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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/03/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa FI AL, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 13.02.2024, visti gli atti, lette le note depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 3664/2022 del ruolo generale affari contenziosi
T R A
DEL MASTRO CONCETTA, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti
Aldo Esposito e Ciro Santonicola, presso i quali elettivamente domicilia
RICORRENTE
C O N T R O
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n.
55,
RESISTENTE
MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 11.07.2022, la parte ricorrente in epigrafe ha premesso: di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, in qualità di
1 docente, in virtù di una serie di contratti a tempo determinato a decorrere dall'anno scolastico
2017/2018 e fino all'anno scolastico 2021/2022; in particolare per l'a.s. 2017/2018, dal
13/10/2017 al 30/06/2018, presso I.C. Sassuolo 1 Centro Est di Sassuolo, per l'a.s. 2018/2019, dal 18/10/2018 al 30/06/2019, presso I.C. BOMPORTO-BASTIGLIA di Bomporto;
per l'a.s.
2019/2020, dal 18/11/2019 al 30/06/2020, presso I.C. CARPI ZONA CENTRO di Carpi;
per l'a.s. 2020/2021, dal 24/09/2020 al 31/08/2021, presso l' I.C. 2 CASTALDO-NOSENGO di
Afragola; per l'a.s. 2021/2022, dal 07/09/2021 al 30/06/2022, presso l'I.C. GIORDANO
BRUNO-FIORE di Nola;
di non aver usufruito, nonostante abbia svolto le medesime mansioni del personale docente di ruolo, del bonus cd. carta docenti, pari ad euro 500,00, da destinare all'acquisto di beni e servizi strumentali alla formazione ed allo sviluppo delle competenze professionali, previsto dall'art. 1 co 121 l. 107/2015, in combinato disposto con i dPCM del
29.09.2015 e del 28.11.2016, a causa della preclusione normativa in forza della quale tale beneficio era riservato esclusivamente ai docenti di ruolo
Ha lamentato che tale limitazione normativa si pone in contrasto con l'art 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999, sì come interpretato dalla CGUE, con l'art 14 CDFUE, con l'art 10 della Carta Sociale Europea, con la clausola 6 dell'accordo quadro sul diritto dovere di formazione e aggiornamento professionale del personale in servizio, con gli artt. 63 e 64 del CCNl di Categoria nonché, da ultimo, con gli artt. 3,
11, 35, 97 e 117 Cost.
Tutto ciò premesso, ha così concluso: «Previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121
Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;
Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art.
93 c.p.c.”.
Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio scolastico Regionale per la Campania, che, preliminarmente, eccepivano il difetto di giurisdizione, in favore del Giudice Amministrativo e, nel merito, deducevano l'infondatezza in diritto degli assunti attorei, insistendo per il rigetto del ricorso, ed eccependo altresì la prescrizione quinquennale del beneficio.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13.02.2025, parte ricorrente ha depositato note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta e ritenuta la causa matura per la
2 decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante la presente sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero resistente.
In conformità agli insegnamenti della Suprema Corte, occorre applicare il criterio del petitum sostanziale che, va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multiis Cass. Civ. Sez.
Un., 19.4.2022, n.12441). Inoltre, occorre capire se, alla luce della prospettazione complessiva di parte ricorrente, il bene della vita che il ricorrente chiede di conseguire discenda direttamente da una norma di fonte primaria (o anche sub-primaria), rispetto alla quale atti amministrativi generali adottati dalla P.A. in senso eventualmente contrario costituiscano meri ostacoli da disapplicare, oppure possa essere ottenuto solo annullando/modificando l'atto a contenuto generale/normativo adottato dalla P.A. Nel primo caso, la situazione giuridica soggettiva vantata dall'interessato è di pieno diritto e sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, mentre nel secondo è di interesse legittimo e sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
Ciò posto, nel caso di specie, la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente, dal momento che la parte ricorrente non chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio discende direttamente dall'art. 1, comma 121, Legge n. 107/2015 in presenza di determinati presupposti, senza dunque che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Nel merito la domanda è parzialmente fondata e va dunque accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente la domanda deve essere qualificata - in base al complessivo contenuto del ricorso - come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docenti nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo.
Difatti, l'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» e nel precedente comma 121 che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
3 l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Tanto precisato, va rilevato che sulla fattispecie si è pronunciata la Suprema Corte all'esito del procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc, promosso con ordinanza del Tribunale di
Taranto (Cass. n. 29961 del 27.10.2023).
In particolare, il Giudice di legittimità ha enunciato i seguenti principi di diritto:
«1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia,
4 per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza
o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.».
Queste, in sintesi, le considerazioni svolte dalla Suprema Corte:
- la norma, destinata ai soli insegnanti di ruolo, nel “tarare” l'importo di 500 euro in una misura
“annua” e per “anno scolastico”, evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima; sicché è allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura (v. Corte di Giustizia 18 maggio 2022, c 450/2);
- la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua consente di fare altresì riferimento alle supplenze annuali volte a coprire cattedre e posti di insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto;
art. 4, co. 1 della L. 124/1999), nonché alle supplenze temporanee (fino al termine delle attività didattiche) per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (cd. vacanza su organico di fatto;
art. 4, co. 2 della
L. 124/1999); ciò in quanto nel primo caso il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica, è esplicito, mentre nel secondo la relazione tra supplenze e didattica annua è comunque chiaramente enunciata;
- restano escluse dal ragionamento della Corte le ipotesi delle ccdd. “supplenze brevi”, il cui esame non è stato ritenuto rilevante ai fini della decisione del giudizio rispetto a quanto sollevato dall'ordinanza del Tribunale di Taranto;
- l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999); il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio;
- la pur complessa struttura dell'operazione - la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli
5 esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi;
tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo;
in seguito all'acquisto, all'esercente
è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del Ministero o, meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla liquidazione - non porta a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento;
- ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente
DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente;
- la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
- se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento in forma specifica ed ancor più se poi egli transiti in ruolo;
al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico;
in tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno;
- la tutela va individuata in base alla situazione esistente al momento della pronuncia giudiziale (si pensi al caso del docente di ruolo, con diritto dunque all'adempimento in forma specifica, che si trovi fuoriuscito dai ruoli al tempo della definizione del giudizio;
in questo caso andrà valutata, ove proposta in via subordinata, la domanda risarcitoria);
- in ogni caso il risarcimento richiesto in forma specifica comprende ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552);
- in caso di azione risarcitoria, il pregiudizio (insieme di possibili esborsi - spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi -, di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità) va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro
6 rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio;
- la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione;
diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n.
10219);
- la prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale;
- la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
- il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità;
- se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
Dalla lettura delle sue risposte coordinate ermeneutiche emerge che nella citata pronuncia il
Giudice di Legittimità non ha valutato le ipotesi di supplenze temporanee e dei c.d. spezzoni di orario, considerata l'irrilevanza di tali questioni rispetto al thema decidendum del giudice remittente, ma ha indicato qualche spunto di riflessione circa il non automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario, ricordando «che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del
2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe».
7 Il riconoscimento del beneficio alle supplenze annuali e a quelle fino al termine delle attività didattiche trova il fondamento nella piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale: «In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento».
Quanto agli “spezzoni di orario”, c'è da chiedersi se in ipotesi di orario minimo ricorrano le finalità dell'istituto de quo e le ragioni della disapplicazione.
Ebbene in via generale possono considerarsi senz'altro “equiparabili” gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part- time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto.
Infatti, il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che «La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…», senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
Ad avviso del giudicante, pertanto, non possono viceversa ritenersi “equiparabili” ai docenti a tempo indeterminato le condizioni dei docenti non di ruolo che abbiano avuto un contratto a tempo determinato per un orario (“spezzone orario”) inferiore al 50% dell'orario di cattedra.
In definitiva, per salvaguardare il principio di non discriminazione deve ancorarsi il beneficio a favore del docente precario ad un minimo di 9/12 ore settimanali di servizio, a seconda del tipo di insegnamento in disamina (scuola secondaria/scuola primaria e/o dell'infanzia) e, in definitiva, della relativa tipologia di orario “ordinario” che oscilla fra le 18 (scuola secondaria) e le 24 (scuola primaria) ore settimanali.
Ebbene, applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso in esame, si osserva che la parte ricorrente ha documentato di avere stipulato diversi contratti di lavoro a tempo determinato con il Ministero dell'Istruzione; in particolare trattasi di supplenze su organico di fatto per le annualità che vanno dall'anno scolastico 2017/2018 e fino all'anno scolastico 2021/22.
In particolare, si rinviene: un contratto stipulato per per l'a.s. 2017/2018 in Scuola Secondaria di primo grado, dal 13/10/2017 al 30/06/2018, presso I.C. Sassuolo 1 Centro Est di Sassuolo, per n. 2 ore settimanali;
un secondo contratto stipulato per l'a.s. 2018/2019 in Scuola Secondaria di primo grado, dal 18/10/2018 al 30/06/2019, presso I.C. BOMPORTO-BASTIGLIA di
Bomporto, per n.18 ore settimanali;
un terzo contratto stipulato per l'a.s. 2019/2020 in Scuola
Secondaria di primo grado, dal 18/11/2019 al 30/06/2020, presso I.C. CARPI ZONA
8 CENTRO di Carpi, per 18 ore settimanali;
un quarto contratto stipulato per l'a.s. 2020/2021 in
Scuola Secondaria di primo grado, dal 24/09/2020 al 31/08/2021, presso l' I.C. 2 CASTALDO-
NOSENGO di Afragola, per 18 ore settimanali;
un quinto contratto stipulato per l'a.s.
2021/2022 in Scuola Secondaria di primo grado, dal 07/09/2021 al 30/06/2022, presso l'I.C.
GIORDANO BRUNO-FIORE di Nola, per 18 ore settimanali.
Non potrà, pertanto, riconoscersi il diritto della ricorrente al beneficio richiesto in relazione all'a.s. 2017/2018, durante il quale la stessa ha prestato attività lavorativa per sole n.2 ore settimanali.
Risulta, altresì, che la parte è ancora interna al sistema educativo scolastico, essendo stato documentato, con le note di trattazione sostitutive dell'udienza del 13.02.2025, che la ricorrente è stata nuovamente assunta a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione a decorrere dal 13.09.2024 sino al 30.06.2025 in Scuola Secondaria di primo grado per n. 18 ore settimanali.
Ne discende, pertanto, il diritto della parte all'adempimento in forma specifica.
Deve, a questo punto, essere esaminata l'eccezione di prescrizione formulata dal Ministero convenuto.
La Corte di Cassazione, come visto, ha chiarito che «l'azione di adempimento in forma specifica per
l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica» [Cass., n.
29961/2023].
L'art. 5 del DPCM 28 novembre 2016 prevede che 1“. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3. 2. Per l'anno scolastico
2016/2017, la registrazione dei beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016. 3.
A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.”.
Ebbene, nella presente fattispecie, per gli anni scolastici successivi al 2016/17, il diritto poteva essere esercitato dal 1° settembre (o dalla data di conferimento dell'incarico se successiva), e da quel giorno iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale.
Orbene, nel caso di specie il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla diffida inoltrata al Ministero con pec ricevuta in data 06 aprile 2022 (cfr. atto di diffida e stampe ricevute di avvenuta consegna, allegato n. 2 del ricorso introduttivo, rispetto alle quali nulla ha fatto rilevare o contestato parte resistente), con la conseguenza che sono chiaramente impregiudicati
9 dall'evento estintivo, alla luce della disciplina sopra evidenziata, i crediti attinenti agli aa.ss.
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
In definitiva, coerentemente alle suesposte coordinate ermeneutiche, la domanda va accolta per quanto di ragione con condanna del Ministero all'attribuzione della Carta Docente, in favore della parte ricorrente, secondo il sistema che la caratterizza e per il corrispondente valore, esclusivamente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 oltre accessori come per legge.
La novità della questione affrontata e il dibattito sorto in seno alla giurisprudenza di merito, risolto dall'intervento nomofilattico della Suprema Corte ex art. 363 bis cpc, intervenuto nelle more del giudizio, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, quale Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa FI AL, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto condanna il Ministero all'attribuzione della Carta Docente, in favore della parte ricorrente, secondo il sistema proprio di essa e per il corrispondente valore, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, l. n. 724/94, dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione;
- compensa interamente le spese di lite.
Si comunichi.
Nola, 18.03.2025
Il Giudice del lavoro dr.ssa FI AL
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa FI AL, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 13.02.2024, visti gli atti, lette le note depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 3664/2022 del ruolo generale affari contenziosi
T R A
DEL MASTRO CONCETTA, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti
Aldo Esposito e Ciro Santonicola, presso i quali elettivamente domicilia
RICORRENTE
C O N T R O
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n.
55,
RESISTENTE
MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 11.07.2022, la parte ricorrente in epigrafe ha premesso: di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, in qualità di
1 docente, in virtù di una serie di contratti a tempo determinato a decorrere dall'anno scolastico
2017/2018 e fino all'anno scolastico 2021/2022; in particolare per l'a.s. 2017/2018, dal
13/10/2017 al 30/06/2018, presso I.C. Sassuolo 1 Centro Est di Sassuolo, per l'a.s. 2018/2019, dal 18/10/2018 al 30/06/2019, presso I.C. BOMPORTO-BASTIGLIA di Bomporto;
per l'a.s.
2019/2020, dal 18/11/2019 al 30/06/2020, presso I.C. CARPI ZONA CENTRO di Carpi;
per l'a.s. 2020/2021, dal 24/09/2020 al 31/08/2021, presso l' I.C. 2 CASTALDO-NOSENGO di
Afragola; per l'a.s. 2021/2022, dal 07/09/2021 al 30/06/2022, presso l'I.C. GIORDANO
BRUNO-FIORE di Nola;
di non aver usufruito, nonostante abbia svolto le medesime mansioni del personale docente di ruolo, del bonus cd. carta docenti, pari ad euro 500,00, da destinare all'acquisto di beni e servizi strumentali alla formazione ed allo sviluppo delle competenze professionali, previsto dall'art. 1 co 121 l. 107/2015, in combinato disposto con i dPCM del
29.09.2015 e del 28.11.2016, a causa della preclusione normativa in forza della quale tale beneficio era riservato esclusivamente ai docenti di ruolo
Ha lamentato che tale limitazione normativa si pone in contrasto con l'art 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999, sì come interpretato dalla CGUE, con l'art 14 CDFUE, con l'art 10 della Carta Sociale Europea, con la clausola 6 dell'accordo quadro sul diritto dovere di formazione e aggiornamento professionale del personale in servizio, con gli artt. 63 e 64 del CCNl di Categoria nonché, da ultimo, con gli artt. 3,
11, 35, 97 e 117 Cost.
Tutto ciò premesso, ha così concluso: «Previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121
Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;
Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art.
93 c.p.c.”.
Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio scolastico Regionale per la Campania, che, preliminarmente, eccepivano il difetto di giurisdizione, in favore del Giudice Amministrativo e, nel merito, deducevano l'infondatezza in diritto degli assunti attorei, insistendo per il rigetto del ricorso, ed eccependo altresì la prescrizione quinquennale del beneficio.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13.02.2025, parte ricorrente ha depositato note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta e ritenuta la causa matura per la
2 decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante la presente sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero resistente.
In conformità agli insegnamenti della Suprema Corte, occorre applicare il criterio del petitum sostanziale che, va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multiis Cass. Civ. Sez.
Un., 19.4.2022, n.12441). Inoltre, occorre capire se, alla luce della prospettazione complessiva di parte ricorrente, il bene della vita che il ricorrente chiede di conseguire discenda direttamente da una norma di fonte primaria (o anche sub-primaria), rispetto alla quale atti amministrativi generali adottati dalla P.A. in senso eventualmente contrario costituiscano meri ostacoli da disapplicare, oppure possa essere ottenuto solo annullando/modificando l'atto a contenuto generale/normativo adottato dalla P.A. Nel primo caso, la situazione giuridica soggettiva vantata dall'interessato è di pieno diritto e sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, mentre nel secondo è di interesse legittimo e sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
Ciò posto, nel caso di specie, la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente, dal momento che la parte ricorrente non chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio discende direttamente dall'art. 1, comma 121, Legge n. 107/2015 in presenza di determinati presupposti, senza dunque che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Nel merito la domanda è parzialmente fondata e va dunque accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente la domanda deve essere qualificata - in base al complessivo contenuto del ricorso - come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docenti nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo.
Difatti, l'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» e nel precedente comma 121 che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
3 l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Tanto precisato, va rilevato che sulla fattispecie si è pronunciata la Suprema Corte all'esito del procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc, promosso con ordinanza del Tribunale di
Taranto (Cass. n. 29961 del 27.10.2023).
In particolare, il Giudice di legittimità ha enunciato i seguenti principi di diritto:
«1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia,
4 per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza
o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.».
Queste, in sintesi, le considerazioni svolte dalla Suprema Corte:
- la norma, destinata ai soli insegnanti di ruolo, nel “tarare” l'importo di 500 euro in una misura
“annua” e per “anno scolastico”, evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima; sicché è allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura (v. Corte di Giustizia 18 maggio 2022, c 450/2);
- la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua consente di fare altresì riferimento alle supplenze annuali volte a coprire cattedre e posti di insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto;
art. 4, co. 1 della L. 124/1999), nonché alle supplenze temporanee (fino al termine delle attività didattiche) per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (cd. vacanza su organico di fatto;
art. 4, co. 2 della
L. 124/1999); ciò in quanto nel primo caso il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica, è esplicito, mentre nel secondo la relazione tra supplenze e didattica annua è comunque chiaramente enunciata;
- restano escluse dal ragionamento della Corte le ipotesi delle ccdd. “supplenze brevi”, il cui esame non è stato ritenuto rilevante ai fini della decisione del giudizio rispetto a quanto sollevato dall'ordinanza del Tribunale di Taranto;
- l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999); il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio;
- la pur complessa struttura dell'operazione - la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli
5 esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi;
tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo;
in seguito all'acquisto, all'esercente
è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del Ministero o, meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla liquidazione - non porta a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento;
- ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente
DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente;
- la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
- se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento in forma specifica ed ancor più se poi egli transiti in ruolo;
al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico;
in tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno;
- la tutela va individuata in base alla situazione esistente al momento della pronuncia giudiziale (si pensi al caso del docente di ruolo, con diritto dunque all'adempimento in forma specifica, che si trovi fuoriuscito dai ruoli al tempo della definizione del giudizio;
in questo caso andrà valutata, ove proposta in via subordinata, la domanda risarcitoria);
- in ogni caso il risarcimento richiesto in forma specifica comprende ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552);
- in caso di azione risarcitoria, il pregiudizio (insieme di possibili esborsi - spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi -, di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità) va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro
6 rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio;
- la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione;
diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n.
10219);
- la prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale;
- la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
- il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità;
- se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
Dalla lettura delle sue risposte coordinate ermeneutiche emerge che nella citata pronuncia il
Giudice di Legittimità non ha valutato le ipotesi di supplenze temporanee e dei c.d. spezzoni di orario, considerata l'irrilevanza di tali questioni rispetto al thema decidendum del giudice remittente, ma ha indicato qualche spunto di riflessione circa il non automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario, ricordando «che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del
2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe».
7 Il riconoscimento del beneficio alle supplenze annuali e a quelle fino al termine delle attività didattiche trova il fondamento nella piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale: «In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento».
Quanto agli “spezzoni di orario”, c'è da chiedersi se in ipotesi di orario minimo ricorrano le finalità dell'istituto de quo e le ragioni della disapplicazione.
Ebbene in via generale possono considerarsi senz'altro “equiparabili” gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part- time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto.
Infatti, il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che «La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…», senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
Ad avviso del giudicante, pertanto, non possono viceversa ritenersi “equiparabili” ai docenti a tempo indeterminato le condizioni dei docenti non di ruolo che abbiano avuto un contratto a tempo determinato per un orario (“spezzone orario”) inferiore al 50% dell'orario di cattedra.
In definitiva, per salvaguardare il principio di non discriminazione deve ancorarsi il beneficio a favore del docente precario ad un minimo di 9/12 ore settimanali di servizio, a seconda del tipo di insegnamento in disamina (scuola secondaria/scuola primaria e/o dell'infanzia) e, in definitiva, della relativa tipologia di orario “ordinario” che oscilla fra le 18 (scuola secondaria) e le 24 (scuola primaria) ore settimanali.
Ebbene, applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso in esame, si osserva che la parte ricorrente ha documentato di avere stipulato diversi contratti di lavoro a tempo determinato con il Ministero dell'Istruzione; in particolare trattasi di supplenze su organico di fatto per le annualità che vanno dall'anno scolastico 2017/2018 e fino all'anno scolastico 2021/22.
In particolare, si rinviene: un contratto stipulato per per l'a.s. 2017/2018 in Scuola Secondaria di primo grado, dal 13/10/2017 al 30/06/2018, presso I.C. Sassuolo 1 Centro Est di Sassuolo, per n. 2 ore settimanali;
un secondo contratto stipulato per l'a.s. 2018/2019 in Scuola Secondaria di primo grado, dal 18/10/2018 al 30/06/2019, presso I.C. BOMPORTO-BASTIGLIA di
Bomporto, per n.18 ore settimanali;
un terzo contratto stipulato per l'a.s. 2019/2020 in Scuola
Secondaria di primo grado, dal 18/11/2019 al 30/06/2020, presso I.C. CARPI ZONA
8 CENTRO di Carpi, per 18 ore settimanali;
un quarto contratto stipulato per l'a.s. 2020/2021 in
Scuola Secondaria di primo grado, dal 24/09/2020 al 31/08/2021, presso l' I.C. 2 CASTALDO-
NOSENGO di Afragola, per 18 ore settimanali;
un quinto contratto stipulato per l'a.s.
2021/2022 in Scuola Secondaria di primo grado, dal 07/09/2021 al 30/06/2022, presso l'I.C.
GIORDANO BRUNO-FIORE di Nola, per 18 ore settimanali.
Non potrà, pertanto, riconoscersi il diritto della ricorrente al beneficio richiesto in relazione all'a.s. 2017/2018, durante il quale la stessa ha prestato attività lavorativa per sole n.2 ore settimanali.
Risulta, altresì, che la parte è ancora interna al sistema educativo scolastico, essendo stato documentato, con le note di trattazione sostitutive dell'udienza del 13.02.2025, che la ricorrente è stata nuovamente assunta a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione a decorrere dal 13.09.2024 sino al 30.06.2025 in Scuola Secondaria di primo grado per n. 18 ore settimanali.
Ne discende, pertanto, il diritto della parte all'adempimento in forma specifica.
Deve, a questo punto, essere esaminata l'eccezione di prescrizione formulata dal Ministero convenuto.
La Corte di Cassazione, come visto, ha chiarito che «l'azione di adempimento in forma specifica per
l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica» [Cass., n.
29961/2023].
L'art. 5 del DPCM 28 novembre 2016 prevede che 1“. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3. 2. Per l'anno scolastico
2016/2017, la registrazione dei beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016. 3.
A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.”.
Ebbene, nella presente fattispecie, per gli anni scolastici successivi al 2016/17, il diritto poteva essere esercitato dal 1° settembre (o dalla data di conferimento dell'incarico se successiva), e da quel giorno iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale.
Orbene, nel caso di specie il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla diffida inoltrata al Ministero con pec ricevuta in data 06 aprile 2022 (cfr. atto di diffida e stampe ricevute di avvenuta consegna, allegato n. 2 del ricorso introduttivo, rispetto alle quali nulla ha fatto rilevare o contestato parte resistente), con la conseguenza che sono chiaramente impregiudicati
9 dall'evento estintivo, alla luce della disciplina sopra evidenziata, i crediti attinenti agli aa.ss.
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
In definitiva, coerentemente alle suesposte coordinate ermeneutiche, la domanda va accolta per quanto di ragione con condanna del Ministero all'attribuzione della Carta Docente, in favore della parte ricorrente, secondo il sistema che la caratterizza e per il corrispondente valore, esclusivamente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 oltre accessori come per legge.
La novità della questione affrontata e il dibattito sorto in seno alla giurisprudenza di merito, risolto dall'intervento nomofilattico della Suprema Corte ex art. 363 bis cpc, intervenuto nelle more del giudizio, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, quale Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa FI AL, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto condanna il Ministero all'attribuzione della Carta Docente, in favore della parte ricorrente, secondo il sistema proprio di essa e per il corrispondente valore, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, l. n. 724/94, dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione;
- compensa interamente le spese di lite.
Si comunichi.
Nola, 18.03.2025
Il Giudice del lavoro dr.ssa FI AL
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