TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 31/03/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente est.
- Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
- Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 14.3.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 889/2021 pendente tra
Parte_1
c.f. C.F._1
difeso dagli avv.ti Anna Maria Bertini e Andrea Siccardi domicilio eletto: Genova P.zza Dante 8/10 presso i difensori
E
CP_1
( c.f. ) C.F._2
Difesa dagli avv.ti Roberta Caprioli e Simona Pastorino
Domicilio eletto: Chiavari via Trieste 17/7 presso avv. Pastorino
Con l'intervento dell'Ufficio del Pubblico Ministero
1
avente ad oggetto separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
entrambe le parti:
- Il ricorrente: come da note scritte depositate il 27.11.2024
- La resistente: come da note scritte depositate il 28.11.2024
P R E M E S S O
Con il ricorso introduttivo ( da ora anche il ricorrente, il Parte_1 marito o il padre ) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di avere contratto matrimonio concordatario in San Michele di Pagana in Rapallo, in data 14.9.2013, con CP_1
- Che dall'unione, in data 26.12.2015, è nato il figlio Per_1
- Che la casa coniugale, di proprietà del ricorrente, si trova in Rapallo via
Monte Mezzana 15
- Che entrambi i coniugi svolgono attività professionali, il ricorrente psicologo, la moglie avvocato, e sono economicamente indipendenti
- Che la moglie nutrirebbe un sentimento di accentuata sfiducia nei confronti del genere maschile che in corso di matrimonio si è tradotta “ in un atteggiamento anaffettivo, aggressivo e svilente nei confronti del marito “;
- Che la donna si sarebbe resa protagonista di varie aggressioni sia fisiche che verbali
- Che nel marzo 2020 i coniugi avevano deciso di ritenere conclusa la loro relazione senza tuttavia separarsi nell'interesse esclusivo del figlio
- Che, tuttavia a partire da quel momento, gli atteggiamenti aggressivi, sia fisici che verbali, della moglie si sarebbero accentuati, la si CP_1 sarebbe resa protagonista di scenate anche all'interno del suo studio professionale, e lo avrebbe immotivatamente denunciato facendogli applicare la misura cautelare del divieto di avvicinamento.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia di separazione con addebito alla moglie
- L'assegnazione della casa coniugale ad entrambi i coniugi con alternanza all'interno della stessa o, in subordine, in ipotesi di
2 prevalente collocazione presso la madre, la regolamentazione delle frequentazioni col padre secondo il calendario specificamente indicato.
( da ora anche la resistente, la moglie o la madre ) si costituiva CP_1 in funzione dell'udienza presidenziale mediante comparsa con la quale in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- allegava che, seppure il matrimonio era stato celebrato nel 2013, la convivenza presso la futura casa coniugale aveva avuto inizio già nel 2006
- contestava specificamente che, prima dell'anno 2019, la relazione coniugale fosse in crisi così come di essersi resa protagonista di condotte aggressive o violente: la coppia viveva di altri e bassi ma in una situazione di assoluta normalità.
- Allegava che a partire dal 2019 gli atteggiamenti del marito si erano fatti più scostanti e freddi fino a quando ella aveva scoperto che l'uomo aveva intrapreso una relazione con altra donna, che egli le aveva confessato nel marzo 2020
- Contestava specificamente di avere accettato di continuare il matrimonio da separata in casa;
in realtà la convivenza sarebbe proseguita nella speranza che il marito interrompesse la relazione
- Allegava che, verificata la prosecuzione della relazione extraconiugale, ella aveva iniziato a trattare le condizioni della separazione, con l'auspicio di poter formalizzare una separazione consensuale, aggiungendo che il marito, di fronte alla prospettiva di doversi allontanare dalla casa coniugale, era diventato sempre più aggressivo e violento, iniziando a minacciarla, in un caso anche con un coltello, percuoterla, in un caso sottraendole il cellulare che ella aveva poi recuperato presso lo studio professionale del marito, così costringendola a richiedere l'applicazione a suo carico di misura cautelare.
- Allegava di avere, in costanza di matrimonio ed in accordo col marito, ridotto la propria attività professionale per dedicarsi alla cura e crescita del figlio recandosi in studio esclusivamente per incontrare i clienti;
dichiarava di percepire un reddito netto mensile di euro 800, 00 netti e di essere proprietaria al 50% di appartamento sito a Genova dove risiede la propria madre.
- Allegava di non conoscere i redditi effettivi del marito che pure, in costanza di matrimonio, riferiva di guadagnare circa 150.000/180.000, 00 annui e poneva a sua disposizione la somma mensile di euro 5000, 00; egli inoltre aveva studi professionali a Genova, Chiavari, Milano e
3 Bologna. Egli, inoltre dispone di importanti proprietà immobiliari ed ha investito somme in attività commerciali.
Su tali premesse chiedeva:
La pronuncia di separazione con addebito al marito
L'affidamento condiviso del figlio laddove ritenuto nell'interesse del minore
La prevalente collocazione del figlio presso la madre e la assegnazione della casa coniugale
La regolamentazione delle frequentazioni padre – figlio secondo il calendario meglio indicato
La liquidazione a favore proprio a titolo di assegno di mantenimento e di contributo al mantenimento del figlio di assegno mensile di euro 2500, 00
Di porre a carico integrale del padre le spese straordinarie relative al figlio.
Con vittoria delle spese
I coniugi comparivano davanti al Presidente all'udienza del 24.5.2021 sostanzialmente confermando le precedenti allegazioni;
significative, però, le dichiarazioni rese dal marito relative agli aspetti di natura economica, che merita riportare fedelmente:
“ Io non guadagno 150.000 euro all'anno: ho svolto un'attività di trading che mi ha fatto guadagnare 146.000 euro in tutto. Io lavoro un giorno a settimana, in una comunità terapeutica per adolescenti, di un'ora e ½: questo sarebbe lo studio a Chiavari di cui parla mia moglie. A Milano vedo due pazienti in tutto. Ho tre sedi perché riesco a recuperare così qualche cliente: ma ci riesco solo perché spalmo la mia attività su tre città che serve a poter raggranellare qualche cliente in più. Ho fatto tre mestieri diversi per andare avanti: traslochi, marinaio, marina estiva perché la mia professione non era sufficiente a mandare avanti la mia famiglia. Non è vero che lasciavo 5000 euro in casa. Lasciavo in casa 1000 euro per mia moglie e per le spese di famiglia “.
Sempre in occasione della fase presidenziale la moglie produceva la fotocopia di una delle agende del marito che, secondo la valutazione contenuta nella motivazione dell'ordinanza presidenziale, confermava le allegazioni della resistente in merito ai redditi del marito.
A conclusione della fase presidenziale venivano disposti:
- L'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori e la sua prevalente collocazione presso la madre
- L'assegnazione alla madre della casa coniugale
4 - La regolamentazione delle frequentazioni tra padre e figlio
- L'obbligo a carico del marito di corrispondere alla moglie assegno di mantenimento mensile di euro 1000, 00
- L'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando alla madre importo mensile di euro 1000, 00
- La ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 90% a carico del padre e del 10% a carico della madre.
Solo la resistente depositava memoria integrativa sostanzialmente confermando le originarie conclusioni, per quanto concerne le richieste sullo stato e quelle relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, e chiedendo la conferma dell'ordinanza presidenziale con riferimento agli aspetti di natura economica.
Con la prima memoria ex art. 183 comma sesto cpc il ricorrente confermava le conclusioni di cui al ricorso introduttivo e, inoltre,:
- Allegava di dividere lo studio di Genova e le relative spese con sei colleghi
- Allegava che gli studi di Bologna e Milano gli erano concessi in comodato gratuito da altri colleghi
- Allegava di non frequentare più gli studi di Milano e Bologna limitandosi a qualche seduta a distanza via teams
- Allegava di essere divenuto nuovamente padre e di dovere pertanto provvedere anche al sostentamento della nuova figlia
- Contestava i redditi della moglie.
- Contestava la riconducibilità a sé degli scritti all'interno delle fotocopie e la conformità agli originali delle fotocopie.
Il difensore della resistente, in sede di prima memoria ex art. 183 comma sesto cpc, confermava invece le conclusioni di cui alla memoria integrativa
Con sentenza parziale 236/2023 veniva pronunciata la separazione
La causa veniva istruita mediante prove testimoniali ed interpello nonchè acquisizione di documenti
5 Si riepilogano gli esiti della prova orale
L'interrogatorio formale della portava al riconoscimento della sola CP_1 circostanza di cui al capitolo 16; la donna confermava poi di avere avuto un alterco col marito in data 19.3.2020 senza però rammentare le parole pronunciate e di essersi recata in data 12.10.2020 presso lo studio professionale del marito per riprendersi il cellulare che lo stesso le avrebbe sottratto, negando però condotte violente.
L'interrogatorio formale del portava al riconoscimento del Parte_1 fatto che la moglie nel giugno 2020 gli aveva manifestato l'intenzione di separarsi e del fatto che in data 26.7.2020 egli aveva effettivamente procurato un graffio alla moglie nel tentativo di allontanarla a seguito di una aggressione.
madre del marito, confermava, secondo quanto all'epoca Parte_2 riferitole dal figlio, che nel marzo 2020 la coppia aveva deciso di continuare a convivere nell'interesse del figlio, pur ritenendo chiusa la relazione;
confermava le circostanze di cui ai capi 5 e 6 per come a lei riferite dal figlio;
confermava la aggressione posta in essere dalla al figlio presso lo CP_1 studio professionale in data 12.10.2020 ella infatti aveva notato all'interno della memoria del proprio cellulare, che aveva prestato alla nuora, tre video che ritraevano la andare verso lo studio del marito dicendo “ gliela CP_1 faccio pagare “ nonché offenderlo davanti ai pazienti;
confermava, per averlo visto con i proprio occhi abitando nello stesso stabile del figlio, che un giorno la nuora aveva messo tutti gli abiti del figlio in giardino. Confermava, per averlo appreso dal figlio, che lo stesso durante il matrimonio era solito mettere a disposizione della moglie la somma di mille euro al mese;
confermava le minacce che la nuora avrebbe fatto al figlio in data 19.3.2020 per quanto ella aveva appreso dal proprio figlio. In controprova sui capitoli di parte ricorrente confermava, per averlo appreso dal figlio, che lo stesso in data 19.3.2020 stava ascoltando un messaggio vocale di tale Persona_2
e che la moglie lo stava spiando da dietro la porta. Confermava per averlo appreso dal figlio che nel giugno 2020 la gli aveva manifestato CP_1
l'intenzione di separarsi. Con riferimento alle lesioni riportate dalla il CP_1
26.7.2020 riferiva che il figlio le aveva detto che erano state procurate mentre si difendeva da un'aggressione della moglie.
, ex collega di studio della e conoscente Testimone_1 CP_1 dello stesso con riferimento alla pretesa relazione extraconiugale Parte_1 del resistente dichiarava di esserne stato messo a conoscenza dalla CP_1
6 mesi dopo da quando la donna asserisce di averla scoperta;
riconosce le foto 19b e 19c come quelle inviatele dalla che aveva attribuito le lesioni a CP_1 condotte del marito. Riconosceva la foto di cui al capo 11 per come mostratale dalla e precisava che la donna aveva detto che dopo CP_1 averle procurato le lesioni di cui alla foto il marito le aveva impedito di recarsi al pronto soccorso. Con riferimento all'ecchimosi al ginocchio di cui al capo 14 dichiarava di averla vista di persona e nell'occasione consigliato la
, che la attribuiva al marito, di andare dai carabinieri. CP_1
, amico fraterno del e conoscente di lunga Persona_3 Parte_1 data della , dichiarava che il gli aveva detto, non ricorda CP_1 Parte_1 esattamente quando, che ad un certo punto la coppia aveva deciso di continuare a convivere solo nell'interesse del figlio;
circa l'aggressione della in danno del in data 11.10.2020 conferma di averla appresa CP_1 Parte_1 dal così come confermava che la moglie, secondo quanto riferito dal Parte_1
aveva girato un video della casa coniugale vuota per dimostrarne Parte_1
l'abbandono da parte del marito;
sempre dal aveva appreso Parte_1 dell'aggressione della presso lo studio professionale del marito del CP_1
12.10.2020; così come confermava la circostanza di cui al capo 16 e al capo 36 come a lui riferite dal marito.
, conoscente di entrambe le parti, ha riferito di avere visto Parte_3
i segni sulla in merito alle circostanze di cui ai capitoli 8 e 11 e che a CP_1 fine estate 2020 aveva sentito i due litigare ed il appellare la moglie Parte_1
“ AN “.
conoscente di entrambi, dichiarava di avere appreso Persona_4 dalla che il marito le avrebbe confessato di avere intrapreso CP_1 relazione extraconiugale. Riferiva altresì di avere appreso dalla di CP_1 episodi di minacce e di lesioni e che in una occasione il le aveva Parte_1 impedito di recarsi al pronto soccorso per farsi refertare una lesione.
conoscente delle parti e in particolare della moglie, Controparte_2 riferiva di avere notato alcuni lividi sulla e di avere appreso dalla CP_1 donna che sarebbero stati la conseguenza di percosse del marito.
Esaurita l'attività istruttoria le parti precisavano le conclusioni mediante note sostitutive dell'udienza del 5.12.2024 all'esito della quale la causa era rimessa in decisione.
7 Il nuovo difensore del ricorrente chiedeva l'addebito alla moglie della separazione, l'affidamento condiviso del figlio, la sua prevalente collocazione presso la madre con assegnazione alla donna della casa coniugale, la regolamentazione delle frequentazioni col padre secondo il calendario specificamente indicato, il rigetto della domanda di mantenimento della moglie e la previsione di un obbligo contributivo ordinario nella misura di euro 600, 00 mensili;
ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
Il difensore della resistente confermava le conclusioni di cui alla memoria integrativa e alla prima memoria quantificando nella misura di euro 1146, 31 la misura dell'assegno richiesto ai fini del proprio mantenimento e della contribuzione al mantenimento del figlio e chiedendo di ripartire le spese straordinarie relative al figlio nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre.
O S S E R V A
Già pronunciata la separazione con sentenza parziale n. 236/2023 di questo Tribunale, occorre in primo luogo affrontare le reciproche domande di addebito e, quindi, disporre in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale e agli aspetti di natura economica.
Quanto alla reciproca domanda di addebito della separazione il ricorrente la fonda sopra un generalizzato “ atteggiamento anaffettivo, aggressivo e svilente nei confronti del marito “, che, nell'anno 2020, dopo che i coniugi avrebbero deciso di porre fine alla loro relazione continuando però a vivere nella stessa casa nell'esclusivo interesse del figlio, si sarebbe vieppiù intensificato raggiungendo il proprio apice in data 12.10.2020 quando la , che già CP_1 la sera prima lo avrebbe di fatto costretto ad uscire di casa, si sarebbe presentata presso lo studio professionale del dove, alla presenza di Parte_1 alcuni clienti, lo avrebbe aggredito, anche fisicamente, per poi procedere ad una sorta di perquisizione dello studio. La resistente, invece, fonda la domanda di addebito quale conseguenza di una relazione extraconiugale che il marito le avrebbe confidato nel marzo 2020 e su una serie di condotte di violenza o di minaccia, in parte riconosciute anche in sede penale, di cui l'uomo si sarebbe reso responsabile a partire dal momento in cui la CP_1 aveva rappresentato la propria volontà di separarsi.
La ha allegato fin dalla comparsa di costituzione relativa alla fase CP_1 presidenziale che il marito nel marzo 2020 le aveva confessato di intrattenere una relazione extraconiugale. Tale circostanza, mai oggetto di specifica
8 contestazione, è stata riconosciuta dal nel corso dell'interrogatorio di Parte_1 garanzia del 23.10.2020 davanti al giudice per le indagini preliminari di questo Tribunale ( cfr. doc. 22 di parte ricorrente ) e può pertanto ritenersi dimostrata.
Va osservato che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la scoperta di una relazione extraconiugale può, per oggettiva gravità, giustificare l'addebito della separazione purchè ne sia dimostrata l'efficienza causale rispetto alla separazione salvo che emerga, a seguito di eccezione della controparte e con onere della prova a carico di chi eccepisce, l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertamento dell'infedeltà ( cfr. Cass. Civ. 10489/2024 ).
Nel caso di specie è pacifico, come già si è detto, che la abbia CP_1 scoperto l'infedeltà del marito nel marzo 2020 e che da quel momento, nell'arco di pochi mesi, la situazione sia degenerata.
Nondimeno sono emersi elementi gravi, precisi e concordanti per ritenere che il matrimonio fosse già in crisi da tempo e che, dunque, la infedeltà sia stata conseguenza e non causa della crisi.
Parte ricorrente ha allegato al ricorso i contenuti di conversazioni telematiche intercorse tra i coniugi, e risalenti al novembre 2019 ( doc. 3 produzioni ricorrente ), che documentano che già a quella data fosse presente un clima di tensione tra i coniugi: nella circostanza, in particolare, rimprovera Parte_1 la moglie di parlargli urlando, la risponde che il marito è sempre CP_1 freddo nei suoi confronti e conclude affermando di stare dando tutto per la famiglia e di non “rompere i coglioni “.
Potrebbe naturalmente trattarsi di un episodio isolato, ma non lo è:
[...]
, amica della e testimone di nozze, assunta a s.i.t. in data Per_4 CP_1
13.10.2020 ( cfr. prod. 17 resistente ), dichiarava infatti che nel settembre 2019, parlando del proprio matrimonio, la le aveva confidato che il CP_1 matrimonio col era stato il più grave errore della sua vita. Parte_1
Trattandosi di persona amica della resistente non vi è motivo di dubitare della sua attendibilità.
Ma ancora prima il matrimonio era compromesso. Ne riferisce R_
, amico del ma, seppure in misura diversa, anche della
[...] Parte_1
, chiamato a riferire sul capitolo 22 avente ad oggetto la somma che il CP_1 marito lasciava mensilmente alla moglie per le esigenze della famiglia, rispondeva di non esserne a conoscenza aggiungendo, però, che l'amico ( il ricorrente nda ) già gli aveva parlato “ delle difficoltà con la moglie ancora prima di avere il figlio e comunque della sua decisione di investire sulla famiglia;
dopo la nascita del bambino, già mi fece delle confidenze sulle difficoltà con la moglie, successivamente le cose sono peggiorate “.
Ora, il teste è soggetto indubbiamente più vicino al che alla R_ Parte_1
9 e tuttavia non emerge a suo carico alcun concreto elemento di CP_1 inattendibilità; anzi, chiamato a riferire sopra una specifica circostanza ( quanto il marito lasciasse mensilmente a disposizione della moglie ) risponde di non esserne a conoscenza aggiungendo, quasi a voler giustificare la propria ignoranza sulla circostanza, il contenuto di altre confidenze che il gli aveva fatto. Se il avesse voluto aiutare l'amico avrebbe Parte_1 R_ potuto confermare la circostanza capitolata, nel mentre non si vede perché, in un'ottica di favore, avrebbe dovuto riferire una circostanza ( le confidenze ricevute dal sulla difficoltà matrimoniali ) che lo stesso difensore del Parte_1 non aveva ritenuto di dovere capitolare. Senza contare che tale Parte_1 situazione coincide sostanzialmente con quanto riferito dalla Per_4
Va, poi, aggiunto che lo stesso nel corso dell'interrogatorio di Parte_1 garanzia del 23.10.2020 fa risalire la crisi della coppia a molti anni prima, addirittura al 2007. Si tratta ovviamente di dichiarazioni in chiave difensiva ma che, nello specifico, hanno ad oggetto circostanza ( la crisi della coppia ) sostanzialmente irrilevante rispetto alle accuse mossegli. Mentre appare davvero poco verosimile che in quel difficile momento e dovendosi difendere da accuse assai più gravi in sede penale, stesse già pensando a difendersi da un'accusa in sede civile che la moglie muoverà costituendosi davanti al Presidente solo con comparsa datata 14.5.2021.
Può pertanto ritenersi ragionevolmente dimostrato che la relazione extraconiugale del è stata l'effetto e non la causa di una Parte_1 insoddisfacente relazione matrimoniale.
Niente, però, porta a ritenere che tale insoddisfazione trovi la propria causa in condotte aggressive o anaffettive della donna, come genericamente allegato, e mai dimostrato, dal ricorrente a fondamento della richiesta di addebito della separazione alla . CP_1
Resta da dire che dopo la scoperta del tradimento vi è stato un breve periodo di circa tre mesi in cui secondo i due avevano continuato a Parte_1 convivere, senza più alcuna intimità, nel solo dell'interesse del figlio, mentre, secondo la , nell'auspicio che l'uomo interrompesse la relazione CP_1 extraconiugale. Poco importa chi abbia ragione, se qualcuno menta scientemente o se, come possibile, ciascuno dei coniugi abbia interpretato questo periodo di “ tregua “ a modo proprio. Certo è che tale innaturale convivenza non poteva durare e non è durata e che, a partire dal giugno sono iniziate le trattative per la separazione. A partire da questo momento la tensione tra le parti è ulteriormente salita e si è reso protagonista di Parte_1 alcuni atti di violenza e di minaccia nei confronti della moglie che, pur non particolarmente gravi ove valutati separatamente l'uno dall'altro, nondimeno sono comunque ingiustificabili e, in quanto reiterati, non occasionali;
episodi in relazione ai quali dapprima è stato sottoposto a misura cautelare e poi processato per i reati di maltrattamenti in famiglia e minaccia grave.
10 In relazione a tali fatti il marito ha chiesto di essere giudicato col rito abbreviato ed il giudizio è stato definito in primo grado con la sentenza 238/2022 del Tribunale di Genova che, riconosciuti gli episodi di lesioni e la minaccia, ha mandato assolto l'imputato dal reato di maltrattamenti ritenendo le condotte strettamente connesse alle tensioni della separazione e non riconducibili ad una volontà di sopraffazione, dichiarato non doversi procedere per remissione delle querele con riferimento ai reati di lesioni e applicato una modesta condanna per il reato di minaccia, commesso con un coltello.
La sentenza, non definitiva, non ha efficacia di giudicato, né tale avrebbe in sede civile neppure se definitiva, in quanto non pronunciata a seguito di dibattimento ( art. 651 cpp ); nondimeno, il giudice civile può sempre valutare gli elementi utilizzati dal giudice penale, quale ricavabili dal testo della sentenza o altrimenti, per porli a fondamento della propria decisione.
Nel caso specifico la , nella fase terminale del proprio matrimonio, è CP_1 stata più volte osservata con segni di lividi o ecchimosi, che, a comprova della propria buona fede e probabilmente per vergogna, ha sulle prime cercato di non attribuire alle condotte del marito.
Così nelle s.i.t. rese il 13.10.2020: Testimone_2
“ Con il passare del tempo ho notato che alcune volte sul corpo di vi erano dei lividi soprattutto in faccia. Alla richiesta di spiegazioni da parte mia avanzava le scuse più varie quali cadute accidentali o gesti del bambino che la colpiv ndo giocavano…una sera dopo il lavoro, quando siamo rimaste da sole, …gli ho chiesto le reali cause delle lesioni del 20.8.2020 ed mi diceva che era stato che l'aveva spinta ed era Pt_1 caduta. Riferiva inoltre che si stavano separando. Da allora altre volte ho notato dei lividi sulla faccia di che come sempre a richiesta di spiegazioni sviava le varie cause dei lividi, ma io or on le credevo più. Poi una sera sono stata chiamata da voi carabinieri ho pensato subito che fosse successo qualcosa ad Ho chiamato e rispondendomi mi ha detto che aveva dovuto denunciate perché era risuccesso “. Pt_1
Simile quanto osservato sul corpo e sul viso della da CP_1 Persona_4
e riferito nelle s.i.t. del 13.10.2020 a cui a quel momento non aveva CP_1 riferito che era stato il marito a procurarle le lesioni ciò che però lei aveva intuito ( successivamente al verbale di s.i.t. la aveva poi appreso delle Per_4 vere origini delle lesioni dalla come dalla riferito in questa CP_1 Per_4 sede durante l'esame testimoniale ).
Estremamente rilevante anche quanto riferito in sede di s.i.t. da CP_3
in data 13.10.2020:
[...]
“…in particolare una sera, non ricordo il giorno preciso, era il mese di agosto però il litigio è stato così violento che volevo chiamare le forze dell'ordine. In particolare udivo il che riferendosi ad diceva: stai attenta che ti do una cartella. Parte_1
Conoscendo il carattere violento di infatti durante una discussione con lo Parte_1
11 stesso avvenuta due anni fa sono stata minacciata, stavo chiamando come sopra detto le forze dell'ordine. Poi ho deciso di andare a letto anche perché la discussione pareva avere toni più pacati. Due giorni dopo incontrando ho notato che aveva un occhio nero. La stessa giustificava la lesione con una caduta dalla moto”.
Lo stesso in sede di interrogatorio formale ha confessato di avere in Parte_1 una occasione procurato un graffio al viso della moglie nel tentativo, dice, di respingere un'aggressione della moglie.
In realtà, nella tormentata fase finale della relazione coniugale, in occasione dei vari litigi, il ha in più occasioni esercitato violenza nei confronti Parte_1 della moglie;
la donna ha documentato, anche fotograficamente, le varie lesioni subite, che sono state osservate da più persone alle quali sulle prime, come spesso accade, ha cercato di offrire una versione diversa sulla loro reale origine. La si è però poi progressivamente confidata;
alcune CP_1 lesioni sono state osservate dopo litigi uditi dai vicini e comunque sono troppo ravvicinate nel tempo e reiterate per potersi ritenere frutto di circostanze fortuite;
tanto più in quanto osservate non in un momento qualsiasi, ma proprio nella convulsa fase conclusiva del matrimonio.
Quanto all'episodio del 12.10.2020 non vi è prova che la donna, che in ogni caso agiva per recuperare il cellulare che il marito le aveva sottratto come dallo stesso riconosciuto in sede di interrogatorio di garanzia, abbia Parte_1 agito con violenza. Si è trattato certamente di una scena poco edificante, che comunque segue gli agiti violenti del marito dell'estate precedente, ma le due persone assunte a s.i.t. punto, e , Persona_5 Controparte_4 non riferiscono di condotte violente.
Naturalmente gli agiti violenti del marito vanno collocati nella fase finale del matrimonio quando la crisi della coppia era già conclamata;
nondimeno la giurisprudenza è ferma nell'affermare che ( cfr. Cass. Civ. 35932/2023; Cass. Civ. 7388/2017 ) in caso di condotte violente di uno dei coniugi, tanto più quando reiterate, la separazione debba essere addebitata anche se trattasi di condotte posteriori all'insorgenza della crisi matrimoniale.
La separazione va dunque addebitata al marito e la domanda di addebito alla moglie va invece rigettata.
Successivamente alla precisazione delle conclusioni è stata pubblicata la sentenza di divorzio n. 72/2025 di questo Tribunale;
entrambe le parti hanno depositato la sentenza con le comparse conclusionali e con ciò dimostrato la volontà che di essa, sotto il profilo storico, si debba tenere conto.
Con riferimento all'affidamento del minore, prevalente collocazione, assegnazione della casa coniugale e regime di frequentazioni, poiché le condizioni del divorzio prevalgono su quelle della separazione deve ritenersi cessata la materia del contendere;
tanto più che la decisione adottata
12 nell'ambito del giudizio divorzile sostanzialmente coincide con le conclusioni congiuntamente rassegnate sul punto dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Non è invece cessata la materia del contendere con riferimento agli aspetti di natura economica atteso che le disposizioni di cui alla sentenza di divorzio hanno effetto, così come stabilito in sede di dispositivo, a far data dalla domanda o dalla sentenza e, dunque, tutto quanto precede, deve essere regolato a titolo definitivo da questa sentenza.
Quanto agli aspetti di natura economica occorre partire dalla verifica dei redditi e dei patrimoni delle parti e a tal fine, onde evitare inutili duplicazioni, può riportarsi quanto già scritto nella sentenza di divorzio di questo Tribunale:
: CP_1
la moglie svolge attività libero professionale di avvocato e tuttavia, malgrado le generiche allusioni di controparte, non vi è alcun concreto elemento per ritenere che le sue dichiarazioni, per quanto modesti siano i redditi dichiarati, non siano veritiere. Tanto più che la gravidanza e la gestione del bambino da un lato e il fatto, comunque documentato, dello svolgimento di attività lavorativa, in costanza di convivenza matrimoniale, nell'ambito di imprese riconducibili alla famiglia del marito dall'altro ( si vedano ad es. s.i.t. rese da in data 13.10.2020 ), rendono evidente come Testimone_2 successivamente alla nascita del figlio e fino alla data della separazione in via di fatto dal marito, la donna si sia dedicata del tutto marginalmente all'esercizio della professione. Può pertanto stimarsi, alla luce delle dichiarazioni in atti, la percezione da parte della di un reddito CP_1 mensile medio, riferito al triennio, spalmato su dodici mensilità di circa 936, 00 euro;
reddito che potrebbe essere in modesta parte incrementato locando la casa di Rapallo in comproprietà, nella misura del 50%, con l'anziana madre, attualmente ricoverata all'interno di struttura residenziale. “.
“
Parte_1
le dichiarazioni fiscali depositate documentano la percezione di redditi molto modesti ( reddito complessivo esercizio 2022: euro 24.122, 00 ( componenti positive di reddito euro 30.913, 00 ); reddito complessivo esercizio 2021 euro
15.338, 00 ( componenti positive di reddito euro 17.105, 00 ); reddito complessivo esercizio 2020 euro 16.187, 00 – componenti positive di reddito
13 euro 18.194, 00 ) che tuttavia, per le ragioni che subito si andranno ad evidenziare, non rappresentano la situazione effettiva del ricorrente e, dunque, non sono di alcuna utilità ai fini dell'accertamento della sua reale situazione economico patrimoniale.
Il ricorrente svolge attività libero professionale di psicologo e psicoterapeutica e, pur dividendo le spese di studio con altri colleghi, riceve la clientela in via XX Settembre, la principale via commerciale di Genova;
la moglie ha inoltre allegato che il marito disporrebbe di studi professionali anche a Chiavari, Milano e Bologna. In sede di udienza di comparizione delle parti il ricorrente ha riconosciuto di avere avuto studio anche a Milano e Bologna, precisando però che tale situazione non corrisponde più a quella attuale e di trattare online con i pazienti milanesi.
In costanza di matrimonio, negli anni 2017 e 2018, il ricorrente ha poi acquistato l'intera proprietà di un fondo di 46 mq sito in Rapallo via Pomaro 10 e la quota di ½ della proprietà di altro fondo di 128 mq sito in Rapallo via Santa Maria del Campo 25 ( cfr. doc. 12 ricorrente ).
Sempre in costanza di matrimonio e fino all'ultimo acquisto del 2023 il ricorrente ha poi acquistato quattro motoveicoli e due autoveicoli.
Risultano inoltre investimenti mobiliari di una certa consistenza.
In sede di udienza presidenziale nell'ambito del giudizio di separazione il ricorrente aveva poi dichiarato di lasciare alla moglie ogni mese in contanti la somma da gestire di euro 1000, 00 e, anche con la memoria difensiva preliminare all'adozione dell'ordinanza presidenziale, offerto la somma mensile di euro 600, 00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
E' di tutta evidenza quindi che i redditi dichiarati non corrispondano a quelli effettivi: la disponibilità dello studio nella centralissima via XX settembre e di una clientela anche nelle città di Milano e di Bologna sono significativi di un'attività professionale molto bene avviata: le sole spese di trasferta a Milano e a Bologna, a prescindere da quelle da sostenere per l'utilizzo di locali ( del tutto inverosimile quanto allegato ed in parte dichiarato secondo cui il avrebbe avuto la disponibilità gratuita degli studi di Milano e Parte_1
Bologna ed avrebbe affrontato trasferte nelle due città per gestire pochissimi clienti ) , si possono ragionevolmente spiegare solo in funzione di una platea di pazienti di una certa consistenza e non certo occasionale. E' poi difficile da credere che tale clientela sia andata interamente perduta nell'arco di pochi anni e, del resto, è stato lo stesso ricorrente a riconoscere di fronte al giudice delegato di continuare a coltivarla sia pure attraverso sedute online.
I miseri redditi dichiarati, poi, sarebbero stati appena sufficienti per il sostentamento proprio e della famiglia e sono del tutto incompatibili con il discreto, per quanto non eccezionale, commercio in materia immobiliare e mobiliare documentato in atti, oltre che con gli oneri di locazione sostenuti dal
14 ricorrente subito dopo la separazione e prima dell'inizio della convivenza con la sua attuale compagna ( cfr. dichiarazioni del ricorrente in sede di udienza presidenziale nell'ambito del giudizio di separazione ). Addirittura impossibile che in costanza di matrimonio potesse lasciare alla moglie la Parte_1 somma mensile di euro 1000, 00 per le esigenze della famiglia a fronte di un reddito dichiarato di circa 1200, 00 mensili;
e che nel 2021, a fronte di tale reddito dichiarato e dovendo fare fronte alle spese di locazione per la nuova sistemazione, potesse offrire la somma di euro 600, 00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
Se, dunque, può ritenersi certo che i redditi del siano Parte_1 significativamente superiori rispetto a quanto dichiarato impossibile, in presenza di una sistematica attività di occultamento, è stabilirne l'ammontare.
Ciò che è certo è che i redditi del marito siano di gran lunga superiori a quelli della moglie e tali da giustificare la liquidazione di assegno di mantenimento in favore della donna;
rispetto alla data di adozione dell'ordinanza presidenziale, però, si deve osservare che da un lato sono trascorsi quasi quattro anni e, dunque, la ha avuto ampia possibilità di tornare a CP_1 sfruttare il proprio titolo professionale dando nuovo impulso all'attività di avvocato che aveva ridotto, anche per dedicarsi ad altre aziende di famiglia, in costanza di matrimonio;
dall'altro il ha avuto altri due figli Parte_1 ed è quindi oggi gravato da legittimi oneri di mantenimento che non aveva all'epoca dell'adozione dell'ordinanza presidenziale e che, ovviamente, incidono sulla misura del contributo da mettere a disposizione della moglie e del primo figlio.
Il Tribunale ritiene pertanto che, fermo quanto disposto in sede presidenziale fino a tutto il febbraio 2024 ( il terzo figlio del è nato il Parte_1
26.2.2024 ), a partire dal mese di marzo 2024 la misura dell'assegno di mantenimento in favore della moglie debba essere ridotta ad euro 300, 00 mensili, comunque ancora necessari in funzione perequativa, e la misura del contributo di mantenimento in favore del figlio debba essere ridotta ad Per_1 euro 900, 00 mensili.
Quanto alla misura del contributo dei genitori alle spese straordinarie relative al figlio ritiene il Collegio che, in conseguenza della disparità tra i redditi delle parti, le stesse debbano essere poste a carico del padre nella misura del 60% e della madre nella misura del 40%, così confermandosi quanto stabilito dal giudice delegato in via temporanea e urgente.
Quanto al regime delle spese si ritiene che in considerazione della prevalente soccombenza il previa compensazione di 1/3, debba essere Parte_1 condannato alla refusione in favore della moglie dei residui 2/3. Liquidazione
15 come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
ADDEBITA la separazione a Parte_1
RIGETTA la domanda di addebito della separazione a CP_1
DICHIARA CESSATA la materia del contendere con riferimento alle domande relative all'affidamento, prevalente collocazione, regime di frequentazioni nonché con riferimento alla domanda di assegnazione della casa coniugale.
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
a titolo di assegno mantenimento, entro il giorno cinque di ogni mese,
[...]
l'importo di euro 300, 00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
decorrenza dal marzo 2024 fino a tale data si applicherà la misura stabilita in sede di ordinanza presidenziale.
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio , entro il giorno
[...] Per_1 cinque di ogni mese la somma di euro 900, 00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
con decorrenza dal marzo 2024 fino a tale data si applicherà la misura stabilita in sede di ordinanza presidenziale
DISPONE che le spese straordinarie relative al figlio , da individuarsi a Per_1 norma di quanto stabilito nel verbale 15.9.2016 della riunione ex art. 47 ord. giud. della IV sezione civile del Tribunale di Genova, siano poste a carico del padre nella misura del 60% e della madre nella misura del 40%.
CONDANNA a rifondere a i 2/3 delle Parte_1 CP_1 spese relative a questo procedimento, compensando il residuo terzo, che liquida per l'intero in euro 7400, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva ( se dovuta ) e cpa ( da rifondere quindi euro 4933, 33 oltre 15% rimborso spese generali, iva, se dovuta e cpa ).
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 14.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente est.
- Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
- Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 14.3.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 889/2021 pendente tra
Parte_1
c.f. C.F._1
difeso dagli avv.ti Anna Maria Bertini e Andrea Siccardi domicilio eletto: Genova P.zza Dante 8/10 presso i difensori
E
CP_1
( c.f. ) C.F._2
Difesa dagli avv.ti Roberta Caprioli e Simona Pastorino
Domicilio eletto: Chiavari via Trieste 17/7 presso avv. Pastorino
Con l'intervento dell'Ufficio del Pubblico Ministero
1
avente ad oggetto separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
entrambe le parti:
- Il ricorrente: come da note scritte depositate il 27.11.2024
- La resistente: come da note scritte depositate il 28.11.2024
P R E M E S S O
Con il ricorso introduttivo ( da ora anche il ricorrente, il Parte_1 marito o il padre ) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di avere contratto matrimonio concordatario in San Michele di Pagana in Rapallo, in data 14.9.2013, con CP_1
- Che dall'unione, in data 26.12.2015, è nato il figlio Per_1
- Che la casa coniugale, di proprietà del ricorrente, si trova in Rapallo via
Monte Mezzana 15
- Che entrambi i coniugi svolgono attività professionali, il ricorrente psicologo, la moglie avvocato, e sono economicamente indipendenti
- Che la moglie nutrirebbe un sentimento di accentuata sfiducia nei confronti del genere maschile che in corso di matrimonio si è tradotta “ in un atteggiamento anaffettivo, aggressivo e svilente nei confronti del marito “;
- Che la donna si sarebbe resa protagonista di varie aggressioni sia fisiche che verbali
- Che nel marzo 2020 i coniugi avevano deciso di ritenere conclusa la loro relazione senza tuttavia separarsi nell'interesse esclusivo del figlio
- Che, tuttavia a partire da quel momento, gli atteggiamenti aggressivi, sia fisici che verbali, della moglie si sarebbero accentuati, la si CP_1 sarebbe resa protagonista di scenate anche all'interno del suo studio professionale, e lo avrebbe immotivatamente denunciato facendogli applicare la misura cautelare del divieto di avvicinamento.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia di separazione con addebito alla moglie
- L'assegnazione della casa coniugale ad entrambi i coniugi con alternanza all'interno della stessa o, in subordine, in ipotesi di
2 prevalente collocazione presso la madre, la regolamentazione delle frequentazioni col padre secondo il calendario specificamente indicato.
( da ora anche la resistente, la moglie o la madre ) si costituiva CP_1 in funzione dell'udienza presidenziale mediante comparsa con la quale in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- allegava che, seppure il matrimonio era stato celebrato nel 2013, la convivenza presso la futura casa coniugale aveva avuto inizio già nel 2006
- contestava specificamente che, prima dell'anno 2019, la relazione coniugale fosse in crisi così come di essersi resa protagonista di condotte aggressive o violente: la coppia viveva di altri e bassi ma in una situazione di assoluta normalità.
- Allegava che a partire dal 2019 gli atteggiamenti del marito si erano fatti più scostanti e freddi fino a quando ella aveva scoperto che l'uomo aveva intrapreso una relazione con altra donna, che egli le aveva confessato nel marzo 2020
- Contestava specificamente di avere accettato di continuare il matrimonio da separata in casa;
in realtà la convivenza sarebbe proseguita nella speranza che il marito interrompesse la relazione
- Allegava che, verificata la prosecuzione della relazione extraconiugale, ella aveva iniziato a trattare le condizioni della separazione, con l'auspicio di poter formalizzare una separazione consensuale, aggiungendo che il marito, di fronte alla prospettiva di doversi allontanare dalla casa coniugale, era diventato sempre più aggressivo e violento, iniziando a minacciarla, in un caso anche con un coltello, percuoterla, in un caso sottraendole il cellulare che ella aveva poi recuperato presso lo studio professionale del marito, così costringendola a richiedere l'applicazione a suo carico di misura cautelare.
- Allegava di avere, in costanza di matrimonio ed in accordo col marito, ridotto la propria attività professionale per dedicarsi alla cura e crescita del figlio recandosi in studio esclusivamente per incontrare i clienti;
dichiarava di percepire un reddito netto mensile di euro 800, 00 netti e di essere proprietaria al 50% di appartamento sito a Genova dove risiede la propria madre.
- Allegava di non conoscere i redditi effettivi del marito che pure, in costanza di matrimonio, riferiva di guadagnare circa 150.000/180.000, 00 annui e poneva a sua disposizione la somma mensile di euro 5000, 00; egli inoltre aveva studi professionali a Genova, Chiavari, Milano e
3 Bologna. Egli, inoltre dispone di importanti proprietà immobiliari ed ha investito somme in attività commerciali.
Su tali premesse chiedeva:
La pronuncia di separazione con addebito al marito
L'affidamento condiviso del figlio laddove ritenuto nell'interesse del minore
La prevalente collocazione del figlio presso la madre e la assegnazione della casa coniugale
La regolamentazione delle frequentazioni padre – figlio secondo il calendario meglio indicato
La liquidazione a favore proprio a titolo di assegno di mantenimento e di contributo al mantenimento del figlio di assegno mensile di euro 2500, 00
Di porre a carico integrale del padre le spese straordinarie relative al figlio.
Con vittoria delle spese
I coniugi comparivano davanti al Presidente all'udienza del 24.5.2021 sostanzialmente confermando le precedenti allegazioni;
significative, però, le dichiarazioni rese dal marito relative agli aspetti di natura economica, che merita riportare fedelmente:
“ Io non guadagno 150.000 euro all'anno: ho svolto un'attività di trading che mi ha fatto guadagnare 146.000 euro in tutto. Io lavoro un giorno a settimana, in una comunità terapeutica per adolescenti, di un'ora e ½: questo sarebbe lo studio a Chiavari di cui parla mia moglie. A Milano vedo due pazienti in tutto. Ho tre sedi perché riesco a recuperare così qualche cliente: ma ci riesco solo perché spalmo la mia attività su tre città che serve a poter raggranellare qualche cliente in più. Ho fatto tre mestieri diversi per andare avanti: traslochi, marinaio, marina estiva perché la mia professione non era sufficiente a mandare avanti la mia famiglia. Non è vero che lasciavo 5000 euro in casa. Lasciavo in casa 1000 euro per mia moglie e per le spese di famiglia “.
Sempre in occasione della fase presidenziale la moglie produceva la fotocopia di una delle agende del marito che, secondo la valutazione contenuta nella motivazione dell'ordinanza presidenziale, confermava le allegazioni della resistente in merito ai redditi del marito.
A conclusione della fase presidenziale venivano disposti:
- L'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori e la sua prevalente collocazione presso la madre
- L'assegnazione alla madre della casa coniugale
4 - La regolamentazione delle frequentazioni tra padre e figlio
- L'obbligo a carico del marito di corrispondere alla moglie assegno di mantenimento mensile di euro 1000, 00
- L'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando alla madre importo mensile di euro 1000, 00
- La ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 90% a carico del padre e del 10% a carico della madre.
Solo la resistente depositava memoria integrativa sostanzialmente confermando le originarie conclusioni, per quanto concerne le richieste sullo stato e quelle relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, e chiedendo la conferma dell'ordinanza presidenziale con riferimento agli aspetti di natura economica.
Con la prima memoria ex art. 183 comma sesto cpc il ricorrente confermava le conclusioni di cui al ricorso introduttivo e, inoltre,:
- Allegava di dividere lo studio di Genova e le relative spese con sei colleghi
- Allegava che gli studi di Bologna e Milano gli erano concessi in comodato gratuito da altri colleghi
- Allegava di non frequentare più gli studi di Milano e Bologna limitandosi a qualche seduta a distanza via teams
- Allegava di essere divenuto nuovamente padre e di dovere pertanto provvedere anche al sostentamento della nuova figlia
- Contestava i redditi della moglie.
- Contestava la riconducibilità a sé degli scritti all'interno delle fotocopie e la conformità agli originali delle fotocopie.
Il difensore della resistente, in sede di prima memoria ex art. 183 comma sesto cpc, confermava invece le conclusioni di cui alla memoria integrativa
Con sentenza parziale 236/2023 veniva pronunciata la separazione
La causa veniva istruita mediante prove testimoniali ed interpello nonchè acquisizione di documenti
5 Si riepilogano gli esiti della prova orale
L'interrogatorio formale della portava al riconoscimento della sola CP_1 circostanza di cui al capitolo 16; la donna confermava poi di avere avuto un alterco col marito in data 19.3.2020 senza però rammentare le parole pronunciate e di essersi recata in data 12.10.2020 presso lo studio professionale del marito per riprendersi il cellulare che lo stesso le avrebbe sottratto, negando però condotte violente.
L'interrogatorio formale del portava al riconoscimento del Parte_1 fatto che la moglie nel giugno 2020 gli aveva manifestato l'intenzione di separarsi e del fatto che in data 26.7.2020 egli aveva effettivamente procurato un graffio alla moglie nel tentativo di allontanarla a seguito di una aggressione.
madre del marito, confermava, secondo quanto all'epoca Parte_2 riferitole dal figlio, che nel marzo 2020 la coppia aveva deciso di continuare a convivere nell'interesse del figlio, pur ritenendo chiusa la relazione;
confermava le circostanze di cui ai capi 5 e 6 per come a lei riferite dal figlio;
confermava la aggressione posta in essere dalla al figlio presso lo CP_1 studio professionale in data 12.10.2020 ella infatti aveva notato all'interno della memoria del proprio cellulare, che aveva prestato alla nuora, tre video che ritraevano la andare verso lo studio del marito dicendo “ gliela CP_1 faccio pagare “ nonché offenderlo davanti ai pazienti;
confermava, per averlo visto con i proprio occhi abitando nello stesso stabile del figlio, che un giorno la nuora aveva messo tutti gli abiti del figlio in giardino. Confermava, per averlo appreso dal figlio, che lo stesso durante il matrimonio era solito mettere a disposizione della moglie la somma di mille euro al mese;
confermava le minacce che la nuora avrebbe fatto al figlio in data 19.3.2020 per quanto ella aveva appreso dal proprio figlio. In controprova sui capitoli di parte ricorrente confermava, per averlo appreso dal figlio, che lo stesso in data 19.3.2020 stava ascoltando un messaggio vocale di tale Persona_2
e che la moglie lo stava spiando da dietro la porta. Confermava per averlo appreso dal figlio che nel giugno 2020 la gli aveva manifestato CP_1
l'intenzione di separarsi. Con riferimento alle lesioni riportate dalla il CP_1
26.7.2020 riferiva che il figlio le aveva detto che erano state procurate mentre si difendeva da un'aggressione della moglie.
, ex collega di studio della e conoscente Testimone_1 CP_1 dello stesso con riferimento alla pretesa relazione extraconiugale Parte_1 del resistente dichiarava di esserne stato messo a conoscenza dalla CP_1
6 mesi dopo da quando la donna asserisce di averla scoperta;
riconosce le foto 19b e 19c come quelle inviatele dalla che aveva attribuito le lesioni a CP_1 condotte del marito. Riconosceva la foto di cui al capo 11 per come mostratale dalla e precisava che la donna aveva detto che dopo CP_1 averle procurato le lesioni di cui alla foto il marito le aveva impedito di recarsi al pronto soccorso. Con riferimento all'ecchimosi al ginocchio di cui al capo 14 dichiarava di averla vista di persona e nell'occasione consigliato la
, che la attribuiva al marito, di andare dai carabinieri. CP_1
, amico fraterno del e conoscente di lunga Persona_3 Parte_1 data della , dichiarava che il gli aveva detto, non ricorda CP_1 Parte_1 esattamente quando, che ad un certo punto la coppia aveva deciso di continuare a convivere solo nell'interesse del figlio;
circa l'aggressione della in danno del in data 11.10.2020 conferma di averla appresa CP_1 Parte_1 dal così come confermava che la moglie, secondo quanto riferito dal Parte_1
aveva girato un video della casa coniugale vuota per dimostrarne Parte_1
l'abbandono da parte del marito;
sempre dal aveva appreso Parte_1 dell'aggressione della presso lo studio professionale del marito del CP_1
12.10.2020; così come confermava la circostanza di cui al capo 16 e al capo 36 come a lui riferite dal marito.
, conoscente di entrambe le parti, ha riferito di avere visto Parte_3
i segni sulla in merito alle circostanze di cui ai capitoli 8 e 11 e che a CP_1 fine estate 2020 aveva sentito i due litigare ed il appellare la moglie Parte_1
“ AN “.
conoscente di entrambi, dichiarava di avere appreso Persona_4 dalla che il marito le avrebbe confessato di avere intrapreso CP_1 relazione extraconiugale. Riferiva altresì di avere appreso dalla di CP_1 episodi di minacce e di lesioni e che in una occasione il le aveva Parte_1 impedito di recarsi al pronto soccorso per farsi refertare una lesione.
conoscente delle parti e in particolare della moglie, Controparte_2 riferiva di avere notato alcuni lividi sulla e di avere appreso dalla CP_1 donna che sarebbero stati la conseguenza di percosse del marito.
Esaurita l'attività istruttoria le parti precisavano le conclusioni mediante note sostitutive dell'udienza del 5.12.2024 all'esito della quale la causa era rimessa in decisione.
7 Il nuovo difensore del ricorrente chiedeva l'addebito alla moglie della separazione, l'affidamento condiviso del figlio, la sua prevalente collocazione presso la madre con assegnazione alla donna della casa coniugale, la regolamentazione delle frequentazioni col padre secondo il calendario specificamente indicato, il rigetto della domanda di mantenimento della moglie e la previsione di un obbligo contributivo ordinario nella misura di euro 600, 00 mensili;
ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
Il difensore della resistente confermava le conclusioni di cui alla memoria integrativa e alla prima memoria quantificando nella misura di euro 1146, 31 la misura dell'assegno richiesto ai fini del proprio mantenimento e della contribuzione al mantenimento del figlio e chiedendo di ripartire le spese straordinarie relative al figlio nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre.
O S S E R V A
Già pronunciata la separazione con sentenza parziale n. 236/2023 di questo Tribunale, occorre in primo luogo affrontare le reciproche domande di addebito e, quindi, disporre in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale e agli aspetti di natura economica.
Quanto alla reciproca domanda di addebito della separazione il ricorrente la fonda sopra un generalizzato “ atteggiamento anaffettivo, aggressivo e svilente nei confronti del marito “, che, nell'anno 2020, dopo che i coniugi avrebbero deciso di porre fine alla loro relazione continuando però a vivere nella stessa casa nell'esclusivo interesse del figlio, si sarebbe vieppiù intensificato raggiungendo il proprio apice in data 12.10.2020 quando la , che già CP_1 la sera prima lo avrebbe di fatto costretto ad uscire di casa, si sarebbe presentata presso lo studio professionale del dove, alla presenza di Parte_1 alcuni clienti, lo avrebbe aggredito, anche fisicamente, per poi procedere ad una sorta di perquisizione dello studio. La resistente, invece, fonda la domanda di addebito quale conseguenza di una relazione extraconiugale che il marito le avrebbe confidato nel marzo 2020 e su una serie di condotte di violenza o di minaccia, in parte riconosciute anche in sede penale, di cui l'uomo si sarebbe reso responsabile a partire dal momento in cui la CP_1 aveva rappresentato la propria volontà di separarsi.
La ha allegato fin dalla comparsa di costituzione relativa alla fase CP_1 presidenziale che il marito nel marzo 2020 le aveva confessato di intrattenere una relazione extraconiugale. Tale circostanza, mai oggetto di specifica
8 contestazione, è stata riconosciuta dal nel corso dell'interrogatorio di Parte_1 garanzia del 23.10.2020 davanti al giudice per le indagini preliminari di questo Tribunale ( cfr. doc. 22 di parte ricorrente ) e può pertanto ritenersi dimostrata.
Va osservato che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la scoperta di una relazione extraconiugale può, per oggettiva gravità, giustificare l'addebito della separazione purchè ne sia dimostrata l'efficienza causale rispetto alla separazione salvo che emerga, a seguito di eccezione della controparte e con onere della prova a carico di chi eccepisce, l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertamento dell'infedeltà ( cfr. Cass. Civ. 10489/2024 ).
Nel caso di specie è pacifico, come già si è detto, che la abbia CP_1 scoperto l'infedeltà del marito nel marzo 2020 e che da quel momento, nell'arco di pochi mesi, la situazione sia degenerata.
Nondimeno sono emersi elementi gravi, precisi e concordanti per ritenere che il matrimonio fosse già in crisi da tempo e che, dunque, la infedeltà sia stata conseguenza e non causa della crisi.
Parte ricorrente ha allegato al ricorso i contenuti di conversazioni telematiche intercorse tra i coniugi, e risalenti al novembre 2019 ( doc. 3 produzioni ricorrente ), che documentano che già a quella data fosse presente un clima di tensione tra i coniugi: nella circostanza, in particolare, rimprovera Parte_1 la moglie di parlargli urlando, la risponde che il marito è sempre CP_1 freddo nei suoi confronti e conclude affermando di stare dando tutto per la famiglia e di non “rompere i coglioni “.
Potrebbe naturalmente trattarsi di un episodio isolato, ma non lo è:
[...]
, amica della e testimone di nozze, assunta a s.i.t. in data Per_4 CP_1
13.10.2020 ( cfr. prod. 17 resistente ), dichiarava infatti che nel settembre 2019, parlando del proprio matrimonio, la le aveva confidato che il CP_1 matrimonio col era stato il più grave errore della sua vita. Parte_1
Trattandosi di persona amica della resistente non vi è motivo di dubitare della sua attendibilità.
Ma ancora prima il matrimonio era compromesso. Ne riferisce R_
, amico del ma, seppure in misura diversa, anche della
[...] Parte_1
, chiamato a riferire sul capitolo 22 avente ad oggetto la somma che il CP_1 marito lasciava mensilmente alla moglie per le esigenze della famiglia, rispondeva di non esserne a conoscenza aggiungendo, però, che l'amico ( il ricorrente nda ) già gli aveva parlato “ delle difficoltà con la moglie ancora prima di avere il figlio e comunque della sua decisione di investire sulla famiglia;
dopo la nascita del bambino, già mi fece delle confidenze sulle difficoltà con la moglie, successivamente le cose sono peggiorate “.
Ora, il teste è soggetto indubbiamente più vicino al che alla R_ Parte_1
9 e tuttavia non emerge a suo carico alcun concreto elemento di CP_1 inattendibilità; anzi, chiamato a riferire sopra una specifica circostanza ( quanto il marito lasciasse mensilmente a disposizione della moglie ) risponde di non esserne a conoscenza aggiungendo, quasi a voler giustificare la propria ignoranza sulla circostanza, il contenuto di altre confidenze che il gli aveva fatto. Se il avesse voluto aiutare l'amico avrebbe Parte_1 R_ potuto confermare la circostanza capitolata, nel mentre non si vede perché, in un'ottica di favore, avrebbe dovuto riferire una circostanza ( le confidenze ricevute dal sulla difficoltà matrimoniali ) che lo stesso difensore del Parte_1 non aveva ritenuto di dovere capitolare. Senza contare che tale Parte_1 situazione coincide sostanzialmente con quanto riferito dalla Per_4
Va, poi, aggiunto che lo stesso nel corso dell'interrogatorio di Parte_1 garanzia del 23.10.2020 fa risalire la crisi della coppia a molti anni prima, addirittura al 2007. Si tratta ovviamente di dichiarazioni in chiave difensiva ma che, nello specifico, hanno ad oggetto circostanza ( la crisi della coppia ) sostanzialmente irrilevante rispetto alle accuse mossegli. Mentre appare davvero poco verosimile che in quel difficile momento e dovendosi difendere da accuse assai più gravi in sede penale, stesse già pensando a difendersi da un'accusa in sede civile che la moglie muoverà costituendosi davanti al Presidente solo con comparsa datata 14.5.2021.
Può pertanto ritenersi ragionevolmente dimostrato che la relazione extraconiugale del è stata l'effetto e non la causa di una Parte_1 insoddisfacente relazione matrimoniale.
Niente, però, porta a ritenere che tale insoddisfazione trovi la propria causa in condotte aggressive o anaffettive della donna, come genericamente allegato, e mai dimostrato, dal ricorrente a fondamento della richiesta di addebito della separazione alla . CP_1
Resta da dire che dopo la scoperta del tradimento vi è stato un breve periodo di circa tre mesi in cui secondo i due avevano continuato a Parte_1 convivere, senza più alcuna intimità, nel solo dell'interesse del figlio, mentre, secondo la , nell'auspicio che l'uomo interrompesse la relazione CP_1 extraconiugale. Poco importa chi abbia ragione, se qualcuno menta scientemente o se, come possibile, ciascuno dei coniugi abbia interpretato questo periodo di “ tregua “ a modo proprio. Certo è che tale innaturale convivenza non poteva durare e non è durata e che, a partire dal giugno sono iniziate le trattative per la separazione. A partire da questo momento la tensione tra le parti è ulteriormente salita e si è reso protagonista di Parte_1 alcuni atti di violenza e di minaccia nei confronti della moglie che, pur non particolarmente gravi ove valutati separatamente l'uno dall'altro, nondimeno sono comunque ingiustificabili e, in quanto reiterati, non occasionali;
episodi in relazione ai quali dapprima è stato sottoposto a misura cautelare e poi processato per i reati di maltrattamenti in famiglia e minaccia grave.
10 In relazione a tali fatti il marito ha chiesto di essere giudicato col rito abbreviato ed il giudizio è stato definito in primo grado con la sentenza 238/2022 del Tribunale di Genova che, riconosciuti gli episodi di lesioni e la minaccia, ha mandato assolto l'imputato dal reato di maltrattamenti ritenendo le condotte strettamente connesse alle tensioni della separazione e non riconducibili ad una volontà di sopraffazione, dichiarato non doversi procedere per remissione delle querele con riferimento ai reati di lesioni e applicato una modesta condanna per il reato di minaccia, commesso con un coltello.
La sentenza, non definitiva, non ha efficacia di giudicato, né tale avrebbe in sede civile neppure se definitiva, in quanto non pronunciata a seguito di dibattimento ( art. 651 cpp ); nondimeno, il giudice civile può sempre valutare gli elementi utilizzati dal giudice penale, quale ricavabili dal testo della sentenza o altrimenti, per porli a fondamento della propria decisione.
Nel caso specifico la , nella fase terminale del proprio matrimonio, è CP_1 stata più volte osservata con segni di lividi o ecchimosi, che, a comprova della propria buona fede e probabilmente per vergogna, ha sulle prime cercato di non attribuire alle condotte del marito.
Così nelle s.i.t. rese il 13.10.2020: Testimone_2
“ Con il passare del tempo ho notato che alcune volte sul corpo di vi erano dei lividi soprattutto in faccia. Alla richiesta di spiegazioni da parte mia avanzava le scuse più varie quali cadute accidentali o gesti del bambino che la colpiv ndo giocavano…una sera dopo il lavoro, quando siamo rimaste da sole, …gli ho chiesto le reali cause delle lesioni del 20.8.2020 ed mi diceva che era stato che l'aveva spinta ed era Pt_1 caduta. Riferiva inoltre che si stavano separando. Da allora altre volte ho notato dei lividi sulla faccia di che come sempre a richiesta di spiegazioni sviava le varie cause dei lividi, ma io or on le credevo più. Poi una sera sono stata chiamata da voi carabinieri ho pensato subito che fosse successo qualcosa ad Ho chiamato e rispondendomi mi ha detto che aveva dovuto denunciate perché era risuccesso “. Pt_1
Simile quanto osservato sul corpo e sul viso della da CP_1 Persona_4
e riferito nelle s.i.t. del 13.10.2020 a cui a quel momento non aveva CP_1 riferito che era stato il marito a procurarle le lesioni ciò che però lei aveva intuito ( successivamente al verbale di s.i.t. la aveva poi appreso delle Per_4 vere origini delle lesioni dalla come dalla riferito in questa CP_1 Per_4 sede durante l'esame testimoniale ).
Estremamente rilevante anche quanto riferito in sede di s.i.t. da CP_3
in data 13.10.2020:
[...]
“…in particolare una sera, non ricordo il giorno preciso, era il mese di agosto però il litigio è stato così violento che volevo chiamare le forze dell'ordine. In particolare udivo il che riferendosi ad diceva: stai attenta che ti do una cartella. Parte_1
Conoscendo il carattere violento di infatti durante una discussione con lo Parte_1
11 stesso avvenuta due anni fa sono stata minacciata, stavo chiamando come sopra detto le forze dell'ordine. Poi ho deciso di andare a letto anche perché la discussione pareva avere toni più pacati. Due giorni dopo incontrando ho notato che aveva un occhio nero. La stessa giustificava la lesione con una caduta dalla moto”.
Lo stesso in sede di interrogatorio formale ha confessato di avere in Parte_1 una occasione procurato un graffio al viso della moglie nel tentativo, dice, di respingere un'aggressione della moglie.
In realtà, nella tormentata fase finale della relazione coniugale, in occasione dei vari litigi, il ha in più occasioni esercitato violenza nei confronti Parte_1 della moglie;
la donna ha documentato, anche fotograficamente, le varie lesioni subite, che sono state osservate da più persone alle quali sulle prime, come spesso accade, ha cercato di offrire una versione diversa sulla loro reale origine. La si è però poi progressivamente confidata;
alcune CP_1 lesioni sono state osservate dopo litigi uditi dai vicini e comunque sono troppo ravvicinate nel tempo e reiterate per potersi ritenere frutto di circostanze fortuite;
tanto più in quanto osservate non in un momento qualsiasi, ma proprio nella convulsa fase conclusiva del matrimonio.
Quanto all'episodio del 12.10.2020 non vi è prova che la donna, che in ogni caso agiva per recuperare il cellulare che il marito le aveva sottratto come dallo stesso riconosciuto in sede di interrogatorio di garanzia, abbia Parte_1 agito con violenza. Si è trattato certamente di una scena poco edificante, che comunque segue gli agiti violenti del marito dell'estate precedente, ma le due persone assunte a s.i.t. punto, e , Persona_5 Controparte_4 non riferiscono di condotte violente.
Naturalmente gli agiti violenti del marito vanno collocati nella fase finale del matrimonio quando la crisi della coppia era già conclamata;
nondimeno la giurisprudenza è ferma nell'affermare che ( cfr. Cass. Civ. 35932/2023; Cass. Civ. 7388/2017 ) in caso di condotte violente di uno dei coniugi, tanto più quando reiterate, la separazione debba essere addebitata anche se trattasi di condotte posteriori all'insorgenza della crisi matrimoniale.
La separazione va dunque addebitata al marito e la domanda di addebito alla moglie va invece rigettata.
Successivamente alla precisazione delle conclusioni è stata pubblicata la sentenza di divorzio n. 72/2025 di questo Tribunale;
entrambe le parti hanno depositato la sentenza con le comparse conclusionali e con ciò dimostrato la volontà che di essa, sotto il profilo storico, si debba tenere conto.
Con riferimento all'affidamento del minore, prevalente collocazione, assegnazione della casa coniugale e regime di frequentazioni, poiché le condizioni del divorzio prevalgono su quelle della separazione deve ritenersi cessata la materia del contendere;
tanto più che la decisione adottata
12 nell'ambito del giudizio divorzile sostanzialmente coincide con le conclusioni congiuntamente rassegnate sul punto dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Non è invece cessata la materia del contendere con riferimento agli aspetti di natura economica atteso che le disposizioni di cui alla sentenza di divorzio hanno effetto, così come stabilito in sede di dispositivo, a far data dalla domanda o dalla sentenza e, dunque, tutto quanto precede, deve essere regolato a titolo definitivo da questa sentenza.
Quanto agli aspetti di natura economica occorre partire dalla verifica dei redditi e dei patrimoni delle parti e a tal fine, onde evitare inutili duplicazioni, può riportarsi quanto già scritto nella sentenza di divorzio di questo Tribunale:
: CP_1
la moglie svolge attività libero professionale di avvocato e tuttavia, malgrado le generiche allusioni di controparte, non vi è alcun concreto elemento per ritenere che le sue dichiarazioni, per quanto modesti siano i redditi dichiarati, non siano veritiere. Tanto più che la gravidanza e la gestione del bambino da un lato e il fatto, comunque documentato, dello svolgimento di attività lavorativa, in costanza di convivenza matrimoniale, nell'ambito di imprese riconducibili alla famiglia del marito dall'altro ( si vedano ad es. s.i.t. rese da in data 13.10.2020 ), rendono evidente come Testimone_2 successivamente alla nascita del figlio e fino alla data della separazione in via di fatto dal marito, la donna si sia dedicata del tutto marginalmente all'esercizio della professione. Può pertanto stimarsi, alla luce delle dichiarazioni in atti, la percezione da parte della di un reddito CP_1 mensile medio, riferito al triennio, spalmato su dodici mensilità di circa 936, 00 euro;
reddito che potrebbe essere in modesta parte incrementato locando la casa di Rapallo in comproprietà, nella misura del 50%, con l'anziana madre, attualmente ricoverata all'interno di struttura residenziale. “.
“
Parte_1
le dichiarazioni fiscali depositate documentano la percezione di redditi molto modesti ( reddito complessivo esercizio 2022: euro 24.122, 00 ( componenti positive di reddito euro 30.913, 00 ); reddito complessivo esercizio 2021 euro
15.338, 00 ( componenti positive di reddito euro 17.105, 00 ); reddito complessivo esercizio 2020 euro 16.187, 00 – componenti positive di reddito
13 euro 18.194, 00 ) che tuttavia, per le ragioni che subito si andranno ad evidenziare, non rappresentano la situazione effettiva del ricorrente e, dunque, non sono di alcuna utilità ai fini dell'accertamento della sua reale situazione economico patrimoniale.
Il ricorrente svolge attività libero professionale di psicologo e psicoterapeutica e, pur dividendo le spese di studio con altri colleghi, riceve la clientela in via XX Settembre, la principale via commerciale di Genova;
la moglie ha inoltre allegato che il marito disporrebbe di studi professionali anche a Chiavari, Milano e Bologna. In sede di udienza di comparizione delle parti il ricorrente ha riconosciuto di avere avuto studio anche a Milano e Bologna, precisando però che tale situazione non corrisponde più a quella attuale e di trattare online con i pazienti milanesi.
In costanza di matrimonio, negli anni 2017 e 2018, il ricorrente ha poi acquistato l'intera proprietà di un fondo di 46 mq sito in Rapallo via Pomaro 10 e la quota di ½ della proprietà di altro fondo di 128 mq sito in Rapallo via Santa Maria del Campo 25 ( cfr. doc. 12 ricorrente ).
Sempre in costanza di matrimonio e fino all'ultimo acquisto del 2023 il ricorrente ha poi acquistato quattro motoveicoli e due autoveicoli.
Risultano inoltre investimenti mobiliari di una certa consistenza.
In sede di udienza presidenziale nell'ambito del giudizio di separazione il ricorrente aveva poi dichiarato di lasciare alla moglie ogni mese in contanti la somma da gestire di euro 1000, 00 e, anche con la memoria difensiva preliminare all'adozione dell'ordinanza presidenziale, offerto la somma mensile di euro 600, 00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
E' di tutta evidenza quindi che i redditi dichiarati non corrispondano a quelli effettivi: la disponibilità dello studio nella centralissima via XX settembre e di una clientela anche nelle città di Milano e di Bologna sono significativi di un'attività professionale molto bene avviata: le sole spese di trasferta a Milano e a Bologna, a prescindere da quelle da sostenere per l'utilizzo di locali ( del tutto inverosimile quanto allegato ed in parte dichiarato secondo cui il avrebbe avuto la disponibilità gratuita degli studi di Milano e Parte_1
Bologna ed avrebbe affrontato trasferte nelle due città per gestire pochissimi clienti ) , si possono ragionevolmente spiegare solo in funzione di una platea di pazienti di una certa consistenza e non certo occasionale. E' poi difficile da credere che tale clientela sia andata interamente perduta nell'arco di pochi anni e, del resto, è stato lo stesso ricorrente a riconoscere di fronte al giudice delegato di continuare a coltivarla sia pure attraverso sedute online.
I miseri redditi dichiarati, poi, sarebbero stati appena sufficienti per il sostentamento proprio e della famiglia e sono del tutto incompatibili con il discreto, per quanto non eccezionale, commercio in materia immobiliare e mobiliare documentato in atti, oltre che con gli oneri di locazione sostenuti dal
14 ricorrente subito dopo la separazione e prima dell'inizio della convivenza con la sua attuale compagna ( cfr. dichiarazioni del ricorrente in sede di udienza presidenziale nell'ambito del giudizio di separazione ). Addirittura impossibile che in costanza di matrimonio potesse lasciare alla moglie la Parte_1 somma mensile di euro 1000, 00 per le esigenze della famiglia a fronte di un reddito dichiarato di circa 1200, 00 mensili;
e che nel 2021, a fronte di tale reddito dichiarato e dovendo fare fronte alle spese di locazione per la nuova sistemazione, potesse offrire la somma di euro 600, 00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
Se, dunque, può ritenersi certo che i redditi del siano Parte_1 significativamente superiori rispetto a quanto dichiarato impossibile, in presenza di una sistematica attività di occultamento, è stabilirne l'ammontare.
Ciò che è certo è che i redditi del marito siano di gran lunga superiori a quelli della moglie e tali da giustificare la liquidazione di assegno di mantenimento in favore della donna;
rispetto alla data di adozione dell'ordinanza presidenziale, però, si deve osservare che da un lato sono trascorsi quasi quattro anni e, dunque, la ha avuto ampia possibilità di tornare a CP_1 sfruttare il proprio titolo professionale dando nuovo impulso all'attività di avvocato che aveva ridotto, anche per dedicarsi ad altre aziende di famiglia, in costanza di matrimonio;
dall'altro il ha avuto altri due figli Parte_1 ed è quindi oggi gravato da legittimi oneri di mantenimento che non aveva all'epoca dell'adozione dell'ordinanza presidenziale e che, ovviamente, incidono sulla misura del contributo da mettere a disposizione della moglie e del primo figlio.
Il Tribunale ritiene pertanto che, fermo quanto disposto in sede presidenziale fino a tutto il febbraio 2024 ( il terzo figlio del è nato il Parte_1
26.2.2024 ), a partire dal mese di marzo 2024 la misura dell'assegno di mantenimento in favore della moglie debba essere ridotta ad euro 300, 00 mensili, comunque ancora necessari in funzione perequativa, e la misura del contributo di mantenimento in favore del figlio debba essere ridotta ad Per_1 euro 900, 00 mensili.
Quanto alla misura del contributo dei genitori alle spese straordinarie relative al figlio ritiene il Collegio che, in conseguenza della disparità tra i redditi delle parti, le stesse debbano essere poste a carico del padre nella misura del 60% e della madre nella misura del 40%, così confermandosi quanto stabilito dal giudice delegato in via temporanea e urgente.
Quanto al regime delle spese si ritiene che in considerazione della prevalente soccombenza il previa compensazione di 1/3, debba essere Parte_1 condannato alla refusione in favore della moglie dei residui 2/3. Liquidazione
15 come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
ADDEBITA la separazione a Parte_1
RIGETTA la domanda di addebito della separazione a CP_1
DICHIARA CESSATA la materia del contendere con riferimento alle domande relative all'affidamento, prevalente collocazione, regime di frequentazioni nonché con riferimento alla domanda di assegnazione della casa coniugale.
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
a titolo di assegno mantenimento, entro il giorno cinque di ogni mese,
[...]
l'importo di euro 300, 00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
decorrenza dal marzo 2024 fino a tale data si applicherà la misura stabilita in sede di ordinanza presidenziale.
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio , entro il giorno
[...] Per_1 cinque di ogni mese la somma di euro 900, 00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
con decorrenza dal marzo 2024 fino a tale data si applicherà la misura stabilita in sede di ordinanza presidenziale
DISPONE che le spese straordinarie relative al figlio , da individuarsi a Per_1 norma di quanto stabilito nel verbale 15.9.2016 della riunione ex art. 47 ord. giud. della IV sezione civile del Tribunale di Genova, siano poste a carico del padre nella misura del 60% e della madre nella misura del 40%.
CONDANNA a rifondere a i 2/3 delle Parte_1 CP_1 spese relative a questo procedimento, compensando il residuo terzo, che liquida per l'intero in euro 7400, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva ( se dovuta ) e cpa ( da rifondere quindi euro 4933, 33 oltre 15% rimborso spese generali, iva, se dovuta e cpa ).
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 14.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
16