Versione
21 aprile 1942
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11 settembre 2005
11 settembre 2005
Art. 564.
(( (Facolta' dei creditori intervenuti).)) ((I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti)) . ((113a)) ((115)) ((116)) -------------- AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 , convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115 , convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006. ------------ AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 , convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006." ------------ AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35 ,convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n. 273 , convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006."
(( (Facolta' dei creditori intervenuti).)) ((I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti)) . ((113a)) ((115)) ((116)) -------------- AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 , convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115 , convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006. ------------ AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 , convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006." ------------ AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35 ,convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n. 273 , convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006."
Commentari • 55
- 1. Opposizione ed interventi nelle procedure esecutiveMicaela Lopinto · https://www.diritto.it/ · 2 febbraio 2023 · 44.36213
[…] Per i creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'art. 564 cpc, ma prima di quella prevista nell'art. 596, è prevista la possibilità di concorrere alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell'articolo seguente. A norma dell'art. 566 c.p.c., ai creditori iscritti ed ai creditori privilegiati che intervengono oltre l'udienza indicata nell'art. 564 c.p.c., ma prima di quella prevista nell'art. 596 c.p.c., è concesso di concorrere alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, […]
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Giurisprudenza • 186
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2012, n. 689Provvedimento: […] in procedura introdotta nel 1996), oltre che con gli artt. 500 e 564 cod. proc. civ. (anche questi nei testi vigenti prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 35 del 2005, convertito nella L. n. 80 del 2005 e succ. mod.), […] comma 2 (oggi abrogato), ( è stato riprodotto testualmente nel nuovo art. 564 cod. proc. civ.. Per superare il contrasto risultante tra la lettera dell'art. 499 cod. proc. civ., comma 2 ("... l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 e 569") e la lettera degli artt. 525 e 564 cod. proc. civ. "non oltre la prima, […] l'avrebbe legittimata anche al compimento di singoli atti di espropriazione, ai sensi dell'art.564 cod. proc. civ., […]Leggi di più...
- tempestività·
- creditore intervenuto·
- sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo posto a base dell'intervento·
- conseguenze·
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- temporanea impossibilità della surroga al creditore pignorante rinunciante·
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