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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 23/12/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 71 del ruolo 2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 9/2025, pubblicata in data 10 gennaio 2025, in punto: indebito soggettivo-indebito oggettivo;
causa vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Massimo Macigni per mandato alle Parte_1
liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art.83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
, in persona del presidente del consiglio direttivo, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Candusso per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte appellante: “In via principale, accogliere i motivi tutti formulati nell'atto di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 9/2025 emessa dal Tribunale di
Pordenone, G.I. dott. Albenzio, nell'ambito del giudizio n. 1638/2022 R.G. depositata in cancelleria in data 10/01/2025, notificata il 14/01/2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “In via pregiudiziale di rito:
accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti negli atti difensivi, anche di primo grado, il difetto di giurisdizione del Tribunale di Pordenone e della Corte di Appello adita, con ogni conseguente statuizione;
in via pregiudiziale di rito: accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti nei propri atti difensivi, anche di primo grado, il difetto di legittimazione processuale di parte attrice, con ogni conseguente statuizione;
in via preliminare di merito: accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti nei propri atti difensivi, anche di primo grado, il difetto di legittimazione ad agire di parte attrice, con ogni conseguente statuizione;
accertarsi e dichiararsi altresì la mancanza di interesse ad agire di
[...]
per i motivi esposti nei propri atti difensivi, anche di primo grado, Controparte_2
con ogni conseguente statuizione;
nel merito: in via principale: respingersi la domanda di ripetizione della somma di euro 6.600,00 formulata da parte attrice ex art. 2033 c.c.
per carenza dei relativi presupposti e perché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di merito spiegata in via principale, respingersi la domanda attorea di pagamento ex art. 2041 c.c.
della somma di euro 6.600,00, per carenza dei relativi presupposti e perché infondata in fatto e in diritto”; con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o
2 rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello e nello specifico: si chiede ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1.
Vero che il sig. nel febbraio 2020 consegnava al teste il kit sportivo Parte_1
(abbigliamento e borsa) della affinché lo restituisse alla società; 2. CP_1
Vero che il materiale sportivo ricevuto dal sig. veniva dal teste consegnato alla Pt_1
per il tramite dell'allora segretario;
3. Dica il teste se il sig. CP_1 Pt_1
nel corso della stagione sportiva 2019-2020 veniva convocato dall'allenatore
[...]
allora in carica della sig. per la disputa delle CP_1 Parte_2
partite di calcio della prima squadra nei mesi di dicembre 2019, gennaio 2020 e febbraio
2020, come da elenco convocati che si rammostra (doc. 5 e 6);
4. Vero che nel maggio
2020 i giocatori della riprendevano le sedute di allenamento CP_1
settimanali a porte chiuse e nel rispetto delle disposizioni emanate dagli organi sportivi della federazione in tema di distanziamento sociale, utilizzo degli spogliatoi,
sottoposizione periodica a tampone;
5. Dica il teste se il sig. veniva Parte_1
convocato dalla per la partecipazione alle sedute di allenamento di CP_1
cui al capitolo precedente;
6. Vero che le sedute di allenamento di cui al capitolo 3
proseguivano sino alla metà del giugno 2020; 7. Vero che gli atleti della prima squadra della partecipante nella stagione 2019-2020 al campionato di CP_1
Eccellenza del FVG, ricevevano dalla società i propri rimborsi in denaro sino al giugno
2020 compreso;
8. Vero che la si era impegnata con il teste a CP_1
provvedere al pagamento di tutte le spese di vitto e alloggio per l'intera durata della stagione sportiva 2019-2020 e così fece sino al giugno 2020 compreso. Si indicano a testi il sig. di Casarsa della Delizia sui capitoli 1, 2 e 3, il sig. Testimone_1 Tes_2
di Concordia Sagittaria sul capitolo 3, i sigg.ri di NS e RD
[...] CP_3
3 PO di NZ (TV) sui capitoli da 3 a 8. Quanto alle istanze istruttorie formulate ex adverso, ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova avversari perché
superflui, irrilevanti e ininfluenti ai fini del decidere. Nella denegata ipotesi di ammissione di eventuali capitoli di prova testimoniale dedotti dall'appellata, si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i testi sopra indicati a prova diretta. Ci si oppone infine all'escussione del teste perché assolutamente superflua. Parte_2
In ordine all'istanza di correzione dell'errore materiale formulata da controparte nella comparsa di costituzione e risposta, se ne chiede il rigetto perché inammissibile e infondata. Con ogni più ampia riserva di meglio dedurre e contestare nei termini già
assegnati da Codesta Ill.ma Corte di Appello.”
Per parte appellata: “In via principale: per i motivi di cui in narrativa, confermare la sentenza n. 9/2025 del Tribunale di Pordenone pubblicata in data 10.01.2025 nel procedimento n. 1638/2022 R.G., e per l'effetto rigettare l'appello, e le domande e le eccezioni tutte proposte da , in quanto infondate in fatto e in diritto. In Parte_1
ogni caso, accogliere le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio, e precisamente: “in via principale: per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di alla ripetizione da parte di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 6.600,00, oltre interessi legali dal giorno dell'incasso di ogni singolo effetto al saldo, o della diversa maggiore o minore somma che sarà di giustizia.
Spese legali integralmente rifuse. In via subordinata: per i motivi di cui in narrativa,
accertare e dichiarare il diritto di al pagamento da parte Controparte_1
di , ai sensi dell'art. 2041 c.c., della somma di euro 6.660,00, oltre Parte_1
interessi legali dal giorno dell'incasso di ogni singolo effetto al saldo, o della diversa maggiore o minore somma che sarà di giustizia. Spese legali rifuse o quantomeno
4 compensate. Spese legali rifuse, anche per il secondo grado di giudizio. In via istruttoria:
si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova per testimoni di cui alla seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. dd. 12.04.2023 non ammessi dal Tribunale di
Pordenone, e precisamente i capitoli 1, 9, 10 e 11, che qui si riportano:
1. Vero che nella stagione sportiva 2019-2020 , quale atleta non professionista tesserato, Parte_1
ha fatto parte della “prima” squadra dell'allora che militava nel Controparte_1
campionato regionale di Eccellenza? 9. Vero che, nel mese di marzo del 2020, i provvedimenti adottati prima dalla Lega e poi dal D.P.M.C. dd. Controparte_4
04.03.2020, hanno sospeso i campionati di tutti gli ordini e serie per la pandemia da
Covid-19? 10. Vero che ha ripreso gli allenamenti e le gare a giugno Controparte_1
del 2020? 11. Vero che disponeva di un libretto degli assegni? Controparte_1
, da Udine, Via Laipacco n. 144; da Pavia di Udine, Testimone_3 Testimone_4
Fraz. Lumignacco (UD), Via Bellini n. 26; ex allenatore Parte_2 [...]
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova formulati CP_1
da parte convenuta che verranno ritenuti ammissibili e rilevanti dal Giudice, coi testi già
indicati. Si reitera l'istanza verbalizzata al termine dell'udienza del giorno 26.01.2024
e riproposta all'udienza del giorno 14.11.2024 in sede di precisazione delle conclusioni,
avente ad oggetto l'escussione come teste anche dell'allenatore sul Parte_2
quale hanno riferito i testi sentiti nel corso dell'udienza, in merito alle modalità di partecipazione agli allenamenti e convocazione dei giocatori per le partite.
Con riferimento alle istanze istruttorie riproposte da parte appellante, ci si oppone all'ammissione dei capp. 7 e 8, in quanto aventi ad oggetto circostanze generiche e non collocate temporalmente.”
5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11.7.2022 l' Parte_3
, premesso che nella stagione sportiva 2019 – 2020 ,
[...] Parte_1
tesserato come atleta non professionista, aveva fatto parte della prima squadra dell'allora , che era stato al tempo concordato un rimborso spese di Controparte_1
euro 1.000,00 mensili, che tuttavia dall'inizio del dicembre 2019 l'atleta, benché
convocato, non si era presentato agli allenamenti e alle gare ufficiali, che pertanto in data 30.12.2019 lo aveva diffidato dall'incassare gli effetti consegnati a garanzia per il pagamento dei rimborsi spese forfettari concordati e lo aveva invitato a restituirli unitamente al materiale sportivo consegnato ad inizio stagione, che invece tutti gli effetti erano stati illegittimamente incassati, tanto premesso aveva convenuto Parte_1
innanzi al Tribunale di Pordenone chiedendone la condanna restituzione ex artt. 2033 e
2041 cod. civ. della complessiva somma di euro 6.600,00 oltre accessori di legge.
si era costituito eccependo che le controversie di natura economica tra Parte_1
società e calciatori della lega nazionale dilettanti erano soggette all'applicazione del cd.
vincolo di giustizia sportiva previsto dall'art. 30 dello Statuto federale e dall'art. 47 del
Codice di giustizia sportiva ed aveva inoltre eccepito che la carica di presidente del consiglio direttivo era ricoperta da altro soggetto e che l'associazione attrice era sprovvista di legittimazione ed interesse ad agire, deducendo che nell'annata sportiva
2019 – 2020 la era ancora attiva e che non poteva annettersi Controparte_1
rilevanza alla “eventuale successione/acquisizione di diritti da parte della
[...]
sotto il profilo sportivo.” Controparte_1
Nel merito il convenuto aveva contestato il fondamento della pretesa restitutoria,
deducendo che trovandosi in difficoltà a presenziare a tutte le sedute di allenamento
6 aveva chiesto senza esito lo scioglimento dal vincolo;
che nondimeno aveva confermato la propria disponibilità a partecipare alle partite ufficiali ma non era stato convocato dall'allenatore; che nel febbraio 2020 aveva restituito il materiale sportivo;
che a seguito della emanazione del DPCM 11.6.2020 il Consiglio direttivo della Lega
[...]
aveva ratificato in data 17.6.2020 la sospensione dei Controparte_5
propri campionati, deliberando la definitiva conclusione dell'annata sportiva;
che aveva messo all'incasso gli assegni a garanzia in mancanza di effettivo pagamento dei rimborsi mensili a lui dovuti.
Radicatosi il contraddittorio, era stata assunta la prova testimoniale ed all'esito la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data 10.1.2025, che aveva accolto la pretesa attorea condannando il convenuto “a pagare a a titolo di Controparte_1
ripetizione dell'indebito, la somma di euro 6.000,00 oltre interessi con decorrenza dalla domanda”, nonché “a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 2.800,00
oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, oltre esborsi.”
Con tale decisione, premesso che l'attività sportiva rientrava nell'ambito delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento sportivo, come previsto dall'art. 42,
comma 2, del regolamento Lega Nazionale Dilettanti - e non nell'ambito della legge
91/1981 regolante i rapporti di lavoro degli sportivi professionisti con rapporto di subordinazione - era stato rilevato che ai tesserati potevano essere corrisposte unicamente indennità di trasferta, rimborsi forfettari e premi correlati all'impegno agonistico, essendo il rapporto di collaborazione di tipo gratuito e rientrante in una fattispecie contrattuale atipica volta alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (art. 1322 cod. civ.).
7 La dazione in denaro poteva quindi trovare giustificazione al solo fine di rendere possibile la partecipazione alle attività della squadra quali competizioni, allenamenti e trasferte.
Di qui la dimostrazione dell'indebito, risultando confermata dalle dichiarazioni testimoniali sia la consegna degli assegni, sia l'assenza agli allenamenti e alle partite,
venendo così a mancare il presupposto causale dei rimborsi erogati.
aveva gravato tale decisione con atto di citazione in appello notificato Parte_1
in data 12.2.2025; la si era costituita resistendo Controparte_1
all'impugnazione e chiedendo la correzione dell'errore materiale relativo alla somma oggetto della domanda, indicata in euro 6.000,00, anziché in quella, effettivamente richiesta, di euro 6.600,00; radicatosi il contraddittorio, la causa era stata trattenuta in decisione previo deposito telematico di note scritte, con concessione dei termini di cui agli artt. 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e successivamente era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, premesso che la decisione di primo grado era viziata da omessa pronuncia in merito alle eccezioni pregiudiziali e preliminari, ha riproposto con il primo motivo le questioni relative alla sussistenza del vincolo sportivo e alla carenza di legittimazione ed interesse, esponendo sotto tale profilo che l' risultava al tempo CP_1
ancora esistente e regolarmente iscritta al REA e che la fusione tra le associazioni sportive e ” non risultava effettivamente ratificata nella forma CP_1 CP_1
dall'atto pubblico né registrata presso la Camera di commercio.
Con il secondo motivo ha lamentato che si era omesso di considerare sia che gli assegni a garanzia erano tratti sul conto corrente personale del sig. , e non Parte_4
8 provenivano quindi dalla società sportiva, sia che la mancata presenza dell'atleta era dovuta alla mancata convocazione alle partite ufficiali da parte del nuovo allenatore subentrato all'inizio del dicembre 2019.
Con il terzo motivo ha eccepito che sulla base della prova testimoniale non poteva ritenersi dimostrato che la consegna degli assegni a garanzia fosse avvenuta da parte della , che la circostanza trovava in ogni caso smentita nella Parte_3
documentazione bancaria dimessa in primo grado e che l'incasso era stato legittimamente effettuato in mancanza di pagamento dei rimborsi.
Con il quarto motivo ha lamentato che nel caso di specie era pacifica la sussistenza del rapporto obbligatorio che aveva giustificato l'emissione e l'incasso degli assegni,
sostanziatosi nel contratto di tesseramento per la stagione sportiva 2019-2020, e che il rapporto obbligatorio alla base dell'obbligazione di pagamento non era stato rescisso,
né risolto o annullato.
Con il quinto motivo ha lamentato erronea quantificazione della somma liquidata,
esponendo non era stata indicata la fonte da cui era stata desunta la prova del quantum debeatur.
* * *
Premesso che la controversia non riguarda aspetti tecnico-sportivi, ma attiene all'accertamento di un diritto di credito della società sportiva nei confronti dell'atleta,
va a questo punto rilevato, quanto al primo profilo critico dedotto nel primo motivo, che in materia di giustizia sportiva trova applicazione, senza distinzione tra attività sportiva professionistica e dilettantistica, il decreto legge 19 agosto 2003 n. 220, convertito nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, il cui art. 1, comma 2, stabilisce che i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento giuridico statale “sono regolati in base al
9 principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della
Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.”
Nell'interpretare tale normativa le Sezioni Unite hanno evidenziato, con la sentenza n.
5775 del 23/03/2004, che la giustizia sportiva si riferisce alle ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive, mentre quella statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi.
Muovendo dall'art. 2 del d.l. cit. la S.C. ha in particolare evidenziato che “per individuare i casi in cui si applicano le sole regole tecnico - sportive, con conseguente riserva agli organi della giustizia sportiva della risoluzione delle corrispondenti controversie, è stabilito che all'ordinamento sportivo nazionale è riservata la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie di quell'ordinamento e delle sue articolazioni,
al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive (art. 2, primo comma). In queste materie vige il sistema del cd. vincolo sportivo.”
Deve pertanto escludersi che la presente controversia, riguardando situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento dello Stato, possa ritenersi devoluta agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.
Quanto al secondo profilo va invece rilevato che il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice
del Terzo settore) ha introdotto, all'art. 98, l'art. 42-bis cod. civ. secondo il quale “se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare
10 reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni. La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo comma. Si
applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-
quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili. Alle fusioni e alle scissioni si applicano,
rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V,
in quanto compatibili. Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro
delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.”
In mancanza di espresse prescrizioni formali relative alla tipologia dell'ente, il problema relativo alla forma nel caso di fusione va dunque risolto in caso di associazione non riconosciuta in base al criterio della compatibilità con le predette disposizioni, che in considerazione delle modifiche statutarie e dei rilevanti trasferimenti patrimoniali che la stessa comporta, non può non essere ravvisata quanto al requisito della forma pubblica notarile, in quanto rispondente ad evidenti esigenze di certezza ed opponibilità.
Considerato dunque che nel caso di specie nessuno dei documenti prodotti in allegato alla prima memoria istruttoria attorea del 15.3.2023 (verbali di assemblea straordinaria,
progetto di fusione, atto costitutivo, statuto) risulta ratificato nella forma dall'atto pubblico, e che non risulta neppure in altro modo dimostrato il rispetto dell'indicata prescrizione formale, non può di conseguenza ritenersi superata l'eccezione relativa al mancato perfezionamento del trasferimento della posizione creditoria dalla [...]
[...] alla odierna appellata. CP_6
Il secondo profilo proposto con il primo motivo deve pertanto ritenersi fondato, ed altrettanto è a dirsi quanto al primo profilo proposto con il secondo motivo.
È infatti incontestato che gli assegni emessi a garanzia dei rimborsi fossero stati tratti sul conto corrente personale del sig. , e non sul conto della società sportiva, né Pt_4
risulta in atti che lo stesso avesse quanto meno manifestato la volontà di rivalersi sul patrimonio dell'associazione, non potendo dunque sotto tale profilo ritenersi superata neppure l'eccezione relativa al difetto di legittimazione processuale.
* * *
Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello andrà pertanto accolto per quanto di ragione, con conseguente assorbimento degli ulteriori profili dedotti, e non dovrà inoltre provvedersi in ordine alla richiesta correzione;
le domande proposte in primo grado dalla dovranno essere, per l'effetto, respinte, Controparte_1
con quanto ne consegue in ordine al regolamento delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. Controparte_1
9/2025, pubblicata il 10 gennaio 2025, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
In riforma dell'impugnata sentenza, respinge le domande proposte in primo grado dalla nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
Condanna la alla rifusione delle spese del doppio grado, Controparte_1
che liquida per compensi professionali in complessivi euro 3.200,00 per ciascun grado,
12 oltre al contributo unificato, spese generali nella misura massima, Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Vitulli
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 71 del ruolo 2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 9/2025, pubblicata in data 10 gennaio 2025, in punto: indebito soggettivo-indebito oggettivo;
causa vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Massimo Macigni per mandato alle Parte_1
liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art.83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
, in persona del presidente del consiglio direttivo, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Candusso per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte appellante: “In via principale, accogliere i motivi tutti formulati nell'atto di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 9/2025 emessa dal Tribunale di
Pordenone, G.I. dott. Albenzio, nell'ambito del giudizio n. 1638/2022 R.G. depositata in cancelleria in data 10/01/2025, notificata il 14/01/2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “In via pregiudiziale di rito:
accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti negli atti difensivi, anche di primo grado, il difetto di giurisdizione del Tribunale di Pordenone e della Corte di Appello adita, con ogni conseguente statuizione;
in via pregiudiziale di rito: accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti nei propri atti difensivi, anche di primo grado, il difetto di legittimazione processuale di parte attrice, con ogni conseguente statuizione;
in via preliminare di merito: accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti nei propri atti difensivi, anche di primo grado, il difetto di legittimazione ad agire di parte attrice, con ogni conseguente statuizione;
accertarsi e dichiararsi altresì la mancanza di interesse ad agire di
[...]
per i motivi esposti nei propri atti difensivi, anche di primo grado, Controparte_2
con ogni conseguente statuizione;
nel merito: in via principale: respingersi la domanda di ripetizione della somma di euro 6.600,00 formulata da parte attrice ex art. 2033 c.c.
per carenza dei relativi presupposti e perché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di merito spiegata in via principale, respingersi la domanda attorea di pagamento ex art. 2041 c.c.
della somma di euro 6.600,00, per carenza dei relativi presupposti e perché infondata in fatto e in diritto”; con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o
2 rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello e nello specifico: si chiede ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1.
Vero che il sig. nel febbraio 2020 consegnava al teste il kit sportivo Parte_1
(abbigliamento e borsa) della affinché lo restituisse alla società; 2. CP_1
Vero che il materiale sportivo ricevuto dal sig. veniva dal teste consegnato alla Pt_1
per il tramite dell'allora segretario;
3. Dica il teste se il sig. CP_1 Pt_1
nel corso della stagione sportiva 2019-2020 veniva convocato dall'allenatore
[...]
allora in carica della sig. per la disputa delle CP_1 Parte_2
partite di calcio della prima squadra nei mesi di dicembre 2019, gennaio 2020 e febbraio
2020, come da elenco convocati che si rammostra (doc. 5 e 6);
4. Vero che nel maggio
2020 i giocatori della riprendevano le sedute di allenamento CP_1
settimanali a porte chiuse e nel rispetto delle disposizioni emanate dagli organi sportivi della federazione in tema di distanziamento sociale, utilizzo degli spogliatoi,
sottoposizione periodica a tampone;
5. Dica il teste se il sig. veniva Parte_1
convocato dalla per la partecipazione alle sedute di allenamento di CP_1
cui al capitolo precedente;
6. Vero che le sedute di allenamento di cui al capitolo 3
proseguivano sino alla metà del giugno 2020; 7. Vero che gli atleti della prima squadra della partecipante nella stagione 2019-2020 al campionato di CP_1
Eccellenza del FVG, ricevevano dalla società i propri rimborsi in denaro sino al giugno
2020 compreso;
8. Vero che la si era impegnata con il teste a CP_1
provvedere al pagamento di tutte le spese di vitto e alloggio per l'intera durata della stagione sportiva 2019-2020 e così fece sino al giugno 2020 compreso. Si indicano a testi il sig. di Casarsa della Delizia sui capitoli 1, 2 e 3, il sig. Testimone_1 Tes_2
di Concordia Sagittaria sul capitolo 3, i sigg.ri di NS e RD
[...] CP_3
3 PO di NZ (TV) sui capitoli da 3 a 8. Quanto alle istanze istruttorie formulate ex adverso, ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova avversari perché
superflui, irrilevanti e ininfluenti ai fini del decidere. Nella denegata ipotesi di ammissione di eventuali capitoli di prova testimoniale dedotti dall'appellata, si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i testi sopra indicati a prova diretta. Ci si oppone infine all'escussione del teste perché assolutamente superflua. Parte_2
In ordine all'istanza di correzione dell'errore materiale formulata da controparte nella comparsa di costituzione e risposta, se ne chiede il rigetto perché inammissibile e infondata. Con ogni più ampia riserva di meglio dedurre e contestare nei termini già
assegnati da Codesta Ill.ma Corte di Appello.”
Per parte appellata: “In via principale: per i motivi di cui in narrativa, confermare la sentenza n. 9/2025 del Tribunale di Pordenone pubblicata in data 10.01.2025 nel procedimento n. 1638/2022 R.G., e per l'effetto rigettare l'appello, e le domande e le eccezioni tutte proposte da , in quanto infondate in fatto e in diritto. In Parte_1
ogni caso, accogliere le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio, e precisamente: “in via principale: per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di alla ripetizione da parte di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 6.600,00, oltre interessi legali dal giorno dell'incasso di ogni singolo effetto al saldo, o della diversa maggiore o minore somma che sarà di giustizia.
Spese legali integralmente rifuse. In via subordinata: per i motivi di cui in narrativa,
accertare e dichiarare il diritto di al pagamento da parte Controparte_1
di , ai sensi dell'art. 2041 c.c., della somma di euro 6.660,00, oltre Parte_1
interessi legali dal giorno dell'incasso di ogni singolo effetto al saldo, o della diversa maggiore o minore somma che sarà di giustizia. Spese legali rifuse o quantomeno
4 compensate. Spese legali rifuse, anche per il secondo grado di giudizio. In via istruttoria:
si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova per testimoni di cui alla seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. dd. 12.04.2023 non ammessi dal Tribunale di
Pordenone, e precisamente i capitoli 1, 9, 10 e 11, che qui si riportano:
1. Vero che nella stagione sportiva 2019-2020 , quale atleta non professionista tesserato, Parte_1
ha fatto parte della “prima” squadra dell'allora che militava nel Controparte_1
campionato regionale di Eccellenza? 9. Vero che, nel mese di marzo del 2020, i provvedimenti adottati prima dalla Lega e poi dal D.P.M.C. dd. Controparte_4
04.03.2020, hanno sospeso i campionati di tutti gli ordini e serie per la pandemia da
Covid-19? 10. Vero che ha ripreso gli allenamenti e le gare a giugno Controparte_1
del 2020? 11. Vero che disponeva di un libretto degli assegni? Controparte_1
, da Udine, Via Laipacco n. 144; da Pavia di Udine, Testimone_3 Testimone_4
Fraz. Lumignacco (UD), Via Bellini n. 26; ex allenatore Parte_2 [...]
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova formulati CP_1
da parte convenuta che verranno ritenuti ammissibili e rilevanti dal Giudice, coi testi già
indicati. Si reitera l'istanza verbalizzata al termine dell'udienza del giorno 26.01.2024
e riproposta all'udienza del giorno 14.11.2024 in sede di precisazione delle conclusioni,
avente ad oggetto l'escussione come teste anche dell'allenatore sul Parte_2
quale hanno riferito i testi sentiti nel corso dell'udienza, in merito alle modalità di partecipazione agli allenamenti e convocazione dei giocatori per le partite.
Con riferimento alle istanze istruttorie riproposte da parte appellante, ci si oppone all'ammissione dei capp. 7 e 8, in quanto aventi ad oggetto circostanze generiche e non collocate temporalmente.”
5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11.7.2022 l' Parte_3
, premesso che nella stagione sportiva 2019 – 2020 ,
[...] Parte_1
tesserato come atleta non professionista, aveva fatto parte della prima squadra dell'allora , che era stato al tempo concordato un rimborso spese di Controparte_1
euro 1.000,00 mensili, che tuttavia dall'inizio del dicembre 2019 l'atleta, benché
convocato, non si era presentato agli allenamenti e alle gare ufficiali, che pertanto in data 30.12.2019 lo aveva diffidato dall'incassare gli effetti consegnati a garanzia per il pagamento dei rimborsi spese forfettari concordati e lo aveva invitato a restituirli unitamente al materiale sportivo consegnato ad inizio stagione, che invece tutti gli effetti erano stati illegittimamente incassati, tanto premesso aveva convenuto Parte_1
innanzi al Tribunale di Pordenone chiedendone la condanna restituzione ex artt. 2033 e
2041 cod. civ. della complessiva somma di euro 6.600,00 oltre accessori di legge.
si era costituito eccependo che le controversie di natura economica tra Parte_1
società e calciatori della lega nazionale dilettanti erano soggette all'applicazione del cd.
vincolo di giustizia sportiva previsto dall'art. 30 dello Statuto federale e dall'art. 47 del
Codice di giustizia sportiva ed aveva inoltre eccepito che la carica di presidente del consiglio direttivo era ricoperta da altro soggetto e che l'associazione attrice era sprovvista di legittimazione ed interesse ad agire, deducendo che nell'annata sportiva
2019 – 2020 la era ancora attiva e che non poteva annettersi Controparte_1
rilevanza alla “eventuale successione/acquisizione di diritti da parte della
[...]
sotto il profilo sportivo.” Controparte_1
Nel merito il convenuto aveva contestato il fondamento della pretesa restitutoria,
deducendo che trovandosi in difficoltà a presenziare a tutte le sedute di allenamento
6 aveva chiesto senza esito lo scioglimento dal vincolo;
che nondimeno aveva confermato la propria disponibilità a partecipare alle partite ufficiali ma non era stato convocato dall'allenatore; che nel febbraio 2020 aveva restituito il materiale sportivo;
che a seguito della emanazione del DPCM 11.6.2020 il Consiglio direttivo della Lega
[...]
aveva ratificato in data 17.6.2020 la sospensione dei Controparte_5
propri campionati, deliberando la definitiva conclusione dell'annata sportiva;
che aveva messo all'incasso gli assegni a garanzia in mancanza di effettivo pagamento dei rimborsi mensili a lui dovuti.
Radicatosi il contraddittorio, era stata assunta la prova testimoniale ed all'esito la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data 10.1.2025, che aveva accolto la pretesa attorea condannando il convenuto “a pagare a a titolo di Controparte_1
ripetizione dell'indebito, la somma di euro 6.000,00 oltre interessi con decorrenza dalla domanda”, nonché “a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 2.800,00
oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, oltre esborsi.”
Con tale decisione, premesso che l'attività sportiva rientrava nell'ambito delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento sportivo, come previsto dall'art. 42,
comma 2, del regolamento Lega Nazionale Dilettanti - e non nell'ambito della legge
91/1981 regolante i rapporti di lavoro degli sportivi professionisti con rapporto di subordinazione - era stato rilevato che ai tesserati potevano essere corrisposte unicamente indennità di trasferta, rimborsi forfettari e premi correlati all'impegno agonistico, essendo il rapporto di collaborazione di tipo gratuito e rientrante in una fattispecie contrattuale atipica volta alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (art. 1322 cod. civ.).
7 La dazione in denaro poteva quindi trovare giustificazione al solo fine di rendere possibile la partecipazione alle attività della squadra quali competizioni, allenamenti e trasferte.
Di qui la dimostrazione dell'indebito, risultando confermata dalle dichiarazioni testimoniali sia la consegna degli assegni, sia l'assenza agli allenamenti e alle partite,
venendo così a mancare il presupposto causale dei rimborsi erogati.
aveva gravato tale decisione con atto di citazione in appello notificato Parte_1
in data 12.2.2025; la si era costituita resistendo Controparte_1
all'impugnazione e chiedendo la correzione dell'errore materiale relativo alla somma oggetto della domanda, indicata in euro 6.000,00, anziché in quella, effettivamente richiesta, di euro 6.600,00; radicatosi il contraddittorio, la causa era stata trattenuta in decisione previo deposito telematico di note scritte, con concessione dei termini di cui agli artt. 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e successivamente era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, premesso che la decisione di primo grado era viziata da omessa pronuncia in merito alle eccezioni pregiudiziali e preliminari, ha riproposto con il primo motivo le questioni relative alla sussistenza del vincolo sportivo e alla carenza di legittimazione ed interesse, esponendo sotto tale profilo che l' risultava al tempo CP_1
ancora esistente e regolarmente iscritta al REA e che la fusione tra le associazioni sportive e ” non risultava effettivamente ratificata nella forma CP_1 CP_1
dall'atto pubblico né registrata presso la Camera di commercio.
Con il secondo motivo ha lamentato che si era omesso di considerare sia che gli assegni a garanzia erano tratti sul conto corrente personale del sig. , e non Parte_4
8 provenivano quindi dalla società sportiva, sia che la mancata presenza dell'atleta era dovuta alla mancata convocazione alle partite ufficiali da parte del nuovo allenatore subentrato all'inizio del dicembre 2019.
Con il terzo motivo ha eccepito che sulla base della prova testimoniale non poteva ritenersi dimostrato che la consegna degli assegni a garanzia fosse avvenuta da parte della , che la circostanza trovava in ogni caso smentita nella Parte_3
documentazione bancaria dimessa in primo grado e che l'incasso era stato legittimamente effettuato in mancanza di pagamento dei rimborsi.
Con il quarto motivo ha lamentato che nel caso di specie era pacifica la sussistenza del rapporto obbligatorio che aveva giustificato l'emissione e l'incasso degli assegni,
sostanziatosi nel contratto di tesseramento per la stagione sportiva 2019-2020, e che il rapporto obbligatorio alla base dell'obbligazione di pagamento non era stato rescisso,
né risolto o annullato.
Con il quinto motivo ha lamentato erronea quantificazione della somma liquidata,
esponendo non era stata indicata la fonte da cui era stata desunta la prova del quantum debeatur.
* * *
Premesso che la controversia non riguarda aspetti tecnico-sportivi, ma attiene all'accertamento di un diritto di credito della società sportiva nei confronti dell'atleta,
va a questo punto rilevato, quanto al primo profilo critico dedotto nel primo motivo, che in materia di giustizia sportiva trova applicazione, senza distinzione tra attività sportiva professionistica e dilettantistica, il decreto legge 19 agosto 2003 n. 220, convertito nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, il cui art. 1, comma 2, stabilisce che i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento giuridico statale “sono regolati in base al
9 principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della
Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.”
Nell'interpretare tale normativa le Sezioni Unite hanno evidenziato, con la sentenza n.
5775 del 23/03/2004, che la giustizia sportiva si riferisce alle ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive, mentre quella statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi.
Muovendo dall'art. 2 del d.l. cit. la S.C. ha in particolare evidenziato che “per individuare i casi in cui si applicano le sole regole tecnico - sportive, con conseguente riserva agli organi della giustizia sportiva della risoluzione delle corrispondenti controversie, è stabilito che all'ordinamento sportivo nazionale è riservata la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie di quell'ordinamento e delle sue articolazioni,
al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive (art. 2, primo comma). In queste materie vige il sistema del cd. vincolo sportivo.”
Deve pertanto escludersi che la presente controversia, riguardando situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento dello Stato, possa ritenersi devoluta agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.
Quanto al secondo profilo va invece rilevato che il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice
del Terzo settore) ha introdotto, all'art. 98, l'art. 42-bis cod. civ. secondo il quale “se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare
10 reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni. La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo comma. Si
applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-
quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili. Alle fusioni e alle scissioni si applicano,
rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V,
in quanto compatibili. Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro
delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.”
In mancanza di espresse prescrizioni formali relative alla tipologia dell'ente, il problema relativo alla forma nel caso di fusione va dunque risolto in caso di associazione non riconosciuta in base al criterio della compatibilità con le predette disposizioni, che in considerazione delle modifiche statutarie e dei rilevanti trasferimenti patrimoniali che la stessa comporta, non può non essere ravvisata quanto al requisito della forma pubblica notarile, in quanto rispondente ad evidenti esigenze di certezza ed opponibilità.
Considerato dunque che nel caso di specie nessuno dei documenti prodotti in allegato alla prima memoria istruttoria attorea del 15.3.2023 (verbali di assemblea straordinaria,
progetto di fusione, atto costitutivo, statuto) risulta ratificato nella forma dall'atto pubblico, e che non risulta neppure in altro modo dimostrato il rispetto dell'indicata prescrizione formale, non può di conseguenza ritenersi superata l'eccezione relativa al mancato perfezionamento del trasferimento della posizione creditoria dalla [...]
[...] alla odierna appellata. CP_6
Il secondo profilo proposto con il primo motivo deve pertanto ritenersi fondato, ed altrettanto è a dirsi quanto al primo profilo proposto con il secondo motivo.
È infatti incontestato che gli assegni emessi a garanzia dei rimborsi fossero stati tratti sul conto corrente personale del sig. , e non sul conto della società sportiva, né Pt_4
risulta in atti che lo stesso avesse quanto meno manifestato la volontà di rivalersi sul patrimonio dell'associazione, non potendo dunque sotto tale profilo ritenersi superata neppure l'eccezione relativa al difetto di legittimazione processuale.
* * *
Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello andrà pertanto accolto per quanto di ragione, con conseguente assorbimento degli ulteriori profili dedotti, e non dovrà inoltre provvedersi in ordine alla richiesta correzione;
le domande proposte in primo grado dalla dovranno essere, per l'effetto, respinte, Controparte_1
con quanto ne consegue in ordine al regolamento delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. Controparte_1
9/2025, pubblicata il 10 gennaio 2025, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
In riforma dell'impugnata sentenza, respinge le domande proposte in primo grado dalla nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
Condanna la alla rifusione delle spese del doppio grado, Controparte_1
che liquida per compensi professionali in complessivi euro 3.200,00 per ciascun grado,
12 oltre al contributo unificato, spese generali nella misura massima, Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Vitulli
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