Articolo 2919 del Codice civile
Articolo 2918Articolo 2920
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19 aprile 1942
Art. 2919.

(Effetto traslativo della vendita forzata).

La vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede. Non sono pero' opponibili all'acquirente diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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