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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2024, n. 18693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18693 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7594/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 7594/2024 promossa da:
, nato in [...] il 1° maggio 1990, CF Parte_1 residente a [...] (Pescara) C.F._1 elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio a Roma, via Carlo Alberto Racchia n.2, presso lo studio dell'Avvocato Laura Corona, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
Controparte_1 KAMPALA, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
OGGETTO: diniego visto di ingresso per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20/02/2024 il ricorrente, cittadino eritreo titolare di permesso di soggiorno per asilo, ha impugnato il provvedimento con il quale l'Ambasciata d'Italia a Kampala ha rigettato la domanda di visto di ingresso per ricongiungimento familiare presentata dalla moglie Persona_1 nata a [...], Eritrea, il 1° gennaio 1993, che aveva sposato il 26/05/2023 in
Uganda, paese in cui la stessa era rifugiata. Esponeva che, ottenuto in data 26/09/2023 il nulla osta dalla Prefettura competente, l'Ambasciata aveva rigettato la domanda di visto perché non era stata presentata l'integrazione documentale richiesta con il preavviso di rigetto ed in particolare:
1. Copia del verbale delle dichiarazioni rese presso la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale del familiare in;
2. Modello CP_1
C/3 del familiare straniero in Italia;
3. Copie di tutte le pagine del passaporto del familiare in Italia;
4. Legalizzazione del certificato di matrimonio;
che era stato assegnato il termine perentorio di dieci giorni per la loro produzione, non tenendo conto del fatto che si trattava di documenti da reperire all'estero e che il sig.
era un rifugiato con permesso per asilo e quindi in possesso del solo titolo Pt_1 di viaggio;
inoltre, in merito alla legalizzazione del certificato di matrimonio, celebrato in Uganda, avrebbe dovuto essere proprio l'amministrazione che ne richiedeva l'esibizione a dovervi procedere, trattandosi peraltro di una coppia di rifugiati, dunque impossibilitati ai contatti con il proprio paese;
che nonostante una pec del 16/01/2024 in cui si comunicava la difficoltà di reperire la documentazione nel termine perentorio indicato dall'amministrazione, l'Ambasciata aveva adottato
Pagina 1 di 3 il provvedimento di rigetto in data 19/01/2024; che il diniego doveva ritenersi illegittimo in quanto fondato su una richiesta di integrazione documentale non legittima;
che l'Ambasciata avrebbe dovuto limitarsi ad accertare l'esistenza dell'unione coniugale, dunque l'unico documento rilevante era il certificato legalizzato di matrimonio, al cui rilascio era deputata la stessa amministrazione che lo aveva richiesto.
Alla luce dei fatti sopra esposti parte ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: Accertare, riconoscere, dichiarare e revocare il provvedimento di diniego di rilascio del visto per il ricongiungimento familiare sospendendo i termini di validità del nulla osta al ricongiungimento o disporne il rilascio anche in assenza del nulla osta. Ordinare all'Ambasciata l'immediata emissione del suddetto visto” Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto del Controparte_2 ricorso.
* * * Il ricorso è fondato e deve essere accolto. L'Ambasciata ha essenzialmente fondato il diniego sulla mancata integrazione documentale richiesta con il preavviso di rigetto, ma come correttamente rilevato da parte ricorrente la documentazione richiesta non risultava necessaria rispetto alle finalità dell'accertamento demandato alla rappresentanza consolare, volto a verificare l'autenticità della documentazione attestante il rapporto di parentela posto a fondamento della domanda di ricongiungimento.
Nel caso di specie il rigetto fondato su carenze documentali è avvenuto in violazione dell'art. 29 bis D.lgs.286/98, il quale dispone che “Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori”.
La norma, tenendo in considerazione le molteplici difficoltà che spesso non permettono ai titolari di protezione internazionale di ottenere la documentazione necessaria ad attestare i presupposti richiesti per il ricongiungimento familiare, incentiva un atteggiamento collaborativo delle rappresentanze diplomatiche impedendo il rigetto della domanda sulla base della sola mancanza di documenti probatori e, contestualmente, ammettendo il ricorso a mezzi di prova alternativi.
In questo senso si è espressa anche la Corte di cassazione, con ordinanza n. 28202 del 14.10.2021, nella quale si legge: “La condizione di soggetto beneficiario di protezione internazionale imponeva alla rappresentanza diplomatica, in ragione della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29 bis, comma 2, di effettuare le verifiche ritenute necessarie, anche se a spese degli interessati, ovvero consentiva il ricorso ad altri mezzi atti a provare le circostanze ritenute necessarie per il rilascio
Pagina 2 di 3 del visto”. La stessa sentenza ha espressamente concluso sul punto che “[i]n ogni caso il rigetto della domanda non poteva essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori”. In questa sede il ricorrente ha comunque prodotto il certificato di matrimonio legalizzato dall'Ambasciata d'Italia a Kampala, attestante il rapporto di coniugio con la sig.ra pertanto sussistono i presupposti per il Persona_1 rilascio del visto per ricongiungimento familiare, a nulla rilevando la scadenza del nulla osta intervenuta nelle more del giudizio. Tenuto conto dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Controparte_3
Ambasciata d'Italia a Kampala il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare con il ricorrente in favore della moglie
[...]
nata a [...], Eritrea, il 1° gennaio 1993; Persona_1
- Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 04/12/2024
La GIUDICE
Silvia Albano
Pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 7594/2024 promossa da:
, nato in [...] il 1° maggio 1990, CF Parte_1 residente a [...] (Pescara) C.F._1 elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio a Roma, via Carlo Alberto Racchia n.2, presso lo studio dell'Avvocato Laura Corona, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
Controparte_1 KAMPALA, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
OGGETTO: diniego visto di ingresso per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20/02/2024 il ricorrente, cittadino eritreo titolare di permesso di soggiorno per asilo, ha impugnato il provvedimento con il quale l'Ambasciata d'Italia a Kampala ha rigettato la domanda di visto di ingresso per ricongiungimento familiare presentata dalla moglie Persona_1 nata a [...], Eritrea, il 1° gennaio 1993, che aveva sposato il 26/05/2023 in
Uganda, paese in cui la stessa era rifugiata. Esponeva che, ottenuto in data 26/09/2023 il nulla osta dalla Prefettura competente, l'Ambasciata aveva rigettato la domanda di visto perché non era stata presentata l'integrazione documentale richiesta con il preavviso di rigetto ed in particolare:
1. Copia del verbale delle dichiarazioni rese presso la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale del familiare in;
2. Modello CP_1
C/3 del familiare straniero in Italia;
3. Copie di tutte le pagine del passaporto del familiare in Italia;
4. Legalizzazione del certificato di matrimonio;
che era stato assegnato il termine perentorio di dieci giorni per la loro produzione, non tenendo conto del fatto che si trattava di documenti da reperire all'estero e che il sig.
era un rifugiato con permesso per asilo e quindi in possesso del solo titolo Pt_1 di viaggio;
inoltre, in merito alla legalizzazione del certificato di matrimonio, celebrato in Uganda, avrebbe dovuto essere proprio l'amministrazione che ne richiedeva l'esibizione a dovervi procedere, trattandosi peraltro di una coppia di rifugiati, dunque impossibilitati ai contatti con il proprio paese;
che nonostante una pec del 16/01/2024 in cui si comunicava la difficoltà di reperire la documentazione nel termine perentorio indicato dall'amministrazione, l'Ambasciata aveva adottato
Pagina 1 di 3 il provvedimento di rigetto in data 19/01/2024; che il diniego doveva ritenersi illegittimo in quanto fondato su una richiesta di integrazione documentale non legittima;
che l'Ambasciata avrebbe dovuto limitarsi ad accertare l'esistenza dell'unione coniugale, dunque l'unico documento rilevante era il certificato legalizzato di matrimonio, al cui rilascio era deputata la stessa amministrazione che lo aveva richiesto.
Alla luce dei fatti sopra esposti parte ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: Accertare, riconoscere, dichiarare e revocare il provvedimento di diniego di rilascio del visto per il ricongiungimento familiare sospendendo i termini di validità del nulla osta al ricongiungimento o disporne il rilascio anche in assenza del nulla osta. Ordinare all'Ambasciata l'immediata emissione del suddetto visto” Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto del Controparte_2 ricorso.
* * * Il ricorso è fondato e deve essere accolto. L'Ambasciata ha essenzialmente fondato il diniego sulla mancata integrazione documentale richiesta con il preavviso di rigetto, ma come correttamente rilevato da parte ricorrente la documentazione richiesta non risultava necessaria rispetto alle finalità dell'accertamento demandato alla rappresentanza consolare, volto a verificare l'autenticità della documentazione attestante il rapporto di parentela posto a fondamento della domanda di ricongiungimento.
Nel caso di specie il rigetto fondato su carenze documentali è avvenuto in violazione dell'art. 29 bis D.lgs.286/98, il quale dispone che “Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori”.
La norma, tenendo in considerazione le molteplici difficoltà che spesso non permettono ai titolari di protezione internazionale di ottenere la documentazione necessaria ad attestare i presupposti richiesti per il ricongiungimento familiare, incentiva un atteggiamento collaborativo delle rappresentanze diplomatiche impedendo il rigetto della domanda sulla base della sola mancanza di documenti probatori e, contestualmente, ammettendo il ricorso a mezzi di prova alternativi.
In questo senso si è espressa anche la Corte di cassazione, con ordinanza n. 28202 del 14.10.2021, nella quale si legge: “La condizione di soggetto beneficiario di protezione internazionale imponeva alla rappresentanza diplomatica, in ragione della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29 bis, comma 2, di effettuare le verifiche ritenute necessarie, anche se a spese degli interessati, ovvero consentiva il ricorso ad altri mezzi atti a provare le circostanze ritenute necessarie per il rilascio
Pagina 2 di 3 del visto”. La stessa sentenza ha espressamente concluso sul punto che “[i]n ogni caso il rigetto della domanda non poteva essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori”. In questa sede il ricorrente ha comunque prodotto il certificato di matrimonio legalizzato dall'Ambasciata d'Italia a Kampala, attestante il rapporto di coniugio con la sig.ra pertanto sussistono i presupposti per il Persona_1 rilascio del visto per ricongiungimento familiare, a nulla rilevando la scadenza del nulla osta intervenuta nelle more del giudizio. Tenuto conto dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Controparte_3
Ambasciata d'Italia a Kampala il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare con il ricorrente in favore della moglie
[...]
nata a [...], Eritrea, il 1° gennaio 1993; Persona_1
- Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 04/12/2024
La GIUDICE
Silvia Albano
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