non hanno mai rilevato la presenza di schegge di dente o di osso nei tessuti molli;
(vi) la fistola si è manifestata a distanza di quasi un anno dall'intervento, rendendo inverosimile l'esistenza del nesso causale;
(vii) in ogni caso, al contrario di quanto sostenuto da parte ricorrente, sono stati prescritti esami di approfondimento nelle fasi di esordio della fistola.
In punto di asserita propria responsabilità, ha contestato le conclusioni raggiunte dai consulenti nel procedimento di istruzione preventiva, in quanto prive di fondamento obiettivo, posto che la fistola non è sorta in prossimità della zona di avulsione dell'elemento 3.8 (distanza di circa 4 o 5 cm), risultando impossibile l'eventualità che i frammenti si siano spostati da una zona all'altra, che non sono stati tenuti in considerazione gli esami rx effettuati dai sanitari, i quali non hanno evidenziato la presenza di frammenti di dente o osso, che non è nota la natura organica del corpo estraneo e che, come da osservazioni del proprio CTP, non sussiste nesso eziologico tra condotta e danno.
Quindi, ha contestato nell'an e nel quantum le voci di danno richieste da parte ricorrente, ritenendole eccessivamente elevate.
[.. Da ultimo, ha formulato domanda di manleva nei confronti della propria assicurazione, la CP_4
Controparte_4
Pag. 6 di 20 Ha, in conclusione, presentato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona adito, ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa:
-in via pregiudiziale ed in rito: in conformità dell'art. 702 bis 5° comma c.p.c., spostare si opus la prima udienza di comparizione delle parti fiSAta per il prossimo 11-07-2023, al fine di consentire la chiamata in causa per garanzia e man-leva del terzo per i motivi Controparte_4
di cui in narrativa e con ogni consequenziale statuizione, nel rispetto dei termini di legge;
-nel merito: rigettare tutte le domande formulate dal Sig. nei confronti del OT. Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa e con ogni CP_3
consequenziale statuizione;
-in subordine:
1. nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle do-mande formulate dal Sig. nei confronti del OT. e della OT.SA , Parte_1 CP_3 Controparte_1
valutare la condotta dei sanitari e determinare le eventuali distinte quote del danno ascrivibili ai professionisti coinvolti, distinguendo tra i vari profili di responsabilità, quelli imputabili in via esclusiva al OT. ;
2. nella denegata ipotesi in cui dovesse accertarsi una CP_3
responsabilità professionale in capo al OT. , per i fatti di causa, accertare e CP_3 dichiarare tenuta la a garantire e tenere indenne, anche a titolo di Controparte_4
regresso, il OT. da ogni conseguenza onerosa, anche relativa alle spese di giudizio, CP_3
che dovesse derivare al medesimo in conseguenza delle domande formulate dal Sig. Parte_1
anche con condanna al risarcimento diretto, per i motivi di cui in narrativa e con ogni consequenziale statuizione.
Con ogni ulteriore riserva anche istruttoria.
Con vittoria di spese, ed onorari del giudizio.
-In via istruttoria: si chiede ammettersi prova per testi e per interrogatorio forma-le del ricorrente sulle seguenti circostanze di fatto:
1) ”Vero è che il giorno 01-10-2020 il Sig. si recava presso lo studio medico della Parte_1
OT.SA per effettuare una visita di con-trollo”; Controparte_1
2) “Vero è che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente capitolo di prova n. 1 il Sig. si lamentava con la OT.SA e con il OT. ivi presente, di avere Parte_1 CP_1 CP_3
una infiammazione sul lato esterno della mandibola inferiore sinistra, in posizione canino premolare”;
3) “Vero è che il OT. nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai precedenti capitoli di CP_3
prova n. 1 e n. 2, rilevava la presenza di una escrescenza (grosso foruncolo) tra la barba lunga del
Sig. ; Parte_1
Pag. 7 di 20 4) Vero è che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente capitolo di prova n. 3 il Sig. riferiva di essersi rivolto ad un dermatologo che aveva precritto il trattamento della Parte_1 lesione con terapia farmacologica, terapia effettivamente eseguita dal medesimo Sig. ; Pt_1
5) “Vero è che il Sig. chiese al OT. di intervenire al fine di pro-vocare la guarigione Pt_1 CP_3 della suddetta escrescenza”;
6) “Vero è che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente capitolo di prova n. 5 il
OT. prima di procedere all'intervento, informava il Sig. che avrebbe sbrigliato la CP_3 Pt_1
suddetta escrescenza attraverso la preventiva disinfezione cutanea e poi tramite l'uso di una piccola pinza emostatica al fine di provocare la fuoriuscita di pus, misto a sangue e tessuto necrotico ed infine ap-ponendo un punto di sutura sulla parte trattata”;
7) “Vero è che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente capitolo di prova n. 6 il
OT. informava il Sig. circa le possibili compli-canze dell'intervento, rappresentante CP_3 Pt_1 da possibili esiti cicatrizzali e possibile perdita di sensibilità della parte trattata”;
8) “Vero è che successivamente alle informazioni di cui ai precedenti capitoli di prova n. 6 e n. 7 il
Sig. dichiarava di accettare il trattamento terapeutico proposto”; Parte_1
9) “Vero è che la lesione guariva nei successivi giorni 4 dall'intervento”.
Si indica quale teste: la Sig.ra residenze ad Ancona. Testimone_1
Sempre in via istruttoria, attesa l'erroneità e la lacunosità della espletata CTU relativa alla fase di
ATP, si chiede la rinnovazione integrale dell'accertamento tecnico, con nomina di altro CTU”.
4. Con memoria depositata in data 26 giugno 2023 si è costituita in giudizio la
[...]
la quale ha eccepito in via preliminare: (i) la mancanza di legittimazione Controparte_4
attiva del ricorrente ad agire direttamente nei suoi confronti ai sensi dell'art. 12 comma 6 L. 24/2017;
(ii) il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 8 comma 3 L. 24/2017, con contestuale richiesta di mutamento del rito.
Nel merito e con riferimento alla chiamata in causa da parte del dott. la compagnia CP_3 assicurativa ha richiamato le clausole delimitanti l'eventuale obbligazione assicurativa del contratto n. AENW0006354-LB (v. allegato 1 comparsa , sottolineando in particolare che si escludono CP_4
espreSAmente: (i) le richieste risarcitorie originate da danni imputabili a assenza, insufficienza, o inidoneità del consenso informato;
(ii) le richieste restitutorie incaSAte dal professionista per compensi;
(iii) le spese incontrate dal professionista per legali o tecnici che non siano designati o approvati dalla compagnia.
Ha provveduto a contestare la ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente ed ha precisato che contraddittoriamente i CTU, pur avendo riconosciuto la correttezza generale delle manovre eseguite dal in sede di estrazione dell'elemento 3.8, hanno poi ritenuto inspiegabilmente ed CP_3
Pag. 8 di 20 erroneamente sussistente il nesso di causalità tra detto intervento e la fistola, non risultando rispettato il criterio di “esclusione di altre cause”.
Contestati sia l'an che il quantum delle voci di danno oggetto di domanda, ha concluso come segue:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ancona adito, contrariis reiectis:
In via preliminare:
1. Dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande proposte dal sig. nei Parte_1 confronti della con riferimento al rischio assunto con il certificato Controparte_4
n.AENW0006354-LB, per carenza di titolo e azione non sussistendo azione diretta del ricorrente nei confronti della Compagnia, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite;
2. Dichiarare la domanda proposta dal sig. improcedibile per violazione dei termini Parte_1 di cui all'art. 8 co. 3° della L. 24/2017, con ogni conseguenza di legge;
3. Nella denegata e non creduta ipotesi di dichiarata procedibilità del ricorso e di ammissibilità dello stesso, disporre ex art. 702 ter, 3° co. cpc la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme della cognizione ordinaria, con ogni conseguenza di legge;
Nel merito:
4. Respingere le domande formulate dal sig. nei confronti del dr Parte_1 CP_3
in quanto infondate in fatto e in diritto, con ogni conseguenza anche in ordine alla eventuale
[...] domanda di manleva ove da quest'ultimo proposta nei confronti della Controparte_4
con riferimento al rischio assunto con il certificato n.AENW0006354-LB, con ogni conseguenza
[...]
di legge;
5. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte dal sig. Pt_1
nei confronti della dott.SA e del dr , respingere le
[...] Controparte_1 CP_3
domande risarcitorie come formulate, eventualmente rideterminandole secondo le Tabelle
Ministeriali in forza di quanto stabilito dall'art. 3 n.3 L .189/2012 e dall'art. 7 co.4 L 24/2017, accertando le eventuali responsabilità e gli eventuali danni iuxta alligata et probata, valutando la condotta dei sanitari alla luce delle Linee Guida e dei protocolli applicabili al caso di specie, distinguendo quanto al profilo interno dell'obbligazione le eventuali distinte quote di responsabilità dei due resistenti, e quanto all'eventuale domanda di manleva che fosse formulata dal dr CP_3
nei confronti della con riferimento al rischio assunto con il
[...] Controparte_4
certificato , limitare la manleva alla sola quota di eventuale accertata C.F._4
responsabilità del predetto dr , tenendo conto di tutte le clausole contrattuali, nessuna CP_3 esclusa, delimitanti l'eventuale obbligazione assicurativa tra le quali la franchigia di € 500.00 per ogni sinistro (art.04 Cond. di Ass.), l'esclusione dei danni per assenza e/o insufficienza del consenso informato (art. 11.3 lett.e) Cond. Ass.), l'esclusione dalla garanzia delle somme restitutorie per compensi eventualmente versati al professionista (art. 10.2 Cond. di Ass.), l'esclusione delle spese
Pag. 9 di 20 incontrate dall' per legali o tecnici non designati dalla Compagnia ( art. 6 Cond. di Ass.), Parte_2
il limite di massimale con ogni conseguenza di legge;
6. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA nelle misure di legge”.
(…)
In via istruttoria:
a) Si producono e si offrono in comunicazione unitamente al presente atto, munito di delega in calce, oltre alla copia del ricorso notificato a mezzo pec il 05.05.2023 i seguenti documenti: 01. Contratto
n.AENW0006354-LB; 02. Osservazioni critiche dr;
03. Fascicolo di parte relativo al Persona_4
procedimento R.G. 5349/2021; 04. Attestazione conformità fascicolo;
05. dott.SA CP_8
Nicoletta Andreotti.
b) Si chiede sin da ora al G.U. di valutare l'opportunità di rinnovo della ctu, stante la lacunosità e contraddittorietà di quella espletata in sede di istruzione preventiva per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, tenuto anche conto dei profili nuovi dedotti dal ricorrente e della necessità di integrare la relazione con nomina di uno specialista in chirurgia plastica.
c) Ci si oppone alla prova per testi formulata dal ricorrente con il teste dr , Persona_1 evidenziando l'inammissibilità dei capi di prova 1 e 2 formulati, stante la loro attinenza a circostanze di natura meramente documentale.
In subordine, si chiede ammissione di prova contraria su tutti i capi eventualmente ammessi con lo stesso teste indicato ed ammesso”.
5. Con ordinanza del 15 novembre 2023 – da richiamarsi e confermarsi in questa sede – sono state respinte sia l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla Controparte_4
er violazione del termine di introduzione del giudizio di merito di cui all'art. 8, L. n.
[...]
24/2017, sia le istanze istruttorie e di integrazione o rinnovazione di ctu richieste dalle parti ed è stata disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento ex. art 696-bis c.p.c. (n.r.g. 5349/2021) previamente instaurato tra le parti.
6. Tutto ciò premesso e venendo all'esame delle domande, innanzitutto, va respinta la domanda relativa alla violazione del diritto al consenso informato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, gli elementi costitutivi della responsabilità per violazione del consenso informato – che rappresenta una violazione del diritto all'autodeterminazione autonomamente risarcibile – sono la mancanza del consenso informato e la dimostrazione, il cui onere grava sull'attore, che, se adeguatamente informato, il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi al trattamento sanitario svolto
Pag. 10 di 20 Infatti e più nello specifico, è noto che la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria costituisce esercizio del diritto fondamentale all'autodeterminazione in ordine al trattamento medico proposto e, in quanto diritto autonomo e distinto dal diritto alla salute, trova fondamento diretto nei principi sanciti dagli artt. 2, 13 e 32 Cost., oltre che nelle fonti eurounitarie ed internazionali (art. 3, par. 1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e art. 5 Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina), sicché tale quadro normativo genera uno specifico obbligo del medico di informare correttamente il paziente della tipologia e modalità delle cure, dei benefici conseguibili, dei possibili effetti indesiderati e del rischio di complicanze anche peggiorative dello stato di salute (cfr. ex multis Cass., 11 novembre 2019, n. 28985).
Tuttavia, è altrettanto consolidata della giurisprudenza la necessità di effettuare un giudizio controfattuale su ciò che il paziente avrebbe scelto, nel senso che occorre verificare se, ove correttamente informato, costui avrebbe comunque prestato il consenso alla prestazione sanitaria;
in tal caso, il risarcimento del danno spetta unicamente in relazione al profilo della lesione del diritto alla salute, nulla spettando in ordine alla lesione del diritto all'autodeterminazione.
Infatti, nel delineare le ipotesi di rilevanza della violazione del diritto al consenso informato, la S.C. ha recentemente reso pronuncia che, per quanto in questa sede rileva, è così massimata:
“Nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi distinte ipotesi:
I) se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni); (…)” (Cass., 12 giugno 2023, n. 16633).
Inoltre, “La giurisprudenza è in particolare consolidata nel senso di ritenere che le conseguenze dannose derivanti dal diritto all'autodeterminazione debbano essere debitamente allegate dal
Pag. 11 di 20 paziente tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della vicinanza della prova) essendo il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico eventualità non rientrante nell'id quod plerumque accidie;
al riguardo la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compreso il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile “in re ipsa” (Cass., 3, n. 28985 dell'11/11/2019; Cass., 3, n. 20885 del 22/8/2018; Cass., 3, n. 2369 del 31/1/2018; Cass., 3, n. 2998 del 16/2/2016)” (così Cass., 23 marzo 2021, n. 8163, in motivazione).
Nel caso di specie, sia la dott.SA he il dott. con le proprie comparse di costituzione CP_1 CP_3
hanno affermato di aver spiegato al paziente sia le modalità di esecuzione degli interventi che gli eventuali rischi e/o conseguenze (v. comparsa pag. 10; comparsa Fagioli, pag. 8, 20); tali CP_1
allegazioni in fatto non sono state specificamente contestate dal ricorrente, risultando pertanto possibile ritenere tali fatti provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Oltre a ciò, è agli atti la cartella clinica del sig. tenuta dalla dott.SA recante alla Pt_1 CP_1
data del 28 ottobre 2019 la dicitura “spiegato tipo di intervento” (v. all. 3 ricorso). Pur a fronte della indubbia sinteticità della locuzione trascritta, deve in ogni caso ritenersi che, durante la visita preoperatoria, il paziente sia stato posto nelle condizioni di acquisire dai sanitari le informazioni utili alla valutazione di sottoporsi all'intervento; sotto concorrente profilo, va rilevato come l'estrazione dei “denti del giudizio” – e in particolare il dente 3.8 per cui è causa – sia stata oggetto di espreSA richiesta proveniente dal paziente stesso, come registrato in cartella alla data del 3 luglio 2017 e, con più specifico riferimento al dente in questione, alla suddetta data del 28 ottobre 2019.
Allo stesso modo, il ricorrente non ha dimostrato, pur essendone onerato, che, se debitamente informato, non si sarebbe sottoposto alla rimozione della fistola, limitandosi ad esplicitare negli scritti processuali la propria volontà di sottoporsi ad altra tecnica di rimozione. Tuttavia, alla luce di quanto prodotto agli atti dalla steSA parte, detta ulteriore e diversa procedura non risulta idonea alla rimozione dei corpi estranei, bensì solo alla loro individuazione (tecnica degli ultrasuoni, che, stando a quanto emerge dall'estratto del Giornale Italiano di Radiologia Medica 2019 Maggio – Giugno (all.
2 ricorso), è utile all'identificazione dei corpi estranei ma non alla loro rimozione, dal momento che si fa riferimento alla necessità di incidere con il bisturi cute e sottocute).
Alla luce di ciò, la domanda sul punto va respinta.
7. Per quanto concerne il danno biologico lamentato, premesso che i fatti sono successivi alla entrata in vigore della Legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Gelli-Bianco) e ricadono pertanto sotto tale disciplina, occorre distinguere il regime di responsabilità applicabile ai due sanitari convenuti a mente dell'art. 7, comma 3, della predetta legge.
Pag. 12 di 20 Per quanto concerne la dott.SA va affermata la natura contrattuale della Controparte_1
responsabilità, emergendo dalle allegazioni delle parti che l'odierno ricorrente si è rivolto a lei per sottoporsi a cura, con ciò risultando concluso un contratto di prestazione professionale.
Sul punto, è noto in via astratta che l'attore danneggiato è tenuto in primo luogo a dimostrare l'esistenza del contratto o di un contatto sociale qualificato – presumibile anche mediante la mera presa in cura del paziente stesso da parte della struttura – nonché l'aggravarsi della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento sanitario;
inoltre, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore, essendo sufficiente la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie in ordine all'attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario (così testualmente Cass., 15 marzo 2024, n.
7074). Infine, secondo pacifica giurisprudenza in tema di responsabilità sanitaria, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista;
è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile
(Cass., n. 26907/2020; conformi anche Cass., SS.UU., n. 28991/2019; Cass. n. 4792/2013; di recente,
Cass., n. 5808/2023).
Quanto invece al dott. va ritenuta la natura extracontrattuale della responsabilità, CP_3
avendo costui operato in virtù del rapporto di collaborazione libero professionale instaurato con la dottoreSA (v. doc. 4 fasc. e in assenza di contratto concluso con il paziente CP_1 CP_1
ricorrente; ne discende, in punto di conseguenze processuali, che grava integralmente sul danneggiato l'onere di dimostrare la condotta, l'elemento soggettivo, il danno e il nesso causale.
7.1. Ciò posto, nel caso di specie l'accertamento medico-legale svolto nel procedimento di istruzione preventiva ante causam, che appare congruamente motivato e come tale utilizzabile nella presente sede, ha fatto emergere quanto segue:
- l'estrazione del dente 3.8 è avvenuta il 21 novembre 2019, con iniziale decorso nella norma, pur avendo il ricorrente lamentato dolore e gonfiore nella zona dell'intervento tali da giustificare la somministrazione di più cicli di antibiotici e antinfiammatori, senza esito;
Pag. 13 di 20 - che tale procedura, sulla base degli esiti evincibili alla data della perizia e della descrizione nel diario clinico, è stata eseguita correttamente e seguita da adeguate prescrizioni farmacologiche;
- che a distanza di circa 7 mesi è emersa tumefazione intraorale a probabile origine infettiva, successivamente evoluta con intereSAmento cutaneo della guancia sinistra, in posizione anteriore alla sede di estrazione;
- che, ad avviso dei ctu, tale lesione è “probabilmente da ricondursi a fistola oro-cutanea di origine odontogena”, che risulta compatibile con un'infezione originata nella zona dell'elemento dentario estratto e successivamente diffusa verso la zona anteriore, in un lasso temporale compatibile con l'ordinario sviluppo di siffatte tipologie di lesioni (ctu, pag. 17-18);
- che, pur non essendo stato eseguito esame istologico sul materiale estratto né sue fotografie, è possibile ricondurre detto materiale a frammenti di osso alveolare o di dente, penetrato nei tessuti a seguito delle manovre avulsive dell'elemento dentario;
- che – in punto di esclusione di fattori causali alternativi, con accertamento che dunque i ctu hanno compiuto, diversamente da quanto eccepito dai resistenti – appare possibile escludere (o risulta comunque meno probabile) la possibilità che la lesione infettiva sia originata dagli elementi dentali più prossimi alla sede di manifestazione (3.5, 3.6, 3.7), poiché non risultano lesioni periapicali di tali denti e il test di vitalità risultava nella norma, il tutto secondo gli accertamenti compiuti dalla dott.SA
CP_1
- che, dunque, l'ipotesi causale più probabile dell'evento dannoso lamentato è rappresentata dalla presenza di corpo estraneo, dislocato nel tessuto molle in occasione dell'atto chirurgico di avulsione del dente del giudizio 3.8;
- che, nel replicare alle osservazioni dei ctp, sostanzialmente riproposte dalle difese resistenti nel presente giudizio, i consulenti hanno confermato le conclusioni esposte con la bozza di relazione sopra trascritte, in punto di compatibilità spazio-temporale tra l'estrazione dentale e la fistola, tenuto conto della ragionevole possibilità che si abbia dislocazione di frammenti dentali od ossei nei tessuti durante l'estrazione, specie in ipotesi di estrazione di denti del giudizio mandibolari inclusi;
hanno, inoltre, escluso l'origine cutanea della lesioe, essendosi l'infiammazione manifestata prima a livello intra-orale e solo successivamente a livello cutaneo;
- che l'estrazione del dente è stata eseguita dal dott. CP_3
- che la gestione delle complicanze da parte della dott.SA appare congrua in relazione al CP_1
trattamento di casi analoghi, così come la procedura di rimozione della fistola eseguita dal dott.
CP_3
Conclusivamente, i consulenti hanno ritenuto sussistente il danno biologico nella misura del 4% per la cicatrice discromica e/o patologica presente sul terzo inferiore del volto e nella misura del 2% per
Pag. 14 di 20 l'area di anestesia/ipoestesia cutanea e della mucosa;
e così per complessivo 6%; hanno inoltre ritenuto un'inabilità temporanea parziale al 75% per giorni 10, al 50% per giorni 20, al 25% per giorni
60.
Dal punto di vista del danno patrimoniale, hanno ritenuto congrue le spese mediche sostenute nella misura di euro 526,70, dando inoltre atto della prova di spese mediche per complessivi euro 3.054,56,
e le spese future per bite pari ad euro 3.000,00.
7.2. Tanto considerato, alla luce delle risultanze della ctu il danno lamentato deve ritenersi riferibile, secondo il criterio del “più probabile che non” e in assenza di comprovati fattori causali alternativi, a imperizia nell'esecuzione dell'estrazione dell'elemento dentario eseguita dal dott. per non aver costui evitato la dispersione di materiale nella sede di estrazione del dente. CP_3
In punto di quantificazione del danno, trovano applicazione le tabelle stabilite in tema di lesioni micropermanenti di cui all'art. 139 D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, richiamate dall'art. 7, comma 4,
Legge Gelli-Bianco (cfr. anche Cass., 11 novembre 2019, n. 28990), risultando, quanto al caso di specie e in applicazione delle tabelle vigenti al momento della decisione (cfr. su tale ultimo aspetto
Cass., 15 giugno 2022, n. 19229), le seguenti voci risarcibili: danno biologico permanente euro
8.792,84 (lesione 6%; età della vittima al sinistro anni 28); danno da invalidità temporanea parziale complessivi euro 1.795,30.
Il ricorrente ha inoltre chiesto la personalizzazione del danno nella misura del 20%, in quanto esercente di attività di ristorazione a contatto con il pubblico, e il danno morale.
Quanto a tali voci, valgono i seguenti principi:
- ai fini della personalizzazione, è onere della parte danneggiata di dimostrare la “esistenza di specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari” (Cass., ord. n. 7024/2020);
- “il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. Ne consegue che anche nell'ipotesi di lesioni minori, cc.dd. micropermanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art.
139 cod. ass., con l'onere da parte del danneggiato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni” – cfr. Cass., 13 gennaio 2016, n.
339).
Ora, ad avviso di questo giudice va escluso che la lesione oggetto di giudizio poSA dar luogo a personalizzazione del danno, atteso che non vi è diretta incidenza della lesione alla guancia, di limitata
Pag. 15 di 20 estensione, sull'esercizio dell'attività di impresa;
appare invece congruo riconoscere una posta risarcitoria a titolo di danno morale in misura percentuale sul danno biologico permanente, quale pregiudizio presuntivamente patito dall'odierno ricorrente per il turbamento interiore derivante dall'esposizione al contatto col pubblico in presenza della lesione, nella misura di euro 2.930,65.
Il danno non patrimoniale così computato ammonta complessivamente a euro 13.518,79 all'attualità, al quale va sommato il danno patrimoniale per spese mediche, ritenute pertinenti dai ctu nella complessiva misura di euro 3.526,70, escluse per il resto;
e così per complessivi euro 17.045,49. Tale somma, in quanto debito di valore liquidato con la presente sentenza sulla base dei criteri di liquidazione vigenti alla data odierna, è già rivalutata all'attualità e su di eSA spettano i soli interessi;
deve, pertanto, procedersi a devalutazione ISTAT alla data del fatto (21 novembre 2019) e applicazione degli interessi nella misura del tasso legale, ritenuto congruo, sulla somma anno per anno rivalutata sino alla data di liquidazione (cfr. sul punto Cass., SS.UU., n. 1712/1995): risulta così liquidato il danno pari ad € 20.011,41. Su tale somma spettano interessi al saggio legale dalla data della decisione al saldo.
Vanno inoltre posti a carico delle parti resistenti in solido i compensi dei ctu come liquidati nel procedimento di istruzione preventiva nrg 5349/2021.
8. In punto di ripartizione di responsabilità dei dott. e e di relativa CP_1 CP_3
ripartizione nei rapporti interni si osserva quanto segue.
La dott.SA è obbligata nei confronti del ricorrente in virtù dell'art. 1228 c.c., che, salva CP_1
diversa volontà delle parti (indimostrata nella specie), obbliga il debitore, che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, a rispondere dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Tale disposizione è finalizzata a far sì che il creditore, che si trova esposto all'intervento di soggetti terzi nell'esecuzione dell'obbligazione da lui stipulata, poSA pur sempre fare affidamento nella responsabilità dell'originario debitore, il quale così sopporta il rischio dell'operato dei propri ausiliari,
a prescindere dalla diligenza impiegata nella scelta e nell'utilizzo degli ausiliari stessi.
Come in precedenza già osservato, mentre il titolo di responsabilità tra il creditore e il debitore ha natura contrattuale, vige invece tra il creditore e l'ausiliario un rapporto di responsabilità diretta di natura extracontrattuale in relazione al danno cagionato dall'ausiliario.
Quanto ai rapporti interni tra debitore e ausiliario, invece, è irrilevante la natura giuridica, potendo consistere in rapporto sia di collaborazione dipendente, sia di collaborazione esterna.
Affinché il debitore risponda del fatto dell'ausiliario, occorre che quest'ultimo venga impiegato per l'esecuzione dell'obbligazione, su incarico del debitore, e che vi sia inadempimento o inesatto adempimento alla prestazione oggetto di obbligazione, forieri di conseguenze pregiudizievoli per il creditore.
Pag. 16 di 20 In sostanza, si osserva in giurisprudenza che “Il soggetto che, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle proprie dipendenze, assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione nell'attuazione della propria obbligazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità neceSAria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita nell'adempimento dell'obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il "rischio specifico" assunto dal debitore, fondando tale responsabilità sul principio "cuius commoda eius et incommoda"” (Cass., 14 febbraio 2019, n. 4298; tra le più recenti conformi v. Cass., 12 ottobre 2018, n. 25373).
Nel caso di specie, è incontestato che il ricorrente si è rivolto per le cure richieste alla dott.SA
e che l'estrazione dentale è avvenuta nello studio della medesima, ancorché ad opera del CP_1
dott. con il quale la convenuta ha dimostrato l'esistenza di un contratto di collaborazione CP_3
libero-professionale.
La dott.SA va pertanto ritenuta responsabile nei confronti del danneggiato . CP_1 Pt_1
Quanto ai rapporti interni tra la dott.SA e il dott. ritiene questo giudice che poSA CP_1 CP_3
trovare applicazione analogica, per identità di ratio, il principio espresso dalla S.C. in relazione al rapporto tra struttura sanitaria e medico in eSA operante che di seguito si espone (orientamento, questo, già applicato in giurisprudenza;
cfr. Trib. Milano, 21 luglio 2023, n. 6325).
In particolare, “la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale
l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt.
1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro,
l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” (Cass.,
20 ottobre 2021, n. 29001; successiva conforme Cass., 7 novembre 2024, n. 28642).
Pag. 17 di 20 In assenza di prova, da parte della resistente dott. di condotte eccentriche rispetto CP_1
all'ordinario del dott. e del proprio controllo sul suo operato, va dunque affermata la pari CP_3
responsabilità nella causazione del danno, nella misura del 50% ciascuno.
9. Venendo, infine, alla posizione processuale delle assicurazioni, si osserva quanto segue.
Va premesso che sia che sono state Controparte_5 Controparte_4
evocate in giudizio dal danneggiato sia nel previo procedimento ex art. 696-bis c.p.c. Parte_1
(cfr. risultanze fascicolo nrg 5349/2021), sia nel presente giudizio di merito, e che nel presente giudizio ha esperito l'azione diretta prevista dall'art. 12, Legge Gelli. Parte_1
Oltre a ciò, soltanto il dott. ha formulato domanda di garanzia nei confronti della propria CP_3
compagnia CP_4
Ciò posto, entrambe le compagnie hanno eccepito la carenza di legittimazione nei rapporti con il ricorrente, sul presupposto dell'improponibilità dell'azione diretta tra danneggiato e assicurazione dell'operatore sanitario, ai sensi dell'art. 12, u.c., Legge Gelli-Bianco, sino all'entrata in vigore del decreto di determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per gli esercenti le professioni sanitarie previsto dall'art. 10, comma 6, della medesima legge.
Tale eccezione va respinta.
Infatti, il decreto attuativo menzionato risulta emanato dal Ministero delle Imprese e del Made in
Italy, di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con D.M.
15 dicembre 2023, n. 232, pubblicato sulla G.U. n. 51 del 1 marzo 2024 ed entrato in vigore il successivo 16 marzo 2024.
Trattasi, dunque, di decreto entrato in vigore prima della pronuncia del presente provvedimento e, peraltro, in data anteriore allo scadere del termine di deposito delle note conclusive assegnato alle parti, che, dunque, risultano poste nelle condizioni di predisporre congrue difese sul punto.
Ciò posto, ad avviso di questo giudice la questione della proponibilità dell'azione diretta del danneggiato contro l'assicurazione del sanitario attiene ai profili della possibilità giuridica (esistenza di una norma che contempli in via astratta il diritto che si intende far valere) e della legittimazione ad agire (affermata titolarità, attiva e passiva, del diritto azionato), che, in quanto condizioni dell'azione, devono sussistere al momento della decisione e ben possono sopravvenire in corso di causa, ancorché difettanti al momento della sua proposizione (su tale ultimo aspetto, v. ex multis Cass., 9 novembre
2021, n. 32792; Cass., 13 agosto 2020, n. 17115; Cass., 18 dicembre 2014, n. 26769; Cass., 18 luglio
2002, n. 10443).
Sotto altro concorrente profilo, vale osservare che, ai sensi del richiamato art. 12, comma 6, legge n.
24/2017, l'azione diretta del danneggiato è ammeSA “a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto” ministeriale attuativo, senza che l'esperibilità dell'azione sia subordinata al concreto
Pag. 18 di 20 adeguamento delle polizze assicurative ai “requisiti minimi delle polizze” introdotti col decreto stesso.
Inoltre e per quanto in questa sede rilevante, l'azione diretta del danneggiato può essere esperita laddove le assicurazioni abbiano preso parte al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (art. 8, comma 4, fatto salvo dall'art. 12, comma 1) e nel litisconsorzio neceSArio tra l'assicurazione e il sanitario assicurato (art. 12, comma 4). Elementi, questi, sussistenti nella specie.
Alla luce di quanto precede, va accolta la domanda del ricorrente formulata nei confronti di
[...]
e , per i titoli e nei limiti quantitativi in Controparte_4 Controparte_5
precedenza delineati.
Va, del pari, accolta la domanda di garanzia formulata dal dott. nei confronti della CP_3
propria compagnia assicurativa per la quota di responsabilità a lui attribuita, con esclusione, CP_4
in conformità alle deduzioni dell'assicurazione, della franchigia contrattualmente pattuita (euro
500,00), risultando il danno cagionato compreso nel rischio assicurato e rientrando l'importo oggetto di condanna entro i massimali di polizza.
10. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022) per le espletate fasi di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria, non esperita.
Quanto ai rapporti tra il dott. e in particolare, spetta al primo il rimborso delle spese CP_3 CP_4
di lite sostenute per la chiamata in causa in virtù della soccombenza dell'assicuratore rispetto all'assicurato (cfr. Cass., 16 febbraio 2024, n. 4275).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 826/2023, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1) in parziale accoglimento del ricorso promosso da , condanna Parte_1 CP_1
e
[...] CP_3 Controparte_5 [...]
, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore di Controparte_4
in misura pari ad euro 20.011,41, oltre interessi dalla data del presente Parte_1
provvedimento al saldo;
2) pone definitivamente a carico dei resistenti Controparte_1 CP_3 [...]
e Controparte_5 Controparte_4
, in solido tra loro, i compensi dei ctu come liquidato nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c.
[...]
iscritto al NRG 5349/2021 di questo Tribunale;
3) accerta la responsabilità di e nella causazione del danno Controparte_1 CP_3
come sopra quantificato nella misura del 50% ciascuno;
Pag. 19 di 20 4) in accoglimento della domanda di garanzia formulata da condanna CP_3 [...]
a tenere indenne da Controparte_4 CP_3
quanto dovuto in esecuzione del presente provvedimento, detratta la franchigia contrattuale di euro
500,00;
5) condanna i resistenti Controparte_1 CP_3 Controparte_5
e , in solido tra loro, a
[...] Controparte_4
rifondere a le spese del presente procedimento, che liquida in euro 407,50 per esborsi Parte_1
ed euro 3.397,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
6) condanna alla refusione CP_4 Controparte_4
delle spese di lite in favore di liquidate in euro 3.397,00 per compensi professionali, CP_3
oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Ancona, addì del deposito.
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 20 di 20
SEZIONE SECONDA CIVILE
ORDINANZA
(art. 702-ter, comma quinto, c.p.c.)
Il Giudice designato Andrea Marani,
a scioglimento della riserva che precede, pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 826 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
( ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Fernando Prosperi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Castelplanio (AN), Via Salvo D'Acquisto n. 3, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
- ( ), Controparte_1 C.F._2
- (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
procuratore speciale, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Paolo Pauri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Ancona, Corso Mazzini n. 148, giusta procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTI
E
( ) CP_3 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Criscuoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Ancona, Via San Martino n. 23, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
E
Pag. 1 di 20 Controparte_4
(C.F. ), in persona del procuratore speciale,
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa dalle Avv. Milena Liuzzi e Fabiola Liuzzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. AleSAndro Serra in Ancona, Piazza Diaz n. 3, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
OGGETTO: responsabilità sanitaria;
OSSERVA
1. Con ricorso depositato il 13 febbraio 2023 e notificato a mezzo pec l'8 maggio 2023 a
[...]
e Controparte_1 CP_3 Controparte_5 Controparte_6
il ricorrente ha adito il Tribunale esponendo in fatto, in sintesi, che: (i) a causa di Parte_1
dolori al terzo molare inferiore sinistro nel periodo 2019-2020, si è rivolto alla dott.SA CP_1
la quale ha consigliato, in assenza di cure alternative possibili, l'estrazione dell'elemento
[...]
dentario (elemento 3.8), poi eseguita il 21 novembre 2019 da parte di un collaboratore, dott. CP_3
(ii) in seguito all'intervento si sono manifestati dolore e gonfiore, persistenti nonostante
[...]
l'assunzione di antibiotici ed antinfiammatori, tanto che, il successivo 26 giugno 2020, il medico di base dott. ha rilevato una lesione ascessualizzata in regione mandibolare sinistra Persona_1
associata a febbre e marcata astenia, con presenza in loco di corpi estranei nei tessuti molli
(verosimilmente frammenti di oSA o dente); (iii) recatosi nuovamente presso lo studio dentistico dei resistenti in data 1° ottobre 2020, il dott. riscontrata la presenza della lesione a livello della CP_3
guancia, ha praticato un'incisione chirurgica extraorale in corrispondenza di una fistola presente sul viso, dalla quale sono stati estratti due frammenti di osso, come peraltro dichiarato dalla steSA dott.SA
(iv) in seguito all'asportazione sono ceSAti sia il gonfiore che il dolore (come CP_1
successivamente certificato dal medico di base l'8 febbraio 2021), ma l'incisione ha procurato al ricorrente una ferita cicatriziale irregolare con depressione rispetto al piano della guancia, lembi privi di sensibilità e zone a sensibilità alterata;
(v) infatti, la perizia di parte espletata ha evidenziato una vasta lesione cicatriziale distrofica a tutto spessore, lesione che coinvolge sia la cute sia la mucosa sottostante, con conseguenze sensitive e di natura estetica, oltre a parestesie/anestesie al labbro inferiore e nella regione mentoniera, tali da generare altresì una rilevante compromissione psichica.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha dedotto in punto di diritto di non essere stato informato dai medici odontoiatri né degli eventuali rischi e/o complicanze dell'intervento (incisione chirurgica extraorale) né della possibilità di evitare l'intervento ed utilizzare la tecnica degli ultrasuoni (tecnica meno invasiva che avrebbe permesso di individuare la causa dell'infezione e di rimuovere i corpi
Pag. 2 di 20 estranei), affermando di non aver sottoscritto alcun consenso informato e che certamente avrebbe optato per l'esecuzione del trattamento meno invasivo.
Ha fatto derivare dal deficit informativo sia un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, quantificato in misura pari ad euro 7.000,00, sia un danno alla salute, specificamente derivante dall'attività di ristorazione svolta in proprio dal ricorrente, in costante contatto con il pubblico, tale da giustificare una maggiorazione del 20% del danno biologico cagionato.
Ha esposto di aver previamente esperito il giudizio ex art. 696-bis c.p.c. (n.r.g. 5349/2021), all'esito del quale i ctu incaricati dal Tribunale, individuando quale causa più probabile dell'evento dannoso la dislocazione del corpo estraneo nei tessuti molli in occasione dell'intervento di avulsione del dente del giudizio in questione, hanno affermato che il difetto cagionato, riducibile nella misura massima del 50%, residuerà per il resto, con deficit sensitivo definitivo e prevedibili complicanze in punto di difficoltà masticatorie e fonatorie, senza potersi escludere il rischio di lesioni precancerose.
Ciò posto, ha chiesto il risarcimento del danno nella complessiva misura di euro 30.213,39, comprensivi di danno biologico permanente (6%) con personalizzazione e temporaneo, spese mediche già sostenute e future, danno morale e spese dell'espletato procedimento di istruzione preventiva, nonché euro 12.000 per danno da omesso consenso informato, oltre rivalutazione monetaria e interessi, da imputarsi a entrambi i sanitari resistenti anche ai sensi dell'art. 1228 c.c..
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, documentazione e difesa, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:
- nel merito, accertare e dichiarare che, per le ragioni espresse in narrativa, il danno subito dal ricorrente è riconducibile alla condotta imperita e negligente del dott. e della dott.SA CP_3
e, per l'effetto, condannarli, in solido tra loro e le rispettive compagnie di Controparte_1 assicurazione e Soc. di Assicurazione al risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_4
patrimoniali in favore della ricorrente la somma di euro 35.426,61 salva diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in via istruttoria, per le ragioni espresse in narrativa, si chiede che l'Ill.mo Signor Giudice disponga
l'acquisizione in giudizio l'acquisizione integrale del fascicolo e, in ogni caso, venga acquisito
l'elaborato peritale dei CC.TT.UU. del 30.09.2022 depositato il 14.11.2022 a firma della dott.SA
e del Prof. procedura R.G. 5349/2021 Tribunale di Ancona Giudice Persona_2 Persona_3
dott.SA Tania De Antoniis.
Si chiede ammettersi prove per testi sui seguenti capitoli:
1. “vero che conferma il certificato del 08.02.2021 in atti a sua firma che si rammostra;
Pag. 3 di 20 2. “vero che Lei in data 20.06.2020 visitava il sig. rilevava nella parte in cui era Parte_1 avvenuta l'estrazione del terzo molare inferiore di sinistra corpi estranei duri verosimilmente frammenti di dente o di osso”
Si indica a testimone il dott. con studio in Jesi (AN) in P.zza Ricci n. 18”. Persona_1
2. Con comparsa depositata il 29 giugno 2023 si sono costituiti in giudizio la dott.SA
e . CP_1 Controparte_5
In rito, la compagnia assicurativa ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 12, comma 6, L. 24/2017 (Legge c.d. ), che subordina l'azione diretta del CP_7
danneggiato nei confronti dell'assicurazione del sanitario all'emanazione di decreto interministeriale, al tempo non emanato.
Nel merito, hanno contestato la ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente, sostenendo che: (i)
l'intervento di estrazione del dente oggetto di causa è stato correttamente eseguito dal dott. e CP_3
il decorso post-operatorio è stato regolare;
(ii) successivamente, il 23 gennaio 2020 il dott. ha CP_3
estratto al ricorrente altro elemento dentale (1.8), anche in tal caso in assenza di complicanze e senza che venisse lamentato dall'odierno ricorrente alcunché in relazione al primo trattamento;
(iii) a distanza di sette mesi dal primo intervento, il 25 giugno 2020, il ricorrente si è rivolto alla dott.SA per un persistente gonfiore alla zona molare sinistra e l'odontoiatra, prescritta terapia CP_1
antibiotica e svolti con esito negativo esami diagnostici (test di vitalità al freddo, rx endorale, ortopantomografia), ha concluso per la presenza di un ascesso parodontale e prescritto ulteriore terapia antibiotica;
(iv) soltanto in data 1 ottobre 2020, durante una visita di controllo per altre cause, il dott. ha notato la presenza di un “grosso foruncolo tra la barba lunga del ricorrente” (v. CP_3
comparsa Brugnami pag. 5) e, su richiesta del ricorrente stesso, il ha provveduto alla incisione CP_3
chirurgica e rimozione dell'escrescenza, asportando frustoli di tessuto necrotico, previa spiegazione del banale intervento;
(v) rimossi i conseguenti punti di sutura e riscontrato il regolare decorso post operatorio, il ricorrente non ha più eseguito i controlli programmati, pur essendovi stato sollecitato.
La dott.SA ha, quindi, escluso la propria responsabilità, come peraltro accertato in sede di CP_1
istruzione preventiva, dal momento che l'intervento di rimozione del dente del giudizio è stato eseguito dal dott. che ha agito in qualità di libero professionista ai sensi di quanto stabilito CP_3
tra i due medici nel contratto del 2 marzo 2019.
I resistenti hanno sostenuto in ogni caso che il danno lamentato dal ricorrente non sia ricollegabile all'attività del dott. contestando la relazione stesa dai CTU nel procedimento ex art. 696-bis, CP_3
redatta in termini meramente probabilistici e comunque erronea, richiamando sul punto le osservazioni rese nel procedimento.
Hanno contestato la quantificazione del danno avversaria.
Pag. 4 di 20 Infine, la dott.SA ha avanzato domanda riconvenzionale trasversale di manleva nei CP_1
confronti del dott. CP_3
Hanno, quindi, concluso come segue:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona:
- in rito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della , per Controparte_5
le ragioni precisate in narrativa, con ogni conseguente statuizione;
- nel merito a) respingere la domanda proposta dal Sig. nei confronti della Dr.SA Parte_1
così come compilata, perché infondata, in fatto e diritto;
b) in subordine e Controparte_1
nella denegata ipotesi in cui dovesse essere dichiarata la responsabilità della Dr.SA CP_1
anche in via solidale, in accoglimento della domanda riconvenzionale che si propone,
[...]
dichiarare il OT. tenuto a manlevare e tenere indenne la Dr.SA CP_3 CP_1 da ogni pregiudizio conseguente all'accoglimento della domanda attrice, per le ragioni
[...]
precisate in narrativa;
c) in ulteriore subordine e sempre nella denegata ipotesi in cui dovesse essere dichiarata la responsabilità della Dr.SA anche in via solidale, graduare le Controparte_1
rispettive responsabilità e dichiarare il OT. tenuto a manlevare e tenere indenne la CP_3
Dr.SA nella conseguente misura. Con vittoria di spese e di compenso Controparte_1
professionale.
In via istruttoria si chiede, si opus e tenuto conto dell'incompletezza ed erroneità delle valutazioni proposte dai consulenti nominati nel procedimento ex art. 696bis c.p.c., come evidenziate in narrativa ammissione e/o rinnovazione della CTU medico-legale, al fine di verificare se l'intervento odontoiatrico cui è stato sottoposto il ricorrente in data 21/11/2019 sia stato correttamente eseguito dal OT. e se l'escrescenza cutanea insorta a distanza di tempo, poi rimoSA da quest'ultimo CP_3
in data 01/10/2020, sia causalmente riconducibile ad una non corretta esecuzione dell'intervento, nonché al fine di verificare natura e modalità dell'intervento dell'01/10/2020; chiede inoltre
l'acquisizione, se neceSArio, della rx endorale del 13/07/2020, il cui originale è stato consegnato ai
CTU nel procedimento ex art. 696bis c.p.c. e preso in esame dagli stessi, come risulta a pagina 8 del relativo elaborato.
Senza voler invertire l'onere della prova, si opus e tenuto conto che, come già precisato, la pretesa risarcitoria per mancato consenso in relazione all'“intervento” eseguito in data 01/10/2020 è, ictu oculi, infondata, chiede ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1) vero che in data
01/10/2020, nell'ambito di una visita di controllo presso lo studio della Dr.SA il Sig. CP_1
si lamentava con il Dr. di un'infiammazione al margine inferiore della Parte_1 CP_3
mandibola in regione canino premolare;
2) vero che il Dr. rilevava la presenza di CP_3 un'escrescenza tra la barba lunga e il Sig. gli riferiva di essersi rivolto ad un Parte_1
Pag. 5 di 20 dermatologo che aveva trattato la lesione con terapia farmacologica;
3) vero che il Sig. Pt_1
chiese al Dr. di intervenire per rimuovere l'escrescenza; 4) vero che prima di
[...] CP_3 procedere all'intervento il Dr. informava il Sig. delle modalità esecutive CP_3 Parte_1
dello stesso - consistenti nello sbrigliare la lesione praticando una minimale incisione con una pinza emostatica, per provocare la fuoriuscita di pus e tessuto necrotico, per poi apporre un punto di sutura
- nonché delle conseguenze e possibili complicanze del banale intervento. Testi: Sig.ra
[...]
residente a [...]”. Tes_1
3. Con comparsa con contestuale richiesta di chiamata in causa del terzo depositata in data 29 giugno 2023, si è costituito in giudizio il dott. che ha contestato in fatto e in diritto il CP_3
ricorso.
In primo luogo, soffermandosi sulla ricostruzione dei fatti proposta dal , ha precisato che: (i) Pt_1
non è stata effettuata alcuna incisione chirurgica, avendo il praticato un drenaggio con pinza CP_3 emostatica dell'infiammazione presente sulla guancia e applicato un punto;
(ii) dalla fistola non sono stati estratti due frammenti di dente o di osso, circostanza da escludersi a fronte dell'assenza di lesioni interne del cavo orale, bensì frammenti di “materiale necrotico”; (iii) il paziente è stato informato delle modalità di intervento e degli eventuali rischi o complicanze, sia in occasione dell'estrazione del dente sia della rimozione della fistola, rimozione che anzi è stata espreSAmente richiesta dall'odierno ricorrente, oltre ad essere l'unico intervento esperibile;
(iv) il ricorrente nel periodo intercorrente tra i due interventi si è sottoposto a diversi esami radiografici ed ortopantomografici che non hanno mai rilevato la presenza di schegge di dente o di osso nei tessuti molli;
(vi) la fistola si è manifestata a distanza di quasi un anno dall'intervento, rendendo inverosimile l'esistenza del nesso causale;
(vii) in ogni caso, al contrario di quanto sostenuto da parte ricorrente, sono stati prescritti esami di approfondimento nelle fasi di esordio della fistola.
In punto di asserita propria responsabilità, ha contestato le conclusioni raggiunte dai consulenti nel procedimento di istruzione preventiva, in quanto prive di fondamento obiettivo, posto che la fistola non è sorta in prossimità della zona di avulsione dell'elemento 3.8 (distanza di circa 4 o 5 cm), risultando impossibile l'eventualità che i frammenti si siano spostati da una zona all'altra, che non sono stati tenuti in considerazione gli esami rx effettuati dai sanitari, i quali non hanno evidenziato la presenza di frammenti di dente o osso, che non è nota la natura organica del corpo estraneo e che, come da osservazioni del proprio CTP, non sussiste nesso eziologico tra condotta e danno.
Quindi, ha contestato nell'an e nel quantum le voci di danno richieste da parte ricorrente, ritenendole eccessivamente elevate.
[.. Da ultimo, ha formulato domanda di manleva nei confronti della propria assicurazione, la CP_4
Controparte_4
Pag. 6 di 20 Ha, in conclusione, presentato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona adito, ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa:
-in via pregiudiziale ed in rito: in conformità dell'art. 702 bis 5° comma c.p.c., spostare si opus la prima udienza di comparizione delle parti fiSAta per il prossimo 11-07-2023, al fine di consentire la chiamata in causa per garanzia e man-leva del terzo per i motivi Controparte_4
di cui in narrativa e con ogni consequenziale statuizione, nel rispetto dei termini di legge;
-nel merito: rigettare tutte le domande formulate dal Sig. nei confronti del OT. Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa e con ogni CP_3
consequenziale statuizione;
-in subordine:
1. nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle do-mande formulate dal Sig. nei confronti del OT. e della OT.SA , Parte_1 CP_3 Controparte_1
valutare la condotta dei sanitari e determinare le eventuali distinte quote del danno ascrivibili ai professionisti coinvolti, distinguendo tra i vari profili di responsabilità, quelli imputabili in via esclusiva al OT. ;
2. nella denegata ipotesi in cui dovesse accertarsi una CP_3
responsabilità professionale in capo al OT. , per i fatti di causa, accertare e CP_3 dichiarare tenuta la a garantire e tenere indenne, anche a titolo di Controparte_4
regresso, il OT. da ogni conseguenza onerosa, anche relativa alle spese di giudizio, CP_3
che dovesse derivare al medesimo in conseguenza delle domande formulate dal Sig. Parte_1
anche con condanna al risarcimento diretto, per i motivi di cui in narrativa e con ogni consequenziale statuizione.
Con ogni ulteriore riserva anche istruttoria.
Con vittoria di spese, ed onorari del giudizio.
-In via istruttoria: si chiede ammettersi prova per testi e per interrogatorio forma-le del ricorrente sulle seguenti circostanze di fatto:
1) ”Vero è che il giorno 01-10-2020 il Sig. si recava presso lo studio medico della Parte_1
OT.SA per effettuare una visita di con-trollo”; Controparte_1
2) “Vero è che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente capitolo di prova n. 1 il Sig. si lamentava con la OT.SA e con il OT. ivi presente, di avere Parte_1 CP_1 CP_3
una infiammazione sul lato esterno della mandibola inferiore sinistra, in posizione canino premolare”;
3) “Vero è che il OT. nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai precedenti capitoli di CP_3
prova n. 1 e n. 2, rilevava la presenza di una escrescenza (grosso foruncolo) tra la barba lunga del
Sig. ; Parte_1
Pag. 7 di 20 4) Vero è che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente capitolo di prova n. 3 il Sig. riferiva di essersi rivolto ad un dermatologo che aveva precritto il trattamento della Parte_1 lesione con terapia farmacologica, terapia effettivamente eseguita dal medesimo Sig. ; Pt_1
5) “Vero è che il Sig. chiese al OT. di intervenire al fine di pro-vocare la guarigione Pt_1 CP_3 della suddetta escrescenza”;
6) “Vero è che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente capitolo di prova n. 5 il
OT. prima di procedere all'intervento, informava il Sig. che avrebbe sbrigliato la CP_3 Pt_1
suddetta escrescenza attraverso la preventiva disinfezione cutanea e poi tramite l'uso di una piccola pinza emostatica al fine di provocare la fuoriuscita di pus, misto a sangue e tessuto necrotico ed infine ap-ponendo un punto di sutura sulla parte trattata”;
7) “Vero è che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente capitolo di prova n. 6 il
OT. informava il Sig. circa le possibili compli-canze dell'intervento, rappresentante CP_3 Pt_1 da possibili esiti cicatrizzali e possibile perdita di sensibilità della parte trattata”;
8) “Vero è che successivamente alle informazioni di cui ai precedenti capitoli di prova n. 6 e n. 7 il
Sig. dichiarava di accettare il trattamento terapeutico proposto”; Parte_1
9) “Vero è che la lesione guariva nei successivi giorni 4 dall'intervento”.
Si indica quale teste: la Sig.ra residenze ad Ancona. Testimone_1
Sempre in via istruttoria, attesa l'erroneità e la lacunosità della espletata CTU relativa alla fase di
ATP, si chiede la rinnovazione integrale dell'accertamento tecnico, con nomina di altro CTU”.
4. Con memoria depositata in data 26 giugno 2023 si è costituita in giudizio la
[...]
la quale ha eccepito in via preliminare: (i) la mancanza di legittimazione Controparte_4
attiva del ricorrente ad agire direttamente nei suoi confronti ai sensi dell'art. 12 comma 6 L. 24/2017;
(ii) il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 8 comma 3 L. 24/2017, con contestuale richiesta di mutamento del rito.
Nel merito e con riferimento alla chiamata in causa da parte del dott. la compagnia CP_3 assicurativa ha richiamato le clausole delimitanti l'eventuale obbligazione assicurativa del contratto n. AENW0006354-LB (v. allegato 1 comparsa , sottolineando in particolare che si escludono CP_4
espreSAmente: (i) le richieste risarcitorie originate da danni imputabili a assenza, insufficienza, o inidoneità del consenso informato;
(ii) le richieste restitutorie incaSAte dal professionista per compensi;
(iii) le spese incontrate dal professionista per legali o tecnici che non siano designati o approvati dalla compagnia.
Ha provveduto a contestare la ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente ed ha precisato che contraddittoriamente i CTU, pur avendo riconosciuto la correttezza generale delle manovre eseguite dal in sede di estrazione dell'elemento 3.8, hanno poi ritenuto inspiegabilmente ed CP_3
Pag. 8 di 20 erroneamente sussistente il nesso di causalità tra detto intervento e la fistola, non risultando rispettato il criterio di “esclusione di altre cause”.
Contestati sia l'an che il quantum delle voci di danno oggetto di domanda, ha concluso come segue:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ancona adito, contrariis reiectis:
In via preliminare:
1. Dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande proposte dal sig. nei Parte_1 confronti della con riferimento al rischio assunto con il certificato Controparte_4
n.AENW0006354-LB, per carenza di titolo e azione non sussistendo azione diretta del ricorrente nei confronti della Compagnia, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite;
2. Dichiarare la domanda proposta dal sig. improcedibile per violazione dei termini Parte_1 di cui all'art. 8 co. 3° della L. 24/2017, con ogni conseguenza di legge;
3. Nella denegata e non creduta ipotesi di dichiarata procedibilità del ricorso e di ammissibilità dello stesso, disporre ex art. 702 ter, 3° co. cpc la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme della cognizione ordinaria, con ogni conseguenza di legge;
Nel merito:
4. Respingere le domande formulate dal sig. nei confronti del dr Parte_1 CP_3
in quanto infondate in fatto e in diritto, con ogni conseguenza anche in ordine alla eventuale
[...] domanda di manleva ove da quest'ultimo proposta nei confronti della Controparte_4
con riferimento al rischio assunto con il certificato n.AENW0006354-LB, con ogni conseguenza
[...]
di legge;
5. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte dal sig. Pt_1
nei confronti della dott.SA e del dr , respingere le
[...] Controparte_1 CP_3
domande risarcitorie come formulate, eventualmente rideterminandole secondo le Tabelle
Ministeriali in forza di quanto stabilito dall'art. 3 n.3 L .189/2012 e dall'art. 7 co.4 L 24/2017, accertando le eventuali responsabilità e gli eventuali danni iuxta alligata et probata, valutando la condotta dei sanitari alla luce delle Linee Guida e dei protocolli applicabili al caso di specie, distinguendo quanto al profilo interno dell'obbligazione le eventuali distinte quote di responsabilità dei due resistenti, e quanto all'eventuale domanda di manleva che fosse formulata dal dr CP_3
nei confronti della con riferimento al rischio assunto con il
[...] Controparte_4
certificato , limitare la manleva alla sola quota di eventuale accertata C.F._4
responsabilità del predetto dr , tenendo conto di tutte le clausole contrattuali, nessuna CP_3 esclusa, delimitanti l'eventuale obbligazione assicurativa tra le quali la franchigia di € 500.00 per ogni sinistro (art.04 Cond. di Ass.), l'esclusione dei danni per assenza e/o insufficienza del consenso informato (art. 11.3 lett.e) Cond. Ass.), l'esclusione dalla garanzia delle somme restitutorie per compensi eventualmente versati al professionista (art. 10.2 Cond. di Ass.), l'esclusione delle spese
Pag. 9 di 20 incontrate dall' per legali o tecnici non designati dalla Compagnia ( art. 6 Cond. di Ass.), Parte_2
il limite di massimale con ogni conseguenza di legge;
6. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA nelle misure di legge”.
(…)
In via istruttoria:
a) Si producono e si offrono in comunicazione unitamente al presente atto, munito di delega in calce, oltre alla copia del ricorso notificato a mezzo pec il 05.05.2023 i seguenti documenti: 01. Contratto
n.AENW0006354-LB; 02. Osservazioni critiche dr;
03. Fascicolo di parte relativo al Persona_4
procedimento R.G. 5349/2021; 04. Attestazione conformità fascicolo;
05. dott.SA CP_8
Nicoletta Andreotti.
b) Si chiede sin da ora al G.U. di valutare l'opportunità di rinnovo della ctu, stante la lacunosità e contraddittorietà di quella espletata in sede di istruzione preventiva per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, tenuto anche conto dei profili nuovi dedotti dal ricorrente e della necessità di integrare la relazione con nomina di uno specialista in chirurgia plastica.
c) Ci si oppone alla prova per testi formulata dal ricorrente con il teste dr , Persona_1 evidenziando l'inammissibilità dei capi di prova 1 e 2 formulati, stante la loro attinenza a circostanze di natura meramente documentale.
In subordine, si chiede ammissione di prova contraria su tutti i capi eventualmente ammessi con lo stesso teste indicato ed ammesso”.
5. Con ordinanza del 15 novembre 2023 – da richiamarsi e confermarsi in questa sede – sono state respinte sia l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla Controparte_4
er violazione del termine di introduzione del giudizio di merito di cui all'art. 8, L. n.
[...]
24/2017, sia le istanze istruttorie e di integrazione o rinnovazione di ctu richieste dalle parti ed è stata disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento ex. art 696-bis c.p.c. (n.r.g. 5349/2021) previamente instaurato tra le parti.
6. Tutto ciò premesso e venendo all'esame delle domande, innanzitutto, va respinta la domanda relativa alla violazione del diritto al consenso informato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, gli elementi costitutivi della responsabilità per violazione del consenso informato – che rappresenta una violazione del diritto all'autodeterminazione autonomamente risarcibile – sono la mancanza del consenso informato e la dimostrazione, il cui onere grava sull'attore, che, se adeguatamente informato, il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi al trattamento sanitario svolto
Pag. 10 di 20 Infatti e più nello specifico, è noto che la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria costituisce esercizio del diritto fondamentale all'autodeterminazione in ordine al trattamento medico proposto e, in quanto diritto autonomo e distinto dal diritto alla salute, trova fondamento diretto nei principi sanciti dagli artt. 2, 13 e 32 Cost., oltre che nelle fonti eurounitarie ed internazionali (art. 3, par. 1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e art. 5 Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina), sicché tale quadro normativo genera uno specifico obbligo del medico di informare correttamente il paziente della tipologia e modalità delle cure, dei benefici conseguibili, dei possibili effetti indesiderati e del rischio di complicanze anche peggiorative dello stato di salute (cfr. ex multis Cass., 11 novembre 2019, n. 28985).
Tuttavia, è altrettanto consolidata della giurisprudenza la necessità di effettuare un giudizio controfattuale su ciò che il paziente avrebbe scelto, nel senso che occorre verificare se, ove correttamente informato, costui avrebbe comunque prestato il consenso alla prestazione sanitaria;
in tal caso, il risarcimento del danno spetta unicamente in relazione al profilo della lesione del diritto alla salute, nulla spettando in ordine alla lesione del diritto all'autodeterminazione.
Infatti, nel delineare le ipotesi di rilevanza della violazione del diritto al consenso informato, la S.C. ha recentemente reso pronuncia che, per quanto in questa sede rileva, è così massimata:
“Nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi distinte ipotesi:
I) se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni); (…)” (Cass., 12 giugno 2023, n. 16633).
Inoltre, “La giurisprudenza è in particolare consolidata nel senso di ritenere che le conseguenze dannose derivanti dal diritto all'autodeterminazione debbano essere debitamente allegate dal
Pag. 11 di 20 paziente tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della vicinanza della prova) essendo il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico eventualità non rientrante nell'id quod plerumque accidie;
al riguardo la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compreso il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile “in re ipsa” (Cass., 3, n. 28985 dell'11/11/2019; Cass., 3, n. 20885 del 22/8/2018; Cass., 3, n. 2369 del 31/1/2018; Cass., 3, n. 2998 del 16/2/2016)” (così Cass., 23 marzo 2021, n. 8163, in motivazione).
Nel caso di specie, sia la dott.SA he il dott. con le proprie comparse di costituzione CP_1 CP_3
hanno affermato di aver spiegato al paziente sia le modalità di esecuzione degli interventi che gli eventuali rischi e/o conseguenze (v. comparsa pag. 10; comparsa Fagioli, pag. 8, 20); tali CP_1
allegazioni in fatto non sono state specificamente contestate dal ricorrente, risultando pertanto possibile ritenere tali fatti provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Oltre a ciò, è agli atti la cartella clinica del sig. tenuta dalla dott.SA recante alla Pt_1 CP_1
data del 28 ottobre 2019 la dicitura “spiegato tipo di intervento” (v. all. 3 ricorso). Pur a fronte della indubbia sinteticità della locuzione trascritta, deve in ogni caso ritenersi che, durante la visita preoperatoria, il paziente sia stato posto nelle condizioni di acquisire dai sanitari le informazioni utili alla valutazione di sottoporsi all'intervento; sotto concorrente profilo, va rilevato come l'estrazione dei “denti del giudizio” – e in particolare il dente 3.8 per cui è causa – sia stata oggetto di espreSA richiesta proveniente dal paziente stesso, come registrato in cartella alla data del 3 luglio 2017 e, con più specifico riferimento al dente in questione, alla suddetta data del 28 ottobre 2019.
Allo stesso modo, il ricorrente non ha dimostrato, pur essendone onerato, che, se debitamente informato, non si sarebbe sottoposto alla rimozione della fistola, limitandosi ad esplicitare negli scritti processuali la propria volontà di sottoporsi ad altra tecnica di rimozione. Tuttavia, alla luce di quanto prodotto agli atti dalla steSA parte, detta ulteriore e diversa procedura non risulta idonea alla rimozione dei corpi estranei, bensì solo alla loro individuazione (tecnica degli ultrasuoni, che, stando a quanto emerge dall'estratto del Giornale Italiano di Radiologia Medica 2019 Maggio – Giugno (all.
2 ricorso), è utile all'identificazione dei corpi estranei ma non alla loro rimozione, dal momento che si fa riferimento alla necessità di incidere con il bisturi cute e sottocute).
Alla luce di ciò, la domanda sul punto va respinta.
7. Per quanto concerne il danno biologico lamentato, premesso che i fatti sono successivi alla entrata in vigore della Legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Gelli-Bianco) e ricadono pertanto sotto tale disciplina, occorre distinguere il regime di responsabilità applicabile ai due sanitari convenuti a mente dell'art. 7, comma 3, della predetta legge.
Pag. 12 di 20 Per quanto concerne la dott.SA va affermata la natura contrattuale della Controparte_1
responsabilità, emergendo dalle allegazioni delle parti che l'odierno ricorrente si è rivolto a lei per sottoporsi a cura, con ciò risultando concluso un contratto di prestazione professionale.
Sul punto, è noto in via astratta che l'attore danneggiato è tenuto in primo luogo a dimostrare l'esistenza del contratto o di un contatto sociale qualificato – presumibile anche mediante la mera presa in cura del paziente stesso da parte della struttura – nonché l'aggravarsi della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento sanitario;
inoltre, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore, essendo sufficiente la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie in ordine all'attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario (così testualmente Cass., 15 marzo 2024, n.
7074). Infine, secondo pacifica giurisprudenza in tema di responsabilità sanitaria, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista;
è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile
(Cass., n. 26907/2020; conformi anche Cass., SS.UU., n. 28991/2019; Cass. n. 4792/2013; di recente,
Cass., n. 5808/2023).
Quanto invece al dott. va ritenuta la natura extracontrattuale della responsabilità, CP_3
avendo costui operato in virtù del rapporto di collaborazione libero professionale instaurato con la dottoreSA (v. doc. 4 fasc. e in assenza di contratto concluso con il paziente CP_1 CP_1
ricorrente; ne discende, in punto di conseguenze processuali, che grava integralmente sul danneggiato l'onere di dimostrare la condotta, l'elemento soggettivo, il danno e il nesso causale.
7.1. Ciò posto, nel caso di specie l'accertamento medico-legale svolto nel procedimento di istruzione preventiva ante causam, che appare congruamente motivato e come tale utilizzabile nella presente sede, ha fatto emergere quanto segue:
- l'estrazione del dente 3.8 è avvenuta il 21 novembre 2019, con iniziale decorso nella norma, pur avendo il ricorrente lamentato dolore e gonfiore nella zona dell'intervento tali da giustificare la somministrazione di più cicli di antibiotici e antinfiammatori, senza esito;
Pag. 13 di 20 - che tale procedura, sulla base degli esiti evincibili alla data della perizia e della descrizione nel diario clinico, è stata eseguita correttamente e seguita da adeguate prescrizioni farmacologiche;
- che a distanza di circa 7 mesi è emersa tumefazione intraorale a probabile origine infettiva, successivamente evoluta con intereSAmento cutaneo della guancia sinistra, in posizione anteriore alla sede di estrazione;
- che, ad avviso dei ctu, tale lesione è “probabilmente da ricondursi a fistola oro-cutanea di origine odontogena”, che risulta compatibile con un'infezione originata nella zona dell'elemento dentario estratto e successivamente diffusa verso la zona anteriore, in un lasso temporale compatibile con l'ordinario sviluppo di siffatte tipologie di lesioni (ctu, pag. 17-18);
- che, pur non essendo stato eseguito esame istologico sul materiale estratto né sue fotografie, è possibile ricondurre detto materiale a frammenti di osso alveolare o di dente, penetrato nei tessuti a seguito delle manovre avulsive dell'elemento dentario;
- che – in punto di esclusione di fattori causali alternativi, con accertamento che dunque i ctu hanno compiuto, diversamente da quanto eccepito dai resistenti – appare possibile escludere (o risulta comunque meno probabile) la possibilità che la lesione infettiva sia originata dagli elementi dentali più prossimi alla sede di manifestazione (3.5, 3.6, 3.7), poiché non risultano lesioni periapicali di tali denti e il test di vitalità risultava nella norma, il tutto secondo gli accertamenti compiuti dalla dott.SA
CP_1
- che, dunque, l'ipotesi causale più probabile dell'evento dannoso lamentato è rappresentata dalla presenza di corpo estraneo, dislocato nel tessuto molle in occasione dell'atto chirurgico di avulsione del dente del giudizio 3.8;
- che, nel replicare alle osservazioni dei ctp, sostanzialmente riproposte dalle difese resistenti nel presente giudizio, i consulenti hanno confermato le conclusioni esposte con la bozza di relazione sopra trascritte, in punto di compatibilità spazio-temporale tra l'estrazione dentale e la fistola, tenuto conto della ragionevole possibilità che si abbia dislocazione di frammenti dentali od ossei nei tessuti durante l'estrazione, specie in ipotesi di estrazione di denti del giudizio mandibolari inclusi;
hanno, inoltre, escluso l'origine cutanea della lesioe, essendosi l'infiammazione manifestata prima a livello intra-orale e solo successivamente a livello cutaneo;
- che l'estrazione del dente è stata eseguita dal dott. CP_3
- che la gestione delle complicanze da parte della dott.SA appare congrua in relazione al CP_1
trattamento di casi analoghi, così come la procedura di rimozione della fistola eseguita dal dott.
CP_3
Conclusivamente, i consulenti hanno ritenuto sussistente il danno biologico nella misura del 4% per la cicatrice discromica e/o patologica presente sul terzo inferiore del volto e nella misura del 2% per
Pag. 14 di 20 l'area di anestesia/ipoestesia cutanea e della mucosa;
e così per complessivo 6%; hanno inoltre ritenuto un'inabilità temporanea parziale al 75% per giorni 10, al 50% per giorni 20, al 25% per giorni
60.
Dal punto di vista del danno patrimoniale, hanno ritenuto congrue le spese mediche sostenute nella misura di euro 526,70, dando inoltre atto della prova di spese mediche per complessivi euro 3.054,56,
e le spese future per bite pari ad euro 3.000,00.
7.2. Tanto considerato, alla luce delle risultanze della ctu il danno lamentato deve ritenersi riferibile, secondo il criterio del “più probabile che non” e in assenza di comprovati fattori causali alternativi, a imperizia nell'esecuzione dell'estrazione dell'elemento dentario eseguita dal dott. per non aver costui evitato la dispersione di materiale nella sede di estrazione del dente. CP_3
In punto di quantificazione del danno, trovano applicazione le tabelle stabilite in tema di lesioni micropermanenti di cui all'art. 139 D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, richiamate dall'art. 7, comma 4,
Legge Gelli-Bianco (cfr. anche Cass., 11 novembre 2019, n. 28990), risultando, quanto al caso di specie e in applicazione delle tabelle vigenti al momento della decisione (cfr. su tale ultimo aspetto
Cass., 15 giugno 2022, n. 19229), le seguenti voci risarcibili: danno biologico permanente euro
8.792,84 (lesione 6%; età della vittima al sinistro anni 28); danno da invalidità temporanea parziale complessivi euro 1.795,30.
Il ricorrente ha inoltre chiesto la personalizzazione del danno nella misura del 20%, in quanto esercente di attività di ristorazione a contatto con il pubblico, e il danno morale.
Quanto a tali voci, valgono i seguenti principi:
- ai fini della personalizzazione, è onere della parte danneggiata di dimostrare la “esistenza di specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari” (Cass., ord. n. 7024/2020);
- “il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. Ne consegue che anche nell'ipotesi di lesioni minori, cc.dd. micropermanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art.
139 cod. ass., con l'onere da parte del danneggiato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni” – cfr. Cass., 13 gennaio 2016, n.
339).
Ora, ad avviso di questo giudice va escluso che la lesione oggetto di giudizio poSA dar luogo a personalizzazione del danno, atteso che non vi è diretta incidenza della lesione alla guancia, di limitata
Pag. 15 di 20 estensione, sull'esercizio dell'attività di impresa;
appare invece congruo riconoscere una posta risarcitoria a titolo di danno morale in misura percentuale sul danno biologico permanente, quale pregiudizio presuntivamente patito dall'odierno ricorrente per il turbamento interiore derivante dall'esposizione al contatto col pubblico in presenza della lesione, nella misura di euro 2.930,65.
Il danno non patrimoniale così computato ammonta complessivamente a euro 13.518,79 all'attualità, al quale va sommato il danno patrimoniale per spese mediche, ritenute pertinenti dai ctu nella complessiva misura di euro 3.526,70, escluse per il resto;
e così per complessivi euro 17.045,49. Tale somma, in quanto debito di valore liquidato con la presente sentenza sulla base dei criteri di liquidazione vigenti alla data odierna, è già rivalutata all'attualità e su di eSA spettano i soli interessi;
deve, pertanto, procedersi a devalutazione ISTAT alla data del fatto (21 novembre 2019) e applicazione degli interessi nella misura del tasso legale, ritenuto congruo, sulla somma anno per anno rivalutata sino alla data di liquidazione (cfr. sul punto Cass., SS.UU., n. 1712/1995): risulta così liquidato il danno pari ad € 20.011,41. Su tale somma spettano interessi al saggio legale dalla data della decisione al saldo.
Vanno inoltre posti a carico delle parti resistenti in solido i compensi dei ctu come liquidati nel procedimento di istruzione preventiva nrg 5349/2021.
8. In punto di ripartizione di responsabilità dei dott. e e di relativa CP_1 CP_3
ripartizione nei rapporti interni si osserva quanto segue.
La dott.SA è obbligata nei confronti del ricorrente in virtù dell'art. 1228 c.c., che, salva CP_1
diversa volontà delle parti (indimostrata nella specie), obbliga il debitore, che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, a rispondere dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Tale disposizione è finalizzata a far sì che il creditore, che si trova esposto all'intervento di soggetti terzi nell'esecuzione dell'obbligazione da lui stipulata, poSA pur sempre fare affidamento nella responsabilità dell'originario debitore, il quale così sopporta il rischio dell'operato dei propri ausiliari,
a prescindere dalla diligenza impiegata nella scelta e nell'utilizzo degli ausiliari stessi.
Come in precedenza già osservato, mentre il titolo di responsabilità tra il creditore e il debitore ha natura contrattuale, vige invece tra il creditore e l'ausiliario un rapporto di responsabilità diretta di natura extracontrattuale in relazione al danno cagionato dall'ausiliario.
Quanto ai rapporti interni tra debitore e ausiliario, invece, è irrilevante la natura giuridica, potendo consistere in rapporto sia di collaborazione dipendente, sia di collaborazione esterna.
Affinché il debitore risponda del fatto dell'ausiliario, occorre che quest'ultimo venga impiegato per l'esecuzione dell'obbligazione, su incarico del debitore, e che vi sia inadempimento o inesatto adempimento alla prestazione oggetto di obbligazione, forieri di conseguenze pregiudizievoli per il creditore.
Pag. 16 di 20 In sostanza, si osserva in giurisprudenza che “Il soggetto che, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle proprie dipendenze, assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione nell'attuazione della propria obbligazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità neceSAria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita nell'adempimento dell'obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il "rischio specifico" assunto dal debitore, fondando tale responsabilità sul principio "cuius commoda eius et incommoda"” (Cass., 14 febbraio 2019, n. 4298; tra le più recenti conformi v. Cass., 12 ottobre 2018, n. 25373).
Nel caso di specie, è incontestato che il ricorrente si è rivolto per le cure richieste alla dott.SA
e che l'estrazione dentale è avvenuta nello studio della medesima, ancorché ad opera del CP_1
dott. con il quale la convenuta ha dimostrato l'esistenza di un contratto di collaborazione CP_3
libero-professionale.
La dott.SA va pertanto ritenuta responsabile nei confronti del danneggiato . CP_1 Pt_1
Quanto ai rapporti interni tra la dott.SA e il dott. ritiene questo giudice che poSA CP_1 CP_3
trovare applicazione analogica, per identità di ratio, il principio espresso dalla S.C. in relazione al rapporto tra struttura sanitaria e medico in eSA operante che di seguito si espone (orientamento, questo, già applicato in giurisprudenza;
cfr. Trib. Milano, 21 luglio 2023, n. 6325).
In particolare, “la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale
l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt.
1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro,
l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” (Cass.,
20 ottobre 2021, n. 29001; successiva conforme Cass., 7 novembre 2024, n. 28642).
Pag. 17 di 20 In assenza di prova, da parte della resistente dott. di condotte eccentriche rispetto CP_1
all'ordinario del dott. e del proprio controllo sul suo operato, va dunque affermata la pari CP_3
responsabilità nella causazione del danno, nella misura del 50% ciascuno.
9. Venendo, infine, alla posizione processuale delle assicurazioni, si osserva quanto segue.
Va premesso che sia che sono state Controparte_5 Controparte_4
evocate in giudizio dal danneggiato sia nel previo procedimento ex art. 696-bis c.p.c. Parte_1
(cfr. risultanze fascicolo nrg 5349/2021), sia nel presente giudizio di merito, e che nel presente giudizio ha esperito l'azione diretta prevista dall'art. 12, Legge Gelli. Parte_1
Oltre a ciò, soltanto il dott. ha formulato domanda di garanzia nei confronti della propria CP_3
compagnia CP_4
Ciò posto, entrambe le compagnie hanno eccepito la carenza di legittimazione nei rapporti con il ricorrente, sul presupposto dell'improponibilità dell'azione diretta tra danneggiato e assicurazione dell'operatore sanitario, ai sensi dell'art. 12, u.c., Legge Gelli-Bianco, sino all'entrata in vigore del decreto di determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per gli esercenti le professioni sanitarie previsto dall'art. 10, comma 6, della medesima legge.
Tale eccezione va respinta.
Infatti, il decreto attuativo menzionato risulta emanato dal Ministero delle Imprese e del Made in
Italy, di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con D.M.
15 dicembre 2023, n. 232, pubblicato sulla G.U. n. 51 del 1 marzo 2024 ed entrato in vigore il successivo 16 marzo 2024.
Trattasi, dunque, di decreto entrato in vigore prima della pronuncia del presente provvedimento e, peraltro, in data anteriore allo scadere del termine di deposito delle note conclusive assegnato alle parti, che, dunque, risultano poste nelle condizioni di predisporre congrue difese sul punto.
Ciò posto, ad avviso di questo giudice la questione della proponibilità dell'azione diretta del danneggiato contro l'assicurazione del sanitario attiene ai profili della possibilità giuridica (esistenza di una norma che contempli in via astratta il diritto che si intende far valere) e della legittimazione ad agire (affermata titolarità, attiva e passiva, del diritto azionato), che, in quanto condizioni dell'azione, devono sussistere al momento della decisione e ben possono sopravvenire in corso di causa, ancorché difettanti al momento della sua proposizione (su tale ultimo aspetto, v. ex multis Cass., 9 novembre
2021, n. 32792; Cass., 13 agosto 2020, n. 17115; Cass., 18 dicembre 2014, n. 26769; Cass., 18 luglio
2002, n. 10443).
Sotto altro concorrente profilo, vale osservare che, ai sensi del richiamato art. 12, comma 6, legge n.
24/2017, l'azione diretta del danneggiato è ammeSA “a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto” ministeriale attuativo, senza che l'esperibilità dell'azione sia subordinata al concreto
Pag. 18 di 20 adeguamento delle polizze assicurative ai “requisiti minimi delle polizze” introdotti col decreto stesso.
Inoltre e per quanto in questa sede rilevante, l'azione diretta del danneggiato può essere esperita laddove le assicurazioni abbiano preso parte al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (art. 8, comma 4, fatto salvo dall'art. 12, comma 1) e nel litisconsorzio neceSArio tra l'assicurazione e il sanitario assicurato (art. 12, comma 4). Elementi, questi, sussistenti nella specie.
Alla luce di quanto precede, va accolta la domanda del ricorrente formulata nei confronti di
[...]
e , per i titoli e nei limiti quantitativi in Controparte_4 Controparte_5
precedenza delineati.
Va, del pari, accolta la domanda di garanzia formulata dal dott. nei confronti della CP_3
propria compagnia assicurativa per la quota di responsabilità a lui attribuita, con esclusione, CP_4
in conformità alle deduzioni dell'assicurazione, della franchigia contrattualmente pattuita (euro
500,00), risultando il danno cagionato compreso nel rischio assicurato e rientrando l'importo oggetto di condanna entro i massimali di polizza.
10. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022) per le espletate fasi di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria, non esperita.
Quanto ai rapporti tra il dott. e in particolare, spetta al primo il rimborso delle spese CP_3 CP_4
di lite sostenute per la chiamata in causa in virtù della soccombenza dell'assicuratore rispetto all'assicurato (cfr. Cass., 16 febbraio 2024, n. 4275).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 826/2023, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1) in parziale accoglimento del ricorso promosso da , condanna Parte_1 CP_1
e
[...] CP_3 Controparte_5 [...]
, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore di Controparte_4
in misura pari ad euro 20.011,41, oltre interessi dalla data del presente Parte_1
provvedimento al saldo;
2) pone definitivamente a carico dei resistenti Controparte_1 CP_3 [...]
e Controparte_5 Controparte_4
, in solido tra loro, i compensi dei ctu come liquidato nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c.
[...]
iscritto al NRG 5349/2021 di questo Tribunale;
3) accerta la responsabilità di e nella causazione del danno Controparte_1 CP_3
come sopra quantificato nella misura del 50% ciascuno;
Pag. 19 di 20 4) in accoglimento della domanda di garanzia formulata da condanna CP_3 [...]
a tenere indenne da Controparte_4 CP_3
quanto dovuto in esecuzione del presente provvedimento, detratta la franchigia contrattuale di euro
500,00;
5) condanna i resistenti Controparte_1 CP_3 Controparte_5
e , in solido tra loro, a
[...] Controparte_4
rifondere a le spese del presente procedimento, che liquida in euro 407,50 per esborsi Parte_1
ed euro 3.397,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
6) condanna alla refusione CP_4 Controparte_4
delle spese di lite in favore di liquidate in euro 3.397,00 per compensi professionali, CP_3
oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Ancona, addì del deposito.
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
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