Articolo 3 della Legge 15 febbraio 1958, n. 46
Articolo 2Articolo 4
Versione
11 marzo 1958
Art. 3.

Gli impiegati civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, cessano dal servizio al compimento del 65° anno di eta'.
I salariati non di ruolo delle Amministrazioni predette cessano dal servizio al compimento del 65° anno di eta', se uomini e del 60° anno di eta', se donne.
Si applica il disposto del terzo e quarto comma dell'art. 1.
Entrata in vigore il 11 marzo 1958