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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19881/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19881/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Lombardo Francesca presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio in NICHELINO il Parte_1 Parte_2
16/09/1995.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 177 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio sono nati i figli: , maggiorenne ed economicamente indipendente e , Per_1 Per_2 maggiorenne ma non indipendente economicamente.
Con ricorso depositato il 19/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione della casa familiare, sita a Nichelino (TO), via Biella n. 12, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50%, alla SI.ra , la quale vi abiterà con il figlio Parte_2 Per_2 fino a che lo stesso risiederà in tale abitazione, ATTO che le parti dichiarano che CP_1 successivamente decideranno se vendere l'immobile con la divisione al 50% del ricavato;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il SI. i è già allontanato dalla casa familiare Parte_1
e si impegna successivamente a trasferire altrove la propria residenza;
DISPONE che il SI. versi alla SI.ra , per il mantenimento dei figli, Parte_1 Parte_2 la somma di € 700,00 al mese, entro il giorno 5 di ogni mese, fino al mese di dicembre 2024; successivamente, a far data dal mese di gennaio 2025, il SI. verserà alla SI.ra Parte_1
, per il mantenimento del figlio , la somma di € 430,00 (tale importo che sarà Parte_2 Per_2 annualmente aggiornato secondo gli indici ISTAT), oltre il 50% delle spese straordinarie eventualmente sostenute a favore dello stesso e previamente concordate fra i coniugi;
DÀ ATTO che le parti concordano che qualora il figlio perdesse la propria indipendenza Per_1 economica, il padre SI. si impegnerà ad aiutare economicamente il figlio stesso;
Parte_1
DÀ ATTO che le parti concordano la vettura IS AI intestata alla SI.ra viene Parte_2 assegnata al SI. e la stessa, in caso di vendita, non sarà tenuta a corrispondere Parte_1 alcunché al SI. Le eventuali multe, le infrazioni e tutti i costi di mantenimento del veicolo Pt_1 saranno totalmente a carico del SI. Parte_1
DÀ ATTO che le parti concordano la vettura TOYOTA YARIS intestata al SI. Parte_1 viene assegnata alla SI.ra e lo stesso, in caso di vendita, non sarà tenuto a corrispondere Parte_2 alcunché alla SI.ra . Le eventuali multe, le infrazioni e tutti i costi di mantenimento del veicolo Pt_2 saranno totalmente a carico della SI.ra ; Pt_2
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.6.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente pagina 2 di 3 Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19881/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Lombardo Francesca presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio in NICHELINO il Parte_1 Parte_2
16/09/1995.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 177 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio sono nati i figli: , maggiorenne ed economicamente indipendente e , Per_1 Per_2 maggiorenne ma non indipendente economicamente.
Con ricorso depositato il 19/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione della casa familiare, sita a Nichelino (TO), via Biella n. 12, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50%, alla SI.ra , la quale vi abiterà con il figlio Parte_2 Per_2 fino a che lo stesso risiederà in tale abitazione, ATTO che le parti dichiarano che CP_1 successivamente decideranno se vendere l'immobile con la divisione al 50% del ricavato;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il SI. i è già allontanato dalla casa familiare Parte_1
e si impegna successivamente a trasferire altrove la propria residenza;
DISPONE che il SI. versi alla SI.ra , per il mantenimento dei figli, Parte_1 Parte_2 la somma di € 700,00 al mese, entro il giorno 5 di ogni mese, fino al mese di dicembre 2024; successivamente, a far data dal mese di gennaio 2025, il SI. verserà alla SI.ra Parte_1
, per il mantenimento del figlio , la somma di € 430,00 (tale importo che sarà Parte_2 Per_2 annualmente aggiornato secondo gli indici ISTAT), oltre il 50% delle spese straordinarie eventualmente sostenute a favore dello stesso e previamente concordate fra i coniugi;
DÀ ATTO che le parti concordano che qualora il figlio perdesse la propria indipendenza Per_1 economica, il padre SI. si impegnerà ad aiutare economicamente il figlio stesso;
Parte_1
DÀ ATTO che le parti concordano la vettura IS AI intestata alla SI.ra viene Parte_2 assegnata al SI. e la stessa, in caso di vendita, non sarà tenuta a corrispondere Parte_1 alcunché al SI. Le eventuali multe, le infrazioni e tutti i costi di mantenimento del veicolo Pt_1 saranno totalmente a carico del SI. Parte_1
DÀ ATTO che le parti concordano la vettura TOYOTA YARIS intestata al SI. Parte_1 viene assegnata alla SI.ra e lo stesso, in caso di vendita, non sarà tenuto a corrispondere Parte_2 alcunché alla SI.ra . Le eventuali multe, le infrazioni e tutti i costi di mantenimento del veicolo Pt_2 saranno totalmente a carico della SI.ra ; Pt_2
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.6.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente pagina 2 di 3 Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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