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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.6211/2017 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 9949/2017 del Tribunale di Napoli – XI sezione civile, pubblicata il
05.10.2017 e non notificata vertente
TRA
( ) nata a Napoli il [...], in [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e nella qualità di legale rappresentante pro tempore dello (C.F. e P.IVA Parte_2
) con sede in Napoli alla via Dominicis n. 14 P.IVA_1
( ) nato a [...] il [...] con Parte_3 CodiceFiscale_2
domicilio in Napoli alla via Dominicis n. 14
SE.TEC. S.R.L. (C.F. e P.IVA con sede in Napoli alla via Dominicis n. P.IVA_2
14 in persona del legale rappresentante pro tempore tutti rappresentati e difesi dall'avv.Antonio Elio Salemme (C.F. ) C.F._3
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bacoli alla via G. De Rosa n. 38, in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_3
in persona dei liquidatori pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio
Mariottino e Rita Napolitano, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado
APPELLATA
CONCLUSIONI Con le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate entro il termine del 11.05.2024 fissato in sostituzione dell'udienza prevista per la medesima data, tutte le parti costituite concludevano riportandosi ai rispettivi atti e alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo grado di giudizio:
I.
1. Con atto di citazione notificato il 25.10.2012, la società Controparte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.3695/2012 emesso dal Tribunale di
Napoli con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 26.509,38 (quale saldo della fattura n. 16 dell'anno 2000 di € 12.427,88 e di altra fattura da emettere in seguito al versamento) in favore della SE.TEC. S.r.l., nonché della somma di € 6.508,00
(a saldo della fattura n. 3 dell'anno 2000) oltre interessi in favore dello . Parte_2
A sostegno dell'opposizione la società Cooperativa deduceva la carenza di Par Cont legittimazione attiva delle ricorrenti . e , nonché la falsità della Parte_2
rendicontazione datata 31.10.2000, deducendo che:
- in data 27.09.1995, era stato affidato alla SE.TEC. l'appalto per la realizzazione di una costruzione interrata su due livelli adibita a parcheggio privato;
- in data 25.01.1996, con successiva scrittura privata, anche la Provincia Napoletana dei Padri Scolopi, affidava alla SE.TEC. i medesimi lavori, nonché le opere collegate al
Programma Multiregionale Appia antica – cammino di fede e cultura;
- nell'aprile 1999, la e la Provincia Napoletana dei Padri Scolopi Controparte_1
sottoscrivevano un contratto di appalto affidando la realizzazione delle medesime opere al Controparte_3
- alla stipula dell'accordo facevano seguito i conferimenti degli incarichi all'arch. Pt_1
e all'ing. Pt_3
- tali accordi venivano, poi, trasfusi nell'accordo di programma stipulato tra la CP_4
la Provincia di Napoli ed il atato 02.09.1999;
[...] Parte_5
- in seguito alla realizzazione del parcheggio di via Leopardi complesso Scuole Pie, interveniva il collaudo statico con atto del 29.05.2000, nonché il collaudo tecnico amministrativo nel settembre 2001.
Per tali motivi, la opponente chiedeva: CP_1
“in via preliminare e pregiudiziale, in rito, a mezzo della emittenda sentenza, in accolgimento delle sollevate eccezioni, in rito, di carenza di legittimazione attiva delle parti opposte e passiva di essa opponente in relazione alle pretese creditorie avanzate nei suoi confronti dalle stesse con l'opposto provedimento monitorio, revocare lo stesso.
In subordine, in caso di rigetto delle suindicate eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva, voglia l'adita, a mezzo della emittenda sentenza, dichiarare che nulla
è dovuto dalla opponente società alle parti opposte, per intervenuta prescrizione estintiva del loro diritto di credito, e, per lo effetto, revocare l'opposto provvedimento monitorio.
Il tutto, in ogni caso, con il favore delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione delle stesse alla scrivente difensore, in quanto in esse antistatario”.
Con riferimento alla dedotta falsità della firma della rendicontazione posta alla base del decreto ingiuntivo, la cooperativa si riservava di proporre altra eventuale iniziativa giudiziaria.
Parte I.
2. Instaurato il contraddittorio, la e lo studio si Controparte_5
costituivano in giudizio chiedendo la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto e nel merito :
“confermare il decreto ingiuntivo n. 3695/12 emesso dal Tribunale di Napoli – sez. II, in persona del G.I. dott. Tedesco, il 19.06.2012 e, per l'effetto, anche in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare PA
, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle seguenti
[...]
somme:
- in favore della in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, € 26.509,39 – oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal 31.10.2000 e fino al soddisfo;
- in favore dello , in persona del legale rappresentante pro tempore, € Parte_2
6.508,00 – oltre Inarcassa, interessi legali e svalutazione monetaria dal 31.10.2000 e fino al soddisfo;
- nonché pagare spese e compensi di giudizio, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario”.
I.
3. Con provvedimento del 23.11.2015, per motivi di connessione oggettiva e soggettiva, veniva disposta la riunione al presente giudizio di opposizione del procedimento di più recente iscrizione a ruolo recante il n.32674/2013 R.G., instaurato da , in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. dello Studio Parte_1
ATO, da dalla SE.TEC. S.r.l. nei confronti della Parte_3 PA al fine di ottenere il pagamento di corrispettivi asseritamente dovuti per
[...] prestazioni d'opera intellettuale e servizi tecnici.
In particolare, gli attori chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“nel merito ed in via principale:
1) accertare e dichiarare l'inadempienza della società “
[...]
ai contratti d'opera professionale e di servizi, stipulati in suo Parte_6 nome e per suo conto, dal .Tec rispettivamente con l'ing. CP_7 Parte_3 con l'arch. in proprio ed in qualità di l.r.p.t. dell studio ATO e con
[...] Parte_1
la Se.Tec.
2) per l'effetto, condannare la stessa società Controparte_8
in persona del l.r.p.t., al pagamento di € 26,328,22 oltre IVA e
[...] contributo Inarcassa in favore dell'ing. di € 219.460,76 oltre IVA e Parte_3 contributo Inarcassa in favore dell'arch. e di € 11.841,70 oltre IVA in Parte_1
favore della Setec s.r.l., importi tutti da maggiorarsi degli interessi moratori calcolati ex
d.lgs. 231/2002 a partire dall'01.12.2001 e fino alla data dell'effettivo soddisfo;
Sempre nel merito e nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudice adito ritenesse sussistente un difetto nel mandato conferito al dalla Cooperativa: CP_3
1) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1399 cod.civ., che società
[...] ha ratificato, con la sottoscrizione dell'accordo di programma PA
e successive scritture private, i contratti di opera professionale e servizi conclusi per suo conto dal .Tec. con l'ing. con l'arch. e CP_7 Parte_3 Parte_1
con la Setec S.r.l.
2) per l'effetto, condannare la stessa società PA
in persona del l.r.p.t., al apgamento di di € 26,328,22 oltre IVA e
[...] contributo Inarcassa in favore dell'ing. di € 219.460,76 oltre IVA e Parte_3 contributo Inarcassa in favore dell'arch. e di € 11.841,70 oltre IVA in Parte_1
favore della Setec s.r.l., importi tutti da maggiorarsi degli interessi moratori calcolati ex
d.lgs. 231/2002 a partire dall'01.12.2001 e fino alla data dell'effettivo soddisfo;
Sempre nel merito e nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudice adito ritenesse insussistente la ratifica dei contratti:
1) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1712 cod.civ. che società PA
non avendo risposto alla comunicazione di eseguito mandato, PA
ha, di fatto, approvato i contratti di opera professionale e servizi conclusi per suo conto dal .Tec. con l'ing. con l'arch. e con la CP_7 Parte_3 Parte_1
Setec srl.
2) per l'effetto, condannare la stessa società PA
in persona del l.r.p.t., al pagamento di di € 26,328,22 oltre IVA e
[...] contributo Inarcassa in favore dell'ing. di € 219.460,76 oltre IVA e Parte_3 contributo Inarcassa in favore dell'arch. e di € 11.841,70 oltre IVA in Parte_1
favore della Setec s.r.l., importi tutti da maggiorarsi degli interessi moratori calcolati ex
d.lgs. 231/2002 a partire dall'01.12.2001 e fino alla data dell'effettivo soddisfo”.
I.
4. Anche in tale autonomo giudizio – poi riunito – si era costituita la CP_1 chiedendo anche in tal sede l'accertamento della carenza di legittimazione
[...]
attiva degli attori in quanto estranei alle scritture del 1995 e del 1999 di affidamento dei lavori, nonché la carenza di legittimazione passiva della cooperativa la quale, eventualmente, sarebbe tenuta al pagamento solo nei confronti del .Tec. CP_7
I.
5. Istruita la causa e precisate le conclusioni, con provvedimento del 25.05.2017 la causa era riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
I.
6. Il Tribunale di Napoli – II sezione civile, con la sentenza n. 9949/2017 pubblicata il
05.10.2017, così provvedeva:
“a) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3695/2012 del Tribunale di Napoli;
b) rigetta le domande di pagamento proposte da , , Parte_1 Parte_3
e Se.Tec. srl. In liquidazione;
Parte_2
c) condanna , , e , Parte_1 Parte_3 Parte_2 Controparte_5
in solido, al pagamento in favore di PA
al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €
[...]
11.064,00 di cui € 371,00 per esborsi ed € 10.693,00 per compensi, oltre rimb. Forf. Del
15% sui compensi, iva e cpa”.
Il Tribunale adito, ritenuta infondata l'eccezione di carenza di giurisdizione in favore del
Giudice amministrativo nonché quella di incompetenza per la presenza della clausola arbitrale nel contratto di appalto del 08.04.1999, rigettava la domanda ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione del diritto al pagamento delle somme richieste dalle attrici, essendo decorso il termine ordinario decennale a far data dal collaudo tecnico del settembre 2001. Al riguardo, il Tribunale rilevava l'inidoneità delle lettere di sollecito inoltrate al da parte del .Tec. in quanto provenienti Controparte_9 CP_7
da soggetto diverso dagli attori e, soprattutto, in quanto intenzionato ad agire nel proprio esclusivo interesse. Con riferimento, invece, all'unica missiva datata 18.06.2004 astrattamente idonea a produrre l'effetto interruttivo limitatamente al credito della sola
SE.TEC. srl, il Tribunale rilevava, da un lato, la mancanza della prova che detta comunicazione fosse stata effettivamente ricevuta dalla destinataria Cooperativa e, dall'altro, che la stessa facesse riferimento alla fattura n. 16 del 13.10.2000 azionata in sede monitoria ma, secondo quanto dedotto dagli stessi attori nell'atto di citazione del secondo giudizio, saldata dalla Controparte_1
Il giudizio di appello:
II.
1. Con atto di citazione notificato il 02.11.2017, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e Se.tec. s.r.l. proponevano appello avverso detta sentenza chiedendo in via
[...]
preliminare la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza e, nel merito,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“2) annullare e/o revocare la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9949 del 05.10.2017 per le ragioni di cui in narrativa;
3) per l'effetto, avuto riguardo al giudizio avente R.G. n. 30045/2013, confermare il decreto ingiuntivo n. 3695 emesso in data 19.06.2012 dal Tribunale di Napoli condannando la , in persona PA
del legale rappresentante p.t. al pagamento delle seguenti somme:
- in favore della SE.TEC. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, €
26.509,38, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal 31.10.2000 e fino al soddisfo;
- in favore dello , in persona del legale rappresentante pro tempore, € Parte_2
6.508,00 oltre Inarcassa, interessi legali e svalutazione monetaria dal 31.10.2000 e fino al soddisfo;
4) per l'effetto, avuto riguardo al giudizio avente Rg. N. 32674/2013, accertare e dichiarare l'inadempienza della società PA
ai contratti d'opera professionale e di servizi, stipulati in suo nome e per
[...] suo conto, dal .Tec. rispettivamente con l'ing. con CP_7 Parte_3
l'arch. in proprio ed in qualità di l.r.p.t. dello studio ATO e con la Se.Tec. Parte_1
srl;
5) per l'effetto di cui al punto 4), condannare la stessa società
[...]
in persona del l.r.p.t, al pagamento di € PA
26,328,22 oltre IVA e contributo Inarcassa in favore dell'ing. di € Parte_3
219.460,76 oltre IVA e contributo Inarcassa in favore dell'arch. e di € Parte_1 11.841,70 oltre IVA in favore della Setec s.r.l., importi tutti da maggiorarsi degli interessi moratori calcolati ex d.lgs. 231/2002 a partire dall'01.12.2001 e fino alla data dell'effettivo soddisfo;
Sempre nel merito e nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudice adito ritenesse sussistente un difetto nel mandato conferito al dalla Cooperativa: CP_3
6) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1399 cod.civ., che società
[...] ha ratificato, con la sottoscrizione dell'accordo di programma PA
e successive scritture private, i contratti di opera professionale e servizi conclusi per suo conto dal .Tec. con l'ing. con l'arch. e CP_7 Parte_3 Parte_1
con la Setec S.r.l.
7) per l'effetto, condannare la stessa società PA
in persona del l.r.p.t., al pagamento di di € 26,328,22 oltre IVA e
[...] contributo Inarcassa in favore dell'ing. di € 219.460,76 oltre IVA e Parte_3 contributo Inarcassa in favore dell'arch. e di € 11.841,70 oltre IVA in Parte_1
favore della Setec s.r.l., importi tutti da maggiorarsi degli interessi moratori calcolati ex
d.lgs. 231/2002 a partire dall'01.12.2001 e fino alla data dell'effettivo soddisfo;
Sempre nel merito e nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudice adito ritenesse insussistente la ratifica dei contratti:
8) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1712 cod.civ. che società PA
non avendo risposto alla comunicazione di eseguito mandato, PA
ha, di fatto, approvato i contratti di opera professionale e servizi conclusi per suo conto dal .Tec. con l'ing. con l'arch. e con la CP_7 Parte_3 Parte_1
Setec srl.
9) per l'effetto, condannare la stessa società PA
in persona del l.r.p.t., al pagamento di di € 26,328,22 oltre IVA e
[...] contributo Inarcassa in favore dell'ing. di € 219.460,76 oltre IVA e Parte_3 contributo Inarcassa in favore dell'arch. e di € 11.841,70 oltre IVA in Parte_1
favore della Setec s.r.l., importi tutti da maggiorarsi degli interessi moratori calcolati ex
d.lgs. 231/2002 a partire dall'01.12.2001 e fino alla data dell'effettivo soddisfo
In ogni caso
10) si chiede la condanna della società Controparte_8
in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese legali del doppio grado di
[...] giudizio”. Con il primo motivo gli appellanti contestavano la decisione del giudice di prime cure che riteneva fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Controparte_1
sostenendo che:
- le lettere inviate dal .Tec. erano idonee ad interrompere la prescrizione, CP_7
atteso che il operava quale mandatario dei consorziati nei confronti dei terzi CP_7
e quindi legittimato a compiere atti interruttivi della prescrizione. Al contempo, il
.Tec. operava quale coordinatore di tutte le richieste degli Istituti religiosi CP_7
nei confronti dei tecnici incaricati, in virtù degli accordi di programma del settembre e del dicembre 1999. In ogni caso, ciò discenderebbe dal contratto di mandato sussistente tra la ed il .Tec. al fine di compiere tutte le attività Controparte_1 CP_7
giuridiche per la realizzazione del progetto.
- in secondo luogo, la avrebbe ratificato l'opera svolta dagli Controparte_1
appellanti con la sottoscrizione del rendiconto predisposto il 31.10.2000 nonché con il collaudo delle opere.
- l'interruzione del termine prescrizionale ad opera del riconoscimento del debito effettuato dalla con la lettera del 28.08.2008, con il quale la Controparte_1
Cooperativa aveva proposto anche un eventuale accordo transattivo.
Inoltre, con riferimento al capo di sentenza con cui il Tribunale aveva considerato la cifra di € 13.427,88 non dovuta in quanto già pagata dalla a saldo della fattura CP_1
n. 16 del 13.10.2000, gli appellanti deducevano che la somma richiesta con il decreto ingiuntivo rappresentava la differenza tra quanto pagato e quanto ancora dovuto in ragione della medesima fattura.
Con il secondo motivo, gli appellanti riproponevano le domande dichiarate assorbite in primo grado aventi ad oggetto il loro diritto al pagamento dei corrispettivi per le attività di progettazione ed esecuzione dei lavori, la cui spettanza sarebbe incontrovertibile in considerazione di quanto provato con i contratti di appalto e gli accordi di programma versati in atti. Opere la cui esatta esecuzione sarebbe, tra l'altro, certificata dai due collaudi – uno delle strutture l'altro tecnico amministrativo – intervenuti all'esito dei lavori.
Evidenziavano inoltre che il .Tec. aveva operato quale mandatario degli CP_7
Enti partecipanti agli accordi di programma le cui attività, non disponendo di una propria struttura operativa, erano state commissionate a professionisti esterni quali, appunto,
l'ing. l'arch. e la società Se.Tec., che espletavano gli Parte_3 Parte_1 incarichi ricevuti nell'interesse esclusivo del e, a propria volta, in ragione del CP_3 contratto di mandato, della Incarichi che, anche laddove fosse Controparte_1
considerato insussistente il rapporto di mandato, erano stati ratificati nel contratto di appalto dell'aprile 1999.
Con comparsa di risposta depositata il 14 febbraio 2018 si costituiva in giudizio la
, la quale chiedeva il rigetto PA dell'appello e la conferma integrale della sentenza gravata, con vittoria di spese processuali.
Precisate le conclusioni e lette le note scritte depositate per l'udienza del 07.07.2022 nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 co. 4 del d.l. 19 maggio 2020 n.
34, con ordinanza adottata in pari data la causa veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
In seguito, con provvedimento adottato il 27 ottobre 2022 a scioglimento della riserva precedentemente assunta, veniva disposta la rimessione sul ruolo della causa vista la necessità dell'acquisizione del fascicolo di primo grado che, benchè richiesto, non era ancora pervenuto.
Precisate nuovamente le conclusioni, con provvedimento del 03 novembre 2023 la causa era introitata nuovamente in decisione ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza dell'08.02.2024, sciolta la riserva precedentemente assunta, la causa veniva rimessa nuovamente sul ruolo “Rilevato che il presente appello non può essere deciso dalla Corte di Appello nella composizione innanzi alla quale le parti hanno precisato le conclusioni, trattandosi di appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli redatta dal Dr.Paolo Mariani”.
Indi, precisate nuovamente le conclusioni, la causa era assegnata in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
1.Con il primo motivo di gravame gli appellanti contestano la decisione del giudice di prime cure che riteneva fondata l'eccezione di prescrizione del diritto al pagamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle opere e degli incarichi professionali, sul presupposto della non idoneità ad interrompere il termine
CP_ prescrizionale delle richieste inviate medio tempore dal . alla CP_7
Controparte_1 Prima di analizzare funditus il tema della prescrizione, occorre innanzitutto ricostruire i rapporti instaurati tra le varie parti in causa, per poi soffermarsi sulla questione della titolarità del diritto al pagamento in quanto strettamente connessa all'idoneità o meno degli atti interruttivi posti in essere dal .Tec.. CP_7
1.1. Come concordemente affermato da tutte le parti in causa, il contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di realizzazione del parcheggio interrato realizzato in via
Leopardi presso il complesso Scuole Pie è stato stipulato nell'aprile del 1999 tra la Cont CP_ il . e la . In particolare, Controparte_1 CP_7 Controparte_10
nella premessa del contratto di appalto del 08.04.1999, si legge testualmente che
“nell'ambito del , la Consortile Glob. cui partecipa la SE.TEC. srl e CP_3 CP_11 che è controllata dalla Provincia, può attendere all'esecuzione dei lavori di che trattasi opportunamente coordinati dal stesso”, lasciando chiaramente intendere che CP_3 la SE.TEC. srl costituisce una partecipante nella società consorziata “Consortile
Glob. . CP_11
L'art. 2 del contratto di appalto dispone che la Provincia e la Controparte_1
“affidano alla Consortile ed al che accettano rispettivamente, la prima CP_3
l'esecuzione delle opere e delle forniture occorrenti per l'adattamento dei locali dell' alla nuova destinazione per Accoglienza e per la realizzazione Parte_7
della struttura interrata destinata a parcheggio pertinenziale privato distribuito a box ai piani -2 e -3 nonché a stalli e spazi polifunzionali al piano -1 comprese le sistemazioni in copertura, e il secondo il coordinamento degli stessi ed i servizi di supporto”.
Nel medesimo articolo si legge ancora che “saranno regolate in altra sede i rapporti tra le dette Proprietà e la Se.Tec., per le prestazioni professionali rese e da rendersi”. Tale disposizione si spiega in considerazione dei precedenti contratti di appalto stipulati dalla
Cooperativa Leoparti con la Se.Tec. S.r.l. per la realizzazione della medesima opera.
Contratti che, per stessa disposizione delle parti, sono stati poi superati e risolti con la stipulazione dell'appalto del 1999.
Dal testo negoziale emerge, quindi, in maniera chiara che al contratto di appalto non ha partecipato – né direttamente né mediatamente a mezzo del .Tec. – la CP_7
società Se.Tec. srl, essendo addirittura previsto che i rapporti tra questa e la arebbero stati regolati con altra autonoma convenzione. Controparte_1
Al fine di eseguire i lavori commissionati, le committenti hanno previsto con lo stesso contratto di appalto anche l'affidamento della direzione dei lavori, disponendo all'art.15 che “la direzione e la contabilizzazione dei lavori sono affidate dalle Committenti all'arch. iscritta nell'Albo degli Architetti della Provincia di Napoli: la stessa potrà Parte_1 essere coadiuvata da professionisti di gradimento della Proprietà”. All'art. 16, avente ad oggetto le funzioni di Ingegnere Capo e responsabile del procedimento, è stato previsto che tali funzioni "saranno svolte dall'Ing. iscritto nell'Albo degli Parte_3
Ingegneri della Provincia di Salerno”.
In sostanza, quindi, dalle disposizioni contrattuali richiamate emerge che:
CP_ a) le società appaltatrici dei lavori sono esclusivamente la . e la CP_7
Consortile Glob.Tec.;
b) la società Se.Tec. srl non ha mai partecipato al contratto di appalto stipulato in data 08 aprile 1999, disponendo anzi lo stesso contratto che il rapporto con questa società sarebbe stato regolato con altra differente convenzione;
c) l'arch. e l'ing. sono stati incaricati dalla Parte_1 Parte_3
per lo svolgimento delle attività, rispettivamente, di Controparte_1
direzione dei lavori e responsabile del procedimento.
Nulla è stato disposto nel contratto richiamato con riferimento alla posizione dello Pt_2
, il quale è rimasto estraneo a qualsiasi convenzione intervenuta tra le committenti e
[...]
Par le società appaltatrici. Allo studio si fa riferimento solo all'interno delle lettere di incarico formulate dal .Tec. Al più, quindi, il detto avrebbe dovuto CP_7 Pt_2
proporre domanda nei confronti del , in quanto suo diretto committente. CP_3
Per tale motivo, quindi, va preliminarmente rilevato il difetto di legittimazione ad agire in giudizio nei confronti della , in quanto parte del Controparte_12 Parte_2
tutto estranea al rapporto contrattuale instaurato con il contratto di appalto richiamato.
1.2. Successivamente alla stipula dell'appalto, sono intervenuti n. 2 accordi di programma (stipulati in data 02 settembre 1999 e 15.12.1999), con il quale le Pubbliche
Amministrazioni coinvolte hanno definito la programmazione e le modalità di attuazione delle opere e degli interventi da realizzare nell'ambito del Programma Multiregionale
Appia Antica, tra cui appunto proprio la realizzazione del parcheggio interrato.
Al riguardo, infatti, è bene ricordare che gli accordi di programma, previsti dall'art.34 co.1 del d.lgs. n.267/2000 (c.d. TUEL), costituiscono uno strumento di semplificazione e negoziazione dell'azione amministrativa, al fine di coordinare le attività delle amministrazioni appartenenti a diversi livelli di governo. Per sua stessa natura, l'accordo di programma ha un oggetto di natura pubblicistica, essendo finalizzato al coordinamento degli interessi pubblici da parte delle amministrazioni coinvolte. Non è prevista, infatti, la partecipazione dei privati, essendo destinatari dell'accordo solo ed esclusivamente le pubbliche amministrazioni.
Nel caso di specie, nei due accordi di programma si dà semplicemente atto che il
.Tec. avrebbe provveduto “a tutte le attività utili all'attuazione del CP_7
Programma nelle sue diverse fasi”.
Con tale disposizione, le Pubbliche Amministrazioni partecipanti all'accordo hanno riconosciuto al .Tec. il compito di provvedere alle attività necessarie CP_7 all'attuazione del Programma. Diversamente da quanto affermato dagli appellanti, da ciò non può farsi assolutamente discendere la sussistenza di un rapporto di mandato tra gli Istituti religiosi ed il stesso, con i quali il rapporto va ricondotto CP_3 esclusivamente nell'ambito del rapporto di appalto per la realizzazione delle opere commissionate, senza che allo stesso fosse riconosciuto alcun potere di tipo gestorio o rappresentativo degli Enti religiosi. Tra l'altro, dagli accordi di programma emerge chiaramente che il .Tec. e la abbiano entrambi CP_7 Controparte_1
partecipato alla riunione della Giunta Regionale della ma ciascuno CP_4
rappresentato da un soggetto differente, in particolare il .Tec. dal Prof. CP_7
Padre e la dal delegato Geom. . Persona_1 Controparte_1 Parte_8
Tale circostanza contraddice chiaramente l'affermazione degli appellanti secondo cui il
.Tec. avrebbe partecipato all'accordo di programma rappresentando, in CP_7
virtù di un paventato rapporto di mandato, anche la Inoltre, Controparte_1 diversamente dalla vicenda processuale portata all'attenzione del Tribunale di Lecce in cui negli atti allegati era disposto che il .Tec. “è soggetto attuatore del CP_7
programma ed agisce per il proprietario degli immobili al fine di compiere tutte le attività giuridiche e materiali necessarie alla riqualificazione”, nel caso di specie manca una disposizione che attribuisce al il potere di agire per il proprietario, limitandosi CP_3
al conferimento del compito di attuazione del programma di interventi.
2. Detto ciò, quindi, anche ai fini della prescrizione occorre tenere distinte le posizioni giuridiche del .Tec. e della Consortile Glob.Tec., quella della Se.Tec. CP_7
s.r.l. e, infine, quella dell'arch. e dell'ing. Parte_1 Parte_3
2.1. Con riguardo a e pur essendo astrattamente Parte_1 Parte_3
legittimati ad agire nei confronti della committente per gli incarichi espletati, in realtà tale diritto deve considerarsi prescritto per il decorso del termine decennale dal Collaudo tecnico-amministrativo dell'opera intervenuto nel settembre 2001. Come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, infatti, non possono considerarsi idonee a produrre tale effetto interruttivo le lettere di sollecito inoltrate alla da parte del .Tec. (documenti da f.4 a f.9 del Controparte_1 CP_7
fascicolo di parte di primo grado di + altri). Le lettere di sollecito, infatti, Pt_1
provengono da un soggetto terzo non legittimato a richiedere il pagamento delle prestazioni dovute dalla Cooperativa nei confronti dei professionisti a Parte_9
maggior ragione che dalle lettere emerge in maniera chiara la volontà del di CP_3
agire nel proprio esclusivo interesse.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non può dirsi sussistente tra i
CP_ professionisti ed il . alcun tipo di rapporto di Parte_9 CP_7
mandato o di rappresentanza, di modo che le lettere di diffida inviate dal CP_3 possano svolgere effetti anche nei loro confronti. Come è emerso dall'esame della documentazione negoziale, gli stessi non hanno mai ricoperto la qualità di consorziati all'interno del .Tec., di modo che lo stesso , laddove avesse CP_7 CP_3 voluto agire anche nell'interesse dei professionisti, avrebbe dovuto farlo in maniera palese ed espressa, attraverso la spendita del nome di e di Il Pt_1 Pt_3
, infatti, in ragione di quanto previsto con il contratto d'appalto de quo, ha CP_3 formalmente conferito l'incarico professionale alla e al con apposite Pt_1 Pt_3 lettere d'incarico depositate in atti, senza che dalle stesse possa emergere la sussistenza di un rapporto di mandato o rappresentanza tale per cui il possa CP_3
di agire nei confronti della committente per ottenere i pagamenti anche per i professionisti incaricati.
Laddove i professionisti avessero voluto esercitare il proprio diritto al pagamento, avrebbero dovuto farlo in prima persona, indirizzando alla – in Controparte_1 forza del contratto di appalto – o in alternativa al .Tec., in ragione degli CP_7
incarichi da questo conferiti, la richiesta di adempiere agli obblighi assunti.
Per tale motivo, quindi, vista l'inefficacia delle lettere inviate dalla .Tec. ai fini CP_7 dell'interruzione del termine prescrizionale, deve considerarsi prescritto il diritto di
[...]
e di al pagamento delle prestazioni eseguite quali direttore Pt_1 Parte_3 dei lavori e responsabile del procedimento, nell'ambito dei lavori per la realizzazione del parcheggio interrato di cui al contratto di appalto dell'aprile 1999.
2.2. Con riferimento alla posizione della Se.Tec. vale il medesimo discorso, a maggior ragione considerando il fatto che la stessa Se.Tec. è rimasta del tutto estranea dal contratto di appalto, ed anzi in esso è stato previsto che il rapporto con la Cooperativa sarebbe stato regolato con autonoma convenzione.
Al riguardo, però, va precisato un ulteriore aspetto attinente al rapporto tra la Se.Tec. ed il .Tec. CP_7
Come sostenuto dalle parti, la società Se.Tec. srl partecipava al .Tec. CP_7
con la qualità di società consorziata. In astratto, quindi, tra le parti sussiste un rapporto
CP_ di mandato tale che il . potrebbe essere considerato legittimato ad CP_7 agire anche nell'interesse della consorziata Se.Tec.
In generale, infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità “il contratto di di CP_7
cui all'art. 2602 c.c. comporta non già l'assorbimento delle imprese consorziate in un organismo unitario, realizzativo di un rapporto di immedesimazione organica con le singole contraenti, bensì la costituzione tra le stesse di un'organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle loro attività, ciascuna delle quali, in seguito all'ampliamento della causa storica di tale contratto intervenuta con la modifica dell'art.
2606 c.c., introdotta dalla l. n. 377 del 1976, e l'entrata in vigore della l. n. 240 del 1981,
è affidata ad un'organizzazione autonoma avente, nell'attività di gestione svolta, rilevanza esterna, sicché il , coerentemente coi principi di cui agli artt. 2608 e CP_7
2609 c.c., nel contrattare con i terzi, ai sensi dell'art. 2615, comma 2, c.c., opera quale mandatario dei consorziati senza bisogno di spenderne il nome, con la conseguenza che l'obbligazione sorge in capo ad essi per il solo fatto che sia stata assunta nel loro interesse” (Cass. civ. ord. 40782/2021; conf. Cass. civ. sent n. 6569/2020).
Con specifico riguardo alla materia degli appalti, è stato altresì affermato che “nell'ipotesi di contratto d'appalto stipulato con un , il vincolo contrattuale sussistente tra CP_7
il committente e il , e tra quest'ultimo e le società consorziate, fa sì che CP_7
il committente sia solidalmente responsabile, ex art. 29, comma 2, del d.lgs n. 276 del
2003 (nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012, e dalla l. n. 92 del 2012), per gli inadempimenti delle consorziate, dovendo individuarsi in queste ultime le vere "appaltatrici", rispetto alle quali sorge l'esigenza di tutela in favore dei lavoratori, posta a fondamento della citata disposizione” (Cass. civ. ord. n. 40782/2021).
Dalla giurisprudenza richiamata, sembrerebbe emergere il principio secondo cui, in caso di contratto di appalto concluso dal con la società committente, il CP_7 CP_7
opera quale mandatario delle imprese consorziate senza la necessità di spenderne il nome, con la conseguenza che l'obbligazione sorge in capo alle seconde per il sol fatto che sia stata contratta nel loro interesse.
Da un'analisi attenta di questa giurisprudenza, però, emerge che affinchè sorga il vincolo contrattuale in capo alle consorziate non è sufficiente il sol fatto che l'accordo sia concluso dal - anche senza spendita del nome - risultando necessario un CP_7 ulteriore requisito, ovvero che l'obbligazione sia stata contratta proprio nello specifico interesse delle consorziate.
Nelle vicende alla base degli arresti giurisprudenziali che hanno dato l'occasione alla
S.C. di precisare i principi di diritto richiamati riguardanti il rapporto tra e CP_7
consorziati, era possibile evincere il fatto che il avesse compiuto atti anche CP_3 nell'interesse della consorziata dalle stesse disposizioni contrattuali, nelle quali la committente ed il davano atto in maniera espressa che le prestazioni CP_7
sarebbero state eseguite proprio dalla . CP_10
Nel caso di specie, invece, non soltanto a partecipare al contratto di appalto concluso con la è stata un'altra consorziata – per l'appunto la Consortile Controparte_1
Glob.Tec. - ma nello stesso contratto veniva chiaramente previsto che il rapporto con la
Se.Tec. sarebbe stato regolato in altra sede.
Per tali motivi, quindi, con riferimento allo specifico rapporto di appalto di opere instaurato con la non potendo rinvenire alcun rapporto di Controparte_1
rappresentanza tra il .Tec. e la consorziata Se.Tec., le lettere con le CP_7
quali il ha chiesto alla Cooperativa di pagare i corrispettivi dovuti non possono CP_3
Part svolgere alcun effetto interruttivo anche nei confronti della ec..
D'altronde, alla stessa conclusione si perviene in considerazione di quanto detto in precedenza riguardo ai rapporti tra .Tec. e CP_7 Controparte_1 riconducibile esclusivamente nell'ambito del rapporto di appalto di opere e non anche a quello di mandato, mancando agli atti la prova del conferimento di alcun potere gestorio in capo al . CP_3
In ultimo, non può trovare condivisione neanche la prospettazione difensiva secondo cui il termine prescrizionale sarebbe stato interrotto dal rendiconto depositato in atti recante il timbro della Controparte_1
Secondo l'art.1988 c.c. può aversi riconoscimento del debito solamente quando il debitore effettui una dichiarazione facendola pervenire al creditore. Tale effetto di riconoscimento deve essere escluso laddove si abbia riguardo ad atti di contabilità interna quali, appunto, l'approvazione di rendiconti consuntivi. Di certo tali consuntivi possono assumere una valenza probatoria per giustificare la richiesta di pagamento dei creditori, non potendo però fungere da riconoscimento del debito e, quindi, da atto interruttivo del termine di prescrizione.
Tale affermazione trova supporto nella giurisprudenza di legittimità la quale, in una vicenda riguardante il rapporto tra un professionista ed un condominio, ha escluso che il rendiconto condominiale nel quale erano indicate le somme spettanti al professionista potesse assumere il valore di riconoscimento del debito, mancando proprio della natura di dichiarazione unilaterale recettizia da cui deriva l'effetto di astrazione processuale della causa debendi (Cass. civ. sent. n. 5800/2022).
Tra l'altro, il rendiconto cui gli appellanti fanno riferimento, reca una data (31.10.2000) diversa da quella considerata dal giudice di prime cure quale dies a quo del termine di prescrizione, rappresentato dal momento del collaudo tecnico-amministrativo intervenuto nel settembre 2001.
Per tutti questi motivi, quindi, l'appello non può trovare accoglimento con conseguenziale conferma integrale della sentenza impugnata.
3. Le spese seguono la soccombenza, secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1,
c.p.c., e si pongono quindi in capo agli appellanti stante il rigetto integrale del gravame proposto.
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n 147/2022, con riguardo al valore della causa (scaglione da euro 260.001,00 a euro 520.000,00) e quantificando il compenso ai valori medi delle tariffe tenendo conto delle fasi effettivamente svolte, con esclusione quindi della fase istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello.
4. Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.01.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta – nel caso di specie gli appellanti , Parte_1 Pt_2
, SE.TEC. S.R.L. - è tenuta a versare un ulteriore importo
[...] Parte_3
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, , SE.TEC. S.R.L., nei confronti Parte_1 Parte_2 Parte_3 di avverso la sentenza Controparte_1
n. 9949/2017 del Tribunale di Napoli – XI sezione civile, pubblicata il 05.10.2017, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna , , SE.TEC. S.R.L. Parte_1 Parte_2 Parte_3
al pagamento, in favore di Controparte_1
, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in €
[...]
14.239,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali.
c) visti gli artt. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia) e 1, comma 18, L.n.228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
SE.TEC. S.R.L. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...]
quello dovuto ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli, addì 27.12.2024
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.6211/2017 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 9949/2017 del Tribunale di Napoli – XI sezione civile, pubblicata il
05.10.2017 e non notificata vertente
TRA
( ) nata a Napoli il [...], in [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e nella qualità di legale rappresentante pro tempore dello (C.F. e P.IVA Parte_2
) con sede in Napoli alla via Dominicis n. 14 P.IVA_1
( ) nato a [...] il [...] con Parte_3 CodiceFiscale_2
domicilio in Napoli alla via Dominicis n. 14
SE.TEC. S.R.L. (C.F. e P.IVA con sede in Napoli alla via Dominicis n. P.IVA_2
14 in persona del legale rappresentante pro tempore tutti rappresentati e difesi dall'avv.Antonio Elio Salemme (C.F. ) C.F._3
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bacoli alla via G. De Rosa n. 38, in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_3
in persona dei liquidatori pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio
Mariottino e Rita Napolitano, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado
APPELLATA
CONCLUSIONI Con le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate entro il termine del 11.05.2024 fissato in sostituzione dell'udienza prevista per la medesima data, tutte le parti costituite concludevano riportandosi ai rispettivi atti e alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo grado di giudizio:
I.
1. Con atto di citazione notificato il 25.10.2012, la società Controparte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.3695/2012 emesso dal Tribunale di
Napoli con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 26.509,38 (quale saldo della fattura n. 16 dell'anno 2000 di € 12.427,88 e di altra fattura da emettere in seguito al versamento) in favore della SE.TEC. S.r.l., nonché della somma di € 6.508,00
(a saldo della fattura n. 3 dell'anno 2000) oltre interessi in favore dello . Parte_2
A sostegno dell'opposizione la società Cooperativa deduceva la carenza di Par Cont legittimazione attiva delle ricorrenti . e , nonché la falsità della Parte_2
rendicontazione datata 31.10.2000, deducendo che:
- in data 27.09.1995, era stato affidato alla SE.TEC. l'appalto per la realizzazione di una costruzione interrata su due livelli adibita a parcheggio privato;
- in data 25.01.1996, con successiva scrittura privata, anche la Provincia Napoletana dei Padri Scolopi, affidava alla SE.TEC. i medesimi lavori, nonché le opere collegate al
Programma Multiregionale Appia antica – cammino di fede e cultura;
- nell'aprile 1999, la e la Provincia Napoletana dei Padri Scolopi Controparte_1
sottoscrivevano un contratto di appalto affidando la realizzazione delle medesime opere al Controparte_3
- alla stipula dell'accordo facevano seguito i conferimenti degli incarichi all'arch. Pt_1
e all'ing. Pt_3
- tali accordi venivano, poi, trasfusi nell'accordo di programma stipulato tra la CP_4
la Provincia di Napoli ed il atato 02.09.1999;
[...] Parte_5
- in seguito alla realizzazione del parcheggio di via Leopardi complesso Scuole Pie, interveniva il collaudo statico con atto del 29.05.2000, nonché il collaudo tecnico amministrativo nel settembre 2001.
Per tali motivi, la opponente chiedeva: CP_1
“in via preliminare e pregiudiziale, in rito, a mezzo della emittenda sentenza, in accolgimento delle sollevate eccezioni, in rito, di carenza di legittimazione attiva delle parti opposte e passiva di essa opponente in relazione alle pretese creditorie avanzate nei suoi confronti dalle stesse con l'opposto provedimento monitorio, revocare lo stesso.
In subordine, in caso di rigetto delle suindicate eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva, voglia l'adita, a mezzo della emittenda sentenza, dichiarare che nulla
è dovuto dalla opponente società alle parti opposte, per intervenuta prescrizione estintiva del loro diritto di credito, e, per lo effetto, revocare l'opposto provvedimento monitorio.
Il tutto, in ogni caso, con il favore delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione delle stesse alla scrivente difensore, in quanto in esse antistatario”.
Con riferimento alla dedotta falsità della firma della rendicontazione posta alla base del decreto ingiuntivo, la cooperativa si riservava di proporre altra eventuale iniziativa giudiziaria.
Parte I.
2. Instaurato il contraddittorio, la e lo studio si Controparte_5
costituivano in giudizio chiedendo la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto e nel merito :
“confermare il decreto ingiuntivo n. 3695/12 emesso dal Tribunale di Napoli – sez. II, in persona del G.I. dott. Tedesco, il 19.06.2012 e, per l'effetto, anche in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare PA
, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle seguenti
[...]
somme:
- in favore della in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, € 26.509,39 – oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal 31.10.2000 e fino al soddisfo;
- in favore dello , in persona del legale rappresentante pro tempore, € Parte_2
6.508,00 – oltre Inarcassa, interessi legali e svalutazione monetaria dal 31.10.2000 e fino al soddisfo;
- nonché pagare spese e compensi di giudizio, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario”.
I.
3. Con provvedimento del 23.11.2015, per motivi di connessione oggettiva e soggettiva, veniva disposta la riunione al presente giudizio di opposizione del procedimento di più recente iscrizione a ruolo recante il n.32674/2013 R.G., instaurato da , in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. dello Studio Parte_1
ATO, da dalla SE.TEC. S.r.l. nei confronti della Parte_3 PA al fine di ottenere il pagamento di corrispettivi asseritamente dovuti per
[...] prestazioni d'opera intellettuale e servizi tecnici.
In particolare, gli attori chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“nel merito ed in via principale:
1) accertare e dichiarare l'inadempienza della società “
[...]
ai contratti d'opera professionale e di servizi, stipulati in suo Parte_6 nome e per suo conto, dal .Tec rispettivamente con l'ing. CP_7 Parte_3 con l'arch. in proprio ed in qualità di l.r.p.t. dell studio ATO e con
[...] Parte_1
la Se.Tec.
2) per l'effetto, condannare la stessa società Controparte_8
in persona del l.r.p.t., al pagamento di € 26,328,22 oltre IVA e
[...] contributo Inarcassa in favore dell'ing. di € 219.460,76 oltre IVA e Parte_3 contributo Inarcassa in favore dell'arch. e di € 11.841,70 oltre IVA in Parte_1
favore della Setec s.r.l., importi tutti da maggiorarsi degli interessi moratori calcolati ex
d.lgs. 231/2002 a partire dall'01.12.2001 e fino alla data dell'effettivo soddisfo;
Sempre nel merito e nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudice adito ritenesse sussistente un difetto nel mandato conferito al dalla Cooperativa: CP_3
1) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1399 cod.civ., che società
[...] ha ratificato, con la sottoscrizione dell'accordo di programma PA
e successive scritture private, i contratti di opera professionale e servizi conclusi per suo conto dal .Tec. con l'ing. con l'arch. e CP_7 Parte_3 Parte_1
con la Setec S.r.l.
2) per l'effetto, condannare la stessa società PA
in persona del l.r.p.t., al apgamento di di € 26,328,22 oltre IVA e
[...] contributo Inarcassa in favore dell'ing. di € 219.460,76 oltre IVA e Parte_3 contributo Inarcassa in favore dell'arch. e di € 11.841,70 oltre IVA in Parte_1
favore della Setec s.r.l., importi tutti da maggiorarsi degli interessi moratori calcolati ex
d.lgs. 231/2002 a partire dall'01.12.2001 e fino alla data dell'effettivo soddisfo;
Sempre nel merito e nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudice adito ritenesse insussistente la ratifica dei contratti:
1) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1712 cod.civ. che società PA
non avendo risposto alla comunicazione di eseguito mandato, PA
ha, di fatto, approvato i contratti di opera professionale e servizi conclusi per suo conto dal .Tec. con l'ing. con l'arch. e con la CP_7 Parte_3 Parte_1
Setec srl.
2) per l'effetto, condannare la stessa società PA
in persona del l.r.p.t., al pagamento di di € 26,328,22 oltre IVA e
[...] contributo Inarcassa in favore dell'ing. di € 219.460,76 oltre IVA e Parte_3 contributo Inarcassa in favore dell'arch. e di € 11.841,70 oltre IVA in Parte_1
favore della Setec s.r.l., importi tutti da maggiorarsi degli interessi moratori calcolati ex
d.lgs. 231/2002 a partire dall'01.12.2001 e fino alla data dell'effettivo soddisfo”.
I.
4. Anche in tale autonomo giudizio – poi riunito – si era costituita la CP_1 chiedendo anche in tal sede l'accertamento della carenza di legittimazione
[...]
attiva degli attori in quanto estranei alle scritture del 1995 e del 1999 di affidamento dei lavori, nonché la carenza di legittimazione passiva della cooperativa la quale, eventualmente, sarebbe tenuta al pagamento solo nei confronti del .Tec. CP_7
I.
5. Istruita la causa e precisate le conclusioni, con provvedimento del 25.05.2017 la causa era riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
I.
6. Il Tribunale di Napoli – II sezione civile, con la sentenza n. 9949/2017 pubblicata il
05.10.2017, così provvedeva:
“a) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3695/2012 del Tribunale di Napoli;
b) rigetta le domande di pagamento proposte da , , Parte_1 Parte_3
e Se.Tec. srl. In liquidazione;
Parte_2
c) condanna , , e , Parte_1 Parte_3 Parte_2 Controparte_5
in solido, al pagamento in favore di PA
al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €
[...]
11.064,00 di cui € 371,00 per esborsi ed € 10.693,00 per compensi, oltre rimb. Forf. Del
15% sui compensi, iva e cpa”.
Il Tribunale adito, ritenuta infondata l'eccezione di carenza di giurisdizione in favore del
Giudice amministrativo nonché quella di incompetenza per la presenza della clausola arbitrale nel contratto di appalto del 08.04.1999, rigettava la domanda ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione del diritto al pagamento delle somme richieste dalle attrici, essendo decorso il termine ordinario decennale a far data dal collaudo tecnico del settembre 2001. Al riguardo, il Tribunale rilevava l'inidoneità delle lettere di sollecito inoltrate al da parte del .Tec. in quanto provenienti Controparte_9 CP_7
da soggetto diverso dagli attori e, soprattutto, in quanto intenzionato ad agire nel proprio esclusivo interesse. Con riferimento, invece, all'unica missiva datata 18.06.2004 astrattamente idonea a produrre l'effetto interruttivo limitatamente al credito della sola
SE.TEC. srl, il Tribunale rilevava, da un lato, la mancanza della prova che detta comunicazione fosse stata effettivamente ricevuta dalla destinataria Cooperativa e, dall'altro, che la stessa facesse riferimento alla fattura n. 16 del 13.10.2000 azionata in sede monitoria ma, secondo quanto dedotto dagli stessi attori nell'atto di citazione del secondo giudizio, saldata dalla Controparte_1
Il giudizio di appello:
II.
1. Con atto di citazione notificato il 02.11.2017, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e Se.tec. s.r.l. proponevano appello avverso detta sentenza chiedendo in via
[...]
preliminare la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza e, nel merito,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“2) annullare e/o revocare la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9949 del 05.10.2017 per le ragioni di cui in narrativa;
3) per l'effetto, avuto riguardo al giudizio avente R.G. n. 30045/2013, confermare il decreto ingiuntivo n. 3695 emesso in data 19.06.2012 dal Tribunale di Napoli condannando la , in persona PA
del legale rappresentante p.t. al pagamento delle seguenti somme:
- in favore della SE.TEC. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, €
26.509,38, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal 31.10.2000 e fino al soddisfo;
- in favore dello , in persona del legale rappresentante pro tempore, € Parte_2
6.508,00 oltre Inarcassa, interessi legali e svalutazione monetaria dal 31.10.2000 e fino al soddisfo;
4) per l'effetto, avuto riguardo al giudizio avente Rg. N. 32674/2013, accertare e dichiarare l'inadempienza della società PA
ai contratti d'opera professionale e di servizi, stipulati in suo nome e per
[...] suo conto, dal .Tec. rispettivamente con l'ing. con CP_7 Parte_3
l'arch. in proprio ed in qualità di l.r.p.t. dello studio ATO e con la Se.Tec. Parte_1
srl;
5) per l'effetto di cui al punto 4), condannare la stessa società
[...]
in persona del l.r.p.t, al pagamento di € PA
26,328,22 oltre IVA e contributo Inarcassa in favore dell'ing. di € Parte_3
219.460,76 oltre IVA e contributo Inarcassa in favore dell'arch. e di € Parte_1 11.841,70 oltre IVA in favore della Setec s.r.l., importi tutti da maggiorarsi degli interessi moratori calcolati ex d.lgs. 231/2002 a partire dall'01.12.2001 e fino alla data dell'effettivo soddisfo;
Sempre nel merito e nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudice adito ritenesse sussistente un difetto nel mandato conferito al dalla Cooperativa: CP_3
6) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1399 cod.civ., che società
[...] ha ratificato, con la sottoscrizione dell'accordo di programma PA
e successive scritture private, i contratti di opera professionale e servizi conclusi per suo conto dal .Tec. con l'ing. con l'arch. e CP_7 Parte_3 Parte_1
con la Setec S.r.l.
7) per l'effetto, condannare la stessa società PA
in persona del l.r.p.t., al pagamento di di € 26,328,22 oltre IVA e
[...] contributo Inarcassa in favore dell'ing. di € 219.460,76 oltre IVA e Parte_3 contributo Inarcassa in favore dell'arch. e di € 11.841,70 oltre IVA in Parte_1
favore della Setec s.r.l., importi tutti da maggiorarsi degli interessi moratori calcolati ex
d.lgs. 231/2002 a partire dall'01.12.2001 e fino alla data dell'effettivo soddisfo;
Sempre nel merito e nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudice adito ritenesse insussistente la ratifica dei contratti:
8) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1712 cod.civ. che società PA
non avendo risposto alla comunicazione di eseguito mandato, PA
ha, di fatto, approvato i contratti di opera professionale e servizi conclusi per suo conto dal .Tec. con l'ing. con l'arch. e con la CP_7 Parte_3 Parte_1
Setec srl.
9) per l'effetto, condannare la stessa società PA
in persona del l.r.p.t., al pagamento di di € 26,328,22 oltre IVA e
[...] contributo Inarcassa in favore dell'ing. di € 219.460,76 oltre IVA e Parte_3 contributo Inarcassa in favore dell'arch. e di € 11.841,70 oltre IVA in Parte_1
favore della Setec s.r.l., importi tutti da maggiorarsi degli interessi moratori calcolati ex
d.lgs. 231/2002 a partire dall'01.12.2001 e fino alla data dell'effettivo soddisfo
In ogni caso
10) si chiede la condanna della società Controparte_8
in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese legali del doppio grado di
[...] giudizio”. Con il primo motivo gli appellanti contestavano la decisione del giudice di prime cure che riteneva fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Controparte_1
sostenendo che:
- le lettere inviate dal .Tec. erano idonee ad interrompere la prescrizione, CP_7
atteso che il operava quale mandatario dei consorziati nei confronti dei terzi CP_7
e quindi legittimato a compiere atti interruttivi della prescrizione. Al contempo, il
.Tec. operava quale coordinatore di tutte le richieste degli Istituti religiosi CP_7
nei confronti dei tecnici incaricati, in virtù degli accordi di programma del settembre e del dicembre 1999. In ogni caso, ciò discenderebbe dal contratto di mandato sussistente tra la ed il .Tec. al fine di compiere tutte le attività Controparte_1 CP_7
giuridiche per la realizzazione del progetto.
- in secondo luogo, la avrebbe ratificato l'opera svolta dagli Controparte_1
appellanti con la sottoscrizione del rendiconto predisposto il 31.10.2000 nonché con il collaudo delle opere.
- l'interruzione del termine prescrizionale ad opera del riconoscimento del debito effettuato dalla con la lettera del 28.08.2008, con il quale la Controparte_1
Cooperativa aveva proposto anche un eventuale accordo transattivo.
Inoltre, con riferimento al capo di sentenza con cui il Tribunale aveva considerato la cifra di € 13.427,88 non dovuta in quanto già pagata dalla a saldo della fattura CP_1
n. 16 del 13.10.2000, gli appellanti deducevano che la somma richiesta con il decreto ingiuntivo rappresentava la differenza tra quanto pagato e quanto ancora dovuto in ragione della medesima fattura.
Con il secondo motivo, gli appellanti riproponevano le domande dichiarate assorbite in primo grado aventi ad oggetto il loro diritto al pagamento dei corrispettivi per le attività di progettazione ed esecuzione dei lavori, la cui spettanza sarebbe incontrovertibile in considerazione di quanto provato con i contratti di appalto e gli accordi di programma versati in atti. Opere la cui esatta esecuzione sarebbe, tra l'altro, certificata dai due collaudi – uno delle strutture l'altro tecnico amministrativo – intervenuti all'esito dei lavori.
Evidenziavano inoltre che il .Tec. aveva operato quale mandatario degli CP_7
Enti partecipanti agli accordi di programma le cui attività, non disponendo di una propria struttura operativa, erano state commissionate a professionisti esterni quali, appunto,
l'ing. l'arch. e la società Se.Tec., che espletavano gli Parte_3 Parte_1 incarichi ricevuti nell'interesse esclusivo del e, a propria volta, in ragione del CP_3 contratto di mandato, della Incarichi che, anche laddove fosse Controparte_1
considerato insussistente il rapporto di mandato, erano stati ratificati nel contratto di appalto dell'aprile 1999.
Con comparsa di risposta depositata il 14 febbraio 2018 si costituiva in giudizio la
, la quale chiedeva il rigetto PA dell'appello e la conferma integrale della sentenza gravata, con vittoria di spese processuali.
Precisate le conclusioni e lette le note scritte depositate per l'udienza del 07.07.2022 nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 co. 4 del d.l. 19 maggio 2020 n.
34, con ordinanza adottata in pari data la causa veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
In seguito, con provvedimento adottato il 27 ottobre 2022 a scioglimento della riserva precedentemente assunta, veniva disposta la rimessione sul ruolo della causa vista la necessità dell'acquisizione del fascicolo di primo grado che, benchè richiesto, non era ancora pervenuto.
Precisate nuovamente le conclusioni, con provvedimento del 03 novembre 2023 la causa era introitata nuovamente in decisione ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza dell'08.02.2024, sciolta la riserva precedentemente assunta, la causa veniva rimessa nuovamente sul ruolo “Rilevato che il presente appello non può essere deciso dalla Corte di Appello nella composizione innanzi alla quale le parti hanno precisato le conclusioni, trattandosi di appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli redatta dal Dr.Paolo Mariani”.
Indi, precisate nuovamente le conclusioni, la causa era assegnata in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
1.Con il primo motivo di gravame gli appellanti contestano la decisione del giudice di prime cure che riteneva fondata l'eccezione di prescrizione del diritto al pagamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle opere e degli incarichi professionali, sul presupposto della non idoneità ad interrompere il termine
CP_ prescrizionale delle richieste inviate medio tempore dal . alla CP_7
Controparte_1 Prima di analizzare funditus il tema della prescrizione, occorre innanzitutto ricostruire i rapporti instaurati tra le varie parti in causa, per poi soffermarsi sulla questione della titolarità del diritto al pagamento in quanto strettamente connessa all'idoneità o meno degli atti interruttivi posti in essere dal .Tec.. CP_7
1.1. Come concordemente affermato da tutte le parti in causa, il contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di realizzazione del parcheggio interrato realizzato in via
Leopardi presso il complesso Scuole Pie è stato stipulato nell'aprile del 1999 tra la Cont CP_ il . e la . In particolare, Controparte_1 CP_7 Controparte_10
nella premessa del contratto di appalto del 08.04.1999, si legge testualmente che
“nell'ambito del , la Consortile Glob. cui partecipa la SE.TEC. srl e CP_3 CP_11 che è controllata dalla Provincia, può attendere all'esecuzione dei lavori di che trattasi opportunamente coordinati dal stesso”, lasciando chiaramente intendere che CP_3 la SE.TEC. srl costituisce una partecipante nella società consorziata “Consortile
Glob. . CP_11
L'art. 2 del contratto di appalto dispone che la Provincia e la Controparte_1
“affidano alla Consortile ed al che accettano rispettivamente, la prima CP_3
l'esecuzione delle opere e delle forniture occorrenti per l'adattamento dei locali dell' alla nuova destinazione per Accoglienza e per la realizzazione Parte_7
della struttura interrata destinata a parcheggio pertinenziale privato distribuito a box ai piani -2 e -3 nonché a stalli e spazi polifunzionali al piano -1 comprese le sistemazioni in copertura, e il secondo il coordinamento degli stessi ed i servizi di supporto”.
Nel medesimo articolo si legge ancora che “saranno regolate in altra sede i rapporti tra le dette Proprietà e la Se.Tec., per le prestazioni professionali rese e da rendersi”. Tale disposizione si spiega in considerazione dei precedenti contratti di appalto stipulati dalla
Cooperativa Leoparti con la Se.Tec. S.r.l. per la realizzazione della medesima opera.
Contratti che, per stessa disposizione delle parti, sono stati poi superati e risolti con la stipulazione dell'appalto del 1999.
Dal testo negoziale emerge, quindi, in maniera chiara che al contratto di appalto non ha partecipato – né direttamente né mediatamente a mezzo del .Tec. – la CP_7
società Se.Tec. srl, essendo addirittura previsto che i rapporti tra questa e la arebbero stati regolati con altra autonoma convenzione. Controparte_1
Al fine di eseguire i lavori commissionati, le committenti hanno previsto con lo stesso contratto di appalto anche l'affidamento della direzione dei lavori, disponendo all'art.15 che “la direzione e la contabilizzazione dei lavori sono affidate dalle Committenti all'arch. iscritta nell'Albo degli Architetti della Provincia di Napoli: la stessa potrà Parte_1 essere coadiuvata da professionisti di gradimento della Proprietà”. All'art. 16, avente ad oggetto le funzioni di Ingegnere Capo e responsabile del procedimento, è stato previsto che tali funzioni "saranno svolte dall'Ing. iscritto nell'Albo degli Parte_3
Ingegneri della Provincia di Salerno”.
In sostanza, quindi, dalle disposizioni contrattuali richiamate emerge che:
CP_ a) le società appaltatrici dei lavori sono esclusivamente la . e la CP_7
Consortile Glob.Tec.;
b) la società Se.Tec. srl non ha mai partecipato al contratto di appalto stipulato in data 08 aprile 1999, disponendo anzi lo stesso contratto che il rapporto con questa società sarebbe stato regolato con altra differente convenzione;
c) l'arch. e l'ing. sono stati incaricati dalla Parte_1 Parte_3
per lo svolgimento delle attività, rispettivamente, di Controparte_1
direzione dei lavori e responsabile del procedimento.
Nulla è stato disposto nel contratto richiamato con riferimento alla posizione dello Pt_2
, il quale è rimasto estraneo a qualsiasi convenzione intervenuta tra le committenti e
[...]
Par le società appaltatrici. Allo studio si fa riferimento solo all'interno delle lettere di incarico formulate dal .Tec. Al più, quindi, il detto avrebbe dovuto CP_7 Pt_2
proporre domanda nei confronti del , in quanto suo diretto committente. CP_3
Per tale motivo, quindi, va preliminarmente rilevato il difetto di legittimazione ad agire in giudizio nei confronti della , in quanto parte del Controparte_12 Parte_2
tutto estranea al rapporto contrattuale instaurato con il contratto di appalto richiamato.
1.2. Successivamente alla stipula dell'appalto, sono intervenuti n. 2 accordi di programma (stipulati in data 02 settembre 1999 e 15.12.1999), con il quale le Pubbliche
Amministrazioni coinvolte hanno definito la programmazione e le modalità di attuazione delle opere e degli interventi da realizzare nell'ambito del Programma Multiregionale
Appia Antica, tra cui appunto proprio la realizzazione del parcheggio interrato.
Al riguardo, infatti, è bene ricordare che gli accordi di programma, previsti dall'art.34 co.1 del d.lgs. n.267/2000 (c.d. TUEL), costituiscono uno strumento di semplificazione e negoziazione dell'azione amministrativa, al fine di coordinare le attività delle amministrazioni appartenenti a diversi livelli di governo. Per sua stessa natura, l'accordo di programma ha un oggetto di natura pubblicistica, essendo finalizzato al coordinamento degli interessi pubblici da parte delle amministrazioni coinvolte. Non è prevista, infatti, la partecipazione dei privati, essendo destinatari dell'accordo solo ed esclusivamente le pubbliche amministrazioni.
Nel caso di specie, nei due accordi di programma si dà semplicemente atto che il
.Tec. avrebbe provveduto “a tutte le attività utili all'attuazione del CP_7
Programma nelle sue diverse fasi”.
Con tale disposizione, le Pubbliche Amministrazioni partecipanti all'accordo hanno riconosciuto al .Tec. il compito di provvedere alle attività necessarie CP_7 all'attuazione del Programma. Diversamente da quanto affermato dagli appellanti, da ciò non può farsi assolutamente discendere la sussistenza di un rapporto di mandato tra gli Istituti religiosi ed il stesso, con i quali il rapporto va ricondotto CP_3 esclusivamente nell'ambito del rapporto di appalto per la realizzazione delle opere commissionate, senza che allo stesso fosse riconosciuto alcun potere di tipo gestorio o rappresentativo degli Enti religiosi. Tra l'altro, dagli accordi di programma emerge chiaramente che il .Tec. e la abbiano entrambi CP_7 Controparte_1
partecipato alla riunione della Giunta Regionale della ma ciascuno CP_4
rappresentato da un soggetto differente, in particolare il .Tec. dal Prof. CP_7
Padre e la dal delegato Geom. . Persona_1 Controparte_1 Parte_8
Tale circostanza contraddice chiaramente l'affermazione degli appellanti secondo cui il
.Tec. avrebbe partecipato all'accordo di programma rappresentando, in CP_7
virtù di un paventato rapporto di mandato, anche la Inoltre, Controparte_1 diversamente dalla vicenda processuale portata all'attenzione del Tribunale di Lecce in cui negli atti allegati era disposto che il .Tec. “è soggetto attuatore del CP_7
programma ed agisce per il proprietario degli immobili al fine di compiere tutte le attività giuridiche e materiali necessarie alla riqualificazione”, nel caso di specie manca una disposizione che attribuisce al il potere di agire per il proprietario, limitandosi CP_3
al conferimento del compito di attuazione del programma di interventi.
2. Detto ciò, quindi, anche ai fini della prescrizione occorre tenere distinte le posizioni giuridiche del .Tec. e della Consortile Glob.Tec., quella della Se.Tec. CP_7
s.r.l. e, infine, quella dell'arch. e dell'ing. Parte_1 Parte_3
2.1. Con riguardo a e pur essendo astrattamente Parte_1 Parte_3
legittimati ad agire nei confronti della committente per gli incarichi espletati, in realtà tale diritto deve considerarsi prescritto per il decorso del termine decennale dal Collaudo tecnico-amministrativo dell'opera intervenuto nel settembre 2001. Come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, infatti, non possono considerarsi idonee a produrre tale effetto interruttivo le lettere di sollecito inoltrate alla da parte del .Tec. (documenti da f.4 a f.9 del Controparte_1 CP_7
fascicolo di parte di primo grado di + altri). Le lettere di sollecito, infatti, Pt_1
provengono da un soggetto terzo non legittimato a richiedere il pagamento delle prestazioni dovute dalla Cooperativa nei confronti dei professionisti a Parte_9
maggior ragione che dalle lettere emerge in maniera chiara la volontà del di CP_3
agire nel proprio esclusivo interesse.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non può dirsi sussistente tra i
CP_ professionisti ed il . alcun tipo di rapporto di Parte_9 CP_7
mandato o di rappresentanza, di modo che le lettere di diffida inviate dal CP_3 possano svolgere effetti anche nei loro confronti. Come è emerso dall'esame della documentazione negoziale, gli stessi non hanno mai ricoperto la qualità di consorziati all'interno del .Tec., di modo che lo stesso , laddove avesse CP_7 CP_3 voluto agire anche nell'interesse dei professionisti, avrebbe dovuto farlo in maniera palese ed espressa, attraverso la spendita del nome di e di Il Pt_1 Pt_3
, infatti, in ragione di quanto previsto con il contratto d'appalto de quo, ha CP_3 formalmente conferito l'incarico professionale alla e al con apposite Pt_1 Pt_3 lettere d'incarico depositate in atti, senza che dalle stesse possa emergere la sussistenza di un rapporto di mandato o rappresentanza tale per cui il possa CP_3
di agire nei confronti della committente per ottenere i pagamenti anche per i professionisti incaricati.
Laddove i professionisti avessero voluto esercitare il proprio diritto al pagamento, avrebbero dovuto farlo in prima persona, indirizzando alla – in Controparte_1 forza del contratto di appalto – o in alternativa al .Tec., in ragione degli CP_7
incarichi da questo conferiti, la richiesta di adempiere agli obblighi assunti.
Per tale motivo, quindi, vista l'inefficacia delle lettere inviate dalla .Tec. ai fini CP_7 dell'interruzione del termine prescrizionale, deve considerarsi prescritto il diritto di
[...]
e di al pagamento delle prestazioni eseguite quali direttore Pt_1 Parte_3 dei lavori e responsabile del procedimento, nell'ambito dei lavori per la realizzazione del parcheggio interrato di cui al contratto di appalto dell'aprile 1999.
2.2. Con riferimento alla posizione della Se.Tec. vale il medesimo discorso, a maggior ragione considerando il fatto che la stessa Se.Tec. è rimasta del tutto estranea dal contratto di appalto, ed anzi in esso è stato previsto che il rapporto con la Cooperativa sarebbe stato regolato con autonoma convenzione.
Al riguardo, però, va precisato un ulteriore aspetto attinente al rapporto tra la Se.Tec. ed il .Tec. CP_7
Come sostenuto dalle parti, la società Se.Tec. srl partecipava al .Tec. CP_7
con la qualità di società consorziata. In astratto, quindi, tra le parti sussiste un rapporto
CP_ di mandato tale che il . potrebbe essere considerato legittimato ad CP_7 agire anche nell'interesse della consorziata Se.Tec.
In generale, infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità “il contratto di di CP_7
cui all'art. 2602 c.c. comporta non già l'assorbimento delle imprese consorziate in un organismo unitario, realizzativo di un rapporto di immedesimazione organica con le singole contraenti, bensì la costituzione tra le stesse di un'organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle loro attività, ciascuna delle quali, in seguito all'ampliamento della causa storica di tale contratto intervenuta con la modifica dell'art.
2606 c.c., introdotta dalla l. n. 377 del 1976, e l'entrata in vigore della l. n. 240 del 1981,
è affidata ad un'organizzazione autonoma avente, nell'attività di gestione svolta, rilevanza esterna, sicché il , coerentemente coi principi di cui agli artt. 2608 e CP_7
2609 c.c., nel contrattare con i terzi, ai sensi dell'art. 2615, comma 2, c.c., opera quale mandatario dei consorziati senza bisogno di spenderne il nome, con la conseguenza che l'obbligazione sorge in capo ad essi per il solo fatto che sia stata assunta nel loro interesse” (Cass. civ. ord. 40782/2021; conf. Cass. civ. sent n. 6569/2020).
Con specifico riguardo alla materia degli appalti, è stato altresì affermato che “nell'ipotesi di contratto d'appalto stipulato con un , il vincolo contrattuale sussistente tra CP_7
il committente e il , e tra quest'ultimo e le società consorziate, fa sì che CP_7
il committente sia solidalmente responsabile, ex art. 29, comma 2, del d.lgs n. 276 del
2003 (nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012, e dalla l. n. 92 del 2012), per gli inadempimenti delle consorziate, dovendo individuarsi in queste ultime le vere "appaltatrici", rispetto alle quali sorge l'esigenza di tutela in favore dei lavoratori, posta a fondamento della citata disposizione” (Cass. civ. ord. n. 40782/2021).
Dalla giurisprudenza richiamata, sembrerebbe emergere il principio secondo cui, in caso di contratto di appalto concluso dal con la società committente, il CP_7 CP_7
opera quale mandatario delle imprese consorziate senza la necessità di spenderne il nome, con la conseguenza che l'obbligazione sorge in capo alle seconde per il sol fatto che sia stata contratta nel loro interesse.
Da un'analisi attenta di questa giurisprudenza, però, emerge che affinchè sorga il vincolo contrattuale in capo alle consorziate non è sufficiente il sol fatto che l'accordo sia concluso dal - anche senza spendita del nome - risultando necessario un CP_7 ulteriore requisito, ovvero che l'obbligazione sia stata contratta proprio nello specifico interesse delle consorziate.
Nelle vicende alla base degli arresti giurisprudenziali che hanno dato l'occasione alla
S.C. di precisare i principi di diritto richiamati riguardanti il rapporto tra e CP_7
consorziati, era possibile evincere il fatto che il avesse compiuto atti anche CP_3 nell'interesse della consorziata dalle stesse disposizioni contrattuali, nelle quali la committente ed il davano atto in maniera espressa che le prestazioni CP_7
sarebbero state eseguite proprio dalla . CP_10
Nel caso di specie, invece, non soltanto a partecipare al contratto di appalto concluso con la è stata un'altra consorziata – per l'appunto la Consortile Controparte_1
Glob.Tec. - ma nello stesso contratto veniva chiaramente previsto che il rapporto con la
Se.Tec. sarebbe stato regolato in altra sede.
Per tali motivi, quindi, con riferimento allo specifico rapporto di appalto di opere instaurato con la non potendo rinvenire alcun rapporto di Controparte_1
rappresentanza tra il .Tec. e la consorziata Se.Tec., le lettere con le CP_7
quali il ha chiesto alla Cooperativa di pagare i corrispettivi dovuti non possono CP_3
Part svolgere alcun effetto interruttivo anche nei confronti della ec..
D'altronde, alla stessa conclusione si perviene in considerazione di quanto detto in precedenza riguardo ai rapporti tra .Tec. e CP_7 Controparte_1 riconducibile esclusivamente nell'ambito del rapporto di appalto di opere e non anche a quello di mandato, mancando agli atti la prova del conferimento di alcun potere gestorio in capo al . CP_3
In ultimo, non può trovare condivisione neanche la prospettazione difensiva secondo cui il termine prescrizionale sarebbe stato interrotto dal rendiconto depositato in atti recante il timbro della Controparte_1
Secondo l'art.1988 c.c. può aversi riconoscimento del debito solamente quando il debitore effettui una dichiarazione facendola pervenire al creditore. Tale effetto di riconoscimento deve essere escluso laddove si abbia riguardo ad atti di contabilità interna quali, appunto, l'approvazione di rendiconti consuntivi. Di certo tali consuntivi possono assumere una valenza probatoria per giustificare la richiesta di pagamento dei creditori, non potendo però fungere da riconoscimento del debito e, quindi, da atto interruttivo del termine di prescrizione.
Tale affermazione trova supporto nella giurisprudenza di legittimità la quale, in una vicenda riguardante il rapporto tra un professionista ed un condominio, ha escluso che il rendiconto condominiale nel quale erano indicate le somme spettanti al professionista potesse assumere il valore di riconoscimento del debito, mancando proprio della natura di dichiarazione unilaterale recettizia da cui deriva l'effetto di astrazione processuale della causa debendi (Cass. civ. sent. n. 5800/2022).
Tra l'altro, il rendiconto cui gli appellanti fanno riferimento, reca una data (31.10.2000) diversa da quella considerata dal giudice di prime cure quale dies a quo del termine di prescrizione, rappresentato dal momento del collaudo tecnico-amministrativo intervenuto nel settembre 2001.
Per tutti questi motivi, quindi, l'appello non può trovare accoglimento con conseguenziale conferma integrale della sentenza impugnata.
3. Le spese seguono la soccombenza, secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1,
c.p.c., e si pongono quindi in capo agli appellanti stante il rigetto integrale del gravame proposto.
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n 147/2022, con riguardo al valore della causa (scaglione da euro 260.001,00 a euro 520.000,00) e quantificando il compenso ai valori medi delle tariffe tenendo conto delle fasi effettivamente svolte, con esclusione quindi della fase istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello.
4. Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.01.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta – nel caso di specie gli appellanti , Parte_1 Pt_2
, SE.TEC. S.R.L. - è tenuta a versare un ulteriore importo
[...] Parte_3
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, , SE.TEC. S.R.L., nei confronti Parte_1 Parte_2 Parte_3 di avverso la sentenza Controparte_1
n. 9949/2017 del Tribunale di Napoli – XI sezione civile, pubblicata il 05.10.2017, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna , , SE.TEC. S.R.L. Parte_1 Parte_2 Parte_3
al pagamento, in favore di Controparte_1
, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in €
[...]
14.239,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali.
c) visti gli artt. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia) e 1, comma 18, L.n.228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
SE.TEC. S.R.L. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...]
quello dovuto ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli, addì 27.12.2024
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio