Corte d'Appello Trieste, sentenza 23/12/2025, n. 372
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Difetto di giurisdizione

    La Corte ha ritenuto che la controversia, riguardando un diritto di credito tra società e atleta, rientra nella giurisdizione ordinaria e non negli organi di giustizia sportiva.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione processuale e ad agire

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione processuale poiché la fusione tra le associazioni sportive non era stata perfezionata nella forma dell'atto pubblico e non era stato dimostrato il rispetto della prescrizione formale. Inoltre, è stato accertato che gli assegni erano tratti sul conto corrente personale di un soggetto e non su quello della società, e non risultava che tale soggetto avesse manifestato la volontà di rivalersi sul patrimonio dell'associazione.

  • Rigettato
    Mancanza di presupposti per l'arricchimento senza causa

    La Corte ha ritenuto che, a seguito dell'accoglimento delle eccezioni relative alla legittimazione processuale e alla provenienza degli assegni, la domanda proposta in via subordinata ex art. 2041 c.c. debba essere respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Trieste, sentenza 23/12/2025, n. 372
    Giurisdizione : Corte d'Appello Trieste
    Numero : 372
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

    Testo completo