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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/07/2025, n. 3374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3374 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
proc. n. 16409/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessia Santamaria, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 10/04/2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 16409/2024 avviata da , nato il giorno 08/04/1992 in Parte_1
Perù, C.U.I. , C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1 C.F._2
ALBERTO BOSIO, presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, in persona del Prefetto pro tempore Controparte_1
RESISTENTE NON COSTITUITO avente ad oggetto: espulsione conclusioni di parte ricorrente: “nel merito, annullare il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Torino in data 16/09/2024, per violazione dell'art. 13, comma 2 bis, TUI, ovvero mancata valutazione dei legami familiari del ricorrente sul Territorio Nazionale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con provvedimento recante prot. nr. 636/2024, reso il giorno 16/09/2024 e notificato all'odierno ricorrente in pari data, il Prefetto di ha decretato l'espulsione dal CP_1
- 1 - territorio nazionale di disponendone Parte_1 Parte_1
l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 22/09/2024 e depositato il giorno 26/09/2024, ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto di espulsione, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alla pag. 3, non numerata, dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con ordinanza resa in data 17/10/2024, dopo aver ritualmente instaurato il contraddittorio con la p.a. resistente, è stata accolta la domanda proposta in via cautelare ed è stata contestualmente fissata l'udienza di comparizione delle parti. Il Prefetto di Torino, sebbene ritualmente evocato in giudizio (v. comunicazione eseguita dalla cancelleria in data 18/10/2024), non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la contumacia. L'avv. YUNJIE XU, in data 21/03/2025, ha depositato dichiarazione di rinuncia al mandato. In data 10/04/2025, si è costituito per il Parte_1 tramite dell'avv. ALBERTO BOSIO, che si è “riserva[to] all'esito dell'istruttoria eventuali deduzioni, difese e istanze” e ha “insist[ito] nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate, richiedendo che codesto Ill.mo Tribunale voglia annullare il decreto impugnato” (v. “memoria di costituzione” e note di trattazione scritta depositate in data 10/04/2025). Con provvedimento reso dal G.D. in data 10/04/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– preso atto della mancata costituzione della p.a., esaminata la documentazione depositata unitamente al ricorso e viste le conclusioni come in atti rassegnate dal ricorrente (v. note di trattazione scritta depositate in data 10/04/2025), la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
****
1. L'impugnazione va rigettata per i motivi che seguono. Con il richiamato ed impugnato provvedimento, il Prefetto di Torino ha decretato l'espulsione di : Parte_1
− dopo aver “rilevato che il cittadino straniero ha omesso di richiedere il permesso di soggiorno entro il termine prescritto ed il ritardo non è dipeso da forza maggiore (art. 13, co. 2, lett. b del T.U.I. e successive modificazioni)”;
− tenendo conto del fatto “che il cittadino straniero ha a suo carico precedenti di polizia per il reato di cui all'art. 572 c.p. del 16/09/2024”;
− nonché “valutata la posizione del cittadino straniero sopra indicato, dalla quale emerge che il medesimo è illegalmente presente sul Territorio nazionale”;
- 2 - − avendo altresì “considerato che non sussistono le condizioni affinché allo stesso possa essere rilasciato un permesso di soggiorno in quanto non ricorrono in capo al cittadino straniero i motivi previsti dalla normativa vigente o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano né ricorrono i presupposti di cui all'art. 19 del T.U.I. e successive modificazioni”;
− escludendo che il caso in esame integri i presupposti per addivenire ad una decisione di rimpatrio mediante la concessione al cittadino straniero irregolarmente soggiornante di un termine compreso tra i sette ed i trenta giorni per lasciare volontariamente il T.N., “dato che:
• ha dichiarato di non voler tornare nel suo Paese di origine;
• non ha richiesto la concessione del termine per la partenza volontaria ai sensi dell'art. 13, co. 5.1, T.U.I. e successive modificazioni;
• è da ritenersi, in base ad un accertamento effettuato caso per caso, a rischio di fuga ai sensi dell'art. 13, co. 4-bis, T.U.I. ossia ricorre il pericolo che possa sottrarsi al rimpatrio qualora gli venga concesso un termine per la partenza volontaria, in quanto:
✓ non ha presentato idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;
✓ non ha fornito né è in grado di fornire garanzie finanziarie provenienti da fonti lecite utili allo scopo”. (cfr., in tal senso, decreto del Prefetto di recante prot. n. 636/2024 depositato, sub CP_1 allegato n. 1, unitamente al ricorso). La difesa, in sintesi, ha dedotto che “il sig. e la compagna Parte_1 Parte_2 vivono assieme ai tre figli minorenni nella casa di proprietà della sig.ra sita in via Parte_2 CP_1 del Gladioli, n. 2 (Doc. 7 allegato all'atto introduttivo). I due sono sposati in Perù, ma essendo sprovvisti di un regolare titolo di soggiorno non sono ancora riusciti a far trascrivere dall'anagrafe l'atto di matrimonio. I figli (n. 13.06.2016 a Perù), (n. 03.12.2013 a Perù) e Per_1 Persona_2 Per_3
(n. 21.03.2011 a Perù) stanno tutti frequentando la scuola d'obbligo in Italia e si stanno
[...] integrando bene nella comunità locale. Per anno scolastico 2023/2024 tutti e tre i minori avevano ottenuto risultati discreti sulla valutazione finale. La sig.ra avendo il permesso di soggiorno Parte_2 temporaneo per richiesta asilo, ha un lavoro subordinato come colf. Invece il sig. Parte_1 essendo sprovvisto di un regolare permesso di soggiorno, non riesce a trovare un lavoro regolare e ogni tanto presta qualche attività per aiutare la compagna al mantenimento della famiglia. Proprio per il livello di integrazione raggiunto, in primis dai minori e poi anche dai genitori, in data 11.09.2024 si provvedeva a depositare presso il Tribunale dei Minorenni di Torino il ricorso ai sensi dell'art. 31 TUI per rilascio dell'autorizzazione alla permanenza dei genitori;
in data 01/10/2024 la causa veniva iscritta a RG n. 3260/2024 e il Giudice designato è la dott.ssa Mecca Carmen Rita” (v., testualmente, note di trattazione scritta depositate in data 15/10/2024, ma di analogo tenore è anche il ricorso). Ha quindi eccepito che “il Prefetto della Provincia di errava nell'emissione del provvedimento CP_1 di espulsione in quanto violava l'art. 13, comma 2 Bis, del TUI, perché ometteva di valutare la natura e
- 3 - l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del soggiorno nonché l'esistenza dei legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. L'esecuzione del provvedimento di espulsione causerà un grave e irreparabile pregiudizio in capo ai minori in quanto porterà, inevitabilmente, alla disgregazione del nucleo familiare: la madre ha un permesso di soggiorno per richiedenti asilo e rimarrà in Italia assieme ai figli minori che frequentano tutti la scuola d'obbligo diversamente dal richiedente che rimarrà in Perù. Una volta rimpatriato, il ricorrente non sarà in grado di fare ritorno in Italia senza ricorrere ai metodi illegali e non senza aver pagato ingenti somme di denaro che egli non possiede” (v., testualmente, note di trattazione scritta depositate in data 15/10/2024, ma di analogo tenore è anche il ricorso).
2. Tanto premesso, rileva il Tribunale che gli assunti della difesa non sono verificabili. Si segnala, in primo luogo, che non è stata idoneamente provata la pendenza di un giudizio dinanzi al Tribunale per i Minorenni in quanto non è noto il contenuto dell'atto processuale cui asseritamente si riferiscono le ricevute p.e.c. prodotte – tra l'altro, in formato PDF – sub n. 8, unitamente al ricorso. In corso di causa, inoltre, non è stato depositato alcun estratto del fascicolo e che “in data 01/10/2024 la causa veniva iscritta a RG n. 3260/2024 e il Giudice designato è la dott.ssa Mecca Carmen Rita” (v., testualmente, note di trattazione scritta depositate in data 15/10/2024) resta circostanza dedotta, ma non provata, al punto che resta financo dubbia la competenza del Tribunale adito. Quanto al profilo della natura ed effettività dei vincoli familiari, non è stata prodotta alcuna documentazione relativa al matrimonio asseritamente celebrato, in Perù, tra
[...]
e né è stato fornito alcun Parte_1 Parte_2 riscontro che avvalori le dichiarazioni rese in ordine all'esistenza di una convivenza, ancorché di fatto, tra gli stessi. Proseguendo oltre nella disamina del compendio probatorio, si rileva che non sono stati prodotti i certificati di nascita degli asseriti figli;
quindi, dei minori menzionati negli scritti difensivi non è possibile verificare la paternità, né sono stati depositati un certificato di residenza o un certificato di stato di famiglia, dai quali inferire, quantomeno in via indiziaria, l'esistenza di un nucleo familiare. Gli allegati nn.
2-7 depositati unitamente al ricorso sono muti, sul punto, poiché trattasi di copie di passaporti e di ricevute di richieste di permesso di soggiorno, di un generico decreto di fissazione dell'udienza di comparizione in relazione ad un giudizio ex art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 e della certificazione di avvenuta registrazione dell'atto di compravendita di un immobile da parte della sola . Parte_2
Non è stato dimostrato, inoltre, che l'asserito nucleo familiare del ricorrente abbia conseguito un significativo livello di inserimento socio-culturale, perché, a dispetto delle affermazioni, non è stata prodotta documentazione relativa all'asserita attività lavorativa prestata dalla moglie né documentazione scolastica relativa al percorso formativo intrapreso dagli asseriti figli.
- 4 - In sostanza, il ricorrente lamenta che la p.a. abbia operato un errato bilanciamento, ma non ha dimostrato né l'esistenza né l'esatta consistenza degli interessi coinvolti. Se è dunque vero che, ai sensi dell'art. 13, co. 2-bis T.U.I., nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, occorre considerare, prima di adottare il decreto espulsivo,
“la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale” (v. Cass. Civ. Sez. 1 n. 1665/2019 nonché Cass. Civ. Sez. 6 -1, ordinanza n. 35653 dell'11.11.2022, dep. 05.12.2022 non massimata) e, ancora, che, dopo l'entrata in vigore della direttiva “rimpatri”, la decisione di rimpatrio non può mai essere assunta in forza della “semplice considerazione del soggiorno irregolare”, ma in base ad una valutazione caso per caso, che deve fondarsi su criteri obiettivi, per cui l'Amministrazione deve tenere nella
“debita considerazione” interessi di rilievo costituzionale come non solo il già menzionato diritto alla vita privata e familiare, ma anche l'interesse superiore del bambino (cfr. Cass. n. 15362/2015), tuttavia, nel caso di specie, alla luce delle suesposte carenze documentali, non può dirsi che sia mancato il bilanciamento degli interessi contrapposti né che sia emersa una carenza motivazionale che inficia il provvedimento di espulsione ed il conseguente ordine del Questore di Torino emesso in pari data.
3. In ordine alle spese processuali non si provvede, poiché la p.a. intimata non ha svolto difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-. rigetta il ricorso come in atti proposto da Parte_1
nato il giorno 08/04/1992 in Perù, C.U.I. , C.F. ;
[...] C.F._1 C.F._2
-. nulla dispone in ordine alle spese. Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, lì 15/04/2025 Il Giudice dott.ssa Alessia Santamaria
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessia Santamaria, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 10/04/2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 16409/2024 avviata da , nato il giorno 08/04/1992 in Parte_1
Perù, C.U.I. , C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1 C.F._2
ALBERTO BOSIO, presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, in persona del Prefetto pro tempore Controparte_1
RESISTENTE NON COSTITUITO avente ad oggetto: espulsione conclusioni di parte ricorrente: “nel merito, annullare il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Torino in data 16/09/2024, per violazione dell'art. 13, comma 2 bis, TUI, ovvero mancata valutazione dei legami familiari del ricorrente sul Territorio Nazionale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con provvedimento recante prot. nr. 636/2024, reso il giorno 16/09/2024 e notificato all'odierno ricorrente in pari data, il Prefetto di ha decretato l'espulsione dal CP_1
- 1 - territorio nazionale di disponendone Parte_1 Parte_1
l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 22/09/2024 e depositato il giorno 26/09/2024, ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto di espulsione, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alla pag. 3, non numerata, dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con ordinanza resa in data 17/10/2024, dopo aver ritualmente instaurato il contraddittorio con la p.a. resistente, è stata accolta la domanda proposta in via cautelare ed è stata contestualmente fissata l'udienza di comparizione delle parti. Il Prefetto di Torino, sebbene ritualmente evocato in giudizio (v. comunicazione eseguita dalla cancelleria in data 18/10/2024), non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la contumacia. L'avv. YUNJIE XU, in data 21/03/2025, ha depositato dichiarazione di rinuncia al mandato. In data 10/04/2025, si è costituito per il Parte_1 tramite dell'avv. ALBERTO BOSIO, che si è “riserva[to] all'esito dell'istruttoria eventuali deduzioni, difese e istanze” e ha “insist[ito] nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate, richiedendo che codesto Ill.mo Tribunale voglia annullare il decreto impugnato” (v. “memoria di costituzione” e note di trattazione scritta depositate in data 10/04/2025). Con provvedimento reso dal G.D. in data 10/04/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– preso atto della mancata costituzione della p.a., esaminata la documentazione depositata unitamente al ricorso e viste le conclusioni come in atti rassegnate dal ricorrente (v. note di trattazione scritta depositate in data 10/04/2025), la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
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1. L'impugnazione va rigettata per i motivi che seguono. Con il richiamato ed impugnato provvedimento, il Prefetto di Torino ha decretato l'espulsione di : Parte_1
− dopo aver “rilevato che il cittadino straniero ha omesso di richiedere il permesso di soggiorno entro il termine prescritto ed il ritardo non è dipeso da forza maggiore (art. 13, co. 2, lett. b del T.U.I. e successive modificazioni)”;
− tenendo conto del fatto “che il cittadino straniero ha a suo carico precedenti di polizia per il reato di cui all'art. 572 c.p. del 16/09/2024”;
− nonché “valutata la posizione del cittadino straniero sopra indicato, dalla quale emerge che il medesimo è illegalmente presente sul Territorio nazionale”;
- 2 - − avendo altresì “considerato che non sussistono le condizioni affinché allo stesso possa essere rilasciato un permesso di soggiorno in quanto non ricorrono in capo al cittadino straniero i motivi previsti dalla normativa vigente o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano né ricorrono i presupposti di cui all'art. 19 del T.U.I. e successive modificazioni”;
− escludendo che il caso in esame integri i presupposti per addivenire ad una decisione di rimpatrio mediante la concessione al cittadino straniero irregolarmente soggiornante di un termine compreso tra i sette ed i trenta giorni per lasciare volontariamente il T.N., “dato che:
• ha dichiarato di non voler tornare nel suo Paese di origine;
• non ha richiesto la concessione del termine per la partenza volontaria ai sensi dell'art. 13, co. 5.1, T.U.I. e successive modificazioni;
• è da ritenersi, in base ad un accertamento effettuato caso per caso, a rischio di fuga ai sensi dell'art. 13, co. 4-bis, T.U.I. ossia ricorre il pericolo che possa sottrarsi al rimpatrio qualora gli venga concesso un termine per la partenza volontaria, in quanto:
✓ non ha presentato idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;
✓ non ha fornito né è in grado di fornire garanzie finanziarie provenienti da fonti lecite utili allo scopo”. (cfr., in tal senso, decreto del Prefetto di recante prot. n. 636/2024 depositato, sub CP_1 allegato n. 1, unitamente al ricorso). La difesa, in sintesi, ha dedotto che “il sig. e la compagna Parte_1 Parte_2 vivono assieme ai tre figli minorenni nella casa di proprietà della sig.ra sita in via Parte_2 CP_1 del Gladioli, n. 2 (Doc. 7 allegato all'atto introduttivo). I due sono sposati in Perù, ma essendo sprovvisti di un regolare titolo di soggiorno non sono ancora riusciti a far trascrivere dall'anagrafe l'atto di matrimonio. I figli (n. 13.06.2016 a Perù), (n. 03.12.2013 a Perù) e Per_1 Persona_2 Per_3
(n. 21.03.2011 a Perù) stanno tutti frequentando la scuola d'obbligo in Italia e si stanno
[...] integrando bene nella comunità locale. Per anno scolastico 2023/2024 tutti e tre i minori avevano ottenuto risultati discreti sulla valutazione finale. La sig.ra avendo il permesso di soggiorno Parte_2 temporaneo per richiesta asilo, ha un lavoro subordinato come colf. Invece il sig. Parte_1 essendo sprovvisto di un regolare permesso di soggiorno, non riesce a trovare un lavoro regolare e ogni tanto presta qualche attività per aiutare la compagna al mantenimento della famiglia. Proprio per il livello di integrazione raggiunto, in primis dai minori e poi anche dai genitori, in data 11.09.2024 si provvedeva a depositare presso il Tribunale dei Minorenni di Torino il ricorso ai sensi dell'art. 31 TUI per rilascio dell'autorizzazione alla permanenza dei genitori;
in data 01/10/2024 la causa veniva iscritta a RG n. 3260/2024 e il Giudice designato è la dott.ssa Mecca Carmen Rita” (v., testualmente, note di trattazione scritta depositate in data 15/10/2024, ma di analogo tenore è anche il ricorso). Ha quindi eccepito che “il Prefetto della Provincia di errava nell'emissione del provvedimento CP_1 di espulsione in quanto violava l'art. 13, comma 2 Bis, del TUI, perché ometteva di valutare la natura e
- 3 - l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del soggiorno nonché l'esistenza dei legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. L'esecuzione del provvedimento di espulsione causerà un grave e irreparabile pregiudizio in capo ai minori in quanto porterà, inevitabilmente, alla disgregazione del nucleo familiare: la madre ha un permesso di soggiorno per richiedenti asilo e rimarrà in Italia assieme ai figli minori che frequentano tutti la scuola d'obbligo diversamente dal richiedente che rimarrà in Perù. Una volta rimpatriato, il ricorrente non sarà in grado di fare ritorno in Italia senza ricorrere ai metodi illegali e non senza aver pagato ingenti somme di denaro che egli non possiede” (v., testualmente, note di trattazione scritta depositate in data 15/10/2024, ma di analogo tenore è anche il ricorso).
2. Tanto premesso, rileva il Tribunale che gli assunti della difesa non sono verificabili. Si segnala, in primo luogo, che non è stata idoneamente provata la pendenza di un giudizio dinanzi al Tribunale per i Minorenni in quanto non è noto il contenuto dell'atto processuale cui asseritamente si riferiscono le ricevute p.e.c. prodotte – tra l'altro, in formato PDF – sub n. 8, unitamente al ricorso. In corso di causa, inoltre, non è stato depositato alcun estratto del fascicolo e che “in data 01/10/2024 la causa veniva iscritta a RG n. 3260/2024 e il Giudice designato è la dott.ssa Mecca Carmen Rita” (v., testualmente, note di trattazione scritta depositate in data 15/10/2024) resta circostanza dedotta, ma non provata, al punto che resta financo dubbia la competenza del Tribunale adito. Quanto al profilo della natura ed effettività dei vincoli familiari, non è stata prodotta alcuna documentazione relativa al matrimonio asseritamente celebrato, in Perù, tra
[...]
e né è stato fornito alcun Parte_1 Parte_2 riscontro che avvalori le dichiarazioni rese in ordine all'esistenza di una convivenza, ancorché di fatto, tra gli stessi. Proseguendo oltre nella disamina del compendio probatorio, si rileva che non sono stati prodotti i certificati di nascita degli asseriti figli;
quindi, dei minori menzionati negli scritti difensivi non è possibile verificare la paternità, né sono stati depositati un certificato di residenza o un certificato di stato di famiglia, dai quali inferire, quantomeno in via indiziaria, l'esistenza di un nucleo familiare. Gli allegati nn.
2-7 depositati unitamente al ricorso sono muti, sul punto, poiché trattasi di copie di passaporti e di ricevute di richieste di permesso di soggiorno, di un generico decreto di fissazione dell'udienza di comparizione in relazione ad un giudizio ex art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 e della certificazione di avvenuta registrazione dell'atto di compravendita di un immobile da parte della sola . Parte_2
Non è stato dimostrato, inoltre, che l'asserito nucleo familiare del ricorrente abbia conseguito un significativo livello di inserimento socio-culturale, perché, a dispetto delle affermazioni, non è stata prodotta documentazione relativa all'asserita attività lavorativa prestata dalla moglie né documentazione scolastica relativa al percorso formativo intrapreso dagli asseriti figli.
- 4 - In sostanza, il ricorrente lamenta che la p.a. abbia operato un errato bilanciamento, ma non ha dimostrato né l'esistenza né l'esatta consistenza degli interessi coinvolti. Se è dunque vero che, ai sensi dell'art. 13, co. 2-bis T.U.I., nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, occorre considerare, prima di adottare il decreto espulsivo,
“la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale” (v. Cass. Civ. Sez. 1 n. 1665/2019 nonché Cass. Civ. Sez. 6 -1, ordinanza n. 35653 dell'11.11.2022, dep. 05.12.2022 non massimata) e, ancora, che, dopo l'entrata in vigore della direttiva “rimpatri”, la decisione di rimpatrio non può mai essere assunta in forza della “semplice considerazione del soggiorno irregolare”, ma in base ad una valutazione caso per caso, che deve fondarsi su criteri obiettivi, per cui l'Amministrazione deve tenere nella
“debita considerazione” interessi di rilievo costituzionale come non solo il già menzionato diritto alla vita privata e familiare, ma anche l'interesse superiore del bambino (cfr. Cass. n. 15362/2015), tuttavia, nel caso di specie, alla luce delle suesposte carenze documentali, non può dirsi che sia mancato il bilanciamento degli interessi contrapposti né che sia emersa una carenza motivazionale che inficia il provvedimento di espulsione ed il conseguente ordine del Questore di Torino emesso in pari data.
3. In ordine alle spese processuali non si provvede, poiché la p.a. intimata non ha svolto difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-. rigetta il ricorso come in atti proposto da Parte_1
nato il giorno 08/04/1992 in Perù, C.U.I. , C.F. ;
[...] C.F._1 C.F._2
-. nulla dispone in ordine alle spese. Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, lì 15/04/2025 Il Giudice dott.ssa Alessia Santamaria
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