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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/03/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
VERBALE DI UDIENZA DEL 12.03.2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 3544 DELL'ANNO 2021
N.R.G. 3544/2021
È presente per l'avv. Grazia Emanuele anche in sostituzione dell'avv. Pinto Parte_1
Iolanda.
È presente per il l'avv. Trovato. Controparte_1
A questo punto, il G.I. invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. “ratione temporis” vigente.
I difensori presenti si riportano a tutte le domande, difese, eccezioni e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi.
Terminata la discussione, il Giudice si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio, dando atto che le parti rinunciano ad assistere alla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, riaperto il verbale in assenza delle parti, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
n. 3544/2021 r.g.a.c. Pag. 1 N . 3 5 4 4 / 2 0 2 1 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica ed in persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 3544 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. ed elettivamente Parte_2 C.F._1
domiciliato in Palermo, via Dante 58/A, presso lo studio degli avv. Iolanda Pinto e Grazia Emanuele che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
E
, C.F. , P.I , in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede in Corso Umberto I, elettivamente domiciliato ai fini del CP_1 presente giudizio in Palermo via Leopardi n. 23, presso lo studio dell'avv. Claudio Trovato che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA -
oggetto: domanda di risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051 c.c.
n. 3544/2021 r.g.a.c. Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio il deducendo: Parte_2 Controparte_1
- che il giorno 26.09.2019, alle ore 07:30 circa, percorreva a bordo della sua bicicletta, il Co Corso Italia di (lungomare Aspra), direzione di marcia verso Messina, in CP_1 compagnia di altri ciclisti;
- che, nel mentre procedeva lungo il citato Corso Italia, giunto all'altezza del civico n. 65, cadeva rovinosamente a terra, a causa di una buca sul manto stradale, non visibile e non segnalata;
- che, immediatamente soccorso, veniva trasportato con l'ambulanza presso il P.S.
Ospedale Civico di Palermo, dove gli veniva CP_2 Controparte_3 diagnosticato “frattura completa pluriframmentaria lievemente scomposta del tratto medio della clavicola destra” (doc. 1 allegato atto di citazione);
- che, nei giorni a seguire, si recava presso il Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, per svolgere ulteriori esami del caso, in esito ai quali emergeva, in via definitiva, la
“frattura scomposta e pluriframmentaria del terzo medio della clavicola con risalita del moncone prossimale…frattura composta dell'arco di passaggio della terza e quarta costa destra”, oltre alla “caratterizzazione nodulo polmonare … pseudotumor post- traumatico” (doc. 2, allegato atto di citazione);
- che, in data 12.10.2019, si recava presso l'Ospedale “G.F. Ingrassia” di Palermo, dove veniva eseguito l'intervento di “riduzione della frattura e osteosintesi con placca e viti”
(doc. 3, allegato atto di citazione);
- che, in ultimo, in data 18.11.2019, a seguito di un'altra radiografia, emergeva anche “la frattura della VI costa di destra” (doc. 4, allegato atto di citazione);
- che, a seguito della caduta di cui sopra, pativa un danno biologico permanente pari al
14% con un periodo di ITA di giorni 35 e, un periodo di ITP al 50% pari a giorni 15;
- che, l'evento lesivo sopra descritto, aveva inciso in modo significativo sulla qualità della sua vita, alterandone profondamente le abitudini, tanto da costringerlo ad abbandonare la pratica del ciclismo e da rendere più gravoso l'impegno fisico richiesto per l'espletamento della propria attività lavorativa;
- che, a seguito di quanto accadutogli, invitava il a risarcirgli tutti i Controparte_1 danni subiti;
richiesta alla quale, tuttavia, non faceva seguito alcun riscontro.
n. 3544/2021 r.g.a.c. Pag. 3 Ciò dedotto, sosteneva che il sinistro occorsogli era fonte di responsabilità risarcitoria in capo al Controparte_1
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “[…] Accertare e dichiarare il
responsabile del sinistro per cui è causa e di tutti i danni, patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali, subiti dall'attore in conseguenza dello stesso, per le causali di cui in narrativa;
-
Conseguentemente e per l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, a risarcire alla parte attrice la somma di € 59.279,75, o quella maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa a seguito della c.t.u. che si chiede fin d'ora, oltre all'invalidità permanente, danno biologico temporaneo come quantificati dal medico di parte giusta perizia depositata, ed il danno morale/relazionale nella misura che sarà ritenuta dall'Ill.mo Giudice da quantificarsi anche in via equitativa e, in ogni caso, in misura non inferiore alla metà del danno biologico, nonché ogni altra “voce” di danno, integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, che l'Ill.mo ritenesse ravvisare nelle lesioni patite dal dott. , oltre alla somma Parte_2 di € 286,20, a titolo di danno emergente per le spese di visita, cura, assistenza sostenute, ma anche per eventuali spese future, ed a titolo di lucro cessante, che l'Ill.mo Tribunale riterrà equo anche in esito all'espletanda consulenza medico-legale d'ufficio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'evento al saldo effettivo. - Con vittoria di spese, diritti e onorari, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva in data 27.04.2022, il il quale, in via preliminare, eccepiva Controparte_1
l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Palermo;
in subordine, sempre in via preliminare, chiedeva di dichiararsi l'improcedibilità della domanda giudiziale, stante il mancato esperimento, da parte dell'attore, del tentativo di mediazione e/o negoziazione assistita.
Nel merito, invece, contestava la dinamica del sinistro descritta da parte attrice, ritenendo che l'incidente era stato dovuto esclusivamente alla condotta imprudente di parte attrice, non sussistendo nell'area oggetto dell'incidente alcuna insidia idonea a far sorgere una responsabilità dell'ente; - in subordine, deduceva l'esistenza di un concorso di colpa di parte attrice nella verificazione dell'evento lesivo;
- infine, il ulteriore subordine e nella denegata ipotesi in cui fosse stata accertata una sua responsabilità, chiedeva di: “condannare il alle minori somme che Controparte_1
l'Eccellentissimo Tribunale riterrà giudizialmente provate all'esito del giudizio”.
Nel corso dell'istruttoria si procedeva all'assunzione di prova per testi e veniva disposta una
C.t.u. medico legale.
n. 3544/2021 r.g.a.c. Pag. 4 All'udienza c.d. “cartolare” del 13.11.2024, la causa veniva rinviata per decisione e discussione orale.
Pertanto, all'odierna udienza, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
Ciò posto, va in primo luogo disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal
Controparte_1
Sul punto, l'art. 20 c.p.c. recita: “Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”.
Tale norma prevede due fori alternativi e derogabili: il “forum contractus” (luogo in cui è sorta l'obbligazione) e il “forum destinatae solutionis” (luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione).
La scelta tra tali fori spetta unicamente all'attore, il quale non è tenuto a motivare la propria decisione.
Dunque, nelle obbligazioni che derivano da atto illecito (come nel caso di specie), l'azione può essere proposta davanti al giudice del luogo in cui l'evento lesivo si è verificato.
Ciò posto, alla luce di quanto detto, ritiene questo scrivente che l'eccezione di incompetenza territoriale sia destituita di fondamento e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Ugualmente priva di pregio è l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale spiegata, per mancato esperimento della procedura di mediazione e/o di negoziazione assistita.
Infatti, la fattispecie in esame è sussumibile, nell'alveo normativo di cui all'art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia.
Con riferimento alla disciplina della mediazione obbligatoria, l'articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 elenca tassativamente le materie soggette al tentativo obbligatorio di mediazione.
Elencazione in cui non rientrano le controversie concernenti il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 2051 c.c., non sono soggette alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria.
Ad analoghe conclusioni si perviene con riguardo al mancato esperimento del procedimento della negoziazione assistita.
Ed infatti, il primo comma dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014 recita: “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di
n. 3544/2021 r.g.a.c. Pag. 5 negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, […], chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
Ebbene, l'articolo sopra citato delimita in modo tassativo le uniche due fattispecie in cui la negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dall'analisi letterale della norma, si evince con chiarezza che la presente controversia non rientra in alcuna delle predette ipotesi. Ciò è ulteriormente confermato anche con riguardo all'importo richiesto dall'attore a titolo di risarcimento danni, pari a € 59.279,75, il quale eccede il limite di € 50.000,00 stabilito dall'articolo 3 del D.L. 132/2014.
Tutto ciò evidenziato, nel merito la domanda attrice va parzialmente accolta.
È necessario, preliminarmente, procedere all'inquadramento giuridico della fattispecie in esame sussumibile - a parere di questo Giudice - nell'alveo normativo di cui all'art. 2051 c.c. che disciplina la responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia.
Ebbene, la regola di cui all'art. 2051 c.c. delinea una forma di responsabilità oggettiva, fondata sul rapporto di custodia intercorrente tra un determinato soggetto e la cosa che ha causato il danno.
Al riguardo, in tema di responsabilità derivante da cose in custodia, giova ricordare i seguenti principi affermati nel tempo dalla giurisprudenza che si ritiene di condividere.
In primo luogo, il concetto di custodia postula la disponibilità immediata del bene ed un potere di controllo circa le modalità d'uso e di conservazione di esso.
Quindi, il soggetto al quale si imputa tale tipo di responsabilità deve essere in grado di esercitare sulla “res” un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apportino modifiche (cfr. Cass. n. 24529/2009).
In secondo luogo, il nesso di causalità esistente tra la cosa e il danno impone che la cosa non rappresenti una mera occasione dell'evento ma essa stessa deve esserne la causa o concausa.
In particolare, “[…] a) « l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del
n. 3544/2021 r.g.a.c. Pag. 6 rapporto causale tra quella e l'evento dannoso»;[…] ” (Cass. n. 2481/2018; cfr. anche Cass. n.
2480/2018 e Cass. n. 2477/2018).
Al contrario, è onere del custode dimostrare l'eventuale interruzione del nesso causale attraverso la prova del caso fortuito. Esso deve sostanziarsi in un autonomo impulso causale, dotato dei caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, in modo che il danno non sia più riconducibile alla cosa. Va inteso in senso ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (cfr. Cass. n. 20359/2005 e Cass. n. 15383/2006).
Pertanto, il comportamento del danneggiato può porsi sia come fattore concorrente, ex art. 1227 co. 1 c.c., sia come fattore in grado di escludere, integralmente, il nesso di causalità tra cosa e danno e conseguentemente idoneo ad elidere la responsabilità del custode (Cass. n. 999/2014).
In tal senso, la colpa concorrente o esclusiva del danneggiato può desumersi anche dall'agevole evitabilità del pericolo (Cass. n. 17625/2016). In particolare, il comportamento del danneggiato si pone come fortuito quando egli abbia fatto un uso imprudente, imprevedibile o comunque, assolutamente anomalo della cosa (Cass. n. 12895/2016).
Infine, è stato evidenziato, dalla Suprema Corte, richiamando precedenti orientamenti giurisprudenziali che: “la ricostruzione del nesso causale tra il criterio di imputazione della responsabilità e l'evento dannoso va operata dal giudice anche di ufficio (Cass. 22/03/2011, n. 6529: anche quando il danneggiante o il responsabile si limiti a contestare in toto la propria responsabilità): pertanto, in tema di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., l'allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, idonea ad integrare l'esimente del caso fortuito, deve essere esaminata e verificata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte, purché risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l'allegazione del fortuito (integrando così una mera difesa la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 1227 cod. civ.: per tutte, Cass. 30/09/2014, n. 20619; Cass. Sez. U.
03/06/2013, n. 13902)” (Cass. n. 2481/2018).
Fatte queste premesse, va evidenziato che parte attrice ha dimostrato il fatto storico dedotto in citazione, ossia il verificarsi del sinistro nelle circostanze di tempo e di luogo ivi indicate.
La prova di quanto sopra è stata affidata alle deposizioni testimoniali di due testi: Tes_1
e
[...] Testimone_2
Ebbene, entrambi i testi escussi hanno dichiarato di aver assistito alla caduta di il Parte_2
n. 3544/2021 r.g.a.c. Pag. 7 giorno 26.09.2019, alle ore 07:30 circa, mentre percorreva a bordo della sua bicicletta, il Corso Italia di (lungomare di Aspra). CP_1
In particolare, il teste escusso all'udienza del 25.10.2023, dopo aver Testimone_1 precisato di essersi trovato sul luogo del sinistro in quanto: “[…] Nell'occasione della caduta eravamo nello stesso gruppo di ciclisti che in quella giornata si erano riuniti per uscire insieme in bicicletta”, nell'ambito di tale contesto spaziale, ha poi riferito: “A.D.R.: subito dopo la caduta mi avvicinai a soccorrerlo A.D.R.: lui cadde a terra urtando con la testa A.D.R.: io quando mi avvicinai
a soccorrerlo vidi che lì vicino alla caduta c'era una buca che forse sarà stata di un settanta centimetri di larghezza e di una profondità di circa dieci centimetri […]A.D.R.: dopo la Parte_2
caduta era a terra a distanza di qualche metro, un paio forse, dalla buca che vidi” (cfr. verbale del
25.10.2023).
Il teste, dunque, le cui dichiarazioni appaiono sufficientemente circostanziate ed immuni da contraddizioni di tipo logico, ha dichiarato di aver assistito direttamente al sinistro e di aver avuto modo di vedere la presenza di una buca vicino al luogo della caduta.
Teste che ha poi riconosciuto nelle foto in atti la buca in questione.
Dichiarazioni confermate anche dall'altro teste escusso, che ha precisato di Testimone_2 essere intervenuto a soccorrere immediatamente parte attrice, constatando nell'immediatezza la presenza di una buca sulla strada.
Alla stregua del criterio del “più probabile che non” si ritiene, dunque, di poter affermare che la caduta fu determinata proprio dal fatto che la ruota della biciletta di parte attrice incrociò una buca sulla sua traiettoria.
Non emergono, d'altronde, dalla deposizione dei testi e dalle stesse deduzioni delle parti in causa, elementi idonei a far ritenere la presenza di ulteriori agenti potenzialmente qualificabili come fonti di pericolo.
Altresì, anche il C.t.u. in merito al quesito del se le lesioni refertate a , così come Parte_2 indicate nel verbale di pronto soccorso, subito dopo il sinistro per cui è causa, fossero eziologicamente riconducibili al sinistro medesimo, così come descritto da parte attrice, ha ritenuto che: “Per quanto attiene alla natura ed alla causa si tratta senza dubbio di lesioni di natura traumatica che, per la piena convergenza dei criteri medico-legali posti a fondamento del concetto di causalità, possono essere facilmente inquadrabili nella dinamica del sinistro in oggetto” (cfr. relazione peritale in atti).
Appurata, quindi, la verificazione del fatto storico e la sussistenza di un collegamento tra la
“res” e “l'eventus damni”, occorre, tuttavia, indagare sul se la condotta della vittima ebbe un ruolo n. 3544/2021 r.g.a.c. Pag. 8 tale da rendere, in realtà, la cosa non causa efficiente dell'evento lesivo, quanto piuttosto mera occasione;
indagine che attiene alla prova del fortuito che incombe sul CP_1
Sul punto, occorre richiamare una pronuncia della Corte di Cassazione la n. 4035/2021, la quale ha affermato che: “In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2 c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”.
Ebbene, appare chiaro come una situazione manutentiva deficitaria come quella del manto stradale del Corso Italia di (lungo mare di Aspra) costituisca una situazione certamente CP_1 idonea a configurare una capacità della “res”, sotto il profilo del dinamismo eziologico, a porsi quale causa dell'evento lesivo.
Altresì, considerato l'utilizzo assolutamente normale ed ordinario fatto da parte attrice del tratto di strada in esame, e cioè il transito su una via aperta al pubblico (in bicicletta), deve disporsi nel senso di ritenere non configurabile il caso fortuito, non ravvisandosi nella condotta della vittima certamente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
Tuttavia, la condotta del danneggiato, può comunque integrare, nel caso di specie, il concorso di colpa ex art 1227 c.c..
In questo senso, vengono in rilievo una serie di circostanze, di seguito descritte.
Innanzitutto, deve rilevarsi che entrambi i testi escussi hanno riferito che l'episodio di cui è causa avvenne in una giornata soleggiata e, quindi, in condizioni di visibilità ottimali della buca, considerando anche le rilevanti dimensioni della stessa per come emergenti dalla documentazione fotografica in atti. Inoltre, il teste ha anche riferito di aver in passato già percorso “[…] in Tes_1 bicicletta con la strada lungo il lungo mare di Aspra […]”. Parte_2
Inoltre, dalle risultanze fotografiche in atti, emerge in modo inequivocabile che la buca in questione non era posizionata sul margine destro (direzione senso di marcia) della carreggiata, quanto piuttosto più verso il centro della strada.
Deve, dunque, ritenersi sussistente, in capo a , la violazione dell'art. 143 C.d.S., Parte_1
n. 3544/2021 r.g.a.c. Pag. 9 norma che prevede che: “i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera e che 'i veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata […]'”.
Non provata, invece, è l'ulteriore eccezione sollevata dal secondo cui parte attrice CP_1 avrebbe violato anche l'articolo 182 del C.d.S., norma che prevede che “i ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due;
quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro
[…]”.
Infatti, entrambi i testi, presenti al momento del sinistro, hanno precisato che Parte_2 procedeva in testa, da solo, al gruppo di ciclisti (cfr. verbale d'udienza del 25.10.2023: “A.D.R.: preciso che durante la marcia, lungo la strada in cui avvenne la caduta, in testa, davanti, c'era Pt_2
[..]”; e cfr. verbale d'udienza del 18.01.2024: “A.D.R.: posso dire che io e eravamo
[...] Parte_2 in fila indiana. Io ero dietro di lui. Gli altri componenti del gruppo poiché erano dietro di me non sono in grado di dire come erano disposti. Io e non avevamo rispettivamente nessuno al Parte_2 nostro fianco […]”).
Dunque, da un lato è stata provata la perfetta visibilità della zona, nonché la conoscenza pregressa dei luoghi. Due Fattori che valutati unitamente alle rilevanti dimensioni della buca e alla circostanza che l'attore non circolava il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, portano a ritenere integrato un concorso di colpa, ex art. 1227 cc co. 1 c.c.., che si ritiene equo, in ragione della portata di tutti i fatti predetti, determinare nella misura del 50%.
Quanto alla determinazione concreta dell'ammontare del danno, si osserva quanto segue.
Ebbene, l'attore ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto il fatto illecito ha leso la sua integrità psicofisica, posizione soggettiva che rientra nel novero dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione (cfr. art. 32 Cost.). È noto, infatti, che in base ad una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è sempre risarcibile in presenza di una lesione incidente su di un diritto fondamentale della persona protetto direttamente a livello della Carta Costituzionale (cfr. Cass. SS.UU. n. 26972/2008).
In merito occorre poi precisare che il danno non patrimoniale da lesione della salute, sia di natura permanente che temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato n. 3544/2021 r.g.a.c. Pag. 10 nella sua persona complessivamente considerata, a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della persona fisica in sé riguardata, al di là della specifica attitudine del soggetto a procacciarsi redditi, la cui eventuale lesione trova adeguato rimedio mediante il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
Venendo, allora, alla quantificazione dei danni “de quibus”, dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio medico - legale espletata in corso di causa, risulta che a seguito del sinistro ha riportato Parte_2 una “Frattura completa pluriframmentaria lievemente scomposta del tratto medio della clavicola destra. Fratture costali composte (III – IV e VI costa di destra)”.
Il CTU ha accertato la compatibilità delle lesioni con il sinistro di cui è causa, ed ha poi correttamente descritto i postumi permanenti residuati a carico dell'attore (• esiti algo-disfunzionali di frattura scomposta della clavicola destra, trattata chirurgicamente con placca e viti • esiti del trauma contusivo toracico con fratture composte della III, IV e VI costa di destra) ; lesioni che hanno determinato, secondo quanto ritenuto dall' ausiliario e che si ritiene di condividere, postumi risarcibili, in termini di danno biologico permanente, nella misura del 10% .
L'inabilità temporanea derivante dal fatto lesivo in questione è stata, inoltre, correttamente quantificata dal Ctu nella misura: - di 35 giorni a titolo di inabilità temporanea totale;
- e 15 giorni a titolo di inabilità temporanea parziale nella misura del 50%.
Circa la quantificazione, procedendo, allora, alla concreta liquidazione del danno biologico, essa deve essere effettuata in base a criteri equitativi (sui poteri equitativi del giudice nella liquidazione del danno, cfr. artt. 2056 – 1226 c.c.; sulla necessità di liquidare il danno biologico in via equitativa, cfr. Cass. n. 394/2007).
Nel caso di specie, non essendo applicabile alla fattispecie per cui è causa l'art. 139 del d.lgs.
n. 209 del 2005 (il sinistro non è stato causato dalla circolazione di un veicolo o natante) il Tribunale ritiene opportuno riferirsi alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, dell'anno 2024, per il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione della salute, in quanto esse costituiscono il parametro che, in linea generale, è in grado di attestare la conformità della valutazione equitativa del danno alla persona alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056, co. 1 c.c. (cfr. Cass.
n. 12408/2011, nonché Cass. n. 28290/2011 e Cass. n. 24473/2014).
Ciò posto, considerato che in sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti il valore da attribuirsi ai punti di invalidità deve essere rapportato all'entità percentuale dell'invalidità riscontrata, e che l'aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, deve essere differenziato a seconda dell'età (dovendosi rapportare la liquidazione del danno biologico n. 3544/2021 r.g.a.c. Pag. 11 alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell'arco vitale trascorso e dell'aspettativa di vita residua), avuto riguardo ai criteri di liquidazione del danno alla persona in uso presso il Tribunale di Milano relative all'anno 2024, non considerando il danno morale, tenuto conto che il danneggiato aveva 50 anni al momento del sinistro e della percentuale d'invalidità residua
(10%), devono essere liquidati, a titolo di risarcimento del danno biologico permanente € 19.724,00
(valore per punto base: ). Numer_1
Per il danno non patrimoniale da invalidità temporanea, totale e parziale, invece, deve essere liquidata la somma di € 3.570,00 (per ogni giorno di inabilità assoluta è stato riconosciuto l'importo di € 84, ridotto in proporzione per i giorni di invalidità parziale;
nello specifico: € 2.940,00 per invalidità temporanea totale;
€ 630,00 per invalidità temporanea parziale al 50%).
Nulla spessa, invece, a parte attrice a titolo del c.d. “danno esistenziale”.
Sul punto, secondo i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità che si ritiene di condividere, si rileva che: “La misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può inoltre essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. In questo senso, va ribadito che ai fini della c.d.
"personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente patirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione, in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all'esito del dibattito processuale, le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, meritevoli in quanto tali di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini 'monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (Cass., 21/09/2017, n. 21939). In tale quadro ricostruttivo, costituisce quindi duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa
n. 3544/2021 r.g.a.c. Pag. 12 definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (art. 32 Cost.), mentre una differente ed autonoma valutazione andrà compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138 del c.d.a., alla lettera e). La liquidazione finalisticamente unitaria di tale danno (non diversamente da quella prevista per il pregiudizio patrimoniale, nella sua duplice
e distinta accezione di danno emergente e di lucro cessante) avrà pertanto il significato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subìto tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche” (Cass. n. 2788/2019; cfr. anche Cass. n. 7766/2016, Cass.,
n. 901/2018, Cass. n. 7513/2018).
Evidenziato quanto sopra, nel caso di specie, dagli atti di causa, ivi compresa la C.t.u. medico- legale, non è stato provato un pregiudizio al “facere” a-reddituale di , in conseguenza Parte_2 dell'evento lesivo patito, definibile come anomalo, eccezionale e peculiare rispetto alle conseguenze dannose che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione potrebbe subire.
Nessun allora incremento della misura standard del risarcimento prevista dalle applicate tabelle deve essere effettuato, nel caso in esame, in relazione alla componente dinamico-relazionale.
Nulla spetta a parte attrice neanche a titolo di sofferenza morale derivante dalle lesioni in esame.
In merito, deve premettersi che secondo un orientamento della Corte di Cassazione, condiviso dallo scrivente: “ai fini della quantificazione equitativa del danno morale, l'utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla quantificazione del danno biologico individuato nelle tabelle in uso […] non comporta che, provato il primo, il secondo non necessiti di accertamento, perché altrimenti si incorre nella duplicazione del risarcimento;
invece deve prima accertarsi, con metodo presuntivo, il pregiudizio morale subito, attraverso l'individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo, allegando i fatti dai quali emerge la sofferenza morale di chi ne chiede il ristoro, e successivamente, se provato, può ricorrersi al suddetto metodo percentuale come parametro equitativo” (Cass. n. 3260/2016; cfr. anche Cass nn. 18641/2011, 20292/2012, 22585/2013,
21917/2014).
Ebbene, nel caso di specie, non può ritenersi raggiunta la relativa prova.
Manca in atti, infatti, la prova di particolari conseguenze pregiudizievoli derivanti dal sinistro,
n. 3544/2021 r.g.a.c. Pag. 13 ascrivibili a titolo di sofferenze e patemi interiori, idonee a giustificare un aumento di quanto già liquidato sulla base degli importi standard enunciati dalla tabella.
In definitiva, ne discende una quantificazione dei danni non patrimoniali nella somma di €
23.294,00 (€ 19.724,00 + € 3.570,00), in valuta del 2024, pari ad € 23.596 in moneta attuale.
Alla somma in precedenza indicata vanno aggiunte le spese sostenute da per gli Parte_2 accertamenti e le terapie del caso, che dalla documentazione depositata in atti risultano pari a € 286,20 in valuta del 2019, che si ritiene di rivalutare, in via equitativa, all'attualità nell'importo di € 338,29.
In base a tutto quanto precede, si perviene ad un importo di € 23.934,29 (€ 23.596 + € 338,29) in valuta attuale (la rivalutazione è stata effettuata in base agli indici ISTAT F.O.I.).
Detto importo deve essere ridotto nella misura del 50%, stante l'accertato concorso di colpa;
si giunge, quindi, a titolo risarcitorio, alla somma di € 11.967,145.
In merito, poi, agli interessi deve considerarsi che qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento cioè al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli derivato dal ritardato pagamento della somma suddetta. Risarcimento che può essere riconosciuto mediante l'attribuzione di interessi, ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria ovvero in base ad un indice medio).
Ebbene, parte attrice non ha allegato, né provato di aver subito un danno da ritardato pagamento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, di conseguenza non ha diritto al riconoscimento degli interessi c.d. “compensativi” (cfr. Cass. n. 3268/2008, secondo cui il creditore, per ottenere il risarcimento della posta di danno in esame, deve allegare e provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata, o liquidata in moneta attuale, è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo;
cfr. anche
Cass. n. 22347/2007; Cass. n. 3355/2010, nonché Cass. n. 3173/2016, secondo cui il pregiudizio in esame: “non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da chi lo invoca: vuoi dimostrando quale fosse la propria propensione al risparmio;
vuoi dimostrando quale fosse il rendimento delle
n. 3544/2021 r.g.a.c. Pag. 14 operazioni finanziarie in cui avrebbe verosimilmente investito il capitale dovutogli, in caso di tempestivo adempimento da parte del debitore;
vuoi dimostrando quali maggiori oneri od interessi passivi avrebbe evitato di pagare se, disponendo tempestivamente della somma dovutagli, avesse potuto evitare di ricorrere al mercato del credito”).
In particolare, la non eccessività degli importi liquidati in sentenza porta ad escludere, in mancanza di allegazione contraria, che il denaro sarebbe stato impiegato in un investimento produttivo di reddito.
In conclusione, il deve essere condannato a pagare a parte attrice la somma di € CP_1
11.967,145.
Sulla somma così liquidata, per quanto attiene al periodo intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al “quantum” dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui, al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c., dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. n.
55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto prestata, ai valori minimi per la fase di studio, introduttiva e decisionale ed ai medi per quella istruttoria;
con distrazione in favore degli avv.ti Iolanda Pinto e Emanuele Grazia, dichiaratisi antistatari (scaglione da € 5.201 ad € 26.000).
Quanto alle spese di CTU, liquidate come da separato decreto, esse vengono poste a carico di parte convenuta nei rapporti interni tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna il a pagare in favore di la somma di € Controparte_1 Parte_2
11.967,145, oltre interessi legali al tasso ex art. 1284, co. 1, c.c. dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
b) condanna il al pagamento delle spese di lite di , Controparte_1 Parte_3 liquidate in € 545,00 per esborsi ed € 3.380,00 per compenso dei difensori, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA (se dovuta) e CPA, nelle misure n. 3544/2021 r.g.a.c. Pag. 15 di legge, con attribuzione agli avv. Iolanda Pinto e Grazia Emanuele dichiaratisi antistatari;
c) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti, a carico del Controparte_1
Termini Imerese, 12.03.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Quintavalle
n. 3544/2021 r.g.a.c. Pag. 16
VERBALE DI UDIENZA DEL 12.03.2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 3544 DELL'ANNO 2021
N.R.G. 3544/2021
È presente per l'avv. Grazia Emanuele anche in sostituzione dell'avv. Pinto Parte_1
Iolanda.
È presente per il l'avv. Trovato. Controparte_1
A questo punto, il G.I. invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. “ratione temporis” vigente.
I difensori presenti si riportano a tutte le domande, difese, eccezioni e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi.
Terminata la discussione, il Giudice si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio, dando atto che le parti rinunciano ad assistere alla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, riaperto il verbale in assenza delle parti, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
n. 3544/2021 r.g.a.c. Pag. 1 N . 3 5 4 4 / 2 0 2 1 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica ed in persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 3544 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. ed elettivamente Parte_2 C.F._1
domiciliato in Palermo, via Dante 58/A, presso lo studio degli avv. Iolanda Pinto e Grazia Emanuele che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
E
, C.F. , P.I , in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede in Corso Umberto I, elettivamente domiciliato ai fini del CP_1 presente giudizio in Palermo via Leopardi n. 23, presso lo studio dell'avv. Claudio Trovato che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA -
oggetto: domanda di risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051 c.c.
n. 3544/2021 r.g.a.c. Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio il deducendo: Parte_2 Controparte_1
- che il giorno 26.09.2019, alle ore 07:30 circa, percorreva a bordo della sua bicicletta, il Co Corso Italia di (lungomare Aspra), direzione di marcia verso Messina, in CP_1 compagnia di altri ciclisti;
- che, nel mentre procedeva lungo il citato Corso Italia, giunto all'altezza del civico n. 65, cadeva rovinosamente a terra, a causa di una buca sul manto stradale, non visibile e non segnalata;
- che, immediatamente soccorso, veniva trasportato con l'ambulanza presso il P.S.
Ospedale Civico di Palermo, dove gli veniva CP_2 Controparte_3 diagnosticato “frattura completa pluriframmentaria lievemente scomposta del tratto medio della clavicola destra” (doc. 1 allegato atto di citazione);
- che, nei giorni a seguire, si recava presso il Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, per svolgere ulteriori esami del caso, in esito ai quali emergeva, in via definitiva, la
“frattura scomposta e pluriframmentaria del terzo medio della clavicola con risalita del moncone prossimale…frattura composta dell'arco di passaggio della terza e quarta costa destra”, oltre alla “caratterizzazione nodulo polmonare … pseudotumor post- traumatico” (doc. 2, allegato atto di citazione);
- che, in data 12.10.2019, si recava presso l'Ospedale “G.F. Ingrassia” di Palermo, dove veniva eseguito l'intervento di “riduzione della frattura e osteosintesi con placca e viti”
(doc. 3, allegato atto di citazione);
- che, in ultimo, in data 18.11.2019, a seguito di un'altra radiografia, emergeva anche “la frattura della VI costa di destra” (doc. 4, allegato atto di citazione);
- che, a seguito della caduta di cui sopra, pativa un danno biologico permanente pari al
14% con un periodo di ITA di giorni 35 e, un periodo di ITP al 50% pari a giorni 15;
- che, l'evento lesivo sopra descritto, aveva inciso in modo significativo sulla qualità della sua vita, alterandone profondamente le abitudini, tanto da costringerlo ad abbandonare la pratica del ciclismo e da rendere più gravoso l'impegno fisico richiesto per l'espletamento della propria attività lavorativa;
- che, a seguito di quanto accadutogli, invitava il a risarcirgli tutti i Controparte_1 danni subiti;
richiesta alla quale, tuttavia, non faceva seguito alcun riscontro.
n. 3544/2021 r.g.a.c. Pag. 3 Ciò dedotto, sosteneva che il sinistro occorsogli era fonte di responsabilità risarcitoria in capo al Controparte_1
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “[…] Accertare e dichiarare il
responsabile del sinistro per cui è causa e di tutti i danni, patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali, subiti dall'attore in conseguenza dello stesso, per le causali di cui in narrativa;
-
Conseguentemente e per l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, a risarcire alla parte attrice la somma di € 59.279,75, o quella maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa a seguito della c.t.u. che si chiede fin d'ora, oltre all'invalidità permanente, danno biologico temporaneo come quantificati dal medico di parte giusta perizia depositata, ed il danno morale/relazionale nella misura che sarà ritenuta dall'Ill.mo Giudice da quantificarsi anche in via equitativa e, in ogni caso, in misura non inferiore alla metà del danno biologico, nonché ogni altra “voce” di danno, integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, che l'Ill.mo ritenesse ravvisare nelle lesioni patite dal dott. , oltre alla somma Parte_2 di € 286,20, a titolo di danno emergente per le spese di visita, cura, assistenza sostenute, ma anche per eventuali spese future, ed a titolo di lucro cessante, che l'Ill.mo Tribunale riterrà equo anche in esito all'espletanda consulenza medico-legale d'ufficio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'evento al saldo effettivo. - Con vittoria di spese, diritti e onorari, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva in data 27.04.2022, il il quale, in via preliminare, eccepiva Controparte_1
l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Palermo;
in subordine, sempre in via preliminare, chiedeva di dichiararsi l'improcedibilità della domanda giudiziale, stante il mancato esperimento, da parte dell'attore, del tentativo di mediazione e/o negoziazione assistita.
Nel merito, invece, contestava la dinamica del sinistro descritta da parte attrice, ritenendo che l'incidente era stato dovuto esclusivamente alla condotta imprudente di parte attrice, non sussistendo nell'area oggetto dell'incidente alcuna insidia idonea a far sorgere una responsabilità dell'ente; - in subordine, deduceva l'esistenza di un concorso di colpa di parte attrice nella verificazione dell'evento lesivo;
- infine, il ulteriore subordine e nella denegata ipotesi in cui fosse stata accertata una sua responsabilità, chiedeva di: “condannare il alle minori somme che Controparte_1
l'Eccellentissimo Tribunale riterrà giudizialmente provate all'esito del giudizio”.
Nel corso dell'istruttoria si procedeva all'assunzione di prova per testi e veniva disposta una
C.t.u. medico legale.
n. 3544/2021 r.g.a.c. Pag. 4 All'udienza c.d. “cartolare” del 13.11.2024, la causa veniva rinviata per decisione e discussione orale.
Pertanto, all'odierna udienza, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
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Ciò posto, va in primo luogo disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal
Controparte_1
Sul punto, l'art. 20 c.p.c. recita: “Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”.
Tale norma prevede due fori alternativi e derogabili: il “forum contractus” (luogo in cui è sorta l'obbligazione) e il “forum destinatae solutionis” (luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione).
La scelta tra tali fori spetta unicamente all'attore, il quale non è tenuto a motivare la propria decisione.
Dunque, nelle obbligazioni che derivano da atto illecito (come nel caso di specie), l'azione può essere proposta davanti al giudice del luogo in cui l'evento lesivo si è verificato.
Ciò posto, alla luce di quanto detto, ritiene questo scrivente che l'eccezione di incompetenza territoriale sia destituita di fondamento e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Ugualmente priva di pregio è l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale spiegata, per mancato esperimento della procedura di mediazione e/o di negoziazione assistita.
Infatti, la fattispecie in esame è sussumibile, nell'alveo normativo di cui all'art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia.
Con riferimento alla disciplina della mediazione obbligatoria, l'articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 elenca tassativamente le materie soggette al tentativo obbligatorio di mediazione.
Elencazione in cui non rientrano le controversie concernenti il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 2051 c.c., non sono soggette alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria.
Ad analoghe conclusioni si perviene con riguardo al mancato esperimento del procedimento della negoziazione assistita.
Ed infatti, il primo comma dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014 recita: “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di
n. 3544/2021 r.g.a.c. Pag. 5 negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, […], chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
Ebbene, l'articolo sopra citato delimita in modo tassativo le uniche due fattispecie in cui la negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dall'analisi letterale della norma, si evince con chiarezza che la presente controversia non rientra in alcuna delle predette ipotesi. Ciò è ulteriormente confermato anche con riguardo all'importo richiesto dall'attore a titolo di risarcimento danni, pari a € 59.279,75, il quale eccede il limite di € 50.000,00 stabilito dall'articolo 3 del D.L. 132/2014.
Tutto ciò evidenziato, nel merito la domanda attrice va parzialmente accolta.
È necessario, preliminarmente, procedere all'inquadramento giuridico della fattispecie in esame sussumibile - a parere di questo Giudice - nell'alveo normativo di cui all'art. 2051 c.c. che disciplina la responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia.
Ebbene, la regola di cui all'art. 2051 c.c. delinea una forma di responsabilità oggettiva, fondata sul rapporto di custodia intercorrente tra un determinato soggetto e la cosa che ha causato il danno.
Al riguardo, in tema di responsabilità derivante da cose in custodia, giova ricordare i seguenti principi affermati nel tempo dalla giurisprudenza che si ritiene di condividere.
In primo luogo, il concetto di custodia postula la disponibilità immediata del bene ed un potere di controllo circa le modalità d'uso e di conservazione di esso.
Quindi, il soggetto al quale si imputa tale tipo di responsabilità deve essere in grado di esercitare sulla “res” un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apportino modifiche (cfr. Cass. n. 24529/2009).
In secondo luogo, il nesso di causalità esistente tra la cosa e il danno impone che la cosa non rappresenti una mera occasione dell'evento ma essa stessa deve esserne la causa o concausa.
In particolare, “[…] a) « l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del
n. 3544/2021 r.g.a.c. Pag. 6 rapporto causale tra quella e l'evento dannoso»;[…] ” (Cass. n. 2481/2018; cfr. anche Cass. n.
2480/2018 e Cass. n. 2477/2018).
Al contrario, è onere del custode dimostrare l'eventuale interruzione del nesso causale attraverso la prova del caso fortuito. Esso deve sostanziarsi in un autonomo impulso causale, dotato dei caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, in modo che il danno non sia più riconducibile alla cosa. Va inteso in senso ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (cfr. Cass. n. 20359/2005 e Cass. n. 15383/2006).
Pertanto, il comportamento del danneggiato può porsi sia come fattore concorrente, ex art. 1227 co. 1 c.c., sia come fattore in grado di escludere, integralmente, il nesso di causalità tra cosa e danno e conseguentemente idoneo ad elidere la responsabilità del custode (Cass. n. 999/2014).
In tal senso, la colpa concorrente o esclusiva del danneggiato può desumersi anche dall'agevole evitabilità del pericolo (Cass. n. 17625/2016). In particolare, il comportamento del danneggiato si pone come fortuito quando egli abbia fatto un uso imprudente, imprevedibile o comunque, assolutamente anomalo della cosa (Cass. n. 12895/2016).
Infine, è stato evidenziato, dalla Suprema Corte, richiamando precedenti orientamenti giurisprudenziali che: “la ricostruzione del nesso causale tra il criterio di imputazione della responsabilità e l'evento dannoso va operata dal giudice anche di ufficio (Cass. 22/03/2011, n. 6529: anche quando il danneggiante o il responsabile si limiti a contestare in toto la propria responsabilità): pertanto, in tema di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., l'allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, idonea ad integrare l'esimente del caso fortuito, deve essere esaminata e verificata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte, purché risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l'allegazione del fortuito (integrando così una mera difesa la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 1227 cod. civ.: per tutte, Cass. 30/09/2014, n. 20619; Cass. Sez. U.
03/06/2013, n. 13902)” (Cass. n. 2481/2018).
Fatte queste premesse, va evidenziato che parte attrice ha dimostrato il fatto storico dedotto in citazione, ossia il verificarsi del sinistro nelle circostanze di tempo e di luogo ivi indicate.
La prova di quanto sopra è stata affidata alle deposizioni testimoniali di due testi: Tes_1
e
[...] Testimone_2
Ebbene, entrambi i testi escussi hanno dichiarato di aver assistito alla caduta di il Parte_2
n. 3544/2021 r.g.a.c. Pag. 7 giorno 26.09.2019, alle ore 07:30 circa, mentre percorreva a bordo della sua bicicletta, il Corso Italia di (lungomare di Aspra). CP_1
In particolare, il teste escusso all'udienza del 25.10.2023, dopo aver Testimone_1 precisato di essersi trovato sul luogo del sinistro in quanto: “[…] Nell'occasione della caduta eravamo nello stesso gruppo di ciclisti che in quella giornata si erano riuniti per uscire insieme in bicicletta”, nell'ambito di tale contesto spaziale, ha poi riferito: “A.D.R.: subito dopo la caduta mi avvicinai a soccorrerlo A.D.R.: lui cadde a terra urtando con la testa A.D.R.: io quando mi avvicinai
a soccorrerlo vidi che lì vicino alla caduta c'era una buca che forse sarà stata di un settanta centimetri di larghezza e di una profondità di circa dieci centimetri […]A.D.R.: dopo la Parte_2
caduta era a terra a distanza di qualche metro, un paio forse, dalla buca che vidi” (cfr. verbale del
25.10.2023).
Il teste, dunque, le cui dichiarazioni appaiono sufficientemente circostanziate ed immuni da contraddizioni di tipo logico, ha dichiarato di aver assistito direttamente al sinistro e di aver avuto modo di vedere la presenza di una buca vicino al luogo della caduta.
Teste che ha poi riconosciuto nelle foto in atti la buca in questione.
Dichiarazioni confermate anche dall'altro teste escusso, che ha precisato di Testimone_2 essere intervenuto a soccorrere immediatamente parte attrice, constatando nell'immediatezza la presenza di una buca sulla strada.
Alla stregua del criterio del “più probabile che non” si ritiene, dunque, di poter affermare che la caduta fu determinata proprio dal fatto che la ruota della biciletta di parte attrice incrociò una buca sulla sua traiettoria.
Non emergono, d'altronde, dalla deposizione dei testi e dalle stesse deduzioni delle parti in causa, elementi idonei a far ritenere la presenza di ulteriori agenti potenzialmente qualificabili come fonti di pericolo.
Altresì, anche il C.t.u. in merito al quesito del se le lesioni refertate a , così come Parte_2 indicate nel verbale di pronto soccorso, subito dopo il sinistro per cui è causa, fossero eziologicamente riconducibili al sinistro medesimo, così come descritto da parte attrice, ha ritenuto che: “Per quanto attiene alla natura ed alla causa si tratta senza dubbio di lesioni di natura traumatica che, per la piena convergenza dei criteri medico-legali posti a fondamento del concetto di causalità, possono essere facilmente inquadrabili nella dinamica del sinistro in oggetto” (cfr. relazione peritale in atti).
Appurata, quindi, la verificazione del fatto storico e la sussistenza di un collegamento tra la
“res” e “l'eventus damni”, occorre, tuttavia, indagare sul se la condotta della vittima ebbe un ruolo n. 3544/2021 r.g.a.c. Pag. 8 tale da rendere, in realtà, la cosa non causa efficiente dell'evento lesivo, quanto piuttosto mera occasione;
indagine che attiene alla prova del fortuito che incombe sul CP_1
Sul punto, occorre richiamare una pronuncia della Corte di Cassazione la n. 4035/2021, la quale ha affermato che: “In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2 c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”.
Ebbene, appare chiaro come una situazione manutentiva deficitaria come quella del manto stradale del Corso Italia di (lungo mare di Aspra) costituisca una situazione certamente CP_1 idonea a configurare una capacità della “res”, sotto il profilo del dinamismo eziologico, a porsi quale causa dell'evento lesivo.
Altresì, considerato l'utilizzo assolutamente normale ed ordinario fatto da parte attrice del tratto di strada in esame, e cioè il transito su una via aperta al pubblico (in bicicletta), deve disporsi nel senso di ritenere non configurabile il caso fortuito, non ravvisandosi nella condotta della vittima certamente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
Tuttavia, la condotta del danneggiato, può comunque integrare, nel caso di specie, il concorso di colpa ex art 1227 c.c..
In questo senso, vengono in rilievo una serie di circostanze, di seguito descritte.
Innanzitutto, deve rilevarsi che entrambi i testi escussi hanno riferito che l'episodio di cui è causa avvenne in una giornata soleggiata e, quindi, in condizioni di visibilità ottimali della buca, considerando anche le rilevanti dimensioni della stessa per come emergenti dalla documentazione fotografica in atti. Inoltre, il teste ha anche riferito di aver in passato già percorso “[…] in Tes_1 bicicletta con la strada lungo il lungo mare di Aspra […]”. Parte_2
Inoltre, dalle risultanze fotografiche in atti, emerge in modo inequivocabile che la buca in questione non era posizionata sul margine destro (direzione senso di marcia) della carreggiata, quanto piuttosto più verso il centro della strada.
Deve, dunque, ritenersi sussistente, in capo a , la violazione dell'art. 143 C.d.S., Parte_1
n. 3544/2021 r.g.a.c. Pag. 9 norma che prevede che: “i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera e che 'i veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata […]'”.
Non provata, invece, è l'ulteriore eccezione sollevata dal secondo cui parte attrice CP_1 avrebbe violato anche l'articolo 182 del C.d.S., norma che prevede che “i ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due;
quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro
[…]”.
Infatti, entrambi i testi, presenti al momento del sinistro, hanno precisato che Parte_2 procedeva in testa, da solo, al gruppo di ciclisti (cfr. verbale d'udienza del 25.10.2023: “A.D.R.: preciso che durante la marcia, lungo la strada in cui avvenne la caduta, in testa, davanti, c'era Pt_2
[..]”; e cfr. verbale d'udienza del 18.01.2024: “A.D.R.: posso dire che io e eravamo
[...] Parte_2 in fila indiana. Io ero dietro di lui. Gli altri componenti del gruppo poiché erano dietro di me non sono in grado di dire come erano disposti. Io e non avevamo rispettivamente nessuno al Parte_2 nostro fianco […]”).
Dunque, da un lato è stata provata la perfetta visibilità della zona, nonché la conoscenza pregressa dei luoghi. Due Fattori che valutati unitamente alle rilevanti dimensioni della buca e alla circostanza che l'attore non circolava il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, portano a ritenere integrato un concorso di colpa, ex art. 1227 cc co. 1 c.c.., che si ritiene equo, in ragione della portata di tutti i fatti predetti, determinare nella misura del 50%.
Quanto alla determinazione concreta dell'ammontare del danno, si osserva quanto segue.
Ebbene, l'attore ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto il fatto illecito ha leso la sua integrità psicofisica, posizione soggettiva che rientra nel novero dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione (cfr. art. 32 Cost.). È noto, infatti, che in base ad una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è sempre risarcibile in presenza di una lesione incidente su di un diritto fondamentale della persona protetto direttamente a livello della Carta Costituzionale (cfr. Cass. SS.UU. n. 26972/2008).
In merito occorre poi precisare che il danno non patrimoniale da lesione della salute, sia di natura permanente che temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato n. 3544/2021 r.g.a.c. Pag. 10 nella sua persona complessivamente considerata, a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della persona fisica in sé riguardata, al di là della specifica attitudine del soggetto a procacciarsi redditi, la cui eventuale lesione trova adeguato rimedio mediante il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
Venendo, allora, alla quantificazione dei danni “de quibus”, dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio medico - legale espletata in corso di causa, risulta che a seguito del sinistro ha riportato Parte_2 una “Frattura completa pluriframmentaria lievemente scomposta del tratto medio della clavicola destra. Fratture costali composte (III – IV e VI costa di destra)”.
Il CTU ha accertato la compatibilità delle lesioni con il sinistro di cui è causa, ed ha poi correttamente descritto i postumi permanenti residuati a carico dell'attore (• esiti algo-disfunzionali di frattura scomposta della clavicola destra, trattata chirurgicamente con placca e viti • esiti del trauma contusivo toracico con fratture composte della III, IV e VI costa di destra) ; lesioni che hanno determinato, secondo quanto ritenuto dall' ausiliario e che si ritiene di condividere, postumi risarcibili, in termini di danno biologico permanente, nella misura del 10% .
L'inabilità temporanea derivante dal fatto lesivo in questione è stata, inoltre, correttamente quantificata dal Ctu nella misura: - di 35 giorni a titolo di inabilità temporanea totale;
- e 15 giorni a titolo di inabilità temporanea parziale nella misura del 50%.
Circa la quantificazione, procedendo, allora, alla concreta liquidazione del danno biologico, essa deve essere effettuata in base a criteri equitativi (sui poteri equitativi del giudice nella liquidazione del danno, cfr. artt. 2056 – 1226 c.c.; sulla necessità di liquidare il danno biologico in via equitativa, cfr. Cass. n. 394/2007).
Nel caso di specie, non essendo applicabile alla fattispecie per cui è causa l'art. 139 del d.lgs.
n. 209 del 2005 (il sinistro non è stato causato dalla circolazione di un veicolo o natante) il Tribunale ritiene opportuno riferirsi alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, dell'anno 2024, per il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione della salute, in quanto esse costituiscono il parametro che, in linea generale, è in grado di attestare la conformità della valutazione equitativa del danno alla persona alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056, co. 1 c.c. (cfr. Cass.
n. 12408/2011, nonché Cass. n. 28290/2011 e Cass. n. 24473/2014).
Ciò posto, considerato che in sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti il valore da attribuirsi ai punti di invalidità deve essere rapportato all'entità percentuale dell'invalidità riscontrata, e che l'aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, deve essere differenziato a seconda dell'età (dovendosi rapportare la liquidazione del danno biologico n. 3544/2021 r.g.a.c. Pag. 11 alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell'arco vitale trascorso e dell'aspettativa di vita residua), avuto riguardo ai criteri di liquidazione del danno alla persona in uso presso il Tribunale di Milano relative all'anno 2024, non considerando il danno morale, tenuto conto che il danneggiato aveva 50 anni al momento del sinistro e della percentuale d'invalidità residua
(10%), devono essere liquidati, a titolo di risarcimento del danno biologico permanente € 19.724,00
(valore per punto base: ). Numer_1
Per il danno non patrimoniale da invalidità temporanea, totale e parziale, invece, deve essere liquidata la somma di € 3.570,00 (per ogni giorno di inabilità assoluta è stato riconosciuto l'importo di € 84, ridotto in proporzione per i giorni di invalidità parziale;
nello specifico: € 2.940,00 per invalidità temporanea totale;
€ 630,00 per invalidità temporanea parziale al 50%).
Nulla spessa, invece, a parte attrice a titolo del c.d. “danno esistenziale”.
Sul punto, secondo i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità che si ritiene di condividere, si rileva che: “La misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può inoltre essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. In questo senso, va ribadito che ai fini della c.d.
"personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente patirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione, in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all'esito del dibattito processuale, le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, meritevoli in quanto tali di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini 'monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (Cass., 21/09/2017, n. 21939). In tale quadro ricostruttivo, costituisce quindi duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa
n. 3544/2021 r.g.a.c. Pag. 12 definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (art. 32 Cost.), mentre una differente ed autonoma valutazione andrà compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138 del c.d.a., alla lettera e). La liquidazione finalisticamente unitaria di tale danno (non diversamente da quella prevista per il pregiudizio patrimoniale, nella sua duplice
e distinta accezione di danno emergente e di lucro cessante) avrà pertanto il significato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subìto tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche” (Cass. n. 2788/2019; cfr. anche Cass. n. 7766/2016, Cass.,
n. 901/2018, Cass. n. 7513/2018).
Evidenziato quanto sopra, nel caso di specie, dagli atti di causa, ivi compresa la C.t.u. medico- legale, non è stato provato un pregiudizio al “facere” a-reddituale di , in conseguenza Parte_2 dell'evento lesivo patito, definibile come anomalo, eccezionale e peculiare rispetto alle conseguenze dannose che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione potrebbe subire.
Nessun allora incremento della misura standard del risarcimento prevista dalle applicate tabelle deve essere effettuato, nel caso in esame, in relazione alla componente dinamico-relazionale.
Nulla spetta a parte attrice neanche a titolo di sofferenza morale derivante dalle lesioni in esame.
In merito, deve premettersi che secondo un orientamento della Corte di Cassazione, condiviso dallo scrivente: “ai fini della quantificazione equitativa del danno morale, l'utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla quantificazione del danno biologico individuato nelle tabelle in uso […] non comporta che, provato il primo, il secondo non necessiti di accertamento, perché altrimenti si incorre nella duplicazione del risarcimento;
invece deve prima accertarsi, con metodo presuntivo, il pregiudizio morale subito, attraverso l'individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo, allegando i fatti dai quali emerge la sofferenza morale di chi ne chiede il ristoro, e successivamente, se provato, può ricorrersi al suddetto metodo percentuale come parametro equitativo” (Cass. n. 3260/2016; cfr. anche Cass nn. 18641/2011, 20292/2012, 22585/2013,
21917/2014).
Ebbene, nel caso di specie, non può ritenersi raggiunta la relativa prova.
Manca in atti, infatti, la prova di particolari conseguenze pregiudizievoli derivanti dal sinistro,
n. 3544/2021 r.g.a.c. Pag. 13 ascrivibili a titolo di sofferenze e patemi interiori, idonee a giustificare un aumento di quanto già liquidato sulla base degli importi standard enunciati dalla tabella.
In definitiva, ne discende una quantificazione dei danni non patrimoniali nella somma di €
23.294,00 (€ 19.724,00 + € 3.570,00), in valuta del 2024, pari ad € 23.596 in moneta attuale.
Alla somma in precedenza indicata vanno aggiunte le spese sostenute da per gli Parte_2 accertamenti e le terapie del caso, che dalla documentazione depositata in atti risultano pari a € 286,20 in valuta del 2019, che si ritiene di rivalutare, in via equitativa, all'attualità nell'importo di € 338,29.
In base a tutto quanto precede, si perviene ad un importo di € 23.934,29 (€ 23.596 + € 338,29) in valuta attuale (la rivalutazione è stata effettuata in base agli indici ISTAT F.O.I.).
Detto importo deve essere ridotto nella misura del 50%, stante l'accertato concorso di colpa;
si giunge, quindi, a titolo risarcitorio, alla somma di € 11.967,145.
In merito, poi, agli interessi deve considerarsi che qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento cioè al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli derivato dal ritardato pagamento della somma suddetta. Risarcimento che può essere riconosciuto mediante l'attribuzione di interessi, ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria ovvero in base ad un indice medio).
Ebbene, parte attrice non ha allegato, né provato di aver subito un danno da ritardato pagamento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, di conseguenza non ha diritto al riconoscimento degli interessi c.d. “compensativi” (cfr. Cass. n. 3268/2008, secondo cui il creditore, per ottenere il risarcimento della posta di danno in esame, deve allegare e provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata, o liquidata in moneta attuale, è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo;
cfr. anche
Cass. n. 22347/2007; Cass. n. 3355/2010, nonché Cass. n. 3173/2016, secondo cui il pregiudizio in esame: “non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da chi lo invoca: vuoi dimostrando quale fosse la propria propensione al risparmio;
vuoi dimostrando quale fosse il rendimento delle
n. 3544/2021 r.g.a.c. Pag. 14 operazioni finanziarie in cui avrebbe verosimilmente investito il capitale dovutogli, in caso di tempestivo adempimento da parte del debitore;
vuoi dimostrando quali maggiori oneri od interessi passivi avrebbe evitato di pagare se, disponendo tempestivamente della somma dovutagli, avesse potuto evitare di ricorrere al mercato del credito”).
In particolare, la non eccessività degli importi liquidati in sentenza porta ad escludere, in mancanza di allegazione contraria, che il denaro sarebbe stato impiegato in un investimento produttivo di reddito.
In conclusione, il deve essere condannato a pagare a parte attrice la somma di € CP_1
11.967,145.
Sulla somma così liquidata, per quanto attiene al periodo intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al “quantum” dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui, al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c., dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. n.
55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto prestata, ai valori minimi per la fase di studio, introduttiva e decisionale ed ai medi per quella istruttoria;
con distrazione in favore degli avv.ti Iolanda Pinto e Emanuele Grazia, dichiaratisi antistatari (scaglione da € 5.201 ad € 26.000).
Quanto alle spese di CTU, liquidate come da separato decreto, esse vengono poste a carico di parte convenuta nei rapporti interni tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna il a pagare in favore di la somma di € Controparte_1 Parte_2
11.967,145, oltre interessi legali al tasso ex art. 1284, co. 1, c.c. dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
b) condanna il al pagamento delle spese di lite di , Controparte_1 Parte_3 liquidate in € 545,00 per esborsi ed € 3.380,00 per compenso dei difensori, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA (se dovuta) e CPA, nelle misure n. 3544/2021 r.g.a.c. Pag. 15 di legge, con attribuzione agli avv. Iolanda Pinto e Grazia Emanuele dichiaratisi antistatari;
c) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti, a carico del Controparte_1
Termini Imerese, 12.03.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Quintavalle
n. 3544/2021 r.g.a.c. Pag. 16