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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/06/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro
nelle persone dei magistrati: dr. Maria Lorena Papait Presidente rel. dr. Stefania Carlucci Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n.607/2024 RG promossa da
[...]
Parte_1
Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze
appellante contro
Controparte_1
Avv. Gualtiero Bracali appellato
nei confronti di
CP_2
Avv.ti Francesco Falso e Silvano Imbriaci
appellato
avente ad oggetto: appello della sentenza del Tribunale di Pistoia – Sezione Lavoro n.167/2024, pubblicata in data 14.5.2024
all'udienza del 10.06.2025, previa camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo la seguente SENTENZA
Questi i dati di fatto della vicenda, ricostruita sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalle parti.
A seguito di esposti di studenti e genitori per fatti avvenuti nel novembre 2014, con sentenza del Tribunale penale di Pistoia n.400/2017 il professor Controparte_1 veniva condannato per i reati di atti sessuali con minori e maltrattamenti alla pena di 5 pagina 1 di 11 anni e 9 mesi di reclusione e gli venivano applicate le pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e, ai sensi dell'articolo 609 nonies c.p., dell'interdizione
“in perpetuo da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori”. Di conseguenza con provvedimento del 31 ottobre 2017, all'esito di procedimento disciplinare, gli veniva applicata la sanzione della destituzione dall'impiego. Il provvedimento di destituzione veniva da lui impugnato nel 2018 dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Pistoia (causa n.755/2018 RG), con richiesta di annullamento per motivi di ordine sia procedurale che sostanziale. Nella pendenza di detto giudizio, a seguito di impugnazione del la Corte CP_1
d'appello di Firenze confermava la sentenza penale di primo grado con alcune modifiche, riducendo la pena ed eliminando la sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale, ma confermava espressamente le pene accessorie di cui all'articolo 609 nonies c.p. A seguito della decisione sull'appello, su proposta del legale del recepita in CP_1 Parte toto dall per la , la controversia pendente dinanzi al giudice del Parte_1 CP_3 lavoro veniva definita con verbale di conciliazione del 26 giugno 2020 con il quale le parti - sul presupposto (errato) che la sentenza di appello penale avesse annullato tutte le sanzioni interdittive accessorie – stabilivano che :
- il signor rinunciava al ricorso davanti al giudice del lavoro e alle CP_1 domande ivi di formulate, e il accettava la rinuncia, a spese compensate CP_3
- stante il provvedimento della Commissione Medica di Verifica di Firenze del
04/11/2016 che aveva dichiarato il inabile permanentemente CP_1 all'insegnamento ma idoneo allo svolgimento di attività amministrativa non a contatto con studenti, il con lo stesso verbale di conciliazione provvedeva CP_3 alla riammissione in servizio del in altro ruolo (punto 6) CP_1
- il signor nello stesso verbale, rifiutava il collocamento in altro ruolo ed il CP_1
provvedeva alla dispensa dal servizio stante l'inidoneità certificata (punto CP_3
7)
- la sottoscrizione della conciliazione costituiva risoluzione consensuale del rapporto, che si considerava cessato alla data del verbale
- il si impegnava, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del verbale di CP_3 conciliazione “a trasmettere tutta la documentazione necessaria alla sede di CP_2 competenza per la liquidazione della pensione che decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del presente atto” (punto 9)
- il si impegnava, entro 30 giorni, in luogo di quanto richiesto in ricorso per CP_3 retribuzioni e contributi, al pagamento al della quota mensile dell'assegno CP_1 alimentare per il periodo intercorrente dal 31/10/2017 (data della destituzione) alla data del verbale di conciliazione (punto 10)
- infine le parti dichiaravano “con la sottoscrizione del presente atto con gli adempimenti di previsti, e con l'avvenuta liquidazione dell'assegno, ...di non
pagina 2 di 11 avere altro da pretendere gli uni nei confronti degli altri a nessun titolo e/o ragione e ne danno ampia liberatoria quietanza” (punto 11).
Successivamente, in data 29/09/2020, il emetteva il decreto con cui il Parte_1 veniva collocato in dispensa e in data 02/10/2020 provvedeva al pagamento CP_1 della somma di euro 33.768,01 a suo favore a titolo di assegno alimentare, come stabilito in sede di conciliazione. Nelle more, all'esito dell'udienza pubblica dell'8/9/2020 la Corte di Cassazione dichiarava l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal contro la CP_1 sentenza penale di appello, che diventava così irrevocabile.
In data 15/07/2021 l comunicava al il rigetto della domanda di CP_2 CP_1 pensione di inabilità da lui presentata, non essendo valido il provvedimento di dispensa per violazione del decreto legge n.98/2011. Come poi specificato in giudizio dall , la domanda del è stata respinta CP_2 CP_1 per difetto dei requisiti richiesti dall'articolo 42 del DPR 1092/1973 e DPR 171/2011 in quanto alla data di cessazione dal servizio non risultava accertata l'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, nè risultava la cessazione del rapporto a titolo di inabilità (infatti dalla certificazione dell'ente datore di lavoro risultava che la cessazione era avvenuta per destituzione). Inoltre si dava atto che il non poteva accedere al trattamento pensionistico di inabilità in quanto, CP_1 secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 12 e 13 del decreto legge n. 98/2011, per i procedimenti avviati a decorrere dal 06/07/2011, a fronte dell'accertamento sanitario di inidoneità alla mansione docente, l'ente deve attivare le procedure di ricollocazione introdotte dal DPR 171/ 2011. ha proposto ricorso amministrativo contro il rigetto della domanda di CP_1 pensione, che veniva respinto, ma non ha mai agito nei confronti dell' per CP_2 impugnare il diniego.
Successivamente il , riesaminato il caso e ritenuta la Parte_1 sussistenza di vizi della transazione sottoscritta, ha agito in giudizio – inizialmente promosso dinanzi al Tribunale di Firenze e poi riassunto dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Pistoia (causa iscritta al n.628/2022 RG) - per far dichiarare :
-l'annullamento della transazione per errore, poiché la stessa era stata sottoscritta sull'erroneo presupposto che la Corte d'Appello penale avesse cassato tutte le sanzioni interdittive accessorie, mentre erano state confermate le pene accessorie di cui all'articolo 609 nonies c.p. che precludevano la reimmissione del ricorrente in servizio, ancorchè in altro ruolo, come invece previsto dalla transazione
-in subordine, la risoluzione della transazione per impossibilità sopravvenuta totale e definitiva, in ragione della definitività della sentenza della Corte d'appello di Firenze a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione del intervenuta prima dell'adempimento da parte del Ministero delle CP_1
pagina 3 di 11 obbligazioni oggetto della transazione (stante la condanna definitiva alle pene accessorie che impedivano l'esecuzione di dette obbligazioni)
-in ogni caso, la nullità della transazione per impossibilità dell'oggetto, con riferimento alla clausola n.9, poiché al era precluso l'accesso alla pensione di
CP_1 inabilità (come spiegato dall in giudizio), considerato che non si trattava di CP_2 nullità parziale, ma totale, dato che il non avrebbe concluso la transazione se
CP_1 avesse saputo dell'impossibilità di accedere alla pensione. Il Ministero ha chiesto inoltre, in ogni caso, la condanna del alla restituzione
CP_1 delle somme ricevute in esecuzione della conciliazione a titolo di assegno alimentare, per l'ammontare di euro 33.768,01 oltre interessi legali dal pagamento sino al saldo. Nel giudizio, oltre al si è costituito l che, spiegati i motivi del rigetto
CP_1 CP_2 della domanda di pensione sopra riportati, si è rimesso alla decisione del giudice e ha chiesto la compensazione delle spese.
Anche a seguito del rigetto della domanda di pensione, ha agito in giudizio CP_1 dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Pistoia, assumendo l'inadempimento del verbale di conciliazione sottoscritto con il per responsabilità allo stesso, Parte_1
e ha riproposto le conclusioni già formulate nel procedimento n.755/2018 RG di impugnazione del provvedimento di destituzione dal servizio (causa iscritta al n. 623/2021 RG).
Le due cause sono stati riunite e decise dal giudice del lavoro del Tribunale di Pistoia con la sentenza qui impugnata, che – dichiarato il difetto di legittimazione dell CP_2 con riguardo alla causa n.628/2022 – ha respinto le domande di entrambe le parti e compensato le spese processuali. In sintesi, quanto al ricorso del il Tribunale ha escluso un inadempimento CP_1 del che si era obbligato solo a trasmettere all' la documentazione Parte_1 CP_2 necessaria ai fini della pensione (come da punto 9), ma non ad assicurarne la liquidazione, configurabile semmai quale mera “condizione” alla luce del disposto del punto 11), ma non azionata in giudizio, così come non era stata proposta una domanda di risoluzione della transazione per inadempimento. La decisione di rigetto non è stata impugnata dal ed è quindi divenuta CP_1 definitiva. Quanto al ricorso del , ha così motivato : Parte_1
- la transazione non era nulla per impossibilità del suo oggetto, come sostenuto dal ricorrente con riguardo all'impossibilità del di conseguire la pensione, CP_1 poiché il con la clausola di cui al punto 9) si era semplicemente obbligato a Parte_1 trasmettere all' la documentazione necessaria ai fini della pensione, ma non ad CP_2 assicurare al la sua liquidazione da parte dell CP_1 CP_4
-non sussisteva l'errore di diritto denunciato dal (quanto all'erroneo Parte_1 presupposto, indicato nella conciliazione, che fossero state cassate dal giudice penale pagina 4 di 11 di secondo grado tutte le sanzioni accessorie interdittive), poiché si trattava piuttosto di un errore su una circostanza storico-fattuale
-tale errore di fatto non era stato dedotto come dotato dei requisiti di essenzialità di cui all'art.1429 nn.1,2,3 c.c. e, vertendosi in materia di azione costitutiva, al giudice era precluso il rilievo d'ufficio di cause di annullamento diverse da quelle azionate dalla parte
-l'errore concerneva peraltro una circostanza che l'amministrazione scolastica “ben avrebbe dovuto e potuto conoscere, utilizzando l'ordinaria diligenza, dal momento che la stessa era parte, in veste di responsabile civile, del processo penale..” all'esito del quale erano state confermate le pene accessorie di cui all'art.609 novies c.p., ciò che escludeva un affidamento meritevole di tutela in capo all'amministrazione
- era infondata la domanda di risoluzione della conciliazione per impossibilità sopravvenuta della prestazione, per effetto della definitività della sentenza penale di condanna alle pene accessorie interdittive (che avrebbe impedito la reimmissione in servizio), poiché era stato lo stesso a dare spontanea esecuzione alle Parte_1 obbligazioni discendenti dal verbale in data successiva al passaggio in giudicato della pronuncia penale, della quale lo stesso doveva essere a conoscenza in quanto parte del giudizio
- le spese processuali venivano compensate tra tutte le parti, tenuto conto della complessità e della peculiarità delle questioni sottese alle due controversie riunite.
Il , unitamente all Parte_1 [...]
, ha impugnato Parte_1 il rigetto delle proprie domande e reiterato le conclusioni già proposte in primo grado. Col primo motivo ha contestato il rigetto della domanda di nullità della transazione, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la sussistenza di altre cause di nullità, diverse da quella relativa alla impossibilità dell'oggetto, in particolare il fatto che la condizione dell'accordo, ovvero l'accesso alla pensione di inabilità del era contraria a norme imperative poiché in contrasto col DL CP_1
98/2011 che ha abolito l'istituto della dispensa e della pensione per inabilità, come spiegato dall in giudizio. Ha richiamato l'art.1354 c.c. che sancisce la nullità CP_2 del contratto al quale è apposta una condizione contraria a norme imperative, nonchè l'articolo 1421 c.c. che impone il rilievo d'ufficio delle cause di nullità dei contratti. Col secondo motivo ha censurato il rigetto della domanda di annullamento della transazione per errore, rilevando come in primo grado il avesse prospettato Parte_1 anche l'ipotesi dell'errore di fatto, sulla quale il Tribunale non si era pronunciato, e che - esclusa la necessità della scusabilità dell'errore come previsto dal codice civile del 1865 – nel caso di specie sussistevano entrambi i requisiti richiesti ai fini dell'annullamento, ovvero la riconoscibilità e l'essenzialità : nella specie l'errore era evidentemente riconoscibile, trattandosi di un errore comune ad entrambe le parti, ed era anche essenziale ricadendo su una qualità del ovvero che fosse libero da CP_1
pagina 5 di 11 ogni sanzione interdittiva e quindi ricollocabile in servizio, condizione senza la quale l'Amministrazione non avrebbe concluso l'accordo conciliativo;
ricorreva quindi l'ipotesi di errore essenziale di cui all'art.1429 n.3 c.c., norma che pur non espressamente citata dal era agevolmente desumibile dal giudice in sede di Parte_1 interpretazione della domanda a fronte dei fatti allegati dal , non risultando Parte_1 così violato il principio della domanda o il divieto di ultra petizione. Col terzo motivo il ha contestato il rigetto della domanda di risoluzione Parte_1 della transazione per impossibilità sopravvenuta della prestazione, reiterando le difese svolte in primo grado ed evidenziando, in replica alla sentenza appellata, che l'impossibilità era frutto di un impedimento giuridico intervenuto prima dell'adempimento (ovvero la definitività della sentenza di appello intervenuta in data 8.9.2020, rispetto alla successiva collocazione del in dispensa e al CP_1 pagamento dell'assegno alimentare) e che la risoluzione operava di diritto con effetto in via retroattiva ex tunc, con conseguente possibilità di ripetizione della prestazione adempiuta. L'appellante ha quindi concluso chiedendo di dichiarare la nullità della conciliazione, in via subordinata di annullarla, in via ulteriormente subordinata di dichiararne la risoluzione, in ogni caso di condannare alla restituzione delle Controparte_1 somme ricevute da parte del in esecuzione della conciliazione a titolo di Parte_1 assegno alimentare per l'ammontare di euro 33.768,01 oltre interessi legali dal 02/10/2020 sino al soddisfo.
ritualmente costituitosi, ha eccepito in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 434 cpc per difetto di specificità, nonché l'inesistenza della notifica dell'atto di appello con conseguente irrevocabilità della sentenza appellata. In proposito ha rilevato la mancanza di conformità dell'atto notificato rispetto all'originale depositato presso la cancelleria (per la diversa impronta hash dell'atto depositato rispetto a quello notificato), ovvero che la copia informatica notificata non era quella estratta dal PCT, e richiamato la giurisprudenza secondo cui “la notifica di un atto non conforme o irregolare, tale da impedire la piena conoscibilità del contenuto dell'impugnazione, comporta l'inammissibilità dell'atto introduttivo” (Cass.SU 14916/2016, C.d.S. 3888/2021). Nel merito l'appellato, in replica al primo motivo, eccepisce l'inammissibilità della domanda di nullità come formulata nell'impugnazione (nullità per una condizione impossibile) in quanto mai proposta in primo grado in violazione il divieto in appello di nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, divieto che comprende anche “quelle che pur se rilevabili d'ufficio, si fondano su fatti non tempestivamente allegati in primo grado e introducono nuovi temi d'indagine” (Cass.16602/2013). Sostiene inoltre che la condizione non era impossibile, considerato che l aveva negato la pensione CP_2 perché il rapporto risultava cessato per destituzione (e non per dispensa per inidoneità).
pagina 6 di 11 In replica al secondo motivo, nel condividere le motivazioni del Tribunale circa la mancanza di un errore di diritto, ritiene che le interdizioni di cui all'art.609 nonies c.p., avendo la funzione di impedire al reo di ricadere nel reato, non ostavano nel caso concreto alla conciliazione posto che il ricorrente sarebbe stato collocato a riposo. Evidenzia di nuovo che l'Amministrazione era parte nel procedimento penale e sulla stessa ricade l'onere di dedurre e provare la essenzialità e riconoscibilità dell'errore. In replica al terzo, condivide la sentenza appellata nel dare rilievo alla spontanea esecuzione del dopo la definitività della sentenza penale. Parte_1 ha inoltre proposto appello incidentale chiedendo, in parziale Controparte_1 riforma della sentenza appellata, la condanna dell'appellante alle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, senza alcuna motivazione. L'appello incidentale non è però stato notificato alle altre parti, come riferito in udienza (in ogni caso sarebbe assorbito alla luce della decisione sull'appello del
). Parte_1
L si è costituito facendo presente la totale estraneità dell'ente rispetto alla CP_2 richiesta di riforma della sentenza impugnata e chiedendo di essere estromesso dal giudizio o comunque di dichiarare la carenza di legittimazione passiva rispetto al presente giudizio, rimettendosi a giustizia quanto alle spese processuali.
*** Le eccezioni preliminari proposte dall'appellato sono infondate. CP_1
L'atto di appello del è del tutto rispondente alle prescrizioni di cui Parte_1 all'art.434 c.p.c., essendo ben definite ed esposte in modo specifico le parti della sentenza di primo grado censurate, le soluzioni alternative proposte con l'impugnazione e le relative argomentazioni in diritto.
Quanto all'eccezione di mancata notifica dell'appello, la difesa dell'appellante ha replicato in udienza che il contenuto dell'atto notificato è identico all'originale depositato e che quello notificato è il duplicato informatico scaricato dalla cancelleria, nel formato p7m che non riporta l'impronta hush. In effetti i due atti, quello depositato e quello notificato, sono identici, la parte appellata ha quindi avuto effettiva conoscenza del contenuto dell'appello e ha infatti esposto compiutamente le proprie difese nella memoria di costituzione, risultando così scongiurata ogni ipotesi di inammissibilità, anche alla luce della giurisprudenza dalla stessa citata.
Anche l'eccezione proposta dall va respinta, considerato che l è in CP_2 CP_4 effetti estraneo alla materia del contendere, ma è stato comunque correttamente convenuto in giudizio anche in appello avendo partecipato al giudizio di primo grado.
pagina 7 di 11 Nel merito l'appello va accolto con riguardo al secondo motivo. Circa il primo, secondo la Corte non convince la tesi del Ministero, alla base della nuova domanda di nullità della conciliazione per la presenza di una condizione contraria a norme imperative, secondo cui la conciliazione stipulata dalle parti sarebbe sottoposta ad una condizione risolutiva, costituiva dal riconoscimento della pensione per dispensa dal servizio per inabilità da parte dell . CP_2
Come visto, il ha abbandonato la domanda proposta in primo grado di Parte_1 nullità per l'impossibilità dell'oggetto, respinta dal primo giudice sulla scorta del punto 9) dell'accordo, e ha qui proposto una nuova domanda di nullità, derivante dalla qualificazione della previsione di cui al punto 11) da parte del Tribunale in termini di “condizione”, che sarebbe nulla ai sensi dell'art.1354 c.c., con rilevabilità d'ufficio ai sensi dell'art.1421 c.c. La proposizione di tale domanda è ammissibile anche in secondo grado, considerato che la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che nel giudizio di appello il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre la facoltà di rilevarla d'ufficio, semprechè i relativi fatti costitutivi siano già stati allegati e acquisiti nel giudizio di primo grado, come avvenuto nel caso di specie (cfr. Cass.19161/2020, Cass.20713/2023, secondo cui
“Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti”; inoltre Cass. 26495/2019, Cass. 4867/2024 e negli stessi termini anche Cass. 16602/2013 richiamata dalla difesa . CP_1
Nel merito, però, la domanda non può ritenersi fondata. In primo luogo perché nella conciliazione, a parere del Collegio, non è proprio prevista una condizione, ovvero una specifica pattuizione con la quale le parti hanno inteso “subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o anche di un singolo patto ad un avvenimento futuro e incerto”, come recita l'art.1353 c.c. Non vi è alcuna previsione espressa in tale senso, né la si può desumere in via interpretativa dal punto 11) dell'accordo, nel quale le parti si limitano a dire che con la stipula della conciliazione e con gli adempimenti ivi previsti (tra cui la trasmissione dei documenti all di cui al punto 9) “e con l'avvenuta liquidazione CP_2 dell'assegno” (non coerente con detto punto) non avranno altro da pretendere l'una dall'altra, senza affatto stabilire che la mancata liquidazione della pensione avrebbe comportato la risoluzione della transazione, in tutto o in parte. In secondo luogo, con rilievo assorbente, se pure si ritenesse la sussistenza di una condizione, si tratterebbe piuttosto di una condizione impossibile, per il divieto segnalato da di riconoscimento della pensione di inabilità al che come CP_2 CP_1 tale rende nullo il contratto solo se sospensiva, mentre si ha come non apposta se è risolutiva (art.1354 comma 2 c.c.) come sarebbe nella specie.
pagina 8 di 11 Venendo quindi al secondo motivo di appello, la conciliazione tra le parti è senz'altro avvenuta sulla base di un presupposto errato, esplicitato nelle premesse della conciliazione, che entrambe conoscevano o avrebbero dovuto conoscere con un minimo di diligenza (avendo anche il partecipato al giudizio penale), dato Parte_1 che la Corte d'appello ha espressamente tenuto ferme le sanzioni accessorie interdittive di cui all'art.609 nonies c.p., che precludevano al ricorrente di essere riammesso in servizio, sia per svolgere attività di insegnamento che per altre attività, e pertanto – a cascata – di rifiutare il collocamento in altro ruolo e di essere dispensato dal servizio per lo stato di inabilità certificata all'insegnamento, come previsto dalla transazione, ed ottenere quindi la pensione di inabilità. In altri termini, stante l'interdizione ex art.609 nonies il ricorrente non poteva proprio rientrare in servizio, restando impediti gli ulteriori adempimenti pattuiti (l'offerta di collocamento in altro ruolo, il rifiuto di tale offerta, la dispensa dal servizio, la
“conversione” della destituzione in risoluzione consensuale del rapporto), ferme restando in ogni caso le preclusioni di legge segnalate dall che rendevano CP_2 comunque impossibile la dispensa dal servizio per inabilità e il conseguente pensionamento. Come correttamente ritenuto dal primo giudice, si tratta non di errore di diritto, ma di fatto, ovvero di errore caduto sulla decisione della Corte d'appello (che non è stata letta laddove ha confermato le sanzioni interdittive di cui all'art.609 nonies c.p.), che in effetti il aveva fatto valere anche in primo grado, pur in ipotesi. Parte_1
Infatti nel ricorso in primo grado il aveva prospettato entrambe le ipotesi di Parte_1 annullamento, anche quella dell'errore di fatto, laddove - dopo avere motivato in ordine all'errore di diritto e ai requisiti della essenzialità e riconoscibilità presenti nel caso concreto - aveva aggiunto che alle medesime conclusioni si sarebbe giunti anche ritenendo sussistente un errore di fatto (cfr. pag.11 con argomentazioni e conclusioni laddove si chiede sic et simpliciter l'annullamento per errore, senza altre specificazioni). Pertanto il Tribunale, interpretando correttamente la domanda sulla base delle deduzioni difensive svolte dalla parte, avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei relativi presupposti, ovvero la riconoscibilità ed essenzialità dell'errore, dedotti come presenti al pari che nell'ipotesi di errore di diritto. I due requisiti sussistono. La riconoscibilità è evidente alla luce del fatto che si è trattato di un errore comune ad entrambe le parti, anche al che nella proposta di conciliazione inviata CP_1 Parte all tramite il proprio legale affermava che la Corte d'Appello aveva riformato la sentenza penale di primo grado “cassando fra l'altro tutte le sanzioni interdittive accessorie”, mentre detta sentenza faceva espressamente salve le sanzioni interdittive di cui all'art.609 nonies c.p., pertanto con l'uso di una normale diligenza si sarebbe dovuto rendere conto che gli era precluso il rientro in servizio. L'art.1431 c.c. stabilisce che “l'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una pagina 9 di 11 persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo" e nel caso di specie, considerate le previsioni della transazione e le proprie condizioni personali, considerata l'assistenza tecnica, il ricorrente non poteva non rendersi conto che la conciliazione si fondava su un presupposto errato, relativo alla propria condizione personale sancita dalla sentenza penale. L'essenzialità trova fondamento nell'art.1429 c.c., che qualifica come essenziale, al n.3, l'errore che cade “sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso”, ove la qualità personale del riguarda la mancanza di sanzioni interdittive preclusive CP_1 al rientro in servizio. Infatti l'errore caduto sulla qualità del di essere esente da qualsiasi sanzione CP_1 interdittiva e di potere quindi essere riammesso in servizio è stato certamente determinante del consenso prestato dall'Amministrazione alla conclusione dell'accordo, essendo fondato proprio su tale presupposto, mentre è evidente che in assenza di tale errato convincimento la proposta conciliativa del non sarebbe CP_1 stata accettata. Non è invece necessario, ai fini dell'annullamento, che l'errore sia scusabile, essendo sufficiente che sia essenziale e riconoscibile. Superando la disciplina precedente, il codice civile vigente nel prevedere tali requisiti ha ritenuto che l'errore riconoscibile sia causa di invalidità del contratto anche se non scusabile, considerato che tale errore è comunque inidoneo a suscitare l'affidamento della controparte in ordine alla serietà e consapevolezza della dichiarazione contrattuale, e tale impostazione è stata da tempo recepita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.2684/1963, Cass.1464/1974, Cass.985/1998). E' quindi irrilevante che, nel caso in esame, l'amministrazione sia anch'essa incorsa nell'errore per una evidente mancanza di diligenza, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice. In accoglimento del secondo motivo di appello, la conciliazione intervenuta tra le parti va pertanto annullata. Di conseguenza, va condannato a restituire al quanto Controparte_1 Parte_1 ricevuto in esecuzione della conciliazione a titolo di assegno alimentare, per l'importo di euro 33.768,01, oltre interessi legali dal pagamento (2.10.2020) sino al saldo
Il terzo motivo di appello resta assorbito.
Le spese processuali tra le parti della conciliazione seguono la soccombenza e si liquidano con applicazione delle tariffe relative alle cause di valore indeterminabile- complessità bassa, secondo parametri minimi. Si compensano con riguardo all , in quanto estraneo alla materia del contendere. CP_2
pagina 10 di 11
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata
- annulla la conciliazione sottoscritta dalle parti in data 26.6.2020;
- condanna alla restituzione delle somme ricevute da parte del Controparte_1
in adempimento della conciliazione, a titolo di assegno alimentare, per CP_3
l'importo di euro 33.768,01, oltre interessi legali dal 2.10.2020 sino al saldo;
- condanna a rimborsare al Controparte_1 Parte_1
le spese processuali dei due gradi di giudizio, che si liquidano per il primo
[...] grado in euro 3.689 e per il secondo grado in euro 3.473, oltre rimborso spese generali;
- compensa le spese processuali dei due gradi di giudizio quanto all . CP_2
Firenze, 10.06.2025 La Presidente rel.
dr. Maria Lorena Papait
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