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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 488/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAPPADONA GAETANO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2291/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035664253000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035664253000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035664253000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035664253000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035664253000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7768/2025 depositato il
23/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ricorreva
contro
ATO ME 1 S. p.A. in liquidazione avverso la cartella di pagamento n. 29520240035664253000, notificata il 11/01/2025, per tassa rifiuti solidi urbani anni 2008/2009/2010/2011/2012 di euro 1.992,88 eccependo la mancata notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta dovuta, l'intervenuta prescrizione.
L'ATO ME 1 spa in liquidazione deduceva l'inammissibilità del ricorso proposto ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21, comma 1, D. Lgs. 546/92, di aver legittimamente agito e non è incorsa in alcuna preclusione.
All'odierna udienza le parti sono assenti, il difensore di Resistente_1 non si è collegato da remoto. Il Giudice pone in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per essersi la pretesa tributaria cristallizzata in ragione della mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento. Al riguardo deve essere rilevato che
- a prescindere dalla regolarità delle notificazioni di tali atti, puntualmente contestata dal ricorrente, in uno con la regolarità formale della produzione di parte resistente, ciò che in questa sede deve essere rammentato
è che “l'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 del d. lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita (nella specie, atto recante intimazione di pagamento) è una facoltà e non un onere, costituendo un'estensione della tutela, sicché la sua omissione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, né preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall'art. 19 (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2616 del 11/02/2015).
Nel caso in esame, quindi, il ricorrente, impugnando la cartella di pagamento emessa successivamente alle intimazioni in questione, correttamente faceva valere la prescrizione maturata prima della notifica delle intimazioni, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) – dalla data di maturazione delle pretese tributarie a quella di notificazione delle intimazioni, asseritamente effettuate nell'anno 2019.
Come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione
(Cass. n. 2616 del 11/02/2015; si vedano, altresì, Cass. n. 26129 del 02/11/2017; Cass. n. 1230 del
21/01/2020).
L'avviso di intimazione, dunque, al più può essere parificato a un sollecito di pagamento e, in quanto tale,
è idoneo solo ad interrompere il decorso della prescrizione.
Ne consegue che se il ricorrente non aveva l'onere d'impugnare gli avvisi di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data della loro maturazione e quella di notificazione degli avvisi di intimazione, l'eccezione di prescrizione, come avvenuto, poteva essere correttamente proposta in sede di impugnazione della cartella di pagamento.
Poiché trattasi di crediti tributari riguardanti la TIA per gli anni 2008/2009/2010/2011/2012, al momento delle notificazioni delle intimazioni di pagamento, pur considerandole avvenute e lo sarebbero state nel 2019, i crediti si erano già prescritti.
Dovendosi accogliere l'eccezione di prescrizione proposta, gli atti impugnati devono essere annullati. Ogni altra eccezione assorbita.
Le spese seguono la soccombenza a carico Resistente_1 S.p.A. in liquidazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati;
condanna la Società d'ambito Resistente_1 S.p.A. al pagamento, a beneficio del contribuente, delle spese di giudizio, quantificate in euro 950,00, oltre eventuali accessori come per legge e CU se versato da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Così deciso in Messina, lì 19/12/2025.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAPPADONA GAETANO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2291/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035664253000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035664253000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035664253000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035664253000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035664253000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7768/2025 depositato il
23/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ricorreva
contro
ATO ME 1 S. p.A. in liquidazione avverso la cartella di pagamento n. 29520240035664253000, notificata il 11/01/2025, per tassa rifiuti solidi urbani anni 2008/2009/2010/2011/2012 di euro 1.992,88 eccependo la mancata notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta dovuta, l'intervenuta prescrizione.
L'ATO ME 1 spa in liquidazione deduceva l'inammissibilità del ricorso proposto ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21, comma 1, D. Lgs. 546/92, di aver legittimamente agito e non è incorsa in alcuna preclusione.
All'odierna udienza le parti sono assenti, il difensore di Resistente_1 non si è collegato da remoto. Il Giudice pone in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per essersi la pretesa tributaria cristallizzata in ragione della mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento. Al riguardo deve essere rilevato che
- a prescindere dalla regolarità delle notificazioni di tali atti, puntualmente contestata dal ricorrente, in uno con la regolarità formale della produzione di parte resistente, ciò che in questa sede deve essere rammentato
è che “l'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 del d. lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita (nella specie, atto recante intimazione di pagamento) è una facoltà e non un onere, costituendo un'estensione della tutela, sicché la sua omissione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, né preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall'art. 19 (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2616 del 11/02/2015).
Nel caso in esame, quindi, il ricorrente, impugnando la cartella di pagamento emessa successivamente alle intimazioni in questione, correttamente faceva valere la prescrizione maturata prima della notifica delle intimazioni, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) – dalla data di maturazione delle pretese tributarie a quella di notificazione delle intimazioni, asseritamente effettuate nell'anno 2019.
Come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione
(Cass. n. 2616 del 11/02/2015; si vedano, altresì, Cass. n. 26129 del 02/11/2017; Cass. n. 1230 del
21/01/2020).
L'avviso di intimazione, dunque, al più può essere parificato a un sollecito di pagamento e, in quanto tale,
è idoneo solo ad interrompere il decorso della prescrizione.
Ne consegue che se il ricorrente non aveva l'onere d'impugnare gli avvisi di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data della loro maturazione e quella di notificazione degli avvisi di intimazione, l'eccezione di prescrizione, come avvenuto, poteva essere correttamente proposta in sede di impugnazione della cartella di pagamento.
Poiché trattasi di crediti tributari riguardanti la TIA per gli anni 2008/2009/2010/2011/2012, al momento delle notificazioni delle intimazioni di pagamento, pur considerandole avvenute e lo sarebbero state nel 2019, i crediti si erano già prescritti.
Dovendosi accogliere l'eccezione di prescrizione proposta, gli atti impugnati devono essere annullati. Ogni altra eccezione assorbita.
Le spese seguono la soccombenza a carico Resistente_1 S.p.A. in liquidazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati;
condanna la Società d'ambito Resistente_1 S.p.A. al pagamento, a beneficio del contribuente, delle spese di giudizio, quantificate in euro 950,00, oltre eventuali accessori come per legge e CU se versato da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Così deciso in Messina, lì 19/12/2025.