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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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- 1. Compensatio lucri cum damno: polizza infortuni e risarcimentoAccesso limitatoAntonio Giuseppe Pagliuca · https://www.altalex.com/ · 19 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/05/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
PU 131-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Riunito in camera di consiglio in data 21 maggio 2025 nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per l'apertura della liquidazione Giudiziale iscritto al n. 131-1/2025 P.U. promosso con ricorso depositato in data 15 aprile 2025 da
(C.F: ), nata a IO (MI) in [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
18.08.1992, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Caruso (C.F.: ) presso il CodiceFiscale_2 cui studio sito in Milano, via Besana 5, è elettivamente domiciliata come da procura alle liti in atti, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge al fax n. 02/58.32.61.61 o all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
e con ricorso presentato in data 28 aprile 2025 da:
Avv. ANDREA SANGIUOLO (CF: ), in proprio e quale rappresentante e C.F._3 difensore, come da procura alle liti in atti, dei sigg.ri: nato a [...] Controparte_1 il 11.9.1979 CF: residente in [...]
COMM. CASC. nata a [...] il CP_2 Controparte_3
30.07.1980 CF: residente in [...]; C.F._5 nata a [...] il [...] CF: residente in CP_4 C.F._6
LU (20882 MB) alla Via CASCINA SAN NAZZARO 48; Controparte_5
nato in [...] il [...] CF: residente in [...]
[...] C.F._7
(MB) alla Via Manzoni n. 42; nato in [...] il [...] CF: CP_6
residente in [...]; nata in [...] C.F._8 CP_7
(EE) il 10.10.1979 CF: residente in [...]; C.F._9
nato in [...]il [...] CF: residente in CP_8 C.F._10
ER (20881 MB) via F. Petrarca 8; nata in [...] il [...], CP_9
CF: residente in [...]; C.F._11
nato in [...] /EE) il 1.11.1977 CF: residente in CP_10 C.F._12
Monza alla Via P. Pellegrini 17; nato in [...] il [...] CF: CP_11
, residente in [...]; C.F._13
nato in [...] il [...] CF: residentein CP_12 C.F._14
ZO (MB) alla Via Trieste n. 12; tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Andrea
Sangiuolo in Benevento alla Via F. Flora 24, il quale dichiara di voler ricevere – ex lege – tutte le comunicazioni e/o notificazioni al seguente numero di fax 0824.334502 o sulla seguente pec: Email_2
CONTRO
in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede legale in Controparte_13
NO UG (MI) alla Via Castelletto n. 50 (pi:04325250167) pec: Email_3
*****
Il Tribunale,
letti gli atti;
esaminati i documenti;
udita la relazione del Giudice Delegato;
premesso che:
• con ricorsi depositati in data 15 e 28 aprile 2025 i ricorrenti hanno chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_13
;
[...] • fissata l'udienza al 20 maggio 2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito atteso che il ricorso è stato notificato via posta elettronica certificata in data 23 aprile 2025 secondo le modalità indicate dall'art. 40, co. 6, CCII;
• la società non si è costituita, non ha provveduto al deposito della documentazione ex art. 41 comma 4 del CCII, nonostante la regolarità della notificazione né è comparsa all'udienza fissata per l'istruttoria pre-liquidazione giudiziale, mentre i procuratori dei creditori hanno insistito nell'accoglimento del proprio ricorso;
• sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 3671 del CCII e in particolare:
- la Camera di Commercio di competenza ha trasmesso visura storica della debitrice unitamente ai bilanci dall'esercizio 2018 all'esercizio 2022, ultimo depositato, nonché attestazione di insussistenza di protesti a carico della debitrice;
CP_1
- ha trasmesso dichiarazione attestante la sussistenza di debiti previdenziali, scorporati per interessi e sanzioni, per € 891.193,88;
• entro la data dell'udienza la società, rimasta contumace, non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
• sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti, quali creditori della somma di € 28.338,51 la prima ricorrente in virtù di sentenza n-. 162/2025 Tribunale di Monza sez. Lavoro, e di € 62.706,13, i secondi, in virtù di decreti ingiuntivi e precetti notificati per TFR non pagato, il tutto per la complessiva somma di € 91.044,64;
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo
Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafi 1,
Ai sensi dell'art. 367: comma 2: “Il Registro delle imprese trasmette alla cancelleria i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Ulteriori informazioni e documenti possono essere individuati con decreto non avente natura regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.” comma 3: “L' entrate trasmette alla cancelleria le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli CP_15 atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il direttore generale dell' possono essere individuati ulteriori CP_15 CP_16 documenti e informazioni.” comma 4: “L'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmette alla cancelleria le informazioni relative ai debiti contributivi. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il presidente del predetto Istituto possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.” Comma 6: “Con le medesime modalità di cui al comma 1 sono altresì trasmesse alla cancelleria le ulteriori informazioni relative al debitore e rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) -impresa minore-, detenute dalle altre pubbliche amministrazioni individuate dal Ministero della giustizia. Si applica il comma 5.” Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in NO UG (MI) in via Castelletto n. 50,
Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di “servizi logistici, relativi alla distribuzione delle merci con esclusione di attività di facchinaggio” e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2, c. 1, lett. d) CCII;
• in particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), CCII si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del
Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti;
• nel caso di specie la società debitrice non si è costituita in giudizio e non ha conseguentemente assolto all'onere della prova su di essa incombente;
• inoltre, dalla documentazione acquisita d'ufficio emergono elementi in ordine al superamento delle soglie previste dall'art. 2, comma 1, lettera d) CCII, posto che dal bilancio societario relativo al 2022 (ultimo depositato) emerge un attivo per € 1.602.872,00 e ricavi per €
3.381.183,00;
• ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, essendo sufficiente richiamare l'entità del debito richiesto dai ricorrenti (€ 91.044,649) e, comunque, risulta un CP_1 debito previdenziale risultante dal certificato di € 891.193,88;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 del Codice non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942;
• può dunque richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in tema di accertamento dello stato di insolvenza della società in liquidazione: “la valutazione dello stato di insolvenza ai sensi della L.
Fall., art. 5, in caso di società in liquidazione, deve essere effettuata tramite l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di essi (Cass. 642141/2001; Cass. 25167/2016;
Cass. 23437/2017; Cass. 18137/2018); il relativo sindacato è rimesso, in via esclusiva, al giudice di merito, risultando incensurabile in sede di legittimità siffatto apprezzamento di fatto (Cass. 7252/2014; Cass.
6978/2019);
5. anche di recente, si è ribadito poi che, per le società in liquidazione, la nozione di insolvenza resta distinta da quella propria delle società in esercizio, dovendosi adattare, in applicazione del criterio patrimoniale, alla sola esigenza che gli elementi dell'attivo siano tendenzialmente bastanti ad assicurare l'eguale e integrale pagamento dei debiti sociali;
con la liquidazione la vocazione economica del soggetto non è più quella di restare nel mercato, bensì di procedere al soddisfacimento dei creditori esattamente con la liquidazione delle attività; se è vero allora che non è necessario che la società sia dotata di un eccesso di liquidità, per fronteggiare i pagamenti, l'avvicendamento allo scopo lucrativo di quello liquidatorio implica però che la consistenza del suo attivo sia assunta in una dimensione di valori effettivi, cioè nell'unica prospettiva rilevante, che è quella del realizzo (Cass. 28193/2020);
6. tanto più che, nella specie, la sussistenza di due posizioni creditorie impagate, rappresentate e provate nell'istruttoria avanti al tribunale e rinunciate solo dopo, comprova che comunque la società aveva debiti scaduti e non era in grado di farvi fronte al momento della decisione;
così come risultavano debiti fiscali per 78.000 Euro, su cui i motivi nulla deducono, mentre non appare riportato criticamente, rispetto all'accertamento condotto dal giudice di merito, il raffronto tra tale esposizione riscontrata e le richiamate disponibilità liquide, anche nella prospettiva dell'alternativo soddisfacimento immediato ed ordinario, al di fuori del criterio patrimoniale” (Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 23/06/2021) 16-07-2021, n. 20432);
• in applicazione del principio citato può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo;
• nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza della Controparte_13
desumibile:
[...]
- dall'esposizione debitoria maturata nei confronti dei ricorrenti (€ 91.044,64),
- ingenti debiti tributari e previdenziali gravanti sulla debitrice (€ 891.193,88),
- mancata presentazione dei bilanci dal 2023,
- e, soprattutto, dalla circostanza che non vi è prova che l'attivo della società sia sufficiente per soddisfare gli ingenti debiti maturati.
Infatti, l'ultimo bilancio depositato, risalente al 2022, presenta poste attive costituite quasi esclusivamente da crediti della cui sussistenza è legittimo dubitare a fronte del tempo trascorso.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di in Controparte_13 persona del suo legale rapp.te p.t., con sede legale in NO UG (MI) alla Via
Castelletto n. 50 (pi: ) pec: P.IVA_1 Email_4
dichiara
la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848)
nomina
la dott.ssa Caterina Giovanetti Giudice Delegato per la procedura
nomina
la dott.ssa (CF: ) con studio in via Torelli Viollier 1 - 20125 Persona_1 C.F._15
Milano (MI), pec che alla luce dell'organizzazione dello studio e Email_5 sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce
il giorno 07 ottobre 2025 ore 10,30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCII.
Così deciso nella Camera di Consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza in data 21 maggio 2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Caterina Giovanetti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Riunito in camera di consiglio in data 21 maggio 2025 nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per l'apertura della liquidazione Giudiziale iscritto al n. 131-1/2025 P.U. promosso con ricorso depositato in data 15 aprile 2025 da
(C.F: ), nata a IO (MI) in [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
18.08.1992, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Caruso (C.F.: ) presso il CodiceFiscale_2 cui studio sito in Milano, via Besana 5, è elettivamente domiciliata come da procura alle liti in atti, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge al fax n. 02/58.32.61.61 o all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
e con ricorso presentato in data 28 aprile 2025 da:
Avv. ANDREA SANGIUOLO (CF: ), in proprio e quale rappresentante e C.F._3 difensore, come da procura alle liti in atti, dei sigg.ri: nato a [...] Controparte_1 il 11.9.1979 CF: residente in [...]
COMM. CASC. nata a [...] il CP_2 Controparte_3
30.07.1980 CF: residente in [...]; C.F._5 nata a [...] il [...] CF: residente in CP_4 C.F._6
LU (20882 MB) alla Via CASCINA SAN NAZZARO 48; Controparte_5
nato in [...] il [...] CF: residente in [...]
[...] C.F._7
(MB) alla Via Manzoni n. 42; nato in [...] il [...] CF: CP_6
residente in [...]; nata in [...] C.F._8 CP_7
(EE) il 10.10.1979 CF: residente in [...]; C.F._9
nato in [...]il [...] CF: residente in CP_8 C.F._10
ER (20881 MB) via F. Petrarca 8; nata in [...] il [...], CP_9
CF: residente in [...]; C.F._11
nato in [...] /EE) il 1.11.1977 CF: residente in CP_10 C.F._12
Monza alla Via P. Pellegrini 17; nato in [...] il [...] CF: CP_11
, residente in [...]; C.F._13
nato in [...] il [...] CF: residentein CP_12 C.F._14
ZO (MB) alla Via Trieste n. 12; tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Andrea
Sangiuolo in Benevento alla Via F. Flora 24, il quale dichiara di voler ricevere – ex lege – tutte le comunicazioni e/o notificazioni al seguente numero di fax 0824.334502 o sulla seguente pec: Email_2
CONTRO
in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede legale in Controparte_13
NO UG (MI) alla Via Castelletto n. 50 (pi:04325250167) pec: Email_3
*****
Il Tribunale,
letti gli atti;
esaminati i documenti;
udita la relazione del Giudice Delegato;
premesso che:
• con ricorsi depositati in data 15 e 28 aprile 2025 i ricorrenti hanno chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_13
;
[...] • fissata l'udienza al 20 maggio 2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito atteso che il ricorso è stato notificato via posta elettronica certificata in data 23 aprile 2025 secondo le modalità indicate dall'art. 40, co. 6, CCII;
• la società non si è costituita, non ha provveduto al deposito della documentazione ex art. 41 comma 4 del CCII, nonostante la regolarità della notificazione né è comparsa all'udienza fissata per l'istruttoria pre-liquidazione giudiziale, mentre i procuratori dei creditori hanno insistito nell'accoglimento del proprio ricorso;
• sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 3671 del CCII e in particolare:
- la Camera di Commercio di competenza ha trasmesso visura storica della debitrice unitamente ai bilanci dall'esercizio 2018 all'esercizio 2022, ultimo depositato, nonché attestazione di insussistenza di protesti a carico della debitrice;
CP_1
- ha trasmesso dichiarazione attestante la sussistenza di debiti previdenziali, scorporati per interessi e sanzioni, per € 891.193,88;
• entro la data dell'udienza la società, rimasta contumace, non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
• sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti, quali creditori della somma di € 28.338,51 la prima ricorrente in virtù di sentenza n-. 162/2025 Tribunale di Monza sez. Lavoro, e di € 62.706,13, i secondi, in virtù di decreti ingiuntivi e precetti notificati per TFR non pagato, il tutto per la complessiva somma di € 91.044,64;
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo
Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafi 1,
Ai sensi dell'art. 367: comma 2: “Il Registro delle imprese trasmette alla cancelleria i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Ulteriori informazioni e documenti possono essere individuati con decreto non avente natura regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.” comma 3: “L' entrate trasmette alla cancelleria le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli CP_15 atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il direttore generale dell' possono essere individuati ulteriori CP_15 CP_16 documenti e informazioni.” comma 4: “L'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmette alla cancelleria le informazioni relative ai debiti contributivi. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il presidente del predetto Istituto possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.” Comma 6: “Con le medesime modalità di cui al comma 1 sono altresì trasmesse alla cancelleria le ulteriori informazioni relative al debitore e rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) -impresa minore-, detenute dalle altre pubbliche amministrazioni individuate dal Ministero della giustizia. Si applica il comma 5.” Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in NO UG (MI) in via Castelletto n. 50,
Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di “servizi logistici, relativi alla distribuzione delle merci con esclusione di attività di facchinaggio” e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2, c. 1, lett. d) CCII;
• in particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), CCII si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del
Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti;
• nel caso di specie la società debitrice non si è costituita in giudizio e non ha conseguentemente assolto all'onere della prova su di essa incombente;
• inoltre, dalla documentazione acquisita d'ufficio emergono elementi in ordine al superamento delle soglie previste dall'art. 2, comma 1, lettera d) CCII, posto che dal bilancio societario relativo al 2022 (ultimo depositato) emerge un attivo per € 1.602.872,00 e ricavi per €
3.381.183,00;
• ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, essendo sufficiente richiamare l'entità del debito richiesto dai ricorrenti (€ 91.044,649) e, comunque, risulta un CP_1 debito previdenziale risultante dal certificato di € 891.193,88;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 del Codice non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942;
• può dunque richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in tema di accertamento dello stato di insolvenza della società in liquidazione: “la valutazione dello stato di insolvenza ai sensi della L.
Fall., art. 5, in caso di società in liquidazione, deve essere effettuata tramite l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di essi (Cass. 642141/2001; Cass. 25167/2016;
Cass. 23437/2017; Cass. 18137/2018); il relativo sindacato è rimesso, in via esclusiva, al giudice di merito, risultando incensurabile in sede di legittimità siffatto apprezzamento di fatto (Cass. 7252/2014; Cass.
6978/2019);
5. anche di recente, si è ribadito poi che, per le società in liquidazione, la nozione di insolvenza resta distinta da quella propria delle società in esercizio, dovendosi adattare, in applicazione del criterio patrimoniale, alla sola esigenza che gli elementi dell'attivo siano tendenzialmente bastanti ad assicurare l'eguale e integrale pagamento dei debiti sociali;
con la liquidazione la vocazione economica del soggetto non è più quella di restare nel mercato, bensì di procedere al soddisfacimento dei creditori esattamente con la liquidazione delle attività; se è vero allora che non è necessario che la società sia dotata di un eccesso di liquidità, per fronteggiare i pagamenti, l'avvicendamento allo scopo lucrativo di quello liquidatorio implica però che la consistenza del suo attivo sia assunta in una dimensione di valori effettivi, cioè nell'unica prospettiva rilevante, che è quella del realizzo (Cass. 28193/2020);
6. tanto più che, nella specie, la sussistenza di due posizioni creditorie impagate, rappresentate e provate nell'istruttoria avanti al tribunale e rinunciate solo dopo, comprova che comunque la società aveva debiti scaduti e non era in grado di farvi fronte al momento della decisione;
così come risultavano debiti fiscali per 78.000 Euro, su cui i motivi nulla deducono, mentre non appare riportato criticamente, rispetto all'accertamento condotto dal giudice di merito, il raffronto tra tale esposizione riscontrata e le richiamate disponibilità liquide, anche nella prospettiva dell'alternativo soddisfacimento immediato ed ordinario, al di fuori del criterio patrimoniale” (Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 23/06/2021) 16-07-2021, n. 20432);
• in applicazione del principio citato può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo;
• nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza della Controparte_13
desumibile:
[...]
- dall'esposizione debitoria maturata nei confronti dei ricorrenti (€ 91.044,64),
- ingenti debiti tributari e previdenziali gravanti sulla debitrice (€ 891.193,88),
- mancata presentazione dei bilanci dal 2023,
- e, soprattutto, dalla circostanza che non vi è prova che l'attivo della società sia sufficiente per soddisfare gli ingenti debiti maturati.
Infatti, l'ultimo bilancio depositato, risalente al 2022, presenta poste attive costituite quasi esclusivamente da crediti della cui sussistenza è legittimo dubitare a fronte del tempo trascorso.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di in Controparte_13 persona del suo legale rapp.te p.t., con sede legale in NO UG (MI) alla Via
Castelletto n. 50 (pi: ) pec: P.IVA_1 Email_4
dichiara
la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848)
nomina
la dott.ssa Caterina Giovanetti Giudice Delegato per la procedura
nomina
la dott.ssa (CF: ) con studio in via Torelli Viollier 1 - 20125 Persona_1 C.F._15
Milano (MI), pec che alla luce dell'organizzazione dello studio e Email_5 sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce
il giorno 07 ottobre 2025 ore 10,30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCII.
Così deciso nella Camera di Consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza in data 21 maggio 2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Caterina Giovanetti.