TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/04/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Verbale della causa n. 2530 / 2017 r.g
Udienza del 01/4/2025.
Dinanzi alla Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso viene chiamata la causa di cui all'intestazione.
Compare per e l' Avv. FORTUNATO Controparte_1 Controparte_2
FRANCESCA
Compare per l'Avv. ROBERTO PARISE per delega dell'Avv. SIMONI LUCIO CP_3
LA GIUDICE
ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
Entrambe le parti si riportano alla richiesta di rinuncia agli atti già depositata in via telematica e chiedono che sia dichiarata l'estinzione del processo.
Le parti dichiarano, altresì, di rinunciare alle spese legali.
L'avv. Fortunato, inoltre, chiede di essere autorizzata alla cancellazione della domanda giudiziale trascritta in data 09/10/2017, Registro Generale 39484, Registro Particolare n.
27812 a favore di e , contro , protocollo TO Controparte_2 CP_1 CP_3
615627/1 del 2017, descrizione 522 riduzione disposizione testamentaria, in merito al fabbricato, tipologia A3, sito in Torino identificato al catasto al 1380, particella 3, sub 16 .
All'esito della discussione e della camera di consiglio la Giudice, in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2530/2017 R.Gen. vertente
TRA
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
(C.F.: Controparte_2 CodiceFiscale_2
Rappresentati e difesi dall' Avv. Fortunato Francesca
ATTORI
E
(c.f.: ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carmine CP_3 CodiceFiscale_3
Chimenti, Lucio Simoni e Mariagiulia Araldi
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio per Controparte_1 Controparte_2 CP_3 ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “• Dichiarare le disposizioni testamentarie espresse da nel testamento olografo del 24.07.2015, invalide ed CP_4
inefficaci perché contrarie alla legge, in quanto lesive del diritto intangibile alla quota di legittima riservata alla moglie e, per l'effetto Parte_1
• Dichiarare aperta la successione legittima di , con l'individuazione delle quote CP_4 spettanti per legge al coniuge e alla sorella , in virtù dell'art. Parte_1 CP_3
582 c.c.
• Procedere alla divisione ed assegnazione a ciascun erede della propria quota;
• Attribuire la proprietà e disponibilità della quota spettante a ai suoi eredi, Parte_1
odierni istanti.
• Condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
costituendosi in giudizio ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in principalità e CP_3
nel merito respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in subordine in caso di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, ai fini della determinazione della consistenza dell'asse ereditario:
- detrarre la somma di € 11.899,18, o quella veriore accertanda, spesa dalla convenuta per estinguere i debiti dell'eredità e dell'immobile di Torino – Via Tunisi 1, nonché tutte le spese da lei effettuande per l'immobile stesso;
- detrarre dall'importo eventualmente riconosciuto agli eredi sia la percentuale di Pt_1 loro competenza delle somme di cui sopra, sia la somma complessiva di € 40.727,46 euro presa da dal conto corrente Banca IntesaSanPaolo e dal buono postale n. Parte_1
0000074958298 relativo al libretto nominativo ordinario Poste Italiane n. 33617381; in ogni caso, con vittoria delle spese di giudizio.”
Con note scritte ex art.127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 22/01/2025 le parti, a seguito di proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art.185-bis c.p.c., hanno rappresentato di aver definito la lite mediante accordo stragiudiziale e hanno, pertanto, dichiarato congiuntamente, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., di rinunciare agli atti del giudizio e alle spese legali.
L'avv. Fortunato ha inoltre chiesto di essere autorizzata alla cancellazione della domanda giudiziale trascritta in data 09/10/2017, Registro Generale 39484, Registro Particolare n.
27812 a favore di e , contro , protocollo TO Controparte_2 CP_1 CP_3
615627/1 del 2017, descrizione 522 riduzione disposizione testamentaria, in merito al fabbricato, tipologia A3, sito in Torino identificato al catasto al 1380, particella 3, sub 16.
Le parti hanno reiterato le predette conclusioni comparendo all'odierna udienza.
A quanto premesso consegue che deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306 c.p.c.
Nulla sulle spese.
Va, inoltre, disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2668, comma 2, cod.civ.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2530/2017 R.Gen.., così provvede:
1. DICHIARA l'estinzione ex art. 306 c.p.c. del processo;
2. NULLA sulle spese.
ORDINA al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta in data 09.10.2017, Registro Generale
39484, Registro Particolare n. 27812 a favore di e contro Controparte_2 CP_1 CP_3
, protocollo TO 615627/1 del 2017, descrizione 522 riduzione disposizione
[...]
testamentaria, in merito al fabbricato, tipologia A3, sito in Torino, identificato al catasto al
1380, particella 3, sub 16.
Così deciso in Castrovillari, in data 01/4/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso
Sezione civile
Verbale della causa n. 2530 / 2017 r.g
Udienza del 01/4/2025.
Dinanzi alla Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso viene chiamata la causa di cui all'intestazione.
Compare per e l' Avv. FORTUNATO Controparte_1 Controparte_2
FRANCESCA
Compare per l'Avv. ROBERTO PARISE per delega dell'Avv. SIMONI LUCIO CP_3
LA GIUDICE
ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
Entrambe le parti si riportano alla richiesta di rinuncia agli atti già depositata in via telematica e chiedono che sia dichiarata l'estinzione del processo.
Le parti dichiarano, altresì, di rinunciare alle spese legali.
L'avv. Fortunato, inoltre, chiede di essere autorizzata alla cancellazione della domanda giudiziale trascritta in data 09/10/2017, Registro Generale 39484, Registro Particolare n.
27812 a favore di e , contro , protocollo TO Controparte_2 CP_1 CP_3
615627/1 del 2017, descrizione 522 riduzione disposizione testamentaria, in merito al fabbricato, tipologia A3, sito in Torino identificato al catasto al 1380, particella 3, sub 16 .
All'esito della discussione e della camera di consiglio la Giudice, in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2530/2017 R.Gen. vertente
TRA
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
(C.F.: Controparte_2 CodiceFiscale_2
Rappresentati e difesi dall' Avv. Fortunato Francesca
ATTORI
E
(c.f.: ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carmine CP_3 CodiceFiscale_3
Chimenti, Lucio Simoni e Mariagiulia Araldi
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio per Controparte_1 Controparte_2 CP_3 ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “• Dichiarare le disposizioni testamentarie espresse da nel testamento olografo del 24.07.2015, invalide ed CP_4
inefficaci perché contrarie alla legge, in quanto lesive del diritto intangibile alla quota di legittima riservata alla moglie e, per l'effetto Parte_1
• Dichiarare aperta la successione legittima di , con l'individuazione delle quote CP_4 spettanti per legge al coniuge e alla sorella , in virtù dell'art. Parte_1 CP_3
582 c.c.
• Procedere alla divisione ed assegnazione a ciascun erede della propria quota;
• Attribuire la proprietà e disponibilità della quota spettante a ai suoi eredi, Parte_1
odierni istanti.
• Condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
costituendosi in giudizio ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in principalità e CP_3
nel merito respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in subordine in caso di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, ai fini della determinazione della consistenza dell'asse ereditario:
- detrarre la somma di € 11.899,18, o quella veriore accertanda, spesa dalla convenuta per estinguere i debiti dell'eredità e dell'immobile di Torino – Via Tunisi 1, nonché tutte le spese da lei effettuande per l'immobile stesso;
- detrarre dall'importo eventualmente riconosciuto agli eredi sia la percentuale di Pt_1 loro competenza delle somme di cui sopra, sia la somma complessiva di € 40.727,46 euro presa da dal conto corrente Banca IntesaSanPaolo e dal buono postale n. Parte_1
0000074958298 relativo al libretto nominativo ordinario Poste Italiane n. 33617381; in ogni caso, con vittoria delle spese di giudizio.”
Con note scritte ex art.127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 22/01/2025 le parti, a seguito di proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art.185-bis c.p.c., hanno rappresentato di aver definito la lite mediante accordo stragiudiziale e hanno, pertanto, dichiarato congiuntamente, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., di rinunciare agli atti del giudizio e alle spese legali.
L'avv. Fortunato ha inoltre chiesto di essere autorizzata alla cancellazione della domanda giudiziale trascritta in data 09/10/2017, Registro Generale 39484, Registro Particolare n.
27812 a favore di e , contro , protocollo TO Controparte_2 CP_1 CP_3
615627/1 del 2017, descrizione 522 riduzione disposizione testamentaria, in merito al fabbricato, tipologia A3, sito in Torino identificato al catasto al 1380, particella 3, sub 16.
Le parti hanno reiterato le predette conclusioni comparendo all'odierna udienza.
A quanto premesso consegue che deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306 c.p.c.
Nulla sulle spese.
Va, inoltre, disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2668, comma 2, cod.civ.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2530/2017 R.Gen.., così provvede:
1. DICHIARA l'estinzione ex art. 306 c.p.c. del processo;
2. NULLA sulle spese.
ORDINA al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta in data 09.10.2017, Registro Generale
39484, Registro Particolare n. 27812 a favore di e contro Controparte_2 CP_1 CP_3
, protocollo TO 615627/1 del 2017, descrizione 522 riduzione disposizione
[...]
testamentaria, in merito al fabbricato, tipologia A3, sito in Torino, identificato al catasto al
1380, particella 3, sub 16.
Così deciso in Castrovillari, in data 01/4/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso