Articolo 746 del Codice di procedura penale
Articolo 737Articolo 678
Versione
24 ottobre 1989
Art. 746. Effetti sull'esecuzione nello Stato 1. L'esecuzione della pena nello Stato e' sospesa dal momento in cui ha inizio l'esecuzione nello stato richiesto e per tutta la durata della medesima.
2. La pena non puo' piu' essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dello stato richiesto, essa e' stata interamente espiata.
Visto, Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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