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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 5392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5392 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 32535 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 (a cui è stato riunito il proc. RG 33547/19), avente ad oggetto
“comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare- spese condominiali”,
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Maglione, C.F._2
giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Napoli, alla via Bovio n. 14, elettivamente domiciliano
ATTORI nel proc. RG 32535/2019
E
c.f. ), in proprio n.q. procuratore Parte_3 C.F._3
generale delle altre di (c.f. ) e Parte_4 C.F._4
(c.f. ), tutti rapp.ti e difesi Parte_5 C.F._5
congiuntamente e/o disgiuntamente dall'avv. e dall'avv. Alfredo Parte_3
Bevilacqua, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via
Schipa n. 115,;
ATTORE nel proc. RG 33547/2019
NONCHÈ
1 ALLA VIA Controparte_1
MICHELANGELO SCHIPA N.115 (C.F.. ), in p. dell'amministratore P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Amodio, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via Toledo n. 348, elettivamente domicilia;
CONVENUTO IN ENTRAMBI I GIUDIZI
CONCLUSIONI: come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato al convenuto Controparte_2
ubicato in Napoli, alla via Michelangelo Schipa n.115, Controparte_3 [...]
, proprietari di appartamenti ubicati nel predetto stabile impugnavano la Pt_2
delibera del 18.9.2018, capi 5), 6), 7), 8), 9) e 10) e la delibera del 21.10.2019, capo n.
2) per i motivi indicati in citazione ed in questa sede integralmente richiamati, chiedendo di dichiarare l'invalidità delle predette delibere.
Parallelamente, in proprio e n.q. di procuratore generale di Parte_3
e impugnava la delibera del 18.9.2018, per analoghi Parte_4 Parte_5
motivi.
In entrambi i giudizi, si costituiva il , che contestava le domande attoree, CP_1
in quanto destituite di ogni fondamento, e chiedeva il rigetto delle stesse.
I due giudizi venivano riuniti e, in data 7.2.2025, riservati in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Tanto premesso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in relazione alla domanda tra ed Parte_3
il , avendo le predette parti in tal senso conciliato la lite. CP_1
In relazione al rapporto gli attori e ed il Parte_1 Parte_2
, invece, non può essere dichiarata la cessazione della materia del CP_1
contendere, pronuncia chiesta, invece, dal . Invero, le successive delibere CP_1
2 del 30.6.2021 e del 13.7.21 non revocavano le delibere oggetto di causa, limitandosi a decidere di realizzare minori lavori, al fine di accedere al “bonus 90%”. Le predette delibere, quindi, riguardano lavori meno ampi, come chiarito da entrambe le parti, e, pertanto, non revocavano, neppure implicitamente, le delibere impugnate.
Permane, quindi, l'interesse degli attori e ad una Parte_1 Parte_2
pronuncia di merito.
Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione d'improcedibilità per assenza di una valida procura di a partecipare al procedimento di mediazione. Parte_1
Invero, ritiene questo Tribunale, aderendo alla giurisprudenza di legittimità, che, per partecipare al suddetto procedimento, sia sufficiente la delega contenuta in una scrittura privata, non essendo necessaria la procura notarile (Cass. 8479/2019).
Nel merito, le domande attoree sono fondate e trovano accoglimento.
Si evidenzia, in primo luogo, che le impugnate delibere non risultano, a differenza di quanto sostenuto dalla parte convenuta, essere di natura esclusivamente programmatica. Invero, tali delibere hanno un contenuto dall'oggetto attuativo, in quanto con le stesse venivano approvati i lavori di cui al computo metrico allegato e, quindi, con le stesse delibere veniva deciso di attuare i lavori.
Rileva il Tribunale che i lavori deliberati vanno qualificati quali innovazioni, in quanto predisponendo, tra i diversi interventi, la sostituzione degli infissi in ferro della cassa scale con infissi in alluminio e l'installazione di gocciolatoi in PVC sulla facciata, in corrispondenza dei frontini dei balconi, determinano modifiche tali da alterare l'aspetto estetico dell'edificio.
Ritiene, infatti, questo Tribunale che i lavori di ristrutturazione di un immobile costituiscano innovazioni quando introducono modifiche tali da alterare l'aspetto estetico dell'edificio.
3 Conseguentemente, le impugnate delibere vanno annullate, in quanto adottate solo con la maggioranza di cui all'art. 1136 III comma cpc e non con la prescritta maggioranza di cui all'art. 1136 V comma c.c.
Le spese di lite relative al rapporto tra gli attori e ed il convenuto Pt_1 Pt_2
vengono compensate per la metà, in ragione del comportamento del CP_1
ed, in particolare, del fatto che i condomini approvavano le successive CP_1
delibere del 30.6.21 e 13.7.21, con cui si determinavano ad eseguire lavori meno ampi di quelli approvati con le delibere impugnate.
La restante quota delle spese di lite sostenuta dai predetti attori viene posta a carico del e liquidata in dispositivo, in considerazione del valore indeterminabile CP_1
della lite (complessità bassa) ed applicata la riduzione del 50%, stante l'assenza di significative questioni in fatto o diritto. Si dispone l'attribuzione in favore dell'avv.
Francesco Maglione, dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda proposta da in proprio e n.q. di procuratore generale di Parte_3
e Parte_4 Parte_5
2) accoglie la domanda proposta da e, per Controparte_4
l'effetto, annulla la delibera adottata dal in Controparte_5
data 18.9.2018, capi 5), 6), 7), 8), 9) e 10) e la delibera adottata dal medesimo in data 21.10.2019, capo n. 2); CP_1
3) compensa per l'intero le spese di lite relative al rapporto tra Parte_3
in proprio e n.q., ed il;
Controparte_5
4) compensa per la metà le spese di lite relative al rapporto tra gli attori Parte_1
e ed il;
[...] Parte_2 Controparte_5
4 5) condanna il al pagamento della restante quota Controparte_5
delle spese di lite sostenute da e che liquida Parte_1 Parte_2
in euro 272,50 per spese ed euro 1.904,00 per compensi, oltre spese generali al
15% dei compensi, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Francesco Maglione.
Napoli, 30.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Robustella
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