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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/06/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 741/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado in epigrafe indicata promossa da:
), nato/a a VITTORIA (RG) il 15/02/1996, difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'avv. RIZZARI SILVIA presso il cui studio ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
), nato/a a VITTORIA (RG) il 24/02/1994, Controparte_1 C.F._2 difeso/a dall'avv. VICARI FLAVIANA presso il cui studio ha eletto domicilio;
RESISTENTE
OGGETTO
Separazione giudiziale
È stato richiesto il parere del PM.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio il 18/09/2018, trascritto nel registro dello stato civile del Comune di VITTORIA, atto n. 91, parte II serie A, anno 2018;
Parte ricorrente ha presentato ricorso per separazione giudiziale in data 24.2.2023; parte resistente si è costituita con memoria depositata il 5.7.2023.
Nelle more del procedimento contenzioso è intervenuto accordo di separazione, sicchè le parti, personalmente e assistite dai loro difensori, recependo le statuizioni dell'ordinanza presidenziale del 6.7.2023, hanno precisato congiuntamente le conclusioni come segue:
pagina 1 di 3 Alla luce di quanto sopra indicato va rilevato che la convivenza non può più proseguire perché divenuta intollerabile;
va inoltre ritenuta la recepibilità del suddetto accordo, in quanto non in contrasto con l'interesse dei figli e con diritti indisponibili;
e va preso atto degli accordi collaterali intervenuti tra i coniugi.
Spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pronuncia la separazione di e , i quali hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario il 18/09/2018, trascritto nel registro dello stato civile del Comune di VITTORIA, atto n. 91, parte II serie A, anno 2018;
dispone l'affido condiviso del figlio il quale vivrà con la madre nella casa familiare a lei Persona_1 assegnata;
il padre vedrà il figlio due pomeriggi infrasettimanali, dalle 17,00 alle 20,30 (cena compresa), ed a settimane alterne o il sabato pomeriggio dalle 17,00 alle 20,30 o la domenica dalle 11.00 alle 18,00;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto di Controparte_1 Per_1 versando a , entro giorno 5, un assegno mensile di €. 350,00, da rivalutarsi annualmente Parte_1 secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, al netto dell'assegno unico che va percepito per intero dalla resistente, oltre al 60% delle spese straordinarie.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di legge.
pagina 2 di 3 Ragusa, 5.6.2025
Il Giudice Relatore dott. Giovanni Giampiccolo
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado in epigrafe indicata promossa da:
), nato/a a VITTORIA (RG) il 15/02/1996, difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'avv. RIZZARI SILVIA presso il cui studio ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
), nato/a a VITTORIA (RG) il 24/02/1994, Controparte_1 C.F._2 difeso/a dall'avv. VICARI FLAVIANA presso il cui studio ha eletto domicilio;
RESISTENTE
OGGETTO
Separazione giudiziale
È stato richiesto il parere del PM.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio il 18/09/2018, trascritto nel registro dello stato civile del Comune di VITTORIA, atto n. 91, parte II serie A, anno 2018;
Parte ricorrente ha presentato ricorso per separazione giudiziale in data 24.2.2023; parte resistente si è costituita con memoria depositata il 5.7.2023.
Nelle more del procedimento contenzioso è intervenuto accordo di separazione, sicchè le parti, personalmente e assistite dai loro difensori, recependo le statuizioni dell'ordinanza presidenziale del 6.7.2023, hanno precisato congiuntamente le conclusioni come segue:
pagina 1 di 3 Alla luce di quanto sopra indicato va rilevato che la convivenza non può più proseguire perché divenuta intollerabile;
va inoltre ritenuta la recepibilità del suddetto accordo, in quanto non in contrasto con l'interesse dei figli e con diritti indisponibili;
e va preso atto degli accordi collaterali intervenuti tra i coniugi.
Spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pronuncia la separazione di e , i quali hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario il 18/09/2018, trascritto nel registro dello stato civile del Comune di VITTORIA, atto n. 91, parte II serie A, anno 2018;
dispone l'affido condiviso del figlio il quale vivrà con la madre nella casa familiare a lei Persona_1 assegnata;
il padre vedrà il figlio due pomeriggi infrasettimanali, dalle 17,00 alle 20,30 (cena compresa), ed a settimane alterne o il sabato pomeriggio dalle 17,00 alle 20,30 o la domenica dalle 11.00 alle 18,00;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto di Controparte_1 Per_1 versando a , entro giorno 5, un assegno mensile di €. 350,00, da rivalutarsi annualmente Parte_1 secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, al netto dell'assegno unico che va percepito per intero dalla resistente, oltre al 60% delle spese straordinarie.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di legge.
pagina 2 di 3 Ragusa, 5.6.2025
Il Giudice Relatore dott. Giovanni Giampiccolo
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3