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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/01/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO nella persona della dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, verificata la rituale comunicazione del decreto di trattazione pronuncia la seguente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7867 /2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. BUONOMO CARMINE e domiciliato presso
Parte_1
Indirizzo Telematico come da procura in atti ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 CP_ tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in via Galileo Ferraris n. 4, Napoli, rappresentato e difeso dal proprio funzionario ex art. 10 DL 203/2005, conv. In L. 248/2005, designato con ordine di servizio del Direttore di sede
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: pagamento della prestazione assistenziale di invalidità civile/previdenziale successivamente al decreto di omologa positivo.
Presentata istanza di atp ed ottenuto il decreto di omologa positiva, gli istanti hanno notificato il CP_ decreto medesimo all al fine di ottenere il pagamento della prestazione assistenziale/previdenziale. In mancanza di adempimento spontaneo nei 120 giorni, ha adito successivamente l'autorità giudiziaria per il pagamento del beneficio economico.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso il pagamento della provvidenza economica oggetto SOLO DOPO LA NOTIFICA DEL RICORSO INTRODUTTIVO (27/06/2024)
l con provvedimento datato 01/07/2024 e PAGAMENTO EFFETTIVO AVVENUTO IL CP_1
01/08/2024 ha integralmente provveduto al pagamento del monte arretrati
Atteso il pagamento dopo la notifica del ricorso giudiziario, le spese di lite vanno compensate nella misura di 1/2 ed il residuo va posto a carico dell e liquidato nella misura indicata in CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI NORD, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere. CP_
- Compensa nella misura di 1/2 le spese di lite tra parte ricorrente e l che condanna al pagamento del residuo che liquida in € 1.400,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore del ricorrente.
AVERSA, 22/01/2025
Il Giudice
(d.ssa Federica Acquaviva Coppola)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO nella persona della dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, verificata la rituale comunicazione del decreto di trattazione pronuncia la seguente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7867 /2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. BUONOMO CARMINE e domiciliato presso
Parte_1
Indirizzo Telematico come da procura in atti ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 CP_ tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in via Galileo Ferraris n. 4, Napoli, rappresentato e difeso dal proprio funzionario ex art. 10 DL 203/2005, conv. In L. 248/2005, designato con ordine di servizio del Direttore di sede
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: pagamento della prestazione assistenziale di invalidità civile/previdenziale successivamente al decreto di omologa positivo.
Presentata istanza di atp ed ottenuto il decreto di omologa positiva, gli istanti hanno notificato il CP_ decreto medesimo all al fine di ottenere il pagamento della prestazione assistenziale/previdenziale. In mancanza di adempimento spontaneo nei 120 giorni, ha adito successivamente l'autorità giudiziaria per il pagamento del beneficio economico.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso il pagamento della provvidenza economica oggetto SOLO DOPO LA NOTIFICA DEL RICORSO INTRODUTTIVO (27/06/2024)
l con provvedimento datato 01/07/2024 e PAGAMENTO EFFETTIVO AVVENUTO IL CP_1
01/08/2024 ha integralmente provveduto al pagamento del monte arretrati
Atteso il pagamento dopo la notifica del ricorso giudiziario, le spese di lite vanno compensate nella misura di 1/2 ed il residuo va posto a carico dell e liquidato nella misura indicata in CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI NORD, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere. CP_
- Compensa nella misura di 1/2 le spese di lite tra parte ricorrente e l che condanna al pagamento del residuo che liquida in € 1.400,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore del ricorrente.
AVERSA, 22/01/2025
Il Giudice
(d.ssa Federica Acquaviva Coppola)