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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Raffaele Sdino - Presidente rel. -
Valeria Rosetti - Giudice -
Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16432 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
[...]
(c.f. ) - rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. VISIBILE ROSANNA presso la quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) - rappresentato e difeso, giusta Parte_2 C.F._2
procura in atti, dall'avv. VISIBILE ROSANNA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/09/2024 e , Parte_1 Parte_2
premesso: di aver contratto matrimonio a Portici il 19/05/1980; che dal matrimonio erano nati tre figli: , e maggiorenni ed Per_1 Per_2 Per_3
economicamente autosufficienti;
che tra le parti era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 8670 del
1 16/11/1999, passata in giudicato;
che nella sentenza di separazione era stato previsto l'affido dei figli, all'epoca minorenni, un assegno, a carico del sig. , quale contributo al mantenimento dei figli di £ Pt_2
500.000 per ciascun figlio e un assegno per la moglie £ 1.000.000. tutto ciò premesso, chiedevano, a modifica della sentenza di separazione n. 8670/99, di revocare l'assegno mensile di mantenimento in favore della sig.ra e dei figli Parte_1
, e in ragione del venire meno dei presupposti per cui il medesimo era Per_1 Per_3 Per_2
stato concesso in sede di separazione.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda di revoca dell'assegno quale contributo al mantenimento dei figli e della moglie va accolta considerato che trattasi di diritto relativamente disponibile.
Poiché la domanda non è contraria a norme imperative il Tribunale ritiene di poterla porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa l'accordo raggiunto tra le parti, a modifica della disciplina della separazione n.
8670/99 e per l'effetto revoca l'assegno, posto a carico del sig. , quale Parte_2
contributo al mantenimento dei figli e della moglie, con decorrenza dalla domanda;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/12/2024
Il Presidente rel.
Raffaele Sdino
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