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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 04/06/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3012/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3012/2023 tra
, Parte_1 Parte_2
OPPONENTE - RICORRENTE
e
Controparte_1
OPPOSTO – RESISTENTE
Oggi 4 giugno 2025 ad ore 11.09 innanzi alla dott.ssa Giorgia Sartoni, sono comparsi:
Per , l'avv. ILARIA Parte_1 Parte_2
ZORINO, oggi sostituito dall'avv. LUCCHI JENNY Per l'avv. MICHELA Controparte_1
MACARI
Il giudice rileva come parte opponente non risulti aver depositato note conclusive autorizzate e invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte opponente precisa le conclusioni come da memoria istruttoria ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. depositata in data 23.09.2024.
Parte opposta precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate depositate telematicamente in data 22.05.2025.
I difensori delle parti dichiarano di rinuciare a presenziare alla lettura della sentenza. Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies e art. 281 terdecies c.p.c. che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato ex art. 281 sexies e art. 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3012/2023 promossa da:
, (C.F. Parte_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. ILARIA ZORINO, elettivamente domiciliato in CORSO P.IVA_1
VITTORIO EMANUELE II N. 170 TORINO, presso il difensore avv. ILARIA ZORINO
OPPONENTE - RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. GUALTIERO ROVEDA e dell'avv. MICHELA MACARI, elettivamente domiciliato in VIA G. BRUNO N. 118 47521 CESENA, presso il difensore avv. GUALTIERO
ROVEDA
OPPOSTO - RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale della causa ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. del 4 giugno 2025 e, in particolare:
- parte opponente ha concluso come da memoria istruttoria ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. depositata in data 23.09.2024, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - nel merito, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare, con qualsiasi formula, il decreto ingiuntivo del Tribunale di Forlì n. 961/2023, del 26.9.2023, dichiarando che nulla è dovuto dalla parte attrice-opponente alla convenuta-opposta per i titoli di cui è causa;
- in via istruttoria, senza inversione alcuna dell'onere della prova, ammettere la prova per testi sulle circostanze capitolate alla pagina 4 di cui al presente atto, con i testi ivi indicati. Con rigetto dell'avversaria domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., in quanto infondata in fatto ed in diritto per quanto esposto in narrativa.
Con vittoria di compensi e spese di causa (comprensivi di contr. forf. spese generali 15%, CPA e IVA).”.
- parte opposta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato in data 22.05.2025, ovvero: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - In via principale - respingere tutte le domande e le eccezioni spiegate nei confronti dell'Opposta in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto e/o non provate e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare la società Opponente, in persona dei legali rappresentanti pro
pagina 2 di 8 tempore, a pagare, in favore della società Opposta, l'importo di € 34.685,76, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/02, maggiorati ex art. 4, comma 2, D.Lgs n. 198/2021, dalle scadenze delle fatture sino al saldo, ovvero la somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa;
- condannare la società Opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire l'Opposta per i danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. di cui si chiede la liquidazione in via equitativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge della fase monitoria e della presente fase di cognizione, prevedendo altresì l'aumento dei compensi come individuati anche in riferimento all'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 come novellato dal D.M. 38/2017.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, , Parte_1 [...]
(di seguito anche senza indicazione del tipo sociale o anche solo o Parte_2 Parte_1 compratore) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 961/2023, con cui il Tribunale di
Forlì, su ricorso di (di seguito anche senza Controparte_2 indicazione del tipo sociale o anche solo venditore), ingiungeva il pagamento di euro 44.841,81, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale somma dovuta per l'acquisto di merce di cui alle plurime fatture rimaste insolute, azionate in sede monitoria. Preliminarmente, parte opponente contestava la debenza degli importi di cui alle fatture azionate – contestandone il valore probatorio nel giudizio di opposizione –, precisando di aver già corrisposto quanto dovuto a per le merci effettivamente ricevute e, inoltre, negava di aver mai Controparte_3 ricevuto le merci riportate nelle fatture azionate.
In particolare, parte opponente evidenziava come i documenti di trasporto prodotti in sede monitoria non riportassero alcun segno grafico e/o sottoscrizione riconducibile al proprio legale rappresentante e/o alla società stessa;
pertanto, la disconosceva formalmente ai sensi dell'art. 214 c.p.c. le Parte_1 sottoscrizioni e/o i segni grafici ivi apposti. In aggiunta, trattandosi di documentazione prodotta in copia, parte opponente ne disconosceva anche la conformità agli originali ai sensi dell'art 2719 c.c..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.02.2024, si costituiva CP_1
, contestando in fatto ed in diritto quanto ex adverso dedotto ed eccepito.
[...] Preliminarmente, parte opposta ribadiva di aver consegnato all'odierna opponente – presso il Mercato Ortofrutticolo di Torino - la merce di cui alle fatture azionate e di cui ai relativi documenti di trasporto e, sul punto, dava atto di aver ricevuto comunicazioni mail dall'odierna opponente di conferma della relativa ricezione. A tal proposito, precisava infatti di aver emesso le fatture azionate solo a seguito della ricezione di tali comunicazioni di riscontro da parte del compratore e, dunque, deduceva di vantare un credito nei confronti di parte opponente di euro 34.685,76, oltre interessi e già al netto della nota di credito n. NC1/9 del 30.06.2021.
In particolare, parte opposta evidenziava come i documenti di trasporto fossero stati sottoscritti, oltre che dai vettori incaricati del trasporto, dai facchini del Mercato Ortofrutticolo di Torino - ove ha sede parte opponente - i quali provvedevano poi, come da accordi e da sistema organizzativo, a consegnare la merce al compratore. Pertanto, eccepiva l'inammissibilità del disconoscimento ex Controparte_1 adverso formulato, in quanto le relative sottoscrizioni non risultavano riconducibili ai legali rappresentanti della società, bensì a terzi estranei.
Parimenti, parte opposta eccepiva l'inammissibilità del disconoscimento della conformità all'originale delle copie prodotte, sia per genericità, sia in quanto lo stesso non poteva riguardare la conformità delle fatture elettroniche prodotte in atti.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. depositato in data 29.02.2024, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio fra le parti e ritenuti sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per procedere con il rito semplificato di cognizione, il giudice disponeva il mutamento del rito ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c.. pagina 3 di 8 Con ordinanza del 16.05.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in pari data, il giudice concedeva provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto n. 961/2023, formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., assegnava alle parti i termini di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. con decorrenza differita e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Le parti provvedevano poi al deposito delle rispettive memorie istruttorie.
Con ordinanza del 17.10.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in pari data, il giudice non ammetteva le stanze istruttorie richieste dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., dando atto dell'esigenza di dare prioritaria definizione ai procedimenti di più risalente iscrizione al ruolo (2020 e 2021), nonché a quelli rientranti nell'ambito di applicazione del CCII e della prosecuzione del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio.
All'udienza del 4.06.2025, le parti precisavano le conclusioni e si svolgeva contestuale discussione orale della causa ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c..
***
L'opposizione proposta da , Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 961/2023 è infondata e, pertanto, dovrà essere rigettata per tutte le ragioni di seguito esposte, con conseguente e necessaria conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
1. In merito alla prova del credito azionato in sede monitoria
1.1 Anzitutto ed in via generale ai fini del decidere, è necessario ricordare che, come noto e per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015).
Dagli atti del presente giudizio emerge la piena prova della debenza della somma ingiunta pari ad euro
34.685,76, in linea capitale, a titolo di saldo della fornitura di prodotti freschi ortofrutticoli, come risultante dalle plurime fatture insolute azionate in sede monitoria e dai relativi documenti di trasporto
(cfr. doc. nn. 1 – 19 di parte opposta). Sul punto, preme evidenziare come il disconoscimento avanzato da parte opponente ex artt. 214 c.p.c. e
2719 c.c. sui documenti prodotti da parte opposta sub doc. nn. 1 – 19, ovvero fatture e documenti di trasporto, appare esile e, in ogni caso, risulta superato in quanto suffragato sul piano probatorio da ulteriore documentazione prodotta da , attestante l'avvenuta consegna della merce Controparte_1 oggetto delle fatture azionate, di cui meglio si dirà al successivo paragrafo di motivazione. Ad ogni modo e per completezza espositiva, alla luce delle ulteriori doglianze formulate da parte opponente in sede di opposizione, preme altresì ricordare che, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., nonché per pacifica giurisprudenza, le fatture commerciali e i relativi estratti autentici delle scritture contabili costituiscono, in ogni caso, idonee prove scritte ai fini dell'emissione di un'ingiunzione di pagamento. Inoltre, quanto alla specifica natura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ci si limita a richiamare il condivisibile arresto giurisprudenziale in base al quale “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale – del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (cfr. di recente anche Cass. S.U. n. 927 del 13.01.2022).
pagina 4 di 8 In aggiunta e sempre in tema di accertamento della sussistenza di idonea fonte contrattuale del diritto fatto valere in giudizio dalla parte opposta, attrice in senso sostanziale, ci si limita ad osservare come sia la stessa parte opponente nel proprio atto di citazione in opposizione, nell'ambito della propria ricostruzione fattuale, a confermare l'esistenza di un effettivo rapporto commerciale fra le odierne parti in causa, laddove afferma che “La società opponente, della quale sono soci i sig.ri e Parte_2
, si rifornisce dei prodotti proposti all'ingrosso da un significativo numero di Controparte_4 fornitori, tra i quali si annovera la ” (cfr. pag. n. 3 atto di citazione in opposizione). Controparte_1
1.2 Ampiamente provata, dunque, la fonte contrattuale della pretesa creditoria azionata da e avendo quest'ultimo allegato specificamente l'inadempimento della controparte, Controparte_1 alla luce della documentazione in atti, si ritiene al contrario che parte opponente non abbia fornito adeguata prova di un eventuale, circostanziato ed effettivo pagamento, anche parziale, con effetto estintivo del proprio accertato debito nei confronti di – come rinveniente dalla Controparte_1 documentazione depositata da parte opposta in sede monitoria e qui riprodotta -, in forza del generale principio dell'onere della prova per cui la parte convenuta in giudizio ha l'onere di specifica allegazione prima e prova, poi, dei fatti estintivi, modificativi ed impeditivi dell'altrui pretesa. In tal senso, com'è noto, si ricorda che “il convenuto che non si limiti a contestare genericamente l'assunto attoreo, ma contrapponga ad esso una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda, propone un'eccezione in senso sostanziale, di cui è tenuto a fornire la dimostrazione, ex art. 2697 c.c., restando, invece, sottratto all'assolvimento di tale onere probatorio allorquando, pur arricchendo e colorando i fatti narrati dall'attore, si limiti a negare l'esistenza del rapporto con quest'ultimo, senza fornire una ricostruzione alternativa” (cfr. Cass. n. 440 del 11.01.2017). Inoltre, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, si rende necessario richiamare i seguenti principi applicabili al caso di specie. Da un lato, si ricorda che le circostanze non specificamente contestate dalle parti, costituiscono circostanze fattuali pacifiche che devono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c. e, dall'altro, che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. ex multis Cass. n. 17889 del 27.08.2020 e in precedenza anche Cass. n. 22701 del 28.09.2017 e Cass. n. 13830 del 23.07.2004).
Ciò premesso, nel caso di specie, si osserva che parte opponente non ha provveduto specificamente – e neanche genericamente – a contestare né la qualità della merce ricevuta, né la congruità del prezzo applicato in fattura rispetto alle pattuizioni di vendita, dovendo le stesse pertanto essere considerate circostanze pacifiche ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.. Specificamente, nello svolgimento delle proprie difese, parte opponente si è limitata a dedurre di aver già precedentemente saldato la merce effettivamente ricevuta dall'odierna opposta, la mancata consegna della merce oggetto delle fatture azionate e la mancata corrispondenza fra la quantità di merce inviata da e quella riportata sui documenti prodotti da parte opposta. Controparte_1
1.3 Orbene, le doglianze avanzate da risultano prive di pregio e non potranno Parte_1 essere ritenute condivisibili e/o provate alla luce delle ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, si rileva come parte opponente non abbia dato prova di aver provveduto ad alcun effettivo pagamento parziale e/o integrale delle somme oggetto di ingiunzione in favore del venditore.
Sul punto, preme evidenziare come, nei propri atti difensivi, si sia limitata a svolgere mere Parte_1 deduzioni ed allegazioni, non supportate poi da alcun elemento probatorio, atteso che il compratore non ha prodotto alcun tipo di documentazione, né in allegato al proprio atto introduttivo, né in allegato alle proprie memorie istruttorie ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c.. In secondo luogo, agli atti sussiste idonea documentazione valevole a dimostrare l'effettiva consegna, da parte di , delle merci oggetto delle fatture azionate e dei documenti di Controparte_1 trasporto prodotti.
pagina 5 di 8 In particolare, parte opposta ha prodotto svariate comunicazioni mail provenienti dal compratore
[...]
– ovvero dall'indirizzo mail –, indirizzate al venditore, contenenti Parte_1 Email_1 quali allegati conferme di ricezione della merce, ovvero file con intestazione della società opponente e indirizzati a , riportanti ciascuno il riferimento al singolo documento di trasporto, la Controparte_1 descrizione del prodotto, il numero di listino, la quantità lorda e la quantità netta del prodotto, nonché il prezzo unitario e l'importo complessivo (cfr. doc. nn. 27 – 35 di parte opposta). Nello specifico, in alcuni file in allegato, è anche riportata espressamente la dicitura “ok”, seguita da sottoscrizione e/o da apposizione della data (cfr. doc. nn. 27, 28, 28, 29, 31 e 32 di parte opposta).
Parimenti, si evidenzia come l'intento di confermare la ricezione della merce nonché il prezzo applicato in fattura sia evidente, da un lato, alla luce dell'oggetto della comunicazione mail datata 23.04.2021, riportante espressamente l'indicazione del documento di trasporto e la dicitura “prezzi corretti” e, d'altro lato, alla luce della denominazione utilizzata dallo stesso compratore per denominare i relativi file allegati, contenente il nominativo del venditore, il numero di documento di trasporto e la dicitura “corretto” (cfr. doc. n. 27 di parte opposta). A tal proposito, si evidenzia come una tale documentazione non sia stata specificamente contestata e/o disconosciuta dal compratore, che non ha né provveduto, tanto nella prima difesa utile, quanto nei successivi scritti difensivi e/o in udienza, a contestare in maniera specifica il contenuto di tali scambi di corrispondenza né ha provveduto a disconoscere l'indirizzo mail dal quale Email_1 risultano spedite tali conferme di avvenuta consegna e/o ad allegare di non aver mai inviato tali comunicazioni.
Da ultimo, si precisa come il generico disconoscimento avanzato in questa sede da parte opponente ex artt. 214 c.p.c. e 2719 c.c. sui documenti prodotti da parte opposta sub doc. nn. 1 – 19, risulti in ogni caso superato da tali conferme, avvenute in sede stragiudiziale ad opera del compratore, di avvenuta consegna della merce oggetto della documentazione disconosciuta, atteso che – si ribadisce – tali comunicazioni mail con allegato dette conferme di consegna, attestanti l'avvenuta ricezione della medesima merce oggetto dei documenti di parte opposta sub nn. 1 – 19, non sono state disconosciute da . Parte_1
In terzo luogo, risulta parimenti provata in atti la corrispondenza fra le merci consegnate ed il relativo quantitativo indicato in fattura, in quanto il peso di ciascuno dei prodotti indicati nelle fatture prodotte risulta essere in medesimo indicato tanto nei documenti di trasporto prodotti (cfr. doc. nn. 1 –
19 di parte opposta), quanto nella già richiamata documentazione di conferma della merce ricevuta a firma dell'odierna opponente (cfr. doc. nn. 27 – 35 di parte opposta). A mero titolo esemplificativo, fra le altre, si richiamano la fattura n. FTC/135 e il relativo documento di trasporto n. AM4/232 del 10.04.2021 (cfr. doc. n. 2 di parte opposta), dai quali si evince la consegna di n. 8 kg di “fragole candonga prima”, per un quantitativo indicato di 740,00, al prezzo unitario di euro 2,60 e al prezzo totale di euro 1.924,00, i quali dati vengono espressamente confermati e richiamati al dettaglio nell'allegato denominato “FRUTTETO 232 CORRETTO.pdf” a firma del compratore (cfr. pagg. 1 e 2 doc. n. 27 di parte opposta).
1.4 Pertanto, si ritiene che parte opponente non abbia fornito prova di alcun pagamento – nemmeno in misura parziale – degli importi ingiunti in sede monitoria o di alcuna altra circostanza impeditiva, modificativa e/o estintiva della pretesa creditoria avanzata da parte opposta.
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere confermato in ogni sua parte, capitale, interessi e spese di lite quali ivi liquidate, in assenza di alcuna allegazione e/o contestazione da parte di in ordine agli interessi liquidati in sede monitoria. Parte_1
In ogni caso, sul punto, si precisa che gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, decorrenti dalla proposizione della domanda giudiziale – ovvero dalla data del 18.09.2023 – sino all'effettivo saldo, dovranno essere applicati sulla sola somma capitale di euro 34.685,76 e non già sulla somma di euro 44.841,81, in quanto comprensiva anche di interessi di cui agli artt. 4 e 5 d. lgs. 231/2002, poiché
pagina 6 di 8 in contrario si incorrerebbe in ipotesi di anatocismo ovvero calcolo di interessi su interessi già maturati e non pagati. Pertanto, si confermano integralmente le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto n. 961/2023, con le seguenti precisazioni: condanna al pagamento in favore di parte opposta di euro 34.685,76 quale somma capitale, oltre interessi di cui agli artt. 4 e 5 d. lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture sino alla data del 17.09.2023 – pari ad euro 10.156,05 – nonché oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, decorrenti dalla proposizione della domanda giudiziale – ovvero dalla data del 18.09.2023 – sino all'effettivo saldo.
2. In merito alle spese di lite e alla responsabilità aggravata di parte opponente ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiesta da parte opposta
2.1 Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi per tutte le fasi, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria e della fase decisionale che vengono liquidate nei minimi, in quanto la prima si è limitata al deposito delle sole memorie istruttorie, senza necessità di compiere ulteriori accertamenti, ed in quanto la seconda è stata svolta nelle forme semplificate di cui agli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c.. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla soccombenza di parte opponente
[...]
come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di Parte_3 motivazione.
2.2 Inoltre, nel caso di specie, stante l'integrale soccombenza di parte opponente
[...] si configura altresì l'ipotesi di responsabilità aggravata Parte_3 di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile anche d'ufficio (cfr. Cass. n. 27326/2019). Si ritiene, infatti, che parte opponente, proponendo la presente opposizione ovvero avanzando esclusivamente generiche contestazioni e doglianze, di cui poi non ha in ogni caso dato la minima prova, abbia di fatto abusato dello strumento processuale attivando un autonomo giudizio, deducendo generiche circostanze prive di puntuali riscontri, fattuali e giuridici, a sostegno (cfr. Cass. n. 27623 del
21.11.2017, Cass. n. 29812 del 18.11.2019 e più di recente Cass. n. 20018 del 24.09.2020). Insomma, si rileva che parte opponente ha dato vita ad una forma sostanzialmente anomala e pretestuosa di esercizio del proprio diritto di difesa e ha tenuto una condotta processuale quantomeno colposamente gravatoria e caratterizzata da profili di un'inescusabile carenza di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese nel compimento delle attività processuali difensive. Si precisa, in aggiunta, che tale sanzione pecuniaria viene determinata in via equitativa dal giudice e, secondo l'ormai costante giurisprudenza, si deve ancorare ad alcuni elementi oggettivi quali, ad esempio, il valore della causa e della controversia (cfr. Cass. n. 26435 del 20.11.2020). Per quanto riguarda la liquidazione del quantum, dunque, si ritiene opportuno aderire all'orientamento diffuso anche nella giurisprudenza di merito (cfr. ex multis Tribunale di Cuneo del 16.07.2020 e Tribunale di Verona del 10.06.2020), nonché in analogia alle previsioni contenute nelle Tabelle di Milano e il relativo aggiornamento, in base ai quali l'importo può essere determinato in relazione al parametro del compenso defensionale liquidato in causa.
Alla luce di tali parametri e delle specificità del caso di specie, appare equo liquidare una somma pari ad euro 2.630,50, ovvero alla metà delle spese liquidate a titolo di compensi.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 3012/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_3 nei confronti di per le ragioni di cui in Controparte_2 motivazione.
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 961/2023 in ogni sua parte: capitale, interessi quali ivi indicati, spese di lite quali ivi liquidate.
3. LO CONFERMA ESECUTIVO.
4. CONDANNA parte opponente al Parte_3 pagamento in favore di parte opposta delle Controparte_2 spese di lite, che si aggiungono a quelle già liquidate in sede di decreto ingiuntivo e che si liquidano in euro 5.261,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA sull'imponibile come per legge.
5. CONDANNA, altresì, parte opponente Parte_3 al pagamento a favore di parte opposta
[...] Controparte_2 della somma di euro 2.630,50 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per le ragioni di cui in motivazione.
Sentenza resa ex articoli 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al presente verbale.
Forlì, 4 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3012/2023 tra
, Parte_1 Parte_2
OPPONENTE - RICORRENTE
e
Controparte_1
OPPOSTO – RESISTENTE
Oggi 4 giugno 2025 ad ore 11.09 innanzi alla dott.ssa Giorgia Sartoni, sono comparsi:
Per , l'avv. ILARIA Parte_1 Parte_2
ZORINO, oggi sostituito dall'avv. LUCCHI JENNY Per l'avv. MICHELA Controparte_1
MACARI
Il giudice rileva come parte opponente non risulti aver depositato note conclusive autorizzate e invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte opponente precisa le conclusioni come da memoria istruttoria ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. depositata in data 23.09.2024.
Parte opposta precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate depositate telematicamente in data 22.05.2025.
I difensori delle parti dichiarano di rinuciare a presenziare alla lettura della sentenza. Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies e art. 281 terdecies c.p.c. che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
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TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato ex art. 281 sexies e art. 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3012/2023 promossa da:
, (C.F. Parte_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. ILARIA ZORINO, elettivamente domiciliato in CORSO P.IVA_1
VITTORIO EMANUELE II N. 170 TORINO, presso il difensore avv. ILARIA ZORINO
OPPONENTE - RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. GUALTIERO ROVEDA e dell'avv. MICHELA MACARI, elettivamente domiciliato in VIA G. BRUNO N. 118 47521 CESENA, presso il difensore avv. GUALTIERO
ROVEDA
OPPOSTO - RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale della causa ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. del 4 giugno 2025 e, in particolare:
- parte opponente ha concluso come da memoria istruttoria ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. depositata in data 23.09.2024, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - nel merito, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare, con qualsiasi formula, il decreto ingiuntivo del Tribunale di Forlì n. 961/2023, del 26.9.2023, dichiarando che nulla è dovuto dalla parte attrice-opponente alla convenuta-opposta per i titoli di cui è causa;
- in via istruttoria, senza inversione alcuna dell'onere della prova, ammettere la prova per testi sulle circostanze capitolate alla pagina 4 di cui al presente atto, con i testi ivi indicati. Con rigetto dell'avversaria domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., in quanto infondata in fatto ed in diritto per quanto esposto in narrativa.
Con vittoria di compensi e spese di causa (comprensivi di contr. forf. spese generali 15%, CPA e IVA).”.
- parte opposta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato in data 22.05.2025, ovvero: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - In via principale - respingere tutte le domande e le eccezioni spiegate nei confronti dell'Opposta in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto e/o non provate e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare la società Opponente, in persona dei legali rappresentanti pro
pagina 2 di 8 tempore, a pagare, in favore della società Opposta, l'importo di € 34.685,76, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/02, maggiorati ex art. 4, comma 2, D.Lgs n. 198/2021, dalle scadenze delle fatture sino al saldo, ovvero la somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa;
- condannare la società Opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire l'Opposta per i danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. di cui si chiede la liquidazione in via equitativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge della fase monitoria e della presente fase di cognizione, prevedendo altresì l'aumento dei compensi come individuati anche in riferimento all'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 come novellato dal D.M. 38/2017.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, , Parte_1 [...]
(di seguito anche senza indicazione del tipo sociale o anche solo o Parte_2 Parte_1 compratore) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 961/2023, con cui il Tribunale di
Forlì, su ricorso di (di seguito anche senza Controparte_2 indicazione del tipo sociale o anche solo venditore), ingiungeva il pagamento di euro 44.841,81, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale somma dovuta per l'acquisto di merce di cui alle plurime fatture rimaste insolute, azionate in sede monitoria. Preliminarmente, parte opponente contestava la debenza degli importi di cui alle fatture azionate – contestandone il valore probatorio nel giudizio di opposizione –, precisando di aver già corrisposto quanto dovuto a per le merci effettivamente ricevute e, inoltre, negava di aver mai Controparte_3 ricevuto le merci riportate nelle fatture azionate.
In particolare, parte opponente evidenziava come i documenti di trasporto prodotti in sede monitoria non riportassero alcun segno grafico e/o sottoscrizione riconducibile al proprio legale rappresentante e/o alla società stessa;
pertanto, la disconosceva formalmente ai sensi dell'art. 214 c.p.c. le Parte_1 sottoscrizioni e/o i segni grafici ivi apposti. In aggiunta, trattandosi di documentazione prodotta in copia, parte opponente ne disconosceva anche la conformità agli originali ai sensi dell'art 2719 c.c..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.02.2024, si costituiva CP_1
, contestando in fatto ed in diritto quanto ex adverso dedotto ed eccepito.
[...] Preliminarmente, parte opposta ribadiva di aver consegnato all'odierna opponente – presso il Mercato Ortofrutticolo di Torino - la merce di cui alle fatture azionate e di cui ai relativi documenti di trasporto e, sul punto, dava atto di aver ricevuto comunicazioni mail dall'odierna opponente di conferma della relativa ricezione. A tal proposito, precisava infatti di aver emesso le fatture azionate solo a seguito della ricezione di tali comunicazioni di riscontro da parte del compratore e, dunque, deduceva di vantare un credito nei confronti di parte opponente di euro 34.685,76, oltre interessi e già al netto della nota di credito n. NC1/9 del 30.06.2021.
In particolare, parte opposta evidenziava come i documenti di trasporto fossero stati sottoscritti, oltre che dai vettori incaricati del trasporto, dai facchini del Mercato Ortofrutticolo di Torino - ove ha sede parte opponente - i quali provvedevano poi, come da accordi e da sistema organizzativo, a consegnare la merce al compratore. Pertanto, eccepiva l'inammissibilità del disconoscimento ex Controparte_1 adverso formulato, in quanto le relative sottoscrizioni non risultavano riconducibili ai legali rappresentanti della società, bensì a terzi estranei.
Parimenti, parte opposta eccepiva l'inammissibilità del disconoscimento della conformità all'originale delle copie prodotte, sia per genericità, sia in quanto lo stesso non poteva riguardare la conformità delle fatture elettroniche prodotte in atti.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. depositato in data 29.02.2024, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio fra le parti e ritenuti sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per procedere con il rito semplificato di cognizione, il giudice disponeva il mutamento del rito ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c.. pagina 3 di 8 Con ordinanza del 16.05.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in pari data, il giudice concedeva provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto n. 961/2023, formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., assegnava alle parti i termini di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. con decorrenza differita e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Le parti provvedevano poi al deposito delle rispettive memorie istruttorie.
Con ordinanza del 17.10.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in pari data, il giudice non ammetteva le stanze istruttorie richieste dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., dando atto dell'esigenza di dare prioritaria definizione ai procedimenti di più risalente iscrizione al ruolo (2020 e 2021), nonché a quelli rientranti nell'ambito di applicazione del CCII e della prosecuzione del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio.
All'udienza del 4.06.2025, le parti precisavano le conclusioni e si svolgeva contestuale discussione orale della causa ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c..
***
L'opposizione proposta da , Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 961/2023 è infondata e, pertanto, dovrà essere rigettata per tutte le ragioni di seguito esposte, con conseguente e necessaria conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
1. In merito alla prova del credito azionato in sede monitoria
1.1 Anzitutto ed in via generale ai fini del decidere, è necessario ricordare che, come noto e per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015).
Dagli atti del presente giudizio emerge la piena prova della debenza della somma ingiunta pari ad euro
34.685,76, in linea capitale, a titolo di saldo della fornitura di prodotti freschi ortofrutticoli, come risultante dalle plurime fatture insolute azionate in sede monitoria e dai relativi documenti di trasporto
(cfr. doc. nn. 1 – 19 di parte opposta). Sul punto, preme evidenziare come il disconoscimento avanzato da parte opponente ex artt. 214 c.p.c. e
2719 c.c. sui documenti prodotti da parte opposta sub doc. nn. 1 – 19, ovvero fatture e documenti di trasporto, appare esile e, in ogni caso, risulta superato in quanto suffragato sul piano probatorio da ulteriore documentazione prodotta da , attestante l'avvenuta consegna della merce Controparte_1 oggetto delle fatture azionate, di cui meglio si dirà al successivo paragrafo di motivazione. Ad ogni modo e per completezza espositiva, alla luce delle ulteriori doglianze formulate da parte opponente in sede di opposizione, preme altresì ricordare che, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., nonché per pacifica giurisprudenza, le fatture commerciali e i relativi estratti autentici delle scritture contabili costituiscono, in ogni caso, idonee prove scritte ai fini dell'emissione di un'ingiunzione di pagamento. Inoltre, quanto alla specifica natura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ci si limita a richiamare il condivisibile arresto giurisprudenziale in base al quale “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale – del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (cfr. di recente anche Cass. S.U. n. 927 del 13.01.2022).
pagina 4 di 8 In aggiunta e sempre in tema di accertamento della sussistenza di idonea fonte contrattuale del diritto fatto valere in giudizio dalla parte opposta, attrice in senso sostanziale, ci si limita ad osservare come sia la stessa parte opponente nel proprio atto di citazione in opposizione, nell'ambito della propria ricostruzione fattuale, a confermare l'esistenza di un effettivo rapporto commerciale fra le odierne parti in causa, laddove afferma che “La società opponente, della quale sono soci i sig.ri e Parte_2
, si rifornisce dei prodotti proposti all'ingrosso da un significativo numero di Controparte_4 fornitori, tra i quali si annovera la ” (cfr. pag. n. 3 atto di citazione in opposizione). Controparte_1
1.2 Ampiamente provata, dunque, la fonte contrattuale della pretesa creditoria azionata da e avendo quest'ultimo allegato specificamente l'inadempimento della controparte, Controparte_1 alla luce della documentazione in atti, si ritiene al contrario che parte opponente non abbia fornito adeguata prova di un eventuale, circostanziato ed effettivo pagamento, anche parziale, con effetto estintivo del proprio accertato debito nei confronti di – come rinveniente dalla Controparte_1 documentazione depositata da parte opposta in sede monitoria e qui riprodotta -, in forza del generale principio dell'onere della prova per cui la parte convenuta in giudizio ha l'onere di specifica allegazione prima e prova, poi, dei fatti estintivi, modificativi ed impeditivi dell'altrui pretesa. In tal senso, com'è noto, si ricorda che “il convenuto che non si limiti a contestare genericamente l'assunto attoreo, ma contrapponga ad esso una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda, propone un'eccezione in senso sostanziale, di cui è tenuto a fornire la dimostrazione, ex art. 2697 c.c., restando, invece, sottratto all'assolvimento di tale onere probatorio allorquando, pur arricchendo e colorando i fatti narrati dall'attore, si limiti a negare l'esistenza del rapporto con quest'ultimo, senza fornire una ricostruzione alternativa” (cfr. Cass. n. 440 del 11.01.2017). Inoltre, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, si rende necessario richiamare i seguenti principi applicabili al caso di specie. Da un lato, si ricorda che le circostanze non specificamente contestate dalle parti, costituiscono circostanze fattuali pacifiche che devono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c. e, dall'altro, che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. ex multis Cass. n. 17889 del 27.08.2020 e in precedenza anche Cass. n. 22701 del 28.09.2017 e Cass. n. 13830 del 23.07.2004).
Ciò premesso, nel caso di specie, si osserva che parte opponente non ha provveduto specificamente – e neanche genericamente – a contestare né la qualità della merce ricevuta, né la congruità del prezzo applicato in fattura rispetto alle pattuizioni di vendita, dovendo le stesse pertanto essere considerate circostanze pacifiche ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.. Specificamente, nello svolgimento delle proprie difese, parte opponente si è limitata a dedurre di aver già precedentemente saldato la merce effettivamente ricevuta dall'odierna opposta, la mancata consegna della merce oggetto delle fatture azionate e la mancata corrispondenza fra la quantità di merce inviata da e quella riportata sui documenti prodotti da parte opposta. Controparte_1
1.3 Orbene, le doglianze avanzate da risultano prive di pregio e non potranno Parte_1 essere ritenute condivisibili e/o provate alla luce delle ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, si rileva come parte opponente non abbia dato prova di aver provveduto ad alcun effettivo pagamento parziale e/o integrale delle somme oggetto di ingiunzione in favore del venditore.
Sul punto, preme evidenziare come, nei propri atti difensivi, si sia limitata a svolgere mere Parte_1 deduzioni ed allegazioni, non supportate poi da alcun elemento probatorio, atteso che il compratore non ha prodotto alcun tipo di documentazione, né in allegato al proprio atto introduttivo, né in allegato alle proprie memorie istruttorie ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c.. In secondo luogo, agli atti sussiste idonea documentazione valevole a dimostrare l'effettiva consegna, da parte di , delle merci oggetto delle fatture azionate e dei documenti di Controparte_1 trasporto prodotti.
pagina 5 di 8 In particolare, parte opposta ha prodotto svariate comunicazioni mail provenienti dal compratore
[...]
– ovvero dall'indirizzo mail –, indirizzate al venditore, contenenti Parte_1 Email_1 quali allegati conferme di ricezione della merce, ovvero file con intestazione della società opponente e indirizzati a , riportanti ciascuno il riferimento al singolo documento di trasporto, la Controparte_1 descrizione del prodotto, il numero di listino, la quantità lorda e la quantità netta del prodotto, nonché il prezzo unitario e l'importo complessivo (cfr. doc. nn. 27 – 35 di parte opposta). Nello specifico, in alcuni file in allegato, è anche riportata espressamente la dicitura “ok”, seguita da sottoscrizione e/o da apposizione della data (cfr. doc. nn. 27, 28, 28, 29, 31 e 32 di parte opposta).
Parimenti, si evidenzia come l'intento di confermare la ricezione della merce nonché il prezzo applicato in fattura sia evidente, da un lato, alla luce dell'oggetto della comunicazione mail datata 23.04.2021, riportante espressamente l'indicazione del documento di trasporto e la dicitura “prezzi corretti” e, d'altro lato, alla luce della denominazione utilizzata dallo stesso compratore per denominare i relativi file allegati, contenente il nominativo del venditore, il numero di documento di trasporto e la dicitura “corretto” (cfr. doc. n. 27 di parte opposta). A tal proposito, si evidenzia come una tale documentazione non sia stata specificamente contestata e/o disconosciuta dal compratore, che non ha né provveduto, tanto nella prima difesa utile, quanto nei successivi scritti difensivi e/o in udienza, a contestare in maniera specifica il contenuto di tali scambi di corrispondenza né ha provveduto a disconoscere l'indirizzo mail dal quale Email_1 risultano spedite tali conferme di avvenuta consegna e/o ad allegare di non aver mai inviato tali comunicazioni.
Da ultimo, si precisa come il generico disconoscimento avanzato in questa sede da parte opponente ex artt. 214 c.p.c. e 2719 c.c. sui documenti prodotti da parte opposta sub doc. nn. 1 – 19, risulti in ogni caso superato da tali conferme, avvenute in sede stragiudiziale ad opera del compratore, di avvenuta consegna della merce oggetto della documentazione disconosciuta, atteso che – si ribadisce – tali comunicazioni mail con allegato dette conferme di consegna, attestanti l'avvenuta ricezione della medesima merce oggetto dei documenti di parte opposta sub nn. 1 – 19, non sono state disconosciute da . Parte_1
In terzo luogo, risulta parimenti provata in atti la corrispondenza fra le merci consegnate ed il relativo quantitativo indicato in fattura, in quanto il peso di ciascuno dei prodotti indicati nelle fatture prodotte risulta essere in medesimo indicato tanto nei documenti di trasporto prodotti (cfr. doc. nn. 1 –
19 di parte opposta), quanto nella già richiamata documentazione di conferma della merce ricevuta a firma dell'odierna opponente (cfr. doc. nn. 27 – 35 di parte opposta). A mero titolo esemplificativo, fra le altre, si richiamano la fattura n. FTC/135 e il relativo documento di trasporto n. AM4/232 del 10.04.2021 (cfr. doc. n. 2 di parte opposta), dai quali si evince la consegna di n. 8 kg di “fragole candonga prima”, per un quantitativo indicato di 740,00, al prezzo unitario di euro 2,60 e al prezzo totale di euro 1.924,00, i quali dati vengono espressamente confermati e richiamati al dettaglio nell'allegato denominato “FRUTTETO 232 CORRETTO.pdf” a firma del compratore (cfr. pagg. 1 e 2 doc. n. 27 di parte opposta).
1.4 Pertanto, si ritiene che parte opponente non abbia fornito prova di alcun pagamento – nemmeno in misura parziale – degli importi ingiunti in sede monitoria o di alcuna altra circostanza impeditiva, modificativa e/o estintiva della pretesa creditoria avanzata da parte opposta.
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere confermato in ogni sua parte, capitale, interessi e spese di lite quali ivi liquidate, in assenza di alcuna allegazione e/o contestazione da parte di in ordine agli interessi liquidati in sede monitoria. Parte_1
In ogni caso, sul punto, si precisa che gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, decorrenti dalla proposizione della domanda giudiziale – ovvero dalla data del 18.09.2023 – sino all'effettivo saldo, dovranno essere applicati sulla sola somma capitale di euro 34.685,76 e non già sulla somma di euro 44.841,81, in quanto comprensiva anche di interessi di cui agli artt. 4 e 5 d. lgs. 231/2002, poiché
pagina 6 di 8 in contrario si incorrerebbe in ipotesi di anatocismo ovvero calcolo di interessi su interessi già maturati e non pagati. Pertanto, si confermano integralmente le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto n. 961/2023, con le seguenti precisazioni: condanna al pagamento in favore di parte opposta di euro 34.685,76 quale somma capitale, oltre interessi di cui agli artt. 4 e 5 d. lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture sino alla data del 17.09.2023 – pari ad euro 10.156,05 – nonché oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, decorrenti dalla proposizione della domanda giudiziale – ovvero dalla data del 18.09.2023 – sino all'effettivo saldo.
2. In merito alle spese di lite e alla responsabilità aggravata di parte opponente ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiesta da parte opposta
2.1 Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi per tutte le fasi, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria e della fase decisionale che vengono liquidate nei minimi, in quanto la prima si è limitata al deposito delle sole memorie istruttorie, senza necessità di compiere ulteriori accertamenti, ed in quanto la seconda è stata svolta nelle forme semplificate di cui agli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c.. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla soccombenza di parte opponente
[...]
come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di Parte_3 motivazione.
2.2 Inoltre, nel caso di specie, stante l'integrale soccombenza di parte opponente
[...] si configura altresì l'ipotesi di responsabilità aggravata Parte_3 di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile anche d'ufficio (cfr. Cass. n. 27326/2019). Si ritiene, infatti, che parte opponente, proponendo la presente opposizione ovvero avanzando esclusivamente generiche contestazioni e doglianze, di cui poi non ha in ogni caso dato la minima prova, abbia di fatto abusato dello strumento processuale attivando un autonomo giudizio, deducendo generiche circostanze prive di puntuali riscontri, fattuali e giuridici, a sostegno (cfr. Cass. n. 27623 del
21.11.2017, Cass. n. 29812 del 18.11.2019 e più di recente Cass. n. 20018 del 24.09.2020). Insomma, si rileva che parte opponente ha dato vita ad una forma sostanzialmente anomala e pretestuosa di esercizio del proprio diritto di difesa e ha tenuto una condotta processuale quantomeno colposamente gravatoria e caratterizzata da profili di un'inescusabile carenza di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese nel compimento delle attività processuali difensive. Si precisa, in aggiunta, che tale sanzione pecuniaria viene determinata in via equitativa dal giudice e, secondo l'ormai costante giurisprudenza, si deve ancorare ad alcuni elementi oggettivi quali, ad esempio, il valore della causa e della controversia (cfr. Cass. n. 26435 del 20.11.2020). Per quanto riguarda la liquidazione del quantum, dunque, si ritiene opportuno aderire all'orientamento diffuso anche nella giurisprudenza di merito (cfr. ex multis Tribunale di Cuneo del 16.07.2020 e Tribunale di Verona del 10.06.2020), nonché in analogia alle previsioni contenute nelle Tabelle di Milano e il relativo aggiornamento, in base ai quali l'importo può essere determinato in relazione al parametro del compenso defensionale liquidato in causa.
Alla luce di tali parametri e delle specificità del caso di specie, appare equo liquidare una somma pari ad euro 2.630,50, ovvero alla metà delle spese liquidate a titolo di compensi.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 3012/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_3 nei confronti di per le ragioni di cui in Controparte_2 motivazione.
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 961/2023 in ogni sua parte: capitale, interessi quali ivi indicati, spese di lite quali ivi liquidate.
3. LO CONFERMA ESECUTIVO.
4. CONDANNA parte opponente al Parte_3 pagamento in favore di parte opposta delle Controparte_2 spese di lite, che si aggiungono a quelle già liquidate in sede di decreto ingiuntivo e che si liquidano in euro 5.261,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA sull'imponibile come per legge.
5. CONDANNA, altresì, parte opponente Parte_3 al pagamento a favore di parte opposta
[...] Controparte_2 della somma di euro 2.630,50 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per le ragioni di cui in motivazione.
Sentenza resa ex articoli 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al presente verbale.
Forlì, 4 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni
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